CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
Massime • 1
Il provvedimento con cui, in dibattimento, sia negata al pubblico ministero la facoltà di modificare o integrare l'imputazione, pur se erroneo, non è affetto da abnormità nel caso in cui il giudice provveda sull'imputazione originaria con sentenza, che sarà impugnabile con appello o con ricorso "per saltum", essendo, invece, abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, nel caso in cui disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2023, n. 9039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9039 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di: UM IO nato a [...] il [...] RO LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Uditi i difensori avv.ti Neto Domenico per NI e TA RE per MB che chiedono dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale di Roma, con sentenza in data 16 febbraio 2022, dichiarava non doversi procedere per prescrizione nei confronti di MB BI e NI AL in ordine ai reati di formazione fittizia del capitale, truffata tentata e consumata, turbata libertà degli incanti. Il tribunale perveniva a tale conclusione dopo avere non ammesso il pubblico ministero alla modifica della contestazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Roma lamentando l'abnormità dell'atto con il quale il tribunale non Penale Sent. Sez. 2 Num. 9039 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/01/2023 aveva ammesso la nuova contestazione che .trovava fondamento Della circostanza del . sopravvenuto fallimento della società degli imputati. 1.3 Con memoria depositata in cancelleria la difesa del MB chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso deducendo non sussistere i presupposti per la declaratoria di abnormità. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Ai fini della decisione del ricorso avanzato dal pubblico ministero di Roma avverso la sentenza che dichiarava non doversi procedere per prescrizione sul presupposto della non ammissione della modifica della contestazione richiesta dalla pubblica accusa ex art. 516 cod.proc.pen., devono essere svolte alcune considerazioni sul tema del mezzo di impugnazione proponibile avverso tale provvedimento. Deve infatti essere evidenziato che in tema di provvedimento del giudice del dibattimento che neghi la modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero possono verificarsi due distinte ipotesi a seconda che il giudice provveda poi con sentenza sull'imputazione originaria ovvero disponga diversamente la restituzione degli atti al P.M.. Nel primo caso non appare sussistere l'abnormità dell'atto posto che alcuna stasi processuale si verifica;
invero si è già affermato che il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara inammissibile la contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., per quanto erroneo (essendo il pubblico ministero "dominus" dell'azione penale ed il giudice conseguentemente carente del potere di sindacato preventivo in materia) non può tuttavia qualificarsi come abnorme e, dunque, non è immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione;
non si tratta, infatti, di provvedimento dal quale derivi una situazione processuale non diversamente risolubile se non con il gravame predetto, e ciò in quanto, avendo il giudice l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, la sentenza emessa all'esito del dibattimento può essere utilmente impugnata dalla parte pubblica per l'omessa pronuncia sul punto (Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999, Rv. 215184 - 01). In motivazione detta pronuncia richiama altro precedente analogo secondo cui attesa l'attribuzione al Pubblico Ministero, nel vigente sistema processuale, del ruolo di "dominus" esclusivo dell'azione penale, il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'amnnissibilità di contestazioni modificative (fatto diverso) o aggiuntive (fatto nuovo), effettuate ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3063 del 13/07/1995 Rv. 202982 - 01). Diverso è invece il caso in cui il giudice del dibattimento oltre a non consentire la modifica dell'imputazione abbia restituito gli atti al pubblico ministero poiché, in questo caso, sussiste l'abnormità in relazione alla stasi processuale venutasi a determinare;
per tale seconda evenienza la giurisprudenza ha esattamente stabilito che è abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al P.M., inibendogli l'esercizio dell'azione penale attraverso la facoltà di modificare o integrare l'imputazione, a norma degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, Rv. 248539 - 01). 2 Successivamente si. è ancora ribadito che, è abnorme il provvedimento con cui il giudice, erroneamente qualificando il "fatto diverso" come "fatto nuovo", neghi l'autorizzazione alla sua contestazione e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la mancanza di consenso dell'imputato, costituendo il provvedimento estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto in astratto dall'ordinamento, è esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge (Sez. 4, n. 10157 del 20/10/2020, Rv. 280948 - 01). Ne deriva pertanto che la ricognizione della giurisprudenza in tema di negazione da parte del giudice del dibattimento della modifica dell'imputazione ad opera del p.m. consente di distinguere i casi in cui si sia proceduto sull'imputazione originaria e pronunciata sentenza, per i quali vanno proposti gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza avente ad oggetto l'originaria imputazione e l'ordinanza precedente che neghi la modifica ex art. 516 cod.proc.pen. da quelli in cui, invece, si sia disposta la restituzione degli atti al p.m. che possono effettivamente integrare un'ipotesi di atto abnorme. La suddetta conclusione appare imporsi alla luce del chiaro disposto dell'art.586 cod.proc.pen. secondo cui "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse... nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza". Ne deriva affermarsi che, secondo il chiaro disposto normativo, quando l'illegittimità di una pronuncia è dedotta in relazione e—connessione alla illegittimità di una ordinanza emessa nel corso dello stesso procedimento, l'unico mezzo di impugnazione ammesso è l'impugnazione attraverso l'appello o il ricorso per saltum della stessa sentenza. E tale principio vale anche nel caso di ordinanza del giudice del dibattimento che, negando la modifica dell'imputazione al pubblico ministero procedente, abbia poi delibato sull'imputazione originaria, non sussistendo ragioni per uno statuto delle impugnazioni differente posto che anche in tal caso può dedursi l'illegittimità del provvedimento che definisce il giudizio in connessione con la nullità dell'ordinanza non amnnissiva della modifica dell'imputazione. Dovendosi procedere all'applicazione dei sopra esposti principi al caso di specie, va ritenuto che, poiché a seguito del provvedimento di rigetto della modifica dell'imputazione proposta dal pubblico ministero, il tribunale di Roma provvedeva con sentenza di non doversi procedere sull'originaria imputazione, ci si trova nel primo catalogo di casi, per i quali cioè, l'organo dell'accusa può proporre impugnazione con i mezzi ordinari lamentando la nullità della sentenza che ha definito il grado in ragione dell'illegittimità dell'ordinanza che ha negato la modifica dell'imputazione. 2.2 L'avvenuta proposizione del ricorso diretto per cassazione avanzata dal p.m. avverso la sentenza che delibava sull'originaria imputazione e l'ordinanza di non autorizzazione alla modifica dell'imputazione non comporta, però, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa che deve qualificarsi come ricorso per saltum proposto dal pubblico ministero;
nel caso di specie invero, come anche sostenuto dalla memoria difensiva della difesa MB, il pubblico 3 ministero avrebbe potuto impugnare l'ordinanza non ammissiva della contestazione.del fatto diverso unitamente alla sentenza con l'appello. Tuttavia, in dissenso rispetto alle conclusioni della stessa memoria difensiva, va fatta applicazione del disposto dettato all'art. 568 comma quinto cod.proc.pen. secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta;
ne consegue che pur avendo il p.m. di Roma impugnato la sentenza e l'ordinanza sotto il profilo dell'abnormità degli atti, l'impugnazione che lamenta esclusivamente un vizio di violazione di legge processuale penale deve essere qualificata come ricorso per saltum e trattata da questa Corte di cassazione e ciò in ragione del principio del favor impugnationis che governa il sistema dei rimedi avverso le decisioni del grado precedente e dispone, proprio, la sostanziale irrilevanza del nomen attribuito dalla parte impugnante all'atto dovendo invece farsi riferimento per la qualificazione dello stesso alle ragioni della domanda di riforma ed al petitum richiesto. 2.3 Tanto premesso in ordine ai mezzi di impugnazione proponibili avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio nel corso del quale non è stata consentita la modifica dell'imputazione ad iniziativa del RM., il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato (Sez. 3, n. 29877 dei 15/12/2017, Rv. 273688 - 01). Tale affermazione si inserisce in un costante orientamento già affermato da precedenti pronunce (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, Rv. 248539 - 01 in motivazione) secondo cui:"L'art. 516 c.p.p., e segg., inseriti sotto la rubrica "Nuove contestazioni", disciplinano l'esercizio dell'azione penale nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il pubblico ministero interviene sull'imputazione enunciata nell'atto che instaura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata. ..effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del pubblico ministero, inerente all'esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall'art. 112 Cost.. Inoltre, nell'ipotesi - ricorrente nella fattispecie in esame - di fatto diverso (art. 516 c.p.p.) o di reato concorrente connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), (art. 517 c.p.p.), non è richiesto ne' il consenso dell'imputato ne' l'autorizzazione del giudice. Pertanto la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al pubblico ministero il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual è la contestazione del fatto diverso o del reato connesso e dispone l'indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, si 4 pone al di fuori dell'ordinamento processuale così da integrare un'ipotesi di atto abnorme in senso funzionale". Nello stesso senso si era già affermato che:" avvenuta, infatti, la contestazione del reato connesso da parte del pubblico ministero, il giudice che procede ha l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ovvero dichiarando la propria incompetenza perché il fatto appartiene a quella di un giudice superiore. E ove il giudicante ometta di decidere nel senso su riferito, la sentenza da lui resa potrà essere utilmente impugnata in quanto non si è pronunciata su di un capo di imputazione. Anzi, è proprio questo l'unico rimedio a disposizione del rappresentante della pubblica accusa avverso il rifiuto del giudicante a provvedere sulla contestazione effettuata ai sensi dell'articolo 517 c.p.p., dal momento che la possibilità di procedere autonomamente - da taluni prospettata - è data per il reato connesso, ma non per la circostanza aggravante (Sez. 2, Sentenza n. 5180 del 1999 in motivazione). A conferma di tale principio è sufficiente osservare che l'art. 516 cod.proc.pen. prevede che:" Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione"; il successivo art. 517 stabilisce esclusivamente che il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcun potere di intervento per l'organo giudicante, come fa invece l'art. 518 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, stabilendo che il presidente del collegio "può autorizzarla". Emerge pertanto evidente come dalla ricognizione delle norme di riferimento in presenza di un fatto diverso al giudice che procede è preclusa qualsiasi attività discrezionale posto che l'unico titolare dell'azione penale, il pubblico ministero, può procedere alla modifica dell'imputazione. Tali principi vanno applicati anche all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento non consenta la modifica dell'imputazione al pubblico ministero e pronunci sentenza di non doversi procedere per prescrizione in ordine al fatto originariamente contestato poiché, anche in tal caso, in ordine al fatto diversamente qualificato il giudice che è stato chiamato a procedere ha omesso ogni pronuncia con conseguente nullità della decisione sull'imputazione originaria per la quale il pubblico ministero non aveva più chiesto procedersi. Nel caso in esame il pubblico ministero aveva richiesto la modifica dell'imputazione a seguito dell'intervenuto fallimento della società e della conseguente qualificazione dei fatti nei termini della bancarotta, ed il tribunale non poteva negare tale potere e delibare sulla originaria imputazione. Al proposito va pure precisato come non si verte in ipotesi di fatto nuovo bensì di fatto diverso disciplinato dall'art. 516 cod.proc.pen. posto che le stesse condotte, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento piuttosto che i reati originariamente contestati, configuravano la possibile ed ipotetica condotta di bancarotta sulla quale il tribunale doveva giudicare. 5 IL PREgbIEN E Ge/pp ,, git o 2.4 Trattandosi .di ricorso per saltum l'annullamento della sentenza comporta la restituzione degli atti alla corte di appello perché giudichi sull'imputazione elevata dal pubblico ministero all'udienza di primo grado del 2 luglio 2021, preso atto della nullità della decisione di primo grado su un'imputazione che il pubblico ministero aveva chiesto di modificare. Ritenuto infatti che l'imputazione sulla quale il giudice di primo grado doveva procedere era quella di bancarotta come modificata dal pubblico ministero a tale udienza, sarà ora onere del giudice di appello ex art. 569 comma quarto cod.proc.pen. dovere delibare;
la disciplina dettata dalla suddetta norma prevede infatti che ove non si verte in una ipotesi di cui all'art. 604 cod.proc.pen. di nullità della sentenza di primo grado ma nell'ipotesi di nullità della sentenza per altra causa, tra cui anche l'omessa ammissione della modifica dell'imputazione, gli atti vanno trasmessi al giudice di secondo grado. Al proposito va ricordato che ai sensi del citato art. 604 il giudice di appello:" dichiara la nullità della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso" e cioè nelle sole ipotesi di violazione del principio di correlazione e ciò perché il potere di annullamento del giudice d'appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati nell'art. 604, essendo l'appello un mezzo di impugnazione, avente solo eccezionalmente effetto rescissorio. Posto quindi che l'art. 604 cod.proc.pen. quando si riferisce all'ipotesi di annullamento da parte del giudice di appello con restituzione degli atti a quello di primo grado per violazione dell'art. 522 cod.proc.pen. prende in considerazione l'ipotesi in cui il giudice ex officio e senza alcuna iniziativa del p.m., abbia proceduto di propria iniziativa alla modifica, nel caso in esame tale ipotesi non ricorre stante che, a seguito dell'iniziativa assunta dal pubblico ministero nel contraddittorio delle parti e sulla quale la difesa ha ampiamente dedotto, il giudice ha pronunciato l'ordinanza di rigetto della richiesta di modifica dell'imputazione poi impugnata unitamente alla sentenza. Ne consegue che qualificata l'impugnazione del pubblico ministero quale ricorso per saltum e ritenuta sussistente la nullità denunciata con l'impugnazione sarà il giudice di appello a dovere provvedere sull'imputazione modificata dal pubblico ministero. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata e gli atti trasmessi alla corte di appello di Roma per il giudizio sull'imputazione come modificata all'udienza del 2 luglio 2021.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Roma per il giudizio sull'imputazione così come modificata dal P.M. all'udienza del due luglio 2021. Roma, 17 gennaio 2023 IL CONSIGLI RE EST. nazio 12 1,de
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Uditi i difensori avv.ti Neto Domenico per NI e TA RE per MB che chiedono dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale di Roma, con sentenza in data 16 febbraio 2022, dichiarava non doversi procedere per prescrizione nei confronti di MB BI e NI AL in ordine ai reati di formazione fittizia del capitale, truffata tentata e consumata, turbata libertà degli incanti. Il tribunale perveniva a tale conclusione dopo avere non ammesso il pubblico ministero alla modifica della contestazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Roma lamentando l'abnormità dell'atto con il quale il tribunale non Penale Sent. Sez. 2 Num. 9039 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/01/2023 aveva ammesso la nuova contestazione che .trovava fondamento Della circostanza del . sopravvenuto fallimento della società degli imputati. 1.3 Con memoria depositata in cancelleria la difesa del MB chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso deducendo non sussistere i presupposti per la declaratoria di abnormità. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Ai fini della decisione del ricorso avanzato dal pubblico ministero di Roma avverso la sentenza che dichiarava non doversi procedere per prescrizione sul presupposto della non ammissione della modifica della contestazione richiesta dalla pubblica accusa ex art. 516 cod.proc.pen., devono essere svolte alcune considerazioni sul tema del mezzo di impugnazione proponibile avverso tale provvedimento. Deve infatti essere evidenziato che in tema di provvedimento del giudice del dibattimento che neghi la modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero possono verificarsi due distinte ipotesi a seconda che il giudice provveda poi con sentenza sull'imputazione originaria ovvero disponga diversamente la restituzione degli atti al P.M.. Nel primo caso non appare sussistere l'abnormità dell'atto posto che alcuna stasi processuale si verifica;
invero si è già affermato che il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara inammissibile la contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., per quanto erroneo (essendo il pubblico ministero "dominus" dell'azione penale ed il giudice conseguentemente carente del potere di sindacato preventivo in materia) non può tuttavia qualificarsi come abnorme e, dunque, non è immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione;
non si tratta, infatti, di provvedimento dal quale derivi una situazione processuale non diversamente risolubile se non con il gravame predetto, e ciò in quanto, avendo il giudice l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, la sentenza emessa all'esito del dibattimento può essere utilmente impugnata dalla parte pubblica per l'omessa pronuncia sul punto (Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999, Rv. 215184 - 01). In motivazione detta pronuncia richiama altro precedente analogo secondo cui attesa l'attribuzione al Pubblico Ministero, nel vigente sistema processuale, del ruolo di "dominus" esclusivo dell'azione penale, il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'amnnissibilità di contestazioni modificative (fatto diverso) o aggiuntive (fatto nuovo), effettuate ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3063 del 13/07/1995 Rv. 202982 - 01). Diverso è invece il caso in cui il giudice del dibattimento oltre a non consentire la modifica dell'imputazione abbia restituito gli atti al pubblico ministero poiché, in questo caso, sussiste l'abnormità in relazione alla stasi processuale venutasi a determinare;
per tale seconda evenienza la giurisprudenza ha esattamente stabilito che è abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al P.M., inibendogli l'esercizio dell'azione penale attraverso la facoltà di modificare o integrare l'imputazione, a norma degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, Rv. 248539 - 01). 2 Successivamente si. è ancora ribadito che, è abnorme il provvedimento con cui il giudice, erroneamente qualificando il "fatto diverso" come "fatto nuovo", neghi l'autorizzazione alla sua contestazione e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la mancanza di consenso dell'imputato, costituendo il provvedimento estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto in astratto dall'ordinamento, è esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge (Sez. 4, n. 10157 del 20/10/2020, Rv. 280948 - 01). Ne deriva pertanto che la ricognizione della giurisprudenza in tema di negazione da parte del giudice del dibattimento della modifica dell'imputazione ad opera del p.m. consente di distinguere i casi in cui si sia proceduto sull'imputazione originaria e pronunciata sentenza, per i quali vanno proposti gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza avente ad oggetto l'originaria imputazione e l'ordinanza precedente che neghi la modifica ex art. 516 cod.proc.pen. da quelli in cui, invece, si sia disposta la restituzione degli atti al p.m. che possono effettivamente integrare un'ipotesi di atto abnorme. La suddetta conclusione appare imporsi alla luce del chiaro disposto dell'art.586 cod.proc.pen. secondo cui "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse... nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza". Ne deriva affermarsi che, secondo il chiaro disposto normativo, quando l'illegittimità di una pronuncia è dedotta in relazione e—connessione alla illegittimità di una ordinanza emessa nel corso dello stesso procedimento, l'unico mezzo di impugnazione ammesso è l'impugnazione attraverso l'appello o il ricorso per saltum della stessa sentenza. E tale principio vale anche nel caso di ordinanza del giudice del dibattimento che, negando la modifica dell'imputazione al pubblico ministero procedente, abbia poi delibato sull'imputazione originaria, non sussistendo ragioni per uno statuto delle impugnazioni differente posto che anche in tal caso può dedursi l'illegittimità del provvedimento che definisce il giudizio in connessione con la nullità dell'ordinanza non amnnissiva della modifica dell'imputazione. Dovendosi procedere all'applicazione dei sopra esposti principi al caso di specie, va ritenuto che, poiché a seguito del provvedimento di rigetto della modifica dell'imputazione proposta dal pubblico ministero, il tribunale di Roma provvedeva con sentenza di non doversi procedere sull'originaria imputazione, ci si trova nel primo catalogo di casi, per i quali cioè, l'organo dell'accusa può proporre impugnazione con i mezzi ordinari lamentando la nullità della sentenza che ha definito il grado in ragione dell'illegittimità dell'ordinanza che ha negato la modifica dell'imputazione. 2.2 L'avvenuta proposizione del ricorso diretto per cassazione avanzata dal p.m. avverso la sentenza che delibava sull'originaria imputazione e l'ordinanza di non autorizzazione alla modifica dell'imputazione non comporta, però, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa che deve qualificarsi come ricorso per saltum proposto dal pubblico ministero;
nel caso di specie invero, come anche sostenuto dalla memoria difensiva della difesa MB, il pubblico 3 ministero avrebbe potuto impugnare l'ordinanza non ammissiva della contestazione.del fatto diverso unitamente alla sentenza con l'appello. Tuttavia, in dissenso rispetto alle conclusioni della stessa memoria difensiva, va fatta applicazione del disposto dettato all'art. 568 comma quinto cod.proc.pen. secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta;
ne consegue che pur avendo il p.m. di Roma impugnato la sentenza e l'ordinanza sotto il profilo dell'abnormità degli atti, l'impugnazione che lamenta esclusivamente un vizio di violazione di legge processuale penale deve essere qualificata come ricorso per saltum e trattata da questa Corte di cassazione e ciò in ragione del principio del favor impugnationis che governa il sistema dei rimedi avverso le decisioni del grado precedente e dispone, proprio, la sostanziale irrilevanza del nomen attribuito dalla parte impugnante all'atto dovendo invece farsi riferimento per la qualificazione dello stesso alle ragioni della domanda di riforma ed al petitum richiesto. 2.3 Tanto premesso in ordine ai mezzi di impugnazione proponibili avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio nel corso del quale non è stata consentita la modifica dell'imputazione ad iniziativa del RM., il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato (Sez. 3, n. 29877 dei 15/12/2017, Rv. 273688 - 01). Tale affermazione si inserisce in un costante orientamento già affermato da precedenti pronunce (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, Rv. 248539 - 01 in motivazione) secondo cui:"L'art. 516 c.p.p., e segg., inseriti sotto la rubrica "Nuove contestazioni", disciplinano l'esercizio dell'azione penale nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il pubblico ministero interviene sull'imputazione enunciata nell'atto che instaura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata. ..effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del pubblico ministero, inerente all'esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall'art. 112 Cost.. Inoltre, nell'ipotesi - ricorrente nella fattispecie in esame - di fatto diverso (art. 516 c.p.p.) o di reato concorrente connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), (art. 517 c.p.p.), non è richiesto ne' il consenso dell'imputato ne' l'autorizzazione del giudice. Pertanto la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al pubblico ministero il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual è la contestazione del fatto diverso o del reato connesso e dispone l'indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, si 4 pone al di fuori dell'ordinamento processuale così da integrare un'ipotesi di atto abnorme in senso funzionale". Nello stesso senso si era già affermato che:" avvenuta, infatti, la contestazione del reato connesso da parte del pubblico ministero, il giudice che procede ha l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ovvero dichiarando la propria incompetenza perché il fatto appartiene a quella di un giudice superiore. E ove il giudicante ometta di decidere nel senso su riferito, la sentenza da lui resa potrà essere utilmente impugnata in quanto non si è pronunciata su di un capo di imputazione. Anzi, è proprio questo l'unico rimedio a disposizione del rappresentante della pubblica accusa avverso il rifiuto del giudicante a provvedere sulla contestazione effettuata ai sensi dell'articolo 517 c.p.p., dal momento che la possibilità di procedere autonomamente - da taluni prospettata - è data per il reato connesso, ma non per la circostanza aggravante (Sez. 2, Sentenza n. 5180 del 1999 in motivazione). A conferma di tale principio è sufficiente osservare che l'art. 516 cod.proc.pen. prevede che:" Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione"; il successivo art. 517 stabilisce esclusivamente che il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcun potere di intervento per l'organo giudicante, come fa invece l'art. 518 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, stabilendo che il presidente del collegio "può autorizzarla". Emerge pertanto evidente come dalla ricognizione delle norme di riferimento in presenza di un fatto diverso al giudice che procede è preclusa qualsiasi attività discrezionale posto che l'unico titolare dell'azione penale, il pubblico ministero, può procedere alla modifica dell'imputazione. Tali principi vanno applicati anche all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento non consenta la modifica dell'imputazione al pubblico ministero e pronunci sentenza di non doversi procedere per prescrizione in ordine al fatto originariamente contestato poiché, anche in tal caso, in ordine al fatto diversamente qualificato il giudice che è stato chiamato a procedere ha omesso ogni pronuncia con conseguente nullità della decisione sull'imputazione originaria per la quale il pubblico ministero non aveva più chiesto procedersi. Nel caso in esame il pubblico ministero aveva richiesto la modifica dell'imputazione a seguito dell'intervenuto fallimento della società e della conseguente qualificazione dei fatti nei termini della bancarotta, ed il tribunale non poteva negare tale potere e delibare sulla originaria imputazione. Al proposito va pure precisato come non si verte in ipotesi di fatto nuovo bensì di fatto diverso disciplinato dall'art. 516 cod.proc.pen. posto che le stesse condotte, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento piuttosto che i reati originariamente contestati, configuravano la possibile ed ipotetica condotta di bancarotta sulla quale il tribunale doveva giudicare. 5 IL PREgbIEN E Ge/pp ,, git o 2.4 Trattandosi .di ricorso per saltum l'annullamento della sentenza comporta la restituzione degli atti alla corte di appello perché giudichi sull'imputazione elevata dal pubblico ministero all'udienza di primo grado del 2 luglio 2021, preso atto della nullità della decisione di primo grado su un'imputazione che il pubblico ministero aveva chiesto di modificare. Ritenuto infatti che l'imputazione sulla quale il giudice di primo grado doveva procedere era quella di bancarotta come modificata dal pubblico ministero a tale udienza, sarà ora onere del giudice di appello ex art. 569 comma quarto cod.proc.pen. dovere delibare;
la disciplina dettata dalla suddetta norma prevede infatti che ove non si verte in una ipotesi di cui all'art. 604 cod.proc.pen. di nullità della sentenza di primo grado ma nell'ipotesi di nullità della sentenza per altra causa, tra cui anche l'omessa ammissione della modifica dell'imputazione, gli atti vanno trasmessi al giudice di secondo grado. Al proposito va ricordato che ai sensi del citato art. 604 il giudice di appello:" dichiara la nullità della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso" e cioè nelle sole ipotesi di violazione del principio di correlazione e ciò perché il potere di annullamento del giudice d'appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati nell'art. 604, essendo l'appello un mezzo di impugnazione, avente solo eccezionalmente effetto rescissorio. Posto quindi che l'art. 604 cod.proc.pen. quando si riferisce all'ipotesi di annullamento da parte del giudice di appello con restituzione degli atti a quello di primo grado per violazione dell'art. 522 cod.proc.pen. prende in considerazione l'ipotesi in cui il giudice ex officio e senza alcuna iniziativa del p.m., abbia proceduto di propria iniziativa alla modifica, nel caso in esame tale ipotesi non ricorre stante che, a seguito dell'iniziativa assunta dal pubblico ministero nel contraddittorio delle parti e sulla quale la difesa ha ampiamente dedotto, il giudice ha pronunciato l'ordinanza di rigetto della richiesta di modifica dell'imputazione poi impugnata unitamente alla sentenza. Ne consegue che qualificata l'impugnazione del pubblico ministero quale ricorso per saltum e ritenuta sussistente la nullità denunciata con l'impugnazione sarà il giudice di appello a dovere provvedere sull'imputazione modificata dal pubblico ministero. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata e gli atti trasmessi alla corte di appello di Roma per il giudizio sull'imputazione come modificata all'udienza del 2 luglio 2021.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Roma per il giudizio sull'imputazione così come modificata dal P.M. all'udienza del due luglio 2021. Roma, 17 gennaio 2023 IL CONSIGLI RE EST. nazio 12 1,de