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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/03/2024, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Enzo Betori
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Russo P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio, esponendo di aver, nell'anno 2019,
intavolato trattative per l'acquisto, da parte della convenuta, dell'autoveicolo tg. Org_1
EX023HR, che era in uso all'attrice in virtù del un contratto di leasing stipulato tra l'attrice,
quale utilizzatrice, e la proprietaria del veicolo, quale concedente;
che la convenuta avrebbe manifestato interesse al riscatto anticipato dell'autoveicolo presso la concedente;
che,
pagina 1 di 6 verificato il prezzo di riscatto pari ad € 59.600,00, l'attrice e la convenuta si sarebbero accordate per la corresponsione, da parte della convenuta e in favore dell'attrice,
dell'ulteriore prezzo di € 24.000,00, di cui € 9.000,00 in un'unica soluzione, effettivamente corrisposti dalla convenuta, ed € 15.000,00 tramite pagamenti rateali.
Allegato l'inadempimento della convenuta al pagamento dell'importo rateizzato, l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare il proprio credito e di condannare la controparte al pagamento dell'importo di € 15.000,00, oltre a interessi e rivalutazione.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito la non corrispondenza delle avverse allegazioni alla effettiva negoziazione intercorsa tra le parti relativamente al menzionato autoveicolo: indicato il valore di riscatto del bene in € 47.273,76, le parti avrebbero quantificato in € 67.000,00 il complessivo prezzo per l'acquisto dell'autoveicolo da parte della convenuta;
la convenuta avrebbe, successivamente, scoperto che il valore di riscatto era pari ad € 57.806,06 e, versato questo importo alla società proprietaria del medesimo, avrebbe corrisposto la somma di € 9.000,00 all'attrice non in esecuzione dell'accordo di cui alla scrittura privata prodotta dall'attrice, ma a quale saldo del prezzo dalle parti quantificato in €
67.000,00.
La convenuta ha, quindi, disconosciuto la sottoscrizione apposta alla scrittura privata prodotta dall'attrice e ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere l'avversa domanda.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, la stessa è stata trattenuta in decisione;
alle parti sono stati concessi i termini di cui al previgente art. 190, c. 2, c.p.c. di giorni 20 per il deposito di note conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche.
******
1. In primo luogo vanno ritenuti non validamente effettuati i disconoscimenti delle scritture private eseguiti da entrambe le parti e, nello specifico, il disconoscimento della scrittura privata di cui al doc. n. 2, allegato all'atto di citazione, eseguito dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (scrittura privata con cui le parti hanno determinato in €
24.000,00 il prezzo dell'autoveicolo); il disconoscimento della scrittura privata di cui al doc. n.
1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, eseguito dall'attrice nel preverbale del pagina 2 di 6 4.12.2020, depositato per la trattazione scritta dell'udienza di prima comparizione e trattazione del 9.12.2020 (scrittura privata con cui le parti hanno indicato il valore di riscatto dell'autoveicolo in € 47.273,76).
Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita, invero, di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto,
sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (Cass., n. 3620/2010 e n.
7240/2019; Tribunale Cosenza sez. I, 28/06/2022, n. 1274; Tribunale Milano sez. XI, 19/02/2020,
n. 1594).
1.1. Nel caso di specie ciascuna parte si è limitata a contestare la provenienza della sottoscrizione della scrittura privata dal proprio legale rappresentante, nonostante la controparte -che ha prodotto la scrittura privata- non abbia affermato che la medesima era stata firmata dal legale rappresentante dell'ente; nessuna delle due parti ha sostenuto che,
nella rispettiva compagine societaria, il potere di firma degli atti spettasse unicamente al legale rappresentante dell'ente; nessuna delle due parti si è peritata di disconoscere la sottoscrizione in relazione a tutti gli organi rappresentativi della propria compagine societaria.
2. Tanto premesso, viene ricostruito il contenuto dell'accordo negoziale intercorso tra le parti, che sul tema hanno fornito ricostruzioni interpretative divergenti: parte attrice ha sostenuto che le parti avrebbero concordato che la convenuta, oltre a versare l'importo di €
59.600,00 rappresentativo del valore riscatto dell'autoveicolo alla società che lo aveva concesso in leasing all'attrice, avrebbe versato a quest'ultima l'importo di € 24.000,00,
risultante dalla scrittura privata versata in atti (doc. n. 2, all. atto di citazione); parte convenuta ha, invece, sostenuto che le parti, determinato il valore di riscatto del bene in €
47.273,76 (doc. n. 1, all. comparsa di costituzione e risposta), avrebbero concordato per pagina 3 di 6 l'operazione negoziale il pagamento del prezzo complessivo di € 67.000,00 da parte della convenuta.
2.1. La iniziale determinazione del valore di riscatto del bene in € 47.273,76 risulta dalla scrittura privata del 28.1.2019 (doc. n. 1, all. comparsa di costituzione e risposta), non efficacemente disconosciuta dall'attrice per le ragioni esposte sub. 1.1.
Deve, tuttavia, escludersi che la scrittura privata cristallizzi i termini economici dell'accordo delle parti: la convenuta, che ha prodotto la menzionata scrittura, ha ammesso che le parti avrebbero fissato un diverso e maggiore prezzo della negoziazione, quantificato in € 67.000,00; la scrittura privata in questione risulta poi, sul piano temporale, superata da quella successiva del 20.3.2019, prodotta in giudizio da entrambe le parti (doc. n. 1, all. atto di citazione;
doc. n. 2, all. comparsa di costituzione e risposta), da cui emerge un diverso valore di riscatto del bene, pari ad € 57.508,06.
2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può ritenersi che le parti si siano accordate per un prezzo complessivo di cessione del bene pari ad € 67.000,00.
Nessuna prova documentale la convenuta ha prodotto a dimostrazione che l'accordo delle parti avesse ad oggetto quel prezzo, peraltro contestato dall'attrice.
La convenuta non avrebbe potuto dimostrare con testimoni il suddetto accordo (cfr.
capitolo 3) della seconda memoria istruttoria della convenuta): a fronte dell'accordo del
28.1.2019 delle parti circa il valore di riscatto del bene di € 47.273,76 (doc. n. 1 citato),
contestualmente le parti avrebbero raggiunto un accordo per il maggiore prezzo di €
67.000,00 (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta “ , all'atto della trattativa, Pt_1
riferiva che il prezzo di riscatto del leasing del mezzo, Coupè AMG 4 Matic tg. Org_2
EX023HR, ammontava ad euro 47.273,76 (doc. n. 1), pattuendo, tuttavia, per la vendita ad di tale autovettura, un prezzo di euro 67.000,00”); la convenuta ha, pertanto, CP_1
allegato la stipulazione contemporanea al documento di un patto aggiunto al contenuto del documento medesimo, di cui non può darsi prova per testimoni in difetto di un principio di prova scritta (cfr. art. 2722 c.c. e art. 2724 c.c. Quanto a tale ultima norma va rilevato che il doc. n. 1 prodotto dalla convenuta non può costituire principio di prova scritta: se è stato pagina 4 di 6 prodotto in giudizio un documento contrattuale e una parte intende dimostrare per testi l'esistenza di un patto aggiunto contemporaneo, il principio di prova scritta non può
consistere nello stesso documento contrattuale già prodotto (C. 4821/1979).
2.3. Nell'individuare i termini economici dell'accordo delle parti, vengono, dunque, in rilievo il valore di riscatto del bene in € 57.508,06, risultante dalla documentazione prodotta da entrambe le parti e versato dalla convenuta alla parte concedente il veicolo in leasing all'attrice (doc. n. 1, all. atto di citazione;
doc. n. 2 e 3, all. comparsa di costituzione e risposta);
l'importo di € 24.000,00 risultante dalla scrittura privata prodotta dall'attore (doc. n. 2, all. atto di citazione), non validamente disconosciuta dalla convenuta per le ragioni sub 1.1.
Ancorché tale ultima scrittura, predisposta su carta intestata della convenuta, sia priva di data, il suo tenore letterale consente di collocare, sul piano temporale, la medesima in un momento successivo al riscatto del bene da parte della convenuta presso la concedente il medesimo in leasing, avvenuto in data 21.3.2019 (doc. n. 3, all. comparsa di costituzione e risposta).
In tal senso nella scrittura controversa si legge: “in riferimento all'accordo delle parti relativo all'acquisto della AMG GT 63 4 matic risolveremo con un bonifico di Org_3
€ 9.000,00 più il versamento in più rate di € 15.000,00”.
Anche l'esecuzione parziale -da parte della convenuta- dell'accordo consacrato nella scrittura controversa consente di collocare, sul piano temporale, la scrittura in un momento successivo al riscatto dell'autoveicolo: in data 23.5.2019 (doc. n. 3, all. atto di citazione) la convenuta ha pagato all'attrice l'importo di € 9.000,00 di cui alla scrittura privata, per il quale l'attrice aveva emesso preventiva fattura in data 30.4.2019 (doc. n. 4, all. seconda memoria istruttoria di parte attrice).
3. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, l'attrice, in ossequio agli oneri probatori su di sé gravanti ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., ha dimostrato, nella sua qualità di creditore,
la fonte del proprio diritto – consistente nella menzionata scrittura privata-, e ha allegato l'inadempimento del debitore convenuto all'obbligazione di pagamento del prezzo;
la convenuta non ha, dal proprio canto, dimostrato di aver dato integrale esecuzione pagina 5 di 6 all'obbligazione di pagamento del prezzo né un altro fatto estintivo dell'avverso diritto di credito (Cass., ss.uu., n. 13553/2001).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda dell'attrice, la convenuta viene condannata al pagamento dell'importo di € 15.000,00, somma a cui accedono gli interessi al tasso legale, ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda dell'attrice e condanna, per l'effetto, la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 15.000,00,
oltre a interessi al tasso legale;
2) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 12.3.2024
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Enzo Betori
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Russo P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio, esponendo di aver, nell'anno 2019,
intavolato trattative per l'acquisto, da parte della convenuta, dell'autoveicolo tg. Org_1
EX023HR, che era in uso all'attrice in virtù del un contratto di leasing stipulato tra l'attrice,
quale utilizzatrice, e la proprietaria del veicolo, quale concedente;
che la convenuta avrebbe manifestato interesse al riscatto anticipato dell'autoveicolo presso la concedente;
che,
pagina 1 di 6 verificato il prezzo di riscatto pari ad € 59.600,00, l'attrice e la convenuta si sarebbero accordate per la corresponsione, da parte della convenuta e in favore dell'attrice,
dell'ulteriore prezzo di € 24.000,00, di cui € 9.000,00 in un'unica soluzione, effettivamente corrisposti dalla convenuta, ed € 15.000,00 tramite pagamenti rateali.
Allegato l'inadempimento della convenuta al pagamento dell'importo rateizzato, l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare il proprio credito e di condannare la controparte al pagamento dell'importo di € 15.000,00, oltre a interessi e rivalutazione.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito la non corrispondenza delle avverse allegazioni alla effettiva negoziazione intercorsa tra le parti relativamente al menzionato autoveicolo: indicato il valore di riscatto del bene in € 47.273,76, le parti avrebbero quantificato in € 67.000,00 il complessivo prezzo per l'acquisto dell'autoveicolo da parte della convenuta;
la convenuta avrebbe, successivamente, scoperto che il valore di riscatto era pari ad € 57.806,06 e, versato questo importo alla società proprietaria del medesimo, avrebbe corrisposto la somma di € 9.000,00 all'attrice non in esecuzione dell'accordo di cui alla scrittura privata prodotta dall'attrice, ma a quale saldo del prezzo dalle parti quantificato in €
67.000,00.
La convenuta ha, quindi, disconosciuto la sottoscrizione apposta alla scrittura privata prodotta dall'attrice e ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere l'avversa domanda.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, la stessa è stata trattenuta in decisione;
alle parti sono stati concessi i termini di cui al previgente art. 190, c. 2, c.p.c. di giorni 20 per il deposito di note conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche.
******
1. In primo luogo vanno ritenuti non validamente effettuati i disconoscimenti delle scritture private eseguiti da entrambe le parti e, nello specifico, il disconoscimento della scrittura privata di cui al doc. n. 2, allegato all'atto di citazione, eseguito dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (scrittura privata con cui le parti hanno determinato in €
24.000,00 il prezzo dell'autoveicolo); il disconoscimento della scrittura privata di cui al doc. n.
1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, eseguito dall'attrice nel preverbale del pagina 2 di 6 4.12.2020, depositato per la trattazione scritta dell'udienza di prima comparizione e trattazione del 9.12.2020 (scrittura privata con cui le parti hanno indicato il valore di riscatto dell'autoveicolo in € 47.273,76).
Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita, invero, di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto,
sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (Cass., n. 3620/2010 e n.
7240/2019; Tribunale Cosenza sez. I, 28/06/2022, n. 1274; Tribunale Milano sez. XI, 19/02/2020,
n. 1594).
1.1. Nel caso di specie ciascuna parte si è limitata a contestare la provenienza della sottoscrizione della scrittura privata dal proprio legale rappresentante, nonostante la controparte -che ha prodotto la scrittura privata- non abbia affermato che la medesima era stata firmata dal legale rappresentante dell'ente; nessuna delle due parti ha sostenuto che,
nella rispettiva compagine societaria, il potere di firma degli atti spettasse unicamente al legale rappresentante dell'ente; nessuna delle due parti si è peritata di disconoscere la sottoscrizione in relazione a tutti gli organi rappresentativi della propria compagine societaria.
2. Tanto premesso, viene ricostruito il contenuto dell'accordo negoziale intercorso tra le parti, che sul tema hanno fornito ricostruzioni interpretative divergenti: parte attrice ha sostenuto che le parti avrebbero concordato che la convenuta, oltre a versare l'importo di €
59.600,00 rappresentativo del valore riscatto dell'autoveicolo alla società che lo aveva concesso in leasing all'attrice, avrebbe versato a quest'ultima l'importo di € 24.000,00,
risultante dalla scrittura privata versata in atti (doc. n. 2, all. atto di citazione); parte convenuta ha, invece, sostenuto che le parti, determinato il valore di riscatto del bene in €
47.273,76 (doc. n. 1, all. comparsa di costituzione e risposta), avrebbero concordato per pagina 3 di 6 l'operazione negoziale il pagamento del prezzo complessivo di € 67.000,00 da parte della convenuta.
2.1. La iniziale determinazione del valore di riscatto del bene in € 47.273,76 risulta dalla scrittura privata del 28.1.2019 (doc. n. 1, all. comparsa di costituzione e risposta), non efficacemente disconosciuta dall'attrice per le ragioni esposte sub. 1.1.
Deve, tuttavia, escludersi che la scrittura privata cristallizzi i termini economici dell'accordo delle parti: la convenuta, che ha prodotto la menzionata scrittura, ha ammesso che le parti avrebbero fissato un diverso e maggiore prezzo della negoziazione, quantificato in € 67.000,00; la scrittura privata in questione risulta poi, sul piano temporale, superata da quella successiva del 20.3.2019, prodotta in giudizio da entrambe le parti (doc. n. 1, all. atto di citazione;
doc. n. 2, all. comparsa di costituzione e risposta), da cui emerge un diverso valore di riscatto del bene, pari ad € 57.508,06.
2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può ritenersi che le parti si siano accordate per un prezzo complessivo di cessione del bene pari ad € 67.000,00.
Nessuna prova documentale la convenuta ha prodotto a dimostrazione che l'accordo delle parti avesse ad oggetto quel prezzo, peraltro contestato dall'attrice.
La convenuta non avrebbe potuto dimostrare con testimoni il suddetto accordo (cfr.
capitolo 3) della seconda memoria istruttoria della convenuta): a fronte dell'accordo del
28.1.2019 delle parti circa il valore di riscatto del bene di € 47.273,76 (doc. n. 1 citato),
contestualmente le parti avrebbero raggiunto un accordo per il maggiore prezzo di €
67.000,00 (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta “ , all'atto della trattativa, Pt_1
riferiva che il prezzo di riscatto del leasing del mezzo, Coupè AMG 4 Matic tg. Org_2
EX023HR, ammontava ad euro 47.273,76 (doc. n. 1), pattuendo, tuttavia, per la vendita ad di tale autovettura, un prezzo di euro 67.000,00”); la convenuta ha, pertanto, CP_1
allegato la stipulazione contemporanea al documento di un patto aggiunto al contenuto del documento medesimo, di cui non può darsi prova per testimoni in difetto di un principio di prova scritta (cfr. art. 2722 c.c. e art. 2724 c.c. Quanto a tale ultima norma va rilevato che il doc. n. 1 prodotto dalla convenuta non può costituire principio di prova scritta: se è stato pagina 4 di 6 prodotto in giudizio un documento contrattuale e una parte intende dimostrare per testi l'esistenza di un patto aggiunto contemporaneo, il principio di prova scritta non può
consistere nello stesso documento contrattuale già prodotto (C. 4821/1979).
2.3. Nell'individuare i termini economici dell'accordo delle parti, vengono, dunque, in rilievo il valore di riscatto del bene in € 57.508,06, risultante dalla documentazione prodotta da entrambe le parti e versato dalla convenuta alla parte concedente il veicolo in leasing all'attrice (doc. n. 1, all. atto di citazione;
doc. n. 2 e 3, all. comparsa di costituzione e risposta);
l'importo di € 24.000,00 risultante dalla scrittura privata prodotta dall'attore (doc. n. 2, all. atto di citazione), non validamente disconosciuta dalla convenuta per le ragioni sub 1.1.
Ancorché tale ultima scrittura, predisposta su carta intestata della convenuta, sia priva di data, il suo tenore letterale consente di collocare, sul piano temporale, la medesima in un momento successivo al riscatto del bene da parte della convenuta presso la concedente il medesimo in leasing, avvenuto in data 21.3.2019 (doc. n. 3, all. comparsa di costituzione e risposta).
In tal senso nella scrittura controversa si legge: “in riferimento all'accordo delle parti relativo all'acquisto della AMG GT 63 4 matic risolveremo con un bonifico di Org_3
€ 9.000,00 più il versamento in più rate di € 15.000,00”.
Anche l'esecuzione parziale -da parte della convenuta- dell'accordo consacrato nella scrittura controversa consente di collocare, sul piano temporale, la scrittura in un momento successivo al riscatto dell'autoveicolo: in data 23.5.2019 (doc. n. 3, all. atto di citazione) la convenuta ha pagato all'attrice l'importo di € 9.000,00 di cui alla scrittura privata, per il quale l'attrice aveva emesso preventiva fattura in data 30.4.2019 (doc. n. 4, all. seconda memoria istruttoria di parte attrice).
3. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, l'attrice, in ossequio agli oneri probatori su di sé gravanti ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., ha dimostrato, nella sua qualità di creditore,
la fonte del proprio diritto – consistente nella menzionata scrittura privata-, e ha allegato l'inadempimento del debitore convenuto all'obbligazione di pagamento del prezzo;
la convenuta non ha, dal proprio canto, dimostrato di aver dato integrale esecuzione pagina 5 di 6 all'obbligazione di pagamento del prezzo né un altro fatto estintivo dell'avverso diritto di credito (Cass., ss.uu., n. 13553/2001).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda dell'attrice, la convenuta viene condannata al pagamento dell'importo di € 15.000,00, somma a cui accedono gli interessi al tasso legale, ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda dell'attrice e condanna, per l'effetto, la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 15.000,00,
oltre a interessi al tasso legale;
2) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 12.3.2024
Il Giudice
Agata Stanga
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