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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/09/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 812/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 812/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. , Parte_1
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. COLOMBARI BARBARA,
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MAISTO MELINA,
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 579/2020; oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – compensi professionali – querela pagina 1 di 18 di falso.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 17 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 07.11.2017, la signora conveniva in CP_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara l'avv. , proponendo Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale n.
955/2017 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di Euro
43.085,69 a titolo di compensi professionali, in solido con il fratello signor
Controparte_1
L'opponente allegava:
− che il 24.08.2011 era deceduto il padre, signor e il Persona_1
26.01.2016 la madre, signora Parte_2
− che con raccomandata del 16.12.2011, le signore e Pt_2 CP_1
comunicavano all'avv. la revoca del mandato a suo tempo Parte_1
affidatole dal defunto chiedendo il rendiconto di Persona_1
tutte le attività svolte;
− che il 17.01.2012, l'avv. formalizzava rinuncia al Parte_1
mandato, comunicando che, a saldo dell'attività svolta, avrebbe dovuto esserle versata la somma di Euro 24.540,42, così determinata a seguito di correzione;
− che il 03.02.2012, per tramite del proprio legale, la signora e Pt_2
i fratelli reiteravano la richiesta già formulata, chiedendo CP_1 chiarimenti sull'entità e sulla determinazione dei compensi, sul presupposto che risultava loro che il signor avesse Persona_1
integralmente saldato i compensi professionali dovuti all'opposta;
pagina 2 di 18 − che nessun riscontro perveniva dall'avv. Parte_1
− che la signora disponeva di tutti gli assegni versati dal padre CP_1
al legale;
− che la fattura n. 39/2010 emessa dall'avv. riportava la Parte_1
dicitura “residua quota parte”;
− che il 18.05.2016, ossia ben oltre tre anni dalla prima richiesta,
l'avv. intimava con raccomandata il pagamento dei Parte_1
compensi, richiesta reiterata il 14.10.2016;
− che il credito era prescritto ai sensi dell'art. 2956, n. 2) c.c.;
− che il 20.12.2016 l'avv. inviava il prospetto riepilogativo Parte_1
delle pratiche svolte, facendo riferimento, per la prima volta, a un accordo datato 17.03.2011, di cui l'opponente poteva prendere visione solo dopo la notificazione del decreto ingiuntivo;
− che, sottoposto a un'esperta grafologa, risultava che le firme a nome presenti nel documento del 17.03.2011 non Persona_1
provenivano dalla mano di questi, sicché veniva proposta in via incidentale querela di falso;
− che l'opponente aveva diritto al risarcimento dei danni subiti.
L'attrice opponente concludeva chiedendo che fosse accolta la querela di falso e che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione, accertando, nel merito, che tutto quanto dovuto all'avv. era già stato corrisposto, con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese.
Con autonomo atto di citazione notificato il 09.11.2017, il signor Pt_3
proponeva anch'egli opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra
[...]
menzionato, proponendo difese e conclusioni coerenti con quelle svolte dalla sorella.
Si costituiva in entrambi i giudizi l'avv. opponendosi alla Parte_1
presentazione della querela di falso e, nel merito, chiedendo il rigetto pagina 3 di 18 dell'opposizione, con accertamento dell'esistenza del credito per compenso professionale nella misura di Euro 29.528,55, oltre accessori, per un totale di
Euro 43.085,69; l'opposta deduceva, tra l'altro:
− che con scrittura del 17.03.2011 il signor conferiva e Persona_1
confermava all'avv. l'incarico professionale in una serie di Parte_1
pratiche indicate in dettaglio nel documento, pattuendo un compenso forfettario di Euro 37.000,00, oltre spese e accessori;
− che, sebbene fossero coinvolti nelle suddette pratiche anche la moglie e il figlio, il signor voleva assumersi per l'intero e in via CP_1 esclusiva l'onere relativo alle prestazioni professionali;
− che l'accordo conteneva promessa e/o riconoscimento di debito;
− che, dopo il decesso del signor l'avv. aveva CP_1 Parte_1
consegnato agli eredi prospetto ricognitivo delle pratiche, concluse e pendenti, con indicazione degli acconti percepiti, richiedendo il pagamento di un importo scontato rispetto a quello portato dall'accordo;
− che, nonostante la riduzione concessa e i solleciti, nulla veniva pagato;
− che, quindi, non avendo accettato la proposta, l'attrice opposta agiva in via monitoria per l'intero;
− che i rapporti con il defunto signor risalivano a quarant'anni CP_1
prima ed erano di reciproca stima, intensificandosi negli anni sotto il profilo professionale;
− che i rapporti si erano estesi ai familiari, anche sotto il profilo personale;
− che il 17.03.2011 era stato lo stesso signor a richiedere CP_1
all'opposta di definire e concordare il compenso professionale relativamente a tutti gli incarichi pendenti e ai pareri prestati;
− che, in relazione alla proposta querela di falso, il parere grafologico del consulente di parte attrice non poteva ritenersi fedele rispetto alle pagina 4 di 18 condizioni, emotive e fisiche, in cui versava il signor che non CP_1 risultavano citate, né recepite nell'elaborato;
− che le firme erano caratterizzate da forte tremore e contraddicevano le conclusioni della perizia di parte;
− che il signor era affetto da gravi patologie (cardiopatia e morbo CP_1
di Parkinson);
− che veniva contestata l'autenticità della firma, ma non anche il contenuto del documento, tantomeno negandosene la provenienza e la riconducibilità al suo sottoscrittore, con conseguente riconoscimento tacito dello stesso;
− che tutte le circostanze facevano presumere l'autenticità della sottoscrizione;
− che l'affermazione secondo cui i compensi dell'avv. erano Parte_1
stati interamente saldati era apodittica e non provata;
− che i pagamenti documentati erano stati effettuati a titolo di acconto, compreso quello con dicitura “residua quota parte” il cui testo completo è “residua quota parte dell'acconto”;
− che nessun saldo risultava versato in relazione ad alcuno dei contenziosi, come risultava dalle fatture/quietanze emesse dal legale;
− che il credito non poteva considerarsi prescritto, traendo origine da un accordo concluso tra cliente e professionista, tale da rendere applicabile alla fattispecie la prescrizione ordinaria decennale;
− che, in ogni caso, la dichiarazione di aver pagato e di avere, quindi, estinto il debito ovvero la contestazione della sua stessa insorgenza determinava il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
− che le prestazioni professionali dell'avv. si erano protratte Parte_1
ben oltre un anno dopo la revoca e/o la rinuncia del mandato professionale;
pagina 5 di 18 − che la prescrizione era stata interrotta;
− che i compensi determinati nell'accordo erano conformi alla tariffa professionale;
− che la condotta processuale della signora era sanzionabile ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.
La convenuta opposta concludeva chiedendo, quindi, il diniego di autorizzazione alla presentazione della querela di falso e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Analoghe difese venivano svolte avverso l'opposizione autonomamente proposta dal signor Controparte_1
Le cause venivano riunite e, dichiaratane l'ammissibilità, si procedeva all'istruttoria della querela di falso, mediante esperimento di consulenza tecnica d'ufficio e assunzione delle prove orali ammesse.
All'esito, il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 579 depositata il 13.10.2020, accoglieva la querela di falso, dichiarando, per l'effetto, la falsità della sottoscrizione in calce alla scrittura privata del 17.03.2011, Persona_1 revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'avv. alla refusione Parte_1
delle spese di lite nei confronti di entrambi gli opponenti.
In primo luogo, il primo giudice, accertato che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n.
150/2011, rilevava che l'opposizione doveva, comunque, considerarsi tempestiva, in applicazione degli effetti sananti previsti dall'art. 4, ultimo comma, d.lgs. n. 150/2011, come sancito anche dalla Suprema Corte.
Nel merito, il Tribunale, rilevato che la domanda si fondava essenzialmente sulla scrittura del 17.03.2011, nella quale la sottoscrizione del signor CP_1
era stata valutata come apocrifa in sede di CTU, negava la sussistenza delle ragioni di credito fatte valere dall'opposta.
La consulenza non era affetta da alcun profilo di nullità ed era stato garantito il pieno contraddittorio tecnico, anche mediante supplemento peritale e pagina 6 di 18 rinnovazione del medesimo, mentre l'indagine era stata condotta utilizzando un numero adeguato di scritture comparative.
Il potere di selezionare i documenti, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. spettava al giudice, né le parti si erano opposte al loro Parte_1
utilizzo e alla libera scelta operata al giudicante.
Dalla accertata non autenticità della sottoscrizione apposta dal signor CP_1 sulla scrittura del 17.03.2011 derivava l'impossibilità di attribuire tale atto negoziale allo stesso signor e, quindi, l'inopponibilità agli eredi. CP_1
Sotto altro profilo, nessun compenso poteva essere riconosciuto, non essendo stata puntualmente prospettata, né tantomeno provata l'attività professionale asseritamente svolta in favore del signor Persona_1
In altri termini, l'avv. non aveva puntualmente descritto le attività Parte_1
giudiziali e stragiudiziali che avrebbero fondato il suo presunto credito, né aveva indicato i criteri di calcolo;
al contrario, erano stati depositati assegni a prova di numerosi pagamenti eseguiti, anche pochi mesi prima della morte del signor cui corrispondevano fatture quietanzate, sicché l'opposta CP_1
avrebbe dovuto rappresentare puntualmente le attività professionali svolte ulteriori e diverse rispetto a quelle saldate, in modo da consentire: a) la verifica del thema decidendum; b) la corretta instaurazione del contraddittorio sul punto;
c) l'accertamento dell'esecuzione di tali prestazioni e il calcolo dell'eventuale importo dovuto sulla base delle tariffe professionali.
Invece, l'avv. aveva pedissequamente richiamato la predetta Parte_1
scrittura privata, senza alcuna ulteriore allegazione e senza la produzione di tutta la documentazione relativa ai giudizi instaurati e all'attività stragiudiziale, per la quale, peraltro, mancava la prova del conferimento dell'incarico.
Tutto ciò determinava l'impossibilità di verificare gli importi dovuti sulla base dell'attività prestata e non provata.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa non poteva essere esaminata, non essendo stato accertato alcun credito.
pagina 7 di 18 La domanda risarcitoria formulata dagli opponenti veniva pure respinta per mancanza di prova.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello l'avv. Parte_1
per i seguenti motivi
1. Il Tribunale, in composizione collegiale, ha deciso sia della querela di falso, sia dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La scelta di decidere cumulativamente le due controversie in sede collegiale, quando la seconda avrebbe dovuto essere decisa separatamente, previa sospensione in attesa della definizione della querela di falso, dal giudice monocratico, è da censurare.
Conseguentemente, la sentenza è affetta da nullità che, risolvendosi in motivo di impugnazione, la Corte vorrà dichiarare, intervenendo nel merito agli effetti di cui agli artt. 50 ter e 161, primo comma, c.p.c.
2. Dalla pronuncia non si traggono i motivi in forza dei quali il Tribunale ha superato le osservazioni della CTP di parte opposta, contrastanti con le conclusioni della CTU, pur essendovi onerato.
Richiamate alcune considerazioni di natura tecnica che mettono in dubbio la correttezza dell'esito della CTU, si deve, altresì, tenere conto del fatto che dalla consulenza tecnica calligrafica, carente di valore scientifico, non può risultare in modo certo la falsità della sottoscrizione, considerato altresì che siffatta CTU, oltre a non essere mezzo di prova legale, è da considerarsi, per costante giurisprudenza, sottoposta ad un apprezzamento prudente sulla sua attendibilità. La
Cassazione sostiene in più arresti che la consulenza grafologica
“fondata sulla pur pregevole umana valutazione, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze), allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un
pagina 8 di 18 rilievo probatorio di ben limitata consistenza” tant'è che il Giudice ben può evitare di fare ricorso a essa.
In ogni caso, prescindendo dalla valutazione di merito della consulenza, essa non può essere validamente posta a fondamento della decisione, in considerazione delle eccezioni di rito e di merito formulate dall'odierna appellante.
In particolare, è particolarmente rilevante la cernita delle scritture comparative operata tanto dal CTU, quanto dal Tribunale, essendo state escluse firme di cui non è stata contestata l'autenticità, ma della quale si
è dubitato in sentenza, mentre altre sono state ammesse seppur prive del medesimo grado di “certezza”.
Si tratta, in particolare, dei mandati alle liti sottoscritti in prossimità del decesso del signor vergati unitamente al figlio e CP_1 CP_1
alla signora mai contestati quanto ad autenticità, né Pt_2
disconosciuti con procedimento formale.
Tale circostanza avrebbe dovuto costituire un limite alla discrezionalità del potere di cernita del giudice, pur riconosciutogli.
Tale vizio non è stato sanato con il supplemento di perizia, rinnovato a seguito di contestazione dell'attuale appellante, in quanto circoscritto all'esame della sola scrittura comparativa consegnata in fotocopia alla
CTU il 17.10.2019.
Ancora, la CTU si è attenuta al solo deposito delle osservazioni della
CTP di parte opposta e non anche di quelle predisposte dalla consulente degli opponenti, compromettendo il contraddittorio nel merito.
3. Gli opponenti non hanno mai contestato il contenuto della scrittura del
17.03.2011, salvo la firma.
Sia le posizioni giudiziali, amministrative e diverse ivi indicate, sia l'importo dei compensi non sono stati oggetto di specifica contestazione.
pagina 9 di 18 Neppure ne è stata negata la provenienza e la riconducibilità al sottoscrittore, dandosi così luogo a riconoscimento della stessa.
In ogni caso, la sussistenza del rapporto professionale e degli incarichi emerge anche da altri elementi di prova e si può presumere.
Il contenuto negoziale della scrittura resta valido e ben può sussistere, anche perché non è richiesto nei rapporti con il professionista la conclusione di un accordo scritto.
Il Tribunale va oltre: per sostenere la caducazione del negozio si spinge ad affermare la mancanza di prova in ordine ai mandati professionali, nonostante le posizioni giudiziarie e i mandati ad litem documentati.
Incarichi, peraltro, mai contestati dagli opponenti e, anzi, riconosciuti a fronte della revoca poi comunicata.
Il primo giudice è, inoltre, incorso in vizio di ultrapetizione per avere riconosciuto saldate tutte le prestazioni rese, peraltro a fronte di fatture inidonee a giustificare tale conclusione.
Costituisce, inoltre, una svista del Tribunale quella di avere lamentato che l'avv. non avrebbe indicato alcun richiamo alla tariffa Parte_1
55/2014, considerato che l'attività si riferiva al periodo precedente all'entrata in vigore di tali parametri.
In ogni caso, i pagamenti documentati sono inadeguati a coprire l'attività complessivamente descritta
4. Il Tribunale ha condannato l'avv. alla refusione delle spese di Parte_1
lite per ciascuno dei legali che hanno rappresentato gli opponenti, nonostante l'impegno difensivo fosse distribuito tra le due difese a fronte di un unico debito solidale, sicché sarebbe stata logica e congrua la liquidazione di un unico importo, con eventuale maggiorazione per pluralità di parti, conformemente anche alla giurisprudenza in materia.
Si sono costituiti i signori e chiedendo il Controparte_1 CP_2
rigetto dell'appello e riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione di pagina 10 di 18 prescrizione formulata nel corso del giudizio di primo grado e dichiarata assorbita nella sentenza impugnata.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 17 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello deve essere respinto.
Pur segnalando l'anomalia, l'avv. non impugna la sentenza per la Parte_1 mancata osservanza del rito “speciale” previsto dall'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011 per i procedimenti in materia di recupero dei compensi degli avvocati maturati in sede giudiziale, considerato l'effetto sanante stabilito dall'art. 4, secondo comma, del medesimo provvedimento legislativo, ossia la previsione di un termine entro il quale il mutamento del rito deve essere disposto (prima udienza di comparizione nel testo applicabile ratione temporis)
e, in mancanza, la prosecuzione del procedimento nelle forme prescelte, nonostante la non conformità al dettato normativo.
Anche in materia di opposizione a decreto ingiuntivo si applica la medesima normativa e, con riguardo alla tempestività dell'azione ai sensi dell'art. 647
c.p.c., occorre fare riferimento al rito effettivamente scelto, anche se diverso da quello previsto dal d.lgs. n. 150/2011.
In conclusione, sul punto, vige il principio del consolidamento del rito erroneo e tale “vizio” non assume rilievo ai fini della declaratoria di invalidità del processo se, come nel caso di specie, non abbia comportato una concreta lesione del diritto di difesa della parte che lo invoca (Cass. civ., sent. n.
4986/2025; Cass. civ., sent. n. 23783/2024; Cass. civ., ord. n. 14608/2020).
L'appellante si duole, invece, del fatto che il primo giudice, da un lato, abbia deciso la causa nella sua interezza, non provvedendo a decidere la sola querela di falso con sospensione del “merito”, dall'altro, che il merito sia stato deciso pagina 11 di 18 dal Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, comportando tale circostanza un'ipotesi di nullità della sentenza.
La censura è infondata, potendo il giudice investito della querela di falso, ritenuta ammissibile, decidere contemporaneamente sia la querela, sia il merito e, quindi, rimettendo al collegio, sotto il profilo della composizione dell'organo giudicante, la decisione dell'intera materia devoluta.
Non si configura, quindi, alcun vizio di costituzione del giudice, né sussistono profili di invalidità, non condividendosi la tesi prospettata da parte appellante secondo cui la sentenza emessa dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica sarebbe affetta da un vizio specifico che si converte in motivo di impugnazione, imponendo tale vizio al giudice superiore di decidere la causa nel merito con motivazione autonoma.
La sentenza resa dal collegio anziché dal giudice monocratico è valida, offrendo maggiori garanzie alle parti e non può integrare alcun vizio rilevante in sede di impugnazione, ferma, in ogni caso, come riconosciuto da parte appellante, la non applicabilità degli artt. 353 e 354 c.p.c. in tema di rimessione al primo giudice.
Non sussistendo, quindi, alcuna lesione dei diritti di difesa delle parti, difetta, in capo all'avv. financo l'interesse a impugnare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ferrara per le presunte violazioni in rito dedotte nell'atto di appello.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di impugnazione non è fondato.
Pur consapevole che la consulenza grafologica ha una limitata consistenza probatoria e i suoi risultati non possono essere certi sotto il profilo scientifico, gli esiti dell'approfondito accertamento tecnico svolto nel corso del giudizio di primo grado, anche mediante supplemento, peraltro rinnovato, restano condivisibili, consentendo, quanto meno, di concludere per l'esistenza di pagina 12 di 18 concreti e rilevanti margini di dubbio sulla sicura attribuzione della sottoscrizione della scrittura del 17.03.2011 al signor CP_1
L'analisi delle scritture di comparazione, alcune portanti data prossima a quella in esame, ha consentito al perito di concludere con ragionevole margine di certezza che la firma analizzata fosse apocrifa.
Le considerazioni svolte dal CTU sono approfondite, logiche e coerenti e alle stesse la Corte ritiene di doversi conformare, non alcun motivo per discostarsi dalle sue conclusioni.
In particolare, le differenze e le incongruenze tra il documento in verifica e le scritture comparative messe in evidenza dall'ausiliario trovano pieno riscontro anche mediante il mero esame visuale consentito al giudice;
e questo, senza ignorare le pur peculiari condizioni emotive e di salute in cui versava il signor al tempo dei fatti, considerato anche che una delle firme utilizzate a CP_1
fini comparativi era stata vergata in data coincidente con quella portata dalla scrittura oggetto di verifica.
Se, dunque, sotto il profilo dell'indagine tecnica, la Corte ritiene di condividere quanto concluso dal primo giudice, neppure sono fondate le censure di natura squisitamente processuale sollevate da parte appellante.
Per quanto riguarda la presunta illiceità della selezione delle scritture di comparazione, si osserva che le stesse sono state individuate in un numero significativo e certamente sufficiente per svolgere compiutamente l'indagine richiesta.
Né si prospetta come l'esame delle altre scritture, la cui cernita è da ricondursi al legittimo esercizio dei poteri conferiti al giudice, avrebbe potuto giovare in qualche modo alla posizione dell'odierna appellante, non essendo necessario estendere ad libitum il campo delle scritture di comparazione;
peraltro, la stessa avv. non contesta che le firme esaminate a fine comparativi Parte_1
fossero in numero sufficiente, formulando, in concreto, un'eccezione di nullità
pagina 13 di 18 basata su presupposti di natura meramente formale e, comunque, come già osservato, manifestamente infondati.
Poco comprensibile è anche l'eccezione relativa al fatto che la CTU si sarebbe attenuta alle sole osservazioni della CTP di parte opposta/appellante e non anche della consulente dei signori incorrendo in violazione del CP_1
contraddittorio.
Premesso che di tale mancanza dovrebbero, eventualmente, dolersi i signori e non la parte che invece ha ottenuto dettagliata risposta alle proprie CP_1
osservazioni tecniche (si vedano: CTU – pagg. 30-38; supplemento CTU – pagg. 10-11), si segnala che l'ausiliaria del Tribunale ha dato espressamente atto del contenuto delle osservazioni pervenutele dalla dott.ssa CTP Per_2 degli attori/opponenti, sia nell'elaborato principale, sia nel supplemento, riferendo della sua adesione alle proprie conclusioni.
Non si comprende, quindi, in che modo sarebbe stato violato il contraddittorio, anche alla luce del fatto che nessuna osservazione della CTP dei signori ha inciso sulle conclusioni della CTU che, infatti, non è stata CP_1
modificata rispetto alle bozze condivise in esecuzione dell'art. 195, terzo comma, c.p.c., sia con riguardo all'elaborato del 23.12.2018, sia del supplemento del 03.12.2019, salva, ovviamente, l'ampia trattazione delle osservazioni formulate dalla CTP dell'avv. Parte_1
Quanto agli ulteriori elementi probatori che, a fini presuntivi, potrebbero orientare il giudice a dubitare della falsità della scrittura del 17.03.2011 (natura e durata dei rapporti tra le parti, entità delle prestazioni professionali
“documentate”, etc.), essi non possono essere presi in considerazione alla luce degli inequivoci e convincenti esiti della consulenza e, in ogni caso, neppure potrebbero essere decisivi se si considera che, per altro verso, i signori CP_1
oppongono argomenti altrettanto significativi, come la circostanza che, in forza della notevole consistenza patrimoniale del loro dante causa e della attitudine a non lasciare conti in sospeso e, quindi, a onorare regolarmente le proprie pagina 14 di 18 obbligazioni, egli mai avrebbe lasciato pendenti rapporti patrimoniali con il professionista di fiducia stabilendo inconsuete dilazioni;
nella prospettazione degli appellanti, che si contrappone a quella dell'avv. il signor Parte_1
avrebbe immediatamente onorato le spettanze della Persona_1
professionista, come pure sostengono egli abbia in concreto fatto.
∞ ∞ ∞
Anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento nei termini che seguono.
La tesi secondo cui il contenuto della scrittura resterebbe valido, efficace e vincolante per i signori a fronte del suo mancato espresso CP_1
disconoscimento, nonostante l'accoglimento della querela di falso, è priva di fondamento.
L'apocrifia della sottoscrizione attribuita al signor rende del Persona_1 tutto inutilizzabile nel presente processo l'intera scrittura che, quindi, non può assumere alcuna rilevanza probatoria.
Tant'è che gli attori/opponenti ne hanno sempre sostenuto l'inesistenza, senza, tuttavia, contestare che l'avv. avesse svolto attività professionale Parte_1
nell'interesse del padre, ma eccependo che fosse stata interamente pagata.
Tale circostanza è particolarmente rilevante ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2), c.c., riproposta ex art. 346 c.p.c. dagli appellati in quanto dichiarata assorbita dal Tribunale.
L'azione ingiuntiva dell'avv. si è fondata esclusivamente sulla Parte_1
scrittura del 17.03.2011, rilevante, ove ne fosse stata riconosciuta la genuinità, anche ai fini di escludere l'applicabilità dell'art. 2956 c.c., in quanto, come noto, tale norma si applica unicamente ai rapporti che si svolgono senza formalità e non opera, quindi, quando il credito tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta (conf. Cass. civ. sent. n. 11145/2012); venuta meno la scrittura, il rapporto professionale con il signor assume le CP_1
pagina 15 di 18 caratteristiche di informalità che rientrano nell'alveo regolato anche dall'art. 2956 citato.
Fatta questa premessa e considerato che i signori hanno contestato CP_1
validità ed efficacia della scrittura, ma non hanno negato che l'avv. Parte_1
avesse svolto attività professionale a favore del de cuius, assume rilevanza, anche ai fini dell'applicazione del principio della ragione più liquida, la circostanza che, da un lato, gli odierni appellanti abbiano sempre affermato che per tali prestazioni l'avv. era stata pagata, dall'altro, che abbiano Parte_1
eccepito la prescrizione presuntiva, essendo pacificamente decorsi più di tre anni dalla richiesta di pagamento del 24.01.2012 a quella immediatamente successiva del 18.05.2016.
In questo senso, a nulla rileva la circostanza che l'odierna appellante sia stata in grado o meno di provare nel corso del presente giudizio, a fronte della domanda formulata in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, peraltro respinta dal Tribunale, di avere svolto attività professionale a favore del signor considerato che le ragioni di credito eventualmente scaturenti da tale CP_1
attività sarebbero state, nella prospettazione degli eredi del signor già CP_1
interamente pagate, circostanza dedotta sia in corso di causa, sia nella corrispondenza intercorsa nel 2012, dopo l'invio della richiesta di pagamento.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione (presuntiva) è da considerarsi fondata, senza necessità di pronunciarsi sulle censure formulate dall'appellante riguardo all'accertamento dell'attività svolta in favore del signor Per_1
perché gli eredi di quest'ultimo, odierni appellati, hanno sempre
[...]
affermato che le competenze del professionista per le quali aveva formulato richiesta di pagamento erano state interamente onorate dal de cuius.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. nelle proprie difese, la Parte_1
dichiarazione di aver pagato e, quindi, di avere estinto il debito, non determina il rigetto dell'eccezione, costituendone, invece, il presupposto;
solo la pagina 16 di 18 contestazione in radice della sua insorgenza, infatti, determina le conseguenze prospettate dall'appellante.
∞ ∞ ∞
Il quarto e ultimo motivo di appello non può essere accolto.
“La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.” (Cass. civ., ord. n. 18256/2017; conf. Cass. civ., sent. n. 663/1999).
Nella censura, l'appellante richiama giurisprudenza inconferente, perché riguardante il caso in cui, in corso di causa, siano subentrati più eredi a un'unica parte processuale.
Nel caso in esame l'azione è stata introdotta ab origine nei confronti di entrambi i signori e, pertanto, si applica il diverso e ordinario principio CP_1
sopra richiamato (Cass. civ., n. 18256/2017).
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerate la natura della controversia, la qualità delle parti e l'entità delle difese svolte, vengono liquidate a favore degli appellati, sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello;
II – condanna l'avv. alla refusione in favore del signor Parte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese Controparte_1
forfettarie e accessori di legge;
III – condanna l'avv. alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese CP_2
forfettarie e accessori di legge;
IV – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 812/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. , Parte_1
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. COLOMBARI BARBARA,
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MAISTO MELINA,
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 579/2020; oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – compensi professionali – querela pagina 1 di 18 di falso.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 17 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 07.11.2017, la signora conveniva in CP_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara l'avv. , proponendo Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale n.
955/2017 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di Euro
43.085,69 a titolo di compensi professionali, in solido con il fratello signor
Controparte_1
L'opponente allegava:
− che il 24.08.2011 era deceduto il padre, signor e il Persona_1
26.01.2016 la madre, signora Parte_2
− che con raccomandata del 16.12.2011, le signore e Pt_2 CP_1
comunicavano all'avv. la revoca del mandato a suo tempo Parte_1
affidatole dal defunto chiedendo il rendiconto di Persona_1
tutte le attività svolte;
− che il 17.01.2012, l'avv. formalizzava rinuncia al Parte_1
mandato, comunicando che, a saldo dell'attività svolta, avrebbe dovuto esserle versata la somma di Euro 24.540,42, così determinata a seguito di correzione;
− che il 03.02.2012, per tramite del proprio legale, la signora e Pt_2
i fratelli reiteravano la richiesta già formulata, chiedendo CP_1 chiarimenti sull'entità e sulla determinazione dei compensi, sul presupposto che risultava loro che il signor avesse Persona_1
integralmente saldato i compensi professionali dovuti all'opposta;
pagina 2 di 18 − che nessun riscontro perveniva dall'avv. Parte_1
− che la signora disponeva di tutti gli assegni versati dal padre CP_1
al legale;
− che la fattura n. 39/2010 emessa dall'avv. riportava la Parte_1
dicitura “residua quota parte”;
− che il 18.05.2016, ossia ben oltre tre anni dalla prima richiesta,
l'avv. intimava con raccomandata il pagamento dei Parte_1
compensi, richiesta reiterata il 14.10.2016;
− che il credito era prescritto ai sensi dell'art. 2956, n. 2) c.c.;
− che il 20.12.2016 l'avv. inviava il prospetto riepilogativo Parte_1
delle pratiche svolte, facendo riferimento, per la prima volta, a un accordo datato 17.03.2011, di cui l'opponente poteva prendere visione solo dopo la notificazione del decreto ingiuntivo;
− che, sottoposto a un'esperta grafologa, risultava che le firme a nome presenti nel documento del 17.03.2011 non Persona_1
provenivano dalla mano di questi, sicché veniva proposta in via incidentale querela di falso;
− che l'opponente aveva diritto al risarcimento dei danni subiti.
L'attrice opponente concludeva chiedendo che fosse accolta la querela di falso e che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione, accertando, nel merito, che tutto quanto dovuto all'avv. era già stato corrisposto, con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese.
Con autonomo atto di citazione notificato il 09.11.2017, il signor Pt_3
proponeva anch'egli opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra
[...]
menzionato, proponendo difese e conclusioni coerenti con quelle svolte dalla sorella.
Si costituiva in entrambi i giudizi l'avv. opponendosi alla Parte_1
presentazione della querela di falso e, nel merito, chiedendo il rigetto pagina 3 di 18 dell'opposizione, con accertamento dell'esistenza del credito per compenso professionale nella misura di Euro 29.528,55, oltre accessori, per un totale di
Euro 43.085,69; l'opposta deduceva, tra l'altro:
− che con scrittura del 17.03.2011 il signor conferiva e Persona_1
confermava all'avv. l'incarico professionale in una serie di Parte_1
pratiche indicate in dettaglio nel documento, pattuendo un compenso forfettario di Euro 37.000,00, oltre spese e accessori;
− che, sebbene fossero coinvolti nelle suddette pratiche anche la moglie e il figlio, il signor voleva assumersi per l'intero e in via CP_1 esclusiva l'onere relativo alle prestazioni professionali;
− che l'accordo conteneva promessa e/o riconoscimento di debito;
− che, dopo il decesso del signor l'avv. aveva CP_1 Parte_1
consegnato agli eredi prospetto ricognitivo delle pratiche, concluse e pendenti, con indicazione degli acconti percepiti, richiedendo il pagamento di un importo scontato rispetto a quello portato dall'accordo;
− che, nonostante la riduzione concessa e i solleciti, nulla veniva pagato;
− che, quindi, non avendo accettato la proposta, l'attrice opposta agiva in via monitoria per l'intero;
− che i rapporti con il defunto signor risalivano a quarant'anni CP_1
prima ed erano di reciproca stima, intensificandosi negli anni sotto il profilo professionale;
− che i rapporti si erano estesi ai familiari, anche sotto il profilo personale;
− che il 17.03.2011 era stato lo stesso signor a richiedere CP_1
all'opposta di definire e concordare il compenso professionale relativamente a tutti gli incarichi pendenti e ai pareri prestati;
− che, in relazione alla proposta querela di falso, il parere grafologico del consulente di parte attrice non poteva ritenersi fedele rispetto alle pagina 4 di 18 condizioni, emotive e fisiche, in cui versava il signor che non CP_1 risultavano citate, né recepite nell'elaborato;
− che le firme erano caratterizzate da forte tremore e contraddicevano le conclusioni della perizia di parte;
− che il signor era affetto da gravi patologie (cardiopatia e morbo CP_1
di Parkinson);
− che veniva contestata l'autenticità della firma, ma non anche il contenuto del documento, tantomeno negandosene la provenienza e la riconducibilità al suo sottoscrittore, con conseguente riconoscimento tacito dello stesso;
− che tutte le circostanze facevano presumere l'autenticità della sottoscrizione;
− che l'affermazione secondo cui i compensi dell'avv. erano Parte_1
stati interamente saldati era apodittica e non provata;
− che i pagamenti documentati erano stati effettuati a titolo di acconto, compreso quello con dicitura “residua quota parte” il cui testo completo è “residua quota parte dell'acconto”;
− che nessun saldo risultava versato in relazione ad alcuno dei contenziosi, come risultava dalle fatture/quietanze emesse dal legale;
− che il credito non poteva considerarsi prescritto, traendo origine da un accordo concluso tra cliente e professionista, tale da rendere applicabile alla fattispecie la prescrizione ordinaria decennale;
− che, in ogni caso, la dichiarazione di aver pagato e di avere, quindi, estinto il debito ovvero la contestazione della sua stessa insorgenza determinava il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
− che le prestazioni professionali dell'avv. si erano protratte Parte_1
ben oltre un anno dopo la revoca e/o la rinuncia del mandato professionale;
pagina 5 di 18 − che la prescrizione era stata interrotta;
− che i compensi determinati nell'accordo erano conformi alla tariffa professionale;
− che la condotta processuale della signora era sanzionabile ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.
La convenuta opposta concludeva chiedendo, quindi, il diniego di autorizzazione alla presentazione della querela di falso e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Analoghe difese venivano svolte avverso l'opposizione autonomamente proposta dal signor Controparte_1
Le cause venivano riunite e, dichiaratane l'ammissibilità, si procedeva all'istruttoria della querela di falso, mediante esperimento di consulenza tecnica d'ufficio e assunzione delle prove orali ammesse.
All'esito, il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 579 depositata il 13.10.2020, accoglieva la querela di falso, dichiarando, per l'effetto, la falsità della sottoscrizione in calce alla scrittura privata del 17.03.2011, Persona_1 revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'avv. alla refusione Parte_1
delle spese di lite nei confronti di entrambi gli opponenti.
In primo luogo, il primo giudice, accertato che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n.
150/2011, rilevava che l'opposizione doveva, comunque, considerarsi tempestiva, in applicazione degli effetti sananti previsti dall'art. 4, ultimo comma, d.lgs. n. 150/2011, come sancito anche dalla Suprema Corte.
Nel merito, il Tribunale, rilevato che la domanda si fondava essenzialmente sulla scrittura del 17.03.2011, nella quale la sottoscrizione del signor CP_1
era stata valutata come apocrifa in sede di CTU, negava la sussistenza delle ragioni di credito fatte valere dall'opposta.
La consulenza non era affetta da alcun profilo di nullità ed era stato garantito il pieno contraddittorio tecnico, anche mediante supplemento peritale e pagina 6 di 18 rinnovazione del medesimo, mentre l'indagine era stata condotta utilizzando un numero adeguato di scritture comparative.
Il potere di selezionare i documenti, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. spettava al giudice, né le parti si erano opposte al loro Parte_1
utilizzo e alla libera scelta operata al giudicante.
Dalla accertata non autenticità della sottoscrizione apposta dal signor CP_1 sulla scrittura del 17.03.2011 derivava l'impossibilità di attribuire tale atto negoziale allo stesso signor e, quindi, l'inopponibilità agli eredi. CP_1
Sotto altro profilo, nessun compenso poteva essere riconosciuto, non essendo stata puntualmente prospettata, né tantomeno provata l'attività professionale asseritamente svolta in favore del signor Persona_1
In altri termini, l'avv. non aveva puntualmente descritto le attività Parte_1
giudiziali e stragiudiziali che avrebbero fondato il suo presunto credito, né aveva indicato i criteri di calcolo;
al contrario, erano stati depositati assegni a prova di numerosi pagamenti eseguiti, anche pochi mesi prima della morte del signor cui corrispondevano fatture quietanzate, sicché l'opposta CP_1
avrebbe dovuto rappresentare puntualmente le attività professionali svolte ulteriori e diverse rispetto a quelle saldate, in modo da consentire: a) la verifica del thema decidendum; b) la corretta instaurazione del contraddittorio sul punto;
c) l'accertamento dell'esecuzione di tali prestazioni e il calcolo dell'eventuale importo dovuto sulla base delle tariffe professionali.
Invece, l'avv. aveva pedissequamente richiamato la predetta Parte_1
scrittura privata, senza alcuna ulteriore allegazione e senza la produzione di tutta la documentazione relativa ai giudizi instaurati e all'attività stragiudiziale, per la quale, peraltro, mancava la prova del conferimento dell'incarico.
Tutto ciò determinava l'impossibilità di verificare gli importi dovuti sulla base dell'attività prestata e non provata.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa non poteva essere esaminata, non essendo stato accertato alcun credito.
pagina 7 di 18 La domanda risarcitoria formulata dagli opponenti veniva pure respinta per mancanza di prova.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello l'avv. Parte_1
per i seguenti motivi
1. Il Tribunale, in composizione collegiale, ha deciso sia della querela di falso, sia dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La scelta di decidere cumulativamente le due controversie in sede collegiale, quando la seconda avrebbe dovuto essere decisa separatamente, previa sospensione in attesa della definizione della querela di falso, dal giudice monocratico, è da censurare.
Conseguentemente, la sentenza è affetta da nullità che, risolvendosi in motivo di impugnazione, la Corte vorrà dichiarare, intervenendo nel merito agli effetti di cui agli artt. 50 ter e 161, primo comma, c.p.c.
2. Dalla pronuncia non si traggono i motivi in forza dei quali il Tribunale ha superato le osservazioni della CTP di parte opposta, contrastanti con le conclusioni della CTU, pur essendovi onerato.
Richiamate alcune considerazioni di natura tecnica che mettono in dubbio la correttezza dell'esito della CTU, si deve, altresì, tenere conto del fatto che dalla consulenza tecnica calligrafica, carente di valore scientifico, non può risultare in modo certo la falsità della sottoscrizione, considerato altresì che siffatta CTU, oltre a non essere mezzo di prova legale, è da considerarsi, per costante giurisprudenza, sottoposta ad un apprezzamento prudente sulla sua attendibilità. La
Cassazione sostiene in più arresti che la consulenza grafologica
“fondata sulla pur pregevole umana valutazione, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze), allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un
pagina 8 di 18 rilievo probatorio di ben limitata consistenza” tant'è che il Giudice ben può evitare di fare ricorso a essa.
In ogni caso, prescindendo dalla valutazione di merito della consulenza, essa non può essere validamente posta a fondamento della decisione, in considerazione delle eccezioni di rito e di merito formulate dall'odierna appellante.
In particolare, è particolarmente rilevante la cernita delle scritture comparative operata tanto dal CTU, quanto dal Tribunale, essendo state escluse firme di cui non è stata contestata l'autenticità, ma della quale si
è dubitato in sentenza, mentre altre sono state ammesse seppur prive del medesimo grado di “certezza”.
Si tratta, in particolare, dei mandati alle liti sottoscritti in prossimità del decesso del signor vergati unitamente al figlio e CP_1 CP_1
alla signora mai contestati quanto ad autenticità, né Pt_2
disconosciuti con procedimento formale.
Tale circostanza avrebbe dovuto costituire un limite alla discrezionalità del potere di cernita del giudice, pur riconosciutogli.
Tale vizio non è stato sanato con il supplemento di perizia, rinnovato a seguito di contestazione dell'attuale appellante, in quanto circoscritto all'esame della sola scrittura comparativa consegnata in fotocopia alla
CTU il 17.10.2019.
Ancora, la CTU si è attenuta al solo deposito delle osservazioni della
CTP di parte opposta e non anche di quelle predisposte dalla consulente degli opponenti, compromettendo il contraddittorio nel merito.
3. Gli opponenti non hanno mai contestato il contenuto della scrittura del
17.03.2011, salvo la firma.
Sia le posizioni giudiziali, amministrative e diverse ivi indicate, sia l'importo dei compensi non sono stati oggetto di specifica contestazione.
pagina 9 di 18 Neppure ne è stata negata la provenienza e la riconducibilità al sottoscrittore, dandosi così luogo a riconoscimento della stessa.
In ogni caso, la sussistenza del rapporto professionale e degli incarichi emerge anche da altri elementi di prova e si può presumere.
Il contenuto negoziale della scrittura resta valido e ben può sussistere, anche perché non è richiesto nei rapporti con il professionista la conclusione di un accordo scritto.
Il Tribunale va oltre: per sostenere la caducazione del negozio si spinge ad affermare la mancanza di prova in ordine ai mandati professionali, nonostante le posizioni giudiziarie e i mandati ad litem documentati.
Incarichi, peraltro, mai contestati dagli opponenti e, anzi, riconosciuti a fronte della revoca poi comunicata.
Il primo giudice è, inoltre, incorso in vizio di ultrapetizione per avere riconosciuto saldate tutte le prestazioni rese, peraltro a fronte di fatture inidonee a giustificare tale conclusione.
Costituisce, inoltre, una svista del Tribunale quella di avere lamentato che l'avv. non avrebbe indicato alcun richiamo alla tariffa Parte_1
55/2014, considerato che l'attività si riferiva al periodo precedente all'entrata in vigore di tali parametri.
In ogni caso, i pagamenti documentati sono inadeguati a coprire l'attività complessivamente descritta
4. Il Tribunale ha condannato l'avv. alla refusione delle spese di Parte_1
lite per ciascuno dei legali che hanno rappresentato gli opponenti, nonostante l'impegno difensivo fosse distribuito tra le due difese a fronte di un unico debito solidale, sicché sarebbe stata logica e congrua la liquidazione di un unico importo, con eventuale maggiorazione per pluralità di parti, conformemente anche alla giurisprudenza in materia.
Si sono costituiti i signori e chiedendo il Controparte_1 CP_2
rigetto dell'appello e riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione di pagina 10 di 18 prescrizione formulata nel corso del giudizio di primo grado e dichiarata assorbita nella sentenza impugnata.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 17 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello deve essere respinto.
Pur segnalando l'anomalia, l'avv. non impugna la sentenza per la Parte_1 mancata osservanza del rito “speciale” previsto dall'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011 per i procedimenti in materia di recupero dei compensi degli avvocati maturati in sede giudiziale, considerato l'effetto sanante stabilito dall'art. 4, secondo comma, del medesimo provvedimento legislativo, ossia la previsione di un termine entro il quale il mutamento del rito deve essere disposto (prima udienza di comparizione nel testo applicabile ratione temporis)
e, in mancanza, la prosecuzione del procedimento nelle forme prescelte, nonostante la non conformità al dettato normativo.
Anche in materia di opposizione a decreto ingiuntivo si applica la medesima normativa e, con riguardo alla tempestività dell'azione ai sensi dell'art. 647
c.p.c., occorre fare riferimento al rito effettivamente scelto, anche se diverso da quello previsto dal d.lgs. n. 150/2011.
In conclusione, sul punto, vige il principio del consolidamento del rito erroneo e tale “vizio” non assume rilievo ai fini della declaratoria di invalidità del processo se, come nel caso di specie, non abbia comportato una concreta lesione del diritto di difesa della parte che lo invoca (Cass. civ., sent. n.
4986/2025; Cass. civ., sent. n. 23783/2024; Cass. civ., ord. n. 14608/2020).
L'appellante si duole, invece, del fatto che il primo giudice, da un lato, abbia deciso la causa nella sua interezza, non provvedendo a decidere la sola querela di falso con sospensione del “merito”, dall'altro, che il merito sia stato deciso pagina 11 di 18 dal Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, comportando tale circostanza un'ipotesi di nullità della sentenza.
La censura è infondata, potendo il giudice investito della querela di falso, ritenuta ammissibile, decidere contemporaneamente sia la querela, sia il merito e, quindi, rimettendo al collegio, sotto il profilo della composizione dell'organo giudicante, la decisione dell'intera materia devoluta.
Non si configura, quindi, alcun vizio di costituzione del giudice, né sussistono profili di invalidità, non condividendosi la tesi prospettata da parte appellante secondo cui la sentenza emessa dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica sarebbe affetta da un vizio specifico che si converte in motivo di impugnazione, imponendo tale vizio al giudice superiore di decidere la causa nel merito con motivazione autonoma.
La sentenza resa dal collegio anziché dal giudice monocratico è valida, offrendo maggiori garanzie alle parti e non può integrare alcun vizio rilevante in sede di impugnazione, ferma, in ogni caso, come riconosciuto da parte appellante, la non applicabilità degli artt. 353 e 354 c.p.c. in tema di rimessione al primo giudice.
Non sussistendo, quindi, alcuna lesione dei diritti di difesa delle parti, difetta, in capo all'avv. financo l'interesse a impugnare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ferrara per le presunte violazioni in rito dedotte nell'atto di appello.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di impugnazione non è fondato.
Pur consapevole che la consulenza grafologica ha una limitata consistenza probatoria e i suoi risultati non possono essere certi sotto il profilo scientifico, gli esiti dell'approfondito accertamento tecnico svolto nel corso del giudizio di primo grado, anche mediante supplemento, peraltro rinnovato, restano condivisibili, consentendo, quanto meno, di concludere per l'esistenza di pagina 12 di 18 concreti e rilevanti margini di dubbio sulla sicura attribuzione della sottoscrizione della scrittura del 17.03.2011 al signor CP_1
L'analisi delle scritture di comparazione, alcune portanti data prossima a quella in esame, ha consentito al perito di concludere con ragionevole margine di certezza che la firma analizzata fosse apocrifa.
Le considerazioni svolte dal CTU sono approfondite, logiche e coerenti e alle stesse la Corte ritiene di doversi conformare, non alcun motivo per discostarsi dalle sue conclusioni.
In particolare, le differenze e le incongruenze tra il documento in verifica e le scritture comparative messe in evidenza dall'ausiliario trovano pieno riscontro anche mediante il mero esame visuale consentito al giudice;
e questo, senza ignorare le pur peculiari condizioni emotive e di salute in cui versava il signor al tempo dei fatti, considerato anche che una delle firme utilizzate a CP_1
fini comparativi era stata vergata in data coincidente con quella portata dalla scrittura oggetto di verifica.
Se, dunque, sotto il profilo dell'indagine tecnica, la Corte ritiene di condividere quanto concluso dal primo giudice, neppure sono fondate le censure di natura squisitamente processuale sollevate da parte appellante.
Per quanto riguarda la presunta illiceità della selezione delle scritture di comparazione, si osserva che le stesse sono state individuate in un numero significativo e certamente sufficiente per svolgere compiutamente l'indagine richiesta.
Né si prospetta come l'esame delle altre scritture, la cui cernita è da ricondursi al legittimo esercizio dei poteri conferiti al giudice, avrebbe potuto giovare in qualche modo alla posizione dell'odierna appellante, non essendo necessario estendere ad libitum il campo delle scritture di comparazione;
peraltro, la stessa avv. non contesta che le firme esaminate a fine comparativi Parte_1
fossero in numero sufficiente, formulando, in concreto, un'eccezione di nullità
pagina 13 di 18 basata su presupposti di natura meramente formale e, comunque, come già osservato, manifestamente infondati.
Poco comprensibile è anche l'eccezione relativa al fatto che la CTU si sarebbe attenuta alle sole osservazioni della CTP di parte opposta/appellante e non anche della consulente dei signori incorrendo in violazione del CP_1
contraddittorio.
Premesso che di tale mancanza dovrebbero, eventualmente, dolersi i signori e non la parte che invece ha ottenuto dettagliata risposta alle proprie CP_1
osservazioni tecniche (si vedano: CTU – pagg. 30-38; supplemento CTU – pagg. 10-11), si segnala che l'ausiliaria del Tribunale ha dato espressamente atto del contenuto delle osservazioni pervenutele dalla dott.ssa CTP Per_2 degli attori/opponenti, sia nell'elaborato principale, sia nel supplemento, riferendo della sua adesione alle proprie conclusioni.
Non si comprende, quindi, in che modo sarebbe stato violato il contraddittorio, anche alla luce del fatto che nessuna osservazione della CTP dei signori ha inciso sulle conclusioni della CTU che, infatti, non è stata CP_1
modificata rispetto alle bozze condivise in esecuzione dell'art. 195, terzo comma, c.p.c., sia con riguardo all'elaborato del 23.12.2018, sia del supplemento del 03.12.2019, salva, ovviamente, l'ampia trattazione delle osservazioni formulate dalla CTP dell'avv. Parte_1
Quanto agli ulteriori elementi probatori che, a fini presuntivi, potrebbero orientare il giudice a dubitare della falsità della scrittura del 17.03.2011 (natura e durata dei rapporti tra le parti, entità delle prestazioni professionali
“documentate”, etc.), essi non possono essere presi in considerazione alla luce degli inequivoci e convincenti esiti della consulenza e, in ogni caso, neppure potrebbero essere decisivi se si considera che, per altro verso, i signori CP_1
oppongono argomenti altrettanto significativi, come la circostanza che, in forza della notevole consistenza patrimoniale del loro dante causa e della attitudine a non lasciare conti in sospeso e, quindi, a onorare regolarmente le proprie pagina 14 di 18 obbligazioni, egli mai avrebbe lasciato pendenti rapporti patrimoniali con il professionista di fiducia stabilendo inconsuete dilazioni;
nella prospettazione degli appellanti, che si contrappone a quella dell'avv. il signor Parte_1
avrebbe immediatamente onorato le spettanze della Persona_1
professionista, come pure sostengono egli abbia in concreto fatto.
∞ ∞ ∞
Anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento nei termini che seguono.
La tesi secondo cui il contenuto della scrittura resterebbe valido, efficace e vincolante per i signori a fronte del suo mancato espresso CP_1
disconoscimento, nonostante l'accoglimento della querela di falso, è priva di fondamento.
L'apocrifia della sottoscrizione attribuita al signor rende del Persona_1 tutto inutilizzabile nel presente processo l'intera scrittura che, quindi, non può assumere alcuna rilevanza probatoria.
Tant'è che gli attori/opponenti ne hanno sempre sostenuto l'inesistenza, senza, tuttavia, contestare che l'avv. avesse svolto attività professionale Parte_1
nell'interesse del padre, ma eccependo che fosse stata interamente pagata.
Tale circostanza è particolarmente rilevante ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2), c.c., riproposta ex art. 346 c.p.c. dagli appellati in quanto dichiarata assorbita dal Tribunale.
L'azione ingiuntiva dell'avv. si è fondata esclusivamente sulla Parte_1
scrittura del 17.03.2011, rilevante, ove ne fosse stata riconosciuta la genuinità, anche ai fini di escludere l'applicabilità dell'art. 2956 c.c., in quanto, come noto, tale norma si applica unicamente ai rapporti che si svolgono senza formalità e non opera, quindi, quando il credito tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta (conf. Cass. civ. sent. n. 11145/2012); venuta meno la scrittura, il rapporto professionale con il signor assume le CP_1
pagina 15 di 18 caratteristiche di informalità che rientrano nell'alveo regolato anche dall'art. 2956 citato.
Fatta questa premessa e considerato che i signori hanno contestato CP_1
validità ed efficacia della scrittura, ma non hanno negato che l'avv. Parte_1
avesse svolto attività professionale a favore del de cuius, assume rilevanza, anche ai fini dell'applicazione del principio della ragione più liquida, la circostanza che, da un lato, gli odierni appellanti abbiano sempre affermato che per tali prestazioni l'avv. era stata pagata, dall'altro, che abbiano Parte_1
eccepito la prescrizione presuntiva, essendo pacificamente decorsi più di tre anni dalla richiesta di pagamento del 24.01.2012 a quella immediatamente successiva del 18.05.2016.
In questo senso, a nulla rileva la circostanza che l'odierna appellante sia stata in grado o meno di provare nel corso del presente giudizio, a fronte della domanda formulata in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, peraltro respinta dal Tribunale, di avere svolto attività professionale a favore del signor considerato che le ragioni di credito eventualmente scaturenti da tale CP_1
attività sarebbero state, nella prospettazione degli eredi del signor già CP_1
interamente pagate, circostanza dedotta sia in corso di causa, sia nella corrispondenza intercorsa nel 2012, dopo l'invio della richiesta di pagamento.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione (presuntiva) è da considerarsi fondata, senza necessità di pronunciarsi sulle censure formulate dall'appellante riguardo all'accertamento dell'attività svolta in favore del signor Per_1
perché gli eredi di quest'ultimo, odierni appellati, hanno sempre
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affermato che le competenze del professionista per le quali aveva formulato richiesta di pagamento erano state interamente onorate dal de cuius.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. nelle proprie difese, la Parte_1
dichiarazione di aver pagato e, quindi, di avere estinto il debito, non determina il rigetto dell'eccezione, costituendone, invece, il presupposto;
solo la pagina 16 di 18 contestazione in radice della sua insorgenza, infatti, determina le conseguenze prospettate dall'appellante.
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Il quarto e ultimo motivo di appello non può essere accolto.
“La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.” (Cass. civ., ord. n. 18256/2017; conf. Cass. civ., sent. n. 663/1999).
Nella censura, l'appellante richiama giurisprudenza inconferente, perché riguardante il caso in cui, in corso di causa, siano subentrati più eredi a un'unica parte processuale.
Nel caso in esame l'azione è stata introdotta ab origine nei confronti di entrambi i signori e, pertanto, si applica il diverso e ordinario principio CP_1
sopra richiamato (Cass. civ., n. 18256/2017).
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Le spese seguono la soccombenza e, considerate la natura della controversia, la qualità delle parti e l'entità delle difese svolte, vengono liquidate a favore degli appellati, sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello;
II – condanna l'avv. alla refusione in favore del signor Parte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese Controparte_1
forfettarie e accessori di legge;
III – condanna l'avv. alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese CP_2
forfettarie e accessori di legge;
IV – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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