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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/10/2024, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1423 dell'anno 2018, trattenuta in decisione in data 24.4.2021 e vertente
TRA
con sede legale in Collarmele Parte_1
(AQ), SS 83 Marsicana, Zona Artigianale, c.f. e p.iva , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli C.F._1
Avv.ti Mario Bucello, Simona Viola e Saveria Carnovale e presso quest'ultima elettivamente domiciliata, in Pescina (AQ), via dei Lombardi n. 25.
ATTRICE OPPONENTE
E
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso - in virtù di procura difensiva per ogni stato e grado acclusa al ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 3.3.2018 davanti al Tribunale di Avezzano e iscritto al numero di procedimento monitorio
1187/2018, giusta regolare deliberazione di incarico della Parte_3
1
[...] dall'Avv. Herbert Simone del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Sabotino n. 36, Avezzano
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio il comune di Collarmele, al fine di opporre il decreto
[...]
ingiuntivo del 23 agosto 2018, emesso dal Tribunale di Avezzano (R.G. 1187/2018), con cui si intimava il pagamento, in favore del della somma Controparte_1
di Euro 162.026,64, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, nella misura liquidata nel decreto medesimo, e per sentir accogliere le seguenti richieste e conclusioni:
“Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Avezzano adito dal Controparte_1
con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e conseguentemente dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso;
- nel merito, dichiarare la nullità della Convenzione e dell'accordo transattivo stipulati con il ai sensi degli artt. 1418, 1419, 1325 n. 2 e 2265 CP_1
c.c., nelle parti in cui è stato pattuito un corrispettivo annuo in favore del Collarmele, CP_1
perché sprovvisto di causa e contrario a norme imperative e, per l'effetto, accertare l'illegittimità di ogni pretesa, presente e futura, su quegli atti fondata dal in via subordinata, Controparte_1
ossia in quanto la convenzione stipulata tra le parti non fosse inopinatamente ritenuta nulla, rilevare
e dichiarare l'inammissibilità dell'azione intrapresa a) per l'omissione del preliminare tentativo di composizione stragiudiziale imposto dall'art. 10 della convenzione;
b) per la mancanza del requisito
2 della certezza del credito fatto valere, che il ben sa essere al centro di disputa e radicale CP_1
contestazione, anche se ha inescusabilmente ignorato gli inviti ad un confronto ed ha trascurato di darne notizia al giudice adito;
- in via subordinata ed anche in via riconvenzionale, condannare il alla restituzione degli importi fino ad oggi indebitamente riscossi a titolo di Controparte_1
canoni annui, per un importo complessivo di Euro 91.130,57, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli versamenti al saldo;
- in via di ulteriore subordine, accertare
l'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi previsti a carico della opponente dalla convenzione stipulata con il Comune Collarmele e del successivo accordo transattivo e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione della convenzione e del successivo accordo transattivo o ricondurre ad equità quegli importi, nella misura che sarà accertata in corso di giudizio ai sensi dell'art. 1468 c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Premetteva in fatto: che nel 2006 la società aveva presentato alla Regione Abruzzo istanza di autorizzazione ex art. 12, D.Lgs n. 387 del 2003, per l'installazione di un impianto eolico nel Comune di Collarmele. L'impianto sarebbe stato localizzato in aree di proprietà comunale. Il progetto era stato autorizzato dalla Regione Abruzzo con determina dirigenziale DN2/119 del 21 luglio 2008 (Autorizzazione Unica del
21 luglio 2008). - che la convenzione rep. n. 445 del 27 marzo 2010, ripassata fra le parti, attribuiva al il diritto di riscuotere un canone annuale composto da CP_1
un c.d. “minimo garantito” (pari a 5.500,00 più 1.850,00 euro per ogni MW installato per l'intero periodo di emissione dei certificati verdi stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) e da una parte variabile pari al 12% dell'importo totale fatturato dalla Società per la cessione dell'energia e dei certificati verdi prodotti annualmente dall'impianto; che la stessa convenzione appariva conformata ad un modello di rapporto concessorio di tipo tradizionale, non compatibile con un regime di liberalizzazione della produzione;
che essa prevedeva vere e proprie royalties non consentite dalla normativa in vigore;
che ciò avrebbe comportato un ingente impegno economico a carico della società opponente, in ragione di “esborsi in sostanza privi di qualunque contropartita” con grave pregiudizio per il suo equilibrio finanziario, il che la induceva a sospendere i pagamenti dei canoni previsti dall'art. 8 della
3 suddetta convenzione;
che in ragione di ciò l'ente comunale agiva in via monitoria per il recupero dei canoni scaduti e non pagati:
Deduceva, quindi, a sostegno dell'opposizione, in rito, il difetto di giurisdizione del
G.O:, appartenendo la causa alla giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell'art. 133 co. 1, lettera o), d.lgs. n. 104/2010, che assegna al TAR le controversie “attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia”, nonché dell'art. 133, comma 1, lettera a), n.2, c.p.a., attenendo la controversia alla
“formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”, di cui all'art. 11 della L.
241/1990; nel merito la nullità della convenzione n. 445, cit., per mancanza di causa ovvero contrarietà a norme imperative;
l'inammissibilità dell'azione monitoria per mancato previo esperimento di tentativo di amichevole composizione della controversia, ex art. 10 della convenzione de qua;
il difetto del requisito della certezza del credito;
l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle pattuizioni economiche previste dalla convenzione, idonea a determinarne la risoluzione ex art. 1467 c.c. ovvero la riconduzione ad equità ex art. 1468 c.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva il comune opposto, contestando tutte le avverse deduzioni e richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in particolare riteneva priva di pregio l'eccezione di difetto di giurisdizione, escludendo che la presente controversia rientrasse fra quelle relative“alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia” , affermando, inoltre, che, a differenza di quanto contemplato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dall'opponente a sostegno della detta eccezione, nel caso di specie la convenzione non era stata stipulata a monte dell'autorizzazione unica rilasciata dalla regione, bensì a valle, dopo l'emanazione del provvedimento amministrativo, il che escludeva che la stessa fosse riconducibile agli accordi procedimentali di cui all'art. 11 della L. 241/1990, trattandosi, invece di accordo negoziale, riguardante la mera concessione di terreni
4 di proprietà comunale, fra una società privata e la pubblica amministrazione, nell'esercizio dei poteri iure privatorum di quest'ultima.
Giudicava, inoltre, infondate tutte le eccezioni di nullità della convenzione sollevate dall'attrice in opposizione, sostenendo la piena legittimità delle clausole pattuite, in particolare dell'art. 8; riteneva sussistenti l'ammissibilità della domanda monitoria e la certezza del credito azionato;
affermava, altresì, l'assenza di squilibri del sinallagma contrattuale, concludendo per l'integrale rigetto dell'opposizione e delle altre eccezioni sollevate dall'opponente ovvero, per l'ipotesi di disposta revoca del d.i., per il riconoscimento della sussistenza dell'intero credito azionato. Il tutto con vittoria di spese.
Il G.I., investito della decisione in ordine alla richiesta di concessione della p.e. del decreto opposto, la rigettava, ritenendo sussistente il fumus di fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisidizione.
Su tali basi, invitava la parti a precisare le conclusioni e la causa, dopo taluni rinvii, all'esito di trattazione cartolare dell'udienza di p.c., era trattenuta in decisione nella data di cui in epigrafe.
L'eccezione preliminare è fondata e deve accogliersi.
Osserva il tribunale che la causa in esame rientra, infatti, nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. o), del c.p.a., che, riconduce alle materie di giurisdizione esclusiva tutte le controversie, “incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi compresi quella inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione le centrali termoelettriche e quelle relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete di gasdotti”, che ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., che assegna alla giurisdizione esclusiva le controversie attinenti alla “formazione, conclusione ed esecuzione
5 degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.
Non coglie nel segno, infatti, la tesi dell'opposta amministrazione comunale, secondo la quale la convenzione de qua, fra comune e società opponente, sarebbe un mero atto iure privatorum, relativo alla semplice concessione in uso di terreno demaniale e che, in particolare, non sarebbe comunque configurabile come accordo ex art. 11, L.
241/90, in quanto stipulata successivamente all'atto amministrativo concessorio, da individuarsi nell'autorizzazione unica regionale, e quindi inidonea ad incidere sul contenuto di quest'ultima.
Orbene a riguardo deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo la collocazione cronologica dell'accordo ex art. 11, cit. appare assolutamente irrilevante, potendo tale accordo, per stessa definizione di legge, integrare il contenuto di un atto amministrativo, voce verbale che, indiscutibilmente fa riferimento alla modifica, mediante completamento, sia qualitativo che quantitativo, di un provvedimento preesistente, con aggiunta di ulteriori elementi originariamente non previsti.
Costituisce corollario di quanto appena osservato che, non rilevando ai fini della configurazione di un accordo pubblicistico ex art. 11, cit., il momento temporale della stipula, elemento determinante in tal senso è costituito dal fatto che, pur con l'utilizzo del modello convenzionale, in luogo di quello tradizionale provvedimentale, la p.a. intenda comunque perseguire l'interesse pubblico.
Risulta a tale riguardo in atti che il comune convenuto, con delibera di giunta in data
23.3.2010, dopo aver rilevato il carattere di pubblica utilità del progetto relativo al repowering dell'impianto, approvava lo schema di convenzione da concludersi con la quindi, il successivo 27.3.2010, stipulava la convenzione. Parte_4
Osservando il contenuto della stessa, invero, emerge come l'accordo, anziché limitarsi a regolare le condizioni per la messa a disposizione dei beni comunali
6 necessari al progetto, prevedeva clausole maggiormente dettagliate e comportanti oneri consistenti per la società, suggestivi di un rapporto di tipo concessorio e non privatistico: in particolare, la convenzione attribuiva al Comune il diritto di riscuotere un canone annuale composto da un c.d. “minimo garantito” (pari a 5.500,00 più
1.850,00 euro per ogni MW installato per l'intero periodo di emissione dei certificati verdi stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) e da una parte variabile pari al 12% dell'importo totale fatturato dalla Società per la cessione dell'energia e dei certificati verdi prodotti annualmente dall'impianto.
Appare evidente, dunque, alla luce del contenuto, pur sommariamente descritto, che la convenzione, peraltro concernente le materie di cui all'art. 130, comma 1, lettera o), c.p.a., non costituisca atto di esercizio di attività rilevante solo iure priivatorum.
Peraltro, a tale riguardo, come pure correttamente osserva parte opponente, non può farsi a meno di osservare che l'ente comunale non può disporre in forma privatistica del proprio demanio. Il bene demaniale (come quello del patrimonio indisponibile) infatti, può costituire oggetto di diritti di terzi privati solo in base ad atti pubblicistici di tipo concessorio, funzionali alla soddisfazione dell'interesse pubblico.
La natura pubblicistica della concessione, nei casi in esame, ovviamente, prescinde dal nomen iuris utilizzato dalle parti per qualificare il rapporto.
Stante, pertanto, la fondatezza dell'eccezione sollevata, per tutte le ragioni appena esposte, deve dichiararsi, previo annullamento del decreto qui opposto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo, ai sensi delle norme più volte citate, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo al stessa al giudice amministrativo;
ASSEGNA alle parti termine di mesi tre per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dotato di giurisdizione;
CONDANNA il Comune di Collarmele alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite che si liquidano in euro 4.217,00, oltre accessori come per legge.
Avezzano, 15.10.2024.
IL GIUDICE
(dott. Mario CERVELLINO)
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