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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11049 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 25.11.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 927/2025 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Antonio Tundo, giusta Parte_1
procura in calce all'atto introduttivo,
opponente
CONTRO
con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Rosario Palladino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
opposta
NONCHÉ
con il patrocinio dell'avv. Giacomo Controparte_2
Riefolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
terzo pignorato
NONCHÉ
1 in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_3
terzo pignorato
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, CP_4
terzo pignorato
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. II, c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'odierna udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L ha eseguito, ai sensi dell'art. Controparte_1
72 bis del d.P.R. n. 602/1973, i pignoramenti esattoriali n.
07184202400021425001 dell'importo di € 2.642.372,63, n.
07184202400021426001 dell'importo di € 2.642.679,42 e n.
07184202400021427001 dell'importo di € 2.642.986,21 nei confronti di con tre diversi atti notificati il 31.10.2024, ogni volta in forza Parte_1
dei medesimi atti presupposti, costituiti da tredici cartelle esattoriali, cinque avvisi di addebito ed un avviso di accertamento, meglio indicati nei pignoramenti stessi.
Con atto di citazione notificato il 30.12.2024, avente ad oggetto
"Opposizione all'esecuzione nei confronti dei pignoramenti presso terzi
notificati il 31.10.2024 ad istanza di Controparte_1
n. 07184202400021425001 del 28.10.2024 -terzo
[...]
2 n. 07184202400021426001 del 28.10.2024 - Controparte_3
terzo1POSTE , 07184202400021427001 del 28.10.2024- CP_2
terzo , la debitrice ha proposto opposizione avverso gli CP_4
indicati pignoramenti, lamentando: a) la non debenza dell'importo di €
2.332.556,39 richiesto per " " a seguito della pubblicazione Controparte_5
della sentenza n. 8575/2024 del Tribunale di Napoli che ha ridotto l'importo determinato dal Decreto n. 908/2018 del Ministero dello Sviluppo
Economico, sotteso alla cartella di pagamento n. 07120190072115734000, a sua volta già impugnata;
b) la non debenza dell'importo di € 184.866,31
richiesto per interessi di mora;
c) la non debenza dell'importo di €
112.723,94 richiesto per oneri di riscossione;
c) l'illegittimità della duplicazione dei pignoramenti.
L ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione perché introdotta direttamente nel merito senza la necessaria fase sommaria, in violazione della struttura bifasica del procedimento, e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
si è costituita unicamente per evidenziare la Controparte_2
propria posizione di terzietà rispetto all'oggetto del contendere.
e non si sono costituite e ne è stata Controparte_3 CP_4
dichiarata la contumacia col decreto del 17.4.2025.
2. Va preliminarmente osservato che l'opponente ha introdotto direttamente la fase di merito del giudizio di opposizione, senza il preventivo svolgimento di quella sommaria davanti al Giudice dell'Esecuzione, prevista dall'art. 615, c. II, c.p.c.
3 Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, «la
preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio
dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615,
comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed
inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle
parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo
esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia
processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione
del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare
svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del
contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame
dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di
eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei
suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di
opposizione a cognizione piena» (v. Cass., Sez. III, n. 25170/2018).
Nel caso di specie, dunque, il giudizio di opposizione al pignoramento esattoriale è stato introdotto con totale omissione della necessaria fase sommaria davanti al Giudice dell'Esecuzione.
Invero, l'opponente ha notificato l'atto di citazione dinanzi al giudice del merito chiedendo la "sospensione dei pignoramenti di cui all'oggetto
almeno fino alla concorrenza dell'importo di € 1.070.541,02" (ossia un provvedimento cautelare non riconducibile all'art. 615 c.p.c.) e la dichiarazione di non debenza delle "spese esecutive e i diritti di notifica sui
pignoramenti successivi a quello notificato ad , oltre alla Controparte_3
4 dichiarazione di "inesistenza del diritto a portare a esecuzione gli importi
oggetto dei pignoramenti notificati il 31.10.2024 per l'importo di €
1.070.541,02".
In tal modo egli ha instaurato direttamente la fase a cognizione piena dell'opposizione, senza aver tempestivamente dedotto che il suddetto atto introduttivo potesse invece, al contrario, in ipotesi intendersi come rivolto proprio al Giudice dell'Esecuzione, al fine di consentire lo svolgimento della necessaria fase sommaria.
L'opposizione, così come introdotta, è pertanto improcedibile.
Non inducono a diverse conclusioni i precedenti citati dall'opponente nelle note di trattazione scritta per l'udienza di discussione orale e, in particolare, Cass. Sez. III, n. 24552/24.
In tale arresto, infatti, la S.C. ha affermato l'interesse ex art. 100 c.p.c.
e, con esso, l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo del credito,
quante volte sull'esistenza di quest'ultimo permanga incertezza,
accompagnata “dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio,
rivendicazione o seria manifestazione di vitalità” dello stesso.
Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente ha espressamente inteso formulare la diversa azione ex art. 615 c.p.c., relativa ai pignoramenti da lui avversati, e avrebbe dovuto, pertanto, osservare le descritte modalità di instaurazione della lite.
Anche riqualificando – per mera ipotesi – l'azione da lui promossa quale mero accertamento negativo del credito, essa sarebbe priva di interesse ad agire: sia perché l'azione esecutiva che l'ha connotata si era ormai esaurita,
con il pagamento spontaneo, da parte dei terzi, delle modeste somme delle
5 quali egli andava di essi creditore;
sia perché, in ogni caso, già pende, come dall'opponente stesso dichiarato in citazione, separato procedimento di opposizione a cartella esattoriale, avente a oggetto i medesimi crediti in discussione, sicché il suo interesse a un ulteriore giudizio di accertamento negativo può sussistere soltanto al fine di impedire la prosecuzione di una procedura esecutiva concretamente avviata ai suoi danni.
3. L'astratta fondatezza dell'opposizione, in relazione al credito erariale del quale questo Tribunale, in data anteriore ai pignoramenti, ha già dichiarato la parziale insussitenza, giustifica la compensazione delle spese nei confronti dell'agente della riscossione;
anche nei confronti di va Controparte_2
adottato analogo provvedimento, in quanto essa non ha svolto difese contrarie alla domanda dell'opponente; non vi è luogo a provvedervi, infine, nei confronti di e di rimaste contumaci. Controparte_3 CP_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , di
[...] Controparte_1 Controparte_2
di e di disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_3 CP_4
così provvede:
1. dichiara l'opposizione improcedibile;
2. compensa le spese nei rapporti fra l'opponente, Controparte_2
e ;
[...] Controparte_1
3. nulla per le spese nei confronti dei restanti terzi pignorati.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 26.11.2025. IL GIUDICE
GU AN
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 25.11.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 927/2025 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Antonio Tundo, giusta Parte_1
procura in calce all'atto introduttivo,
opponente
CONTRO
con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Rosario Palladino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
opposta
NONCHÉ
con il patrocinio dell'avv. Giacomo Controparte_2
Riefolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
terzo pignorato
NONCHÉ
1 in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_3
terzo pignorato
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, CP_4
terzo pignorato
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. II, c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'odierna udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L ha eseguito, ai sensi dell'art. Controparte_1
72 bis del d.P.R. n. 602/1973, i pignoramenti esattoriali n.
07184202400021425001 dell'importo di € 2.642.372,63, n.
07184202400021426001 dell'importo di € 2.642.679,42 e n.
07184202400021427001 dell'importo di € 2.642.986,21 nei confronti di con tre diversi atti notificati il 31.10.2024, ogni volta in forza Parte_1
dei medesimi atti presupposti, costituiti da tredici cartelle esattoriali, cinque avvisi di addebito ed un avviso di accertamento, meglio indicati nei pignoramenti stessi.
Con atto di citazione notificato il 30.12.2024, avente ad oggetto
"Opposizione all'esecuzione nei confronti dei pignoramenti presso terzi
notificati il 31.10.2024 ad istanza di Controparte_1
n. 07184202400021425001 del 28.10.2024 -terzo
[...]
2 n. 07184202400021426001 del 28.10.2024 - Controparte_3
terzo1POSTE , 07184202400021427001 del 28.10.2024- CP_2
terzo , la debitrice ha proposto opposizione avverso gli CP_4
indicati pignoramenti, lamentando: a) la non debenza dell'importo di €
2.332.556,39 richiesto per " " a seguito della pubblicazione Controparte_5
della sentenza n. 8575/2024 del Tribunale di Napoli che ha ridotto l'importo determinato dal Decreto n. 908/2018 del Ministero dello Sviluppo
Economico, sotteso alla cartella di pagamento n. 07120190072115734000, a sua volta già impugnata;
b) la non debenza dell'importo di € 184.866,31
richiesto per interessi di mora;
c) la non debenza dell'importo di €
112.723,94 richiesto per oneri di riscossione;
c) l'illegittimità della duplicazione dei pignoramenti.
L ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione perché introdotta direttamente nel merito senza la necessaria fase sommaria, in violazione della struttura bifasica del procedimento, e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
si è costituita unicamente per evidenziare la Controparte_2
propria posizione di terzietà rispetto all'oggetto del contendere.
e non si sono costituite e ne è stata Controparte_3 CP_4
dichiarata la contumacia col decreto del 17.4.2025.
2. Va preliminarmente osservato che l'opponente ha introdotto direttamente la fase di merito del giudizio di opposizione, senza il preventivo svolgimento di quella sommaria davanti al Giudice dell'Esecuzione, prevista dall'art. 615, c. II, c.p.c.
3 Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, «la
preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio
dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615,
comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed
inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle
parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo
esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia
processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione
del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare
svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del
contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame
dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di
eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei
suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di
opposizione a cognizione piena» (v. Cass., Sez. III, n. 25170/2018).
Nel caso di specie, dunque, il giudizio di opposizione al pignoramento esattoriale è stato introdotto con totale omissione della necessaria fase sommaria davanti al Giudice dell'Esecuzione.
Invero, l'opponente ha notificato l'atto di citazione dinanzi al giudice del merito chiedendo la "sospensione dei pignoramenti di cui all'oggetto
almeno fino alla concorrenza dell'importo di € 1.070.541,02" (ossia un provvedimento cautelare non riconducibile all'art. 615 c.p.c.) e la dichiarazione di non debenza delle "spese esecutive e i diritti di notifica sui
pignoramenti successivi a quello notificato ad , oltre alla Controparte_3
4 dichiarazione di "inesistenza del diritto a portare a esecuzione gli importi
oggetto dei pignoramenti notificati il 31.10.2024 per l'importo di €
1.070.541,02".
In tal modo egli ha instaurato direttamente la fase a cognizione piena dell'opposizione, senza aver tempestivamente dedotto che il suddetto atto introduttivo potesse invece, al contrario, in ipotesi intendersi come rivolto proprio al Giudice dell'Esecuzione, al fine di consentire lo svolgimento della necessaria fase sommaria.
L'opposizione, così come introdotta, è pertanto improcedibile.
Non inducono a diverse conclusioni i precedenti citati dall'opponente nelle note di trattazione scritta per l'udienza di discussione orale e, in particolare, Cass. Sez. III, n. 24552/24.
In tale arresto, infatti, la S.C. ha affermato l'interesse ex art. 100 c.p.c.
e, con esso, l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo del credito,
quante volte sull'esistenza di quest'ultimo permanga incertezza,
accompagnata “dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio,
rivendicazione o seria manifestazione di vitalità” dello stesso.
Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente ha espressamente inteso formulare la diversa azione ex art. 615 c.p.c., relativa ai pignoramenti da lui avversati, e avrebbe dovuto, pertanto, osservare le descritte modalità di instaurazione della lite.
Anche riqualificando – per mera ipotesi – l'azione da lui promossa quale mero accertamento negativo del credito, essa sarebbe priva di interesse ad agire: sia perché l'azione esecutiva che l'ha connotata si era ormai esaurita,
con il pagamento spontaneo, da parte dei terzi, delle modeste somme delle
5 quali egli andava di essi creditore;
sia perché, in ogni caso, già pende, come dall'opponente stesso dichiarato in citazione, separato procedimento di opposizione a cartella esattoriale, avente a oggetto i medesimi crediti in discussione, sicché il suo interesse a un ulteriore giudizio di accertamento negativo può sussistere soltanto al fine di impedire la prosecuzione di una procedura esecutiva concretamente avviata ai suoi danni.
3. L'astratta fondatezza dell'opposizione, in relazione al credito erariale del quale questo Tribunale, in data anteriore ai pignoramenti, ha già dichiarato la parziale insussitenza, giustifica la compensazione delle spese nei confronti dell'agente della riscossione;
anche nei confronti di va Controparte_2
adottato analogo provvedimento, in quanto essa non ha svolto difese contrarie alla domanda dell'opponente; non vi è luogo a provvedervi, infine, nei confronti di e di rimaste contumaci. Controparte_3 CP_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , di
[...] Controparte_1 Controparte_2
di e di disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_3 CP_4
così provvede:
1. dichiara l'opposizione improcedibile;
2. compensa le spese nei rapporti fra l'opponente, Controparte_2
e ;
[...] Controparte_1
3. nulla per le spese nei confronti dei restanti terzi pignorati.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 26.11.2025. IL GIUDICE
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