Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/06/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.3016 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12-12-2024 e vertente tra
(cf. ), elett.te dom.to in Roma, via degli Scipioni n.268, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso lo studio dell'avv. Piero Frattarelli, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Simonetti in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), elett.te dom.ta in Boville Ernica (Fr.), via Santa Liberata CP_1 CodiceFiscale_2
s.n.c., presso lo studio dell'avv. Rodolfo Luffarelli, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Iafrate in virtù di procura in atti
Appellata e appellante incidentale e
(c.f. elett.te dom.to in Isola del Liri (Fr.), via Roma n.2, Controparte_2 CodiceFiscale_3
presso lo studio dell'avv. Debora Natalizio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato
e
(c.f. ), elett.te dom.to in Sora, via Friuli n.15, presso lo Controparte_3 CodiceFiscale_4
studio dell'avv. Antonella Iannotta che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.303/2019 emessa dal Tribunale di Frosinone
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellata e appellante incidentale: come in atti
Conclusioni per gli appellati: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Frosinone, per sentir accertare l'insussistenza di qualsiasi diritto CP_1
parziario di godimento sul fondo di sua proprietà, distinto nel catasto del Comune di Monte S.
Giovanni Campano al foglio 17 part.lla n.148; chiedeva che fosse inibito il passaggio sul terreno, con l'obbligo di ripristinare il manto erboso e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni;
in via subordinata, qualora fosse stata riconosciuta l'esistenza del diritto di passaggio, chiedeva ne venisse disposto lo spostamento poiché esercitato a ridosso della sua abitazione in violazione dell'art. 1051 c.c..
Deduceva che 3
-era proprietario del fondo sito in Monte S. Giovanni Campano - località Fraduemonti - distinto in catasto al foglio 16 part.lla n.148 esteso mq.4870, bene pervenutogli giusto atto di donazione dell'8-2-1991;
-aveva realizzato sull'area un fabbricato ad uso abitativo composto da un piano seminterrato, un piano terra ed un primo piano;
-in virtù di successivo atto di donazione del 10-12-1998 era divenuto proprietario di un ulteriore appezzamento esteso complessivamente mq.8173, distinto in catasto al foglio 16 part.lle nn.480-515, di diritti pari ad un mezzo su un fabbricato rurale in catasto al foglio 16 part.lla n.73 nonché delle part.lle nn.294 e 300;
-per raggiungere l'abitazione dalla strada pubblica - denominata via Fraduemonti - utilizzava una strada privata che insiste in parte sul fondo di sua proprietà (part.lla n.515) ed in parte sulla part.lla n.482, di proprietà di;
Controparte_3
, titolare del diritto dominicale sulle part.lle nn.299-622-7-8-9-10, sosteneva di CP_1
godere di un diritto di passaggio sulle aree di sua proprietà ed in particolare sulle part.lle nn.297
e 148 ed aveva intrapreso, con esito positivo, un' azione possessoria;
-sotto il profilo petitorio la convenuta non vantava alcun diritto parziario di godimento sui beni e, in ogni caso, l'esercizio del passaggio violava l'art. 1051 c.c..
Si costituiva che, in via riconvenzionale, concludeva per l'accertamento CP_1
dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù e, in via subordinata, della sussistenza del diritto per destinazione del padre di famiglia ovvero per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sussistendone i presupposti di legge;
chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione ai fini della chiamata in causa di , proprietario della Controparte_2
part.lla n. 297, sulla quale si sviluppava il tracciato, il quale non si era mai opposto all'esercizio del passaggio.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva che aderiva alla posizione della Controparte_2
convenuta. 4
In corso di giudizio interveniva volontariamente , proprietario di un terreno Controparte_3
posto a ridosso del fosso “Pantano”, fondo indicato dal c.t.u. ai fini della individuazione di un diverso percorso per il raggiungimento del fondo della convenuta, il quale aderiva alla tesi difensiva di quest'ultima.
La causa, istruita con l'espletamento di interrogatorio formale, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con sentenza n.303/19: il Tribunale di Frosinone a) dichiarava l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei fondi di proprietà di (foglio 17 part.lle nn. 299 e 622) ed in danno delle aree di CP_1
e , distinte in catasto al foglio 17 part.lle nn.297-515-148 per la Parte_1 Controparte_2
larghezza di metri tre a partire dalla via comunale Pantano b) condannava l'attore al pagamento delle spese processuali in favore di e di quelle di c.t.u. c) dichiarava la CP_1
compensazione delle spese di giudizio nei confronti delle restanti parti.
Osservava il Tribunale che
-esaminato il materiale probatorio la domanda di usucapione avanzata da doveva CP_1
ritenersi fondata;
-i testimoni , , e riferivano Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
concordemente che da oltre 50 anni la convenuta, e prima di lei i suoi danti causa, raggiungevano i terreni mappali nn.299-622 ai fini della coltivazione attraversi i fondi distinti con le part.lle nn.297-515-148 su un tracciato di larghezza tale da consentire anche il transito di mezzi agricoli;
-i testi di parte attrice riferivano di ulteriori e diversi percorsi ma ciò “non inficiava in modo decisivo le risultanze delle predette testimonianze, posto che ben può predicarsi che vi fosse una
pluralità di percorsi per raggiungere i fondi in oggetto e posto che ai fini qui in esame a nulla rileva
che il percorso di cui oggi la convenuta chiede l'usucapione fosse l'unico o meno che consentisse di raggiungere il fondo dominante”;
-lo stradello oggetto di causa presenta i requisiti di visibilità tali da denotare con chiarezza, in modo inequivoco, la sua funzione di accesso ai fondi dominanti tramite i fondi serventi;
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-non meritava accoglimento la domanda spiegata dall'attore di spostamento della servitù, posto che il divieto di servitù coattiva di cui all'art. 1051 c.c. per le aree in esse descritte non preclude l'usucapione del diritto parziario su di esse.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva che spiegava appello incidentale subordinato. CP_1
Si costituivano e . Controparte_3 Controparte_2
La causa all'udienza del 12-12-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi di gravame l'appellante lamenta una omessa ed errata valutazione delle prove testimoniali nonché la violazione dell'art. 1061 c.c..
Deduce che i testimoni , e con le loro Testimone_1 Testimone_5 Testimone_6
deposizioni avevano escluso l'esistenza del passaggio reclamato ed oggetto della domanda di usucapione ed affermato, in particolare, che sul terreno retrostante il fabbricato “non c'era alcun passaggio”.
Assume che il Tribunale aveva omesso di valutare il netto contrasto tra le prove testimoniali circa l'esistenza e la pratica del passaggio oggetto della domanda riconvenzionale.
Adduce che alcuna dimostrazione veniva fornita in relazione all'esistenza di opere visibili richieste per la costituzione di servitù apparenti.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta il mancato accoglimento della richiesta di spostamento del passaggio.
Deduce che il tracciato è posto a ridosso della sua abitazione in violazione dell'art. 1051 c.c. ed assume che il Tribunale, riconosciuto il diritto della convenuta, avrebbe dovuto disporne lo spostamento. 6
Le censure appaiono infondate.
La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado in riferimento al riconoscimento della maturata usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso le part.lle nn.297 (di proprietà di ), 148 e 515 (di proprietà dell'appellante) ai fini del Controparte_2
raggiungimento del fondo intercluso di cui alle part.lle nn.299-622 (foglio 17).
Va preliminarmente osservato che in tema di acquisto a titolo originario l'agente deve offrire prova rigorosa del possesso al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, idonee a dimostrare un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato (Cass. 20539/17).
Occorre, in altri termini, che i testimoni si esprimano in modo concordante, preciso e puntuale in relazione all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale e di una signoria non determinata da mera tolleranza che si sia prolungata, senza interruzione, per tutto il tempo necessario e sufficiente ad usucapire;
devono, in buona sostanza, emergere elementi idonei a provare l'esistenza di un possesso esclusivo per un periodo superiore al ventennio.
Nel caso in esame tale prova, ad avviso della Corte, può ritenersi raggiunta alla luce delle dichiarazioni rese in sede istruttoria che appaiono idonee alla dimostrazione del potere di fatto consistente nell'esercizio del passaggio, pedonale e carrabile, attraverso il percorso indicato.
Il teste di parte attrice dichiarava: “Conosco i luoghi di causa in quanto sono Testimone_1
nato nella casa a fianco a quella dove sono nate le parti……….Il padre ed il nonno per andare sul
CP_ terreno che oggi è di , che peraltro faceva parte di un più grande appezzamento di terreno che
CP_ poi è stato diviso tra e i suoi fratelli, passavano a piedi su uno stradello che partiva da via Vicinale
Pantano e costeggiava il fosso……. So che si accedeva a tali terreni attraverso uno stradello che passa
attraverso il bosco……. Il nonno delle parti percorreva anche uno stradello retrostante l'abitazione
oggi di che dista dall'attuale passaggio in contestazione circa 30 metri ed è più a monte.” Pt_1
, coniuge di , affermava: “Io frequento lo stato dei luoghi dal 1967-68 Testimone_4 CP_1
epoca in cui mi fidanzai con mia moglie che all'epoca abitava lì. Fin dall'epoca ho transitato sulla 7
suddetta strada con mezzi meccanici. Ricordo che all'epoca transitavo con la mia Fiat 500.
Successivamente transitavo anche con mezzi agricoli ed autocarri. Il passaggio, fino a quando non è
iniziata la vicenda giudiziaria è sempre avvenuto pacificamente, liberamente ed ininterrottamente…..
La strada in contestazione passa a circa due-tre metri dal fabbricato di Dietro la Parte_1
casa di dove c'è la strada, non c'è mai stato uno scavo. Lo scavo c'è stato dove insiste la Pt_1
casa”.
Il testimone asseriva: “Si tratta di una strada vera e propria che parte dalla via Testimone_2
comunale, attraversa i fondi di raggiunge quelli di Ciò Controparte_2 Parte_1 CP_1
a mia memoria da sempre, ciò sia con mezzi agricoli che meccanici di grandi dimensioni. Il fondo di
enza questo passaggio sarebbe intercluso. Io sono nato proprio sui luoghi e sono rimasto CP_1
lì fino agli anni '80. Dopo che ci siamo trasferiti, ho continuato a frequentare i luoghi con assiduità
avendo un terreno nei pressi”.
Analoghe dichiarazioni rendeva il quale dichiarava: “I terreni oggi di Testimone_3
appartenevano ai nostri genitori ed i terreni sono stati divisi tra noi quattro fratelli. I terreni oggi di
CP_ mia proprietà sono più in alto rispetto a quelli di . Io non ci vado più ma i miei genitori passavano
dove vi è oggi il passaggio contestato. Quando ha costruito la casa il passaggio è rimasto Pt_1
sempre quello. Dopo la costruzione della casa sono sorti i problemi.”
I testi e confermavano quanto dichiarato da Testimone_5 Testimone_6 Tes_1
circa l'esistenza anche di un percorso alternativo utilizzato per raggiungere la
[...]
proprietà di attraverso la via vicinale “Pantano”. CP_1
Il consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale in atti, dopo avere accertato la situazione di interclusione assoluta del fondo di , evidenziava che la via vicinale CP_1
“Pantano” si interseca con un fosso soprapponendosi completamente all'ingombro dell'alveo; il fosso naturale è caratterizzato da un forte dislivello tra le sponde anche superiore a due metri di altezza, risultando, quindi, in alcun modo percorribile.
Alla luce di tali accertamenti le dichiarazioni dei testimoni che riferivano dell'esistenza del percorso alternativo lungo tale tracciato devono ritenersi inattendibili ed in ogni caso, come 8
correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'esistenza di una pluralità di percorsi non rileva ai fini della domanda di usucapione della servitù riferita ad uno di essi.
Il materiale probatorio raccolto deve reputarsi sufficiente ed idoneo, sussistendone i presupposti anche temporali, ad acclarare la intervenuta usucapione del diritto parziario di godimento, esercitato con animo domini in modo pubblico e continuativo per un periodo superiore al ventennio.
Per quel che concerne il divieto di cui all'art. 1051 c.c., riguardante l'impossibilità di costituire una servitù coattiva su fabbricati, aie e cortili è sufficiente rilevare che l'esenzione non si estende alla costituzione volontaria o per usucapione e che, in ogni caso, la realizzazione del fabbricato da parte dell'appellante risale ai primi anni '90, epoca in cui il tracciato veniva già utilizzato per raggiungere le porzioni di terreno assegnate a . CP_1
Quanto all'inesistenza di opere visibili l'eccezione deve ritenersi superata tenuto conto della deposizione del teste - il quale riferiva della presenza di una vera e propria strada Testimone_2
- e del fatto che anche un viottolo visibile nel fondo servente, formatosi per effetto del passaggio continuo, rende apparente la servitù.
A tale proposito l'ausiliario precisava che il tracciato si dipana nel seguente modo: un primo tratto costituito da una stradina sterrata delimitata prima da una recinzione metallica e poi da una siepe che si dirama dalla strada comunale, un secondo di circa metri 22 da una pista di accesso posta a distanza ravvicinata dal fabbricato dell'appellante, un tratto terminale ricadente sulla part.lla n. 515.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello principale;
resta assorbito quello incidentale subordinato.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano in favore di , come da dispositivo sulla base delle tariffe professionali CP_1
vigenti (D.M.147/2022), con esclusione della sola fase istruttoria;
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione nei confronti di e . Controparte_2 Controparte_3 9
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei Parte_1
confronti di nonché e nonché sull'appello incidentale CP_1 Controparte_2 Controparte_3
subordinato proposto da avverso la sentenza n.1245/2018, emessa dal Tribunale di CP_1
Frosinone così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara assorbito l'appello incidentale;
c) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali Parte_1 CP_1
del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;
d) dichiara la compensazione delle spese processuali nei confronti di e Controparte_3
; Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano