Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 547
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Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza presupposti tributo

    La Corte ha ritenuto che l'atto di accertamento fiscale impugnato, che immotivatamente e massivamente disconosce per tutte le unità immobiliari gestite dall'Ricorrente_1 nel Comune di NO ZI la richiesta di usufruire del beneficio dell'esenzione per alloggi sociali, debba essere annullato in quanto affetto da evidente difetto di motivazione, nella parte in cui, in contrasto con la giurisprudenza citata, pone a carico dell'Ricorrente_1 un insussistente, difficile e oneroso onere di prova contraria.

  • Accolto
    Illegittimità avviso per mancata applicazione esenzione alloggi sociali

    La Corte ha ritenuto che l'atto di accertamento fiscale impugnato, che immotivatamente e massivamente disconosce per tutte le unità immobiliari gestite dall'Ricorrente_1 nel Comune di NO ZI la richiesta di usufruire del beneficio dell'esenzione per alloggi sociali, debba essere annullato in quanto affetto da evidente difetto di motivazione, nella parte in cui, in contrasto con la giurisprudenza citata, pone a carico dell'Ricorrente_1 un insussistente, difficile e oneroso onere di prova contraria.

  • Accolto
    Mancata applicazione agevolazione per enti edilizia residenziale pubblica

    La Corte ha ritenuto che l'atto di accertamento fiscale impugnato, che immotivatamente e massivamente disconosce per tutte le unità immobiliari gestite dall'Ricorrente_1 nel Comune di NO ZI la richiesta di usufruire del beneficio dell'esenzione per alloggi sociali, debba essere annullato in quanto affetto da evidente difetto di motivazione, nella parte in cui, in contrasto con la giurisprudenza citata, pone a carico dell'Ricorrente_1 un insussistente, difficile e oneroso onere di prova contraria.

  • Altro
    Illegittimità interessi e sanzioni

    Assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.

  • Inammissibile
    Mancato esperimento tentativo conciliazione

    La Corte ha ritenuto che alcuni motivi di appello fossero inammissibili in quanto formulati per la prima volta in sede di impugnazione. L'esame di altri motivi è stato assorbito dall'accoglimento dell'appello.

  • Inammissibile
    Difetto sottoscrizione provvedimento

    La Corte ha ritenuto che alcuni motivi di appello fossero inammissibili in quanto formulati per la prima volta in sede di impugnazione. L'esame di altri motivi è stato assorbito dall'accoglimento dell'appello.

  • Inammissibile
    Inesistenza notifica atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che alcuni motivi di appello fossero inammissibili in quanto formulati per la prima volta in sede di impugnazione. L'esame di altri motivi è stato assorbito dall'accoglimento dell'appello.

  • Accolto
    Difetto motivazione per carenze istruttorie

    La Corte ha ritenuto che l'atto di accertamento fiscale impugnato, che immotivatamente e massivamente disconosce per tutte le unità immobiliari gestite dall'Ricorrente_1 nel Comune di NO ZI la richiesta di usufruire del beneficio dell'esenzione per alloggi sociali, debba essere annullato in quanto affetto da evidente difetto di motivazione, nella parte in cui, in contrasto con la giurisprudenza citata, pone a carico dell'Ricorrente_1 un insussistente, difficile e oneroso onere di prova contraria.

  • Inammissibile
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto che alcuni motivi di appello fossero inammissibili in quanto formulati per la prima volta in sede di impugnazione. L'esame di altri motivi è stato assorbito dall'accoglimento dell'appello.

  • Inammissibile
    Illegittimità aliquota applicata

    La Corte ha ritenuto che alcuni motivi di appello fossero inammissibili in quanto formulati per la prima volta in sede di impugnazione. L'esame di altri motivi è stato assorbito dall'accoglimento dell'appello.

  • Accolto
    Mancanza presupposto soggettivo IMU

    La Corte ha ritenuto che l'atto di accertamento fiscale impugnato, che immotivatamente e massivamente disconosce per tutte le unità immobiliari gestite dall'Ricorrente_1 nel Comune di NO ZI la richiesta di usufruire del beneficio dell'esenzione per alloggi sociali, debba essere annullato in quanto affetto da evidente difetto di motivazione, nella parte in cui, in contrasto con la giurisprudenza citata, pone a carico dell'Ricorrente_1 un insussistente, difficile e oneroso onere di prova contraria.

  • Accolto
    Spettanza esenzione alloggi sociali

    La Corte ha ritenuto che l'atto di accertamento fiscale impugnato, che immotivatamente e massivamente disconosce per tutte le unità immobiliari gestite dall'Ricorrente_1 nel Comune di NO ZI la richiesta di usufruire del beneficio dell'esenzione per alloggi sociali, debba essere annullato in quanto affetto da evidente difetto di motivazione, nella parte in cui, in contrasto con la giurisprudenza citata, pone a carico dell'Ricorrente_1 un insussistente, difficile e oneroso onere di prova contraria.

  • Accolto
    Inversione onere della prova

    La Corte ha ritenuto che l'atto di accertamento fiscale impugnato, che immotivatamente e massivamente disconosce per tutte le unità immobiliari gestite dall'Ricorrente_1 nel Comune di NO ZI la richiesta di usufruire del beneficio dell'esenzione per alloggi sociali, debba essere annullato in quanto affetto da evidente difetto di motivazione, nella parte in cui, in contrasto con la giurisprudenza citata, pone a carico dell'Ricorrente_1 un insussistente, difficile e oneroso onere di prova contraria.

  • Accolto
    Immobili occupati abusivamente

    La Corte ha ritenuto che l'atto di accertamento fiscale impugnato, che immotivatamente e massivamente disconosce per tutte le unità immobiliari gestite dall'Ricorrente_1 nel Comune di NO ZI la richiesta di usufruire del beneficio dell'esenzione per alloggi sociali, debba essere annullato in quanto affetto da evidente difetto di motivazione, nella parte in cui, in contrasto con la giurisprudenza citata, pone a carico dell'Ricorrente_1 un insussistente, difficile e oneroso onere di prova contraria. Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 2025.

  • Altro
    Mancata applicazione detrazioni d'imposta

    Assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 547
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 547
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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