TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1217/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore con partita iva n. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALIERE ALESSANDRO, domicilio presso P.IVA_1
lo studi di questi in Pescara alla VIA RAVENNA 28 ricorrente contro
105 emplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore con partita iva CP_1
n. P.IVA_2
, c.f. ; Controparte_2 CodiceFiscale_1
resistenti contumaci
CONCLUSIONI
la sola parte ricorrente costituita ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di adesione al programma di formazione tecnico artistico/manageriale ripassato tra la e la semplificata, in data 29.10.2021, a causa Parte_1 Parte_2 dell'inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusiva di quest'ultima società, per le causali indicate in premessa e, per l'effetto:
- condannare la semplificata”, in persona del legale rappresentante in carica, Parte_2
corrente in Monza (MB), Via Cavallotti, 105 (P. IVA: ) e la sig.ra P.IVA_2 CP_2
pagina 1 di 5 nata a [...], il [...] (c.f.: ), residente in [...]sul CP_2 C.F._2
Naviglio (MI), Via Di Vittorio, 12/E, al pagamento, in solido tra loro ed in favore della società ricorrente, della somma complessiva di euro 40.044,95 [di cui euro 30.000,00 a titolo di penale prevista dall'art. 14 del contratto ripassato tra le parti in data 29.10.2021 (euro 10.000,00 x n. 3 anni residui di contratto) + euro 10.044,95 quale debito residuo risultante dall'estratto conto del
18.01.2024 (cfr. doc. 3)] o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre il maggior danno subito da liquidare anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- ordinare alla semplificata, oltre all'immediata dismissione dell'insegna, la Parte_2 cessazione di qualsiasi uso del marchio ” e di tutti i segni distintivi, Parte_3
pubblicitari e/o decorativi forniti dalla nonché il rispetto di ogni altra Parte_1
prescrizione di cui al ripetuto contratto ripassato tra le parti in data 29.10.2021.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio nonché della fase di attivazione della negoziazione assistita, secondo soccombenza, incluso 15% per rimborso spese forfettario, iva e cap come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio era azionato dalla con rito semplificato per domandare Parte_1 accertarsi l'inadempimento della e per l'effetto dichiarare la risoluzione del Parte_2
contratto in essere sottoscritto in data 29.10.2021 e in ossequio alla clausola risolutiva espressa ex art. 13.
Era domandata anche la condanna della 105Monza srl, nonché di obbligata in Controparte_2
solido al pagamento di quanto dovuto titolo di prestazioni eseguite e della penale maturata ex art. 14 del contratto.
Il Giudice verificata la ritualità del contradittorio dichiarava la contumacia dei resistenti, in quanto non costituitisi in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e del provvedimento del Giudice di fissazione di udienza.
Sussistendo i presupposti e le condizioni per procedere con rito semplificato, era concesso, come richiesto, il termine ex art. 281 duodecies, IV comma cpc. Nei termini assegnati la difesa ricorrente era a depositare ulteriore documentazione e alla successiva udienza precisate le conclusioni e discussa la causa il Giudice la tratteneva a decisione.
pagina 2 di 5 La decisone da adottare deve partire dallo studio del contratto sottoscritto tra le parti oggi in lite in data 29.10.2021: la semplificata, ha aderito ad un'offerta di un programma Parte_2
di formazione tecnico artistico/manageriale, offertole dalla ed inerente alla Parte_1
propria attività di salone da parrucchiera svolta in alla via Cavallotti, 105. Si legge Pt_2
convenuta una durata degli effetti del contratto sino al 31.12.2026, con rinnovo tacito alla scadenza indicata, di cinque anni in cinque anni in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata a.r.
All'art. 17 era stabilito che era obbligata in solido al pagamento in favore della Controparte_2
ricorrente di tutte le somme dovute dalla in caso di suo inadempimento. Viene Parte_2
evidenziato che tale assunzione di obbligazione risulta valida e perfezionata in forza della sottoscrizione nel contratto anche da parte di peraltro l'art. 17 sopra citato Controparte_2
riceveva una specifica sottoscrizione ex “artt. 1341 e 1342 cc” anche da parte di CP_2
[...]
Tra le produzione curate dalla difesa parte ricorrente si legge un contrato di cessione di ramo di azienda da parte della 105Monza srl, registrato il 7.12.2023 per notaio Dr.ssa Persona_1
per effetto del contratto de quo l'attività di parrucchiere esercitata in alla via
[...] Pt_2
Felice Cavallotti, 105 era affidata e ceduta a semplificata. Controparte_3
All'art. 9 del contratto era evidenziato che il contratto aveva una natura di intuitu personae, sic non poteva essere trasferito, ceduto alienato neppure insieme alla azienda salvo accordo scritto in deroga a questo.
I contratti contratti intuitu personae sono quei contratti in cui la considerazione delle qualità personali di una delle parti costituisce un elemento essenziale e determinante per la conclusione del contratto stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza i contratti intuitu personae sono esclusi dal trasferimento automatico in caso di cessione d'azienda previsto dall'art. 2558 c.c., Tribunale Brescia, sent. n.
1185/2018. La condotta tenuta dalla parte resistente provata documentalmente rappresenta all'evidenza un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto, peraltro tale evenienza riportata nella previsione nel testo letterale del contratto medesimo.
La dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa è disciplinata dall'art. 1456 c.c., che prevede la possibilità per i contraenti di convenire pagina 3 di 5 espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
La domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. si differenzia da quella ordinaria ex art. 1453 c.c. in quanto per il petitum: nella risoluzione per clausola espressa si richiede una sentenza dichiarativa, mentre nella risoluzione ordinaria una costitutiva. Inoltre, nella risoluzione ordinaria il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, mentre nella clausola risolutiva espressa è la mera violazione della specifica previsione contrattuale.
All'art. 9 viene sostanzialmente previsto nel secondo capoverso che il contratto si risolverà di diritto in caso di mutamento dei soggetti titolari della società.
Il contratto disciplina all'art. 14 effetti obbligatori nell'ipotesi di risoluzione determinata da fatto del cliente: al verificarsi di una risoluzione del contratto per inadempimento del resistente è dovuta alla una penale, per ogni anno contrattuale residuo, di euro Parte_1
10.000,00 (diecimila/00). Va evidenziato che dalla data del verificarsi del fatto che porta alla risoluzione del contratto residuavano ancora tre anni di contratto. Questo porta a ritenere pienamente fondata la richiesta del pagato della penale prevista dal contratto per la somma complessiva paria ad euro 30.000,00, oltre interessi legali.
Lamenta la difesa ricorrente anche il mancato pagamento a saldo di alcune fatture emesse durante la vigenza del contratto;
in tal senso la ricorrente si limita a depositare un suo estratto conto
(doc.3) e sostiene che giungeva alle fatture emesse in pagamento solo la somma di euro
10.991,42 residuando l'importo ancora da versare di euro 10.044,95. Va rilevato che di tale credito non veniva forniva adeguata prova poiché la prova risulta di produzione di parte non fornendo altro materiale probatorio;
non essendo raggiunta la prova del credito la relativa domanda deve essere rigettata.
Viene osservato nel merito - nella forma succinta di cui all'art. 131 c.p.c. - che la domanda avanzata dal ricorrente è fondata, nei limiti che seguono.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dele parti resistenti e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 1217/24, accerta e dichiarare la risoluzione del contratto tra la e la Parte_1 Parte_2
semplificata, in data 29.10.2021, a causa dell'inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusiva di quest'ultima società e per l'effetto condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in pagina 4 di 5 favore della società ricorrente della somma complessiva di euro 30.000,00, a titolo di penale prevista dall'art. 14 del contratto, oltre interessi legali;
ordina alla semplificata, oltre all'immediata dismissione dell'insegna, la Parte_2 cessazione di qualsiasi uso del marchio ” e di tutti i segni distintivi, Parte_3
pubblicitari e/o decorativi forniti dalla rigetta le ulteriori domande di Parte_1
credito.
CONDANNA parte resistente in solido tra loro alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in € 5.810,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre RSG, iva e cap.
Pescara, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1217/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore con partita iva n. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALIERE ALESSANDRO, domicilio presso P.IVA_1
lo studi di questi in Pescara alla VIA RAVENNA 28 ricorrente contro
105 emplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore con partita iva CP_1
n. P.IVA_2
, c.f. ; Controparte_2 CodiceFiscale_1
resistenti contumaci
CONCLUSIONI
la sola parte ricorrente costituita ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di adesione al programma di formazione tecnico artistico/manageriale ripassato tra la e la semplificata, in data 29.10.2021, a causa Parte_1 Parte_2 dell'inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusiva di quest'ultima società, per le causali indicate in premessa e, per l'effetto:
- condannare la semplificata”, in persona del legale rappresentante in carica, Parte_2
corrente in Monza (MB), Via Cavallotti, 105 (P. IVA: ) e la sig.ra P.IVA_2 CP_2
pagina 1 di 5 nata a [...], il [...] (c.f.: ), residente in [...]sul CP_2 C.F._2
Naviglio (MI), Via Di Vittorio, 12/E, al pagamento, in solido tra loro ed in favore della società ricorrente, della somma complessiva di euro 40.044,95 [di cui euro 30.000,00 a titolo di penale prevista dall'art. 14 del contratto ripassato tra le parti in data 29.10.2021 (euro 10.000,00 x n. 3 anni residui di contratto) + euro 10.044,95 quale debito residuo risultante dall'estratto conto del
18.01.2024 (cfr. doc. 3)] o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre il maggior danno subito da liquidare anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- ordinare alla semplificata, oltre all'immediata dismissione dell'insegna, la Parte_2 cessazione di qualsiasi uso del marchio ” e di tutti i segni distintivi, Parte_3
pubblicitari e/o decorativi forniti dalla nonché il rispetto di ogni altra Parte_1
prescrizione di cui al ripetuto contratto ripassato tra le parti in data 29.10.2021.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio nonché della fase di attivazione della negoziazione assistita, secondo soccombenza, incluso 15% per rimborso spese forfettario, iva e cap come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio era azionato dalla con rito semplificato per domandare Parte_1 accertarsi l'inadempimento della e per l'effetto dichiarare la risoluzione del Parte_2
contratto in essere sottoscritto in data 29.10.2021 e in ossequio alla clausola risolutiva espressa ex art. 13.
Era domandata anche la condanna della 105Monza srl, nonché di obbligata in Controparte_2
solido al pagamento di quanto dovuto titolo di prestazioni eseguite e della penale maturata ex art. 14 del contratto.
Il Giudice verificata la ritualità del contradittorio dichiarava la contumacia dei resistenti, in quanto non costituitisi in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e del provvedimento del Giudice di fissazione di udienza.
Sussistendo i presupposti e le condizioni per procedere con rito semplificato, era concesso, come richiesto, il termine ex art. 281 duodecies, IV comma cpc. Nei termini assegnati la difesa ricorrente era a depositare ulteriore documentazione e alla successiva udienza precisate le conclusioni e discussa la causa il Giudice la tratteneva a decisione.
pagina 2 di 5 La decisone da adottare deve partire dallo studio del contratto sottoscritto tra le parti oggi in lite in data 29.10.2021: la semplificata, ha aderito ad un'offerta di un programma Parte_2
di formazione tecnico artistico/manageriale, offertole dalla ed inerente alla Parte_1
propria attività di salone da parrucchiera svolta in alla via Cavallotti, 105. Si legge Pt_2
convenuta una durata degli effetti del contratto sino al 31.12.2026, con rinnovo tacito alla scadenza indicata, di cinque anni in cinque anni in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata a.r.
All'art. 17 era stabilito che era obbligata in solido al pagamento in favore della Controparte_2
ricorrente di tutte le somme dovute dalla in caso di suo inadempimento. Viene Parte_2
evidenziato che tale assunzione di obbligazione risulta valida e perfezionata in forza della sottoscrizione nel contratto anche da parte di peraltro l'art. 17 sopra citato Controparte_2
riceveva una specifica sottoscrizione ex “artt. 1341 e 1342 cc” anche da parte di CP_2
[...]
Tra le produzione curate dalla difesa parte ricorrente si legge un contrato di cessione di ramo di azienda da parte della 105Monza srl, registrato il 7.12.2023 per notaio Dr.ssa Persona_1
per effetto del contratto de quo l'attività di parrucchiere esercitata in alla via
[...] Pt_2
Felice Cavallotti, 105 era affidata e ceduta a semplificata. Controparte_3
All'art. 9 del contratto era evidenziato che il contratto aveva una natura di intuitu personae, sic non poteva essere trasferito, ceduto alienato neppure insieme alla azienda salvo accordo scritto in deroga a questo.
I contratti contratti intuitu personae sono quei contratti in cui la considerazione delle qualità personali di una delle parti costituisce un elemento essenziale e determinante per la conclusione del contratto stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza i contratti intuitu personae sono esclusi dal trasferimento automatico in caso di cessione d'azienda previsto dall'art. 2558 c.c., Tribunale Brescia, sent. n.
1185/2018. La condotta tenuta dalla parte resistente provata documentalmente rappresenta all'evidenza un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto, peraltro tale evenienza riportata nella previsione nel testo letterale del contratto medesimo.
La dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa è disciplinata dall'art. 1456 c.c., che prevede la possibilità per i contraenti di convenire pagina 3 di 5 espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
La domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. si differenzia da quella ordinaria ex art. 1453 c.c. in quanto per il petitum: nella risoluzione per clausola espressa si richiede una sentenza dichiarativa, mentre nella risoluzione ordinaria una costitutiva. Inoltre, nella risoluzione ordinaria il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, mentre nella clausola risolutiva espressa è la mera violazione della specifica previsione contrattuale.
All'art. 9 viene sostanzialmente previsto nel secondo capoverso che il contratto si risolverà di diritto in caso di mutamento dei soggetti titolari della società.
Il contratto disciplina all'art. 14 effetti obbligatori nell'ipotesi di risoluzione determinata da fatto del cliente: al verificarsi di una risoluzione del contratto per inadempimento del resistente è dovuta alla una penale, per ogni anno contrattuale residuo, di euro Parte_1
10.000,00 (diecimila/00). Va evidenziato che dalla data del verificarsi del fatto che porta alla risoluzione del contratto residuavano ancora tre anni di contratto. Questo porta a ritenere pienamente fondata la richiesta del pagato della penale prevista dal contratto per la somma complessiva paria ad euro 30.000,00, oltre interessi legali.
Lamenta la difesa ricorrente anche il mancato pagamento a saldo di alcune fatture emesse durante la vigenza del contratto;
in tal senso la ricorrente si limita a depositare un suo estratto conto
(doc.3) e sostiene che giungeva alle fatture emesse in pagamento solo la somma di euro
10.991,42 residuando l'importo ancora da versare di euro 10.044,95. Va rilevato che di tale credito non veniva forniva adeguata prova poiché la prova risulta di produzione di parte non fornendo altro materiale probatorio;
non essendo raggiunta la prova del credito la relativa domanda deve essere rigettata.
Viene osservato nel merito - nella forma succinta di cui all'art. 131 c.p.c. - che la domanda avanzata dal ricorrente è fondata, nei limiti che seguono.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dele parti resistenti e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 1217/24, accerta e dichiarare la risoluzione del contratto tra la e la Parte_1 Parte_2
semplificata, in data 29.10.2021, a causa dell'inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusiva di quest'ultima società e per l'effetto condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in pagina 4 di 5 favore della società ricorrente della somma complessiva di euro 30.000,00, a titolo di penale prevista dall'art. 14 del contratto, oltre interessi legali;
ordina alla semplificata, oltre all'immediata dismissione dell'insegna, la Parte_2 cessazione di qualsiasi uso del marchio ” e di tutti i segni distintivi, Parte_3
pubblicitari e/o decorativi forniti dalla rigetta le ulteriori domande di Parte_1
credito.
CONDANNA parte resistente in solido tra loro alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in € 5.810,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre RSG, iva e cap.
Pescara, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5