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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3457/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3457 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Cavalcanti, giusta deliberazione della G.C. n. 24 del
15.2.2018, nonché procura in calce all'atto di citazione;
- attore -
E
(c.f. e p.i. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, piazza Zumbini n. 53, presso lo studio dell'avv.
Claudio Credidio, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e giusta deliberazione del consiglio di amministrazione n. 42/2018;
(c.f. e p.i. ), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_3 domiciliato presso l'avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Rosselli dell'avvocatura comunale in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione;
- convenuti - avente ad oggetto: azione di accertamento. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce la riassunzione di processo originariamente proposto dal
[...]
dinanzi al Tar di Catanzaro, conclusosi con una pronuncia di declaratoria di parziale Parte_1
difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
pagina 1 di 10 In particolare, il deduceva che: Pt_1 Parte_1
-faceva parte, unitamente ad altri Comuni della Provincia di Cosenza, del Controparte_1 incaricato, tra l'altro, della gestione di servizi in favore degli enti aderenti, in particolare nel settore ambientale, nel ciclo dei rifiuti, smaltimento e depurazione;
- tra il 1998 e il 2000 il aveva svolto servizi di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e CP_1
smaltimento reflui per i Comuni consorziati avvalendosi della Castalia spa, poi Controparte_2
(in forza di Contratto n. rep. 53 dell'1 ottobre 1997, registrato a Cosenza il 13/10/97, di affidamento gestione e manutenzione impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi urbani della conurbazione
Cosenza-Rende sito in Contrada Settimo di Rende);
- i pagamenti del corrispettivo pattuito in favore della affidataria società di gestione (Castalia spa, poi
) dovevano avvenire una volta che il avesse incassato dai Comuni Controparte_2 CP_1
consorziati i costi dei servizi (secondo il 3° capoverso delle premesse del Decreto n.27 del 10/5/2017 del Direttore Generale dell'Ufficio Amministrativo Del;
Controparte_1
- il (indicato come “capo-bacino” e maggiore fruitore dei servizi resi dal Parte_2
), tuttavia, versava solo una parte del corrispettivo dovuto e rifiutava di regolarizzare la CP_1 propria esposizione debitoria, così generando un'esposizione debitoria del nei confronti CP_1 dell'affidataria Castalia spa, poi;
Controparte_2
- attivava, quindi, un procedimento arbitrale all'esito del quale, in data 19 giugno Controparte_2
2007, veniva pronunciato lodo arbitrale, che condannava il al pagamento, in Controparte_1
CP_ favore di , della somma di € 2.2413.11,88, maggiorata di interessi al tasso legale, nonché del maggior danno determinato nella misura del 5% dal 04/07/2001 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo dei corrispettivi (non ancora pagati atteso l'omesso corrispondente pagamento del consorziato
, per la gestione e manutenzione dell'impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi Parte_2
urbani di cui al detto Contratto n. rep. 53 dell'1 ottobre 1997;
- per l'ottemperanza del suindicato lodo arbitrale, divenuto poi definitivo a seguito della sentenza della
Corte d'Appello di Catanzaro n. 570 del 18/04/2014, adiva il TAR Calabria di Controparte_2
Catanzaro che, con sentenza n. 205/2016, dichiarava l'obbligo per il di adottare Controparte_1
le determinazioni amministrative e contabili necessarie, assegnando il termine di 90 giorni per dare esecuzione integrale al giudicato de quo, nominando Commissario ad acta per il caso di inadempienza ulteriore, perché provvede nel successivo termine di 120 giorni a dare ulteriore esecuzione al giudicato;
- a seguito delle dimissioni del designato Commissario ad Acta, il TAR Calabria, con le successive ordinanze n. 1940/16 e n. 56/17, demandava alla Prefettura di Cosenza la nomina di un nuovo
Commissario ad Acta, fornendo chiarimenti sui poteri di quest'ultimo. Il Prefetto, con decreto pagina 2 di 10 n.4521/13.4GAB del 20/1/2017, nominava quale nuovo Commissario ad Acta il Dott. Per_1
il quale, con Deliberazione del 7.3.2017, comunicata con pec del 5 giugno 2017, stabiliva
[...]
che: a) gli Uffici del determineranno, in ragione delle quote possedute dagli Enti Controparte_1 consorziati, l'entità del disavanzo che il mancato pagamento del debito ha provocato notificando il conseguente atto agli enti aderenti, al netto di quanto essi hanno già, eventualmente, a tale titolo erogato al;
b) gli enti locali consorziati, ciascuno per propria competenza, verificheranno le CP_1
somme impegnate in bilancio per far fronte al debito de quo ovvero procederanno a riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000;
- il provvedimento del Commissario ad acta era preceduto da delibera dell'assemblea del , n. CP_1
5 del 20.9.16, con la quale, nel “rimettersi alle decisioni del Commissario ad Acta”, l'organo consortile ha precisato che “il è un ente strumentale dei comuni consorziati e che qualsiasi Controparte_1
debito o disavanzo di gestione è a carico dei comuni aderenti i quali possono far fronte a tale disavanzo anche con i fondi previsti dall'art. 194 del Tuel”;
- in data 13.3.17 il Consiglio di Amministrazione del autorizzava gli uffici consortili a CP_1 procedere all'esecuzione di quanto disposto dal Commissario ad acta con la deliberazione del 7.3.17 fornendo delle indicazioni sui criteri di riparto del debito, che prevedevano l'imputazione dello stesso a tutti i Comuni che hanno fatto parte del dal 2000 al 2015 (anno di introduzione del giudizio CP_1 di ottemperanza), indipendentemente dall'anno di subentro o di recesso;
- con decreto n. 27 del 10/5/2017, il stabiliva a sua volta di dare esecuzione a quanto CP_1
disposto dal Commissario Ad Acta e ripartiva l'importo di 4.769.713,60, quale debito maturato nei confronti della società dal 2000 al 2015, tra i Comuni che avevano fatto parte Controparte_2
del dal 2000 al 2015, secondo i criteri indicati nella Tabella Allegato A allegata Controparte_1
al provvedimento., sicchè, in forza di tale decreto e del relativo allegato, al Parte_1
era richiesto il pagamento dell'importo di euro 83.792,73, quale quota parte del debito del
[...]
maturato nei confronti della società dal 2000 al 2015; CP_1 Controparte_2
- il impugnava dinanzi al Tar di Catanzaro la Deliberazione del Parte_1
Commissario ad acta del 7.3.17, il successivo decreto n. 27 del 10.5.17 dell'Ufficio amministrativo del
, della “Tabella Allegato A” al detto decreto, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e CP_1
conseguenti ed in particolare, la delibera del Consiglio di amministrazione del del 13.3.17.; CP_1
- con sentenza n. 1682/2017, pubblicata il 2 novembre 2017, il Tar rigettava il ricorso con riferimento alla deliberazione del Commissario ad acta del 7.3.2017, dichiarando, invece, il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario con riferimento agli altri atti impugnati, ritenuti non esecutivi del precedente giudicato amministrativo e delle disposizioni del Commissario Ad Acta e frutto, invece, di pagina 3 di 10 autonome determinazioni degli organi consortili sui Comuni da coinvolgere nel riparto e sulle quantificazioni del riparto, sottendenti la regolamentazione di diritti soggettivi.
Il , quindi, riassumeva il giudizio dinanzi a questo Tribunale, ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'articolo 11 comma 2 del Codice del Processo, al fine di ribadire “la nullità ed illegittimità degli atti posti in essere dagli organi consortili, impugnati con l'originario ricorso al Tar
(Decreto n.27 del 10/5/2017 dell' a firma del Controparte_3
Direttore Generale e del Segretario ff;
―Tabella Allegato A‖ al detto Decreto n.27 del 10/5/2017 del
Direttore Generale dell' tutti gli atti presupposti, Controparte_3
connessi e conseguenti ed in particolare, delibera del Cda del del 13 marzo Controparte_1
2017) con cui si è stabilito di ―ripartire l'importo di 4.769.713,60, quale debito maturato nei confronti della società dal 2000 al 2015, come descritto in premessa, tra i Controparte_2
Comuni che hanno fatto parte del dal 2000 al 2015 nelle modalità indicate nella Controparte_1
Tabella Allegato A al presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale;
…”. (Così
Decreto n.27 del 10/5/2017 dell' ed, in particolare, Controparte_3
si è stabilito di imputare al oggi istante, quale quota parte del citato debito del , Pt_1 CP_1 maturato nei confronti della società Fisia Impianti s.p.a. dal 2000 al 2015, l'importo di euro 83.792,73
(…)”, nonché al fine di contestare la dovutezza della prestazione patrimoniale pretesa dal , CP_1
trattandosi di saldo non pagato del corrispettivo del servizio di gestione e manutenzione impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi urbani della per il periodo Controparte_4
1998/2000, di cui il in alcun modo usufruiva. Parte_1
In particolare, l'ente attore eccepiva l'ingiustizia ed irragionevolezza dei detti atti consortili, rilevando che il debito per saldo corrispettivo servizio vantato dalla nei confronti del , si CP_5 CP_1
generava a causa del pagamento, da parte del indicato quale maggiore fruitore del Parte_2
servizio in questione, di una parte soltanto del corrispettivo contrattualmente dovuto, tanto che lo stesso
(in particolare al IV capoverso delle premesse del Decreto n.27 del 10/5/2017 del Direttore CP_1
Generale dell' indicava il quale Controparte_3 Parte_2
'“UNICO DEBITORE” dei costi per i servizi resi dal per il tramite dell'affidataria CP_1 CP_6
CP_
in virtù del citato Contratto n. rep. 53 dell'1 ottobre 1997.
[...]
Deduceva, inoltre, che la pretesa creditoria del , in forza dei provvedimenti impugnati, CP_1
contrastava con le regole statutarie consortili applicabili al caso in questione, posto che l'articolo 10 dello Statuto del vigente ratione temporis (fino a tutto il 2013) ai commi 3 e 4 recitava che CP_1
“…Il Contributo di esercizio è dovuto dai consorti in ragione dell'effettivo utilizzo degli impianti consortili e dei servizi ad essi prestati regolato da specifici accordi e sulla base di apposite tariffe
pagina 4 di 10 approvate dall'Assemblea. L'eventuale disavanzo di gestione un servizio consortile sarà posto a carico dei consorti proporzionalmente all'utilizzo del servizio…”.
Conseguentemente, non avendo il utilizzato l'impianto consortile ed il relativo Controparte_7
servizio che aveva generato il costo e/o il disavanzo di gestione per cui è causa, non poteva allo stesso
Ente essere imputato alcunché a titolo di contributo di esercizio o ripiano di disavanzo di gestione
(imputabile unicamente al , pena la violazione delle richiamate disposizioni Parte_2 statutarie. Ad identica conclusione, ad avviso dell'attore, poteva pervenirsi ritenendo applicabile il nuovo Statuto consortile (non vigente all'epoca dei fatti in cui si era generato il debito), posto che il comma 5 dell'articolo 40 di detto nuovo Statuto prevedeva che “…Tutti gli Enti aderenti sono responsabili dei pagamenti a favore del per i servizi ricevuti. Essi ne rispondono in quota CP_1
proporzionale all'utilizzo dei servizi stessi. Nessun può sottrarsi al pagamento del servizio di Pt_1
cui ha fruito, anche in assenza di apposito contratto di servizio la cui mancata sottoscrizione non sia dipesa dalla volontà del ”, a riprova che i Comuni consorziati non potrebbero rispondere CP_8
di pagamenti per servizi non ricevuti ed a cui erano estranei o comunque per servizi già pagati e non rimborsati da altri fruitori. Ai sensi, inoltre, del nuovo Statuto, i Comuni consorziati che non fruiscono dei servizi erogati dal non hanno diritto di voto in assemblea (art. 15 comma 1); non hanno CP_1
quote di partecipazione (art. 17 comma 1); né sono obbligati a corrispondere le quote inerente i servizi ad essi non realmente erogati (art. 51 comma 1) e sono tenuti a versare solo il contributo fisso (art. 17 ultimo comma). Il Comune attore, quindi, non poteva partecipare e votare in assemblea e, in effetti, non partecipava e votava, con ogni relativa conseguenza, anche in ordine alla pretesa vincolatività della deliberazione dell'assemblea del (n. 5 del 20 settembre 2016). CP_1
Aggiungeva, altresì, che con gli atti oggetto di contestazione il Commissario ad acta esercitava i propri poteri nei confronti dei Comuni consorziati, da ritenersi enti e soggetti giuridici autonomi e diversi rispetto al e del tutto estranei al giudizio di ottemperanza in seno al quale veniva nominato il CP_1
Commissario stesso, sicché quest'ultimo, imponendo ai Comuni consorziati di impegnare nel proprio bilancio le somme necessarie per far fronte al debito in questione del , ovvero ordinando CP_1
addirittura ai Comuni stessi di procedere a riconoscere il debito attraverso il procedimento di cui all'articolo 194 d.lgs 267/2000, travalicava i limiti dei propri poteri ed attribuzioni, sia per come determinati in generale dall'art. 114 cpa e dai principi disciplinanti il giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar;
sia per come definiti in concreto dalla Sentenza dello stesso Tar Calabria n. 250/2016 e dalle successive ordinanze n. 1940/16 e n. 56/17 rese in sede di ottemperanza.
Si osservava, infine, che con la delibera del 7 marzo 2017, pure ritenuta illegittima, il Commissario ad acta aveva disposto che gli uffici del avrebbero dovuto determinare “in ragione Controparte_1
pagina 5 di 10 della quota posseduta dagli Enti Consorziati, l'entità del disavanzo che il mancato pagamento, come sopra riportato, ha provocato…”, tenendo conto “di quanto essi hanno già, eventualmente, a tale titolo erogato al ”, quale criterio che, secondo il attore, sottendeva la necessità di tenere CP_1 Pt_1 conto dell'effettivo utilizzo, da parte dei Comuni, del servizio che quel debito aveva generato.
L'attore deduceva anche la incomprensibilità dei criteri di riparto utilizzati dal , evidenziando CP_1
che la pretesa creditoria non trovasse giustificazione e fondamento in alcuna convenzione redatta in forma scritta, richiesta a pena di nullità di qualsivoglia rapporto contrattuale che abbia come parte una
Pubblica Amministrazione, né nella presupposta Deliberazione del Commissario ad acta e che non venisse spiegato perché il debito de quo si considerava maturato tra gli anni 2000-2015, pur riguardando il corrispettivo di un contratto relativo al 1998-2000.
Si costituivano in giudizio il ed il Controparte_1 Parte_2
Il , a sua volta, allegava di aver dato semplicemente seguito a quanto stabilito nella delibera CP_1
del Commissario ad acta, ritenuta pienamente legittima, valida ed efficace dalla sentenza n. 1682/2017 del TAR Catanzaro. Trattandosi, inoltre, di perdita di gestione, essa, ad avviso del , doveva CP_1
essere ripartita tra i Consorziati, essendo irrilevante che il servizio fosse stato fruito da taluni Comuni soltanto (essendo la causa dell'obbligazione riconducibile, tecnicamente, non alla effettiva fruizione dello specifico servizio, ma allo status di socio).
Chiedeva, quindi, che fosse accertata e dichiarata la legittimità, la validità e l'efficacia degli atti posti in essere dagli organi consortili con cui si era stabilito di ripartire l'importo di € 4.769.713,60 tra i
Comuni che avevano fatto parte del dal 2000 al 2015 e, in particolare, si era Controparte_1
stabilito di imputare al l'importo di € 83.792,73; nonché che fosse Parte_1
accertato e dichiarato come dovuto dal il predetto importo di € Parte_1
83.792,73, oltre interessi legali dal 10.5.2017 al soddisfo.
Il costituendosi in giudizio, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la nullità di Parte_2
tutti gli atti adottati dal al fine di ripartire tra i comuni consorziati il debito di € Controparte_1
4.769.713,60.
Deduceva, in particolare, che tutti i provvedimenti giudiziari finora intervenuti sulla vicenda (Sentenza
Tar Calabria 1053/2004; Sentenza Tribunale di Cosenza n. 306/2009; sentenza Corte d'Appello di
Catanzaro n. 858/2011; sentenza della Corte di Cassazione n. 8630/2017) avevano escluso il debito del verso il per la mancanza di forma scritta del contratto di Parte_2 Controparte_1 esercizio dei servizi ambientali e l'improponibilità di una azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà.
pagina 6 di 10 All'udienza del 4.11.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art, 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**** il – a seguito della sentenza di declaratoria di parziale difetto di Parte_1
giurisdizione pronunciata dal Tar Catanzaro – ha riassunto, dinanzi al Tribunale di Cosenza, il giudizio al fine di chiedere che fosse accertata la nullità ed illegittimità degli atti posti in essere dagli organi consortili, impugnati con l'originario ricorso al Tar (decreto n.27 del 10 maggio 2017 dell'
[...]
, Tabella Allegato A al detto decreto n.27 del 10 maggio Controparte_3
2017 del direttore generale dell'ufficio amministrativo del , delibera del CDA del CP_1 CP_1
del 13 marzo 2017 e gli altri atti che eventualmente possano costituirne i presupposti) con cui si è stabilito di ripartire tra i consorziati l'importo di 4.769.713,60, quale debito maturato nei confronti della società dal 2000 al 2015, con imputazione, in particolare, al odierno Controparte_2 Pt_1
attore, della somma di euro 83.792,73 e ha chiesto, in ogni caso, accertarsi la non dovutezza della prestazione patrimoniale pretesa dal e l'infondatezza di ogni pretesa creditoria vantata dal CP_1
nei confronti del istante per i titoli dedotti in giudizio. CP_1 Pt_1
Occorre premettere che sulla medesima questione sono intervenute numerose pronunce di questo
Tribunale che, ad avviso di questo giudicante, appaiono pienamente condivisibili.
La domanda proposta dal va rigettata, per le ragioni di seguito Parte_1
esposte.
In particolare, ai fini della decisione sulla predetta domanda, vanno fissati alcuni punti fermi, nascenti da atti incontestabili in questa sede, vale a dire:
a) Il lodo arbitrale del 19.6.2007, dichiarato esecutivo, che ha condannato il al Controparte_1
CP_ pagamento in favore di della somma di euro 2.243.311,88 maggiorata di interessi al tasso legale, nonché del maggior danno determinato nella misura del 5% dal 4 luglio 2001 fino all'effettivo soddisfo;
b) La sentenza n. 205/2016 del Tar Calabria che, in sede di ottemperanza del giudicato, ha assegnato al termine per l'adempimento, nominando, per l'ipotesi di perdurante inerzia, un commissario CP_1
ad acta;
c) La delibera del Commissario Ad Acta del 7.3.2017 – impugnata dinanzi al Tar Catanzaro ma fatta salva dal giudice amministrativo, quantomeno con la sentenza 1657/2017, non essendosi documentati gli esiti del prospettato giudizio di appello - la quale, premesso che il non Controparte_1
CP_ disponeva delle somme dovute a a causa delle gravi criticità di cassa determinate dai crediti pagina 7 di 10 vantati nei confronti degli stessi consorziati, stabiliva che il credito andasse soddisfatto come segue: a) gli uffici del determineranno, in ragione delle quote possedute dagli enti Controparte_1 consorziati, l'entità del disavanzo che il mancato pagamento, come sopra riportato, ha provocato, notificando il conseguente atto agli enti aderenti, al netto di quanto essi hanno già, eventualmente, a tale titolo erogato al;
b) gli enti locali consorziati, ciascuno per la propria competenza, CP_1
verificheranno le somme impegnate al bilancio per far fronte al debito de quo, ovvero procederanno a riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194 d.lgs. 267/2000.
Tale delibera è stata eseguita dal con provvedimento n. 27 del 10 maggio 2017, Controparte_1
CP_ che ha quantificato in euro 4.769.713,60 la misura del debito maturato nei confronti di nel periodo
2000/2015, ripartendo lo stesso tra i Comuni che hanno fatto parte del nel medesimo periodo CP_1 secondo le modalità indicate nell'allegato A;
ripartizione che ha avuto luogo in proporzione alla quota di ciascun consorziato.
L'attività degli organi consortili era, quindi, vincolata all'osservanza delle disposizioni impartite dal
Commissario ad acta con la sopra richiamata delibera del 7.3.17, in base alla quale il debito doveva essere suddiviso non già tra i soli enti fruitori del servizio ma tra tutti i consorziati in ragione delle quote da essi “possedute”.
Non disponendo al riguardo gli organi del di margini di discrezionalità, l'attività dagli stessi CP_1 svolta non si espone a censure per l'asserita violazione delle clausole dello statuto.
Al fine di escludere l'obbligo contributivo non vale nemmeno obiettare che l'ente attore non ha diritto di voto in assemblea e non è conseguentemente titolare di “quote di partecipazione”. A fondamento di tale obiezione vengono, infatti, richiamate le disposizioni dello statuto attualmente vigente, che lo stesso assume, ad altri fini, non doversi applicare ratione temporis Parte_1
alla vicenda in oggetto e che di fatto non è stato applicato, come pure evidenziato in comparsa di risposta dalla difesa del , atteso che l'arco temporale considerato ai fini del riparto coincide CP_1
sostanzialmente con quello di vigenza del vecchio statuto.
Non appare, poi, condivisibile l'interpretazione data dall'attore alla delibera del Commissario ad acta nella parte in cui quest'ultima dispone di tenere conto “di quanto detti Enti hanno già, eventualmente, a tale titolo erogato al ”. Secondo l'attore, infatti, tale inciso andrebbe interpretato nel senso CP_1
che, essendo stato il disavanzo determinato dal mancato pagamento del servizio, nella ripartizione doveva tenersi conto di quanto dai Comuni consorziati già pagato per quel servizio. Tale interpretazione, tuttavia, non appare coerente con il criterio principe dettato dal Commissario ad acta, in base al quale il parametro di riferimento per il riparto era rappresentato non dalla misura della fruizione del servizio ma dalle “quote possedute” dagli enti consorziati.
pagina 8 di 10 Deve, infatti, ritenersi che il Commissario abbia inteso imporre al di tenere conto di quanto CP_1
eventualmente già corrisposto dai singoli enti consorziati per la copertura del disavanzo derivante dalla condanna contenuta nel lodo arbitrale. Del resto, lo stesso Commissario, interpellato sulla bozza del decreto consortile di riparto, si è espresso nel senso di ritenerlo “in perfetta conseguenzialità logica” con la sua deliberazione (cfr. comunicazione per e-mail del 5.5.17).
Non risultando neanche dedotto il versamento di somme a copertura del disavanzo in oggetto, la contestazione va dunque disattesa.
Analoga prospettiva va utilizzata per dirimere l'ulteriore censura sollevata dall'istante, in riferimento all'asserita irragionevolezza della delibera nella parte in cui il debito viene considerato maturato tra il
2000 e il 2015, malgrado si tratti di corrispettivo di un contratto efficace tra il 1998 e il 2000. Trattasi, infatti, di censura che ancora una volta nasce dall'errata prospettiva secondo cui l'obbligazione nascerebbe dalla fruizione di un servizio e non dallo status di consorziato ai fini della copertura di un
CP_ disavanzo di bilancio: il credito di , infatti, diveniva esigibile nel 2015, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha dichiarato esecutivo il lodo arbitrale del 19 giugno 2007 e nel verbale del consiglio di amministrazione n. 4 del 13.3.2017 - espressamente indicato quale atto di indirizzo nella delibera del del 10.5.2017 - il 2000 è indicato quale anno in cui è maturato il CP_1
credito, quale dato non specificamente contestato da parte attrice, che non ha fornito elementi utili al fine di individuare un diverso dies a quo di “maturazione” del debito. Al riguardo va pure aggiunto che l'ente attore non ha prospettato un criterio alternativo e neanche ha dedotto che la considerazione di un arco temporale diverso da quello assunto a riferimento ai fini del riparto avrebbe condotto al riconoscimento di un suo debito di diversa, ed eventualmente inferiore, entità.
Infine, considerato che, come precisato nel provvedimento n. 27 del 10.5.17 dell'Ufficio amministrativo del , il debito di € 4.769.713,60 è stato ripartito tra i Comuni consorziati CP_1 tenendo conto dell'anno di ingresso e di quello di recesso degli stessi e limitando l'imputazione del pagamento alla permanenza dei comuni in ambito consortile, appare evidente che laddove nella tabella di riparto del debito per qualche comune è indicato un importo pari a zero per alcuni anni, trattasi di annualità in cui quel comune non aderiva al . CP_1
Il Comune attore ha dedotto, altresì, che il Commissario ad acta abbia esercitato i propri poteri nei confronti dei Comuni consorziati quali enti e soggetti giuridici autonomi e diversi rispetto al CP_1
e del tutto estranei al giudizio di ottemperanza in seno al quale veniva nominato il Commissario stesso: trattasi, anche in questo caso, di deduzione non corretta, in quanto le determinazioni (del Commissario ad acta prima e degli organi del poi) sono state assunte nei confronti dei Comuni in ragione CP_1
pagina 9 di 10 della loro partecipazione al e quali consorziati in un arco temporale di riferimento, non nella CP_1
loro dimensione di soggetti autonomi.
Per le medesime ragioni va disatteso anche il motivo di contestazione con il quale si deduce l'infondatezza della pretesa creditoria per la mancanza di una convenzione stipulata in forma scritta.
La pretesa creditoria avversata con l'azione intrapresa dal , infatti, Parte_1
trae infatti origine dal vincolo consortile e trova dunque giustificazione nella qualità, incontroversa, di componente del dallo stesso rivestita. CP_1
La domanda riconvenzionale proposta dal da qualificarsi come tale perchè Controparte_1
diretta ad ottenere l'accertamento, con efficacia di giudicato, della legittimità degli atti consortili e della sussistenza del credito del , è inammissibile. CP_1
La detta domanda, proposta per la prima volta a seguito della prosecuzione del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, è stata formulata con comparsa di costituzione depositata in data 11.12.2018, e si profila pertanto tardiva, avuto riguardo all'udienza fissata in citazione (14.12.2018).
Per le medesime ragioni si profila inammissibile la domanda proposta dal Parte_2 anch'esso costituitosi tardivamente (10.12.2018).
Infatti, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 167 e 171 co. 2 c.p.c., la domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., ossia almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
In ragione della complessità della decisione, nonché della peculiarità della vicenda all'attenzione del
Tribunale, sussistono le ragioni richieste dalla legge per la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dal;
Parte_1
2) dichiara inammissibili, perché intempestive, le domande del del Controparte_1 [...]
Parte_2
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 28.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3457 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Cavalcanti, giusta deliberazione della G.C. n. 24 del
15.2.2018, nonché procura in calce all'atto di citazione;
- attore -
E
(c.f. e p.i. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, piazza Zumbini n. 53, presso lo studio dell'avv.
Claudio Credidio, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e giusta deliberazione del consiglio di amministrazione n. 42/2018;
(c.f. e p.i. ), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_3 domiciliato presso l'avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Rosselli dell'avvocatura comunale in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione;
- convenuti - avente ad oggetto: azione di accertamento. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce la riassunzione di processo originariamente proposto dal
[...]
dinanzi al Tar di Catanzaro, conclusosi con una pronuncia di declaratoria di parziale Parte_1
difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
pagina 1 di 10 In particolare, il deduceva che: Pt_1 Parte_1
-faceva parte, unitamente ad altri Comuni della Provincia di Cosenza, del Controparte_1 incaricato, tra l'altro, della gestione di servizi in favore degli enti aderenti, in particolare nel settore ambientale, nel ciclo dei rifiuti, smaltimento e depurazione;
- tra il 1998 e il 2000 il aveva svolto servizi di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e CP_1
smaltimento reflui per i Comuni consorziati avvalendosi della Castalia spa, poi Controparte_2
(in forza di Contratto n. rep. 53 dell'1 ottobre 1997, registrato a Cosenza il 13/10/97, di affidamento gestione e manutenzione impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi urbani della conurbazione
Cosenza-Rende sito in Contrada Settimo di Rende);
- i pagamenti del corrispettivo pattuito in favore della affidataria società di gestione (Castalia spa, poi
) dovevano avvenire una volta che il avesse incassato dai Comuni Controparte_2 CP_1
consorziati i costi dei servizi (secondo il 3° capoverso delle premesse del Decreto n.27 del 10/5/2017 del Direttore Generale dell'Ufficio Amministrativo Del;
Controparte_1
- il (indicato come “capo-bacino” e maggiore fruitore dei servizi resi dal Parte_2
), tuttavia, versava solo una parte del corrispettivo dovuto e rifiutava di regolarizzare la CP_1 propria esposizione debitoria, così generando un'esposizione debitoria del nei confronti CP_1 dell'affidataria Castalia spa, poi;
Controparte_2
- attivava, quindi, un procedimento arbitrale all'esito del quale, in data 19 giugno Controparte_2
2007, veniva pronunciato lodo arbitrale, che condannava il al pagamento, in Controparte_1
CP_ favore di , della somma di € 2.2413.11,88, maggiorata di interessi al tasso legale, nonché del maggior danno determinato nella misura del 5% dal 04/07/2001 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo dei corrispettivi (non ancora pagati atteso l'omesso corrispondente pagamento del consorziato
, per la gestione e manutenzione dell'impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi Parte_2
urbani di cui al detto Contratto n. rep. 53 dell'1 ottobre 1997;
- per l'ottemperanza del suindicato lodo arbitrale, divenuto poi definitivo a seguito della sentenza della
Corte d'Appello di Catanzaro n. 570 del 18/04/2014, adiva il TAR Calabria di Controparte_2
Catanzaro che, con sentenza n. 205/2016, dichiarava l'obbligo per il di adottare Controparte_1
le determinazioni amministrative e contabili necessarie, assegnando il termine di 90 giorni per dare esecuzione integrale al giudicato de quo, nominando Commissario ad acta per il caso di inadempienza ulteriore, perché provvede nel successivo termine di 120 giorni a dare ulteriore esecuzione al giudicato;
- a seguito delle dimissioni del designato Commissario ad Acta, il TAR Calabria, con le successive ordinanze n. 1940/16 e n. 56/17, demandava alla Prefettura di Cosenza la nomina di un nuovo
Commissario ad Acta, fornendo chiarimenti sui poteri di quest'ultimo. Il Prefetto, con decreto pagina 2 di 10 n.4521/13.4GAB del 20/1/2017, nominava quale nuovo Commissario ad Acta il Dott. Per_1
il quale, con Deliberazione del 7.3.2017, comunicata con pec del 5 giugno 2017, stabiliva
[...]
che: a) gli Uffici del determineranno, in ragione delle quote possedute dagli Enti Controparte_1 consorziati, l'entità del disavanzo che il mancato pagamento del debito ha provocato notificando il conseguente atto agli enti aderenti, al netto di quanto essi hanno già, eventualmente, a tale titolo erogato al;
b) gli enti locali consorziati, ciascuno per propria competenza, verificheranno le CP_1
somme impegnate in bilancio per far fronte al debito de quo ovvero procederanno a riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000;
- il provvedimento del Commissario ad acta era preceduto da delibera dell'assemblea del , n. CP_1
5 del 20.9.16, con la quale, nel “rimettersi alle decisioni del Commissario ad Acta”, l'organo consortile ha precisato che “il è un ente strumentale dei comuni consorziati e che qualsiasi Controparte_1
debito o disavanzo di gestione è a carico dei comuni aderenti i quali possono far fronte a tale disavanzo anche con i fondi previsti dall'art. 194 del Tuel”;
- in data 13.3.17 il Consiglio di Amministrazione del autorizzava gli uffici consortili a CP_1 procedere all'esecuzione di quanto disposto dal Commissario ad acta con la deliberazione del 7.3.17 fornendo delle indicazioni sui criteri di riparto del debito, che prevedevano l'imputazione dello stesso a tutti i Comuni che hanno fatto parte del dal 2000 al 2015 (anno di introduzione del giudizio CP_1 di ottemperanza), indipendentemente dall'anno di subentro o di recesso;
- con decreto n. 27 del 10/5/2017, il stabiliva a sua volta di dare esecuzione a quanto CP_1
disposto dal Commissario Ad Acta e ripartiva l'importo di 4.769.713,60, quale debito maturato nei confronti della società dal 2000 al 2015, tra i Comuni che avevano fatto parte Controparte_2
del dal 2000 al 2015, secondo i criteri indicati nella Tabella Allegato A allegata Controparte_1
al provvedimento., sicchè, in forza di tale decreto e del relativo allegato, al Parte_1
era richiesto il pagamento dell'importo di euro 83.792,73, quale quota parte del debito del
[...]
maturato nei confronti della società dal 2000 al 2015; CP_1 Controparte_2
- il impugnava dinanzi al Tar di Catanzaro la Deliberazione del Parte_1
Commissario ad acta del 7.3.17, il successivo decreto n. 27 del 10.5.17 dell'Ufficio amministrativo del
, della “Tabella Allegato A” al detto decreto, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e CP_1
conseguenti ed in particolare, la delibera del Consiglio di amministrazione del del 13.3.17.; CP_1
- con sentenza n. 1682/2017, pubblicata il 2 novembre 2017, il Tar rigettava il ricorso con riferimento alla deliberazione del Commissario ad acta del 7.3.2017, dichiarando, invece, il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario con riferimento agli altri atti impugnati, ritenuti non esecutivi del precedente giudicato amministrativo e delle disposizioni del Commissario Ad Acta e frutto, invece, di pagina 3 di 10 autonome determinazioni degli organi consortili sui Comuni da coinvolgere nel riparto e sulle quantificazioni del riparto, sottendenti la regolamentazione di diritti soggettivi.
Il , quindi, riassumeva il giudizio dinanzi a questo Tribunale, ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'articolo 11 comma 2 del Codice del Processo, al fine di ribadire “la nullità ed illegittimità degli atti posti in essere dagli organi consortili, impugnati con l'originario ricorso al Tar
(Decreto n.27 del 10/5/2017 dell' a firma del Controparte_3
Direttore Generale e del Segretario ff;
―Tabella Allegato A‖ al detto Decreto n.27 del 10/5/2017 del
Direttore Generale dell' tutti gli atti presupposti, Controparte_3
connessi e conseguenti ed in particolare, delibera del Cda del del 13 marzo Controparte_1
2017) con cui si è stabilito di ―ripartire l'importo di 4.769.713,60, quale debito maturato nei confronti della società dal 2000 al 2015, come descritto in premessa, tra i Controparte_2
Comuni che hanno fatto parte del dal 2000 al 2015 nelle modalità indicate nella Controparte_1
Tabella Allegato A al presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale;
…”. (Così
Decreto n.27 del 10/5/2017 dell' ed, in particolare, Controparte_3
si è stabilito di imputare al oggi istante, quale quota parte del citato debito del , Pt_1 CP_1 maturato nei confronti della società Fisia Impianti s.p.a. dal 2000 al 2015, l'importo di euro 83.792,73
(…)”, nonché al fine di contestare la dovutezza della prestazione patrimoniale pretesa dal , CP_1
trattandosi di saldo non pagato del corrispettivo del servizio di gestione e manutenzione impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi urbani della per il periodo Controparte_4
1998/2000, di cui il in alcun modo usufruiva. Parte_1
In particolare, l'ente attore eccepiva l'ingiustizia ed irragionevolezza dei detti atti consortili, rilevando che il debito per saldo corrispettivo servizio vantato dalla nei confronti del , si CP_5 CP_1
generava a causa del pagamento, da parte del indicato quale maggiore fruitore del Parte_2
servizio in questione, di una parte soltanto del corrispettivo contrattualmente dovuto, tanto che lo stesso
(in particolare al IV capoverso delle premesse del Decreto n.27 del 10/5/2017 del Direttore CP_1
Generale dell' indicava il quale Controparte_3 Parte_2
'“UNICO DEBITORE” dei costi per i servizi resi dal per il tramite dell'affidataria CP_1 CP_6
CP_
in virtù del citato Contratto n. rep. 53 dell'1 ottobre 1997.
[...]
Deduceva, inoltre, che la pretesa creditoria del , in forza dei provvedimenti impugnati, CP_1
contrastava con le regole statutarie consortili applicabili al caso in questione, posto che l'articolo 10 dello Statuto del vigente ratione temporis (fino a tutto il 2013) ai commi 3 e 4 recitava che CP_1
“…Il Contributo di esercizio è dovuto dai consorti in ragione dell'effettivo utilizzo degli impianti consortili e dei servizi ad essi prestati regolato da specifici accordi e sulla base di apposite tariffe
pagina 4 di 10 approvate dall'Assemblea. L'eventuale disavanzo di gestione un servizio consortile sarà posto a carico dei consorti proporzionalmente all'utilizzo del servizio…”.
Conseguentemente, non avendo il utilizzato l'impianto consortile ed il relativo Controparte_7
servizio che aveva generato il costo e/o il disavanzo di gestione per cui è causa, non poteva allo stesso
Ente essere imputato alcunché a titolo di contributo di esercizio o ripiano di disavanzo di gestione
(imputabile unicamente al , pena la violazione delle richiamate disposizioni Parte_2 statutarie. Ad identica conclusione, ad avviso dell'attore, poteva pervenirsi ritenendo applicabile il nuovo Statuto consortile (non vigente all'epoca dei fatti in cui si era generato il debito), posto che il comma 5 dell'articolo 40 di detto nuovo Statuto prevedeva che “…Tutti gli Enti aderenti sono responsabili dei pagamenti a favore del per i servizi ricevuti. Essi ne rispondono in quota CP_1
proporzionale all'utilizzo dei servizi stessi. Nessun può sottrarsi al pagamento del servizio di Pt_1
cui ha fruito, anche in assenza di apposito contratto di servizio la cui mancata sottoscrizione non sia dipesa dalla volontà del ”, a riprova che i Comuni consorziati non potrebbero rispondere CP_8
di pagamenti per servizi non ricevuti ed a cui erano estranei o comunque per servizi già pagati e non rimborsati da altri fruitori. Ai sensi, inoltre, del nuovo Statuto, i Comuni consorziati che non fruiscono dei servizi erogati dal non hanno diritto di voto in assemblea (art. 15 comma 1); non hanno CP_1
quote di partecipazione (art. 17 comma 1); né sono obbligati a corrispondere le quote inerente i servizi ad essi non realmente erogati (art. 51 comma 1) e sono tenuti a versare solo il contributo fisso (art. 17 ultimo comma). Il Comune attore, quindi, non poteva partecipare e votare in assemblea e, in effetti, non partecipava e votava, con ogni relativa conseguenza, anche in ordine alla pretesa vincolatività della deliberazione dell'assemblea del (n. 5 del 20 settembre 2016). CP_1
Aggiungeva, altresì, che con gli atti oggetto di contestazione il Commissario ad acta esercitava i propri poteri nei confronti dei Comuni consorziati, da ritenersi enti e soggetti giuridici autonomi e diversi rispetto al e del tutto estranei al giudizio di ottemperanza in seno al quale veniva nominato il CP_1
Commissario stesso, sicché quest'ultimo, imponendo ai Comuni consorziati di impegnare nel proprio bilancio le somme necessarie per far fronte al debito in questione del , ovvero ordinando CP_1
addirittura ai Comuni stessi di procedere a riconoscere il debito attraverso il procedimento di cui all'articolo 194 d.lgs 267/2000, travalicava i limiti dei propri poteri ed attribuzioni, sia per come determinati in generale dall'art. 114 cpa e dai principi disciplinanti il giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar;
sia per come definiti in concreto dalla Sentenza dello stesso Tar Calabria n. 250/2016 e dalle successive ordinanze n. 1940/16 e n. 56/17 rese in sede di ottemperanza.
Si osservava, infine, che con la delibera del 7 marzo 2017, pure ritenuta illegittima, il Commissario ad acta aveva disposto che gli uffici del avrebbero dovuto determinare “in ragione Controparte_1
pagina 5 di 10 della quota posseduta dagli Enti Consorziati, l'entità del disavanzo che il mancato pagamento, come sopra riportato, ha provocato…”, tenendo conto “di quanto essi hanno già, eventualmente, a tale titolo erogato al ”, quale criterio che, secondo il attore, sottendeva la necessità di tenere CP_1 Pt_1 conto dell'effettivo utilizzo, da parte dei Comuni, del servizio che quel debito aveva generato.
L'attore deduceva anche la incomprensibilità dei criteri di riparto utilizzati dal , evidenziando CP_1
che la pretesa creditoria non trovasse giustificazione e fondamento in alcuna convenzione redatta in forma scritta, richiesta a pena di nullità di qualsivoglia rapporto contrattuale che abbia come parte una
Pubblica Amministrazione, né nella presupposta Deliberazione del Commissario ad acta e che non venisse spiegato perché il debito de quo si considerava maturato tra gli anni 2000-2015, pur riguardando il corrispettivo di un contratto relativo al 1998-2000.
Si costituivano in giudizio il ed il Controparte_1 Parte_2
Il , a sua volta, allegava di aver dato semplicemente seguito a quanto stabilito nella delibera CP_1
del Commissario ad acta, ritenuta pienamente legittima, valida ed efficace dalla sentenza n. 1682/2017 del TAR Catanzaro. Trattandosi, inoltre, di perdita di gestione, essa, ad avviso del , doveva CP_1
essere ripartita tra i Consorziati, essendo irrilevante che il servizio fosse stato fruito da taluni Comuni soltanto (essendo la causa dell'obbligazione riconducibile, tecnicamente, non alla effettiva fruizione dello specifico servizio, ma allo status di socio).
Chiedeva, quindi, che fosse accertata e dichiarata la legittimità, la validità e l'efficacia degli atti posti in essere dagli organi consortili con cui si era stabilito di ripartire l'importo di € 4.769.713,60 tra i
Comuni che avevano fatto parte del dal 2000 al 2015 e, in particolare, si era Controparte_1
stabilito di imputare al l'importo di € 83.792,73; nonché che fosse Parte_1
accertato e dichiarato come dovuto dal il predetto importo di € Parte_1
83.792,73, oltre interessi legali dal 10.5.2017 al soddisfo.
Il costituendosi in giudizio, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la nullità di Parte_2
tutti gli atti adottati dal al fine di ripartire tra i comuni consorziati il debito di € Controparte_1
4.769.713,60.
Deduceva, in particolare, che tutti i provvedimenti giudiziari finora intervenuti sulla vicenda (Sentenza
Tar Calabria 1053/2004; Sentenza Tribunale di Cosenza n. 306/2009; sentenza Corte d'Appello di
Catanzaro n. 858/2011; sentenza della Corte di Cassazione n. 8630/2017) avevano escluso il debito del verso il per la mancanza di forma scritta del contratto di Parte_2 Controparte_1 esercizio dei servizi ambientali e l'improponibilità di una azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà.
pagina 6 di 10 All'udienza del 4.11.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art, 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**** il – a seguito della sentenza di declaratoria di parziale difetto di Parte_1
giurisdizione pronunciata dal Tar Catanzaro – ha riassunto, dinanzi al Tribunale di Cosenza, il giudizio al fine di chiedere che fosse accertata la nullità ed illegittimità degli atti posti in essere dagli organi consortili, impugnati con l'originario ricorso al Tar (decreto n.27 del 10 maggio 2017 dell'
[...]
, Tabella Allegato A al detto decreto n.27 del 10 maggio Controparte_3
2017 del direttore generale dell'ufficio amministrativo del , delibera del CDA del CP_1 CP_1
del 13 marzo 2017 e gli altri atti che eventualmente possano costituirne i presupposti) con cui si è stabilito di ripartire tra i consorziati l'importo di 4.769.713,60, quale debito maturato nei confronti della società dal 2000 al 2015, con imputazione, in particolare, al odierno Controparte_2 Pt_1
attore, della somma di euro 83.792,73 e ha chiesto, in ogni caso, accertarsi la non dovutezza della prestazione patrimoniale pretesa dal e l'infondatezza di ogni pretesa creditoria vantata dal CP_1
nei confronti del istante per i titoli dedotti in giudizio. CP_1 Pt_1
Occorre premettere che sulla medesima questione sono intervenute numerose pronunce di questo
Tribunale che, ad avviso di questo giudicante, appaiono pienamente condivisibili.
La domanda proposta dal va rigettata, per le ragioni di seguito Parte_1
esposte.
In particolare, ai fini della decisione sulla predetta domanda, vanno fissati alcuni punti fermi, nascenti da atti incontestabili in questa sede, vale a dire:
a) Il lodo arbitrale del 19.6.2007, dichiarato esecutivo, che ha condannato il al Controparte_1
CP_ pagamento in favore di della somma di euro 2.243.311,88 maggiorata di interessi al tasso legale, nonché del maggior danno determinato nella misura del 5% dal 4 luglio 2001 fino all'effettivo soddisfo;
b) La sentenza n. 205/2016 del Tar Calabria che, in sede di ottemperanza del giudicato, ha assegnato al termine per l'adempimento, nominando, per l'ipotesi di perdurante inerzia, un commissario CP_1
ad acta;
c) La delibera del Commissario Ad Acta del 7.3.2017 – impugnata dinanzi al Tar Catanzaro ma fatta salva dal giudice amministrativo, quantomeno con la sentenza 1657/2017, non essendosi documentati gli esiti del prospettato giudizio di appello - la quale, premesso che il non Controparte_1
CP_ disponeva delle somme dovute a a causa delle gravi criticità di cassa determinate dai crediti pagina 7 di 10 vantati nei confronti degli stessi consorziati, stabiliva che il credito andasse soddisfatto come segue: a) gli uffici del determineranno, in ragione delle quote possedute dagli enti Controparte_1 consorziati, l'entità del disavanzo che il mancato pagamento, come sopra riportato, ha provocato, notificando il conseguente atto agli enti aderenti, al netto di quanto essi hanno già, eventualmente, a tale titolo erogato al;
b) gli enti locali consorziati, ciascuno per la propria competenza, CP_1
verificheranno le somme impegnate al bilancio per far fronte al debito de quo, ovvero procederanno a riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194 d.lgs. 267/2000.
Tale delibera è stata eseguita dal con provvedimento n. 27 del 10 maggio 2017, Controparte_1
CP_ che ha quantificato in euro 4.769.713,60 la misura del debito maturato nei confronti di nel periodo
2000/2015, ripartendo lo stesso tra i Comuni che hanno fatto parte del nel medesimo periodo CP_1 secondo le modalità indicate nell'allegato A;
ripartizione che ha avuto luogo in proporzione alla quota di ciascun consorziato.
L'attività degli organi consortili era, quindi, vincolata all'osservanza delle disposizioni impartite dal
Commissario ad acta con la sopra richiamata delibera del 7.3.17, in base alla quale il debito doveva essere suddiviso non già tra i soli enti fruitori del servizio ma tra tutti i consorziati in ragione delle quote da essi “possedute”.
Non disponendo al riguardo gli organi del di margini di discrezionalità, l'attività dagli stessi CP_1 svolta non si espone a censure per l'asserita violazione delle clausole dello statuto.
Al fine di escludere l'obbligo contributivo non vale nemmeno obiettare che l'ente attore non ha diritto di voto in assemblea e non è conseguentemente titolare di “quote di partecipazione”. A fondamento di tale obiezione vengono, infatti, richiamate le disposizioni dello statuto attualmente vigente, che lo stesso assume, ad altri fini, non doversi applicare ratione temporis Parte_1
alla vicenda in oggetto e che di fatto non è stato applicato, come pure evidenziato in comparsa di risposta dalla difesa del , atteso che l'arco temporale considerato ai fini del riparto coincide CP_1
sostanzialmente con quello di vigenza del vecchio statuto.
Non appare, poi, condivisibile l'interpretazione data dall'attore alla delibera del Commissario ad acta nella parte in cui quest'ultima dispone di tenere conto “di quanto detti Enti hanno già, eventualmente, a tale titolo erogato al ”. Secondo l'attore, infatti, tale inciso andrebbe interpretato nel senso CP_1
che, essendo stato il disavanzo determinato dal mancato pagamento del servizio, nella ripartizione doveva tenersi conto di quanto dai Comuni consorziati già pagato per quel servizio. Tale interpretazione, tuttavia, non appare coerente con il criterio principe dettato dal Commissario ad acta, in base al quale il parametro di riferimento per il riparto era rappresentato non dalla misura della fruizione del servizio ma dalle “quote possedute” dagli enti consorziati.
pagina 8 di 10 Deve, infatti, ritenersi che il Commissario abbia inteso imporre al di tenere conto di quanto CP_1
eventualmente già corrisposto dai singoli enti consorziati per la copertura del disavanzo derivante dalla condanna contenuta nel lodo arbitrale. Del resto, lo stesso Commissario, interpellato sulla bozza del decreto consortile di riparto, si è espresso nel senso di ritenerlo “in perfetta conseguenzialità logica” con la sua deliberazione (cfr. comunicazione per e-mail del 5.5.17).
Non risultando neanche dedotto il versamento di somme a copertura del disavanzo in oggetto, la contestazione va dunque disattesa.
Analoga prospettiva va utilizzata per dirimere l'ulteriore censura sollevata dall'istante, in riferimento all'asserita irragionevolezza della delibera nella parte in cui il debito viene considerato maturato tra il
2000 e il 2015, malgrado si tratti di corrispettivo di un contratto efficace tra il 1998 e il 2000. Trattasi, infatti, di censura che ancora una volta nasce dall'errata prospettiva secondo cui l'obbligazione nascerebbe dalla fruizione di un servizio e non dallo status di consorziato ai fini della copertura di un
CP_ disavanzo di bilancio: il credito di , infatti, diveniva esigibile nel 2015, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha dichiarato esecutivo il lodo arbitrale del 19 giugno 2007 e nel verbale del consiglio di amministrazione n. 4 del 13.3.2017 - espressamente indicato quale atto di indirizzo nella delibera del del 10.5.2017 - il 2000 è indicato quale anno in cui è maturato il CP_1
credito, quale dato non specificamente contestato da parte attrice, che non ha fornito elementi utili al fine di individuare un diverso dies a quo di “maturazione” del debito. Al riguardo va pure aggiunto che l'ente attore non ha prospettato un criterio alternativo e neanche ha dedotto che la considerazione di un arco temporale diverso da quello assunto a riferimento ai fini del riparto avrebbe condotto al riconoscimento di un suo debito di diversa, ed eventualmente inferiore, entità.
Infine, considerato che, come precisato nel provvedimento n. 27 del 10.5.17 dell'Ufficio amministrativo del , il debito di € 4.769.713,60 è stato ripartito tra i Comuni consorziati CP_1 tenendo conto dell'anno di ingresso e di quello di recesso degli stessi e limitando l'imputazione del pagamento alla permanenza dei comuni in ambito consortile, appare evidente che laddove nella tabella di riparto del debito per qualche comune è indicato un importo pari a zero per alcuni anni, trattasi di annualità in cui quel comune non aderiva al . CP_1
Il Comune attore ha dedotto, altresì, che il Commissario ad acta abbia esercitato i propri poteri nei confronti dei Comuni consorziati quali enti e soggetti giuridici autonomi e diversi rispetto al CP_1
e del tutto estranei al giudizio di ottemperanza in seno al quale veniva nominato il Commissario stesso: trattasi, anche in questo caso, di deduzione non corretta, in quanto le determinazioni (del Commissario ad acta prima e degli organi del poi) sono state assunte nei confronti dei Comuni in ragione CP_1
pagina 9 di 10 della loro partecipazione al e quali consorziati in un arco temporale di riferimento, non nella CP_1
loro dimensione di soggetti autonomi.
Per le medesime ragioni va disatteso anche il motivo di contestazione con il quale si deduce l'infondatezza della pretesa creditoria per la mancanza di una convenzione stipulata in forma scritta.
La pretesa creditoria avversata con l'azione intrapresa dal , infatti, Parte_1
trae infatti origine dal vincolo consortile e trova dunque giustificazione nella qualità, incontroversa, di componente del dallo stesso rivestita. CP_1
La domanda riconvenzionale proposta dal da qualificarsi come tale perchè Controparte_1
diretta ad ottenere l'accertamento, con efficacia di giudicato, della legittimità degli atti consortili e della sussistenza del credito del , è inammissibile. CP_1
La detta domanda, proposta per la prima volta a seguito della prosecuzione del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, è stata formulata con comparsa di costituzione depositata in data 11.12.2018, e si profila pertanto tardiva, avuto riguardo all'udienza fissata in citazione (14.12.2018).
Per le medesime ragioni si profila inammissibile la domanda proposta dal Parte_2 anch'esso costituitosi tardivamente (10.12.2018).
Infatti, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 167 e 171 co. 2 c.p.c., la domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., ossia almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
In ragione della complessità della decisione, nonché della peculiarità della vicenda all'attenzione del
Tribunale, sussistono le ragioni richieste dalla legge per la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dal;
Parte_1
2) dichiara inammissibili, perché intempestive, le domande del del Controparte_1 [...]
Parte_2
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 28.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 10 di 10