Versione
28 settembre 1993
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Versione
11 settembre 1995
11 settembre 1995
Art. 15. 1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unita' sanitaria locale, secondo le modalita' previste dal regolamento locale d'igiene. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 23/07/1997, n. 269Provvedimento: […] che sarebbe violato anche il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), in quanto l'art. 15 della legge 23 agosto 1993, n. 352 attribuisce alla regione il potere di disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e prevede che la vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità stabilite dal regolamento locale d'igiene, ma non imporrebbe il pagamento in base a tariffa del servizio reso;Leggi di più...
- manifesta infondatezza della questione.·
- ord. 269/97. regione liguria·
- igiene e sanita' pubblica·
- previsione regionale·
- pagamento in base a tariffa del servizio reso dalla u.s.l.·
- insussistenza