TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/11/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4974/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
(Cod. fisc. e P.Iva – REA RM- Parte_1 P.IVA_1
1435554) in persona dell'amministratore l.r.p.t., Sig. , nato a Parte_2
SA (BN) il 21/05/1935 (C.F.: ) e con sede legale C.F._1
in Roma in Piazza Adriana, 11; b) il Sig. , nato a Controparte_1
Benevento il 2/3/1988 (C.F.: ed c) il Sig. C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ) in CP_2 C.F._3 proprio e nella qualità di soci della predetta tutti Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola ZZ (C.F.: , P.E.C.: C.F._4
- da intendersi quale domicilio digitale ex lege - Fax: Email_1
082421719) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Benevento alla
Via G.B. Perasso, 14 giusta procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente Controparte_3
domiciliato presso , rappresentato e difeso dall'avv. MORREALE GABRIELE e dall'avv. Patrizia Regaldo giusta delega in atti;
- parte resistente -
1 all'esito della trattazione scritta del 07/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorsi depositati e riuniti parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le risultanze dell'accertamento ispettivo con il quale è stato disconosciuto il CP_3
rapporto di lavoro subordinato con la ditta eccependo Parte_1
l'infondatezza dell'accertamento ispettivo e la genuinità dei rapporti di lavoro subordinati intercorsi.
Hanno chiesto pertanto al Tribunale l'annullamento dei verbali n.
2020012240/DDL del 05/07/2023, n. 2023004371 del 05/07/2023 e n.
2023004372 del 05/07/2023 nonché l'accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi e l'annullamento dell'avviso di addebito 397 2023 00074444
70 000 formato il 09 novembre 2023 e notificato via pec il 28/11/2023 con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di €. 16.119,26 a titolo di omessi contributi dovuti per “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo dal 03/2020 al 2/2023
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte ricorrente.
Deve essere ribadito, dando continuità ad un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articoli 24 e ss. in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la
2 validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del 1981, articolo 14 la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. 21/02/2018, n. 4225, Rv. 647449-01; Cass. 10/02/2009,
n. 3269, Rv. 607212-01, Corte di Cassazione Sezione Ordinanza 5 gennaio 2022|
n. 183).
3.
Ciò premesso in via generale si osserva con riguardo al «valore probatorio» dei verbali ispettivi, che la verbalizzazione di informazioni fornite dai lavoratori nell'immediatezza e l'esame dei documenti aziendali, costituisce un valido elemento di prova in giudizio, a sostegno degli atti di accertamento degli illeciti amministrativi e delle omissioni contributive e assicurative
La Suprema Corte, nella sentenza Cass. 9 marzo 2001 n. 3527, (in MGC, 2001,
463), ha statuito circa la particolare attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti, per la ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro.
Ne consegue che il giudice di merito può tener conto di tali dichiarazioni indicando liberamente gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la statuizione adottata.
In particolare, le dichiarazioni direttamente risultanti dai verbali ispettivi, ovvero le indicazioni fornite dai lavoratori, sono assistite dalla fede privilegiata che tali atti posseggono in relazione a quanto il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuto in sua presenza (cfr. anche Cass. 26 luglio 2000 n. 9827, in NGL, 2000,
3 78, e Cass. 1° marzo 2000 n. 2275, in RFI, voce Previdenza sociale, 2000, n.
874).
Sempre dal Supremo Collegio, d'altronde, era già venuta l'affermazione netta circa il valore da attribuire ai verbali di ispezione, compiutamente redatti: «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori» (così Cass. 1° aprile 1995 n.
3853, in MGC, 1995, 756).
Invero, secondo la giurisprudenza della Corte i verbali redatti dagli ispettori del lavoro e dai funzionari ispettivi degli enti previdenziali (oggi accomunati nell'art. 6 del d.lgs. n. 124/2004), fanno fede fino a querela di falso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c., soltanto con riferimento alla provenienza dei verbali da chi li ha sottoscritti, alle dichiarazioni a lui rese direttamente e ai fatti che il verbalizzante attesti come materialmente avvenuti in sua presenza ovvero da lui stesso compiuti.
Per quanto, invece, concerne le altre, ulteriori e diverse, circostanze di fatto che il verbalizzante giunga a segnalare, in quanto accertate nel corso dell'indagine ispettiva espletata, perché apprese da terzi o in seguito ad altre inchieste, il verbale di ispezione o di accertamento, per la sua stessa natura di atto pubblico, è comunque rivestito di una attendibilità che può, in concreto, essere infirmata e posta nel nulla soltanto per intervento di una specifica prova contraria.
4 Pertanto, come conferma la sentenza n. 405/2004, al materiale complessivamente raccolto dai verbalizzanti non è riconosciuto dalla legge un valore probatorio precostituito (neppure di presunzione semplice, tanto da dover essere liberamente apprezzato dal giudice ex art. 116 c.p.c.), ma il significato e la rilevanza, ai fini della prova, delle circostanze di fatto acclarate a verbale, finiscono ipso facto per operare una sorta di inversione dell'onere della prova: se, infatti, il giudice non potrà mai attribuire al verbale il valore di vero e proprio accertamento con riferimento alle circostanze di fatto aliunde acquisite e apprese, la verbalizzazione di tali elementi finisce per addossare all'opponente l'onere di fornire la prova della insussistenza dei fatti che gli vengono addebitati e, conseguentemente, contestati (cfr. Cass. 12 agosto 2004 n. 15702, in RFI, voce
Ingiunzione (procedimento per), 2004, n. 29; Cass. 18 aprile 1998 n. 3973, in
MGC, 1998, 827).
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24208/2020, è nuovamente intervenuta in merito alla tematica inerenti il valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi in sede di accesso ispettivo, precisando che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati
(cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)”.
5 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4182 del 2021 ha ancora ribadito il principio giurisprudenziale, ormai granitico, per cui i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale.
Per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, deve valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova. Ebbene, per tale profilo i verbali ispettivi integrano "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta.
Di conseguenza le valutazioni dell'ispettore o i fatti non percepiti direttamente ma da questi semplicemente affermati sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del
2019), con conseguente insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di merito sia pervenuto con un giudizio logicamente motivato. (Cassazione civile sez. lav., n. 9632 del 11/05/2016).
In definitiva, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui
6 compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti. Il giudice di merito deve prendere in esame anche tali contenuti e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (così Cass. Sez. II, Sent. n. 9919 del 28/04/2006).
Infatti, i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421
c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (così Cass. 14965/2012). Invero “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine
(in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 6.9.2012, n. 14965).
4.
Dalle considerazioni di cui sopra discende che le circostanze accertate personalmente dagli ispettori, fanno fede fino a querela di falso, né trovano adeguato contrasto nelle deposizioni testimoniali (peraltro alquanto generiche) che tenderebbero a sostenere che i ricorrenti erano dipendenti della Parte_1
e che unico datore di lavoro fosse anche perché di segno opposto
[...] Parte_2 alle dichiarazioni rese in sede di ispezione.
in sede ispettiva ha dichiarato che dal 2020 suo padre ha delegato CP_2
a lui e al fratello la gestione della società e che i dipendenti sono due CP_1
7 addette delle pulizie e due impiegate. Ha aggiunto che lavora nella società in maniera autonoma organizzandosi con il fratello.
Analoghe sono le dichiarazioni di il quale ha aggiunto che Controparte_1
essendo, lui e il fratello, soci e proprietari della società non hanno un titolare curando essi stessi gli interessi aziendali.
Le dipendenti , e (doc.1-2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 memoria) hanno confermato la natura imprenditoriale dell'attività dei ricorrenti e anziché di meri dipendenti come formalmente erano CP_2 CP_1 configurati in danno dell' esponente. CP_3
Le dipendenti hanno dichiarato di riferire indifferentemente a o al CP_2
fratello per qualsiasi necessità (doc. 2 pag.1 memoria) e che CP_1 nell'espletamento delle loro mansioni erano soggette alle direttive dei signori e anche per quanto concerne ferie, permessi, orari di CP_1 CP_2 lavoro;
che i due soci e erano sempre presenti nell'attività e CP_2 CP_1
che raramente l'amministratore Unico sig. si recava in ufficio (doc. 2 pag.5 Pt_2 memoria); la signora , dipendente fino a febbraio 2023 per Persona_2
la società il giorno 18.05.2022 dichiarava agli Ispettori Ciampa Parte_1
e UL che il titolare era insieme al fratello e che erano CP_2 CP_1
i referenti per goni esigenza e comunicazione lavorativa, ed erano sempre presenti in azienda (doc. 2 pag.7 memoria); la dipendente il giorno CP_4
18.05.2022 agli Ispettori Ciampa e UL dichiarava di essere sempre accompagnata dai sigg.ri e per le pulizie negli CP_2 CP_1 appartamenti, di aver concordato l'orario di lavoro con i sigg.ri e CP_2
con i quali ha concordato la busta paga come dettagliato alle pagg.7- CP_1
8-9 del verbale d oc. 1 che si richiama integralmente.
In udienza ha solo genericamente affermato che il suo datore di Parte_4
lavoro era a cui si riferiva per ferie e permessi e che e Parte_2 CP_2
erano soci alle dipendenze di Controparte_1 Parte_2
8 Tuttavia, le dichiarazioni rese in sede ispettiva risultano oltre che più circostanziate certamente più genuine e dunque attendibili.
La teste , ispettore , ha confermato il verbale ispettivo Testimone_1 CP_3
a sua firma, precisando che lavoratori hanno riferito che da dopo il covid i lavoratori hanno dichiarato di aver visto molto sporadicamente Parte_2
ragione per cui non si è ritenuto di ascoltarlo.
Pertanto, alla luce di siffatte emergenze processuali e tenuto conto delle dichiarazioni liberamente rese agli ispettori dai socie e dai dipendenti, nonché della documentazione esibita, i verbali con cui l' ha disconosciuto i rapporti CP_3
di lavoro appaiono legittimi dovendosi ritenere che e CP_2 [...]
non siano lavoratori subordinati della . CP_1 Parte_1
Del resto sotto il profilo probatorio, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
"fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito di rigetto della domanda di accertamento negativo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, proposta al fine di contrastare l'esistenza di una obbligazione contributiva, in quanto il ricorrente non aveva provato nè chiesto di provare alcun fatto positivo antitetico con i dati del verbale ispettivo dell' CP_3
da cui risultava l'esistenza di lavoratori subordinati, nè aveva fornito elementi presuntivi in contrasto)” (v. Cass. Sez. Lav. 13 dicembre 2004, n. 23229).
9 Pertanto, grava interamente su controparte l'onere probatorio in ordine alle condizioni dell'azione intrapresa, dovendo il ricorrente fornire la dimostrazione della effettiva sussistenza dell'asserito rapporto di lavoro subordinato, il quale è in questa sede espressamente contestato, e non essendo ammissibile alcuna inversione. Ed invero ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 cc. compete sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato (Cass.
Civ. 14.05.2013 n. 11530).
Sono stati ritenuti requisiti sussidiari alla qualificazione del rapporto di lavoro, ad esempio: l'oggetto della prestazione, valutato come insieme di energie lavorative applicate secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo del datore di lavoro
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 12.01.2012, n. 6803) ovvero nella constatata
"libertà di movimento", che consente il disbrigo di eventuali altre incombenze anche durante l'orario di lavoro (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 13.06.2013, n.
14804);le concrete modalità di svolgimento del lavoro (Corte di Cassazione, sez. lav., 21.03.2012, n. 4476);l'obbligo di osservare un orario di lavoro (Corte di
Cassazione, sez. civ. 21.04.2008, n. 10313); la predeterminazione della retribuzione e le sue modalità di erogazione (Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, 26.01.2009, n. 1833).
Alla luce dei richiamati principi e della connessa necessità di verifica in concreto dell'atteggiarsi del rapporto in relazione agli elementi ritenuti sintomatici della subordinazione, la esistenza di buste paga è circostanza che non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la ricostruzione del rapporto inter partes (v. tra le altre, Cass.
05/12/2014, n. 25756; Cass. 24/10/2013, n. 24092 , ordinanza n. 2439 del 29 gennaio 2019) come di natura dipendente, rappresentando la emissione di buste
10 paga solo uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri ed alla stregua di una valutazione complessiva, inferire la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
A ciò va aggiunto che in caso di rapporto di coniugio e convivenza tra lavoratore e socio/amministratore di società di persone, la prestazione lavorativa deve presumersi resa a titolo gratuito e per affectio parentale;
tale presunzione può ritenersi superata solo con l'allegazione di prova rigorosa inerente la sussistenza di un effettivo regime di subordinazione.
Ciò è stato ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (v. sentenza n.
20904/2020) la quale ha statuito che sebbene tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità operi una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, tale presunzione può essere superata fornendo prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità della stessa.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa a favore di una società di capitali, come nel caso di specie, non opera quasi mai la presunzione di gratuità della prestazione, nemmeno se esiste un legame di parentela tra il lavoratore stesso e uno dei soci di capitale poiché in questo caso il rapporto di lavoro intercorre con la società (Datore di Lavoro) e non con i singoli soci. Fanno eccezione a detta regola i seguenti casi, in cui scatta comunque la verifica della legittimità del rapporto di lavoro ovvero in presenza di società di capitali a socio unico;
società con due soli soci al 50%; società con più soci le cui quote di maggioranza siano del soggetto avente legame di parentela con il lavoratore dipendente;
società con più amministratori in cui il lavoratore sia parente convivente con uno degli amministratori con pieni poteri nella delega alla gestione del personale dipendente.
Con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, in via generale, si osserva che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua
11 distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo.
In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (v. fra le altre Cass. 21/11/2001, n. 14664; Cass. 12/09/2003, n.
13448; Cass. 06/06/2002, n. 8254; Cass. 04/04/2001, n. 5036; Cass. 03/04/2000,
n. 4036; Cass. 16/01/1996, n. 326, nonchè Cass. 04/05 2011, n. 9808).
Nel caso in esame , non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la società , in quanto risulta che la società ricorrente, avente quale amministratore unico , ha un Parte_2
capitale sociale di euro 300.000,00 così suddiviso: (dichiarazione
[...]
pag.4 verbale doc.1) “… io e mio fratello siamo CP_1 CP_2
proprietari ciascuno di quote nominali di € 144.400,00 e siamo entrambi proprietari in nuda proprietà di € 5.100,00 ciascuno il cui usufrutto è in capo alla ZZ snc, che è anche piena proprietaria di quota societaria di euro 1000.
Questo è l'assetto societario dal 2016 o 2017”, e come risulta dal verbale (doc.1) alla pag. 7, capitale detenuto nella misura di € 144.400,00 dal sig.
[...]
, pari quota dal sig. e per la restante parte dalla società CP_1 CP_2
IZZO snc di ed . CP_2 Controparte_1
12 Ne consegue che sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
4.
Con riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2020012240/DDL del 5/7/23, con cui gli ispettori hanno contestato alla che rispetto del CCNL di categoria (commercio/terziario) Parte_1
la società aveva denunciato un imponibile contributivo inferiore a quanto dovuto, in quanto venivano annotate sul LUL diverse ore di assenze con la conseguenza che le retribuzioni ad esse riferibili erano state sottratte dall'imponibile previdenziale e che nelle buste paga di alcuni dipendenti erano stati indicati come “rimborsi spese” somme che in verità non erano mai state anticipate o sostenute dagli stessi lavoratori nonchè che le mansioni svolte di non risultavano corrispondenti Persona_1
al 6° livello come da inquadramento, bensì al 5° livello del CCNL di riferimento,
Terziario Confcommercio, con conseguente assoggettamento all'obbligo di versare sulle differenze i premi ed i contributi dovuti, l' si Parte_1 limita a dedurre di aver versato i contributi sulla base delle singole retribuzioni effettivamente erogate ai lavoratori;
che le retribuzioni corrisposte tenevano conto della qualità e quantità delle prestazioni rese nel singolo mese e nelle singole giornate di lavoro e che con riguardo alla la stessa svolgeva Per_1
mansioni di portierato (riconducibili nel livello indicato in busta paga) e solo per un breve periodo ha svolto mansioni di segretaria che richiedevano l'uso del pc in sostituzione di altra dipendente.
Ebbene con riguardo al primo aspetto si ritiene che l abbia correttamente CP_3
assoggettato a contribuzione anche i giorni di assenza o permessi.
E' stato rilevato che la società non ha rispettato il minimo contributivo obbligatorio ai sensi della L 1989 n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989
n. 389, in quanto non sono stati rispettati gli importi retributivi tabellari e le voci connesse previsti dalla CCNL di riferimento e non è stato calcolato tutto l'orario
13 di lavoro denunciato attraverso le Comunicazioni Obbligatorie di Assunzione
( ) e dichiarate anche dai dipendenti. Pt_5
In particolare, per ciò che riguarda l'addebito relativo al trattamento economico riconosciuto ai lavoratori inferiore al minimale contributivo stabilito dai contratti collettivi nazionali del settore e della categoria di riferimento, si rileva quanto segue.
L'art. 1 della legge 389 /1989 stabilisce espressamente che " la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo"
Ciò detto, in merito al c.d. minimale contributivo, laddove per esso deve intendersi la base imponibile minima sulla quale calcolare i contributi previdenziali dovuti, condivisibile è il principio richiamato dall secondo il CP_3
quale la retribuzione imponibile si determina sul "dovuto" e non su quanto di fatto erogato.
In tale senso è il tenore normativo dell'art. 1 del d.l. 09.10.1989 convertito in legge 7.12.1989 n. 389 così come l'orientamento costante della giurisprudenza anche di legittimità.
"Come si ricava dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. Un. sentenza n. 11199 del 29/07/2002), l'importo della retribuzione, da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale -
14 dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost.
(c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro ai fini della determinazione della giusta retribuzione" (Cass. Civile sent. n. 16277 del 2020).
Il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione è quello in virtù del quale la base di calcolo della contribuzione non può comunque essere inferiore alla retribuzione prevista dalle fonti normative e/o convenzionali riferibili al rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che le parti aderiscano o meno alle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, che il contratto sia o meno applicato dall'azienda ai propri dipendenti e che al lavoratore sia dovuta ed effettivamente corrisposta una retribuzione inferiore.
Ciò risponde all'esigenza di "fissare un imponibile contributivo comune, il cosiddetto minimale retributivo, individuandolo nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza in modo da garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso"
(Cass. Civ. 16277 del 2020).
Parità che verrebbe pregiudicata qualora non si garantisse una posizione previdenziale uniforme per qualifica e mansioni uguali nell'ambito dello stesso settore lavorativo e che assicura, al contempo, medesimi costi aziendali a carico dei datori di lavoro senza possibilità di alterazione delle condizioni di mercato e della concorrenza.
I casi in cui può escludersi l'obbligo di osservanza del minimale contributivo stabilito dalla legge (art. 1 d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989) non possono essere lasciati alla libera determinazione delle parti del rapporto di lavoro e, quando riguardano ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa,
15 presuppongono il carattere oggettivo e verificabile delle ragioni che danno luogo alla sospensione dell'attività.
Laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., fra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5137 del
09/03/2006; Sez. L, Sentenza n. 16351 del 24/07/2007; Sez. L, Sentenza n. 499 del 13/01/2009; Sez. L, Sentenza n. 21898 del 26/10/2010; cfr. anche Cass. Sez.
L, Sentenza n. 461 del 11/01/2011, che ha affermato il citato principio di diritto proprio in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali).
Nulla viene dedotto e documentato dalla parte ricorrente nemmeno nel presente giudizio, limitandosi a contestare genericamente il rispetto da parte della Società del riconoscimento ai lavoratori della retribuzione minima e del corrispettivo onere contributivo, calcolato sulla base dei giorni lavorati.
E' documentato e non contestato che la retribuzione indicata nei prospetti paga non sia stata calcolata secondo quanto prevede il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge l7.12.1989, n. 389, all'art. 1.
Con riferimento al livello di inquadramento si evidenzia che all'atto dell'accesso ispettivo è stata trovata intenta al lavoro al computer e riguardo le Persona_1 mansioni svolte ha dichiarato:” Insieme a me lavora anche la signora
[...]
che svolge le mie stesse mansioni di segreteria.”. ha Parte_4 Controparte_1 dichiarato:” lavora come impiegata” ed anche riferisce:” Il Per_1 CP_2
personale dipendente è costituito da due signore addette alle pulizie, e Pt_3
, e da due impiegate e ”. (v. Verbale unico di Pt_3 Parte_4 Per_1 accertamento e notificazione n. 2020012240/DDL del 05/07/2023 Pag. 13 di 19).
ha dichiarato: “Lavoro presso l da Persona_1 Parte_1 dicembre 2021. Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Sono stata assunta a
16 seguito di colloquio di lavoro con il socio signor , vengo diretta Controparte_1 dallo stesso principalmente e anche dal fratello signor . Comunico CP_2
eventuali assenze o permessi ad entrambi indifferentemente, ricevo regolarmente la busta paga e vengo retribuita con bonifico bancario e ricevo circa 500 € netti mensili. Insieme a me lavora anche la signora che svolge le mie Parte_4
stesse mansioni di segreteria. I due soci sono sempre presenti nell'attività.
L'amministratore unico viene raramente in ufficio da quando ci siamo trasferiti, mentre negli uffici che si trovavano a SA non l'ho mai visto. Sono sempre stata presente al lavoro e mi sono assentata solo per malattia e per ferie.”
La stessa in udienza ha dichiarato di svolgere mansioni Parte_4
amministrative e di essere impiegata.
Fondata appare anche la contestazione secondo cui la società, per alcuni dipendenti, ha riportato sulle buste paga somme a titolo di rimborso spese senza che i dipendenti avessero mai anticipato o sostenuto spese per conto della società.
Gli Ispettori a seguito di verbale di prescrizione, consegnato al socio
[...]
(doc.4) in data 04/04/2023 richiedevano di esibire in data 12/04/2023 CP_1
documentazione giustificativa dei rimborsi spese per tutto il periodo di accertamento, ma nessun documento riguardo i rimborsi spese veniva fornito.
Gli Ispettori (pag.11 doc.1) evidenziavano che per la dipendente le CP_4
somme erogate a titolo di rimborso spese hanno consentito all'azienda di erogare l'importo netto mensile identico a quanto concordato all'atto dell'assunzione, osservando che l'importo del rimborso spese è variato di mese in mese in misura tale da consentire alla dipendente di percepire esattamente € 600,00 netti mensili, coincidenti con l'importo netto pattuito;
medesime contestazioni per la dipendente relativamente ai mesi in cui risulta esserci il rimborso Persona_1 spese la paga netta mensile era esattamente di € 500,00 e anche per la dipendente i rimborsi spese hanno consentito l'erogazione fissa di € Parte_4
1.350,00.
17 In definitiva per ciascun dipendente, l'importo dei rimborsi spese variavano, ma l'importo netto della busta paga rimaneva fisso e quindi le somme riportate sulla busta paga con la dicitura “rimborso spese” devono ritenersi di natura retributiva con conseguente assoggettamento all'obbligo di versare su di esse i premi ed i contributi dovuti ex art. 3 dlgs 2.9.97 n. 314.
4.
Tanto premesso l'opposizione dev'essere rigettata.
5.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell' delle spese CP_3
di lite che liquida in €4638,00 oltre rimb.forf., IVA e CAP se dovute.
Così deciso in Benevento, 08/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
18
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4974/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
(Cod. fisc. e P.Iva – REA RM- Parte_1 P.IVA_1
1435554) in persona dell'amministratore l.r.p.t., Sig. , nato a Parte_2
SA (BN) il 21/05/1935 (C.F.: ) e con sede legale C.F._1
in Roma in Piazza Adriana, 11; b) il Sig. , nato a Controparte_1
Benevento il 2/3/1988 (C.F.: ed c) il Sig. C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ) in CP_2 C.F._3 proprio e nella qualità di soci della predetta tutti Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola ZZ (C.F.: , P.E.C.: C.F._4
- da intendersi quale domicilio digitale ex lege - Fax: Email_1
082421719) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Benevento alla
Via G.B. Perasso, 14 giusta procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente Controparte_3
domiciliato presso , rappresentato e difeso dall'avv. MORREALE GABRIELE e dall'avv. Patrizia Regaldo giusta delega in atti;
- parte resistente -
1 all'esito della trattazione scritta del 07/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorsi depositati e riuniti parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le risultanze dell'accertamento ispettivo con il quale è stato disconosciuto il CP_3
rapporto di lavoro subordinato con la ditta eccependo Parte_1
l'infondatezza dell'accertamento ispettivo e la genuinità dei rapporti di lavoro subordinati intercorsi.
Hanno chiesto pertanto al Tribunale l'annullamento dei verbali n.
2020012240/DDL del 05/07/2023, n. 2023004371 del 05/07/2023 e n.
2023004372 del 05/07/2023 nonché l'accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi e l'annullamento dell'avviso di addebito 397 2023 00074444
70 000 formato il 09 novembre 2023 e notificato via pec il 28/11/2023 con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di €. 16.119,26 a titolo di omessi contributi dovuti per “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo dal 03/2020 al 2/2023
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte ricorrente.
Deve essere ribadito, dando continuità ad un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articoli 24 e ss. in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la
2 validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del 1981, articolo 14 la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. 21/02/2018, n. 4225, Rv. 647449-01; Cass. 10/02/2009,
n. 3269, Rv. 607212-01, Corte di Cassazione Sezione Ordinanza 5 gennaio 2022|
n. 183).
3.
Ciò premesso in via generale si osserva con riguardo al «valore probatorio» dei verbali ispettivi, che la verbalizzazione di informazioni fornite dai lavoratori nell'immediatezza e l'esame dei documenti aziendali, costituisce un valido elemento di prova in giudizio, a sostegno degli atti di accertamento degli illeciti amministrativi e delle omissioni contributive e assicurative
La Suprema Corte, nella sentenza Cass. 9 marzo 2001 n. 3527, (in MGC, 2001,
463), ha statuito circa la particolare attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti, per la ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro.
Ne consegue che il giudice di merito può tener conto di tali dichiarazioni indicando liberamente gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la statuizione adottata.
In particolare, le dichiarazioni direttamente risultanti dai verbali ispettivi, ovvero le indicazioni fornite dai lavoratori, sono assistite dalla fede privilegiata che tali atti posseggono in relazione a quanto il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuto in sua presenza (cfr. anche Cass. 26 luglio 2000 n. 9827, in NGL, 2000,
3 78, e Cass. 1° marzo 2000 n. 2275, in RFI, voce Previdenza sociale, 2000, n.
874).
Sempre dal Supremo Collegio, d'altronde, era già venuta l'affermazione netta circa il valore da attribuire ai verbali di ispezione, compiutamente redatti: «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori» (così Cass. 1° aprile 1995 n.
3853, in MGC, 1995, 756).
Invero, secondo la giurisprudenza della Corte i verbali redatti dagli ispettori del lavoro e dai funzionari ispettivi degli enti previdenziali (oggi accomunati nell'art. 6 del d.lgs. n. 124/2004), fanno fede fino a querela di falso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c., soltanto con riferimento alla provenienza dei verbali da chi li ha sottoscritti, alle dichiarazioni a lui rese direttamente e ai fatti che il verbalizzante attesti come materialmente avvenuti in sua presenza ovvero da lui stesso compiuti.
Per quanto, invece, concerne le altre, ulteriori e diverse, circostanze di fatto che il verbalizzante giunga a segnalare, in quanto accertate nel corso dell'indagine ispettiva espletata, perché apprese da terzi o in seguito ad altre inchieste, il verbale di ispezione o di accertamento, per la sua stessa natura di atto pubblico, è comunque rivestito di una attendibilità che può, in concreto, essere infirmata e posta nel nulla soltanto per intervento di una specifica prova contraria.
4 Pertanto, come conferma la sentenza n. 405/2004, al materiale complessivamente raccolto dai verbalizzanti non è riconosciuto dalla legge un valore probatorio precostituito (neppure di presunzione semplice, tanto da dover essere liberamente apprezzato dal giudice ex art. 116 c.p.c.), ma il significato e la rilevanza, ai fini della prova, delle circostanze di fatto acclarate a verbale, finiscono ipso facto per operare una sorta di inversione dell'onere della prova: se, infatti, il giudice non potrà mai attribuire al verbale il valore di vero e proprio accertamento con riferimento alle circostanze di fatto aliunde acquisite e apprese, la verbalizzazione di tali elementi finisce per addossare all'opponente l'onere di fornire la prova della insussistenza dei fatti che gli vengono addebitati e, conseguentemente, contestati (cfr. Cass. 12 agosto 2004 n. 15702, in RFI, voce
Ingiunzione (procedimento per), 2004, n. 29; Cass. 18 aprile 1998 n. 3973, in
MGC, 1998, 827).
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24208/2020, è nuovamente intervenuta in merito alla tematica inerenti il valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi in sede di accesso ispettivo, precisando che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati
(cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)”.
5 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4182 del 2021 ha ancora ribadito il principio giurisprudenziale, ormai granitico, per cui i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale.
Per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, deve valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova. Ebbene, per tale profilo i verbali ispettivi integrano "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta.
Di conseguenza le valutazioni dell'ispettore o i fatti non percepiti direttamente ma da questi semplicemente affermati sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del
2019), con conseguente insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di merito sia pervenuto con un giudizio logicamente motivato. (Cassazione civile sez. lav., n. 9632 del 11/05/2016).
In definitiva, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui
6 compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti. Il giudice di merito deve prendere in esame anche tali contenuti e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (così Cass. Sez. II, Sent. n. 9919 del 28/04/2006).
Infatti, i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421
c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (così Cass. 14965/2012). Invero “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine
(in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 6.9.2012, n. 14965).
4.
Dalle considerazioni di cui sopra discende che le circostanze accertate personalmente dagli ispettori, fanno fede fino a querela di falso, né trovano adeguato contrasto nelle deposizioni testimoniali (peraltro alquanto generiche) che tenderebbero a sostenere che i ricorrenti erano dipendenti della Parte_1
e che unico datore di lavoro fosse anche perché di segno opposto
[...] Parte_2 alle dichiarazioni rese in sede di ispezione.
in sede ispettiva ha dichiarato che dal 2020 suo padre ha delegato CP_2
a lui e al fratello la gestione della società e che i dipendenti sono due CP_1
7 addette delle pulizie e due impiegate. Ha aggiunto che lavora nella società in maniera autonoma organizzandosi con il fratello.
Analoghe sono le dichiarazioni di il quale ha aggiunto che Controparte_1
essendo, lui e il fratello, soci e proprietari della società non hanno un titolare curando essi stessi gli interessi aziendali.
Le dipendenti , e (doc.1-2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 memoria) hanno confermato la natura imprenditoriale dell'attività dei ricorrenti e anziché di meri dipendenti come formalmente erano CP_2 CP_1 configurati in danno dell' esponente. CP_3
Le dipendenti hanno dichiarato di riferire indifferentemente a o al CP_2
fratello per qualsiasi necessità (doc. 2 pag.1 memoria) e che CP_1 nell'espletamento delle loro mansioni erano soggette alle direttive dei signori e anche per quanto concerne ferie, permessi, orari di CP_1 CP_2 lavoro;
che i due soci e erano sempre presenti nell'attività e CP_2 CP_1
che raramente l'amministratore Unico sig. si recava in ufficio (doc. 2 pag.5 Pt_2 memoria); la signora , dipendente fino a febbraio 2023 per Persona_2
la società il giorno 18.05.2022 dichiarava agli Ispettori Ciampa Parte_1
e UL che il titolare era insieme al fratello e che erano CP_2 CP_1
i referenti per goni esigenza e comunicazione lavorativa, ed erano sempre presenti in azienda (doc. 2 pag.7 memoria); la dipendente il giorno CP_4
18.05.2022 agli Ispettori Ciampa e UL dichiarava di essere sempre accompagnata dai sigg.ri e per le pulizie negli CP_2 CP_1 appartamenti, di aver concordato l'orario di lavoro con i sigg.ri e CP_2
con i quali ha concordato la busta paga come dettagliato alle pagg.7- CP_1
8-9 del verbale d oc. 1 che si richiama integralmente.
In udienza ha solo genericamente affermato che il suo datore di Parte_4
lavoro era a cui si riferiva per ferie e permessi e che e Parte_2 CP_2
erano soci alle dipendenze di Controparte_1 Parte_2
8 Tuttavia, le dichiarazioni rese in sede ispettiva risultano oltre che più circostanziate certamente più genuine e dunque attendibili.
La teste , ispettore , ha confermato il verbale ispettivo Testimone_1 CP_3
a sua firma, precisando che lavoratori hanno riferito che da dopo il covid i lavoratori hanno dichiarato di aver visto molto sporadicamente Parte_2
ragione per cui non si è ritenuto di ascoltarlo.
Pertanto, alla luce di siffatte emergenze processuali e tenuto conto delle dichiarazioni liberamente rese agli ispettori dai socie e dai dipendenti, nonché della documentazione esibita, i verbali con cui l' ha disconosciuto i rapporti CP_3
di lavoro appaiono legittimi dovendosi ritenere che e CP_2 [...]
non siano lavoratori subordinati della . CP_1 Parte_1
Del resto sotto il profilo probatorio, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
"fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito di rigetto della domanda di accertamento negativo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, proposta al fine di contrastare l'esistenza di una obbligazione contributiva, in quanto il ricorrente non aveva provato nè chiesto di provare alcun fatto positivo antitetico con i dati del verbale ispettivo dell' CP_3
da cui risultava l'esistenza di lavoratori subordinati, nè aveva fornito elementi presuntivi in contrasto)” (v. Cass. Sez. Lav. 13 dicembre 2004, n. 23229).
9 Pertanto, grava interamente su controparte l'onere probatorio in ordine alle condizioni dell'azione intrapresa, dovendo il ricorrente fornire la dimostrazione della effettiva sussistenza dell'asserito rapporto di lavoro subordinato, il quale è in questa sede espressamente contestato, e non essendo ammissibile alcuna inversione. Ed invero ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 cc. compete sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato (Cass.
Civ. 14.05.2013 n. 11530).
Sono stati ritenuti requisiti sussidiari alla qualificazione del rapporto di lavoro, ad esempio: l'oggetto della prestazione, valutato come insieme di energie lavorative applicate secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo del datore di lavoro
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 12.01.2012, n. 6803) ovvero nella constatata
"libertà di movimento", che consente il disbrigo di eventuali altre incombenze anche durante l'orario di lavoro (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 13.06.2013, n.
14804);le concrete modalità di svolgimento del lavoro (Corte di Cassazione, sez. lav., 21.03.2012, n. 4476);l'obbligo di osservare un orario di lavoro (Corte di
Cassazione, sez. civ. 21.04.2008, n. 10313); la predeterminazione della retribuzione e le sue modalità di erogazione (Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, 26.01.2009, n. 1833).
Alla luce dei richiamati principi e della connessa necessità di verifica in concreto dell'atteggiarsi del rapporto in relazione agli elementi ritenuti sintomatici della subordinazione, la esistenza di buste paga è circostanza che non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la ricostruzione del rapporto inter partes (v. tra le altre, Cass.
05/12/2014, n. 25756; Cass. 24/10/2013, n. 24092 , ordinanza n. 2439 del 29 gennaio 2019) come di natura dipendente, rappresentando la emissione di buste
10 paga solo uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri ed alla stregua di una valutazione complessiva, inferire la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
A ciò va aggiunto che in caso di rapporto di coniugio e convivenza tra lavoratore e socio/amministratore di società di persone, la prestazione lavorativa deve presumersi resa a titolo gratuito e per affectio parentale;
tale presunzione può ritenersi superata solo con l'allegazione di prova rigorosa inerente la sussistenza di un effettivo regime di subordinazione.
Ciò è stato ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (v. sentenza n.
20904/2020) la quale ha statuito che sebbene tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità operi una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, tale presunzione può essere superata fornendo prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità della stessa.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa a favore di una società di capitali, come nel caso di specie, non opera quasi mai la presunzione di gratuità della prestazione, nemmeno se esiste un legame di parentela tra il lavoratore stesso e uno dei soci di capitale poiché in questo caso il rapporto di lavoro intercorre con la società (Datore di Lavoro) e non con i singoli soci. Fanno eccezione a detta regola i seguenti casi, in cui scatta comunque la verifica della legittimità del rapporto di lavoro ovvero in presenza di società di capitali a socio unico;
società con due soli soci al 50%; società con più soci le cui quote di maggioranza siano del soggetto avente legame di parentela con il lavoratore dipendente;
società con più amministratori in cui il lavoratore sia parente convivente con uno degli amministratori con pieni poteri nella delega alla gestione del personale dipendente.
Con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, in via generale, si osserva che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua
11 distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo.
In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (v. fra le altre Cass. 21/11/2001, n. 14664; Cass. 12/09/2003, n.
13448; Cass. 06/06/2002, n. 8254; Cass. 04/04/2001, n. 5036; Cass. 03/04/2000,
n. 4036; Cass. 16/01/1996, n. 326, nonchè Cass. 04/05 2011, n. 9808).
Nel caso in esame , non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la società , in quanto risulta che la società ricorrente, avente quale amministratore unico , ha un Parte_2
capitale sociale di euro 300.000,00 così suddiviso: (dichiarazione
[...]
pag.4 verbale doc.1) “… io e mio fratello siamo CP_1 CP_2
proprietari ciascuno di quote nominali di € 144.400,00 e siamo entrambi proprietari in nuda proprietà di € 5.100,00 ciascuno il cui usufrutto è in capo alla ZZ snc, che è anche piena proprietaria di quota societaria di euro 1000.
Questo è l'assetto societario dal 2016 o 2017”, e come risulta dal verbale (doc.1) alla pag. 7, capitale detenuto nella misura di € 144.400,00 dal sig.
[...]
, pari quota dal sig. e per la restante parte dalla società CP_1 CP_2
IZZO snc di ed . CP_2 Controparte_1
12 Ne consegue che sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
4.
Con riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2020012240/DDL del 5/7/23, con cui gli ispettori hanno contestato alla che rispetto del CCNL di categoria (commercio/terziario) Parte_1
la società aveva denunciato un imponibile contributivo inferiore a quanto dovuto, in quanto venivano annotate sul LUL diverse ore di assenze con la conseguenza che le retribuzioni ad esse riferibili erano state sottratte dall'imponibile previdenziale e che nelle buste paga di alcuni dipendenti erano stati indicati come “rimborsi spese” somme che in verità non erano mai state anticipate o sostenute dagli stessi lavoratori nonchè che le mansioni svolte di non risultavano corrispondenti Persona_1
al 6° livello come da inquadramento, bensì al 5° livello del CCNL di riferimento,
Terziario Confcommercio, con conseguente assoggettamento all'obbligo di versare sulle differenze i premi ed i contributi dovuti, l' si Parte_1 limita a dedurre di aver versato i contributi sulla base delle singole retribuzioni effettivamente erogate ai lavoratori;
che le retribuzioni corrisposte tenevano conto della qualità e quantità delle prestazioni rese nel singolo mese e nelle singole giornate di lavoro e che con riguardo alla la stessa svolgeva Per_1
mansioni di portierato (riconducibili nel livello indicato in busta paga) e solo per un breve periodo ha svolto mansioni di segretaria che richiedevano l'uso del pc in sostituzione di altra dipendente.
Ebbene con riguardo al primo aspetto si ritiene che l abbia correttamente CP_3
assoggettato a contribuzione anche i giorni di assenza o permessi.
E' stato rilevato che la società non ha rispettato il minimo contributivo obbligatorio ai sensi della L 1989 n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989
n. 389, in quanto non sono stati rispettati gli importi retributivi tabellari e le voci connesse previsti dalla CCNL di riferimento e non è stato calcolato tutto l'orario
13 di lavoro denunciato attraverso le Comunicazioni Obbligatorie di Assunzione
( ) e dichiarate anche dai dipendenti. Pt_5
In particolare, per ciò che riguarda l'addebito relativo al trattamento economico riconosciuto ai lavoratori inferiore al minimale contributivo stabilito dai contratti collettivi nazionali del settore e della categoria di riferimento, si rileva quanto segue.
L'art. 1 della legge 389 /1989 stabilisce espressamente che " la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo"
Ciò detto, in merito al c.d. minimale contributivo, laddove per esso deve intendersi la base imponibile minima sulla quale calcolare i contributi previdenziali dovuti, condivisibile è il principio richiamato dall secondo il CP_3
quale la retribuzione imponibile si determina sul "dovuto" e non su quanto di fatto erogato.
In tale senso è il tenore normativo dell'art. 1 del d.l. 09.10.1989 convertito in legge 7.12.1989 n. 389 così come l'orientamento costante della giurisprudenza anche di legittimità.
"Come si ricava dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. Un. sentenza n. 11199 del 29/07/2002), l'importo della retribuzione, da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale -
14 dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost.
(c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro ai fini della determinazione della giusta retribuzione" (Cass. Civile sent. n. 16277 del 2020).
Il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione è quello in virtù del quale la base di calcolo della contribuzione non può comunque essere inferiore alla retribuzione prevista dalle fonti normative e/o convenzionali riferibili al rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che le parti aderiscano o meno alle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, che il contratto sia o meno applicato dall'azienda ai propri dipendenti e che al lavoratore sia dovuta ed effettivamente corrisposta una retribuzione inferiore.
Ciò risponde all'esigenza di "fissare un imponibile contributivo comune, il cosiddetto minimale retributivo, individuandolo nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza in modo da garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso"
(Cass. Civ. 16277 del 2020).
Parità che verrebbe pregiudicata qualora non si garantisse una posizione previdenziale uniforme per qualifica e mansioni uguali nell'ambito dello stesso settore lavorativo e che assicura, al contempo, medesimi costi aziendali a carico dei datori di lavoro senza possibilità di alterazione delle condizioni di mercato e della concorrenza.
I casi in cui può escludersi l'obbligo di osservanza del minimale contributivo stabilito dalla legge (art. 1 d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989) non possono essere lasciati alla libera determinazione delle parti del rapporto di lavoro e, quando riguardano ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa,
15 presuppongono il carattere oggettivo e verificabile delle ragioni che danno luogo alla sospensione dell'attività.
Laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., fra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5137 del
09/03/2006; Sez. L, Sentenza n. 16351 del 24/07/2007; Sez. L, Sentenza n. 499 del 13/01/2009; Sez. L, Sentenza n. 21898 del 26/10/2010; cfr. anche Cass. Sez.
L, Sentenza n. 461 del 11/01/2011, che ha affermato il citato principio di diritto proprio in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali).
Nulla viene dedotto e documentato dalla parte ricorrente nemmeno nel presente giudizio, limitandosi a contestare genericamente il rispetto da parte della Società del riconoscimento ai lavoratori della retribuzione minima e del corrispettivo onere contributivo, calcolato sulla base dei giorni lavorati.
E' documentato e non contestato che la retribuzione indicata nei prospetti paga non sia stata calcolata secondo quanto prevede il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge l7.12.1989, n. 389, all'art. 1.
Con riferimento al livello di inquadramento si evidenzia che all'atto dell'accesso ispettivo è stata trovata intenta al lavoro al computer e riguardo le Persona_1 mansioni svolte ha dichiarato:” Insieme a me lavora anche la signora
[...]
che svolge le mie stesse mansioni di segreteria.”. ha Parte_4 Controparte_1 dichiarato:” lavora come impiegata” ed anche riferisce:” Il Per_1 CP_2
personale dipendente è costituito da due signore addette alle pulizie, e Pt_3
, e da due impiegate e ”. (v. Verbale unico di Pt_3 Parte_4 Per_1 accertamento e notificazione n. 2020012240/DDL del 05/07/2023 Pag. 13 di 19).
ha dichiarato: “Lavoro presso l da Persona_1 Parte_1 dicembre 2021. Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Sono stata assunta a
16 seguito di colloquio di lavoro con il socio signor , vengo diretta Controparte_1 dallo stesso principalmente e anche dal fratello signor . Comunico CP_2
eventuali assenze o permessi ad entrambi indifferentemente, ricevo regolarmente la busta paga e vengo retribuita con bonifico bancario e ricevo circa 500 € netti mensili. Insieme a me lavora anche la signora che svolge le mie Parte_4
stesse mansioni di segreteria. I due soci sono sempre presenti nell'attività.
L'amministratore unico viene raramente in ufficio da quando ci siamo trasferiti, mentre negli uffici che si trovavano a SA non l'ho mai visto. Sono sempre stata presente al lavoro e mi sono assentata solo per malattia e per ferie.”
La stessa in udienza ha dichiarato di svolgere mansioni Parte_4
amministrative e di essere impiegata.
Fondata appare anche la contestazione secondo cui la società, per alcuni dipendenti, ha riportato sulle buste paga somme a titolo di rimborso spese senza che i dipendenti avessero mai anticipato o sostenuto spese per conto della società.
Gli Ispettori a seguito di verbale di prescrizione, consegnato al socio
[...]
(doc.4) in data 04/04/2023 richiedevano di esibire in data 12/04/2023 CP_1
documentazione giustificativa dei rimborsi spese per tutto il periodo di accertamento, ma nessun documento riguardo i rimborsi spese veniva fornito.
Gli Ispettori (pag.11 doc.1) evidenziavano che per la dipendente le CP_4
somme erogate a titolo di rimborso spese hanno consentito all'azienda di erogare l'importo netto mensile identico a quanto concordato all'atto dell'assunzione, osservando che l'importo del rimborso spese è variato di mese in mese in misura tale da consentire alla dipendente di percepire esattamente € 600,00 netti mensili, coincidenti con l'importo netto pattuito;
medesime contestazioni per la dipendente relativamente ai mesi in cui risulta esserci il rimborso Persona_1 spese la paga netta mensile era esattamente di € 500,00 e anche per la dipendente i rimborsi spese hanno consentito l'erogazione fissa di € Parte_4
1.350,00.
17 In definitiva per ciascun dipendente, l'importo dei rimborsi spese variavano, ma l'importo netto della busta paga rimaneva fisso e quindi le somme riportate sulla busta paga con la dicitura “rimborso spese” devono ritenersi di natura retributiva con conseguente assoggettamento all'obbligo di versare su di esse i premi ed i contributi dovuti ex art. 3 dlgs 2.9.97 n. 314.
4.
Tanto premesso l'opposizione dev'essere rigettata.
5.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell' delle spese CP_3
di lite che liquida in €4638,00 oltre rimb.forf., IVA e CAP se dovute.
Così deciso in Benevento, 08/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
18