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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/12/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1797/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. GIUSI Parte_1 C.F._1
ANTONINA PERDICHIZZI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. OLIVIERO ATZENI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 – prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 - MERITO Atpo
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 17/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e del diritto alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che gli aveva riconosciuto un grado di invalidità del 84% a decorrere da febbraio
2023 e negato la sussistenza della condizione sanitaria per beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi: “1) Per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i Parte_1 presupposti per ottenere il 100% di invalidità civile ai sensi della Legge 1971 n. 118 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, e se il ricorrente sia affetto da minorazioni che riducono con connotazioni di gravità
l'autonomia personale dell'istante, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 3 della
Legge 104/92 […] Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetto il ricorrente (vedi pagg. 12-16 della relazione peritale), concludendo che: “il ricorrente risulta affetto da infermità che causano una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa generica tale da DETERMINARE LA TOTALE INABILITA' con decorrenza dal mese di giugno 2022. Le stesse condizioni menomative NON risultano di gravità tale da determinare una condizione sanitario-sociale utile per considerare un handicap con gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Le osservazioni critiche svolte da parte ricorrente nelle note del 15.12.2025, relativamente all'omesso riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, basandosi sulla mera disamina del quadro patologico del ricorrente, non appaiono tali da scalfire le valutazioni medico-legali del c.t.u.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, ex art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza da giugno 2022.
Mentre va dichiarato che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Le osservazioni critiche di parte ricorrente, in ordine alla accertata insussistenza della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, contenute le note d'udienza del 15.12.2025, basandosi sostanzialmente sul mero quadro patologico del ricorrente, non appaiono tali da scalfire le conclusioni del nominato ctu, che si fondano su criteri logici e metodologici immuni da censure.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario sotteso pensione di inabilità è stato accertato con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa (risalente al 18.10.2021) (cfr. Cass. civ.
n. 14577/2025) e che, peraltro, è stata esclusa la sussistenza del requisito sanitario sotteso all'art. 3 comma 3 legge 104/1992. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1797/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da giugno 2022, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/1971;
2) dichiara che non sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste dalla Parte_1 legge ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92
3) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1797/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. GIUSI Parte_1 C.F._1
ANTONINA PERDICHIZZI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. OLIVIERO ATZENI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 – prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 - MERITO Atpo
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 17/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e del diritto alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che gli aveva riconosciuto un grado di invalidità del 84% a decorrere da febbraio
2023 e negato la sussistenza della condizione sanitaria per beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi: “1) Per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i Parte_1 presupposti per ottenere il 100% di invalidità civile ai sensi della Legge 1971 n. 118 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, e se il ricorrente sia affetto da minorazioni che riducono con connotazioni di gravità
l'autonomia personale dell'istante, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 3 della
Legge 104/92 […] Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetto il ricorrente (vedi pagg. 12-16 della relazione peritale), concludendo che: “il ricorrente risulta affetto da infermità che causano una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa generica tale da DETERMINARE LA TOTALE INABILITA' con decorrenza dal mese di giugno 2022. Le stesse condizioni menomative NON risultano di gravità tale da determinare una condizione sanitario-sociale utile per considerare un handicap con gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Le osservazioni critiche svolte da parte ricorrente nelle note del 15.12.2025, relativamente all'omesso riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, basandosi sulla mera disamina del quadro patologico del ricorrente, non appaiono tali da scalfire le valutazioni medico-legali del c.t.u.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, ex art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza da giugno 2022.
Mentre va dichiarato che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Le osservazioni critiche di parte ricorrente, in ordine alla accertata insussistenza della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, contenute le note d'udienza del 15.12.2025, basandosi sostanzialmente sul mero quadro patologico del ricorrente, non appaiono tali da scalfire le conclusioni del nominato ctu, che si fondano su criteri logici e metodologici immuni da censure.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario sotteso pensione di inabilità è stato accertato con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa (risalente al 18.10.2021) (cfr. Cass. civ.
n. 14577/2025) e che, peraltro, è stata esclusa la sussistenza del requisito sanitario sotteso all'art. 3 comma 3 legge 104/1992. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1797/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da giugno 2022, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/1971;
2) dichiara che non sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste dalla Parte_1 legge ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92
3) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.