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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI AL Presidente
Dr. NZ UC Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 7 agosto 2024, da
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come da procura prodotta dagli avv.ti Antonella Pietrobon (pec:
e dall'avv. Stefano Bellon (pec: Email_1
, Email_2
appellante contro
C.F.: , Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F.: , rappresentati e difesi come da procura
[...] C.F._3 telematica allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Saveria
Aversa (pec: Email_3
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 92/2024 d.d.
08.02.2024, non notificata.-
In punto: differenze retributive e risarcimento del danno.-
1 CONCLUSIONI
: Parte_1
NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare che la sig.ra ha lavorato per conto Parte_1 degli odierni appellati, sig.ri ed quale Controparte_1 Controparte_2
ADS della signora in qualità di assistente convivente a Parte_2 persona non autosufficiente, individuata al liv. CS del CCNL lavoro domestico, con paga oraria di 6,74 € senza contratto nel periodo fra il 10 marzo e il 19 marzo 2018, per 8 giorni, con orario giornaliero dalle 8.00 del mattino alle
20.00, percependo € 450,00 come retribuzione complessiva, comprensiva dello straordinario svolto, e che la stessa avrebbe avuto diritto, per i motivi esposti in ricorso di I grado e nel presente atto di appello, a titolo di retribuzione, ad € 701,12, comprensivi di straordinari e per l'effetto condannare in solido i sig.ri CP_1
ed , in qualità di amministratrice di sostegno della
[...] Controparte_2 signora , alla corresponsione di € 251,12, dovuti a titolo di Parte_3 differenze retributive per il periodo lavorato senza contratto, oltre ad € 64,00 per tfr, o quelle maggiori o minori somme che verranno determinate in corso di causa o che saranno ritenute di giustizia o per equità. oltre interessi e rivalutazione al saldo;
2) accertare e dichiarare, altresì, che la lavoratrice, per i motivi esposti, ha dovuto pernottare fuori casa per il periodo dal 4.4.2018 al 1.7.2018 spendendo 7 € al giorno, e per l'effetto condannare in solido gli appellati, sig.ri ed Controparte_1
, in qualità di amministratrice di sostegno della signora Controparte_2 Parte_3
, al pagamento, a titolo di rimborso, della somma forfetariamente indicata in €
[...]
600,00 per il pernottamento fuori casa, o la differente maggior o minor somma ritenuta di giustizia o equità per tutti i motivi esposti;
3) accertare e dichiarare ancora, che la ricorrente, durante il periodo in cui è rimasta alle dipendenze dei signori , e in particolare quando la medesima ha CP_2 pernottato presso l'abitazione del resistente , prima in garage e Controparte_1 poi in soffitta, si è trovata in condizioni di disagio dovute sia alle condizioni umilianti di lavoro cui è stata sottoposta, che alle condizioni insalubri delle sistemazioni (garage e soffitta, come descritte) dedicate alla stessa dai datori di lavoro e che, in particolare, la ricorrente ha iniziato a soffrire di disagi psicofisici in nesso di causa rispetto alle condizioni di lavoro e di pernottamento di cui sopra, che hanno comportato problemi respiratori e urologici, nonché forte stress, che l'ha portata ad assumere psicofarmaci,
2 e che, tale situazione psicofisica, ha comportato che la medesima dovesse in seguito rinunziare, per via delle precarie condizioni di salute in cui versava, ad un lavoro reperito a Mirano successivamente alla cessazione del rapporto con i sig.ri , del CP_2
15.5.2019, nonché ad interrompere il proprio processo di integrazione e in Italia, tornando in Georgia, terra natale, al fine di curarsi, e per l'effetto condannare i resistenti in solido al risarcimento del danno patrimoniale qui quantificato in € 4.500 pari alla retribuzione, al 50%, che avrebbe percepito per 9 mesi di lavoro e al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 8.214,00 €, per tutti i motivi esposti, o al pagamento delle diverse somme ritenute di giustizia o equità, anche a seguito di ctu medico-legale con spese a carico di controparte. oltre interessi e rivalutazione al saldo.
4) in ogni caso: con vittoria di spese legali diritti ed onorari di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio di cui si chiede la distrazione (con ogni espressa riserva, in particolare di verifica delle buste paga e delle correttezza dei pagamenti e delle trattenute e del livello posseduto).
e Controparte_1 Controparte_2
- Nel merito: respingersi l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata n. 92/2024 pronunciata dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro – nel procedimento n. 1165/2022 R.G. e pubblicata l'8/02/2024, non notificata, in tutte le statuizioni, con spese rifuse anche di questo grado del giudizio. - Rigettarsi, comunque, tutte le istanze fatte da controparte sia nel merito che in via subordinata e in via istruttoria, con spese e competenze rifuse di entrambi i gradi di giudizio. - In via prettamente subordinata: in caso di accoglimento totale dell'appello proposto, compensarsi le spese di ambo i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente esponeva di aver operato alle dipendenze dei convenuti con contratto del 04.04.2018 e del 01.07.2018 sino al
15.05.2019 con inquadramento nel livello CS del CCNL “Lavoro Domestico” e mansioni di assistente convivente di persona non autosufficiente.
Evidenziava, altresì, di aver lavorato nel periodo compreso tra il 10.03.2018 e il
19.03.2018 in assenza di formale regolarizzazione e di non aver goduto dei giorni di riposo contrattualmente previsti.
Riferiva che in data 11.05.2018 nello svolgimento delle sue mansioni aveva
3 subito un infortunio sul lavoro e che in data 19.06.2019 le veniva diagnosticata una sindrome depressiva causata dalle condizioni di lavoro evidenziando, altresì, problemi urologici e la carenza di cibo a disposizione.
Concludeva per l'accertamento delle differenze retributive maturate nel periodo non contrattualizzato per complessivi € 251,12 oltre alla quota TFR pari ad €
64,00, per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a temo indeterminato dal 10.03.2018 al 15.05.2019, per l'accertamento dei mancati riposi settimanali per la complessiva somma di € 1.251,20, per il rimborso per le spese di pernottamento pari ad € 600,00 e per l'acquisto di generi alimentari per € 1.300,00 nonché per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Si costituivano i ricorrenti eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando i fatti oggetto di causa.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del
Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, condannava i resistenti a corrispondere alla ricorrente € 1.603,20 a titolo di danno non patrimoniale ed €
1.251,20 per mancati riposi nel periodo 04.04.2018 – 30.06.2018.
Rigettava le altre domande svolte dalla ricorrente e compensava tra le parti le spese di lite.
In via preliminare respingeva l'eccezione di legittimazione passiva.
Riteneva infondata, altresì, per carenza di prova, le domande relative al rapporto di lavoro non contrattualizzato nel periodo compreso tra il 10 al 19.03.2018, alle presunte spese di pernottamento nonché al risarcimento per l'acquisto di generi alimentari.
In merito al mancato pagamento dei riposi - che la ricorrente quantificava in €
906,24 a titolo di riposi infrasettimanali e in € 344,96 a titolo di riposo domenicali
- rilevava che l'istruttoria espletata ha accertato che la ricorrente non aveva fruito dei riposi a lei spettanti con conseguente diritto alla corresponsione delle somme indicate.
Con riferimento al risarcimento del danno biologico e al risarcimento dei danni patrimoniali per l'infortunio del 11.05.2018 evidenziava che “non vi sono elementi per affermare che la sofferenza lamentata dalla ricorrente sia riconducibile al lavoro
4 svolto presso la famiglia , e non invece a proprie condizioni personali CP_2 determinate dall'ipertensione arteriosa, da uno stato d'ansia già presente nel marzo
2018, da una serie di patologie di cui la ricorrente aveva e ancora soffriva”.
In merito alla frattura del V° dito del piede il giudice di prime cure rilevava che
“Si tratta di un infortunio occorso sul luogo di lavoro e nello svolgimento comunque di mansioni lavorative, sicché sarebbe spettato ai resistenti datori di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno come discende dal combinato disposto degli artt. 2087 e 1218 c.c., ove tale prova non è stata raggiunta (esempio: divieto espresso da parte dei datori di lavoro di svolgere l'attività o verifica che l'attività venisse fatta in condizioni di sicurezza e con strumenti adeguati). 47.
L'entità della richiesta – parte ricorrente indica una lesione all'integrità psico-fisica permanente nella misura dell'1% e temporanea del 25% - rende la CTU antieconomica. 48. Pertanto, in applicazione delle Tabelle di Milano 2021 deve essere liquidato a titolo di danno permanente € 1086,00 ( comprensivo di danno biologico/dinamico-relazionale sofferenza soggettiva interiore) con personalizzazione del 20% e quindi € 1.303,20 e a titolo di danno biologico temporaneo ( comprensivo di danno biologico/dinamico-relazionale sofferenza 19 soggettiva interiore, e con personalizzazione del 20% ed arrotondamento per eccesso) € 120: 4 = 30 x 10 = 300 e quindi complessivamente € 1.603,20
2. Impugna la sentenza formulando tre (3) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo - in relazione all'accertamento del rapporto di lavoro non regolarizzato dal 10.03.2018 al 19.03.2018 - si duole della sentenza per errata valutazione delle prove testimoniali assunte con particolare riguardo alla testimonianza di che ha confermato la prestazione di attività Testimone_1 lavorativa anche in questo periodo.
2.2. Con il secondo motivo rileva l'erroneità della sentenza per errata valutazione delle prove testimoniali assunte con particolare riguardo alla testimonianza sempre di con riferimento al pernottamento dal 04.04.2018 Testimone_1 al 01.07.2018.
2.3. Con il terzo motivo rileva l'erroneità della sentenza per errata valutazione delle prove assunte in merito al danno da lesione della salute (morale, esistenziale e biologico) nonché da lucro cessante.
5 3. Radicatosi il contraddittorio e Controparte_1 Controparte_2 concludono per la conferma della sentenza, evidenziando, in particolare,
l'inattendibilità della teste anche per aver referito de relato Testimone_1
e la carenza probatoria in ordine ai lamentati danni patrimoniali e non.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23 ottobre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
6. Il primo motivo di appello è infondato.
L'attività istruttoria espletata ha confermato, così come correttamente statuito dal giudice di prime cure, che la ricorrente non ha operato alle dipendenze dei convenuti con decorrenza dal 10.03.2018.
In particolare, la teste , all'udienza del 09.11.2023 ha riferito: Testimone_1
“ho lavorato a casa dei resistente il 10, 11 e 12 maggio anzi marzo 2018. Si trattava di sabato domenica e lunedì. La sinora aveva già iniziato a lavorare in questa casa Pt_1 ma aveva mal di denti e mi ha chiesto di sostituirla per questi tre giorni…..”.
La deposizione è generica e contradditoria e non corrobora la circostanza della cui prova è onerata la lavoratrice.
.
7. Il secondo motivo non merita miglior sorte.
7.1. Dall'istruttoria espletata è emerso che la ricorrente, all'atto dell'assunzione, ha beneficiato di una congrua collocazione abitativa.
7.2. Con riferimento alle presunte spese sostenute questa Corte rileva che non è stato allegato alcun contratto di locazione e nessuna ricevuta di pagamento.
7.3. Le dichiarazioni della teste non appaiono verosimili e Testimone_1 comunque sono da ritenersi irrilevanti e generiche in quanto non hanno fornito prova alcuna con riferimento al pagamento della stanza nella misura indicata.
In particolare, all'udienza del 09.11.2023, la teste in merito alle presunte spese sostenute ha dichiarato “ADR: confermo che nei primi mesi la ricorrente non aveva un posto per dormire nella casa della signora e quindi lei veniva a dormire da Pt_4 dove dormivo anche io. Questo è stato per i primi tre mesi cerca.ADR: Persona_1
6 confermo che la ricorrente doveva pagare € 7,00 al giorno per dormire lì, e anche io dovevo pagarli. Li pagavamo .ADR: non ricordo l'indirizzo di questo Per_2 appartamento ma ricordo che era a Marghera vicino al municipio e di fronte alla farmacia…….”.
8. Anche il terzo motivo è privo di pregio.
8.1. Con riferimento al danno da lesioni della salute, la giurisprudenza, con orientamento unanime e costante ha stabilito (cfr. Cass. n. 24742/2018, Cass.
n. 2209/2016) che “Sotto il profilo del riparto degli oneri probatori, la giurisprudenza, con orientamento unanime e costante ha stabilito che “incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” nonché
(cfr. Cass. n. 28516/2019) “la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c. richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”
8.2. In merito alla sussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa espletata alle dipendenze dei convenuti, la Corte osserva che la ricorrente non ha fornito prova alcuna, basata su ragionevole certezza, di aver svolto prestazioni lavorative con esposizione ad un danno alla salute, della esistenza di tale danno nonché del nesso causale tra esso e l'attività lavorativa. Le richieste di risarcimento risultano prive di documentazione medico legale idonea a comprovare il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso causale tra l'una e l'altra. Non ha fornito prova alcuna con riferimento all'origine professionale della patologia evidenziando, altresì, che dalla documentazione in atti si evince che le patologie erano presenti prima della costituzione del rapporto di lavoro con ogni conseguenza in merito al quantum debeatur.
7 8.3. Alla luce delle considerazioni che precedono questa Corte rileva, in via preliminare che l'attività istruttoria espletata ha confermato che l'assistita non era violenta né aggressiva ma necessitava unicamente Pt_4 Parte_3 di un supporto per le attività quotidiane.
8.4. Con riferimento alla nocività dell'ambiente di lavoro, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata è emerso che sia la veranda che la mansarda erano luoghi idonei ad ospitare la ricorrente.
In particolare, il teste all'udienza del 09.11.2023 ha Testimone_2 dichiarato: ”mi vengono mostrate le foto e la pianta di cui al doc. 7 dei resistenti.
Io qui e mia moglie abbiamo vissuto i primi tre anni di matrimonio. Dove è scritto veranda c'era una piccola cucina tavole sedie e la televisione. Poi il bagnetto che quello rappresentato nelle foto e poi dove è scritto magazzino subito dopo il bagno,
c'era la nostra camera da letto. Qui si vede che c'è una porta ma in realtà questa parte era chiusa e noi davanti avevamo l'armadio e il letto e vicino c'era una termosifone. ADR: ripeto ci abbiamo abitato 3 anni, non c'era muffa alle pareti avevamo una stufetta e in poco tempo l'ambiente si scaldava. ADR: riconosco nelle foto che mi vengono mostrate sub doc. 8 dei resistente la mansarda della casa dei miei suoceri. Qui sino a che ci simo spostai ha dormito mia moglie e sino a quando si è sposata anche mia cognata. ADR: è vero che non ha una porta però per salire uno deve annunciarsi. ADR: d'inverno la mansarda era caldissima perché tutto il caldo della casa andava su, d'estate c'era un Velox e una finestra a ribalta e bastava aprirli perché il caldo uscisse. Non c'era in effetti il condizionatore però ricordo di esserci stato con un ventilatore ed era sufficiente……….la veranda che abbiamo utilizzato come abitazione fu fatta da mio suocero proprio per noi quindi era nuova.
Negli anni ci sarà stata una certa usura ma quella normale”.
Tali dichiarazioni non sono state contraddette dal teste il Testimone_3 quale all'udienza del 09.11.2023 ha chiarito che “mi vengono mostrate le foto di cui al doc. 8 è la mansarda della casa dei . Durante il primo lockdown mi CP_2 sono separato dalla mia compagna e dovevo trovare un'altra abitazione, nel frattempo, per alcuni mesi ho dormito in questa mansarda. Mi sono trovato bene.
L'ho trovato un posto confortevole. avevo la mia privacy in quanto anche se non c'era la porta c'era la scala non due pianerottoli per cui la mansarda era comunque isolata dal resto della casa. ADR: ci sono stato almeno tre mesi. ADR: c'è un sistema
8 intelligente che recupera l'aria calda del camino ma non passa l'aria fumaria.
mi aveva dato anche una stufetta elettrica. C'era anche il CP_1 ventilatore……..ADR: riconosco nella foto 7 la veranda esterna. Ricordo che per un breve periodo vi ha abitato la ricorrente che poi è voluta andare in mansarda, poi nel periodo del lockdown abbiamo iniziato a metterci l'attrezzatura, la ricorrente non c'era più ma non c'era più nemmeno la signora ”. Pt_3
8.5. In ogni caso parte appellante non ha fornito prova alcuna in merito al presunto nesso causale tra i problemi respiratori e urologici lamentati e l'ambiente lavorativo.
8.6. Con riferimento alla lamentata alla sindrome depressiva, invero, dalla documentazione prodotta sub 9, 12, 19 e 20 emerge che i disturbi erano presenti prima della costituzione del rapporto con conseguente insussistenza di un nesso eziologico con l'attività lavorativa espletata e le condizioni di lavoro.
8.7. In relazione alla perdita di chance è rimasta del tutto indimostrata l'incapacità capacità lavorativa specifica e generica dell'odierna appellante a svolgere attività lavorativa e che nessuna prova documentale è stata fornita sul punto.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano nei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento (da €
5.200,01 a € 26.000,00 tenuto conto del petitum) di cui alle tabelle d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni.
10. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 3.996,00 in favore degli appellati, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
9 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UC NZ AL GI
10