Articolo 7 della Legge 7 ottobre 2024, n. 152
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1 novembre 2024
Art. 7. Iniziative didattiche nelle scuole 1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 , promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti nonche' allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.
2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, possono concorrere all'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi percorsi formativi.
Le istituzioni scolastiche provvedono alle iniziative di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 : «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 », pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, S.O. n. 23:
«Art. 5 (Piano delle arti). - 1. Il «Piano delle arti» e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il Piano e' adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, e' attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.
2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei "temi della creativita'";
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creativita' e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualita' del Made in Italy;
f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civilta' e culture dell'antichita';
h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche;
i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.».
Entrata in vigore il 1 novembre 2024