Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12620 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
LA CORT 1 2 6 20 / 0 3 REPUBBLICA ITALIAN. 1 26 LA CORT SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto Ripetizione di aumenti SEZIONE TERZA CIVILE illegali del canone di locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12285/00 3 Dott. Vittorio DUVA - Presidente- © Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.26502 Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep. 3354 Rel. Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE 1 Consigliere - Ud. 19/02/03 Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IS LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio legale DENTE, difeso dagli avvocati FILIPPO RODELLI, CARMINE LA FRATTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LL IA;
- intimata avversO la sentenza n. 1379/99 del Tribunale di TARANTO, Sezione II Civile, emessa il 20/09/99 e 2003 depositata il 05/10/99 (R.G.1193/99); 469 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARILL che ha concluso per il rigetto dl ricorso. - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Taranto, notificato il 10.12.1996, GR NE, conduttrice nella stessa cit- tà di un appartamento destinato ad uso abitativo, con- veniva in giudizio il locatore IL De EL per ot- tenerne la condanna al pagamento di quanto assumeva avere corrisposto in eccedenza rispetto al canone do- vuto per legge e di quanto da lei versato per la esecu- zione di opere straordinarie, che non potevano esserle poste a carico. Il convenuto, costituitosi tardivamente, eccepiva la sua carenza di legittimazione processuale passiva, non essendo egli il titolare del contratto di locazio- ne. Premesso che la eccezione atteneva alla regolarità contraddittorio e, perciò, non era soggetta alla del preclusione di cui all'art. 416, 2° comma, c.p.c., il convenuto precisava che il contratto era stato da lui stipulato nella qualità di tutore dell'interdetto Save- rio RO, proprietario dell'appartamento e preceden- pin te locatore, in esecuzione di pregressa transazione in- tervenuta nei confronti dello stesso interdetto. L'adito pretore, con sentenza depositata il 18.11.1998, previa determinazione del canone dovuto per legge, condannava il convenuto, quale locatore, a re- stituire all'attore sia la somma complessiva di lire 15.364.098, a titolo di differenza per quanto corrispo- sto in eccedenza rispetto al corrispettivo dovuto, che la somma di lire 584.350, a titolo di rimborso di quote condominiali indebitamente versate dal conduttore. Sulla impugnazione principale di IL De EL e su quella incidentale di GR NE decideva il tribunale di Taranto con sentenza pubblicata il 5.10.1999, la quale rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento del gravame incidentale, con- dannava il De EL a pagare gli interessi sulle somme non dovute a decorrere dai singoli versamenti, le mag- giori spese del giudizio di primo grado e le altre del giudizio di appello. I giudici d'appello ritenevano che la eccezione I relativa al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso era stata proposta dal convenuto in primo grado oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 416, 1 ° comma, c.p.c., trattandosi di ecce- zione non rilevabile d'ufficio, ma attinente al merito и 3 р della lite e rientrante nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interes- sata. giudici del gravame Nella suddetta valutazione le altre tre doglianze ritenevano assorbite A dell'appellante principale, relative all'ammissibilità della produzione documentale diretta a provare la fon- datezza dell'eccezione nonché al merito della medesima. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso IL De EL, che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza, articolati entrambi in distin- ti profili;
deporte meuroria. Non ha svolto difese l'intimata GR NE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 75, 100, 101 e 416, 2° comma, c.p.c. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio- deduce il ricorren- 1 te che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno della giurisprudenza, da ultimo formatasi sul concetto di legitimatio ad causam, per non aver tenuto conto del fatto che proprietario dell'appartamento e titolare del contratto di locazione non era esso ricorrente, ma ы 4 р l'interdetto RO, di cui egli, quale tutore, aveva la legale rappresentanza. Assume in proposito il ricorrente che l'atto di transazione, da considerare come contratto preliminare di locazione, era stato da lui stipulato quale tutore dell'interdetto, per cui anche per il contratto di lo- cazione il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare che esso stipulante agiva in nome e per conto del rap- presentato, a nulla rilevando in contrario, per la lo- cazione, la omissione di tale contemplatio domini, es- sendo indubbio che l'appartamento concesso in godimento dietro corrispettivo era di proprietà dello stesso in- terdetto. Osserva, inoltre, il ricorrente che egli non avrebbe potuto fare proprio il contratto di locazione se non compiendo un illecito locupletamento in danno dell'interdetto. Aggiunge ancora che, nella ipotesi della carente legitimatio ad causam dell'interdetto, GR NE non avrebbe interesse all'azione, non potendo la stessa trovare nei suoi confronti quelle garanzie patrimoniali che, invece, gli offrirebbe il patrimonio dell'interdetto, sicché non sussisterebbe per la con- duttrice neppure l'interesse alla proposizione della domanda, di cui all'art. 100 c.p.c. 5 ри In base alla premessa che titolare del rapporto, ex parte locatoris, non poteva che essere l'interdetto Pi- rozzi, proprietario dell'immobile e parte sostanziale pregresso negozio di transazione, il ricorrente del critica l'impugnata decisione nella parte in cui il E giudice di merito ha ritenuto che l'eccezione relativa al difetto di titolarità passiva del rapporto
contro
- verso di esso istante era stata proposta oltre il ter- mine di decadenza fissato dall'art. 416, 2° comma, considerata inammissibile in c.p.c. e doveva essere quanto tardiva. Assume che legittimazione attiva e passiva ad cau- sam costituiscono condizioni per l'insorgenza del pote- re-dovere del giudice di esaminare e decidere il merito della causa e che la contestazione di essere parte ti- tolare e parte sostanziale del rapporto dedotto a fon- damento della azionata pretesa non soggiace alle pre- clusioni previste dall'art. 416 c.p.c., trattandosi di una mera deduzione difensiva diretta а contrastare la sussistenza del fatto costitutivo del diritto, del qua- le l'attore è tenuto a dare la dimostrazione e la cui mancanza il giudice è tenuto d'ufficio a rilevare. La censura -che pure prospetta in tesi l'esatto principio di diritto secondo cui la contestazione della legittimazione ad causam non costituisce eccezione in 6 ри senso stretto riservata al potere dispositivo delle parti e per essa non opera la preclusione dell'art. 416, 2° comma, c.p.c.- non può essere accolta, poiché il principio di diritto richiamato non trova la situa- zione per la sua applicabilità al caso di specie. L'errore di fondo, in cui incorre il ricorrente, è quello di ritenere che per assumere la qualità di loca- tore sia sempre necessaria la condizione di proprieta- rio o di titolare di altro diritto reale sull'immobile locato, sicché, in difetto della disponibilità a titolo reale della res locata, il rapporto debba ritenersi in- valido per difetto della c.d. legittimazione alla loca- zione. Del tutto pacifico, invece, è in dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, data la natura esclusivamente obbligatoria e con- sensuale della locazione, non è necessario che il sog- getto, che concede dietro corrispettivo il godimento di un immobile, di questo debba essere anche proprietario, essendo, invece, sufficiente che lo stesso sia soltan- to in grado di trasferirne al conduttore la detenzione. Orbene, nel caso di specie -secondo quanto il giu- dice di merito spiega in adeguata e logica motivazione e secondo quello che il medesimo ricorrente assume come premessa della sua impugnazione- il fatto costitutivo и 7 р della pretesa avanzata dalla conduttrice era stato in- dicato nell'avvenuta stipulazione del contratto di lo- cazione con il ricorrente, il quale non aveva affatto dichiarato di agire in nome e per conto dell'interdetto proprietario dell'immobile del quale era stata trasfe- rita la detenzione ad uso di abitazione, per cui in ta- le situazione restava dimostrata la c.d. legittimazione alla locazione di IL De EL e, quindi, la sua legittimazione ad causam. La eccezione proposta tardivamente in primo grado dal convenuto -secondo cui del concluso rapporto di locazione gli effetti sostanziali si sarebbero dovuti produrre nella sfera giuridica del proprietario dell'immobile per il fatto che, pur non essendo stato speso il suo nome, la conclusa locazione si sarebbe do- vuta considerare come adempimento di un pregresso ob- bligo dello stesso proprietario in virtù di precedente transazione è evidente, perciò, che rappresenta, ri- spetto alla asserita e dimostrata sussistenza in capo al De EL del vincolo obbligatorio della locazione (contratta dallo stesso in proprio e non nella contem- platio domini del soggetto, di cui aveva la legale la deduzione di un collegamento nego-rappresentanza), ziale, dal quale dovrebbe trarsi una diversa titolarità del rapporto ex parte locatoris. r 8 pu Il dedotto collegamento negoziale, introducendo nella causa un nuovo thema decidendum, non costituisce, infatti, una mera difesa, diretta a contestare la fon- datezza dell'azione proposta con l'atto introduttivo del giudizio, e non concreta una eccezione rilevabile d'ufficio, per cui esattamente il giudice di merito ha per essa dichiarato applicabile la decadenza, che la norma dell'art. 416, 2° comma, c.p.c. stabilisce per le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio tardiva- mente proposte. Con il secondo mezzo di doglianza deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 115, 116, 117, 414, 416 e 437 c.p.c. nonché la violazione di principio generale in tema di diritti processuali e la omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione su un punto decisivo della controver- sia il ricorrente denuncia che il giudice di appello non avrebbe dovuto ritenere assorbiti i motivi di gra- vame, riguardanti l'ammissibilità della produzione do- cumentale diretta a dimostrare la fondatezza della sua eccezione circa la carente sua legittimazione ad cau- sam, trattandosi di prova costituita della quale era ammessa la produzione sino all'udienza di discussione. Il motivo di impugnazione non è fondato per nessuno dei profili in cui esso si articola. 9 ри Non sussiste la omessa motivazione, poiché il giu- dice di secondo grado ha giustificato la sua decisione sul punto ritenendo, in motivazione del tutto coerente e logica, che la decadenza dall'eccezione circa la di- versa titolarità della locazione, rendendo inammissibi- le l'esame della dedotta situazione del preteso colle- gamento negoziale, comportava la conseguente irrilevan- za della prova richiesta sul punto. Né sussiste la violazione della norma di cui all'art. 437, 2° comma, c.p.c., poiché la rilevata de- cadenza, in primo grado, dalla eccezione, tardivamente proposta rispetto a questione non rilevabile di uffi- cio, comportava per essa l'applicabilità del principio del divieto dei nova in appello (art. 437, 2° comma, c.p.c.). Il ricorso, pertanto, è rigettato senza altra pro- nuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale la intimata non ha svolto dife- se.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 19 febbraio 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Julen Viñoria fuvo sugg oz วouu! DEPOSITATO IN CANCELLERIA O 3NZIZCONVO 28 AGO 2003. IL CANCELLIERE C1 10 Oggi NZ TI