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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13657/2023
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CHIACCHIO SALVATORE e Parte_1
TARTAGLINO LUIGI, presso i quali ha eletto domicilio in forza di procura
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso per separazione giudiziale e in particolare:
- Al fine di sentire pronunciare, previ gli incombenti di rito, la separazione legale dalla Sig.ra
alle seguenti CONDIZIONI Controparte_1
pagina 1 di 3 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati. L'alloggio coniugale sito in Torino Via Berthollet 6, scala
D, di proprietà comune dei coniugi, rimane assegnato al marito, completo di arredi, che vi risiederà Per_ unitamente alle figlie e . Per_2
2) La Signora trasferirà altrove la propria residenza asportando dalla casa Parte_2 coniugale beni e effetti personali di sua proprietà.
3) Il Sig. sosterrà per intere tutte le spese concernenti la casa di proprietà Parte_1 comune.
4) I coniugi sono indipendenti economicamente e non è dunque previsto alcun reciproco contributo di mantenimento.
Con le spese e gli onorari di causa, IVA e CPA compresi.
Salvis juris.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in NARDODIPACE il 03/08/1991.
Dal matrimonio sono nate tre figlie, , e tutte maggiorenni ed economicamente Per_3 Per_1 Per_2 indipendenti.
Con ricorso depositato il 18/07/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale con l'impegno di sostenere le spese per intero;
non veniva richiesto da parte ricorrente alcun contributo al mantenimento, essendo i coniugi indipendenti.
All'udienza del 14.3.2024 e del 18.11.2024 il Giudice Relatore, rilevata la nullità della notifica, disponeva la rinnovazione della stessa;
all'udienza 24.2.2025 la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia della resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.21 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle pagina 2 di 3 difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Nulla può essere disposto sulla casa famigliare, mancando il presupposto della prole minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Spese di lite
Nulla sulle spese considerata la non opposizione della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Controparte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13657/2023
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CHIACCHIO SALVATORE e Parte_1
TARTAGLINO LUIGI, presso i quali ha eletto domicilio in forza di procura
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso per separazione giudiziale e in particolare:
- Al fine di sentire pronunciare, previ gli incombenti di rito, la separazione legale dalla Sig.ra
alle seguenti CONDIZIONI Controparte_1
pagina 1 di 3 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati. L'alloggio coniugale sito in Torino Via Berthollet 6, scala
D, di proprietà comune dei coniugi, rimane assegnato al marito, completo di arredi, che vi risiederà Per_ unitamente alle figlie e . Per_2
2) La Signora trasferirà altrove la propria residenza asportando dalla casa Parte_2 coniugale beni e effetti personali di sua proprietà.
3) Il Sig. sosterrà per intere tutte le spese concernenti la casa di proprietà Parte_1 comune.
4) I coniugi sono indipendenti economicamente e non è dunque previsto alcun reciproco contributo di mantenimento.
Con le spese e gli onorari di causa, IVA e CPA compresi.
Salvis juris.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in NARDODIPACE il 03/08/1991.
Dal matrimonio sono nate tre figlie, , e tutte maggiorenni ed economicamente Per_3 Per_1 Per_2 indipendenti.
Con ricorso depositato il 18/07/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale con l'impegno di sostenere le spese per intero;
non veniva richiesto da parte ricorrente alcun contributo al mantenimento, essendo i coniugi indipendenti.
All'udienza del 14.3.2024 e del 18.11.2024 il Giudice Relatore, rilevata la nullità della notifica, disponeva la rinnovazione della stessa;
all'udienza 24.2.2025 la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia della resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.21 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle pagina 2 di 3 difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Nulla può essere disposto sulla casa famigliare, mancando il presupposto della prole minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Spese di lite
Nulla sulle spese considerata la non opposizione della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Controparte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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