Rigetto
Sentenza 10 maggio 2024
Ordinanza collegiale 8 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/05/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04328/2025REG.PROV.COLL.
N. 09633/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9633 del 2020, proposto da
EL ES di ZZ AR & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal sig. AR ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Ezechieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Badia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Christof Baumgartner e Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma, quanto all’appello principale
della sentenza del T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, n. 73 del 13 marzo 2020, limitatamente al capo in cui ha stabilito la modalità di determinazione della sanzione pecuniaria applicata dalla concessione edilizia di variante in sanatoria n. 18/2017 del 12 ottobre 2018 rilasciata dal Comune di Badia, nonché al capo in cui ha ritenuto la debenza degli oneri di urbanizzazione secondaria
nonché, quanto all’appello incidentale,
della sentenza del T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, n. 73 del 13 marzo 2020, limitatamente al capo della sentenza che ha accertato il diritto dei ricorrenti alla restituzione, da parte del Comune di Badia, della somma di € 19.865,80, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Badia;
Visto l’appello incidentale del Comune di Badia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Ezechieli e Federica Scafarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. AR ZZ è socio e legale rappresentante della EL ES di ZZ AR & C. s.a.s. (di seguito anche Società o EL ES) che, a sua volta, è proprietaria della struttura alberghiera sita nel Comune di Badia, località San Cassiano, Strada Pecei 19, composta da vari corpi di fabbrica e attiva sotto l’insegna “EL ES”.
Nell’atto di appello, la parte ha analiticamente descritto la vicenda fattuale sottesa alla presente vicenda contenziosa.
Tra l’altro, ha rappresentato che:
- nell’aprile 2013, la Società ha presentato al Comune un progetto per realizzare, nell’ambito di detto complesso alberghiero, un nuovo Garage con cubatura di 4.002,56 mc interrata e di 217,22 mc fuori terra;
- successivamente, la Società ha deciso di realizzare anche lo Sport Pavillon, ossia un nuovo edificio a due piani con destinazione sportiva/wellness che, come poi effettivamente è stato, avrebbe in buona parte sovrastato il Garage e sarebbe rimasto ad esso collegato senza soluzione di continuità attraverso il vano scala;
- sebbene l’intervento di realizzazione del Garage e dello Sport Pavillon fosse in concreto unitario (fisicamente e cronologicamente), la Società ha optato per la presentazione di una nuova pratica edilizia, relativa allo Sport Pavillon, sul presupposto che tale scelta, per un verso, avrebbe impedito un’inutile duplicazione dei costi di progettazione del Garage e, per altro verso, avrebbe evitato la “riapertura” della pratica edilizia del Garage stesso che in quel momento era praticamente conclusa;
- il 18 gennaio 2017, quindi, la Società presentava apposita domanda di concessione edilizia del solo Sport Pavillon che veniva così descritto: “Il presente progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio sport + wellness a due piani con sale relax e deposito sci/bici/sport. L’ascensore esistente sarà ampliato di un piano e verrà creata una piscina sportiva sulla superficie del tetto dell'edificio. Il nuovo volume urbanistico è di 2.009,69 m3 - vedi planimetria n. 07”.
Il Sindaco del Comune di Badia, in data 14 ottobre 2018, ha rilasciato all’EL ES di ZZ AR & c. s.a.s. la concessione edilizia di variante in sanatoria n. 18/2017 del 12 ottobre 2018 per l’esecuzione dei seguenti lavori: nuova costruzione di un edificio a due piani con destinazione sportiva + wellness c/o l’EL ES sulla p.ed. 581 e 1843 c.c. Badia in San Cassiano, strada Pecei 19, in conformità al progetto di variante esaminato dalla commissione edilizia, specificando che la concessione ha valore di autorizzazione ai sensi dell’art. 8 della L.P. 25 luglio 1970, n. 16, relativamente al vincolo paesaggistico gravante sull’area.
Il provvedimento è stato adottato previo accertamento del versamento dell’importo relativo ai diritti di segreteria ed al contributo di concessione (€ 29.011,03) + sanzione amministrativa art. 85 della L.P. 13/98 (€ 33.032,82).
Gli appellanti hanno proposto ricorso dinanzi al TRGA, Sezione Autonoma di Bolzano, per l’annullamento parziale della concessione edilizia di variante in sanatoria n. 18/2017 del 12 ottobre 2018 e del parere favorevole in sanatoria della Commissione edilizia comunale del 4 luglio 2018, relativamente al criterio di calcolo della sanzione pecuniaria, nonché per l’accertamento di quanto dovuto a titolo di contributo di costruzione e di sanzioni.
Il TRGA di Bolzano, con la sentenza n. 73 del 13 marzo 2020, ha accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ha accertato il diritto dei ricorrenti alla restituzione, da parte del Comune di Badia, della somma di € 19.865,80, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, ed ha condannato il Comune intimato al pagamento dei relativi importi in favore dei ricorrenti.
Di talché, l’EL ES ed il signor AR ZZ - premesso che, per quanto riguarda la sanzione, il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile il criterio di calcolo di cui all’art. 85, comma 3, LUP (Legge Urbanistica Provinciale n. 13 del 1997) e ne ha ridotto l’ammontare da € 33.032,82 ad € 20.322,12 come da CTU e, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione secondaria, il TRGA, respinto il motivo con cui parte ricorrente aveva sostenuto dovesse trovare applicazione l’esonero di cui all’art. 78 LUP, li ha ridotti da € 41.356,04 ad € 39.416,29, come da CTU - hanno interposto appello avverso la sentenza di primo grado, limitatamente alla parte a loro sfavorevole, articolando plurimi motivi (già oggetto di esame nella sentenza non definitiva di questa Sezione n. 4208 del 10 maggio 2024).
2. Il Comune di Badia ha analiticamente controdedotto, concludendo per il rigetto dell’appello principale, ed ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza n. 73 del 2020 del TRGA di Bolzano che ha accertato il diritto dei ricorrenti alla restituzione, da parte del Comune di Badia, della somma di € 19.865,80 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
L’appello incidentale è articolato nei seguenti motivi:
Error in iudicando. Illegittimo accoglimento della domanda di accertamento della somma effettivamente dovuta dalla società ricorrente in appello “EL ES di ZZ AR & C. sas” al Comune di Badia a titolo di contributo di costruzione nonché a titolo di sanzioni.
Eccesso di potere per contraddittorietà interna e per ingiustizia manifesta.
Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e dall’obbligo di motivazione.
Il quadro normativo applicato dal CTU per il calcolo dei contributi di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione sarebbe corretto, ma lo stesso non potrebbe dirsi per l’esito dei calcoli.
Il CTU per rispondere esaurientemente al quesito sottopostogli dal TRGA avrebbe dovuto determinare la differenza tra i volumi autorizzati e realizzati, anziché fondare i propri calcoli sui dati volumetrici indicati dalla parte ricorrente nella tavola 8 del 14 giugno 2018.
Il CTP del Comune di Badia, per colmare le omissioni del CTU, avrebbe provveduto al ricalcolo delle cubature di cui ai singoli progetti concessionati e al conseguente accertamento delle differenze di cubature, necessario per giungere al calcolo dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione, del contributo del costo di costruzione, nonché della sanzione amministrativa.
3. Con la sentenza non definitiva n. 4208 del 10 maggio 2024, questa Sezione, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, ha respinto l’appello principale e, quanto all’appello incidentale, ha disposto verificazione, nei termini e con le modalità indicate nella motivazione di seguito riportata:
“ 6. Con l’appello incidentale, il Comune di Badia ha contestato l’esito dei calcoli cui è pervenuto il CTU, ai quali ha fatto riferimento il primo giudice, sostenendo che il consulente, per rispondere esaurientemente al quesito sottopostogli dal TRGA, avrebbe dovuto determinare la differenza tra i volumi autorizzati e realizzati, anziché fondare i propri calcoli sui dati volumetrici indicati dalla parte ricorrente nella tavola 8 del 14 giugno 2018.
In primo luogo, il Collegio evidenzia che l’Amministrazione non ha contestato la veridicità di quanto esposto dal consulente, ma le modalità con cui lo stesso è pervenuto alla determinazione del risultato, e non sussiste dubbio che la parte possa muovere, anche eventualmente per la prima volta in sede di appello, rilievi critici sulle risultanze della CTU, sollecitando il relativo potere valutativo del giudice.
Nel merito, occorre rilevare che al CTU era stato posto il seguente quesito:
“accerti il c.t.u. la differenza tra cubatura autorizzata in base alla concessione edilizia n. 18/2017 dd. 30.3.2017, alla concessione edilizia n. 29/2017 dd. 2.5.2017, alla concessione edilizia di variante n. 29/2017 dd. 31.7.2017 e alla concessione edilizia di variante n. 29/2017 dd. 11.1.2018 e la cubatura di fatto realizzata in difformità alle citate concessioni edilizie e quindi oggetto dell’impugnata concessione edilizia in sanatoria n. 18/2018 dd. 12.10.2018, calcolando l’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria, degli oneri di urbanizzazione secondaria, del contributo del costo di costruzione sulla cubatura rilevata in applicazione delle disposizioni di legge vigenti e quantificando l’ammontare della sanzione amministrativa in applicazione delle disposizioni di legge vigenti”.
Dall’elaborato peritale, risulta che, in replica alle osservazioni di parte resistente, il CTU ha rappresentato che “I rilievi svolti in occasione dell’ultimo sopralluogo confermano la sostanziale concordanza fra lo stato realmente realizzato e i disegni depositati con la variante in sanatoria. Lo scrivente procedeva quindi al controllo del calcolo dei volumi sviluppato dall’ing. Letrari nella tav. 8 del 14.06.2018 … accertandone la sostanziale correttezza. Nella tabella ‘Calcolo dei volumi effettivamente realizzati e dei relativi oneri complessivi’ lo scrivente faceva pertanto riferimento ai volumi calcolati in detta tavola 8, precedentemente verificati, distinguendo fra volume interrato e fuori terra e le relative destinazioni d’uso e sviluppando, nei riquadri successivi, il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di costruzione”.
Il Collegio, pur tenendo conto che i termini cubatura e volumetria possono considerarsi sinonimi, rileva come nell’elaborato peritale sia stato due volte utilizzato l’aggettivo qualificativo “sostanziale”, laddove l’accertamento tecnico richiesto al consulente avrebbe dovuto condurre ad un risultato certo e privo di opinabilità.
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., con cui l’organismo di verificazione, nel rispondere al quesito formulato dal TRGA, Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, sopra descritto, sviluppi i necessari calcoli delle cubature, determinando la differenza tra i volumi autorizzati e realizzati, a prescindere dai dati volumetrici contenuti nella richiamata tavola n. 8 del 14 giugno 2018.
A tal fine, il Collegio individua quale organismo che dovrà provvedere alla verificazione il responsabile pro tempore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università degli Studi di Trento, che potrà provvedere direttamente alla verificazione ovvero individuare, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente sentenza non definitiva, un professore, ordinario o associato, del corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile – Architettura dello stesso Ateneo. L’accertamento avverrà nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo di causa, nonché sulla base di ogni altra documentazione ritenuta utile che le parti sono tenute a mettere a disposizione su sua richiesta …”.
4. Il verificatore, Professoressa Maria Paola Gatti, professore ordinario dell’Università degli Studi di Trento, in data 14 dicembre 2024, ha depositato la relazione finale di verificazione.
Le parti hanno prodotto altre memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
Il difensore del Comune di Badia, all’udienza del 27 marzo 2025, ha chiesto l’espunzione dal fascicolo della documentazione depositata dall’EL ES in data 24 marzo 2025.
5. In limine, il Collegio, su richiesta di parte, dispone l’espunzione dal fascicolo della documentazione prodotta in data 24 marzo 2025, tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
6. L’esito delle verifiche indicate nel quesito, a seguito delle ampie argomentazioni svolte, per quanto di maggiore interesse in questa sede, è stato il seguente:
“ Bilancio sanzione amministrativa rispetto a calcolato da Comune di Badia
(**Rispetto a quanto calcolato in variante di sanatoria N.18/2019 dd 12/10/2018)
Differenza sanzione cubatura interrata 6.980,07 € (Q1) - 22.905,43 €** = -15.925,36 €
Differenza sanzione cubatura fuori terra 27.437,41 € (Q2) - 10.127,39 €** = +17.219,02 €
Differenza totale = +1.293,66 €
Dal confronto tra la sanzione amministrativa quantificata dal Comune di Badia nel documento Calcolo Oneri prot.0012762 dd 23/08/2018 della Variante in Sanatoria alla Concessione Edilizia n.18/2017 di data 12/10/2018 (Documentazione di primo grado – TRGA di Bolzano R.G.286/2018 – depositata dalla parte resistente Comune di Badia doc.25) calcolo degli oneri dd.21.8.2018 con il certificato di avvenuta consegna), e la sanzione amministrativa, calcolata ai sensi dell’Art.85 L.P. n.13 di data 11/08/1997, secondo il ricalcolo delle cubature dello stato realizzato oggetto del quesito, risultano ancora da versare importi relativi alla sanzione nella misura di 1.293,66€.
…
Dal bilancio tra le cubature oggetto di oneri primari, secondari e contributo di costruzione, già calcolate nelle Concessioni Edilizie n.18/2017 e n.29/2017 e nelle relative varianti e varianti in sanatoria, confrontate con la cubatura dello stato realizzato ricalcolata come da oggetto del quesito, risulta che devono essere ancora versati oneri nella misura complessiva di 9.750,47€ ”.
7. La relazione finale di verificazione, quindi, ha accertato la fondatezza della pretesa dell’appellante incidentale.
7.1. Tuttavia, l’EL ES ed il sig. AR ZZ hanno contestato la mancata applicazione, nella determinazione del contributo di concessione (nelle sue due componenti di quota oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e quota costo di costruzione), dell’art. 78, comma 2, della LUP, legge provinciale n. 13 dell’11 agosto 1997, secondo cui “ In caso di impianti con luce netta interna dei singoli piani superiore a tre metri, ai fini del contributo relativo alla concessione edilizia viene computata solo l’altezza di tre metri per ogni piano ”.
Pertanto, secondo la prospettazione di parte, occorrerebbe considerare un’altezza virtuale di tre metri per ogni piano, escludendo dal computo eventuali eccedenze.
7.2. Il Collegio, invece, ritiene che il verificatore abbia correttamente proceduto, in quanto la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione del detto art. 78, comma 2, della LUP n. 13 del 1997.
Il secondo comma dell’art. 78 della legge provinciale citata, ratione temporis vigente, deve essere letto congiuntamente al primo comma, secondo cui “ Nelle zone per insediamenti produttivi per la costruzione di opere o impianti destinati ad attività produttive, al commercio all’ingrosso e alla prestazione di servizi, la concessione comporta esclusivamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria ”.
Di talché, la norma agevolativa di cui al secondo comma può trovare anch’essa applicazione solo per gli impianti situati nelle zone per insediamenti produttivi.
Nella fattispecie n esame, la struttura turistica in argomento non è ubicata in una zona per insediamenti produttivi, né può essere equiparata ad un impianto destinato ad attività produttive, per cui non può beneficiare della norma agevolativa di cui al richiamato secondo comma dell’art. 78 della LUP n. 13 del 1997.
Pertanto, in relazione alle previsioni di cui alla anzidetta norma, possono ripetersi le considerazioni relative all’art. 78 già esposte nella sentenza non definitiva n. 4208 del 2024 e, in particolare che:
… la Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’art. 78 della LUP riguarda propriamente soltanto le zone per insediamenti produttivi di cui all’art. 44, L.P. n. 13/1997, ma non anche quelle con destinazione particolare di cui al successivo art. 44-bis, atteso che la norma disciplina i casi in cui la destinazione non sia nemmeno lato sensu riferibile alla destinazione residenziale, laddove la destinazione delle zone per strutture turistiche è senz’altro assimilabile all’uso residenziale, venendo i relativi luoghi frequentati da un innumerevole numero di persone a scopi riconducibili all’uso residenziale (cfr. Cons. Stato, VI, 5 aprile 2019, n. 2256).
D’altra parte, al pari delle norme di esenzione tributaria, le norme di esenzione dagli oneri di urbanizzazione (ancorché secondari), che costituiscono un corrispettivo di compartecipazione alla trasformazione del luogo, hanno carattere eccezionale, in quanto derogano al principio di uguaglianza, e, di conseguenza, non possono applicarsi a fattispecie diverse da quelle in esse considerate alla stregua di una rigorosa interpretazione”.
8. In conclusione, sulla base di quanto esposto, l’appello incidentale proposto dal Comune di Badia è fondato e va accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto interamente, anche in relazione alla domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti alla restituzione, da parte del Comune di Badia, della somma di € 19.865,80, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Ne consegue che, ove in esecuzione della sentenza di primo grado, il Comune abbia provveduto al versamento dell’importo in favore dei ricorrenti, lo stesso dovrà essere restituito da questi ultimi al Comune, maggiorato degli interessi legali decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell’importo e sino alla data di effettiva restituzione.
9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti, sono poste a carico, in solido ed in parti uguali, degli appellanti principali ed a favore del Comune di Badia
10. Il verificatore, con istanza depositata in data 10 febbraio 2025, ha chiesto un compenso di € 6.095,06.
Il Collegio, considerata la complessità della prestazione svolta, ritiene congruo e proporzionato un compenso complessivo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre spese per € 70,90 e accessori di legge, dal quale andrà detratta l’eventuale somma già percepita a titolo di acconto, da porre a carico, in solido ed in parti uguali, degli appellanti principali EL ES e sig. AR ZZ quali soccombenti nel giudizio.
In proposito, il Collegio ribadisce che, con ordinanza n. 5092 del 7 giugno 2024, questa Sezione ha autorizzato la nomina di un professionista esterno con funzioni di supporto, specificando che il compenso dovuto allo stesso sarebbe stato liquidato, al termine dell’incarico, nell’ambito del complessivo compenso da attribuire al verificatore, per cui il compenso liquidato deve intendersi comprensivo anche di quanto, nel rapporto tra le parti, si intenda riconoscere dal verificatore al professionista con funzioni di supporto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello incidentale proposto dal Comune di Badia e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge interamente il ricorso di primo grado, anche in relazione alla domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti alla restituzione, da parte del Comune di Badia, della somma di € 19.865,80, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Condanna, in solido ed in parti uguali, gli appellanti principali EL ES e sig. AR ZZ al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore del Comune di Badia.
Liquida a favore del verificatore prof.ssa Maria Paola Gatti il compenso quantificato complessivamente in euro € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre spese per € 70,90 e accessori di legge, dal quale andrà detratta l’eventuale somma già percepita a titolo di acconto, da porre a carico, in solido ed in parti uguali, degli appellanti principali EL ES e sig. AR ZZ quali soccombenti nel giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO