Sentenza 10 aprile 2012
Massime • 1
Nel provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, l'esecuzione della misura si considera iniziata sempre dalla data del verbale di affidamento, mentre nel caso in cui al momento della decisione del tribunale risulti già in corso un programma terapeutico, l'indicazione di una diversa decorrenza della esecuzione della misura medesima è subordinata alla indicazione di specifiche ragioni, fondate su parametri valutativi normativamente fissati e riferiti al positivo ed ininterrotto svolgimento del programma terapeutico, al tipo ed alla durata delle prescrizioni spontaneamente seguite ed al comportamento tenuto.
Commentario • 1
- 1. Nuovi orientamenti sull'affidamento terapeuticoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 agosto 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), che era stato richiesto da una condannata per la pena detentiva che doveva scontare, quantificata in due anni e otto mesi di reclusione. In particolare, in sede di concessione della misura alternativa richiesta dalla condannata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia stabiliva che l'esecuzione della pena, relativa al beneficio penitenziario concesso, doveva essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2012, n. 40251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40251 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI AO - Presidente - del 10/04/2012
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1048
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 36505/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE OL, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 1244/2010 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di SASSARI, del 09/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 giugno 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha disposto l'affidamento terapeutico, previsto dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 94, nei confronti di ER AO con riferimento alla sentenza del 7 giugno 2010 del G.u.p. del Tribunale di Nuoro, definitiva il 13 ottobre 2010, che aveva condannato lo stesso alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per novantotto violazioni ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, indicate nella premessa della stessa ordinanza.
1.1. A ragione della decisione, il Tribunale osservava che:
- l'istante, nei cui confronti l'esecuzione dell'ordine di carcerazione era stata sospesa il 12 novembre 2010 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, doveva espiare la pena residua di anni tre, mesi nove e giorni diciassette di reclusione;
- la posizione giuridica del condannato, alla luce della entità della pena, dei precedenti penali e dei benefici già goduti, non era ostativa alla misura richiesta;
- sussisteva la documentazione prescritta dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1;
- lo stato di tossicodipendenza e l'adesione al programma terapeutico di recupero non erano preordinati al conseguimento del beneficio;
- la concessione della misura appariva assolutamente opportuna, avuto riguardo all'attualità del programma terapeutico, alla reale motivazione al cambiamento del proprio stile di vita espressa dall'interessato e alla prognosi di compatibilità della pericolosità sociale con le prescrizioni alla stessa relative.
2. Con separato verbale in pari data lo stesso Tribunale ha dettato le prescrizioni, relative alla disposta misura, da adempiersi da parte del condannato.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, ER AO, che, con unico motivo, ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. Pen., in relazione al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 99 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 4, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e omessa e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente, deducendo di avere richiesto al Tribunale di sorveglianza - sulla base del rilievo di essere tossicodipendente e di essersi volontariamente sottoposto il 7 maggio 2010 al programma terapeutico predisposto dal Ser.T. di Nuoro - che la misura decorresse dalla detta data o quantomeno dalla data della notifica dell'ordine di sospensione della carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica di Nuoro (18 novembre 2010), e lamentando che il Tribunale, in manifesta violazione di legge e con evidente vizio di motivazione, non aveva dato risposta alla richiesta, ha chiesto stabilirsi la decorrenza della misura dal 7 maggio 2010 o comunque dal 18 novembre 2010, e in ogni caso annullarsi il provvedimento impugnato nella parte in cui non aveva indicato la decorrenza della misura, con rinvio allo stesso Tribunale affinché la stabilisse in conformità a quanto disposto dal richiamato art. 94. Con lo stesso ricorso il ricorrente ha chiesto che fosse disposta la correzione dell'errore materiale incorso nella indicazione da parte del Tribunale, tra le prescrizioni imposte, del luogo in cui esso ricorrente doveva mantenere il proprio domicilio, risultando dagli atti una sua diversa residenza.
4. Con ordinanza dell'11 agosto 2011 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha disposto la correzione dell'ordinanza del 9 giugno 2011 dello stesso Tribunale nella parte in cui era stato erroneamente indicato il luogo di residenza del condannato nel corso della misura.
5. Il Procuratore Generale in sede ha depositato articolata requisitoria scritta e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente, in contrasto con la necessaria autosufficienza che deve assistere il ricorso per cassazione, ha evocato semplicemente un programma terapeutico presso il Ser.T. in atto al momento della decisione impugnata, senza nulla dire in ordine agli altri parametri indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 per far decorrere l'esecuzione della pena da un momento anteriore, e non ha assolto all'onere di indicare l'atto del giudizio precedente contenente la formulata deduzione e di trascriverla. La valutazione discrezionale in merito alla diversa decorrenza della esecuzione della pena rispetto alla data del verbale di affidamento, per la quale non è richiesta, peraltro, specifica motivazione, è, inoltre, sottratta, in linea di principio, a sindacato di legittimità.
6. Con memoria, presentata tramite il difensore di fiducia il 16 febbraio 2012, il ricorrente, rilevata la già intervenuta correzione ex officio della ordinanza, ha replicato alla requisitoria del Procuratore Generale, deducendo la infondatezza dei rilievi in essa svolti, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso e ulteriormente illustrando le proprie deduzioni.
Secondo il ricorrente, non solo lo stesso provvedimento impugnato ha dato atto della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla richiamata norma e ha posto in luce il collegamento tra i suoi problemi giudiziari e il suo stato di tossicodipendenza, ampiamente valutando le sue condizioni di vita antecedenti alla presentazione della istanza, ma anche l'esplicita indicazione del programma terapeutico predisposto il 7 maggio 2010 dal Ser.T. di Nuoro, contenuto nel proposto ricorso, ha ricompreso il riferimento alla relazione della stessa struttura del 4 giugno 2010, allegata alla istanza originaria, il cui contenuto è stato a sua volta confermato dalla successiva relazione del Ser.T. di Nuoro e dal rapporto dell'U.E.P.E., posto a fondamento della ordinanza impugnata. L'espresso riferimento fatto nel ricorso alla richiesta avanzata nel verbale della udienza del 9 giugno 2011, volta alla decorrenza della esecuzione della pena dalla data della sua spontanea sottoposizione alle limitazioni disposte dal Ser.T. e in subordine dalla notifica dell'ordine di sospensione della pena, è stato dimostrativo, ad avviso del ricorrente, dell'assolvimento da parte sua dell'onere della indicazione dell'atto, verificabile da questa Corte per il controllo ex actis della veridicità della sua asserzione. Peraltro, alla previsione normativa dell'applicazione dell'art. 656 c.p.p., quando l'interessato è libero, e dell'obbligo per lo stesso di eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato, è conseguita la necessaria decorrenza della misura concessa quantomeno dalla data di sospensione del titolo.
Nè dal rilievo della facoltà del Tribunale di determinare una diversa e più favorevole decorrenza dell'inizio della esecuzione della pena è derivata, secondo il ricorrente, la non necessità di una specifica motivazione delle ragioni del non accoglimento della richiesta, in contrasto con l'obbligo del Giudice penale di risolvere ogni questione da cui dipende la decisione e di rendere ragione della stessa, in coerenza con la natura cognitiva e non potestativa del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato in ogni sua deduzione.
2. distanza di affidamento in prova in casi particolari, presentata da ER AO ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è stata accolta dal Tribunale di sorveglianza sulla base della rilevata sussistenza della documentazione, prescritta dalla stessa norma, relativa allo stato di tossicodipendenza del medesimo, al programma di recupero concordato dallo stesso e alla idoneità del detto programma, dichiarata dal competente Ufficio. Nel suo percorso argomentativo il Tribunale ha ragionevolmente valorizzato le univoche emergenze fattuali tratte dalla relazione dell'Ufficio della esecuzione penale esterna, che aveva rimarcato, nel riferire in merito alla storia socio-familiare del richiedente, che i problemi giudiziari del medesimo (elencati nella premessa della stessa ordinanza) erano collegati al suo stato di tossicodipendenza e che la sua volontà di cambiare il proprio stile di vita si era espressa in una "consapevolezza recentemente raggiunta" anche con l'aiuto del nucleo familiare di riferimento.
Secondo il Tribunale, che non ha prescisso dalla coerente valutazione dell'attualità del programma terapeutico e della efficace azione di recupero dalla tossicodipendenza con lo stesso conseguibile, dagli svolti rilievi in ordine alla conseguita reale motivazione del richiedente e dalla valutazione prognostica di compatibilità della pericolosità sociale con le prescrizioni connesse al beneficio, discendeva la concessione dell'affidamento terapeutico, accompagnata dalla indicazione delle specifiche prescrizioni, separatamente dettate, da osservarsi da parte del condannato sotto il controllo dell'Ufficio esecuzione penale esterna, al quale lo stesso era tenuto a presentarsi entro dieci giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 659 c.p.p.. 3. A tali logiche ed esaustive valutazioni, coerenti con i principi normativi tratti dalla previsione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 e del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 99, il ricorrente ha opposto censure che riguardano, sotto il profilo della violazione di legge e quello del vizio di motivazione, la data della decorrenza della esecuzione della pena, che si assume non essere stata valutata in coerenza con la richiesta avanzata, all'udienza camerale del 9 giugno 2011, in via principale e in via subordinata, con rispettivo riferimento alla data di spontanea sottoposizione alle limitazioni stabilite dal Ser.T. (7 maggio 2010) e alla data dell'ordine di sospensione della carcerazione da parte della competente Procura (18 novembre 2010).
Le censure sono del tutto infondate, anche alla luce delle deduzioni svolte, con la memoria difensiva, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
3.1. Se, infatti, il riferimento al verbale di udienza del 9 giugno 2011 consente attraverso una indagine ex actis di ritenere il ricorso autosufficiente con riferimento alla prova della formulata richiesta della diversa decorrenza dell'affidamento, dall'esame di detto verbale si trae che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la richiesta ha riguardato la sola decorrenza dell'affidamento dalla data di sospensione del titolo in esecuzione, ora dedotta in via subordinata, e non è stata corredata dalla prospettazione ne' dall'allegazione di alcun elemento che la giustificasse. Nè il ricorrente, che ha evocato, con il ricorso e con la memoria, un programma terapeutico predisposto dal Ser.T. il 7 maggio 2010 e la sua spontanea sottoposizione in pari data alle limitazioni predisposte dallo stesso Ser.T., ha allegato e adeguatamente illustrato nel loro contenuto detto programma e gli atti successivi, indicati come allo stesso pertinenti, sì da far emergere dalla esposizione il fumus della illogicità del provvedimento impugnato, che sia ricollegabile agli indicati elementi documentali, e la loro specifica attitudine a sovvertire la decisione, che, riferita a una misura alternativa alla detenzione, non ne poteva in alcun modo far decorrere gli effetti da data antecedente alla stessa esecutività della sentenza, della cui esecuzione si tratta.
3.2. Si osserva inoltre che, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art.94, comma 4, quarto periodo, nel caso in cui è disposto l'affidamento in prova in casi particolari, "l'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento;
tuttavia, qualora il programma terapeutico ai momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza della esecuzione". Alla previsione normativa della eccezione al principio generale della decorrenza degli effetti della misura alternativa dalla data del verbale di affidamento, contenente le prescrizioni da osservarsi da parte del condannato e l'impegno del medesimo al loro rispetto, e delle ragioni che possono sostenerla, consegue che, mentre non si richiede l'indicazione della decorrenza ordinaria della esecuzione, le ragioni della decorrenza eccezionale devono essere specificatamente dedotte, e provate secondo i parametri valutativi normativamente fissati e riferiti al positivo e ininterrotto svolgimento del programma terapeutico, al tipo e alla durata delle prescrizioni spontaneamente seguite e al comportamento tenuto. La mancata enunciazione di tali dati, nel caso di specie, a corredo della richiesta, rimasta mera sollecitazione del tutto generica, non può, pertanto, fondatamente sostenere la denuncia di difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha fatto carico al condannato, libero in sospensione pena, di presentarsi all'U.E.P.E. per gli adempimenti connessi alla disposta misura e alle dettate prescrizioni, coerentemente all'analisi svolta, che, fondata sulla valorizzazione di dati comportamentali di recente manifestazione, si è incentrata su una valutazione prognostica di contenimento della pericolosità sociale con le specifiche e limitative prescrizioni imposte, dipendenti dalla disposta misura e ritenute pertanto essenziali nell'apprezzamento dell'adeguatezza del beneficio a tali da escludere la pertinenza e la valenza di diverse, più favorevoli, soluzioni.
3.3. Nè la prova positiva di una antecedente decorrenza può essere tratta, come pure si assume, dalle ragioni poste dal Tribunale a fondamento della positiva valutazione della richiesta di affidamento e della decisione adottata in coerenza con le verifiche da compiersi ai sensi della pertinente normativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 99, o dall'obbligo,
normativamente previsto per il condannato, di eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato quando sia presentata dal medesimo, in stato di libertà, ai sensi del richiamato art. 99, comma 2, la domanda di affidamento terapeutico secondo il disposto dell'art. 656 c.p.p., non essendo autonomamente rilevante al fine invocato, come già rilevato, la sola esecuzione del programma di recupero.
4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012