Articolo 15 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 14Articolo 16
Versione
28 settembre 1993
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Versione
11 settembre 1995
Art. 15. 1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unita' sanitaria locale, secondo le modalita' previste dal regolamento locale d'igiene. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Entrata in vigore il 11 settembre 1995
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