TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/07/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 479/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Laurenzana presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Troccoli che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Carlo RA Glinni che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
29.11.2024
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 08.02.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Laurenzana il 22.09.1994 e che con sentenza n. 1372/2022 del
16.12.2022 questo Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi statuite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati tre figli: RA, nato il
19.08.1996, il 04.09.1998 e il 06.01.2007, che da Per_1 Per_2 aprile 2021 la resistente si è trasferita unitamente alla figlia Per_2 presso l'abitazione del proprio compagno a Polla dove ha iniziato a lavorare come badante.
Ha chiesto pertanto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della figlia minore e l'imposizione a carico di esso ricorrente di un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto altresì l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore per metterla a disposizione degli altri due figli, dal momento che la coniuge si è trasferita a Polla da diverso tempo.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale - aderendo alla domanda di divorzio - ha chiesto che la figlia minore sia collocata presso di lei con assegnazione in suo favore della casa coniugale di Laurenzana, ove tuttora ella abita con la figlia, e con l'imposizione al ricorrente del contributo ordinario di mantenimento della minore di € 500,00 mensili. Ha allegato di essere disoccupata ed ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 400,00 mensili.
All'udienza del 31.01.2025 le parti, comparse personalmente, hanno chiesto un breve rinvio per valutare la possibilità di giungere ad un accordo sulle condizioni del divorzio.
All'udienza del 11.06.2025 – svoltasi mediante il deposito di note scritte – le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo depositato in atti, sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio ”visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. n. 1372/2022 del 16.12.2022, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni del divorzio sono state concordate in corso di causa, come segue:
1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia SI.ra ad Persona_3 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, mentre gli altri figli e saranno collocati presso Persona_4 Persona_5 il padre. 2) Prevedere che la figlia SI.ra possa frequentare il Persona_3 padre in maniera libera, secondo la propria volontà, necessità e bisogni.
3) La SI.ra rinuncia al versamento in proprio favore Controparte_1 dell'assegno divorzile e di ogni altra forma di alimento e/o contributo da parte del SI. , il quale a titolo compensativo Pt_1 si obbliga a trasferire la quota di proprietà dell'immobile familiare sito in Laurenzana alla piazza San Giacomo n. 12, pari al 60%, con le relative pertinenze, ivi comprese tavernetta e garage, con accollo a proprio carico delle spese notarili e di ogni altra spesa occorrente per formalizzare il trasferimento dell'immobile alla SI.ra , mediante la scelta di Notaio di fiducia, da effettuarsi CP_1 entro e non oltre il 15 Aprile 2025, e la data del 15 maggio 2025 entro la quale l'immobile ceduto verrà liberato da persone e/o cose. Contestualmente la SI.ra provvederà, Controparte_1 entro 7 giorni dalla liberazione dell'immobile, ad intestarsi tutte le utenze e a fare le dovute comunicazioni ai vari uffici per informare il cambio di proprietà dell'immobile. Contestualmente alla consegna dell'immobile il SI. restituirà le relative chiavi. Pt_1
4) Il SI. verserà alla SI.ra , dal mese Parte_1 CP_1 immediatamente successivo l'omologa dell'accordo da parte del
Tribunale per il mantenimento della figlia e fino alla Persona_3 sua indipendenza economica, l'importo mensile di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabile annualmente con degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, da documentare, come da protocollo CNF.”
L'accordo prospettato non presenta, quanto ai rapporti tra i coniugi, profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Quanto ai figli, tutti ormai maggiorenni, dalle deduzioni delle parti risulta che solo la terza, , è tuttora non economicamente Per_2 autosufficiente e convive con la madre. Tanto premesso, non sono omologabili le pattuizioni relative all'affidamento della figlia ed alla sua frequentazione con il Per_2 genitore non convivente, nonché quelle relative alla collocazione abitativa dei tre figli.
L'accordo risponde invece all'interesse della figlia , Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, al mantenimento da parte dei genitori, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni concordate dai coniugi e con le esclusioni di cui sopra.
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerato l'accordo tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
08.02.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Laurenzana il Parte_1 Controparte_1
22.09.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Laurenzana dell'anno 1994, parte II, Serie A, n. 5;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che il rapporto divorzile è regolato dall'accordo sottoscritto dai coniugi, integralmente riportato in motivazione, fatta eccezione per le pattuizioni relative all'affidamento, alla collocazione abitativa e alla frequentazione della prole con il genitore non convivente, essendo i figli tutti maggiorenni;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di conSIlio del 23.07.2025
La Presidente est.