Sentenza 9 dicembre 2022
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che l'aumento minimo di un terzo per la continuazione resta fermo anche nel caso in cui l'imputato sia assolto, nel giudizio di impugnazione, da uno dei reati "satellite", posto che tale incremento sanzionatorio minimo prescinde dal numero dei reati in continuazione, riferendosi all'ipotesi di continuazione nel suo complesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 30490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30490 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2022 |
Testo completo
3049 0-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez.2847 SERGIO BELTRANI UP 09/12/2022 PIERLUIGI CIANFROCCA R.G.N. 7990/2022 GIOVANNI ARIOLLI GIUSEPPE NICASTRO Relatore - EMANUELE CERSOSIMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SO PA, nato a [...] il [...] VO SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2021 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/10/2021, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del 26/11/2020 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, assolveva PA SS e OS ZA dal reato di atti persecutori in concorso ai danni di AN ER, mentre confermava la condanna dei due menzionati imputati per il reato di estorsione continuata in concorso, sempre ai danni di AN ER, rideterminando la pena irrogata nei confronti del SS e lasciando invariata la pena nei confronti del ZA.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, PA SS e OS ZA.
3. Il ricorso di PA SS è affidato a un unico motivo con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la carenza della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, nel negare la concessione del menzionato beneficio, avrebbe illegittimamente e immotivatamente omesso di considerare elementi che erano stati specificamente indicati nel proprio atto di appello come idonei a giustificare la stessa concessione, quali, in particolare, oltre allo stato di incensuratezza e alla giovane età: il comportamento processuale, connotato dalla scelta del rito abbreviato e dalla rinuncia al motivo di appello relativo alla responsabilità per il reato di estorsione continuata;
«la concretezza della vicenda», caratterizzata dalla modestissima entità delle somme che erano state estorte alla persona offesa;
le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, connotate da arretratezza culturale ed emarginazione sociale.
4. Il ricorso di OS ZA è affidato a tre motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. Il ricorrente premette che: a) il G.u.p. del Tribunale di Taranto lo aveva condannato alla pena di 7 anni, 4 mesi e 26 giorni di reclusione ed € 1.777,78 di multa (già ridotta per la scelta del rito abbreviato), pena che era stata determinata muovendo da quella per il reato base di estorsione e aumentando poi la stessa di un terzo, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. - essendogli stata applicata la recidiva reiterata specifica - per la continuazione interna allo stesso reato di estorsione ed esterna con il reato di atti persecutori;
b) la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, pur avendolo assolto dal reato di atti persecutori, lasciava invariata la pena che era stata irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Taranto, con la motivazione che l'aumento di un terzo previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., «è l'aumento minimo non riducibile per legge indipendentemente dal numero dei reati satellite». Ciò premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede inderogabilmente l'aumento della quantità di pena in misura non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave «anche se vi è assoluzione per uno dei reati satellite»>>. 2 Il ricorrente sostiene che tale previsione normativa violerebbe anzitutto l'art. 3 Cost., perché comporterebbe che, poiché la predetta assoluzione per uno dei reati satellite non comporta alcun effetto di riduzione della pena: a) diversamente da qualsiasi altro cittadino non recidivo reiterato il quale avrebbe avuto, nel - caso di specie, a seguito di assoluzione per un reato satellite, la riduzione di pena»> - il recidivo reiterato «dovrà espiare anche la pena per un reato non commesso»>; b) il recidivo reiterato subirebbe un aumento di pena di entità tale da non potersi ritenere giustificata da tale sua veste soggettiva;
c) stante «l'obbligatoria irrogazione della sanzione anche per uno dei reati satelliti per cui si è stati assolti, può impedire ogni differenziazione sanzionatoria tra le possibili condotte da punire e quelle non punibili». Secondo il ricorrente, la norma censurata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 27, terzo comma, Cost., che sancisce principio della funzione rieducativa della pena, in quanto tale funzione «opera su colpe che all'imputato debbano essere realmente attribuite», cioè «sugli errori dallo stesso commessi e non su quelli per cui si è stati assolti».
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «violazione di legge>> per non avere la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, motivato sulla condizione per l'applicazione dell'aumento minimo per la continuazione, pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dal quarto comma dell'art. 81 cod.pen., costituita dall'applicazione della recidiva reiterata con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, determinato il trattamento sanzionatorio «per i singoli reati superstiti>> senza diminuire la pena irrogata dal giudice di primo grado, nonostante l'assoluzione, in accoglimento del proprio appello, dal reato satellite in continuazione di atti persecutori. Il ricorrente rappresenta che l'art. 81, quarto comma, cod. pen., «confligge ed in maniera illegittima surroga il divieto della reformatio in peius, atteso che la assoluzione da una condotta delittuosa non potrà mai divenire un aggravio di pena per il condannato. L'aumento obbligatorio di cui all'art. 81 co 4 cp attiene alla personalità e alla gravità del reato che nulla attiene alla responsabilità dell'imputato, pertanto sussiste il divieto lamentato>>. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PA SS. L'unico motivo è manifestamente infondato. 3 In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti all'entità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole, del carattere oggettivamente molto grave delle condotte estorsive attribuite al SS - in quanto esse si erano protratte per lungo tempo ed erano state compiute ai danni di una persona debole e fragile - e della assai elevata capacità a delinquere che le stesse condotte, per tali loro connotati, rivelavano, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, dedotti dall'imputato, relativi al suo buon comportamento processuale, alla modesta entità delle somme estorte e alle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
2. Il ricorso di OS ZA.
2.1. Il primo motivo non è fondato, attesa la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale con esso sollevate.
4 - perSi deve anzitutto rammentare che la Corte di cassazione ha ritenuto ragioni che sono condivise dal Collegio, che intende, perciò, ribadirle - la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., che era stata sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui esso stabilisce che se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave (Sez. 5, n. 30630 del 09/04/2008, Nikolic, Rv. 240445-01). Ciò per le ragioni che il predetto aumento trova la sua giustificazione nella sostanziale diversità delle situazioni regolate, avendo il legislatore facoltà di comminare le pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo, quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed è del tutto ragionevole oltre che conforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una pena non commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla rieducazione del condannato (col che la Corte ha anche escluso che il censurato quarto comma dell'art. 81 cod. pen. violi il principio della funzione rieducativa della pena). Ciò rammentato, secondo il ricorrente, l'art. 81, quarto comma, cod. pen., si porrebbe in contrasto con gli stessi parametri costituzionali degli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui prevede che l'aumento minimo di un terzo per la continuazione (o il concorso formale di reati) resti fermo anche nel caso in cui l'imputato venga assolto da uno dei reati satellite, con la conseguenza che, nel caso di aumento minimo di un terzo della pena base stabilita per il reato più grave, l'assoluzione per il reato satellite non comporta alcun effetto di riduzione della pena. Il quarto comma dell'art. 81 cod. pen. è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, con la quale il legislatore ha inteso intervenire in una prospettiva di maggiore rigore nei confronti del recidivo, prevedendo, in linea generale, più consistenti aumenti di pena e altri effetti sfavorevoli, e lasciando al giudice un più limitato ambito di azione nella graduazione della misura della pena, come è appunto avvenuto con la previsione del limite minimo di cui al suddetto quarto comma dell'art. 81 cod. pen. A proposito di tale limite minimo, la Corte di cassazione ha chiarito che esso va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850-01; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116-01). Il limite minimo previsto dal quarto comma dell'art. 81 cod. pen. prescinde dal numero dei reati in continuazione, sicché anche un unico reato satellite 5 comporta che, per il recidivo reiterato, la pena per il reato più grave debba essere aumentata almeno per il minimo di un terzo. Da ciò discende l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il ricorrente secondo cui, poiché l'assoluzione per un reato satellite non determina alcun effetto di riduzione dell'aumento di pena determinato nella misura minima di un terzo, l'imputato «dovrà espiare anche la pena per un reato non commesso», atteso che il predetto aumento minimo di un terzo risulterà riferibile non più anche al "reato satellite" per il quale è intervenuta l'assoluzione ma, evidentemente, soltanto a quel o a quei reati satellite per i quali la condanna è stata confermata. Da tanto consegue la manifesta infondatezza sia delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 3 Cost. sotto i profili che, al punto 4.1. della parte in fatto, si sono riassunti sub a) e sub c), sia della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. Quanto alla residua questione di legittimità costituzionale che, al punto 4.1 della parte in fatto, si è riassunta sub b), la manifesta infondatezza della stessa è già stata ritenuta dalla citata Sez. 5, n. 30630 del 09/04/2008, Nikolic, per ragioni che, come si è detto, sono condivise dal Collegio.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, il ZA nulla aveva dedotto con riguardo alla condizione per l'applicazione dell'aumento minimo per la continuazione, pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dal quarto comma dell'art. 81 cod.pen., costituita dall'applicazione della recidiva reiterata con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, non ha motivato a tale riguardo e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile.
2.3. Il terzo motivo non è fondato. Infatti, come è stato più volte chiarito dalla Corte di cassazione, in tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., nel caso di assoluzione in appello per uno dei reati satellite, la mancata diminuzione della pena inflitta cumulativamente non comporta la violazione del divieto di reformatio in peius poiché l'aumento non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. e applicato nella misura minima di un terzo, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 4, n. 12150 del 24/03/2021, Bedoui, Rv. 280778-01; Sez. 2, n. 31798 del 04/07/2018, Lai, Rv. 273518-01; Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, cit.). 6 7. Pertanto: a) il ricorso di PA SS deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
b) il ricorso di OS ZA deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di ZA OS e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di SS PA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Nicastro Sergio Beltrani де DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 LUG. 2023 IL FURUNZIONARÖGU LEGARIO IL Claudia Pianell 7