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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dr Elena Gelato Consigliere Dr. Maria Aversano Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5760 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con sede in Roma, Via Leone XIII n. 460, Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t. Ing. , domiciliata PartitaIVA_1 Controparte_1
in Roma, via Leone XIII n. 460 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Petrarchini (C.F.
che la rappresenta e difende tanto congiuntamente quanto C.F._1
disgiuntamente all'Avv. Roberta Luccioni (C.F. ) giusta procura in C.F._2
atti.
Appellante
E
(C.F. ) in persona della Controparte_2 P.IVA_2
curatrice Avv. Stefania BELLEI (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3
presso l'avvocato Massimo Ianni Ficorilli (C.F con studio in C.F._4
Roma, alla Via Carlo Denina n. 50, che la rappresenta e difende in virtù di provvedimento di nomina del G.D. in data 7.12.2022 e giusta procura in atti.
Appellata
1
OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare, n. 13895/2022 pubblicata in data 27.9.2022, emessa nel procedimento iscritto al numero di R.G. 52547/2018 e non notificata.
FATTO E DIRITTO
§1. Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che ha tratteggiato il thema decidendum ei seguenti termini:
Il ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, Controparte_2
ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., dell'atto stipulato in data 24/7/13 dalla società in bonis (cedente) con la (cessionaria), avente per oggetto la cessione di un ramo d'azienda Parte_1
da parte della prima in favore della seconda. L'attrice ha sostenuto che tale atto era stato posto in essere dalla per un corrispettivo di € 10.121,00 (risultante dall'importo complessivo Parte_1
delle attività sottratto quello delle passività), con grave depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori, e che tale pregiudizio era certamente conosciuto sia dalla venditrice sia dall'acquirente, le cui compagini sociali e i cui organi amministrativi erano sostanzialmente coincidenti e, quindi, non avrebbero potuto ignorare né l'esistenza dei debiti né la situazione patrimoniale della venditrice. La
[...]
si è costituita eccependo l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente Parte_1
il Tribunale Fallimentare, e la pendenza di un ricorso per Cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della con conseguente necessità di sospensione del Parte_1
giudizio fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda del fallimento attore, di cui ha chiesto il rigetto. In fase istruttoria è stata espletata una consulenza tecnica e quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
Per il resto la sentenza gravata deve intendersi qui integralmente riportata
(sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
ha proposto appello sulla base di tre motivi. Parte_1
2 Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto l'erroneità della Controparte_3
sentenza impugnata per aver ritenuto, erroneamente, assolto l'onere probatorio gravante sul , che nel corso del giudizio di primo grado non ha infatti fornito prova alcuna né di un CP_2
credito in capo all'attore, né di un atto, a titolo gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore, né di un conseguente pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio (c.d. eventus damni), né tanto meno della consapevolezza del debitore di arrecare col proprio atto tale pregiudizio ovvero, per gli atti dispositivi a titolo oneroso, come nel caso di specie, la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. consilium fraudis).
Con il secondo motivo di impugnazione, si contestano le conclusioni della sentenza gravata in merito al profilo soggettivo ed alla sussistenza del consilium fraudis atteso che in primo luogo, l'atto in questione, come ampiamente dedotto e provato, veniva stipulato in un tempo in cui la società cedente era palesemente in bonis.
Con il terzo motivo di impugnazione, si contestano le risultanze della CTU recepite nella sentenza gravata posto che a fronte del quesito posto dal Giudice ovvero “…accerti il CTU, previo esame della documentazione in atti e di quella occorrenda, il valore alla data della cessione, dell' azienda oggetto di giudizio”, la CTU devesi considerare inattendibile in quanto la stessa utilizza un metodo errato, dei dati e dei valori di riferimento non pertinenti al quesito ed addiviene pertanto ad un risultato non corretto, in particolare ed inter alia, per non aver utilizzato la documentazione in possesso del fallimento, e da quest'ultimo non consegnata, per aver utilizzato valori tali da dare luogo ad una valutazione aziendale successiva all'atto di cessione del ramo e perciò manifestamente errata., per aver preso in considerazione i dati del conto economico della cedente per gli anni dal 2008 al 2012 che ricomprendevano anche il ramo aziendale afferente al settore energetico e quindi i dai riferiti all'intera società cedente comprensiva dei due rami aziendali.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito Controparte_2
all'appello chiedendone il rigetto.
In corso di causa veniva respinta l'istanza ex art 283 cpc avanzata dall'appellante.
All'udienza del 04.10.2023, trattata la causa, è stato disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.03.2025
3 All'udienza del 05.03.2025 ritualmente comunicata, le parti non sono comparse ed è stato disposto il rinvio ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. alla successiva udienza del 21.05.2025 in cui le parti non sono comparse.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini.
§ 2. Alla luce dei fatti di causa ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c e dell'articolo
181 c.p.c, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello. Nulla per le spese.
Roma, 18.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Maria Aversano Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
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