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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2024, n. 39218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39218 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO ME, nato a [...] il [...] NI RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 5/12/2023 emessa dalla Corte di Appello di Trento visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale PE RI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni e la memoria depositata dall'Avvocato Giacomo lana, difensore di ME LO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento, riformando parzialmente la sentenza di primo Penale Sent. Sez. 6 Num. 39218 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 19/09/2024 grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, confermava la responsabilità di ME LO in ordine al ruolo di promotore e organizzatore di una "locale" di 'ndrangheta operante nella provincia di Trento;
nei confronti di RO NI, veniva confermata la partecipazione alla predetta associazione, pur riconoscendosi le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., con conseguente rideternninazione della pena. Ai ricorrenti si contesta di appartenere alla locale di 'ndrangheta - promanazione delle cosche calabresi riferite alle famiglie ER, LI e AM - dotata di autonomia decisionale e stanziatasi in provincia di Trento, ove avrebbe acquisito il controllo del settore dall'estrazione e dalla lavorazione del porfido, nonché l'inserimento in altre attività imprenditoriali e nel contesto politico locale, avvalendosi in tali attività della forza di intimidazione riconosciut. al sodalizio sia per i metodi violenti e prevaricatori impiegati, sia per la ipfl,; - -4 degli associasti al contesto di 'ndrangheta calabrese. Nell'ambito dell'associazione, il ruolo di vertice sarebbe stato assunto da CE HE (separatamente giudicato) e da ME LO, entrambi stabilmente in contatto con le rispettive cosche di riferimento. 2. Nell'interesse di ME LO sono stati formulati sei motivi di ricorso, aventi contenuto parzialmente comune e, pertanto, suscettibili di essere sintetizzati secondo un criterio logico e non quello numerico. 2.1. Con il primo e terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un'associazione, operante in Trentino, e qualificabile quale diramazione "locale" di cosche calabresi. In particolare, si assume che non verrebbe dato atto degli elementi dai quali desumere l'esistenza del sodalizio, l'epoca del suo radicamento e l'effettivo riconoscimento sul territorio di una capacità intimidatoria diffusa, idonea a integrare i caratteri richiesti dall'art. 416-bis cod. pen. I giudici di merito si sarebbero limitati a valorizzare la provenienza territoriale dell'imputato e presunti contatti con ambienti criminali calabresi. La capacità intimidatoria, inoltre, è stata desunta esclusivamente da alcuni episodi di lesioni e minacce realizzate ai danni di lavoratori, di origine cinese impiegati in cave di porfido, senza che tale dato potesse di per sé dimostrare l'esistenza di un'associazione per delinquere e, ancor meno, la mafiosità della stessa. Con il terzo motivo, in particolare, si assume che al ricorrente verrebbe contestato un singolo specifico episodio, consistito nell'aver agevolato l'elusione delle indagini, condotta al più riconducibile alla fattispecie del favoreggiamento 2 personale e non già a quella della partecipazione all'associazione di stampo mafioso. 2.2.Con il secondo e quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al riconoscimento dell'esistenza di una "ramificazione romana" dell'associazione, il cui promotore sarebbe LO e alla quale avrebbero partecipato altri soggetti individuati in IN, LO e De AN. L'insussistenza dell'associazione romana, peraltro, sarebbe stata già riconosciuta da Sez.2, n. 4801 del 9/12/2021, dep.2022, emessa in sede cautelare nei confronti di altro presunto partecipe ES IN. Peraltro, tenendo presente che il coimputato De AN era stato assolto dal reato associativo e che nei confronti di IN era intervenuto l'annullamento senza rinvio, sia pur in sede cautelare, verrebbe sostanzialmente meno quella necessaria pluralità di componenti che connotano l'associazione per delinquere, in assenza dei quali il reato non sarebbe neppure astrattamente configurabile. Il ricorrente, inoltre, contesta che il ruolo di promotore e organizzatore sarebbe stato riconosciuto proprio con riguardo alla ramificazione romana, senza considerare che l'attività del promotore presuppone una condotta volta a reclutare nuovi partecipi, mentre in atti non è stata acquisita alcuna evidenza in tal senso, né venivano individuati fatti specifici idonei ad attribuire al ricorrente una generica posizione verticistica, che si sarebbe dovuta necessariamente estrinsecare in condotte aventi un contenuto gerarchico e direttivo. 2.3. Con il quinto motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. in relazione al riconoscimento della disponibilità di armi in capo all'associazione. Invero, pur non contestandosi la natura oggettiva dell'aggravante, i giudici di merito avrebbero dovuto motivare in ordine alla consapevolezza, in capo a ciascun compartecipe, della disponibilità di armi. Né poteva rilevare l'accertata disponibilità di armi da parte di LO, posto che queste erano legittimamente detenute. 2.4. Con il sesto motivo, lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la condotta processuale collaborativa e l'assenza di precedenti condanne per reati correlati all'associazione di stampo mafioso, essendo gravato esclusivamente da un precedente per ricettazione. Infine, si contesta anche la quantificazione della pena, non avendo i giudici di merito reso adeguata motivazione circa l'apprezzabile discostamento rispetto al minimo edittale. 3. Nell'interesse di RO NI sono stati formulati tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in 3 relazione alla ritenuta sussistenza di un sodalizio di stampo mafioso operante in provincia di Trento. Sulla base di una motivazione per relationem, consistente essenzialmente nel richiamo alle numerose intercettazioni acquisite, la Corte di appello aveva confermato l'esistenza dell'associazione, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni difensive, secondo cui l'istruttoria avrebbe fatto emergere la commissione di condotte scollegate tra di loro, dettate essenzialmente dal perseguimento di interessi del singolo e non unificate da una finalità associativa. Peraltro, dalle intercettazioni emergerebbero frequenti contrapposizioni tra i vari soggetti coinvolti, il che escluderebbe la sussistenza dell'affectio societatis. Gravemente carente risulterebbe anche l'accertamento svolto in ordine all'esistenza e all'esteriorizzazione della forza intimidatoria dell'associazione, non potendo desumersi la sussistenza di tali elementi da fatti marginali e circoscritti a specifici contesti. In particolare, il pestaggio di un lavoratore cinese da parte di AF AT e l'intimidazione da quest'ultimo realizzata nei confronti di un imprenditore locale sono episodi che non tratteggiano un interesse associativo, bensì sono limitati a questione strettamente afferenti ai protagonisti di tali vicende. Difetta la prova che, nei rapporti instaurati per l'acquisizione di ulteriori attività commerciali, vi siano state forme di intimidazione, né che i soggetti coinvolti abbiano in qualche modo percepito l'appartenenza degli interlocutori ad un'associazione in grado di esercitare forme di pressioni tipiche del metodo mafioso. Risulterebbe errata, inoltre, l'affermazione secondo cui i tentativi di infiltrazione si sarebbero arrestati allorquando gli associati avevano appreso (nel dicembre 2019) delle indagini in corso, tant'è che tali tentativi, in particolare posti in essere da IA e RO (separatamente giudicati), erano cessati già in epoca precedente. Il ricorrente contesta anche l'illogicità dell'interpretazione di alcune conversazioni telefoniche e, in particolare, quelle intercorse tra HE e NT ER, ritenuto capo dell'omonima CA di riferimento in Calabria, segnalando che ER è stato assolto dal reato associativo dalla Corte di appello di Reggio Calabria e, quindi, anche i colloqui intercorsi con HE dovevano essere interpretati alla luce di tale sopravvenienza. Un profilo di insanabile contraddittorietà della sentenza è individuato nella circostanza che la "locale" operante in Trentino viene genericamente indicata quale espressione di tre diverse cosche calabresi (NO, AM e LI), senza considerare i contrapposti rapporti tra le associazioni madri, il che mal si concilia con la costituzione di una propaggine delle stesse avente natura unitaria. Quanto 4 detto avrebbe dovuto condurre a ritenere che i rapporti intrattenuti da HE con la CA ER e da LO con la CA AM dovevano ritenersi frutto di personali legami dei predetti imputati e non già espressivi della costituzione di un'autonoma associazione trentina collegata a quelle calabresi. Anche i ripetuti viaggi di HE in Calabria e gli aiuti prestati in favore di detenuti non sono indicativi dell'esistenza di una locale trentina, riguardando fatti che trovano origine e si esauriscono esclusivamente nell'ambito calabrese. I rapporti intrattenuti da HE con soggetti recatisi in Trentino dalla Calabria non possono ritenersi di per sé dimostrativi di un collegamento tra associazioni criminali, bensì devono essere collocati - per come emerge dalle intercettazioni svolte - tzt normali rapporti di conoscenza e e esigenze di vita quotidiana. Del resto, ad escludere che HE possa esser assurto al ruolo di capo della locale trentina è testimoniato dall'incendio della sua autovettura, fatto incompatibile con la pretesa forza intimidatrice esercitata e percepita sul territorio. Si evidenzia come l'interpretazione data dalla Corte di alcune delle conversazioni nelle quali NI, parlando con HE, prospetta azioni violente nei confronti di IA e EP LI, altro non sarebbero che meri propositi velleitari, tant'è che i rapporti tra i predetti soggetti sono proseguiti senza che tali azioni venissero realizzate, nonostante NI fosse risentito a seguito del mancato pagamento per prestazioni svolte in favore dei predetti. Infine, si contesta anche la ritenuta disponibilità di armi da parte dell'associazione, preferendosi la tesi che la detenzione di armi da parte di alcuni imputati era avvenuta a titolo meramente personale, senza che vi fosse una disponibilità "collettiva" delle stesse. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con specifico riferimento al ruolo di partecipe attribuito a NI, sul presupposto che la Corte di appello non aveva individuato alcun effettivo indice di uno stabile inserimento del ricorrente nella struttura associativa. A ben vedere, NI altro non era che uno dei lavoratori impiegate nelle cave di porfido, peraltro sfruttato dai datori di lavori e neppure regolarmente pagato. Né poteva assumer rilievo il coinvolgimento nella detenzìone di un'arma in Trento e di un'altra a Cardeto, trattandosi di fatti sostanzialmente slegati dai rapporti con la presunta associazione di stampo mafioso. Si evidenziano, inoltre, plurimi profili critici nell'interpretazione delle intercettazioni, consistenti: nell'indimostrata appartenenza degli interlocutori individuati in NT, AN e MA LI all'omonima CA;
nella mancata comprensione dell'intercettazione del 13 gennaio 2018, lì dove t 5 NI e HE parlano dell'elezione di AR quale capo locale di Pantano, nella parte in cui la locuzione "quelli di lassù" è riferita ai presunti associati stanziati in Trentino, mentre il termine doveva riferirsi agli associati della parte alta di Cardeto, in contrapposizione a quelli della parte bassa di tale Comune calabrese;
nell'interpretazione delle conversazioni in ottica esclusivamente accusatoria e senza valutare possibili letture diverse e maggiormente conformi al tenore letterale delle stesse. 3.3. Con il terzo motivo, si contesta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, in difetto dell'accertamento della disponibilità di armi in capo all'associazione in quanto tale e non al mero possesso da parte di singoli presunti partecipi, senza che sia neppure emerso l'effettivo utilizzo di armi nel compimento di reati fine. 4. I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il ricorso proposto da ME LO pone questioni che, sia pur formulate con distinti motivi, attengono alla medesima problematica, consistente nell'accertamento dell'esistenza di un'associazione di matrice calabrese operante in Trentino, nonché di una ulteriore propaggine romana. Secondo la ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito, LO costituirebbe un elemento di spicco del gruppo trentino, nell'ambito del quale risulterebbe subordinato al solo capo dell'associazione indicato in HE. Al contempo, LO costituirebbe un importante anello di congiunzione con la CA calabrese "Iamonta", con i cui esponenti manteneva contatti continui, recandosi con cadenza quasi quindicinale in Calabria e dimostrando di conoscere perfettamente le dinamiche interne alle cosche ivi operanti. Al contempo, LO costituirebbe il soggetto deputato all'espansione dell'associazione nella provincia di Trento, ma con interessi anche in altre zone e, in particolare, a Roma. Il ricorso proposto dall'imputato pone, sostanzialmente, due questioni, la prima relativa all'esistenza stessa dell'associazione trentina e alla sua qualificabilità quale locale di 'ndrangheta e la seconda concernente l'esistenza dell'ulteriore associazione riferita direttamente a LO e della quale avrebbero fatto parte anche LO (commercialista di fiducia), ES IN e 6 AB De AN (separatamente giudicato e assolto per il reato associativo). 2.1. Prendendo le mosse dalla prima e, per molti versi, assorbente questione, si ritiene che la motivazione della Corte di appello, in merito all'esistenza della locale trentina ed al ruolo al suo interno svolto da LO, sia immune da censure. L'esistenza dell'associazione e il ruolo al suo interno svolto da LO sono state accertatatsulla base delle innumerevoli intercettazioni nel corso delle quali i principali esponenti del sodalizio danno ampiamente atto della loro appartenenza alla 'ndrangheta, degli stretti rapporti con le rispettive cosche di provenienza, nonché della creazione di un'associazione, diretta pronnanazione di quella calabrese, operante in Provincia di Trento. Le contestazioni mosse in relazione al contenuto delle intercettazioni e alla loro interpretazione sono del tutto generiche e, del resto, deve darsi atto che il tenore delle conversazioni è il più delle volte insuscettibile di letture alternative. A tal riguardo è bene evidenziare come il quadro probatorio non è sorretto dalle sole intercettazioni espressamente richiamate nel paragrafo relative all'instaurarsi del vincolo associativo nel territorio trentino (si veda pg. 61), ma anche nel proseguo della motivazione lì dove si descrivono i rapporti con le cosche calabresi. In plurimi passaggi, HE, LO e anche NI discorrono apertamente dell'appartenenza all'associazione, delle dinamiche interne alle singole cosche, di vicende specifiche e tali da poter essere a conoscenza esclusivamente da parte di associati (pg.73 e seg.). Del resto, anche la stabilità di rapporti con il contesto territoriale di provenienza rafforza ulteriormente il quadro probatorio, al punto da consentire ai giudici di merito di affermare che la "locale" trentina era in continuo e costante interlocuzione con le cosche di provenienza dei suoi vertici. Altrettando agevole è la dimostrazione della pacifica consapevolezza del fatto che i viaggi in Calabria si inserivano nell'ambito dell'attività associativa, tant'è che gli imputati, e tra questi soprattutto LO, adottavano specifiche cautele, quale quella di non viaggiare assieme, di evitare di essere sottoposti a controlli con i soggetti che incontravano in Calabria e, più in generale, di evitare che fosse accertata la frequenza dei viaggi compiuti (si veda pg.100). In conclusione, si ritiene che sia stata accertata in maniera non contestabile l'esistenza di stabili contatti tra i soggetti operanti a Trento e le cosche di riferimento calabrese. 2.2. Resta da verificare se gli imputati operanti nella provincia di Trento abbiano o meno costituito una associazione di 'ndrangheta operante in quel contesto o, come sostenuto dalla difesa, si siano limitati a svolgere attività imprenditoriale, senza che sia configurabile la creazione di un sodalizio criminale. 7 Il profilo segnalato dalla difesa è obiettivamente problematico, non potendosi semplificare l'accertamento desumendo la creazione di una "locale" sol perché sia accertato che, appartenenti a cosche di 'ndrangheta, siano dediti allo svolgimento di attività illecite in altri contesti territoriali. Posto che il materiale probatorio è costituito essenzialmente dalle captazioni, si sottolinea come le stesse debbano essere lette congiuntamente seguendo una correlazione logica tra le stesse. Il dato che emerge è che intorno all'attività dell'estrazione e lavorazione del porfido, inizialmente avviata da EP LI, si sia costituito un gruppo di persone aventi una medesima matrice non solo territoriale, ma anche derivante dall'appartenenza o, quanto meno, della vicinanza alle cosche di 'ndrangheta operanti nei paesi calabresi di cui sono originari. L'esistenza dell'associazione, pertanto, è stata correttamente desunta dalla condivisione di intenti, dall'impegno congiunto e condiviso in determinati settori imprenditoriali, nel porsi quale gruppo coeso sia nell'acquisizione di ulteriori attività imprenditoriale che nel rapportarsi alla realtà sociale, politica e istituzionale della provincia trentina, nonché dalla dichiarata appartenenza alla ‘ndrangheta dei vertici della locale. Alla luce di tali elementi, si ritiene che la prospettazione difensiva secondo cui i coimputati avrebbero agito non già di comune accordo e in un contesto associativo, bensì ciascuno perseguendo - anche con modalità illecite - i propri specifici interessi economici, è smentita dal mutuo riconoscimento dei ruoli e delle posizioni verticistiche assunte. Nel caso in esame, è innegabile che gli associati traevano reddito da attività imprenditoriali di varia natura, ma la gestione di tali imprese era pervasa dall'esistenza di una forza intimidatoria e, quindi, anche imprenditoriale, che faceva leva proprio sull'appartenenza ad un sodalizio criminale che, avvalendosi della forza intimidatrice della 'ndrangheta, garantiva risultati economici altrimenti non realizzabili. Né è contestabile il riconoscimento della "locale" da parte delle cosche di provenienza degli associati, posto che le intercettazioni in atti, ampiamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata, danno atto del contrario, lì dove si descrivono i rapporti tra gli esponenti di vertice del gruppo trentino rispetto alle cosche calabresi, ai continui contatti, alla condivisione di informazione, alla messa a disposizione per nuove iniziative imprenditoriali. In buona sostanza, è dimostrato che il gruppo trentino costituiva un punto di riferimento per le cosche calabresi che ne riconoscevano l'esistenza e l'autonomia. Altrettanto significativa è la consapevolezza espressa dagli associati in ordine 8 all'esistenza di un gruppo espressione della 'ndrangheta calabrese e operante in trentino, come reso palese nell'intercettazione nella quale LO implicitamente ammette che l'associazione culturale "Magna Grecia" altro non era che uno schermo per dissimulare la natura degli incontri tra gli associati, tant'è che - a seguito dei primi articoli di stampa che trattavano della presenza dell'associazione calabrese in trentino - LO afferma che "l'associazione è bruciata", nel senso che la frequentazione della stessa è divenuto indice di appartenenza all'associazione. Ancor più emblematico di ciò, è il fatto che proprio presso la sede dell'associazione Magna Grecia è stata organizzata una sera in "onore" di EP Pavigliani, in vista della sua prossima carcerazione, alla quale parteciparono gran parte degli associati, ivi compreso LO (pg. 107-108). 2.3. Manifestamente infondata è l'ulteriore contestazione relativa all'esistenza di una forza intinnidatrice riconosciuta all'esterno e nel contesto di riferimento. Sul punto, le contestazioni difensive sono generiche e non si confrontano con le plurime e puntuali osservazioni di merito compiute nella sentenza impugnata, lì dove si descrivono i singoli episodi dai quali è stata desunta la capacità dell'associazione di imporsi nell'ambiente lavorativo e imprenditoriale, sia in relazione ai lavoratori addetti alle cave, che ad altri operatori del settore. Come recentemente ribadito da questa Corte, in caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite cioè al di fuori dei territori di origine delle "mafie storiche", la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d'intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della "casa madre", con la quale mantengono uno stretto legame (Sez.5, n. 14403, del 30/1/2024, Greco, Rv. 286273). Tale schema è pienamente riscontrabile nella vicenda in esame, in cui la provenienza degli associati dal contesto calabrese e l'espressa manifestazione della loro appartenenza a contesti malavitosi ha costituito di per sé dimostrazione di una capacità di intimidazione pienamente percepita nel contesto territoriale di riferimento. 2.4. Per completezza, deve richiamarsi la sentenza resa da questa Corte nel parallelo procedimento svoltosi a carico di VE AR, nella quale è stata ampiamente riconosciuta la "locale" di 'ndragheta operante nella Provincia di Trento e capeggiata da HE e LO (Sez.6, n. 17511 del 6/3/2024, AR). In quella sentenza si è ritenuto, infatti, che l'accertamento sul carattere mafioso 9 del gruppo associativo non si è risolto nella verifica di un mero collegamento funzionale con la casa-madre, nel caso peraltro sussistente, essendo stata verificata anche la percezione della mafiosità dei gruppo e del metodo mafioso all'esterno, nella comunità lavorativa e imprenditoriale di riferimento, nonostante le cautele raccomandate dal HE, e seguite dai correi sempre attenti ad evitare azioni eclatanti e proiezioni esterne suscettibili di creare allarme. L'esistenza dell'associazione e la sua natura di stampo mafioso, pertanto, è stata già accertata in via definitiva da questa Corte. 2.5. Superata la questione relativa alla sussistenza e alla natura del sodalizio, il ricorrente contesta l'appartenenza allo stesso. Si tratta di una doglianza formulata in modo generico, senza confrontarsi con i plurimi elementi che si indicano nella sentenza impugnata (da pg. 190), dai quali emerge il pieno inserimento di LO nel contesto associativo, nell'ambito del quale costituiva un punto di riferimento per lo svolgimento delle attività imprenditoriali, nonché per intrattenere rapporti con soggetti istituzionali (si vedano incontri con il generale IO Buffa) anche al fine di ottenere informazioni circa l'esistenza di indagini. Il quadro complessivo che emerge dalle intercettazioni è stato, dunque, correttamente interpretato quale dimostrativo della piena intraneità di LO all'associazione, della quale condivide gli scopi e conosce pienamente le dinamiche, anche in relazione ai rapporti con le cosche calabresi. A fugare qualsivoglia residuo dubbio, deve richiamarsi il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonchè l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri tra i sodali (Sez.5, n. 25838 del 23/7/2020, Prestia, Rv. 279597-02). Parimenti dimostrato è il ruolo di organizzatore, proprio in virtù dell'accertata funzione di implementazione delle attività imprenditoriali e di realizzazione delle condizioni per nuovi investimenti concordati nell'ambito del contesto associativo, nonché del rapporto paritario con HE, a sua volta individuato quale capo dell'associazione. 3. Il secondo e quarto motivo, relativi all'esistenza di una compagine romana, promanazione di quella trentina, capeggiata da LO, sono infondati. Per comodità espositiva è opportuno premettere che l'esistenza di una distinta associazione operante in Roma è stata già oggetto di pronunciamenti da parte di questa Corte, sia pur in sede cautelare, che hanno condotto all'annullamento senza 10 rinvio dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti di ES IN (Sez.2, n. 4801 del 9/12/2021, dep.2022) essendo stata sostanzialmente esclusa la sussistenza di un'ulteriore associazione, collegata a quella trentina, ed operante nel contesto romano, nonché l'appartenenza di IN alla "locale" trentina. Si tratta di una pronuncia che non si pone in contrasto con la sentenza della Corte di appello di Trento che ha chiarito come la compagine romana non costituiva un'associazione autonoma, essendo piuttosto un'espressione sinteticamente utilizzata per far riferimento a quei soggetti che hanno a vario titolo collaborato con LO nella costituzione di società, nell'individuazione di prestanomi e, più in generale, della realizzazione di iniziative imprenditoriali tutte connotate dal fatto che le stesse si inserivano nell'ambito di quell'attività imprenditoriale contaminata dalla inserimento di LO nell'associazione di 'ndrangheta. Invero, il capo di imputazione si esprime in termini di "sodalizio associativo costituito da LO IC, IN ES e De AN AB, tramite il quale (n.d.r. LO) gestiva occultamente le imprese in Trentino". Stando alla contestazione, sembrerebbe che si sia inteso ipotizzare l'esistenza di un ulteriore sodalizio che, tuttavia, è stato in concreto escluso dalle sentenze di merito, tant'è che nella determinazione della pena nei confronti di LO non si è dato atto di aumenti per la gestione della "associazione romana". Il dubbio, del resto, è stato definitivamente fugato dalla sentenza di appello, nella misura in cui ha descritto le attività svolte da LO con l'apporto di IN e LO, precisando che si trattava di condotte non integranti di per sé un'autonoma ipotesi associativa. Al contempo, deve sottolinearsi come le intercettazioni riportate in relazione a tali rapporti hanno ulteriormente dimostrato il pieno inserimento e la abituale frequentazione di LO in un contesto di ‘ndrangheta, il che conferma ulteriormente la responsabilità in relazione all'adesione alla locale trentina. In conclusione, il ricorrente non ha ragione di dolersi del riconoscimento di una "locale" romana che è stata espressamente esclusa dalla Corte di appello. 3.1. Tanto meno può contestare il ruolo di organizzatore asserendo che questo sarebbe stato contestato proprio con riferimento alla compagine romana. Invero, l'imputazione sul punto è precisa nel riferire il ruolo verticistico all'associazione capeggiata da HE e, quindi, alla "locale" di Trento, in relazione alla quale sono stati già esaminati gli indici dimostrativi del ruolo assunto dall'imputato. 4. Il quinto motivo, relativo al riconoscimento dell'aggravante della disponibilità di armi, è manifestamente infondato oltre che generico. 11 Il ricorrente si duole del fatto che l'aggravante, in considerazione della sua natura oggettiva, sia stata estesa a tutti gli associati, senza che fosse accertata la consapevolezza in capo a ciascuno di essi della disponibilità di armi da parte dell'associazione. Il principio, in astratto condivisibile, mal si attaglia al caso di specie, avendo la Corte di appello ampiamente dato atto di come proprio LO disponeva di armi che, sia pur lecitamente detenute per uso sportivo, venivano in realtà impiegate al più generale fine di affermare la capacità delinquenziale e intimidatoria;
sintomatica la conversazione nella quale LO si vanta con un altro sodale di aver utilizzato la pistola per intimidire i vicini di casa (pg.183). Ancor più eloquente la conversazione nella quale LO, parlando con PI (a sua volta imputato per il reato associativo) discorre dell'opportunità di andare in Calabria a prendere una pistola, proponendosi di andare lui stesso per riportarla in Trentino (pg.185). Altrettanto significative sono le conversazioni nelle quali NI e IA (separatamente giudicato) discorrono a più riprese della disponibilità di armi, di come procurarsele e del loro occultamento e conservazione (sul punto si vedano gli ampi stralci di conversazioni riportati al §11 della sentenza impugnata). In definitiva, quindi, è agevole affermare che la disponibilità di armi da parte dell'associazione è stata adeguatamente accertata e, al contempo, non è contestabile la consapevolezza in capo a LO, essendo questi uno dei soggetti che personalmente deteneva una pistola e si è interessato di come procurarsi ulteriori armi. 5. Il sesto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello valorizzato, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, plurimi parametri rilevanti sia per la quantificazione della pena che per l'esclusione delle attenuanti. 6. Le osservazioni svolte in ordine all'accertamento dell'esistenza dell'associazione e della sua natura valgono anche in relazione al primo motivo di ricorso proposto da NI. In particolare, la lettura della ricostruzione in punto di fatto operata dalla Corte di appello consente agevolmente di escludere che le intercettazioni attengano a meri rapporti imprenditoriali o, comunque, legati a interessi dei singoli soggetti interessati. Il quadro che emerge, infatti, descrive una rete di consolidati e stabili rapporti, cementati non semplicemente dalla medesima provenienza geografica degli imputati, bensì dalla loro comune e riconosciuta appartenenza al 12 medesimo contesto criminale. Anche le censure relative alla capacità intimidatrice dell'associazione si risolvono in generiche contestazioni, senza tener conto dei plurimi elementi dai quali tale capacità è stata desunta e che vanno ben oltre il solo episodio, pur richiamato dal ricorrente, relativo al pestaggio di un lavoratore cinese da parte di AT. Invero, la Corte di appello ha indicato plurimi episodi che sono manifestazione concreta dell'estrinsecazione del metodo mafioso, avvalorato dalla caratura criminale che l'associazione aveva assunto sul territorio trentino, mutuandola anche dal contesto delinquenziale di cui era emanazione (si veda pg.138-150). 6.1.Nel tentativo di confutare l'esistenza del sodalizio e la sua capacità intimidatoria imposta sul territorio, il ricorrente ha stigmatizzato l'episodio relativo all'incendio di un'autovettura di HE, ritenendo che tale atto non sarebbe compatibile con l'asserito predominio instaurato dall'associazione nel territorio trentino. Si tratta di un'affermazione del tutto generica e che non si confronta con la puntuale ricostruzione operata nella sentenza di appello (si veda pg.150-154), lì dove è stato logicamente affermato che proprio tale episodio e, soprattutto, l'immediata reazione da parte non già del solo HE, ma anche degli altri associati - tra i quali NI - rispondono alle tipiche modalità operative delle associazioni di stampo mafioso. In tal senso depone il fatto che il gesto sia immediatamente percepito come un attacco all'intero gruppo, da cui ne conseguiva la necessità di una immediata risposta che, secondo quanto espressamente prospettato da HE, avrebbe comportato forme di reazioni estremamente violente. L'inserimento del fatto in un contesto di criminalità organizzata è testimoniato anche dalle ipotesi circa l'individuazione degli autori dell'incendio, da ricercarsi anche in relazione alle dinamiche tra le varie cosche calabresi. In buona sostanza, la ricostruzione complessiva - operata sulla base di intercettazioni dal contenuto chiaro - descrive un contesto tipicamente riconducibile alla criminalità organizzata e, quindi, finisce per confermare non solo l'esistenza dell'associazione, ma anche l'appartenenza alla stessa di NI, il quale interviene fin dalle prime fasi successive all'incendio, discorrendo con gli altri associati circa l'individuazione dei possibili autori dello stesso. 6.2. Rispetto al quadro complessivo, il ricorrente contesta la valenza e l'interpretazione manifestamente illogica di alcune intercettazioni. In particolare, si censura il senso attribuito alla conversazione in cui NI discorre con HE circa l'elezione di AR a capo della locale di Pantano;
di 13 quelle nelle quali NI manifesta l'intenzione di compiere azioni violente;
di quella in cui IA si vanta della disponibilità di denaro avuta nel momento in cui arrivò, ancora giovanissimo, in Trentino. Occorre premettere che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, Di Maro, Rv. 272558). Nel caso di specie non sono ravvisabili i predetti vizi, posto che i giudici di merito hanno dato una lettura logica e coerente delle intercettazioni. Peraltro, deve sottolinearsi che, ove pure le singole interlocuzioni evidenziate dal ricorrente non fossero state valorizzate nel senso ritenuto dai giudici di merito, non ne sarebbe conseguito alcun effetto rispetto al giudizio complessivo, fondato su una tale mole di intercettazioni, aventi un contenuto talmente chiaro e insuscettibile di letture alternative, da condurre ugualmente all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alle intercettazioni asseritamente intercorse con soggetti ritenuti estranei a sodalizi criminali operanti in Calabria (il riferimento riguarda ER NT, rispetto al quale la difesa richiama l'assoluzione dal reato associativo con sentenza del 9.12.2023 della Corte di appello di Reggio Calabria, nonché LI AN, NT e MA). Invero, i rapporti del NI e, soprattutto, di HE con elementi appartenenti alla criminalità organizzata calabrese sono talmente diffusi e consolidati che, ove pure si escludessero le intercettazioni relative a ER, il quadro probatorio risulterebbe del tutto immutato. 6.3. Le osservazioni sopra svolte consentono di pervenire agevolmente al giudizio di manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, dedicato a sostenere l'insussistenza del ruolo di partecipe di NI. Invero, richiamando anche i principi espressi esaminando la posizione dell'altro ricorrente, un primo insuperabile elemento di conferma del ruolo di 14 associato è desumibile dalle plurime conversazioni nelle quali NI dimostra di essere pienamente a conoscenza delle dinamiche interne all'organizzazione, anche con riguardo alle cosche calabresi di riferimento. Le interlocuzioni con HE sono tali da non lasciar adito a dubbi e risulterebbe illogico affermare che NI possa trattare tali argomenti, peraltro con il soggetto che viene individuato come il vertice della locale trentina, senza esser pienamente addentro al sodalizio. La difesa, nel descrivere NI quale un mero operaio impiegato nelle cave di porfido, oblitera tutti gli elementi emersi a suo carico, tentando di avvalorare una descrizione del ruolo dell'imputato sostanzialmente incompatibile con il dato probatorio. Anche le questioni relative all'interpretazione della conversazione, intercorsa con HE, relativa alla nomina di AR (di cui già si è detto), sono palesemente irrilevanti, posto che - a prescindere dalla diversa interpretazione che la difesa dà della locuzione "quelli di lassù" - l'elemento dirimente è che NI discorre con HE di dinamiche associative necessariamente note solo a chi viene ritenuto partecipe al sodalizio. 6.4. L'ultimo motivo di ricorso, concernente la sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione, è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che non risulterebbe il concreto impiego delle armi e che le intercettazioni attesterebbero, al più, il possesso di armi per finalità personali. Si tratta di una lettura parziale delle argomentazioni rese sul punto dalla Corte di appello, lì dove si dà atto che la necessità di disporre di armi era condivisa dagli associati e che, tra questi, NI era uno di quelli che dichiaratamente custodiva un'arma, discutendo con i sodali circa la sua idonea conservazione e funzionalità. 7. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi proposti dagli imputati devono essere rigettati, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile Provincia Autonoma di Trento, avendo quest'ultima tempestivamente depositato un'articolata memoria difensiva, idonea a fornire un contributo fattivo al giudizio. Viceversa, vanno disattese le richieste di liquidazione presentate dalle altre ,. parti civili, dovendo darsi continuità ai consolidati principi secondo cui ,n tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione 15 delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicannente conclusioni scritte e nota spese (Sez.5, n. 7/11/2023, dep. 2024, Rv.285598). Con specifico riguardo alla richiesta di condanna avanzata dall'Associazione Libera, inoltre, deve rilevarsi la tardività del deposito della nota spesa - avvenuto solo il 18/9/2024 e, quindi, il giorno prima dell'udienza camerale - posto che nel giudizio cartolare non è consentito il deposito di memorie e richieste dopo il quinto giorno antecedente l'udienza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Provincia Autonoma di Trento che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali presentate da Associazione Libera, nonché da FILCA CISL del Trentino. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale PE RI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni e la memoria depositata dall'Avvocato Giacomo lana, difensore di ME LO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento, riformando parzialmente la sentenza di primo Penale Sent. Sez. 6 Num. 39218 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 19/09/2024 grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, confermava la responsabilità di ME LO in ordine al ruolo di promotore e organizzatore di una "locale" di 'ndrangheta operante nella provincia di Trento;
nei confronti di RO NI, veniva confermata la partecipazione alla predetta associazione, pur riconoscendosi le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., con conseguente rideternninazione della pena. Ai ricorrenti si contesta di appartenere alla locale di 'ndrangheta - promanazione delle cosche calabresi riferite alle famiglie ER, LI e AM - dotata di autonomia decisionale e stanziatasi in provincia di Trento, ove avrebbe acquisito il controllo del settore dall'estrazione e dalla lavorazione del porfido, nonché l'inserimento in altre attività imprenditoriali e nel contesto politico locale, avvalendosi in tali attività della forza di intimidazione riconosciut. al sodalizio sia per i metodi violenti e prevaricatori impiegati, sia per la ipfl,; - -4 degli associasti al contesto di 'ndrangheta calabrese. Nell'ambito dell'associazione, il ruolo di vertice sarebbe stato assunto da CE HE (separatamente giudicato) e da ME LO, entrambi stabilmente in contatto con le rispettive cosche di riferimento. 2. Nell'interesse di ME LO sono stati formulati sei motivi di ricorso, aventi contenuto parzialmente comune e, pertanto, suscettibili di essere sintetizzati secondo un criterio logico e non quello numerico. 2.1. Con il primo e terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un'associazione, operante in Trentino, e qualificabile quale diramazione "locale" di cosche calabresi. In particolare, si assume che non verrebbe dato atto degli elementi dai quali desumere l'esistenza del sodalizio, l'epoca del suo radicamento e l'effettivo riconoscimento sul territorio di una capacità intimidatoria diffusa, idonea a integrare i caratteri richiesti dall'art. 416-bis cod. pen. I giudici di merito si sarebbero limitati a valorizzare la provenienza territoriale dell'imputato e presunti contatti con ambienti criminali calabresi. La capacità intimidatoria, inoltre, è stata desunta esclusivamente da alcuni episodi di lesioni e minacce realizzate ai danni di lavoratori, di origine cinese impiegati in cave di porfido, senza che tale dato potesse di per sé dimostrare l'esistenza di un'associazione per delinquere e, ancor meno, la mafiosità della stessa. Con il terzo motivo, in particolare, si assume che al ricorrente verrebbe contestato un singolo specifico episodio, consistito nell'aver agevolato l'elusione delle indagini, condotta al più riconducibile alla fattispecie del favoreggiamento 2 personale e non già a quella della partecipazione all'associazione di stampo mafioso. 2.2.Con il secondo e quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al riconoscimento dell'esistenza di una "ramificazione romana" dell'associazione, il cui promotore sarebbe LO e alla quale avrebbero partecipato altri soggetti individuati in IN, LO e De AN. L'insussistenza dell'associazione romana, peraltro, sarebbe stata già riconosciuta da Sez.2, n. 4801 del 9/12/2021, dep.2022, emessa in sede cautelare nei confronti di altro presunto partecipe ES IN. Peraltro, tenendo presente che il coimputato De AN era stato assolto dal reato associativo e che nei confronti di IN era intervenuto l'annullamento senza rinvio, sia pur in sede cautelare, verrebbe sostanzialmente meno quella necessaria pluralità di componenti che connotano l'associazione per delinquere, in assenza dei quali il reato non sarebbe neppure astrattamente configurabile. Il ricorrente, inoltre, contesta che il ruolo di promotore e organizzatore sarebbe stato riconosciuto proprio con riguardo alla ramificazione romana, senza considerare che l'attività del promotore presuppone una condotta volta a reclutare nuovi partecipi, mentre in atti non è stata acquisita alcuna evidenza in tal senso, né venivano individuati fatti specifici idonei ad attribuire al ricorrente una generica posizione verticistica, che si sarebbe dovuta necessariamente estrinsecare in condotte aventi un contenuto gerarchico e direttivo. 2.3. Con il quinto motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. in relazione al riconoscimento della disponibilità di armi in capo all'associazione. Invero, pur non contestandosi la natura oggettiva dell'aggravante, i giudici di merito avrebbero dovuto motivare in ordine alla consapevolezza, in capo a ciascun compartecipe, della disponibilità di armi. Né poteva rilevare l'accertata disponibilità di armi da parte di LO, posto che queste erano legittimamente detenute. 2.4. Con il sesto motivo, lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la condotta processuale collaborativa e l'assenza di precedenti condanne per reati correlati all'associazione di stampo mafioso, essendo gravato esclusivamente da un precedente per ricettazione. Infine, si contesta anche la quantificazione della pena, non avendo i giudici di merito reso adeguata motivazione circa l'apprezzabile discostamento rispetto al minimo edittale. 3. Nell'interesse di RO NI sono stati formulati tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in 3 relazione alla ritenuta sussistenza di un sodalizio di stampo mafioso operante in provincia di Trento. Sulla base di una motivazione per relationem, consistente essenzialmente nel richiamo alle numerose intercettazioni acquisite, la Corte di appello aveva confermato l'esistenza dell'associazione, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni difensive, secondo cui l'istruttoria avrebbe fatto emergere la commissione di condotte scollegate tra di loro, dettate essenzialmente dal perseguimento di interessi del singolo e non unificate da una finalità associativa. Peraltro, dalle intercettazioni emergerebbero frequenti contrapposizioni tra i vari soggetti coinvolti, il che escluderebbe la sussistenza dell'affectio societatis. Gravemente carente risulterebbe anche l'accertamento svolto in ordine all'esistenza e all'esteriorizzazione della forza intimidatoria dell'associazione, non potendo desumersi la sussistenza di tali elementi da fatti marginali e circoscritti a specifici contesti. In particolare, il pestaggio di un lavoratore cinese da parte di AF AT e l'intimidazione da quest'ultimo realizzata nei confronti di un imprenditore locale sono episodi che non tratteggiano un interesse associativo, bensì sono limitati a questione strettamente afferenti ai protagonisti di tali vicende. Difetta la prova che, nei rapporti instaurati per l'acquisizione di ulteriori attività commerciali, vi siano state forme di intimidazione, né che i soggetti coinvolti abbiano in qualche modo percepito l'appartenenza degli interlocutori ad un'associazione in grado di esercitare forme di pressioni tipiche del metodo mafioso. Risulterebbe errata, inoltre, l'affermazione secondo cui i tentativi di infiltrazione si sarebbero arrestati allorquando gli associati avevano appreso (nel dicembre 2019) delle indagini in corso, tant'è che tali tentativi, in particolare posti in essere da IA e RO (separatamente giudicati), erano cessati già in epoca precedente. Il ricorrente contesta anche l'illogicità dell'interpretazione di alcune conversazioni telefoniche e, in particolare, quelle intercorse tra HE e NT ER, ritenuto capo dell'omonima CA di riferimento in Calabria, segnalando che ER è stato assolto dal reato associativo dalla Corte di appello di Reggio Calabria e, quindi, anche i colloqui intercorsi con HE dovevano essere interpretati alla luce di tale sopravvenienza. Un profilo di insanabile contraddittorietà della sentenza è individuato nella circostanza che la "locale" operante in Trentino viene genericamente indicata quale espressione di tre diverse cosche calabresi (NO, AM e LI), senza considerare i contrapposti rapporti tra le associazioni madri, il che mal si concilia con la costituzione di una propaggine delle stesse avente natura unitaria. Quanto 4 detto avrebbe dovuto condurre a ritenere che i rapporti intrattenuti da HE con la CA ER e da LO con la CA AM dovevano ritenersi frutto di personali legami dei predetti imputati e non già espressivi della costituzione di un'autonoma associazione trentina collegata a quelle calabresi. Anche i ripetuti viaggi di HE in Calabria e gli aiuti prestati in favore di detenuti non sono indicativi dell'esistenza di una locale trentina, riguardando fatti che trovano origine e si esauriscono esclusivamente nell'ambito calabrese. I rapporti intrattenuti da HE con soggetti recatisi in Trentino dalla Calabria non possono ritenersi di per sé dimostrativi di un collegamento tra associazioni criminali, bensì devono essere collocati - per come emerge dalle intercettazioni svolte - tzt normali rapporti di conoscenza e e esigenze di vita quotidiana. Del resto, ad escludere che HE possa esser assurto al ruolo di capo della locale trentina è testimoniato dall'incendio della sua autovettura, fatto incompatibile con la pretesa forza intimidatrice esercitata e percepita sul territorio. Si evidenzia come l'interpretazione data dalla Corte di alcune delle conversazioni nelle quali NI, parlando con HE, prospetta azioni violente nei confronti di IA e EP LI, altro non sarebbero che meri propositi velleitari, tant'è che i rapporti tra i predetti soggetti sono proseguiti senza che tali azioni venissero realizzate, nonostante NI fosse risentito a seguito del mancato pagamento per prestazioni svolte in favore dei predetti. Infine, si contesta anche la ritenuta disponibilità di armi da parte dell'associazione, preferendosi la tesi che la detenzione di armi da parte di alcuni imputati era avvenuta a titolo meramente personale, senza che vi fosse una disponibilità "collettiva" delle stesse. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con specifico riferimento al ruolo di partecipe attribuito a NI, sul presupposto che la Corte di appello non aveva individuato alcun effettivo indice di uno stabile inserimento del ricorrente nella struttura associativa. A ben vedere, NI altro non era che uno dei lavoratori impiegate nelle cave di porfido, peraltro sfruttato dai datori di lavori e neppure regolarmente pagato. Né poteva assumer rilievo il coinvolgimento nella detenzìone di un'arma in Trento e di un'altra a Cardeto, trattandosi di fatti sostanzialmente slegati dai rapporti con la presunta associazione di stampo mafioso. Si evidenziano, inoltre, plurimi profili critici nell'interpretazione delle intercettazioni, consistenti: nell'indimostrata appartenenza degli interlocutori individuati in NT, AN e MA LI all'omonima CA;
nella mancata comprensione dell'intercettazione del 13 gennaio 2018, lì dove t 5 NI e HE parlano dell'elezione di AR quale capo locale di Pantano, nella parte in cui la locuzione "quelli di lassù" è riferita ai presunti associati stanziati in Trentino, mentre il termine doveva riferirsi agli associati della parte alta di Cardeto, in contrapposizione a quelli della parte bassa di tale Comune calabrese;
nell'interpretazione delle conversazioni in ottica esclusivamente accusatoria e senza valutare possibili letture diverse e maggiormente conformi al tenore letterale delle stesse. 3.3. Con il terzo motivo, si contesta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, in difetto dell'accertamento della disponibilità di armi in capo all'associazione in quanto tale e non al mero possesso da parte di singoli presunti partecipi, senza che sia neppure emerso l'effettivo utilizzo di armi nel compimento di reati fine. 4. I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il ricorso proposto da ME LO pone questioni che, sia pur formulate con distinti motivi, attengono alla medesima problematica, consistente nell'accertamento dell'esistenza di un'associazione di matrice calabrese operante in Trentino, nonché di una ulteriore propaggine romana. Secondo la ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito, LO costituirebbe un elemento di spicco del gruppo trentino, nell'ambito del quale risulterebbe subordinato al solo capo dell'associazione indicato in HE. Al contempo, LO costituirebbe un importante anello di congiunzione con la CA calabrese "Iamonta", con i cui esponenti manteneva contatti continui, recandosi con cadenza quasi quindicinale in Calabria e dimostrando di conoscere perfettamente le dinamiche interne alle cosche ivi operanti. Al contempo, LO costituirebbe il soggetto deputato all'espansione dell'associazione nella provincia di Trento, ma con interessi anche in altre zone e, in particolare, a Roma. Il ricorso proposto dall'imputato pone, sostanzialmente, due questioni, la prima relativa all'esistenza stessa dell'associazione trentina e alla sua qualificabilità quale locale di 'ndrangheta e la seconda concernente l'esistenza dell'ulteriore associazione riferita direttamente a LO e della quale avrebbero fatto parte anche LO (commercialista di fiducia), ES IN e 6 AB De AN (separatamente giudicato e assolto per il reato associativo). 2.1. Prendendo le mosse dalla prima e, per molti versi, assorbente questione, si ritiene che la motivazione della Corte di appello, in merito all'esistenza della locale trentina ed al ruolo al suo interno svolto da LO, sia immune da censure. L'esistenza dell'associazione e il ruolo al suo interno svolto da LO sono state accertatatsulla base delle innumerevoli intercettazioni nel corso delle quali i principali esponenti del sodalizio danno ampiamente atto della loro appartenenza alla 'ndrangheta, degli stretti rapporti con le rispettive cosche di provenienza, nonché della creazione di un'associazione, diretta pronnanazione di quella calabrese, operante in Provincia di Trento. Le contestazioni mosse in relazione al contenuto delle intercettazioni e alla loro interpretazione sono del tutto generiche e, del resto, deve darsi atto che il tenore delle conversazioni è il più delle volte insuscettibile di letture alternative. A tal riguardo è bene evidenziare come il quadro probatorio non è sorretto dalle sole intercettazioni espressamente richiamate nel paragrafo relative all'instaurarsi del vincolo associativo nel territorio trentino (si veda pg. 61), ma anche nel proseguo della motivazione lì dove si descrivono i rapporti con le cosche calabresi. In plurimi passaggi, HE, LO e anche NI discorrono apertamente dell'appartenenza all'associazione, delle dinamiche interne alle singole cosche, di vicende specifiche e tali da poter essere a conoscenza esclusivamente da parte di associati (pg.73 e seg.). Del resto, anche la stabilità di rapporti con il contesto territoriale di provenienza rafforza ulteriormente il quadro probatorio, al punto da consentire ai giudici di merito di affermare che la "locale" trentina era in continuo e costante interlocuzione con le cosche di provenienza dei suoi vertici. Altrettando agevole è la dimostrazione della pacifica consapevolezza del fatto che i viaggi in Calabria si inserivano nell'ambito dell'attività associativa, tant'è che gli imputati, e tra questi soprattutto LO, adottavano specifiche cautele, quale quella di non viaggiare assieme, di evitare di essere sottoposti a controlli con i soggetti che incontravano in Calabria e, più in generale, di evitare che fosse accertata la frequenza dei viaggi compiuti (si veda pg.100). In conclusione, si ritiene che sia stata accertata in maniera non contestabile l'esistenza di stabili contatti tra i soggetti operanti a Trento e le cosche di riferimento calabrese. 2.2. Resta da verificare se gli imputati operanti nella provincia di Trento abbiano o meno costituito una associazione di 'ndrangheta operante in quel contesto o, come sostenuto dalla difesa, si siano limitati a svolgere attività imprenditoriale, senza che sia configurabile la creazione di un sodalizio criminale. 7 Il profilo segnalato dalla difesa è obiettivamente problematico, non potendosi semplificare l'accertamento desumendo la creazione di una "locale" sol perché sia accertato che, appartenenti a cosche di 'ndrangheta, siano dediti allo svolgimento di attività illecite in altri contesti territoriali. Posto che il materiale probatorio è costituito essenzialmente dalle captazioni, si sottolinea come le stesse debbano essere lette congiuntamente seguendo una correlazione logica tra le stesse. Il dato che emerge è che intorno all'attività dell'estrazione e lavorazione del porfido, inizialmente avviata da EP LI, si sia costituito un gruppo di persone aventi una medesima matrice non solo territoriale, ma anche derivante dall'appartenenza o, quanto meno, della vicinanza alle cosche di 'ndrangheta operanti nei paesi calabresi di cui sono originari. L'esistenza dell'associazione, pertanto, è stata correttamente desunta dalla condivisione di intenti, dall'impegno congiunto e condiviso in determinati settori imprenditoriali, nel porsi quale gruppo coeso sia nell'acquisizione di ulteriori attività imprenditoriale che nel rapportarsi alla realtà sociale, politica e istituzionale della provincia trentina, nonché dalla dichiarata appartenenza alla ‘ndrangheta dei vertici della locale. Alla luce di tali elementi, si ritiene che la prospettazione difensiva secondo cui i coimputati avrebbero agito non già di comune accordo e in un contesto associativo, bensì ciascuno perseguendo - anche con modalità illecite - i propri specifici interessi economici, è smentita dal mutuo riconoscimento dei ruoli e delle posizioni verticistiche assunte. Nel caso in esame, è innegabile che gli associati traevano reddito da attività imprenditoriali di varia natura, ma la gestione di tali imprese era pervasa dall'esistenza di una forza intimidatoria e, quindi, anche imprenditoriale, che faceva leva proprio sull'appartenenza ad un sodalizio criminale che, avvalendosi della forza intimidatrice della 'ndrangheta, garantiva risultati economici altrimenti non realizzabili. Né è contestabile il riconoscimento della "locale" da parte delle cosche di provenienza degli associati, posto che le intercettazioni in atti, ampiamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata, danno atto del contrario, lì dove si descrivono i rapporti tra gli esponenti di vertice del gruppo trentino rispetto alle cosche calabresi, ai continui contatti, alla condivisione di informazione, alla messa a disposizione per nuove iniziative imprenditoriali. In buona sostanza, è dimostrato che il gruppo trentino costituiva un punto di riferimento per le cosche calabresi che ne riconoscevano l'esistenza e l'autonomia. Altrettanto significativa è la consapevolezza espressa dagli associati in ordine 8 all'esistenza di un gruppo espressione della 'ndrangheta calabrese e operante in trentino, come reso palese nell'intercettazione nella quale LO implicitamente ammette che l'associazione culturale "Magna Grecia" altro non era che uno schermo per dissimulare la natura degli incontri tra gli associati, tant'è che - a seguito dei primi articoli di stampa che trattavano della presenza dell'associazione calabrese in trentino - LO afferma che "l'associazione è bruciata", nel senso che la frequentazione della stessa è divenuto indice di appartenenza all'associazione. Ancor più emblematico di ciò, è il fatto che proprio presso la sede dell'associazione Magna Grecia è stata organizzata una sera in "onore" di EP Pavigliani, in vista della sua prossima carcerazione, alla quale parteciparono gran parte degli associati, ivi compreso LO (pg. 107-108). 2.3. Manifestamente infondata è l'ulteriore contestazione relativa all'esistenza di una forza intinnidatrice riconosciuta all'esterno e nel contesto di riferimento. Sul punto, le contestazioni difensive sono generiche e non si confrontano con le plurime e puntuali osservazioni di merito compiute nella sentenza impugnata, lì dove si descrivono i singoli episodi dai quali è stata desunta la capacità dell'associazione di imporsi nell'ambiente lavorativo e imprenditoriale, sia in relazione ai lavoratori addetti alle cave, che ad altri operatori del settore. Come recentemente ribadito da questa Corte, in caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite cioè al di fuori dei territori di origine delle "mafie storiche", la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d'intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della "casa madre", con la quale mantengono uno stretto legame (Sez.5, n. 14403, del 30/1/2024, Greco, Rv. 286273). Tale schema è pienamente riscontrabile nella vicenda in esame, in cui la provenienza degli associati dal contesto calabrese e l'espressa manifestazione della loro appartenenza a contesti malavitosi ha costituito di per sé dimostrazione di una capacità di intimidazione pienamente percepita nel contesto territoriale di riferimento. 2.4. Per completezza, deve richiamarsi la sentenza resa da questa Corte nel parallelo procedimento svoltosi a carico di VE AR, nella quale è stata ampiamente riconosciuta la "locale" di 'ndragheta operante nella Provincia di Trento e capeggiata da HE e LO (Sez.6, n. 17511 del 6/3/2024, AR). In quella sentenza si è ritenuto, infatti, che l'accertamento sul carattere mafioso 9 del gruppo associativo non si è risolto nella verifica di un mero collegamento funzionale con la casa-madre, nel caso peraltro sussistente, essendo stata verificata anche la percezione della mafiosità dei gruppo e del metodo mafioso all'esterno, nella comunità lavorativa e imprenditoriale di riferimento, nonostante le cautele raccomandate dal HE, e seguite dai correi sempre attenti ad evitare azioni eclatanti e proiezioni esterne suscettibili di creare allarme. L'esistenza dell'associazione e la sua natura di stampo mafioso, pertanto, è stata già accertata in via definitiva da questa Corte. 2.5. Superata la questione relativa alla sussistenza e alla natura del sodalizio, il ricorrente contesta l'appartenenza allo stesso. Si tratta di una doglianza formulata in modo generico, senza confrontarsi con i plurimi elementi che si indicano nella sentenza impugnata (da pg. 190), dai quali emerge il pieno inserimento di LO nel contesto associativo, nell'ambito del quale costituiva un punto di riferimento per lo svolgimento delle attività imprenditoriali, nonché per intrattenere rapporti con soggetti istituzionali (si vedano incontri con il generale IO Buffa) anche al fine di ottenere informazioni circa l'esistenza di indagini. Il quadro complessivo che emerge dalle intercettazioni è stato, dunque, correttamente interpretato quale dimostrativo della piena intraneità di LO all'associazione, della quale condivide gli scopi e conosce pienamente le dinamiche, anche in relazione ai rapporti con le cosche calabresi. A fugare qualsivoglia residuo dubbio, deve richiamarsi il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonchè l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri tra i sodali (Sez.5, n. 25838 del 23/7/2020, Prestia, Rv. 279597-02). Parimenti dimostrato è il ruolo di organizzatore, proprio in virtù dell'accertata funzione di implementazione delle attività imprenditoriali e di realizzazione delle condizioni per nuovi investimenti concordati nell'ambito del contesto associativo, nonché del rapporto paritario con HE, a sua volta individuato quale capo dell'associazione. 3. Il secondo e quarto motivo, relativi all'esistenza di una compagine romana, promanazione di quella trentina, capeggiata da LO, sono infondati. Per comodità espositiva è opportuno premettere che l'esistenza di una distinta associazione operante in Roma è stata già oggetto di pronunciamenti da parte di questa Corte, sia pur in sede cautelare, che hanno condotto all'annullamento senza 10 rinvio dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti di ES IN (Sez.2, n. 4801 del 9/12/2021, dep.2022) essendo stata sostanzialmente esclusa la sussistenza di un'ulteriore associazione, collegata a quella trentina, ed operante nel contesto romano, nonché l'appartenenza di IN alla "locale" trentina. Si tratta di una pronuncia che non si pone in contrasto con la sentenza della Corte di appello di Trento che ha chiarito come la compagine romana non costituiva un'associazione autonoma, essendo piuttosto un'espressione sinteticamente utilizzata per far riferimento a quei soggetti che hanno a vario titolo collaborato con LO nella costituzione di società, nell'individuazione di prestanomi e, più in generale, della realizzazione di iniziative imprenditoriali tutte connotate dal fatto che le stesse si inserivano nell'ambito di quell'attività imprenditoriale contaminata dalla inserimento di LO nell'associazione di 'ndrangheta. Invero, il capo di imputazione si esprime in termini di "sodalizio associativo costituito da LO IC, IN ES e De AN AB, tramite il quale (n.d.r. LO) gestiva occultamente le imprese in Trentino". Stando alla contestazione, sembrerebbe che si sia inteso ipotizzare l'esistenza di un ulteriore sodalizio che, tuttavia, è stato in concreto escluso dalle sentenze di merito, tant'è che nella determinazione della pena nei confronti di LO non si è dato atto di aumenti per la gestione della "associazione romana". Il dubbio, del resto, è stato definitivamente fugato dalla sentenza di appello, nella misura in cui ha descritto le attività svolte da LO con l'apporto di IN e LO, precisando che si trattava di condotte non integranti di per sé un'autonoma ipotesi associativa. Al contempo, deve sottolinearsi come le intercettazioni riportate in relazione a tali rapporti hanno ulteriormente dimostrato il pieno inserimento e la abituale frequentazione di LO in un contesto di ‘ndrangheta, il che conferma ulteriormente la responsabilità in relazione all'adesione alla locale trentina. In conclusione, il ricorrente non ha ragione di dolersi del riconoscimento di una "locale" romana che è stata espressamente esclusa dalla Corte di appello. 3.1. Tanto meno può contestare il ruolo di organizzatore asserendo che questo sarebbe stato contestato proprio con riferimento alla compagine romana. Invero, l'imputazione sul punto è precisa nel riferire il ruolo verticistico all'associazione capeggiata da HE e, quindi, alla "locale" di Trento, in relazione alla quale sono stati già esaminati gli indici dimostrativi del ruolo assunto dall'imputato. 4. Il quinto motivo, relativo al riconoscimento dell'aggravante della disponibilità di armi, è manifestamente infondato oltre che generico. 11 Il ricorrente si duole del fatto che l'aggravante, in considerazione della sua natura oggettiva, sia stata estesa a tutti gli associati, senza che fosse accertata la consapevolezza in capo a ciascuno di essi della disponibilità di armi da parte dell'associazione. Il principio, in astratto condivisibile, mal si attaglia al caso di specie, avendo la Corte di appello ampiamente dato atto di come proprio LO disponeva di armi che, sia pur lecitamente detenute per uso sportivo, venivano in realtà impiegate al più generale fine di affermare la capacità delinquenziale e intimidatoria;
sintomatica la conversazione nella quale LO si vanta con un altro sodale di aver utilizzato la pistola per intimidire i vicini di casa (pg.183). Ancor più eloquente la conversazione nella quale LO, parlando con PI (a sua volta imputato per il reato associativo) discorre dell'opportunità di andare in Calabria a prendere una pistola, proponendosi di andare lui stesso per riportarla in Trentino (pg.185). Altrettanto significative sono le conversazioni nelle quali NI e IA (separatamente giudicato) discorrono a più riprese della disponibilità di armi, di come procurarsele e del loro occultamento e conservazione (sul punto si vedano gli ampi stralci di conversazioni riportati al §11 della sentenza impugnata). In definitiva, quindi, è agevole affermare che la disponibilità di armi da parte dell'associazione è stata adeguatamente accertata e, al contempo, non è contestabile la consapevolezza in capo a LO, essendo questi uno dei soggetti che personalmente deteneva una pistola e si è interessato di come procurarsi ulteriori armi. 5. Il sesto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello valorizzato, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, plurimi parametri rilevanti sia per la quantificazione della pena che per l'esclusione delle attenuanti. 6. Le osservazioni svolte in ordine all'accertamento dell'esistenza dell'associazione e della sua natura valgono anche in relazione al primo motivo di ricorso proposto da NI. In particolare, la lettura della ricostruzione in punto di fatto operata dalla Corte di appello consente agevolmente di escludere che le intercettazioni attengano a meri rapporti imprenditoriali o, comunque, legati a interessi dei singoli soggetti interessati. Il quadro che emerge, infatti, descrive una rete di consolidati e stabili rapporti, cementati non semplicemente dalla medesima provenienza geografica degli imputati, bensì dalla loro comune e riconosciuta appartenenza al 12 medesimo contesto criminale. Anche le censure relative alla capacità intimidatrice dell'associazione si risolvono in generiche contestazioni, senza tener conto dei plurimi elementi dai quali tale capacità è stata desunta e che vanno ben oltre il solo episodio, pur richiamato dal ricorrente, relativo al pestaggio di un lavoratore cinese da parte di AT. Invero, la Corte di appello ha indicato plurimi episodi che sono manifestazione concreta dell'estrinsecazione del metodo mafioso, avvalorato dalla caratura criminale che l'associazione aveva assunto sul territorio trentino, mutuandola anche dal contesto delinquenziale di cui era emanazione (si veda pg.138-150). 6.1.Nel tentativo di confutare l'esistenza del sodalizio e la sua capacità intimidatoria imposta sul territorio, il ricorrente ha stigmatizzato l'episodio relativo all'incendio di un'autovettura di HE, ritenendo che tale atto non sarebbe compatibile con l'asserito predominio instaurato dall'associazione nel territorio trentino. Si tratta di un'affermazione del tutto generica e che non si confronta con la puntuale ricostruzione operata nella sentenza di appello (si veda pg.150-154), lì dove è stato logicamente affermato che proprio tale episodio e, soprattutto, l'immediata reazione da parte non già del solo HE, ma anche degli altri associati - tra i quali NI - rispondono alle tipiche modalità operative delle associazioni di stampo mafioso. In tal senso depone il fatto che il gesto sia immediatamente percepito come un attacco all'intero gruppo, da cui ne conseguiva la necessità di una immediata risposta che, secondo quanto espressamente prospettato da HE, avrebbe comportato forme di reazioni estremamente violente. L'inserimento del fatto in un contesto di criminalità organizzata è testimoniato anche dalle ipotesi circa l'individuazione degli autori dell'incendio, da ricercarsi anche in relazione alle dinamiche tra le varie cosche calabresi. In buona sostanza, la ricostruzione complessiva - operata sulla base di intercettazioni dal contenuto chiaro - descrive un contesto tipicamente riconducibile alla criminalità organizzata e, quindi, finisce per confermare non solo l'esistenza dell'associazione, ma anche l'appartenenza alla stessa di NI, il quale interviene fin dalle prime fasi successive all'incendio, discorrendo con gli altri associati circa l'individuazione dei possibili autori dello stesso. 6.2. Rispetto al quadro complessivo, il ricorrente contesta la valenza e l'interpretazione manifestamente illogica di alcune intercettazioni. In particolare, si censura il senso attribuito alla conversazione in cui NI discorre con HE circa l'elezione di AR a capo della locale di Pantano;
di 13 quelle nelle quali NI manifesta l'intenzione di compiere azioni violente;
di quella in cui IA si vanta della disponibilità di denaro avuta nel momento in cui arrivò, ancora giovanissimo, in Trentino. Occorre premettere che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, Di Maro, Rv. 272558). Nel caso di specie non sono ravvisabili i predetti vizi, posto che i giudici di merito hanno dato una lettura logica e coerente delle intercettazioni. Peraltro, deve sottolinearsi che, ove pure le singole interlocuzioni evidenziate dal ricorrente non fossero state valorizzate nel senso ritenuto dai giudici di merito, non ne sarebbe conseguito alcun effetto rispetto al giudizio complessivo, fondato su una tale mole di intercettazioni, aventi un contenuto talmente chiaro e insuscettibile di letture alternative, da condurre ugualmente all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alle intercettazioni asseritamente intercorse con soggetti ritenuti estranei a sodalizi criminali operanti in Calabria (il riferimento riguarda ER NT, rispetto al quale la difesa richiama l'assoluzione dal reato associativo con sentenza del 9.12.2023 della Corte di appello di Reggio Calabria, nonché LI AN, NT e MA). Invero, i rapporti del NI e, soprattutto, di HE con elementi appartenenti alla criminalità organizzata calabrese sono talmente diffusi e consolidati che, ove pure si escludessero le intercettazioni relative a ER, il quadro probatorio risulterebbe del tutto immutato. 6.3. Le osservazioni sopra svolte consentono di pervenire agevolmente al giudizio di manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, dedicato a sostenere l'insussistenza del ruolo di partecipe di NI. Invero, richiamando anche i principi espressi esaminando la posizione dell'altro ricorrente, un primo insuperabile elemento di conferma del ruolo di 14 associato è desumibile dalle plurime conversazioni nelle quali NI dimostra di essere pienamente a conoscenza delle dinamiche interne all'organizzazione, anche con riguardo alle cosche calabresi di riferimento. Le interlocuzioni con HE sono tali da non lasciar adito a dubbi e risulterebbe illogico affermare che NI possa trattare tali argomenti, peraltro con il soggetto che viene individuato come il vertice della locale trentina, senza esser pienamente addentro al sodalizio. La difesa, nel descrivere NI quale un mero operaio impiegato nelle cave di porfido, oblitera tutti gli elementi emersi a suo carico, tentando di avvalorare una descrizione del ruolo dell'imputato sostanzialmente incompatibile con il dato probatorio. Anche le questioni relative all'interpretazione della conversazione, intercorsa con HE, relativa alla nomina di AR (di cui già si è detto), sono palesemente irrilevanti, posto che - a prescindere dalla diversa interpretazione che la difesa dà della locuzione "quelli di lassù" - l'elemento dirimente è che NI discorre con HE di dinamiche associative necessariamente note solo a chi viene ritenuto partecipe al sodalizio. 6.4. L'ultimo motivo di ricorso, concernente la sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione, è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che non risulterebbe il concreto impiego delle armi e che le intercettazioni attesterebbero, al più, il possesso di armi per finalità personali. Si tratta di una lettura parziale delle argomentazioni rese sul punto dalla Corte di appello, lì dove si dà atto che la necessità di disporre di armi era condivisa dagli associati e che, tra questi, NI era uno di quelli che dichiaratamente custodiva un'arma, discutendo con i sodali circa la sua idonea conservazione e funzionalità. 7. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi proposti dagli imputati devono essere rigettati, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile Provincia Autonoma di Trento, avendo quest'ultima tempestivamente depositato un'articolata memoria difensiva, idonea a fornire un contributo fattivo al giudizio. Viceversa, vanno disattese le richieste di liquidazione presentate dalle altre ,. parti civili, dovendo darsi continuità ai consolidati principi secondo cui ,n tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione 15 delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicannente conclusioni scritte e nota spese (Sez.5, n. 7/11/2023, dep. 2024, Rv.285598). Con specifico riguardo alla richiesta di condanna avanzata dall'Associazione Libera, inoltre, deve rilevarsi la tardività del deposito della nota spesa - avvenuto solo il 18/9/2024 e, quindi, il giorno prima dell'udienza camerale - posto che nel giudizio cartolare non è consentito il deposito di memorie e richieste dopo il quinto giorno antecedente l'udienza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Provincia Autonoma di Trento che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali presentate da Associazione Libera, nonché da FILCA CISL del Trentino. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore