CASS
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2025, n. 18942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18942 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - ER IN AE EN AM EVA TO LO AL SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Magistrato di sorveglianza di L'Aquila con ordinanza del 27/11/2024 nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli RITENUTO IN FATTO . Con l’ordinanza in preambolo il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento in materia di applicazione della conversione della pena pecuniaria di 5.800,00 euro, inflitta ad TO RE con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 20 gennaio 2012, irrevocabile il 5 novembre 2023, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Napoli il quale, in precedenza, si era già dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. 2. L'originaria declinatoria di competenza da parte del Magistrato di sorveglianza di Napoli muoveva dalla constatazione che RE, al momento della presentazione dell'istanza da parte dell'Ufficio di Procura, era residente a [...], dal 3 marzo 2014, come risultante anche dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, sicché doveva applicarsi il criterio della residenza, indicato in alternativa a quello del domicilio, di cui all'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. per il condannato libero. La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente, sul rilievo che RE, detenuto nel carcere di Sulmona e qui formalmente domiciliato (via Lamaccio 21), all'atto della scarcerazione, avvenuta il 31 ottobre 2018, aveva eletto domicilio in Napoli, alla via S. TO Abate n. 54; circostanza – quella della mera formalità della residenza in Sulmona – confermata dal relativo Penale Sent. Sez. 1 Num. 18942 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TO EVA Data Udienza: 07/02/2025 Comune, sulla scorta di una segnalazione della locale Stazione dei Carabinieri. Osservato, pertanto, che il criterio della residenza è previsto dall'art. 677 cod. proc. pen. in via alternativa rispetto a quello del domicilio e che la residenza presso la Casa circondariale era meramente formale, riteneva doversi optare per la competenza del luogo del domicilio eletto all'atto della scarcerazione, e, dunque, in Napoli. Alla competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli, infine, affermava giungersi anche nell'ipotesi in cui – ritenuta dubbia l'applicazione del criterio della residenza ovvero del domicilio – si fosse applicato il criterio residuale del luogo ove fu pronunciata la sentenza di condanna.
3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 22 gennaio 2025, ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Magistrato di sorveglianza di Napoli, che per primo l'ha declinata. 3. La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 cod. proc. pen. e i criteri di distribuzione sono ispirati ad un principio di semplificazione nell'individuazione del giudice chiamato a decidere. In questa logica s'istituisce un meccanismo distributivo fondato sul locus custodiae (per le ipotesi di soggetto in vinculis) e altro criterio che predilige il locus domicilii (per i casi di richieste provenienti da soggetti in libertà). In caso, come quello che ci occupa, d'istante libero, dunque, la competenza appartiene al Tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo della residenza anagrafica ovvero del domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio del locus domicilii, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza (di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere), e, nel caso di più sentenze, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata quella divenuta irrevocabile per ultima. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, condivisibilmente chiarito che «La determinazione della competenza territoriale della magistratura di sorveglianza, in base al criterio della residenza o del domicilio dell'interessato non detenuto né internato, deve far riferimento innanzitutto al luogo di residenza anagrafica senza che assuma rilievo la residenza di mero fatto e, in mancanza, di una residenza anagrafica, al domicilio» (Sez. 1, n. 16040 del 02/02/2016, Agnelli, Rv. 266625 - 01; Sez. 1, n. 22651 del 23/05/2012, Tumminielli, Rv. 253345 - 01; Sez. 1, n. 3303 del 30/05/1995, Cerri, Rv. 202148 - 01). L'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., inoltre, stabilisce che «Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto». RE ha adempiuto tale incombente, indicando il domicilio in Napoli, mentre la residenza presso la Casa circondariale dev'essere ritenuta solo fittizia, con inevitabile ricaduta in tema di competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli. 2 4. Affermata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, gli atti devono a esso essere immediatamente trasmessi per l'ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 07/02/2025. Il Presidente FILIPPO CASA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli RITENUTO IN FATTO . Con l’ordinanza in preambolo il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento in materia di applicazione della conversione della pena pecuniaria di 5.800,00 euro, inflitta ad TO RE con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 20 gennaio 2012, irrevocabile il 5 novembre 2023, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Napoli il quale, in precedenza, si era già dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. 2. L'originaria declinatoria di competenza da parte del Magistrato di sorveglianza di Napoli muoveva dalla constatazione che RE, al momento della presentazione dell'istanza da parte dell'Ufficio di Procura, era residente a [...], dal 3 marzo 2014, come risultante anche dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, sicché doveva applicarsi il criterio della residenza, indicato in alternativa a quello del domicilio, di cui all'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. per il condannato libero. La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente, sul rilievo che RE, detenuto nel carcere di Sulmona e qui formalmente domiciliato (via Lamaccio 21), all'atto della scarcerazione, avvenuta il 31 ottobre 2018, aveva eletto domicilio in Napoli, alla via S. TO Abate n. 54; circostanza – quella della mera formalità della residenza in Sulmona – confermata dal relativo Penale Sent. Sez. 1 Num. 18942 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TO EVA Data Udienza: 07/02/2025 Comune, sulla scorta di una segnalazione della locale Stazione dei Carabinieri. Osservato, pertanto, che il criterio della residenza è previsto dall'art. 677 cod. proc. pen. in via alternativa rispetto a quello del domicilio e che la residenza presso la Casa circondariale era meramente formale, riteneva doversi optare per la competenza del luogo del domicilio eletto all'atto della scarcerazione, e, dunque, in Napoli. Alla competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli, infine, affermava giungersi anche nell'ipotesi in cui – ritenuta dubbia l'applicazione del criterio della residenza ovvero del domicilio – si fosse applicato il criterio residuale del luogo ove fu pronunciata la sentenza di condanna.
3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 22 gennaio 2025, ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Magistrato di sorveglianza di Napoli, che per primo l'ha declinata. 3. La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 cod. proc. pen. e i criteri di distribuzione sono ispirati ad un principio di semplificazione nell'individuazione del giudice chiamato a decidere. In questa logica s'istituisce un meccanismo distributivo fondato sul locus custodiae (per le ipotesi di soggetto in vinculis) e altro criterio che predilige il locus domicilii (per i casi di richieste provenienti da soggetti in libertà). In caso, come quello che ci occupa, d'istante libero, dunque, la competenza appartiene al Tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo della residenza anagrafica ovvero del domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio del locus domicilii, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza (di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere), e, nel caso di più sentenze, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata quella divenuta irrevocabile per ultima. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, condivisibilmente chiarito che «La determinazione della competenza territoriale della magistratura di sorveglianza, in base al criterio della residenza o del domicilio dell'interessato non detenuto né internato, deve far riferimento innanzitutto al luogo di residenza anagrafica senza che assuma rilievo la residenza di mero fatto e, in mancanza, di una residenza anagrafica, al domicilio» (Sez. 1, n. 16040 del 02/02/2016, Agnelli, Rv. 266625 - 01; Sez. 1, n. 22651 del 23/05/2012, Tumminielli, Rv. 253345 - 01; Sez. 1, n. 3303 del 30/05/1995, Cerri, Rv. 202148 - 01). L'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., inoltre, stabilisce che «Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto». RE ha adempiuto tale incombente, indicando il domicilio in Napoli, mentre la residenza presso la Casa circondariale dev'essere ritenuta solo fittizia, con inevitabile ricaduta in tema di competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli. 2 4. Affermata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, gli atti devono a esso essere immediatamente trasmessi per l'ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 07/02/2025. Il Presidente FILIPPO CASA