Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 19/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI GI
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 362 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] e residente inC.DA Parte_1
COMMENDA SN 95041 GI IA , CF elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MARCINNO' GIACOMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata in [...] [...] residente in [...]Parte_2
12 95041 GI IA CF elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'avv SALONIA GIUSEPPE . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 12.5.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 03/04/2025 Parte_3
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento
[...]
del matrimonio contratto in data 1/06/2017 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di GI al n. 8 anno 2017 parte I
l ricorrenti esponevano che con decreto del 16.7.2021 del reso nel procedimento R.G.397 / 21il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 12.5.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 16.7.2021
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 01/06/2017 annotato nel registro degli atti di matrimonio Parte_2
del comune di GI al n. 8 anno 2017 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo