Articolo 4 della Legge 24 febbraio 2005, n. 25
Articolo 3Articolo 5
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17 marzo 2005
Art. 4. 1. L' articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 101. (L) - (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore). - 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali».
Entrata in vigore il 17 marzo 2005
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