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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/12/2025, n. 9406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9406 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26685/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice AM AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26685/2023 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MU RE, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA,33 20122 MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di
(c.f. ) costituitasi tramite la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
GA ED e dell'avv. GA GUIDO, elettivamente domiciliata in
VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 15 00198 ROMA presso lo studio dei difensori e, pertanto, legalmente domiciliata presso il loro domicilio digitale e Email_1 Email_2
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'On.le Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare. accertare e dichiarare nullo, annullabile e comunque invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocandolo, essendo stato emesso in totale assenza dei presupposti e delle condizioni di legge e soprattutto in mancanza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito, richiesti dall'art. 633 e segg. c.p.c. ed in ogni caso per tutte le ragioni dedotte e le eccezioni sollevate in narrativa.
pagina 1 di 15 Nel merito, in principalità, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e/o alla Controparte_1 [...]
nella qualità, dal Signor per tutte le ragioni esposte Controparte_2 Parte_1
in narrativa.
Nel merito in via subordinata
Accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto condannare, il Signor al pagamento in Pt_1
favore della e/o alla della sola minor Controparte_1 Controparte_2
somma eventualmente risultante dalla sua rideterminazione a fronte delle eccezioni come in narrativa, nella parte subordinata di merito, sollevate.
Si formula ogni più ampia riserva di integrare e documentare ulteriormente, oltre che di provare eventualmente anche per testi le circostanze di cui in narrativa, riservata l'indicazione dei testi e l'articolazione in capitoli di prova, all'esito delle difese avversarie.
Si insta sin d'ora, nella denegata e non ritenuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, per l'ammissione di CTU contabile volta a confermare la fondatezza delle eccezioni come sopra sollevate in ordine alla illegittimità per contrarietà all'art. 1815 c.c. come novellato dalla L. 108/96 e a rideterminare per l'effetto le somme dovute al netto degli interessi illegittimi, ed imputando al capitale che risultasse eventualmente ancora dovuto gli interessi indebitamente già corrisposti.
Col favore delle spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente;
In via principale:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate, prescritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare la parte opponente al pagamento in favore di della somma ingiunta o di quella che dovesse Controparte_1
risultare dovuta, oltre interessi come da domanda monitoria, nei limiti delle garanzie prestate dall'opponente;
pagina 2 di 15 - con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 10.7.2023 ha proposto Parte_1 opposizione al decreto n. 8621 pubblicato dal Tribunale di Milano l'8.5.2023, a lui notificato il 31.5.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a CP_1
€ 118.023,00 in solido con , corrispondenti al
[...] Controparte_3
debito complessivo maturato da quest'ultima società per effetto del recesso dal contratto di conto corrente e della decadenza dal beneficio del termine concordato in relazione a contratto di finanziamento comunicati da INTESA SANPAOLO s.p.a. a seguito del protratto inadempimento della correntista finanziata tramite raccomandate ricevute dalla debitrice principale e da quale fideiussore, Pt_1
il 7.3.2022 (doc. 11).
In particolare l'importo oggetto del decreto ingiuntivo corrisponde al saldo passivo di conto corrente concluso da con INTESA SANPAOLO s.p.a. il Controparte_3
6.10.2014 (doc. 4) quantificato comprendendo anche gli interessi, oneri e competenze dei conti accessori di apertura credito in conto corrente (doc. 5) e sommando i saldi dell' anticipazione su fatture e delle aperture credito transitorie
(doc.ti 9, 10), così per un totale di € 70.311,74 (doc. 12, 16 e 17), nel quale la creditrice ha conteggiato anche gli interessi debitori convenzionali (pari al
20,914%) calcolandoli dalla data di recesso e sino al'8.9.2022, ulteriormente pretesi su tale debito capitale dal 9.9.2022 e sino al saldo effettivo. Oggetto del decreto opposto è anche il debito residuo derivante dal contratto di finanziamento concluso sempre da con INTESA SANPAOLO s.p.a. (doc.ti 7) pari a € Controparte_3
47.711,25 già comprendendo gli interessi convenzionali di mora calcolati dalla decadenza dal beneficio del termine e sino al 25.7.2022 al tasso di mora convenzionale pari all'euribor 1mese/360+3,75% arrotondato in eccesso dello 0,50
e ulteriormente pretesi dal 26.7.2022 ulteriormente al saldo effettivo.
I crediti oggetto della domanda sono pretesi da perché li ha Controparte_1
acquistati assieme ad un blocco di crediti di INTESA SANPAOLO s.p.a. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione della quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 23.11.2019. (doc. 3).
tenuto al pagamento di tali crediti quale garante della debitrice Pt_1 [...]
in forza di fideiussione omnibus da lui prestata l'1.3.2016 in favore di CP_3
pagina 3 di 15 INTESA SANPAOLO s.p.a. e delle sue aventi causa sino all'importo massimo di
60.000 euro (doc. 6), che oltre alla fideiussione specifica prestata in relazione al finanziamento dell'11.3.2016 (doc. 8).
2. A fondamento dell'opposizione proposta in particolare: Pt_1
a. ha allegato che né lui né la società correntista hanno mai ricevuto periodicamente gli estratti conto formati in relazione ai rapporti intrattenuti con INTESA SANPAOLO s.p.a. regolati in conto corrente, deducendo quindi che gli estratti conto prodotti dalla convenuta opposta non dimostrano l'andamento del rapporto di conto corrente non essendo mai stati approvati dalla correntista, fatto che comporta la mancata prova del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto fondato sui rapporti di conto corrente e di apertura credito in conto corrente;
b. ha eccepito che gli obblighi derivanti dalle fideiussioni da lui prestate si sono estinti ai sensi dell'art. 1955 in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo opposto non è stato tempestivamente notificato alla debitrice principale, con la conseguenza che lo stesso è diventato inefficace nei confronti di
[...]
fatto che pregiudicherebbe la possibilità di i agire in CP_3 Pt_1
surrogazione dei diritti della creditrice nel caso di pagamento degli importi oggetto di garanzia, potendo la debitrice principale opporgli tutte le ragioni che avrebbe potuto opporre alla creditrice garantita;
c. ha eccepito la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni da lui prestate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) l. 287/1990 siccome riproduttive del modello di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2003 sanzionato con provvedimento 55/2005 di Banca d'Italia quale espressione di intesa anticoncorrenziale ed eccepito, quindi, l'estinzione delle fideiussioni da lui prestate in ragione del fatto che la creditrice non ha agito nei confronti della debitrice principale e / o del fideiussore nel termine di 6 mesi da quanto le obbligazioni garantite sono diventate esigibili ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
d. ha eccepito l'usurarietà del tasso di interessi concordato con l'apertura credito in conto corrente oggetto del doc. 5 fasc. mon. in ragione del fatto che il TAEG e TAE indicati nel contratto di apertura credito in conto corrente (pari rispettivamente al 16.9015 e al 18,5544%,) sarebbero superiori al tasso soglia usura per le aperture credito in conto corrente di valore pagina 4 di 15 superiore a 5.000 euro nel I trimestre del 2016 (pari al 15.9250%), deducendo quindi la gratuità di tale contratto ai sensi dell'art. 1815, comma
2, c.c.;
e. ha eccepito inoltre l'usurarietà del tasso di interesse concordato sia nell'atto integrativo dell'affidamento per sconto e anticipo su fatture (doc. 9 fasc. mon.) sia del successivo affidamento del 7.7.2017 (doc. 10) perché la somma della c.d.f. e del TAE porterebbe a un tasso di interesse complessivo superiore alla soglia usura rilevato per tale tipologia di contratto, deducendo quindi la gratuità anche di tale contratto ai sensi dell'art. 1815, comma 2,
c.c.;
f. ha contestato, inoltre, che essendo stati applicati ai saldi passivi di conto sugli interessi debitori ulteriori interessi moratori, sarebbe stato illecitamente calcolato un interesse anatocistico non consentito ai sensi dell'art. 1283 c.c., contestando quindi che tali importi siano dovuti;
g. ha contestato infine che l'istituto di credito dante causa dell'odierna opposta abbia concluso di fatto quattro forme diverse di finanziamento alla debitrice garantita tutte nel luglio 2017, generando colpevolmente una sovraesposizione debitoria della finanziata, in un periodo nel quale del resto non era più amministratore della garantita, deducendo che tale fatto abbia comportato quindi la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. chiedendo per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La convenuta tempestivamente costituitasi nel giudizio di Controparte_1
opposizione, ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando le eccezioni di parte attrice opponente siccome infondate. In particolare l'opposta:
a. per dimostrare di essere succeduta nel credito oggetto del decreto ingiuntivo, ha prodotto copia dell'elenco dei crediti ceduti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione in forza della quale è stata costituita (doc. 5-7) assieme a dichiarazione di INTESA SANPAOLO s.p.a. che ha confermato che i crediti vantati nei confronti di e in forza dei rapporti Controparte_3 Pt_1
regolati in conto corrente e del finanziamento sono stati ceduti alla convenuta opposta (doc. 8);
b. ha allegato che la sua dante causa INTESA SANPAOLO s.p.a. ha sempre inviato gli estratti conto corrente alla correntista durante l'esecuzione dei pagina 5 di 15 rapporti regolati in conto corrente senza che le operazioni annotate in conto corrente venissero contestate per gli effetti di cui all'art. 1832 c.c., rilevando in ogni caso che gli estratti conto sono stati prodotti in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo senza che il fideiussore o la correntista contestassero la genuinità delle operazioni registrate in tali documenti contabili;
c. ha documentato di aver notificato il decreto ingiuntivo opposto nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione anche nei confronti di Controparte_3
che non ha proposto opposizione al decreto, fatto in forza del quale lo stesso
è stato dichiarato definitivamente esecutivo dal Tribunale emittente (doc. ti 4
e 9);
d. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate da parte opponente, non essendo stata prestata nessuna delle fideiussioni sottoscritte da nel periodo oggetto dell'attività Pt_1
istruttoria compiuta, quale autorità garante della concorrenza, da Banca
d'Italia, che ha portato poi all'adozione del provvedimento n. 55/2005 e ha dedotto che, quindi, l'opposto ha rinunciato validamente a eccepire l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. dispensando la creditrice dall'agire nel termine di 6 mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite;
e. ha dedotto che il tasso di interesse debitore convenuto con l'apertura credito dell'1.3.2016 era pari al 13,950 e quello di mora pari al 15,0250%, nessuno dei quali superiori alla soglia usura rilevata per le aperture credito oltre i
5.000 euro, pari al 15,9520% e al 17,46%; ha dedotto inoltre che anche considerata la c.d.f. come onere, senza sommarla alla misura del tasso debitore, tanto per l'apertura credito del 19.4.2016 quanto per l'apertura credito del 7.7.2017 non sono stati superati i tassi soglia usura rilevati al momento della conclusione di tali contratti né per gli interessi corrispettivi né per quelli di mora;
f. ha eccepito l'inopponibilità da parte di dell'eccezione di Pt_1
estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. sia con riguardo alla garanzia specifica relativa al contratto di finanziamento, sia in ragione del fatto che al momento della stipulazione delle fideiussioni era Pt_1
pagina 6 di 15 presidente del Consiglio di amministrazione della debitrice principale (pag.
10 doc. 14 fasc. mon.);
g. ha prodotto, infine, a dimostrazione del credito vantato in relazione al contratto di conto corrente gli estratti conto integrali relativi a tale rapporto
(doc. 24).
4. All'udienza di trattazione del 10.1.2014 è stata rilevata d'ufficio la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi convenuta nel contratto di conto corrente per violazione dell'art. 120.2 TUB vigente alla data di conclusione del contratto, assegnando alle parti termini per il deposito delle memorie istruttorie e dedurre sulla questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
Non è stata inoltre concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto in ragione del fatto che, avuto riguardo all'importo massimo garantito da con la Pt_1
fideiussione omnibus, il decreto ingiuntivo è stato emesso per un credito derivante dai rapporti regolati in conto corrente superiore al massimo garantito di 60.000 euro.
5. La causa è stata successivamente istruita sia documentalmente sia tramite consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare sia l'eventuale usurarietà dei tassi di interesse relativi alle aperture di credito in conto corrente, sia il saldo di conto corrente senza dare corso alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per tutta la durata del rapporto.
6. L'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
7. ha agito in giudizio quale cessionaria dei crediti vantati da Controparte_1
INTESA SANPAOLO s.p.a. nei confronti di e Controparte_3 Parte_1
per saldo passivo del conto corrente, delle aperture credito in conto
[...]
corrente e di anticipazione su fatture stipulati con la società e garantiti da Pt_1 con fideiussione generica sino all'importo massimo di 60.000 euro, oltre che per il debito maturato in relazione a contratto di finanziamento concluso sempre con la società e garantito tramite fideiussione specifica da Pt_1
8. ha documentato di essere succeduta nei crediti vantati da INTESA CP_1
SANPAOLO s.p.a. a lei ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione
(cfr. doc.ti 3 fasc. mon., 5-8 conv.). La parte convenuta opposta ha fornito prova indiziaria, ma inequivoca, della sua successione in tali crediti, avendo prodotto non solo la comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione (doc.
pagina 7 di 15 3 fasc. mon.) ma anche l'elenco dei crediti ceduti che ricomprende quelli da lei vantati (doc.ti 5-7 fasc. mon.) e dichiarazione della cedente di avvenuta cessione
(doc. 8).
9. ha provato documentalmente anche le fideiussioni omnibus e Controparte_1
specifica prestate da a marzo 2016 (doc.ti 6 e 8) e ha fornito prova Pt_1
documentale dei contratti conclusi da INTESA SANPAOLO s.p.a. nell'ambito dei quali sono maturati i crediti da lei vantati (cfr. doc.ti 4, 5, 9, 10 fasc. mon. in relazione ai rapporti regolati in conto corrente;
doc. 7 fasc. mon. avente ad oggetto il finanziamento). ha inoltre allegato che ha utilizzato il conto Controparte_1 Controparte_3
corrente oltre i limiti convenuti tra le parti, sconfindando in passivo, e allo stesso tempo non ha pagato i canoni dovuti in relazione al contratto di finanziamento in modo protratto. ha quindi documentato di aver esercitato il diritto di recesso dai rapporti CP_1
regolati in conto corrente il 7.3.2022, dichiarando la debitrice decaduta dal beneficio del termine con analoga comunicazione ricevuta dalla debitrice lo stesso giorno
(doc. 11 fasc. mon.). ha quindi allegato che il credito residuo vantato nei confronti di CP_1 [...]
e n relazione ai rapporti regolati in conto corrente fosse pari CP_3 Pt_1 complessivamente a € 70.311,74 e quello relativo al contratto di finanziamento pari a € 47.711,25.
10. non ha contestato nello specifico che la quantificazione dei crediti Pt_1
indicata da parte convenuta opposta in relazione al contratto di finanziamento, con la conseguenza che la stessa deve essere ritenuta provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
11. non ha contestato nemmeno, nello specifico, la quantificazione dei Pt_1
crediti compiuta da parte convenuta opposta in relazione al rapporto di conto corrente e agli altri rapporti regolati in conto corrente, ma ha dedotto esclusivamente 1) che il credito vantato in relazione al rapporto di conto corrente non sarebbe stato provato dalla convenuta opposta in ragione del fatto che
[...]
non ha dimostrato di aver inviato gli estratti conto prodotti in giudizio nel CP_1 corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente, fatto che avrebbe impedito di considerare pacifiche le operazioni annotate in conto corrente ai sensi dell'art. 1832
c.c.; 2) che con riguardo ai rapporti di apertura credito in conto corrente,
pagina 8 di 15 affidamento e anticipazione su fatture sarebbero stati convenuti interessi usurari e quindi i contratti dovrebbero essere ritenuti gratuiti ai sensi dell'art. 1815, comma 2,
c.c.; 3) con il contratto di conto corrente sarebbero stati convenuti illecitamente interessi di mora usurari.
12. Rispetto alla contestazione relativa al mancato invio e alla mancata ricezione degli estratti conto corrente, l'accertamento di tale eventuale inadempimento da parte di
INTESA SANPAOLO s.p.a. deve essere ritenuta irrilevante ai fini della decisione. non ha, infatti, disconosciuto nessuna delle operazioni annotate negli Pt_1
estratti conto poi integralmente prodotti al doc. 24 di parte convenuta, fatto che consente di ritenere genuina la rappresentazione delle operazioni registrate sugli estratti conto prodotti da parte convenuta opposta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
13. Riguardo all'eccepita nullità del tasso di interesse convenuto nei rapporti di apertura credito di cui al doc. 5 del fascicolo monitorio e ai rapporti di affidamento e di apertura credito oggetto dei documenti 9 e 10 del fascicolo monitorio, i fatti posti alla base dell'eccezione di parte attrice non hanno trovato riscontro nell'istruttoria svolta, anche tramite c.t.u.
Riguardo, infatti, al rapporto di apertura credito in conto corrente, una volta correttamente inseriti nella formula per la determinazione del TEG contrattuale gli interessi (in forma annua netta come chiaramente evincibile dal § C3 delle Istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, avendo il TAE rilievo – diverso - di indicazione pubblicitaria rilevante per le sole finalità di trasparenza di cui all'art. 6 delibera CICR 9.2.2000) e i soli oneri relativi a spese non connesse ad eventi occasionali, non sono superiori alla soglia usura rilevata al momento della stipulazione del contratto.
Riguardo, invece, ai rapporti di apertura credito oggetto dei doc.ti 9 e 10 del fascicolo monitorio la presenza di una clausola di salvaguardia che impone all'intermediario di considerare in misura inferiore alla soglia usura il tasso concordato ogni qualvolta lo stesso superi tale soglia, esclude in radice l'usurarietà degli interessi concordati (cfr. pag. 2 doc.ti 9 e 10).
14. Poiché con il contratto di conto corrente stipulato il 6.10.2024 e CP_3
INTESA SANPAOLO s.p.a. hanno convenuto di dare corso con cadenza trimestrale alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. p. 2 doc. 4 fasc. mon.) e tale pagina 9 di 15 fatto ha comportato alla maturazione sugli interessi attivi e passivi annotati in conto di interessi anatocistici ulteriori in violazione l'art. 120.2 TUB vigente alla data di stipulazione del contratto, essendo tale norma certamente imperativa in quanto riproduttiva del divieto generale di anatocismo prescritto dall'art. 1283 c.c., deve essere dichiarata la nullità di tale clausola e di conseguenza è stato riquantificato il credito derivante dall'intero rapporto di conto corrente senza dare corso ad alcuna capitalizzazione.
15. Parte convenuta opposta, con gli scritti conclusivi, ha contestato che la modificazione dell'art. 120.2 TUB in vigore dall'1.1.2014 ai sensi dell'art.
1.628 della l. 147/2013 fosse effettivamente applicabile al rapporto di conto corrente. Che tale disposizione fosse vigente e cogente dall'1.1.2014 senza necessità di attendere alcuna disposizione regolamentare secondaria è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di merito che ha trovato conferma con la pronuncia della
Cassazione, Sez. I, 30.7.2024, n. 21344 per la quale “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993
(TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal
1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Del resto, nonostante quanto dedotto da parte opposta sempre con gli scritti conclusivi, non ha mai fornito prova documentale nemmeno Controparte_1
dell'effettiva autorizzazione da parte di all'addebito periodico Controparte_4
degli interessi in conto corrente ai sensi dell'art.
4.5 della delibera CICR 3 agosto
2016, avendo prodotto esclusivamente una autocertificazione di tale fatto compiuta, in calce a un estratto conto, dalla stessa creditrice INTESA SANPAOLO s.p.a., del tutto inidonea a dimostrare che l'autorizzazione sia effettivamente stata data dalla correntista.
La c.t.u. svolta nel presente giudizio ha quindi consentito di accertare che per effetto dell'indebita annotazione in conto degli interessi maturati sul rapporto di conto corrente, la convenuta opposto ha maturato un credito, non dovuto di € 3.295,35 che dovrà essere sottratto dal saldo di conto corrente.
16. ha quindi eccepito di non essere tenuto a pagare l'importo oggetto del Pt_1
decreto ingiuntivo perché il suo obbligo di garanzia sarebbe estinto ai sensi dell'art.
pagina 10 di 15 1955 c.c. per non avere l'opposta tempestivamente notificato il decreto ingiuntivo alla debitrice principale, fatto che pregiudicherebbe la possibilità del garante di surrogarsi nei diritti della creditrice.
L'eccezione è tuttavia manifestamente infondata in diritto non impedendo l'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale la surrogazione del garante nei diritti della creditrice, una volta che eseguirà il pagamento di quanto dovuto. Ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., infatti, se e quando agherà il debito di avrà diritto a surrogarsi nei diritti Pt_1 Controparte_3
di che non sono in alcun modo estinti o pregiudicati Controparte_1 dall'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tale parte, inefficacia che del resto appare smentita dal decreto di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tale parte disposta il 4.8.2023 dalla giudice emittente il decreto ingiuntivo (doc. 9 conv.).
17. ha inoltre eccepito di non essere tenuto a pagare l'importo oggetto del Pt_1
decreto ingiuntivo perché le fideiussioni, omnibus e specifica, da lui prestate a marzo 2016 dei debiti di in favore di INTESA SANPAOLO s.p.a. Controparte_3
(doc.ti 6 e 8 fasc.) sarebbero frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento 55/2005 di Banca d'Italia riproducendo il contenuto del modello elaborato in via definitiva dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) l'11.7.2003.
L'attore opponente non ha prodotto né il contenuto del modello ABI richiamato nelle sue difese, fatto che ha impedito di verificare la correttezza dei fatti rappresentati.
Inoltre è risultato pacifico che l'accertamento compiuto da Banca d'Italia con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 quale (allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi oltre 10 anni prima della stipulazione delle fideiussioni in forza delle quali è maturato il credito vantato da di tal che Controparte_1
l'accertamento compiuto da Banca d'Italia non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale che coinvolge anche la fideiussione prestata da Pt_1
Il valore presuntivo della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
pagina 11 di 15 41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita.
Da tale principio deve, inoltre, desumersi che l'accertamento compiuto da Banca
d'Italia costituisce una prova (presuntiva) rilevante al fine di dimostrare la correlazione tra l'intesa anticoncorrenziale accertata e i contratti conclusi in favore di intermediari bancari esclusivamente per quelle fideiussioni omnibus interamente
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
Nel caso oggetto del presente giudizio, tuttavia, né è stato provato quale fosse il contenuto del modello predisposto dall'ABI nel 2003, né parte opponente ha provato o si è offerta di provare che le condizioni generali di contratto elaborate da
INTESA SANPAOLO s.p.a. fossero dell'intesa accertata da Banca d'Italia, ancora perdurante a marzo 2016 oppure di altra diversa e specifica intesa anticoncorrenziale, di cui parte attrice non ha indicato nessuno degli elementi costitutivi.
Di conseguenza parte attrice non ha fornito né elementi di fatto sufficientemente specifici né prove in ordine alla sussistenza un'intesa anticoncorrenziale rilevante di cui la fideiussione prestata costituirebbe l'attuazione.
L'eccezione di nullità (totale e parziale) delle fideiussioni prestate dall'attore opponente per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 deve, quindi, essere rigettata siccome rivelatasi documentalmente infondata.
18. L'attore opponente non può quindi proporre eccezione ai sensi dell'art. 1957 c.c. avendo espressamente rinunciato a proporre tale eccezione nelle fideiussioni da lui sottoscritte, con clausola specificamente approvata (artt. 6 doc.ti 6 e 8 fasc. mon.).
19. Infine anche l'eccezione di liberazione del fideiussore proposta da ai Pt_1
sensi dell'art. 1956 c.c. deve essere rigettata siccome infondata.
20. La stessa, oltre a non essere opponibile in relazione alla fideiussione specifica oggetto del doc. 8 fasc. mon., è rimasta del tutto sfornita di prova scritta, non avendo l'attore opponente, peraltro amministratore della garantita al momento della prestazione delle fideiussioni, specificamente allegato e dimostrato né l'allegata pagina 12 di 15 sovraesposizione debitoria della garantita nè che le condizioni patrimoniali della debitrice garantita fossero effettivamente peggiorate nel tempo e al momento dell'apertura credito conclusa quando non era più amministratore della Pt_1
garantita.
21. Tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. Sez. Unite 13533/2001, analogamente tra le molte Cass. Sez. II, 22.6.2022, n. 20150; Cass. Sez. II,
20.1.2020, n. 1080), ha quindi provato il credito vantato nei Controparte_1
confronti di avendo provato il titolo della domanda Parte_1
proposta nei suoi confronti, allegato il suo inadempimento agli obblighi di garanzia assunti e allegato il debito complessivamente maturato da senza Controparte_3
che lo stesso risultasse non correttamente quantificato salvo per la misura di €
3.295,35 in relazione al debito maturato in esecuzione del contratto di conto corrente, con la conseguenza che il debito complessivo maturato da CP_3
relativo ai rapporti regolati in conto corrente garantiti con la fideiussione
[...]
omnibus oggetto del doc. 6 del fascicolo monitorio deve essere quantificato in misura pari a € 67.016,39 in luogo dei 70.311,74 allegati da parte convenuta opposta.
22. Tale importo è tuttavia superiore a quello massimo garantito da Pt_1
inequivocabilmente indicato come non superiore a 60.000 euro, ai quali possono sommarsi solo gli interessi di mora calcolati al saggio previsto dall'art. 7, comma 2, della fideiussione (cfr. pag. 1 doc. 6 fasc. mon.). La maggiorazione della mora concordata è infatti inequivocabilmente riferita come da calcolare sull'importo massimo garantito, oggetto dell'obbligazione assunta dal fideiussore, fatto che smentisce la fondatezza dell'interpretazione proposta dall'opposta con gli scritti conclusivi nel tentativo di ritenere coperta da garanzia anche la mora maturata sul debito principale garantito, nonostante la chiara e diversa determinazione sul punto e nonostante la previsione di un limite certo quantitativo della garanzia prestata costituisca condizione di validità della stessa ai sensi 1938 c.c.
23. Di conseguenza, essendo stato concesso il decreto ingiuntivo opposto per un importo che è risultato documentalmente superiore a quello garantito, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
pagina 13 di 15 24. Ciononostante deve essere condannato al pagamento Parte_1
dell'importo di 60.000 euro da lui garantito tramite fideiussione omnibus oltre agli interessi calcolati al tasso di mora convenzionale del 20,914% dal 9.2.2022 e sino al saldo effettivo, come da domanda, oltre che dell'importo di 47.711,25 euro oltre interessi di mora convenzionali da calcolare al saggio euribor 1 mese / 360 + 3.75 arrotondato in eccesso dello 0,5 dal 26.7.2022 al saldo effettivo, come da domanda.
25. Le spese giudizio seguono la soccombenza sostanziale di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 (come aggiornato nel 2022) per le fasi introduttiva, di studio e istruttoria, minimi per la fase decisoria con le quali parte convenuta ha sostanzialmente ribadito le difese già svolte precedentemente.
26. Le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 23.9.2025 in misura pari a €
2.586,94 oltre oneri e accessori, vengono poste solidalmente a carico delle parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. siccome volte a verificare l'eccezione di usurarietà, rivelatasi infondata e gli effetti derivanti dall'applicazione di clausola nulla concordata nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla dante causa dell'odierna convenuta opposta.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 8621/2023 pubblicato dal Tribunale di Milano
l'8.5.2023 in favore Controparte_1
2) condanna a pagare in favore di € Parte_1 Controparte_1
107.711,25 oltre interessi di mora da calcolare sull'importo di € 60.000,00 al saggio annuo del 20,914 % dal 9.2.2022 e sino al saldo effettivo e sull'importo di €
47.711,25 al saggio euribor 1 mese / 360 + 3,75 % dal 26.7.2022 al saldo effettivo;
3) condanna altresì in favore di parte le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio, che quantifica in € 11.977,00 per compensi, oltre 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed pagina 14 di 15 IVA;
4) pone definitivamente a carico solidale le spese di c.t.u. come liquidate con decreto del 23.9.2025 in misura pari a € 2.586.94 oltre oneri e accessori.
Milano, 7 dicembre 2025
La giudice
AM AR SI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice AM AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26685/2023 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MU RE, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA,33 20122 MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di
(c.f. ) costituitasi tramite la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
GA ED e dell'avv. GA GUIDO, elettivamente domiciliata in
VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 15 00198 ROMA presso lo studio dei difensori e, pertanto, legalmente domiciliata presso il loro domicilio digitale e Email_1 Email_2
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'On.le Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare. accertare e dichiarare nullo, annullabile e comunque invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocandolo, essendo stato emesso in totale assenza dei presupposti e delle condizioni di legge e soprattutto in mancanza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito, richiesti dall'art. 633 e segg. c.p.c. ed in ogni caso per tutte le ragioni dedotte e le eccezioni sollevate in narrativa.
pagina 1 di 15 Nel merito, in principalità, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e/o alla Controparte_1 [...]
nella qualità, dal Signor per tutte le ragioni esposte Controparte_2 Parte_1
in narrativa.
Nel merito in via subordinata
Accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto condannare, il Signor al pagamento in Pt_1
favore della e/o alla della sola minor Controparte_1 Controparte_2
somma eventualmente risultante dalla sua rideterminazione a fronte delle eccezioni come in narrativa, nella parte subordinata di merito, sollevate.
Si formula ogni più ampia riserva di integrare e documentare ulteriormente, oltre che di provare eventualmente anche per testi le circostanze di cui in narrativa, riservata l'indicazione dei testi e l'articolazione in capitoli di prova, all'esito delle difese avversarie.
Si insta sin d'ora, nella denegata e non ritenuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, per l'ammissione di CTU contabile volta a confermare la fondatezza delle eccezioni come sopra sollevate in ordine alla illegittimità per contrarietà all'art. 1815 c.c. come novellato dalla L. 108/96 e a rideterminare per l'effetto le somme dovute al netto degli interessi illegittimi, ed imputando al capitale che risultasse eventualmente ancora dovuto gli interessi indebitamente già corrisposti.
Col favore delle spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente;
In via principale:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate, prescritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare la parte opponente al pagamento in favore di della somma ingiunta o di quella che dovesse Controparte_1
risultare dovuta, oltre interessi come da domanda monitoria, nei limiti delle garanzie prestate dall'opponente;
pagina 2 di 15 - con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 10.7.2023 ha proposto Parte_1 opposizione al decreto n. 8621 pubblicato dal Tribunale di Milano l'8.5.2023, a lui notificato il 31.5.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a CP_1
€ 118.023,00 in solido con , corrispondenti al
[...] Controparte_3
debito complessivo maturato da quest'ultima società per effetto del recesso dal contratto di conto corrente e della decadenza dal beneficio del termine concordato in relazione a contratto di finanziamento comunicati da INTESA SANPAOLO s.p.a. a seguito del protratto inadempimento della correntista finanziata tramite raccomandate ricevute dalla debitrice principale e da quale fideiussore, Pt_1
il 7.3.2022 (doc. 11).
In particolare l'importo oggetto del decreto ingiuntivo corrisponde al saldo passivo di conto corrente concluso da con INTESA SANPAOLO s.p.a. il Controparte_3
6.10.2014 (doc. 4) quantificato comprendendo anche gli interessi, oneri e competenze dei conti accessori di apertura credito in conto corrente (doc. 5) e sommando i saldi dell' anticipazione su fatture e delle aperture credito transitorie
(doc.ti 9, 10), così per un totale di € 70.311,74 (doc. 12, 16 e 17), nel quale la creditrice ha conteggiato anche gli interessi debitori convenzionali (pari al
20,914%) calcolandoli dalla data di recesso e sino al'8.9.2022, ulteriormente pretesi su tale debito capitale dal 9.9.2022 e sino al saldo effettivo. Oggetto del decreto opposto è anche il debito residuo derivante dal contratto di finanziamento concluso sempre da con INTESA SANPAOLO s.p.a. (doc.ti 7) pari a € Controparte_3
47.711,25 già comprendendo gli interessi convenzionali di mora calcolati dalla decadenza dal beneficio del termine e sino al 25.7.2022 al tasso di mora convenzionale pari all'euribor 1mese/360+3,75% arrotondato in eccesso dello 0,50
e ulteriormente pretesi dal 26.7.2022 ulteriormente al saldo effettivo.
I crediti oggetto della domanda sono pretesi da perché li ha Controparte_1
acquistati assieme ad un blocco di crediti di INTESA SANPAOLO s.p.a. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione della quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 23.11.2019. (doc. 3).
tenuto al pagamento di tali crediti quale garante della debitrice Pt_1 [...]
in forza di fideiussione omnibus da lui prestata l'1.3.2016 in favore di CP_3
pagina 3 di 15 INTESA SANPAOLO s.p.a. e delle sue aventi causa sino all'importo massimo di
60.000 euro (doc. 6), che oltre alla fideiussione specifica prestata in relazione al finanziamento dell'11.3.2016 (doc. 8).
2. A fondamento dell'opposizione proposta in particolare: Pt_1
a. ha allegato che né lui né la società correntista hanno mai ricevuto periodicamente gli estratti conto formati in relazione ai rapporti intrattenuti con INTESA SANPAOLO s.p.a. regolati in conto corrente, deducendo quindi che gli estratti conto prodotti dalla convenuta opposta non dimostrano l'andamento del rapporto di conto corrente non essendo mai stati approvati dalla correntista, fatto che comporta la mancata prova del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto fondato sui rapporti di conto corrente e di apertura credito in conto corrente;
b. ha eccepito che gli obblighi derivanti dalle fideiussioni da lui prestate si sono estinti ai sensi dell'art. 1955 in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo opposto non è stato tempestivamente notificato alla debitrice principale, con la conseguenza che lo stesso è diventato inefficace nei confronti di
[...]
fatto che pregiudicherebbe la possibilità di i agire in CP_3 Pt_1
surrogazione dei diritti della creditrice nel caso di pagamento degli importi oggetto di garanzia, potendo la debitrice principale opporgli tutte le ragioni che avrebbe potuto opporre alla creditrice garantita;
c. ha eccepito la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni da lui prestate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) l. 287/1990 siccome riproduttive del modello di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2003 sanzionato con provvedimento 55/2005 di Banca d'Italia quale espressione di intesa anticoncorrenziale ed eccepito, quindi, l'estinzione delle fideiussioni da lui prestate in ragione del fatto che la creditrice non ha agito nei confronti della debitrice principale e / o del fideiussore nel termine di 6 mesi da quanto le obbligazioni garantite sono diventate esigibili ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
d. ha eccepito l'usurarietà del tasso di interessi concordato con l'apertura credito in conto corrente oggetto del doc. 5 fasc. mon. in ragione del fatto che il TAEG e TAE indicati nel contratto di apertura credito in conto corrente (pari rispettivamente al 16.9015 e al 18,5544%,) sarebbero superiori al tasso soglia usura per le aperture credito in conto corrente di valore pagina 4 di 15 superiore a 5.000 euro nel I trimestre del 2016 (pari al 15.9250%), deducendo quindi la gratuità di tale contratto ai sensi dell'art. 1815, comma
2, c.c.;
e. ha eccepito inoltre l'usurarietà del tasso di interesse concordato sia nell'atto integrativo dell'affidamento per sconto e anticipo su fatture (doc. 9 fasc. mon.) sia del successivo affidamento del 7.7.2017 (doc. 10) perché la somma della c.d.f. e del TAE porterebbe a un tasso di interesse complessivo superiore alla soglia usura rilevato per tale tipologia di contratto, deducendo quindi la gratuità anche di tale contratto ai sensi dell'art. 1815, comma 2,
c.c.;
f. ha contestato, inoltre, che essendo stati applicati ai saldi passivi di conto sugli interessi debitori ulteriori interessi moratori, sarebbe stato illecitamente calcolato un interesse anatocistico non consentito ai sensi dell'art. 1283 c.c., contestando quindi che tali importi siano dovuti;
g. ha contestato infine che l'istituto di credito dante causa dell'odierna opposta abbia concluso di fatto quattro forme diverse di finanziamento alla debitrice garantita tutte nel luglio 2017, generando colpevolmente una sovraesposizione debitoria della finanziata, in un periodo nel quale del resto non era più amministratore della garantita, deducendo che tale fatto abbia comportato quindi la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. chiedendo per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La convenuta tempestivamente costituitasi nel giudizio di Controparte_1
opposizione, ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando le eccezioni di parte attrice opponente siccome infondate. In particolare l'opposta:
a. per dimostrare di essere succeduta nel credito oggetto del decreto ingiuntivo, ha prodotto copia dell'elenco dei crediti ceduti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione in forza della quale è stata costituita (doc. 5-7) assieme a dichiarazione di INTESA SANPAOLO s.p.a. che ha confermato che i crediti vantati nei confronti di e in forza dei rapporti Controparte_3 Pt_1
regolati in conto corrente e del finanziamento sono stati ceduti alla convenuta opposta (doc. 8);
b. ha allegato che la sua dante causa INTESA SANPAOLO s.p.a. ha sempre inviato gli estratti conto corrente alla correntista durante l'esecuzione dei pagina 5 di 15 rapporti regolati in conto corrente senza che le operazioni annotate in conto corrente venissero contestate per gli effetti di cui all'art. 1832 c.c., rilevando in ogni caso che gli estratti conto sono stati prodotti in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo senza che il fideiussore o la correntista contestassero la genuinità delle operazioni registrate in tali documenti contabili;
c. ha documentato di aver notificato il decreto ingiuntivo opposto nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione anche nei confronti di Controparte_3
che non ha proposto opposizione al decreto, fatto in forza del quale lo stesso
è stato dichiarato definitivamente esecutivo dal Tribunale emittente (doc. ti 4
e 9);
d. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate da parte opponente, non essendo stata prestata nessuna delle fideiussioni sottoscritte da nel periodo oggetto dell'attività Pt_1
istruttoria compiuta, quale autorità garante della concorrenza, da Banca
d'Italia, che ha portato poi all'adozione del provvedimento n. 55/2005 e ha dedotto che, quindi, l'opposto ha rinunciato validamente a eccepire l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. dispensando la creditrice dall'agire nel termine di 6 mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite;
e. ha dedotto che il tasso di interesse debitore convenuto con l'apertura credito dell'1.3.2016 era pari al 13,950 e quello di mora pari al 15,0250%, nessuno dei quali superiori alla soglia usura rilevata per le aperture credito oltre i
5.000 euro, pari al 15,9520% e al 17,46%; ha dedotto inoltre che anche considerata la c.d.f. come onere, senza sommarla alla misura del tasso debitore, tanto per l'apertura credito del 19.4.2016 quanto per l'apertura credito del 7.7.2017 non sono stati superati i tassi soglia usura rilevati al momento della conclusione di tali contratti né per gli interessi corrispettivi né per quelli di mora;
f. ha eccepito l'inopponibilità da parte di dell'eccezione di Pt_1
estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. sia con riguardo alla garanzia specifica relativa al contratto di finanziamento, sia in ragione del fatto che al momento della stipulazione delle fideiussioni era Pt_1
pagina 6 di 15 presidente del Consiglio di amministrazione della debitrice principale (pag.
10 doc. 14 fasc. mon.);
g. ha prodotto, infine, a dimostrazione del credito vantato in relazione al contratto di conto corrente gli estratti conto integrali relativi a tale rapporto
(doc. 24).
4. All'udienza di trattazione del 10.1.2014 è stata rilevata d'ufficio la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi convenuta nel contratto di conto corrente per violazione dell'art. 120.2 TUB vigente alla data di conclusione del contratto, assegnando alle parti termini per il deposito delle memorie istruttorie e dedurre sulla questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
Non è stata inoltre concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto in ragione del fatto che, avuto riguardo all'importo massimo garantito da con la Pt_1
fideiussione omnibus, il decreto ingiuntivo è stato emesso per un credito derivante dai rapporti regolati in conto corrente superiore al massimo garantito di 60.000 euro.
5. La causa è stata successivamente istruita sia documentalmente sia tramite consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare sia l'eventuale usurarietà dei tassi di interesse relativi alle aperture di credito in conto corrente, sia il saldo di conto corrente senza dare corso alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per tutta la durata del rapporto.
6. L'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
7. ha agito in giudizio quale cessionaria dei crediti vantati da Controparte_1
INTESA SANPAOLO s.p.a. nei confronti di e Controparte_3 Parte_1
per saldo passivo del conto corrente, delle aperture credito in conto
[...]
corrente e di anticipazione su fatture stipulati con la società e garantiti da Pt_1 con fideiussione generica sino all'importo massimo di 60.000 euro, oltre che per il debito maturato in relazione a contratto di finanziamento concluso sempre con la società e garantito tramite fideiussione specifica da Pt_1
8. ha documentato di essere succeduta nei crediti vantati da INTESA CP_1
SANPAOLO s.p.a. a lei ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione
(cfr. doc.ti 3 fasc. mon., 5-8 conv.). La parte convenuta opposta ha fornito prova indiziaria, ma inequivoca, della sua successione in tali crediti, avendo prodotto non solo la comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione (doc.
pagina 7 di 15 3 fasc. mon.) ma anche l'elenco dei crediti ceduti che ricomprende quelli da lei vantati (doc.ti 5-7 fasc. mon.) e dichiarazione della cedente di avvenuta cessione
(doc. 8).
9. ha provato documentalmente anche le fideiussioni omnibus e Controparte_1
specifica prestate da a marzo 2016 (doc.ti 6 e 8) e ha fornito prova Pt_1
documentale dei contratti conclusi da INTESA SANPAOLO s.p.a. nell'ambito dei quali sono maturati i crediti da lei vantati (cfr. doc.ti 4, 5, 9, 10 fasc. mon. in relazione ai rapporti regolati in conto corrente;
doc. 7 fasc. mon. avente ad oggetto il finanziamento). ha inoltre allegato che ha utilizzato il conto Controparte_1 Controparte_3
corrente oltre i limiti convenuti tra le parti, sconfindando in passivo, e allo stesso tempo non ha pagato i canoni dovuti in relazione al contratto di finanziamento in modo protratto. ha quindi documentato di aver esercitato il diritto di recesso dai rapporti CP_1
regolati in conto corrente il 7.3.2022, dichiarando la debitrice decaduta dal beneficio del termine con analoga comunicazione ricevuta dalla debitrice lo stesso giorno
(doc. 11 fasc. mon.). ha quindi allegato che il credito residuo vantato nei confronti di CP_1 [...]
e n relazione ai rapporti regolati in conto corrente fosse pari CP_3 Pt_1 complessivamente a € 70.311,74 e quello relativo al contratto di finanziamento pari a € 47.711,25.
10. non ha contestato nello specifico che la quantificazione dei crediti Pt_1
indicata da parte convenuta opposta in relazione al contratto di finanziamento, con la conseguenza che la stessa deve essere ritenuta provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
11. non ha contestato nemmeno, nello specifico, la quantificazione dei Pt_1
crediti compiuta da parte convenuta opposta in relazione al rapporto di conto corrente e agli altri rapporti regolati in conto corrente, ma ha dedotto esclusivamente 1) che il credito vantato in relazione al rapporto di conto corrente non sarebbe stato provato dalla convenuta opposta in ragione del fatto che
[...]
non ha dimostrato di aver inviato gli estratti conto prodotti in giudizio nel CP_1 corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente, fatto che avrebbe impedito di considerare pacifiche le operazioni annotate in conto corrente ai sensi dell'art. 1832
c.c.; 2) che con riguardo ai rapporti di apertura credito in conto corrente,
pagina 8 di 15 affidamento e anticipazione su fatture sarebbero stati convenuti interessi usurari e quindi i contratti dovrebbero essere ritenuti gratuiti ai sensi dell'art. 1815, comma 2,
c.c.; 3) con il contratto di conto corrente sarebbero stati convenuti illecitamente interessi di mora usurari.
12. Rispetto alla contestazione relativa al mancato invio e alla mancata ricezione degli estratti conto corrente, l'accertamento di tale eventuale inadempimento da parte di
INTESA SANPAOLO s.p.a. deve essere ritenuta irrilevante ai fini della decisione. non ha, infatti, disconosciuto nessuna delle operazioni annotate negli Pt_1
estratti conto poi integralmente prodotti al doc. 24 di parte convenuta, fatto che consente di ritenere genuina la rappresentazione delle operazioni registrate sugli estratti conto prodotti da parte convenuta opposta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
13. Riguardo all'eccepita nullità del tasso di interesse convenuto nei rapporti di apertura credito di cui al doc. 5 del fascicolo monitorio e ai rapporti di affidamento e di apertura credito oggetto dei documenti 9 e 10 del fascicolo monitorio, i fatti posti alla base dell'eccezione di parte attrice non hanno trovato riscontro nell'istruttoria svolta, anche tramite c.t.u.
Riguardo, infatti, al rapporto di apertura credito in conto corrente, una volta correttamente inseriti nella formula per la determinazione del TEG contrattuale gli interessi (in forma annua netta come chiaramente evincibile dal § C3 delle Istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, avendo il TAE rilievo – diverso - di indicazione pubblicitaria rilevante per le sole finalità di trasparenza di cui all'art. 6 delibera CICR 9.2.2000) e i soli oneri relativi a spese non connesse ad eventi occasionali, non sono superiori alla soglia usura rilevata al momento della stipulazione del contratto.
Riguardo, invece, ai rapporti di apertura credito oggetto dei doc.ti 9 e 10 del fascicolo monitorio la presenza di una clausola di salvaguardia che impone all'intermediario di considerare in misura inferiore alla soglia usura il tasso concordato ogni qualvolta lo stesso superi tale soglia, esclude in radice l'usurarietà degli interessi concordati (cfr. pag. 2 doc.ti 9 e 10).
14. Poiché con il contratto di conto corrente stipulato il 6.10.2024 e CP_3
INTESA SANPAOLO s.p.a. hanno convenuto di dare corso con cadenza trimestrale alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. p. 2 doc. 4 fasc. mon.) e tale pagina 9 di 15 fatto ha comportato alla maturazione sugli interessi attivi e passivi annotati in conto di interessi anatocistici ulteriori in violazione l'art. 120.2 TUB vigente alla data di stipulazione del contratto, essendo tale norma certamente imperativa in quanto riproduttiva del divieto generale di anatocismo prescritto dall'art. 1283 c.c., deve essere dichiarata la nullità di tale clausola e di conseguenza è stato riquantificato il credito derivante dall'intero rapporto di conto corrente senza dare corso ad alcuna capitalizzazione.
15. Parte convenuta opposta, con gli scritti conclusivi, ha contestato che la modificazione dell'art. 120.2 TUB in vigore dall'1.1.2014 ai sensi dell'art.
1.628 della l. 147/2013 fosse effettivamente applicabile al rapporto di conto corrente. Che tale disposizione fosse vigente e cogente dall'1.1.2014 senza necessità di attendere alcuna disposizione regolamentare secondaria è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di merito che ha trovato conferma con la pronuncia della
Cassazione, Sez. I, 30.7.2024, n. 21344 per la quale “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993
(TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal
1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Del resto, nonostante quanto dedotto da parte opposta sempre con gli scritti conclusivi, non ha mai fornito prova documentale nemmeno Controparte_1
dell'effettiva autorizzazione da parte di all'addebito periodico Controparte_4
degli interessi in conto corrente ai sensi dell'art.
4.5 della delibera CICR 3 agosto
2016, avendo prodotto esclusivamente una autocertificazione di tale fatto compiuta, in calce a un estratto conto, dalla stessa creditrice INTESA SANPAOLO s.p.a., del tutto inidonea a dimostrare che l'autorizzazione sia effettivamente stata data dalla correntista.
La c.t.u. svolta nel presente giudizio ha quindi consentito di accertare che per effetto dell'indebita annotazione in conto degli interessi maturati sul rapporto di conto corrente, la convenuta opposto ha maturato un credito, non dovuto di € 3.295,35 che dovrà essere sottratto dal saldo di conto corrente.
16. ha quindi eccepito di non essere tenuto a pagare l'importo oggetto del Pt_1
decreto ingiuntivo perché il suo obbligo di garanzia sarebbe estinto ai sensi dell'art.
pagina 10 di 15 1955 c.c. per non avere l'opposta tempestivamente notificato il decreto ingiuntivo alla debitrice principale, fatto che pregiudicherebbe la possibilità del garante di surrogarsi nei diritti della creditrice.
L'eccezione è tuttavia manifestamente infondata in diritto non impedendo l'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale la surrogazione del garante nei diritti della creditrice, una volta che eseguirà il pagamento di quanto dovuto. Ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., infatti, se e quando agherà il debito di avrà diritto a surrogarsi nei diritti Pt_1 Controparte_3
di che non sono in alcun modo estinti o pregiudicati Controparte_1 dall'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tale parte, inefficacia che del resto appare smentita dal decreto di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tale parte disposta il 4.8.2023 dalla giudice emittente il decreto ingiuntivo (doc. 9 conv.).
17. ha inoltre eccepito di non essere tenuto a pagare l'importo oggetto del Pt_1
decreto ingiuntivo perché le fideiussioni, omnibus e specifica, da lui prestate a marzo 2016 dei debiti di in favore di INTESA SANPAOLO s.p.a. Controparte_3
(doc.ti 6 e 8 fasc.) sarebbero frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento 55/2005 di Banca d'Italia riproducendo il contenuto del modello elaborato in via definitiva dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) l'11.7.2003.
L'attore opponente non ha prodotto né il contenuto del modello ABI richiamato nelle sue difese, fatto che ha impedito di verificare la correttezza dei fatti rappresentati.
Inoltre è risultato pacifico che l'accertamento compiuto da Banca d'Italia con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 quale (allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi oltre 10 anni prima della stipulazione delle fideiussioni in forza delle quali è maturato il credito vantato da di tal che Controparte_1
l'accertamento compiuto da Banca d'Italia non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale che coinvolge anche la fideiussione prestata da Pt_1
Il valore presuntivo della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
pagina 11 di 15 41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita.
Da tale principio deve, inoltre, desumersi che l'accertamento compiuto da Banca
d'Italia costituisce una prova (presuntiva) rilevante al fine di dimostrare la correlazione tra l'intesa anticoncorrenziale accertata e i contratti conclusi in favore di intermediari bancari esclusivamente per quelle fideiussioni omnibus interamente
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
Nel caso oggetto del presente giudizio, tuttavia, né è stato provato quale fosse il contenuto del modello predisposto dall'ABI nel 2003, né parte opponente ha provato o si è offerta di provare che le condizioni generali di contratto elaborate da
INTESA SANPAOLO s.p.a. fossero dell'intesa accertata da Banca d'Italia, ancora perdurante a marzo 2016 oppure di altra diversa e specifica intesa anticoncorrenziale, di cui parte attrice non ha indicato nessuno degli elementi costitutivi.
Di conseguenza parte attrice non ha fornito né elementi di fatto sufficientemente specifici né prove in ordine alla sussistenza un'intesa anticoncorrenziale rilevante di cui la fideiussione prestata costituirebbe l'attuazione.
L'eccezione di nullità (totale e parziale) delle fideiussioni prestate dall'attore opponente per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 deve, quindi, essere rigettata siccome rivelatasi documentalmente infondata.
18. L'attore opponente non può quindi proporre eccezione ai sensi dell'art. 1957 c.c. avendo espressamente rinunciato a proporre tale eccezione nelle fideiussioni da lui sottoscritte, con clausola specificamente approvata (artt. 6 doc.ti 6 e 8 fasc. mon.).
19. Infine anche l'eccezione di liberazione del fideiussore proposta da ai Pt_1
sensi dell'art. 1956 c.c. deve essere rigettata siccome infondata.
20. La stessa, oltre a non essere opponibile in relazione alla fideiussione specifica oggetto del doc. 8 fasc. mon., è rimasta del tutto sfornita di prova scritta, non avendo l'attore opponente, peraltro amministratore della garantita al momento della prestazione delle fideiussioni, specificamente allegato e dimostrato né l'allegata pagina 12 di 15 sovraesposizione debitoria della garantita nè che le condizioni patrimoniali della debitrice garantita fossero effettivamente peggiorate nel tempo e al momento dell'apertura credito conclusa quando non era più amministratore della Pt_1
garantita.
21. Tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. Sez. Unite 13533/2001, analogamente tra le molte Cass. Sez. II, 22.6.2022, n. 20150; Cass. Sez. II,
20.1.2020, n. 1080), ha quindi provato il credito vantato nei Controparte_1
confronti di avendo provato il titolo della domanda Parte_1
proposta nei suoi confronti, allegato il suo inadempimento agli obblighi di garanzia assunti e allegato il debito complessivamente maturato da senza Controparte_3
che lo stesso risultasse non correttamente quantificato salvo per la misura di €
3.295,35 in relazione al debito maturato in esecuzione del contratto di conto corrente, con la conseguenza che il debito complessivo maturato da CP_3
relativo ai rapporti regolati in conto corrente garantiti con la fideiussione
[...]
omnibus oggetto del doc. 6 del fascicolo monitorio deve essere quantificato in misura pari a € 67.016,39 in luogo dei 70.311,74 allegati da parte convenuta opposta.
22. Tale importo è tuttavia superiore a quello massimo garantito da Pt_1
inequivocabilmente indicato come non superiore a 60.000 euro, ai quali possono sommarsi solo gli interessi di mora calcolati al saggio previsto dall'art. 7, comma 2, della fideiussione (cfr. pag. 1 doc. 6 fasc. mon.). La maggiorazione della mora concordata è infatti inequivocabilmente riferita come da calcolare sull'importo massimo garantito, oggetto dell'obbligazione assunta dal fideiussore, fatto che smentisce la fondatezza dell'interpretazione proposta dall'opposta con gli scritti conclusivi nel tentativo di ritenere coperta da garanzia anche la mora maturata sul debito principale garantito, nonostante la chiara e diversa determinazione sul punto e nonostante la previsione di un limite certo quantitativo della garanzia prestata costituisca condizione di validità della stessa ai sensi 1938 c.c.
23. Di conseguenza, essendo stato concesso il decreto ingiuntivo opposto per un importo che è risultato documentalmente superiore a quello garantito, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
pagina 13 di 15 24. Ciononostante deve essere condannato al pagamento Parte_1
dell'importo di 60.000 euro da lui garantito tramite fideiussione omnibus oltre agli interessi calcolati al tasso di mora convenzionale del 20,914% dal 9.2.2022 e sino al saldo effettivo, come da domanda, oltre che dell'importo di 47.711,25 euro oltre interessi di mora convenzionali da calcolare al saggio euribor 1 mese / 360 + 3.75 arrotondato in eccesso dello 0,5 dal 26.7.2022 al saldo effettivo, come da domanda.
25. Le spese giudizio seguono la soccombenza sostanziale di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 (come aggiornato nel 2022) per le fasi introduttiva, di studio e istruttoria, minimi per la fase decisoria con le quali parte convenuta ha sostanzialmente ribadito le difese già svolte precedentemente.
26. Le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 23.9.2025 in misura pari a €
2.586,94 oltre oneri e accessori, vengono poste solidalmente a carico delle parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. siccome volte a verificare l'eccezione di usurarietà, rivelatasi infondata e gli effetti derivanti dall'applicazione di clausola nulla concordata nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla dante causa dell'odierna convenuta opposta.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 8621/2023 pubblicato dal Tribunale di Milano
l'8.5.2023 in favore Controparte_1
2) condanna a pagare in favore di € Parte_1 Controparte_1
107.711,25 oltre interessi di mora da calcolare sull'importo di € 60.000,00 al saggio annuo del 20,914 % dal 9.2.2022 e sino al saldo effettivo e sull'importo di €
47.711,25 al saggio euribor 1 mese / 360 + 3,75 % dal 26.7.2022 al saldo effettivo;
3) condanna altresì in favore di parte le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio, che quantifica in € 11.977,00 per compensi, oltre 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed pagina 14 di 15 IVA;
4) pone definitivamente a carico solidale le spese di c.t.u. come liquidate con decreto del 23.9.2025 in misura pari a € 2.586.94 oltre oneri e accessori.
Milano, 7 dicembre 2025
La giudice
AM AR SI
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