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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1498/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto "Fideiussione Polizza
Fideiussoria"
TRA
C.F. 1 ), rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Giovanni Parte 1 (C.F.:
Esposito, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Cercola (NA) al Viale
GI MO 19, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
-Attore -
E
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: P.IVA 1 rapp.ta e difesa, con poteri disgiunti, dagli avv.ti Manuela Malavasi e Roberto Perrone, con domicilio eletto in
NTMO (NA) alla P.zza della Repubblica n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Marcello Sorbo, giusta procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta.
-Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte 1 premetteva di aver sottoscritto con la società Controparte 1 in data 21.04.2011, il contratto di finanziamento n. 43779902 che prevedeva l'erogazione della somma di € 50.000,00 oltre interessi da restituirsi in 120 rate mensili da
€ 688,50 caduna, tan all'8,91% e taeg globale all'8,68%, spese di istruttoria pari a € 750,00 e stipula di assicurazione facoltativa CPI pari a € 3.806,25, per un importo totale finanziato pari ad € 54.556,25.
Preponeva, altresì, il Pt 1 che a garanzia del suddetto contratto di finanziamento era stato contestualmente stipulato un contratto di fideiussione a nome della Sig.ra Persona 1
che, avendo necessità della somma oggetto del finanziamento, non verificava le condizioni ed i tassi applicati allo stesso;
che, successivamente, veniva a trovarsi in difficoltà economiche ma, nonostante ciò, onorava sempre il pagamento delle rate anche se alcune venivano pagate in ritardo;
di aver avanzato una richiesta di restituzione degli interessi applicati al finanziamento, senza avere riscontro da parte dell'istituto di credito e di aver diritto a tale ripetizione in ragione dell'avvenuta applicazione di interessi usurari, nonché di un tasso effettivo differente da quello nominale.
Tanto premesso, l'attore evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società CP 1
"[...] istando preliminarmente per la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 117 TUB;
in via principale, previo accertamento di usura ed anatocismo, chiedeva di condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, il tutto con vittoria di spese processuali.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la convenuta società [...]
CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., eccependo in via preliminare l'inammissibilità della citazione per incertezza dell'editio actionis, nonché il difetto di legittimazione attiva del sig. Pt 1
con riferimento ai rapporti contrattuali intercorrenti tra la comparente società e la sola sig.ra [...] Persona 1 in via principale, domandava il rigetto integrale della domanda attorea, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con provvedimento del 10.05.2022 le parti venivano onerate di attivare il tentativo obbligatorio di
-come da verbale del mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo
28.06.2022 agli atti acquisito.
L'iter processuale si sviluppava nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, così come convertito con modificazioni dalla 1. n. 77/2020, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
All'udienza dell'8.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. "ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (Cass. 12002/2014;
Cass. 17214/2016).
Tanto premesso, la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 117 TUB è manifestamente infondata in fatto e in diritto e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
Il sig. deduceva l'esistenza di un contratto di fideiussione stipulato dalla coniuge Parte 1
a garanzia del credito erogato in favore del marito, e, tanto premesso, sig.ra Persona 1
ne contestava la carenza di forma scritta per omessa sottoscrizione ad opera dell'Istituto di Credito;
tuttavia, tale ricostruzione fattuale non ha trovato alcun riscontro nel comparto probatorio acquisito, nel quale non è stata rinvenuta alcuna traccia della documentazione oggetto di odierna contestazione.
È chiaro che il sig. Pt 1 in ossequio all'onus probandi che incombe di regola sulla parte che intende far valere la propria pretesa in giudizio, avrebbe dovuto quantomeno produrre il contratto di fideiussione di cui ha lamentato il vizio di forma, al fine di sottoporlo al vaglio di questo Giudicante;
invece, non solo non ha dato prova dell'avvenuta stipulazione del predetto negozio giuridico, ma dalle risultanze probatorie è emersa l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la sig.ra Persona_1 e la banca convenuta completamente diverso da quello prospettato dall'attore e del tutto avulso dalle logiche del sistema della garanzia fideiussoria.
In effetti, dall'analisi dello schema negoziale del contratto di finanziamento n. 43779902, agli atti acquisito, si è evinta chiaramente la qualità di mera coobbligata, e non già di garante, della Sig.ra
Persona 1 rispetto all'obbligazione assunta dal sig. Pt 1 nel caso di specie, entrambi i soggetti vanno intesi come parti contrattuali del rapporto di finanziamento, astraendo dalla dicotomia debitore principale-garante e dando luogo ad una fattispecie del tutto diversa da quella ascrivibile alla fideiussione.
È infatti orientamento ormai consolidato in giurisprudenza che il soggetto coobbligato, al contrario del fideiussore, non si limita a contrarre un'obbligazione di garanzia, ma assume la medesima posizione contrattuale del debitore principale e, dunque, tutti gli obblighi scaturenti dal contratto di finanziamento, quale condebitore solidale ex art. 1292 c.c.; in tal senso si esprime l'indirizzo ermeneutico maggioritario, secondo cui “in materia di fideiussioni, qualora il garante abbia richiesto il finanziamento unitamente alla società debitrice e abbia sottoscritto quale coobbligato e non fideiussore, l'obbligazione è da intendersi solidale ex art. 1292 cc.; infatti, la contitolarità ab initio del debito contraddistingue la co-obbligazione differenziandola dalla fideiussione" (ex multis,
Tribunale Milano n. 7960/2024; Tribunale di Firenze n. 1647/2019; Cass. n.16041/2016).
Concretatasi, quindi, nel caso in disamina una fattispecie contrattuale completamente differente da quella dedotta da parte attorea, la domanda di nullità del contratto di fideiussione non può che essere rigettata, essendone rimasti indimostrati i presupposti di fatto e di diritto.
In secondo luogo, si osserva l'assoluta genericità delle questioni sollevate dall'attore in merito alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi, essendo noto il principio secondo cui è onere di chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (Cass. SS. UU. n. 9941/2009), atteso che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta" (cfr. Trib.
Napoli, ord. del 28/9/2020).
Come più volte è stato statuito, secondo orientamento consolidato, “qualora [...] il cliente contesta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché di interessi usurari [...] limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto [contrattuale], senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta" (tra le tante Trib. Monza 20.10.2006). Ed invero, è onere della parte che invoca l'illegittima applicazione interessi indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata, “non essendo sufficiente sollevare l'eccezione con la contestuale richiesta di consulenza tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe carattere meramente esplorativo. Né potrà pretendersi che la nullità venga rilevata ex officio dal Giudice, in quanto questi deve limitarsi a rilevare, cioè constatare, ciò che già risulta dagli elementi probatori disponibili e rite et recte acquisiti" (Trib. Monza, Sez. III, 16.04.2008). Le SS.UU. hanno inoltre precisato sul punto che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass., S.U. n. 19597/2020).
Ebbene, nel caso di specie non è stata compiuta nessuna analisi concreta delle clausole contrattuali che consentisse, tramite conteggi analitici, di ritenere specificamente allegata l'asserita illecita usurarietà degli interessi, di talché la relativa eccezione risulta sfornita sia di allegazione specifica che di prova in ordine alla sua effettiva verificazione.
Il sig. Pt 1 ha lamentato altresì l'applicazione nel caso di specie di interessi anatocistici.
Orbene, anche in tema di anatocismo si rileva che non è sufficiente affermare l'esistenza di dette circostanze, senza che queste risultino supportate da validi riscontri probatori. Noto, infatti, è il principio secondo cui, chi eccepisce il difetto di anatocismo assume non solo l'onere di dimostrare se,
e in che misura, tali interessi indebiti siano stati computati, ma ha anche l'onere di provarne l'esatto ammontare (cfr. Tribunale di Chieti, 15-12-2005, in
P.Q.M.
, 2006; Tribunale di Lecce, 23-10-2017).
Tant'è che la giurisprudenza di merito, applicando il principio delineato dall'articolo 2697 c.c., ha in più occasioni rigettato l'eccezione in punto di anatocismo “non avendo gli opponenti indicato né la presenza di una clausola a tal fine convenuta, né l'utilizzo, da parte della banca, di un concreto metodo di calcolo dei rimborsi che avrebbe consentito di apprezzare il verificarsi di tale effetto" (cfr. Trib.
Lecce, sent. 2089 del 09-07-2021).
Nella fattispecie in esame, non avendo parte attrice fornito alcuna dimostrazione della concreta applicazione della pratica anatocistica, la relativa doglianza dev'essere respinta.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda attorea per manifesta infondatezza in fatto e in diritto;
2) compensa integralmente le spese tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., il 05.11.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1498/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto "Fideiussione Polizza
Fideiussoria"
TRA
C.F. 1 ), rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Giovanni Parte 1 (C.F.:
Esposito, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Cercola (NA) al Viale
GI MO 19, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
-Attore -
E
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: P.IVA 1 rapp.ta e difesa, con poteri disgiunti, dagli avv.ti Manuela Malavasi e Roberto Perrone, con domicilio eletto in
NTMO (NA) alla P.zza della Repubblica n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Marcello Sorbo, giusta procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta.
-Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte 1 premetteva di aver sottoscritto con la società Controparte 1 in data 21.04.2011, il contratto di finanziamento n. 43779902 che prevedeva l'erogazione della somma di € 50.000,00 oltre interessi da restituirsi in 120 rate mensili da
€ 688,50 caduna, tan all'8,91% e taeg globale all'8,68%, spese di istruttoria pari a € 750,00 e stipula di assicurazione facoltativa CPI pari a € 3.806,25, per un importo totale finanziato pari ad € 54.556,25.
Preponeva, altresì, il Pt 1 che a garanzia del suddetto contratto di finanziamento era stato contestualmente stipulato un contratto di fideiussione a nome della Sig.ra Persona 1
che, avendo necessità della somma oggetto del finanziamento, non verificava le condizioni ed i tassi applicati allo stesso;
che, successivamente, veniva a trovarsi in difficoltà economiche ma, nonostante ciò, onorava sempre il pagamento delle rate anche se alcune venivano pagate in ritardo;
di aver avanzato una richiesta di restituzione degli interessi applicati al finanziamento, senza avere riscontro da parte dell'istituto di credito e di aver diritto a tale ripetizione in ragione dell'avvenuta applicazione di interessi usurari, nonché di un tasso effettivo differente da quello nominale.
Tanto premesso, l'attore evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società CP 1
"[...] istando preliminarmente per la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 117 TUB;
in via principale, previo accertamento di usura ed anatocismo, chiedeva di condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, il tutto con vittoria di spese processuali.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la convenuta società [...]
CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., eccependo in via preliminare l'inammissibilità della citazione per incertezza dell'editio actionis, nonché il difetto di legittimazione attiva del sig. Pt 1
con riferimento ai rapporti contrattuali intercorrenti tra la comparente società e la sola sig.ra [...] Persona 1 in via principale, domandava il rigetto integrale della domanda attorea, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con provvedimento del 10.05.2022 le parti venivano onerate di attivare il tentativo obbligatorio di
-come da verbale del mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo
28.06.2022 agli atti acquisito.
L'iter processuale si sviluppava nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, così come convertito con modificazioni dalla 1. n. 77/2020, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
All'udienza dell'8.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. "ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (Cass. 12002/2014;
Cass. 17214/2016).
Tanto premesso, la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 117 TUB è manifestamente infondata in fatto e in diritto e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
Il sig. deduceva l'esistenza di un contratto di fideiussione stipulato dalla coniuge Parte 1
a garanzia del credito erogato in favore del marito, e, tanto premesso, sig.ra Persona 1
ne contestava la carenza di forma scritta per omessa sottoscrizione ad opera dell'Istituto di Credito;
tuttavia, tale ricostruzione fattuale non ha trovato alcun riscontro nel comparto probatorio acquisito, nel quale non è stata rinvenuta alcuna traccia della documentazione oggetto di odierna contestazione.
È chiaro che il sig. Pt 1 in ossequio all'onus probandi che incombe di regola sulla parte che intende far valere la propria pretesa in giudizio, avrebbe dovuto quantomeno produrre il contratto di fideiussione di cui ha lamentato il vizio di forma, al fine di sottoporlo al vaglio di questo Giudicante;
invece, non solo non ha dato prova dell'avvenuta stipulazione del predetto negozio giuridico, ma dalle risultanze probatorie è emersa l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la sig.ra Persona_1 e la banca convenuta completamente diverso da quello prospettato dall'attore e del tutto avulso dalle logiche del sistema della garanzia fideiussoria.
In effetti, dall'analisi dello schema negoziale del contratto di finanziamento n. 43779902, agli atti acquisito, si è evinta chiaramente la qualità di mera coobbligata, e non già di garante, della Sig.ra
Persona 1 rispetto all'obbligazione assunta dal sig. Pt 1 nel caso di specie, entrambi i soggetti vanno intesi come parti contrattuali del rapporto di finanziamento, astraendo dalla dicotomia debitore principale-garante e dando luogo ad una fattispecie del tutto diversa da quella ascrivibile alla fideiussione.
È infatti orientamento ormai consolidato in giurisprudenza che il soggetto coobbligato, al contrario del fideiussore, non si limita a contrarre un'obbligazione di garanzia, ma assume la medesima posizione contrattuale del debitore principale e, dunque, tutti gli obblighi scaturenti dal contratto di finanziamento, quale condebitore solidale ex art. 1292 c.c.; in tal senso si esprime l'indirizzo ermeneutico maggioritario, secondo cui “in materia di fideiussioni, qualora il garante abbia richiesto il finanziamento unitamente alla società debitrice e abbia sottoscritto quale coobbligato e non fideiussore, l'obbligazione è da intendersi solidale ex art. 1292 cc.; infatti, la contitolarità ab initio del debito contraddistingue la co-obbligazione differenziandola dalla fideiussione" (ex multis,
Tribunale Milano n. 7960/2024; Tribunale di Firenze n. 1647/2019; Cass. n.16041/2016).
Concretatasi, quindi, nel caso in disamina una fattispecie contrattuale completamente differente da quella dedotta da parte attorea, la domanda di nullità del contratto di fideiussione non può che essere rigettata, essendone rimasti indimostrati i presupposti di fatto e di diritto.
In secondo luogo, si osserva l'assoluta genericità delle questioni sollevate dall'attore in merito alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi, essendo noto il principio secondo cui è onere di chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (Cass. SS. UU. n. 9941/2009), atteso che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta" (cfr. Trib.
Napoli, ord. del 28/9/2020).
Come più volte è stato statuito, secondo orientamento consolidato, “qualora [...] il cliente contesta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché di interessi usurari [...] limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto [contrattuale], senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta" (tra le tante Trib. Monza 20.10.2006). Ed invero, è onere della parte che invoca l'illegittima applicazione interessi indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata, “non essendo sufficiente sollevare l'eccezione con la contestuale richiesta di consulenza tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe carattere meramente esplorativo. Né potrà pretendersi che la nullità venga rilevata ex officio dal Giudice, in quanto questi deve limitarsi a rilevare, cioè constatare, ciò che già risulta dagli elementi probatori disponibili e rite et recte acquisiti" (Trib. Monza, Sez. III, 16.04.2008). Le SS.UU. hanno inoltre precisato sul punto che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass., S.U. n. 19597/2020).
Ebbene, nel caso di specie non è stata compiuta nessuna analisi concreta delle clausole contrattuali che consentisse, tramite conteggi analitici, di ritenere specificamente allegata l'asserita illecita usurarietà degli interessi, di talché la relativa eccezione risulta sfornita sia di allegazione specifica che di prova in ordine alla sua effettiva verificazione.
Il sig. Pt 1 ha lamentato altresì l'applicazione nel caso di specie di interessi anatocistici.
Orbene, anche in tema di anatocismo si rileva che non è sufficiente affermare l'esistenza di dette circostanze, senza che queste risultino supportate da validi riscontri probatori. Noto, infatti, è il principio secondo cui, chi eccepisce il difetto di anatocismo assume non solo l'onere di dimostrare se,
e in che misura, tali interessi indebiti siano stati computati, ma ha anche l'onere di provarne l'esatto ammontare (cfr. Tribunale di Chieti, 15-12-2005, in
P.Q.M.
, 2006; Tribunale di Lecce, 23-10-2017).
Tant'è che la giurisprudenza di merito, applicando il principio delineato dall'articolo 2697 c.c., ha in più occasioni rigettato l'eccezione in punto di anatocismo “non avendo gli opponenti indicato né la presenza di una clausola a tal fine convenuta, né l'utilizzo, da parte della banca, di un concreto metodo di calcolo dei rimborsi che avrebbe consentito di apprezzare il verificarsi di tale effetto" (cfr. Trib.
Lecce, sent. 2089 del 09-07-2021).
Nella fattispecie in esame, non avendo parte attrice fornito alcuna dimostrazione della concreta applicazione della pratica anatocistica, la relativa doglianza dev'essere respinta.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda attorea per manifesta infondatezza in fatto e in diritto;
2) compensa integralmente le spese tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., il 05.11.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente