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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5539 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13853/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13853/2020 promossa da:
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Catania, Pt_1 P.IVA_1
via Vagliasindi 72 rappr. e dif. dall'Avv. MARCHESE GAETANA ANGELA
(cf giusta procura in atti C.F._1
ATTORE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elett. dom. in VIALE VITTORIO VENETO, 161/A CATANIA, rappr. e dif.
dall'Avv.ZUCCARELLO FRANCESCO (cf ) giusta procura in atti C.F._2
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_3
legale in ROMA, VIA PO 20 - CONTUMACE
CONVENUTI
pagina 1 di 7 e nei confronti di
, nato in [...], in data [...], codice fiscale , CP_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in Catania, via Tripolitania, 26, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marzano,
codice fiscale che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
(CF. , res. in Aci Sant'Antonio, via Rosso di San Controparte_4 C.F._5
Secondo 6 – CONTUMACE
, (CF. ), res. in Pedara, via Ludovico Ariosto 17 - Parte_2 C.F._6
CONTUMACE
ER MA
Con provvedimento del 06.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 26.11.2020, l' premetteva che, a seguito di sinistro stradale occorso in Pt_1 data 23.08.2007, a , in qualità di trasportato dell'autoveicolo di proprietà di CP_3 Parte_2
, assicurato con HDI Ass.ni s.p.a., il quale impattava con il veicolo condotto e di proprietà di
[...]
, assicurato con in Aci Sant'Antonio, in via Ungaretti all'altezza Controparte_4 Controparte_2 di via A. Muscolino, gli veniva riconosciuto l'assegno di invalidità ex L. 222/1984. Sicchè, chiedeva di surrogarsi nei diritti del proprio assicurato ex art.1916 c.c. e art.142 D.Lgs. 209/2005, avendo erogato in favore del la complessiva somma di euro 95.290,93, come da raccomandata inviata alle CP_3 convenute assicurazioni. Sicchè, chiedeva condannare i convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di euro 115.135,52, comprensiva di accessori maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva HDI Ass.ni s.p.a., la quale, eccepiva preliminarmente la non integrità del contraddittorio, dovendosi estendere a e , quali proprietari delle autovetture Controparte_4 Parte_2 coinvolte nel sinistro in oggetto, nonché la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, 4° comma,
c.p.c., mancando l'esposizione dei fatti di cui al n. "4" dell'art. 163 c.p.c. Nel merito, contestava la domanda avanzata sia nell'an che nel quantum e deduceva, tra l'altro, che, in fase di istruzione del sinistro, la HDI Ass.ni S.p.A., in adempimento delle prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 142
D.Lgs. 209/2005, ha correttamente richiesto al Sig. di comunicare se egli avesse diritto CP_3
pagina 2 di 7 o meno a prestazioni da parte di assicurazioni sociali obbligatorie;
che, in riscontro a tale richiesta,
l'Avv. Vittorio Lo Presti, con lettera del 04/03/2009, in nome e per conto del Sig. ha CP_3 comunicato che lo stesso non avesse diritto ad alcuna prestazione di assicurazioni sociali obbligatorie;
che analoga dichiarazione era contenuta nell'atto di transazione e quietanza sottoscritta dallo stesso danneggiato Sig. Solo successivamente, a seguito della comunicazione del 26/05/2010, CP_3 la HDI Ass.ni S.p.A. ha appreso dall' la non veridicità della dichiarazione resa dal Sig. Pt_1 CP_3
essendo costui stato beneficiario di prestazioni economiche previdenziali, erogate dall'Istituto.
[...]
In considerazione della ricevuta dichiarazione, la HDI Ass.ni S.p.A., ha provveduto a liquidare, in favore del Sig. l'importo di € 100.000,00, comprensivo di spese legali, a totale CP_3 tacitazione del danno sofferto, con effetto pienamente liberatorio, come si evince dall'atto di transazione e dalla lettera del 01/04/2009. Sicchè, chiedeva: - in via preliminare, ritenere e dichiarare la non integrità del contraddittorio, da cui l'inammissibilità o, quanto meno, l'improcedibilità della domanda, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 148 e 144, 3° comma, D.lgs. 209/2005, non essendo stati chiamati nel giudizio, anche, i presunti responsabili del danno, ovvero la Sig.ra
[...]
, quale proprietaria, al momento del sinistro, dell'autovettura targata DD225SJ, e il CP_4
, quale proprietario, al momento del sinistro, dell'autovettura targata CX668BX, Parte_2 per quanto esposto in premessa, statuendo in conseguenza;
- sempre in via preliminare e senza recesso dalla superiore eccezione, ritenere e dichiarare la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, 4° comma, c.p.c., mancando l'esposizione dei fatti di cui al N. "4" dell'art. 163 c.p.c., per quanto esposto in premessa, statuendo in conseguenza;
- in subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda e del diritto di surroga dell' ai sensi Pt_1 dell'art. 142, D.Lgs. 209/2005, e, per l'effetto, rigettare le domande proposte nei confronti della HDI
Ass.ni S.p.A. per quanto ampiamente eccepito e dedotto in premessa;
- in via gradata e senza recesso, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto e non provate, sia sull'an che sul quantum debeatur, e, comunque, rigettare le domande proposte nei confronti della HDI Ass.ni S.p.A., per quanto dedotto ed eccepito, gradatamente, nelle superiori premesse. Con riserva e salvezza di proporre domanda riconvenzionale di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti della Sig.ra , Controparte_4 all'esito dell'eventuale provvedimento che disponga l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, con istanza di rimessione in termini, per i motivi e per quanto ampiamente esposto in premessa. Con salvezza di spese e compensi.
A seguito di autorizzazione di chiamata in causa di , quest'ultimo si costituiva, CP_3 contestando le domande avanzate sia nell'an che nel quantum, eccependo il difetto di legittimazione passiva e di prescrizione del diritto, nonché l'inammissibilità della chiamata di terzo in quanto tardiva. pagina 3 di 7 Sicchè, chiedeva: in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità passiva del sig. e per lo CP_3
l'effetto, disporre l'estromissione del sig. dal procedimento;
CP_3
2) in via preliminare, ritenere e dichiarare tardiva, irrituale e inammissibile, la chiamata in causa del sig. , sia per la maturata decadenza processuale in cui è incorsa l' sia per la CP_3 Pt_1 mancata connessione oggettiva e soggettiva con la domanda principale, dichiarando di non accettare il contraddittorio della causa nello stato in cui si trova, e per lo effetto dichiarare l'impossibilità di estendere la domanda formulata dall nei confronti del sig. e conseguentemente dichiarare Pt_1 CP_3
l'estromissione del sig. dal presente giudizio;
CP_3
3) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dall' di Pt_1 surroga e/o dell'azione di ripetizione, nei confronti del sig. , siccome esposto in CP_3 narrativa;
4) per lo effetto dichiarare che nessuna somma deve corrispondere il sig. nei confronti CP_3 dell' per il decorso del termine biennale e/o decennale di prescrizione delle azioni;
Pt_1
5) solo in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che le somme erogate dall' al sig. Pt_1
sono poste risarcitorie diverse rispetto a quelle erogate dall'assicurazione HDI ass.ni s.p.a; CP_3
6) per effetto di quanto sopra dichiarare non dovute le somme richieste dall' al sig. ; Pt_1 CP_3
7) in subordinata, accertare e dichiarare la genericità e mancata indicazione dei criteri di determinazione della posta risarcitoria, e della mancata considerazione della raggiunta età pensionabile del convenuto;
8) per effetto del principio della soccombenza, condannare l' al pagamento delle spese di Pt_1 giustizia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nessuno si costituiva per e , questi ultimi Controparte_2 Controparte_4 Parte_2 citati a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio del 07.09.2021, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, rimanendo contumaci.
La causa, istruita documentalmente, e assegnata a questo G.I. in data 10.12.2020, con provvedimento del 06.05.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190
c.p.c.
La domanda non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Va preliminarmente accolta l'eccezione sollevata dal terzo chiamato relativa alla inammissibilità CP_3 della chiamata di terzo in quanto tardiva. Infatti, in punto di diritto, la chiamata in causa del terzo ad istanza dell'attore non può essere chiesta, né autorizzata, dopo la prima udienza, nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in pagina 4 di 7 esame è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione del terzo chiamato, a meno che quest'ultimo non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa (Cass. Civ., n.
10682/2008). Nella specie, l' , solo con la prima memoria istruttoria depositata il 24.02.2022, Pt_1 chiedeva autorizzarsi la chiamata del dopo la prima udienza a trattazione cartolare del CP_3
07.09.2021, prevista quale termine entro il quale parte attrice poteva chiedere tale autorizzazione a seguito delle difese della convenuta costituita. In ogni caso, nemmeno può ritenersi che l'integrazione del contraddittorio iussu iudicis, abbia escluso tale preclusione processuale, poiché nella specie, parte attrice in seno alla prima memoria istruttoria ha avanzato una domanda nuova e, quindi, inammissibile, ai sensi dell'art.142 comma 3 D.Lgs. 209/2005, secondo cui l'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
A ciò deve aggiungersi, peraltro, che già dal 30.04.2010, data del modulo compilato dal e CP_3 ricevuto dall' , quest'ultima era a conoscenza della circostanza che il terzo chiamato aveva Pt_1 ricevuto a titolo di risarcimento la somma di euro 88.000,00. Quindi, appare decorso il termine di prescrizione ordinario decennale, senza che possa valere come atto interruttivo la lettera del
16.09.2013, avendo il disconosciuto nella comparsa di risposta le firme apposte nel modulo CP_3 allegato, senza che sia stata tempestivamente chiesta la verificazione delle stesse da parte attrice ai sensi dell'art.216 c.p.c. Sicchè, la domanda avanzata nei confronti di deve essere CP_3 rigettata.
Parimenti deve osservarsi, ed in aggiunta a quanto sopra rilevato, con riguardo alle parti convenute che l'art.142 citato prevede:
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, 1l'impresa di assicurazione potrà pagina 5 di 7 disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti».
Nella specie, l'HDI Ass.ni aveva già provveduto a risarcire il danno subito dal con atto CP_3 transattivo, come da lettera del 01.04.2009, in ossequio alla sopra richiamata normativa, avendo il comunicato in data 04.03.2009, che lo stesso non avesse diritto ad alcuna prestazione di CP_3 assicurazioni sociali obbligatorie, come documentato in atti (si veda, allegati 2,3,4 della comparsa di risposta); il quale, in effetti, a tale data non aveva ancora ricevuto alcun riconoscimento di invalidità civile avvenuta solo il 08.03.2010 (si veda allegato n.4 dell'atto di citazione). A ciò si aggiunga che la manifestazione di volontà da parte dell' di avvalersi del diritto di surroga è stata ricevuta dalle Pt_1 convenute assicurazioni solo in data 04.06.2010, quindi, dopo l'intervenuta transazione (si veda, al riguardo, Cass. Civ., 25.01.1995).
Peraltro, è appena il caso di rilevare, in punto di diritto, che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall' in favore degli Pt_1 invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno (Cass. Civ., n.6031/2025, nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva defalcato dall'ammontare del risarcimento del danno biologico l'importo della pensione di inabilità civile e dell'assegno ordinario ex art. 1 della l. n. 222 del
1984, corrisposti dall' al danneggiato;
si veda, altresì, Cass. Civ., n.12564/2018). Quindi, alla luce Pt_1 della giurisprudenza sopra richiamata, trattasi di poste risarcitorie di danno diverse e non detraibili, in ossequio all'ultimo comma dell'art.142 citato, in virtù del quale l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata alla luce del quadro probatorio sopra evidenziato e della giurisprudenza sopra richiamata, in assenza di elementi di prova contrari forniti da parte attrice, la quale, peraltro, non ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Stante la soccombenza, l' deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute Pt_1 da HDI Ass.ni s.p.a. e da , che si liquidano, in relazione al valore della controversia e CP_3 all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal quinto scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, valori bassi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di
€ 4.216,50, per compensi, per ciascuno, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria pagina 6 di 7 del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione, per quanto concerne , in CP_3 favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di Controparte_4
e rigetta la domanda avanzata da con atto di citazione del Parte_2 Controparte_2 Pt_1
26.11.2020;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da HDI Ass.ni s.p.a. e
[...]
che si liquidano in € 4.216,50, per compensi, per ciascuno, oltre il rimborso delle spese CP_3 processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione, per quanto concerne , in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c. CP_3
Così deciso in Catania, il 15.11.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13853/2020 promossa da:
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Catania, Pt_1 P.IVA_1
via Vagliasindi 72 rappr. e dif. dall'Avv. MARCHESE GAETANA ANGELA
(cf giusta procura in atti C.F._1
ATTORE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elett. dom. in VIALE VITTORIO VENETO, 161/A CATANIA, rappr. e dif.
dall'Avv.ZUCCARELLO FRANCESCO (cf ) giusta procura in atti C.F._2
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_3
legale in ROMA, VIA PO 20 - CONTUMACE
CONVENUTI
pagina 1 di 7 e nei confronti di
, nato in [...], in data [...], codice fiscale , CP_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in Catania, via Tripolitania, 26, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marzano,
codice fiscale che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
(CF. , res. in Aci Sant'Antonio, via Rosso di San Controparte_4 C.F._5
Secondo 6 – CONTUMACE
, (CF. ), res. in Pedara, via Ludovico Ariosto 17 - Parte_2 C.F._6
CONTUMACE
ER MA
Con provvedimento del 06.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 26.11.2020, l' premetteva che, a seguito di sinistro stradale occorso in Pt_1 data 23.08.2007, a , in qualità di trasportato dell'autoveicolo di proprietà di CP_3 Parte_2
, assicurato con HDI Ass.ni s.p.a., il quale impattava con il veicolo condotto e di proprietà di
[...]
, assicurato con in Aci Sant'Antonio, in via Ungaretti all'altezza Controparte_4 Controparte_2 di via A. Muscolino, gli veniva riconosciuto l'assegno di invalidità ex L. 222/1984. Sicchè, chiedeva di surrogarsi nei diritti del proprio assicurato ex art.1916 c.c. e art.142 D.Lgs. 209/2005, avendo erogato in favore del la complessiva somma di euro 95.290,93, come da raccomandata inviata alle CP_3 convenute assicurazioni. Sicchè, chiedeva condannare i convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di euro 115.135,52, comprensiva di accessori maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva HDI Ass.ni s.p.a., la quale, eccepiva preliminarmente la non integrità del contraddittorio, dovendosi estendere a e , quali proprietari delle autovetture Controparte_4 Parte_2 coinvolte nel sinistro in oggetto, nonché la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, 4° comma,
c.p.c., mancando l'esposizione dei fatti di cui al n. "4" dell'art. 163 c.p.c. Nel merito, contestava la domanda avanzata sia nell'an che nel quantum e deduceva, tra l'altro, che, in fase di istruzione del sinistro, la HDI Ass.ni S.p.A., in adempimento delle prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 142
D.Lgs. 209/2005, ha correttamente richiesto al Sig. di comunicare se egli avesse diritto CP_3
pagina 2 di 7 o meno a prestazioni da parte di assicurazioni sociali obbligatorie;
che, in riscontro a tale richiesta,
l'Avv. Vittorio Lo Presti, con lettera del 04/03/2009, in nome e per conto del Sig. ha CP_3 comunicato che lo stesso non avesse diritto ad alcuna prestazione di assicurazioni sociali obbligatorie;
che analoga dichiarazione era contenuta nell'atto di transazione e quietanza sottoscritta dallo stesso danneggiato Sig. Solo successivamente, a seguito della comunicazione del 26/05/2010, CP_3 la HDI Ass.ni S.p.A. ha appreso dall' la non veridicità della dichiarazione resa dal Sig. Pt_1 CP_3
essendo costui stato beneficiario di prestazioni economiche previdenziali, erogate dall'Istituto.
[...]
In considerazione della ricevuta dichiarazione, la HDI Ass.ni S.p.A., ha provveduto a liquidare, in favore del Sig. l'importo di € 100.000,00, comprensivo di spese legali, a totale CP_3 tacitazione del danno sofferto, con effetto pienamente liberatorio, come si evince dall'atto di transazione e dalla lettera del 01/04/2009. Sicchè, chiedeva: - in via preliminare, ritenere e dichiarare la non integrità del contraddittorio, da cui l'inammissibilità o, quanto meno, l'improcedibilità della domanda, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 148 e 144, 3° comma, D.lgs. 209/2005, non essendo stati chiamati nel giudizio, anche, i presunti responsabili del danno, ovvero la Sig.ra
[...]
, quale proprietaria, al momento del sinistro, dell'autovettura targata DD225SJ, e il CP_4
, quale proprietario, al momento del sinistro, dell'autovettura targata CX668BX, Parte_2 per quanto esposto in premessa, statuendo in conseguenza;
- sempre in via preliminare e senza recesso dalla superiore eccezione, ritenere e dichiarare la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, 4° comma, c.p.c., mancando l'esposizione dei fatti di cui al N. "4" dell'art. 163 c.p.c., per quanto esposto in premessa, statuendo in conseguenza;
- in subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda e del diritto di surroga dell' ai sensi Pt_1 dell'art. 142, D.Lgs. 209/2005, e, per l'effetto, rigettare le domande proposte nei confronti della HDI
Ass.ni S.p.A. per quanto ampiamente eccepito e dedotto in premessa;
- in via gradata e senza recesso, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto e non provate, sia sull'an che sul quantum debeatur, e, comunque, rigettare le domande proposte nei confronti della HDI Ass.ni S.p.A., per quanto dedotto ed eccepito, gradatamente, nelle superiori premesse. Con riserva e salvezza di proporre domanda riconvenzionale di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti della Sig.ra , Controparte_4 all'esito dell'eventuale provvedimento che disponga l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, con istanza di rimessione in termini, per i motivi e per quanto ampiamente esposto in premessa. Con salvezza di spese e compensi.
A seguito di autorizzazione di chiamata in causa di , quest'ultimo si costituiva, CP_3 contestando le domande avanzate sia nell'an che nel quantum, eccependo il difetto di legittimazione passiva e di prescrizione del diritto, nonché l'inammissibilità della chiamata di terzo in quanto tardiva. pagina 3 di 7 Sicchè, chiedeva: in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità passiva del sig. e per lo CP_3
l'effetto, disporre l'estromissione del sig. dal procedimento;
CP_3
2) in via preliminare, ritenere e dichiarare tardiva, irrituale e inammissibile, la chiamata in causa del sig. , sia per la maturata decadenza processuale in cui è incorsa l' sia per la CP_3 Pt_1 mancata connessione oggettiva e soggettiva con la domanda principale, dichiarando di non accettare il contraddittorio della causa nello stato in cui si trova, e per lo effetto dichiarare l'impossibilità di estendere la domanda formulata dall nei confronti del sig. e conseguentemente dichiarare Pt_1 CP_3
l'estromissione del sig. dal presente giudizio;
CP_3
3) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dall' di Pt_1 surroga e/o dell'azione di ripetizione, nei confronti del sig. , siccome esposto in CP_3 narrativa;
4) per lo effetto dichiarare che nessuna somma deve corrispondere il sig. nei confronti CP_3 dell' per il decorso del termine biennale e/o decennale di prescrizione delle azioni;
Pt_1
5) solo in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che le somme erogate dall' al sig. Pt_1
sono poste risarcitorie diverse rispetto a quelle erogate dall'assicurazione HDI ass.ni s.p.a; CP_3
6) per effetto di quanto sopra dichiarare non dovute le somme richieste dall' al sig. ; Pt_1 CP_3
7) in subordinata, accertare e dichiarare la genericità e mancata indicazione dei criteri di determinazione della posta risarcitoria, e della mancata considerazione della raggiunta età pensionabile del convenuto;
8) per effetto del principio della soccombenza, condannare l' al pagamento delle spese di Pt_1 giustizia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nessuno si costituiva per e , questi ultimi Controparte_2 Controparte_4 Parte_2 citati a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio del 07.09.2021, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, rimanendo contumaci.
La causa, istruita documentalmente, e assegnata a questo G.I. in data 10.12.2020, con provvedimento del 06.05.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190
c.p.c.
La domanda non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Va preliminarmente accolta l'eccezione sollevata dal terzo chiamato relativa alla inammissibilità CP_3 della chiamata di terzo in quanto tardiva. Infatti, in punto di diritto, la chiamata in causa del terzo ad istanza dell'attore non può essere chiesta, né autorizzata, dopo la prima udienza, nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in pagina 4 di 7 esame è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione del terzo chiamato, a meno che quest'ultimo non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa (Cass. Civ., n.
10682/2008). Nella specie, l' , solo con la prima memoria istruttoria depositata il 24.02.2022, Pt_1 chiedeva autorizzarsi la chiamata del dopo la prima udienza a trattazione cartolare del CP_3
07.09.2021, prevista quale termine entro il quale parte attrice poteva chiedere tale autorizzazione a seguito delle difese della convenuta costituita. In ogni caso, nemmeno può ritenersi che l'integrazione del contraddittorio iussu iudicis, abbia escluso tale preclusione processuale, poiché nella specie, parte attrice in seno alla prima memoria istruttoria ha avanzato una domanda nuova e, quindi, inammissibile, ai sensi dell'art.142 comma 3 D.Lgs. 209/2005, secondo cui l'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
A ciò deve aggiungersi, peraltro, che già dal 30.04.2010, data del modulo compilato dal e CP_3 ricevuto dall' , quest'ultima era a conoscenza della circostanza che il terzo chiamato aveva Pt_1 ricevuto a titolo di risarcimento la somma di euro 88.000,00. Quindi, appare decorso il termine di prescrizione ordinario decennale, senza che possa valere come atto interruttivo la lettera del
16.09.2013, avendo il disconosciuto nella comparsa di risposta le firme apposte nel modulo CP_3 allegato, senza che sia stata tempestivamente chiesta la verificazione delle stesse da parte attrice ai sensi dell'art.216 c.p.c. Sicchè, la domanda avanzata nei confronti di deve essere CP_3 rigettata.
Parimenti deve osservarsi, ed in aggiunta a quanto sopra rilevato, con riguardo alle parti convenute che l'art.142 citato prevede:
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, 1l'impresa di assicurazione potrà pagina 5 di 7 disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti».
Nella specie, l'HDI Ass.ni aveva già provveduto a risarcire il danno subito dal con atto CP_3 transattivo, come da lettera del 01.04.2009, in ossequio alla sopra richiamata normativa, avendo il comunicato in data 04.03.2009, che lo stesso non avesse diritto ad alcuna prestazione di CP_3 assicurazioni sociali obbligatorie, come documentato in atti (si veda, allegati 2,3,4 della comparsa di risposta); il quale, in effetti, a tale data non aveva ancora ricevuto alcun riconoscimento di invalidità civile avvenuta solo il 08.03.2010 (si veda allegato n.4 dell'atto di citazione). A ciò si aggiunga che la manifestazione di volontà da parte dell' di avvalersi del diritto di surroga è stata ricevuta dalle Pt_1 convenute assicurazioni solo in data 04.06.2010, quindi, dopo l'intervenuta transazione (si veda, al riguardo, Cass. Civ., 25.01.1995).
Peraltro, è appena il caso di rilevare, in punto di diritto, che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall' in favore degli Pt_1 invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno (Cass. Civ., n.6031/2025, nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva defalcato dall'ammontare del risarcimento del danno biologico l'importo della pensione di inabilità civile e dell'assegno ordinario ex art. 1 della l. n. 222 del
1984, corrisposti dall' al danneggiato;
si veda, altresì, Cass. Civ., n.12564/2018). Quindi, alla luce Pt_1 della giurisprudenza sopra richiamata, trattasi di poste risarcitorie di danno diverse e non detraibili, in ossequio all'ultimo comma dell'art.142 citato, in virtù del quale l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata alla luce del quadro probatorio sopra evidenziato e della giurisprudenza sopra richiamata, in assenza di elementi di prova contrari forniti da parte attrice, la quale, peraltro, non ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Stante la soccombenza, l' deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute Pt_1 da HDI Ass.ni s.p.a. e da , che si liquidano, in relazione al valore della controversia e CP_3 all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal quinto scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, valori bassi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di
€ 4.216,50, per compensi, per ciascuno, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria pagina 6 di 7 del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione, per quanto concerne , in CP_3 favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di Controparte_4
e rigetta la domanda avanzata da con atto di citazione del Parte_2 Controparte_2 Pt_1
26.11.2020;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da HDI Ass.ni s.p.a. e
[...]
che si liquidano in € 4.216,50, per compensi, per ciascuno, oltre il rimborso delle spese CP_3 processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione, per quanto concerne , in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c. CP_3
Così deciso in Catania, il 15.11.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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