Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 51/2023
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, Giudice Unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51 dell'anno 2023 del Ruolo degli Affari Contenziosi, vertente
TRA con sede in Mazara del Vallo, in persona del Parte_1 socio amministratore e l. r. pro- tempore sig. , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Mario Marino, in forza di procura allegata all'atto di appello (PEC:
; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Mazara del Vallo nella Via Giovanni in Fiore n. 29, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Venuti
Pellegrino (PEC: e Federico Sala Email_2
(PEC: , giusta delega allegata alla comparsa di costituzione;
Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n° 194/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Marsala in data 9/06/2022 nel procedimento n. 1119/2020 R.G. e non notificata.
* * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello notificato a mezzo PEC in data 03/01/2023 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n° 194/2022 resa dal Giudice di Pace di Marsala (R.G. 1119/2020) in data 09/06/2022, non notificata, con la quale ha respinto l'opposizione proposta dall'odierna
La sentenza viene impugnata dall'appellante nella parte in cui il Giudice ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso rituale espletamento della mediazione;
nella parte in cui ha ritenuto la validità della clausola di cui all'art. 15 della convenzione respingendo implicitamente l'eccezione di nullità della clausola in ragione della sua natura vessatoria, e ritenendo che la convenzione de 6.12.2017 si era rinnovata per l'anno successivo con diritto di al pagamento del corrispettivo e rigetto dell'opposizione; nella parte in cui è Controparte_1 stata respinta l'opposizione omettendosi di considerare e valutare la dedotta mancata esecuzione della prestazione da parte di ritenendo dovuto comunque il CP_1 corrispettivo violando altresì i criteri di ripartizione della prova;
nella parte in cui è stata, in modo implicito e dunque senza motivazione, respinta sia la richiesta di esibizione e produzione in giudizio a carico dell'opposta della documentazione comprovante i ritiri settimanali dei rifiuti relativamente al periodo gennaio 2019/dicembre 2019, sia la prova orale diretta e indiretta con i testi indicati con la memoria ex art.320 c.p.c e nel capo relativo alle spese di lite.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante la decisione del giudice di primo grado è errata e merita di essere riformata per violazione dell'art. 5 comma 1 bis d. lgs n. 28/2010 e art. 3 comma 6 ter D.L. n. 6/2020 e violazione degli artt. 111 coma 6 e 132 commi 2 e 4 CP_2 cod. proc. civ.
Ad avviso dell'appellante il Giudice di Pace ha errato nel non dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del procedimento di mediazione e d. lgs. n. 28/2010 nel testo modificato dall'art. 3 D.L. n. 6/2020 che ha introdotto il comma 6 ter relativo alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali.
Ha inoltre dedotto la nullità della clausola n. 15 della convenzione stipulata dalle parti il
6.12.2017 in relazione agli artt. 1341 comma 2 e 1342 cod.civ.; l'errata e falsa applicazione degli artt. 1341 comma 2 e 1342 cod. civ. e la violazione degli artt. 111 c. 6 Costit. e 132 commi
2 n. 4 cod. proc. civ. per essere tale clausola, nella parte in cui dispone il preteso rinnovo automatico, nulla e tale avrebbe dovuta essere dichiarata dal primo giudice, perché vessatoria ex art. 1341 comma 2 e 1342 cod. civ. essendo stata stipulata su formulario predisposto dalla stessa all'interno di un articolato tessuto regolamentare e perché in quanto CP_3 vessatoria, per la sua validità, è necessaria l'approvazione specifica per iscritto.
Ha altresì dedotto l'insussistenza del credito posto a base del D.I.; l'errata valutazione delle prove ex art. 116 cod. proc. civ.; la violazione dei principi sul riparto dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. e la violazione dell'art. 134 comma 1 cod. proc. civ. per omessa motivazione dell'ordinanza con cui sono state respinte le prove articolate dall'opponente.
Secondo la prospettazione dell'opponente, infatti, l'onere di provare l'esistenza di un valido titolo e di avere reso, nei contratti a prestazione corrispettiva, la propria prestazione grava su chi agisce in giudizio e quindi nella specie in esame su , attrice in senso CP_1 sostanziale.
L'opponente, inoltre, ha insistito nella ammissione delle richieste istruttorie articolate nella memoria ex art. 320 cod. proc. civ.
Ha pertanto chiesto, previa declaratoria di improcedibilità della domanda di per CP_1 mancato espletamento del procedimento di mediazione;
di nullità della clausola 15 della convenzione del 6.12.2017 e previa ammissione dei mezzi di prova di cui alla memoria ex art. 320 cod. proc. civ. del 27.5.2021, accogliere l'appello e per l'effetto annullare in ogni sua parte la sentenza impugnata revocando il D.I. n. 234/2020 e respingendo in toto le domande avanzate da CP_1
2. L'appellata, costituitasi in giudizio, ha ribadito la legittimità dell'operato del primo giudice, ha chiesto il rigetto delle domande avanzate dall'appellante e la conferma della sentenza impugnata.
3. Con ordinanza del 05/03/2025 il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. rinviando all'udienza del 16/06/2025 per la verifica del suo esito.
Entrambi i procuratori hanno dichiarato di volere conciliare la causa come da proposta formulata dal Tribunale e hanno chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con revoca del D.I. opposto e con compensazione delle spese come da proposta.
In particolare, l'accordo raggiunto ha previsto le seguenti condizioni:
- parte appellante accetta di corrispondere alla parte appellata, senza che ciò implichi riconoscimento di debito ma esclusivamente a fini conciliativi, euro 150,00 a saldo della prestazione di cui alla fattura azionata in monitorio;
- parte appellata accetta l'importo sopra indicato a tacitazione integrale della propria pretesa;
- le parti accettano di ritenere privo di effetti il decreto ingiuntivo emesso e la sentenza oggetto della presente impugnazione intendendo il rapporto tra le parti regolato esclusivamente dalle condizioni concordate con l'accordo sopra indicato;
- spese integralmente compensate sia di primo che di secondo grado comprese quelle della fase monitoria. 4. Ciò posto, tenuto conto che è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, va dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sull'appello proposto tra le parti in epigrafe, nel contraddittorio, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti sulla base dell'accordo raggiunto e trascritto in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revoca il D.I. opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Marsala, 30 giugno 2025 Il Giudice
Francescamaria Piruzza