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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2138/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARONE UZ DI CH AN e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ROMA ARIANNA e dell'avv.
RESISTENTE
AVV (C.F.: Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. OCHI CARLA e dell'avv. C.F._3
INTERVENUTO
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la nascita della figlia il 17.11.2005 dalla relazione con CP_2 la signora i provvedimenti resi nel tempo dal Tribunale di CP_1
Livorno, all'esito della disgregazione dell'unione familiare, e allegando che la figlia, ormai maggiorenne, il 24/07/2024 mentre si recava al lavoro rimaneva vittima di un sinistro stradale, in conseguenza del quale riportava lesioni che n. r.g. 2138/2024
1 determinavano uno stato vegetativo comatoso e spese ospedaliere e di mantenimento in vita ad integrale carico del Servizio Sanitario Nazionale anche in attesa di ricevere il trattamento assistenziale erogato dall' per CP_3 gli infortuni in itinere, a titolo di rendita per inabilità assoluta, oltre a ricevere le altre rendite assistenziali e risarcitorie alla medesima dovute ex lege in CP_4 conseguenza del sinistro occorsole, considerando che le dette sopravvenienze mutavano significativamente l'assetto economico e reddituale delle parti e tenuto conto della propria complessiva situazione reddituale e familiare, con ricorso depositato in data 19.9.2024 e poi ritualmente notificato il signor evocava in causa per sentir pronunciare la Parte_1 CP_1 modifica dei provvedimenti vigenti. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] - Dichiarare la stabile collocazione della figlia presso la Struttura Sanitaria Ospedale Versilia, ove la Controparte_2 medesima è attualmente degente in stato vegetativo comatoso dichiarato irreversibile, con diritto di ciascun genitore di farle visita quotidianamente, alternandosi l'uno con
l'altro nelle due fasce orarie previste dalla struttura ospedaliera per le visite;
- revocare
l'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. provvedendo già il SSN al Pt_1 mantenimento ordinario della figlia e disporre a carico di ciascun genitore CP_2
l'obbligo di concorrere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie e di quelle anche ordinarie occorrenti per la cura della figlia non coperte dal sistema CP_2 sanitario;
- in subordine, disporre che entrambi i genitori siano tenuti a versare, a titolo di mantenimento ordinario della figlia un assegno di mantenimento CP_2 mensile nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, e comunque non superiore ad €
100,00 ciascuno, da versarsi direttamente in favore della figlia su un c/c dedicato intestato alla medesima, nel quale andranno a confluire anche le rendite assistenziali ed il risarcimento danni, e che verrà gestito dal nominando Amministratore di Sostegno
e/o Curatore. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Si costituiva in causa la signora la quale preliminarmente CP_1 ritenendo la necessità di integrazione del contraddittorio con l'amministratore di Sostegno di cui era stato conferito potere di gestire ogni CP_2 emolumento della ragazza oltre che potere di esprimere il consenso o meno alle cure ed ai trattamenti sanitari necessari per contestava la CP_2 domanda proposta anche allegando diversamente le vicende familiari pregresse al sinistro. La resistente concludeva per sentir accogliere le seguenti istanze: “[…] In via pregiudiziale: disporre l'integrazione del contraddittorio con
l'Amministratore di Sostegno nella persona dell'Avv. Alice Controparte_2
Smareglia, adottando i relativi provvedimenti;
Nel merito: rigettare la richiesta di dichiarare la stabile collocazione di presso la struttura sanitaria ospedale CP_2
Versilia in quanto inammissibile. In relazione alla richiesta revoca dell'assegno di contributo al mantenimento di pari ad euro 200,00= a carico del sig. CP_2 Pt_1
Voglia adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni nell'interesse di CP_2
n. r.g. 2138/2024
2 anche in relazione alla decorrenza delle statuizioni (avendo il padre sospeso il Pt_1 pagamento dal mese di agosto 2024); In via subordinata: Voglia disporre che ciascun genitore contribuirà in via diretta alle spese ordinarie di e che saranno a CP_2 carico, in misura del 50% ciascuno, le spese che saranno determinate dall'Amministratore di Sostegno nell'interesse di In ogni caso con vittoria di CP_2 spese e compensi di causa”.
Tentata in sede di udienza di comparizione delle parti la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti, all'esito di ampia discussione, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con l'amministratore di sostegno di avv. Alice Smareglia. Controparte_2 Contr All'udienza del 3.4.2025, l' costituitosi a messo legale, precisava che l' aveva medio tempore provveduto alla liquidazione della temporanea CP_3 sino alla data del riconoscimento dell'invalidità e di handicap da parte dell' già effettuando due erogazioni nei mesi di gennaio e febbraio 2025. CP_4
L'ADS precisava altresì l'avvenuta comunicazione, da parte dell' , di un CP_3 riconoscimento mensile in favore di di assegno di Controparte_2 incollocabilità pari a 305,78 euro, oltre assegno di invalidità mensile (pur Contr diversamente nominato) pari a 667,21 euro, oltre la rendita. L ilevava che l'importo complessivo delle tre voci sarà di complessivi mensili 4.361,80 euro, Contr percepiti a partire da giugno 2025. Quanto al collocamento, l riscontrava l'attuale collocamento della ragazza in una struttura di transito poiché si tratta una struttura riabilitativa e le prospettive da verificare per il successivo stabile collocamento di CP_2
A questo punto, su proposta del Giudice relatore, dando atto, per il merito, della sopravvenuta indipendenza economica della figlia le parti CP_2 dichiaravano di voler comporre le questioni di causa con revoca dell'assegno di contributo al mantenimento già disposto a carico del signor Pt_1 rinuncia, da parte della signora delle mensilità pregresse e CP_1 compensazione delle spese di causa;
inoltre, accettando la proposta formulata, le parti dichiaravano di dividere al 50% le spese di costituzione in causa Contr dell come saranno quantificate dall'avv. Ochi sulla base dei parametri minimi di legge. Assorbita ogni altra questione in ragione delle sopravvenute Contr circostanze, come rappresentate dall'
I procuratori concludevano dunque in conformità, rinunciando alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e dei relativi scritti difensivi conclusionali e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi n. r.g. 2138/2024
3 in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse della figlia. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite, anche del sub procedimento, vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- revoca l'assegno di contributo al mantenimento già disposto a carico del signor Pt_1
- La signora rinuncia alla corresponsione delle mensilità CP_1 pregresse maturate a carico del ricorrente;
- le parti divideranno al 50% le spese di costituzione in causa dell'ADS, spese che saranno quantificate dall'avvocato sulla base dei parametri minimi di legge;
- spese di lite integralmente compensate
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
n. r.g. 2138/2024
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2138/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARONE UZ DI CH AN e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ROMA ARIANNA e dell'avv.
RESISTENTE
AVV (C.F.: Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. OCHI CARLA e dell'avv. C.F._3
INTERVENUTO
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la nascita della figlia il 17.11.2005 dalla relazione con CP_2 la signora i provvedimenti resi nel tempo dal Tribunale di CP_1
Livorno, all'esito della disgregazione dell'unione familiare, e allegando che la figlia, ormai maggiorenne, il 24/07/2024 mentre si recava al lavoro rimaneva vittima di un sinistro stradale, in conseguenza del quale riportava lesioni che n. r.g. 2138/2024
1 determinavano uno stato vegetativo comatoso e spese ospedaliere e di mantenimento in vita ad integrale carico del Servizio Sanitario Nazionale anche in attesa di ricevere il trattamento assistenziale erogato dall' per CP_3 gli infortuni in itinere, a titolo di rendita per inabilità assoluta, oltre a ricevere le altre rendite assistenziali e risarcitorie alla medesima dovute ex lege in CP_4 conseguenza del sinistro occorsole, considerando che le dette sopravvenienze mutavano significativamente l'assetto economico e reddituale delle parti e tenuto conto della propria complessiva situazione reddituale e familiare, con ricorso depositato in data 19.9.2024 e poi ritualmente notificato il signor evocava in causa per sentir pronunciare la Parte_1 CP_1 modifica dei provvedimenti vigenti. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] - Dichiarare la stabile collocazione della figlia presso la Struttura Sanitaria Ospedale Versilia, ove la Controparte_2 medesima è attualmente degente in stato vegetativo comatoso dichiarato irreversibile, con diritto di ciascun genitore di farle visita quotidianamente, alternandosi l'uno con
l'altro nelle due fasce orarie previste dalla struttura ospedaliera per le visite;
- revocare
l'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. provvedendo già il SSN al Pt_1 mantenimento ordinario della figlia e disporre a carico di ciascun genitore CP_2
l'obbligo di concorrere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie e di quelle anche ordinarie occorrenti per la cura della figlia non coperte dal sistema CP_2 sanitario;
- in subordine, disporre che entrambi i genitori siano tenuti a versare, a titolo di mantenimento ordinario della figlia un assegno di mantenimento CP_2 mensile nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, e comunque non superiore ad €
100,00 ciascuno, da versarsi direttamente in favore della figlia su un c/c dedicato intestato alla medesima, nel quale andranno a confluire anche le rendite assistenziali ed il risarcimento danni, e che verrà gestito dal nominando Amministratore di Sostegno
e/o Curatore. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Si costituiva in causa la signora la quale preliminarmente CP_1 ritenendo la necessità di integrazione del contraddittorio con l'amministratore di Sostegno di cui era stato conferito potere di gestire ogni CP_2 emolumento della ragazza oltre che potere di esprimere il consenso o meno alle cure ed ai trattamenti sanitari necessari per contestava la CP_2 domanda proposta anche allegando diversamente le vicende familiari pregresse al sinistro. La resistente concludeva per sentir accogliere le seguenti istanze: “[…] In via pregiudiziale: disporre l'integrazione del contraddittorio con
l'Amministratore di Sostegno nella persona dell'Avv. Alice Controparte_2
Smareglia, adottando i relativi provvedimenti;
Nel merito: rigettare la richiesta di dichiarare la stabile collocazione di presso la struttura sanitaria ospedale CP_2
Versilia in quanto inammissibile. In relazione alla richiesta revoca dell'assegno di contributo al mantenimento di pari ad euro 200,00= a carico del sig. CP_2 Pt_1
Voglia adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni nell'interesse di CP_2
n. r.g. 2138/2024
2 anche in relazione alla decorrenza delle statuizioni (avendo il padre sospeso il Pt_1 pagamento dal mese di agosto 2024); In via subordinata: Voglia disporre che ciascun genitore contribuirà in via diretta alle spese ordinarie di e che saranno a CP_2 carico, in misura del 50% ciascuno, le spese che saranno determinate dall'Amministratore di Sostegno nell'interesse di In ogni caso con vittoria di CP_2 spese e compensi di causa”.
Tentata in sede di udienza di comparizione delle parti la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti, all'esito di ampia discussione, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con l'amministratore di sostegno di avv. Alice Smareglia. Controparte_2 Contr All'udienza del 3.4.2025, l' costituitosi a messo legale, precisava che l' aveva medio tempore provveduto alla liquidazione della temporanea CP_3 sino alla data del riconoscimento dell'invalidità e di handicap da parte dell' già effettuando due erogazioni nei mesi di gennaio e febbraio 2025. CP_4
L'ADS precisava altresì l'avvenuta comunicazione, da parte dell' , di un CP_3 riconoscimento mensile in favore di di assegno di Controparte_2 incollocabilità pari a 305,78 euro, oltre assegno di invalidità mensile (pur Contr diversamente nominato) pari a 667,21 euro, oltre la rendita. L ilevava che l'importo complessivo delle tre voci sarà di complessivi mensili 4.361,80 euro, Contr percepiti a partire da giugno 2025. Quanto al collocamento, l riscontrava l'attuale collocamento della ragazza in una struttura di transito poiché si tratta una struttura riabilitativa e le prospettive da verificare per il successivo stabile collocamento di CP_2
A questo punto, su proposta del Giudice relatore, dando atto, per il merito, della sopravvenuta indipendenza economica della figlia le parti CP_2 dichiaravano di voler comporre le questioni di causa con revoca dell'assegno di contributo al mantenimento già disposto a carico del signor Pt_1 rinuncia, da parte della signora delle mensilità pregresse e CP_1 compensazione delle spese di causa;
inoltre, accettando la proposta formulata, le parti dichiaravano di dividere al 50% le spese di costituzione in causa Contr dell come saranno quantificate dall'avv. Ochi sulla base dei parametri minimi di legge. Assorbita ogni altra questione in ragione delle sopravvenute Contr circostanze, come rappresentate dall'
I procuratori concludevano dunque in conformità, rinunciando alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e dei relativi scritti difensivi conclusionali e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi n. r.g. 2138/2024
3 in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse della figlia. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite, anche del sub procedimento, vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- revoca l'assegno di contributo al mantenimento già disposto a carico del signor Pt_1
- La signora rinuncia alla corresponsione delle mensilità CP_1 pregresse maturate a carico del ricorrente;
- le parti divideranno al 50% le spese di costituzione in causa dell'ADS, spese che saranno quantificate dall'avvocato sulla base dei parametri minimi di legge;
- spese di lite integralmente compensate
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
n. r.g. 2138/2024
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