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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/10/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 21 ottobre 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 553/2024 R.G.C vertente
TRA
]), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Starace;
elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Macerata, in via Annibali n. 31/L, presso e nello studio del nominato difensore, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti.
Va accolto il ricorso depositato in data 19 giugno 2024, con il quale il ricorrente rivendicava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per gli anni in cui aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del gli aveva negato detto beneficio in quanto Controparte_1 assunta a tempo determinato.
In particolare, il ricorrente, dipendente del con plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di insegnante presso l'Istituto Comprensivo “E. Medi” di Porto Recanati per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, presso l'Istituto Comprensivo “E. Paladini” di Treia per l'a.s. 2023/2024 e presso l'Istituto Comprensivo “Mestica Coldigioco” di Cingoli per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, rivendicava l'assegnazione della somma di € 3.500,00 pari a 7 annualità del beneficio;
Si dà atto che il ricorrente, come risulta dal contratto di assunzione per l'a.s. in corso, è attualmente in servizio preso il resistente. CP_1
Gli elementi documentali prodotti dal ricorrente, consistenti nei singoli contratti stipulati con gli istituti scolastici, provano la sua assunzione per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2025/2026 con contratti a termine fino alla fine di ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui è stato assunto con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Nel caso di specie va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. 29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici in cui è stata assunta con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico.
Nel corso della discussione il ricorrente chiedeva che il beneficio fosse riconosciuto anche per gli aa.ss.
2024/2025 e 2025/2026 in quanto maturati in corso di causa conseguenti ad incarichi ottenuti dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso.
La domanda essere accolta anche in relazione a tali ulteriori annualità, in quanto si tratta di somme maturate per il medesimo titolo nel corso del procedimento, oggetto di richiesta formulata nell'udienza di comparizione delle parti ex art. 420 c.p.c., relative agli aa.ss. 2024/2025 e 2025-2026, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha svolto in istituti scolastici pubblici l'attività di docente, non costituendo tale ulteriore richiesta una mutatio, bensì una mera emendatio libelli, e considerato che “nel procedimento per le controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone di locazione, disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dalla legge sull'equo canone, dalle norme del processo del lavoro indicate dall'art. 46 della predetta legge, la domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, si risolve in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, solo una modifica
(piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli artt.
420 e 414 cod. proc. civ.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 2693 del 14.3.1991).
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le CP_1 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 3.500,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 553/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del e dell' Controparte_2 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
[...]
2) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 Parte_1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del medesimo della Carta CP_1 Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 3.500,00, in relazione agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2025/2026, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 700,00 per compenso professionale, oltre ad € 49,00 per esborsi e al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 21 ottobre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 21 ottobre 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 553/2024 R.G.C vertente
TRA
]), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Starace;
elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Macerata, in via Annibali n. 31/L, presso e nello studio del nominato difensore, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti.
Va accolto il ricorso depositato in data 19 giugno 2024, con il quale il ricorrente rivendicava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per gli anni in cui aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del gli aveva negato detto beneficio in quanto Controparte_1 assunta a tempo determinato.
In particolare, il ricorrente, dipendente del con plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di insegnante presso l'Istituto Comprensivo “E. Medi” di Porto Recanati per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, presso l'Istituto Comprensivo “E. Paladini” di Treia per l'a.s. 2023/2024 e presso l'Istituto Comprensivo “Mestica Coldigioco” di Cingoli per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, rivendicava l'assegnazione della somma di € 3.500,00 pari a 7 annualità del beneficio;
Si dà atto che il ricorrente, come risulta dal contratto di assunzione per l'a.s. in corso, è attualmente in servizio preso il resistente. CP_1
Gli elementi documentali prodotti dal ricorrente, consistenti nei singoli contratti stipulati con gli istituti scolastici, provano la sua assunzione per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2025/2026 con contratti a termine fino alla fine di ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui è stato assunto con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Nel caso di specie va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. 29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici in cui è stata assunta con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico.
Nel corso della discussione il ricorrente chiedeva che il beneficio fosse riconosciuto anche per gli aa.ss.
2024/2025 e 2025/2026 in quanto maturati in corso di causa conseguenti ad incarichi ottenuti dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso.
La domanda essere accolta anche in relazione a tali ulteriori annualità, in quanto si tratta di somme maturate per il medesimo titolo nel corso del procedimento, oggetto di richiesta formulata nell'udienza di comparizione delle parti ex art. 420 c.p.c., relative agli aa.ss. 2024/2025 e 2025-2026, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha svolto in istituti scolastici pubblici l'attività di docente, non costituendo tale ulteriore richiesta una mutatio, bensì una mera emendatio libelli, e considerato che “nel procedimento per le controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone di locazione, disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dalla legge sull'equo canone, dalle norme del processo del lavoro indicate dall'art. 46 della predetta legge, la domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, si risolve in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, solo una modifica
(piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli artt.
420 e 414 cod. proc. civ.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 2693 del 14.3.1991).
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le CP_1 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 3.500,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 553/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del e dell' Controparte_2 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
[...]
2) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 Parte_1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del medesimo della Carta CP_1 Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 3.500,00, in relazione agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2025/2026, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 700,00 per compenso professionale, oltre ad € 49,00 per esborsi e al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 21 ottobre 2025
Il Giudice