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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/11/2025, n. 15247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15247 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 41863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41863/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Parte_1 C.F._1
Colli Portuensi n. 79, presso lo studio dell'Avv. Georgia Anitori che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma, Via Magna Grecia n. 30/A, pec: Email_1
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, Via Magna Grecia n. 30/A, pec: Email_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: appalto
Conclusioni
La parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale, Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertati i fatti e per tutti i motivi di cui in premessa,
1. Accertare e dichiarare la gravità dell'inadempimento della e per l'effetto: a) dichiarare
CP_1 risolto il contratto del 23.03.2021; b) con riguardo al mancato completamento delle opere previste in contratto, condannare la a restituire al sig. la somma di euro 4.598,91 pari al
CP_1 Pt_1 valore delle opere non eseguite come indicato nel presente atto ovvero in subordine la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
c) con riguardo alle opere edili resesi necessarie per ottenere il rilascio delle certificazioni degli impianti elettrico e idraulico che avrebbe dovuto fornire la all'esito del completamento dei lavori edili appaltati, condannare la
CP_1 CP_1 al pagamento, in favore del sig. della somma di euro 1.540,00 pari al costo sostenuto;
d) Con Pt_1 riguardo ed in applicazione alla penale prevista dall'art. 7 del contratto di appalto per le motivazioni esposte nel presente atto, accertare e dichiarare che alla data del 29 ottobre 2021 i lavori non sono stati ultimati e per l'effetto condannare la a pagare a titolo di penale da ritardo al sig.
CP_1
una somma che dovrà essere calcolata a decorrere dal 30 ottobre 2021 e sino alla data in cui Pt_1 il Tribunale adito pronuncerà la risoluzione del contratto, ovvero in subordine sino alla data di proposizione della domanda giudiziale, ovvero, in ulteriore subordine, sino alla data del 18.10.2022, ovvero in estremo subordine nella misura diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
2.
Accertare e dichiarare il grave inadempimento della per le motivazioni esposte nel CP_2 presente atto e per l'effetto: a) dichiarare la risoluzione del contratto del 7.08.2021; b) condannare la a restituire al sig. la somma di euro 15.000,00, oltre al risarcimento del CP_2 Parte_1 danno subito e da determinare con ricorso al metodo equitativo;
3. Accertati i fatti di causa, dichiarato il grave inadempimento della e della condannare entrambe in solido CP_1 CP_2 tra loro ovvero ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. a causa del mancato utilizzo dell'immobile quantificati in Parte_1
- euro 4.652,48 per spese conseguenti al maggior tragitto casa – lavoro, - euro € 1.999,27 per spese relative all'immobile – condominio, gas, elettricità e telefono - nel periodo in cui il sig. non ne Pt_1 ha potuto usufruire a causa dell'inadempimento delle società predette (novembre 2021 – marzo
2023), per un importo complessivo pari ad euro 6.651,75, oltre al danno biologico non patrimoniale quantificato in euro 5.000,00 ovvero in subordine da determinarsi con ricorso al metodo equitativo.
4. Con vittoria di spese, compensi di giudizio oltre iva cassa avvocati e spese generali da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”. L'attore deduceva che: 1) con contratto di appalto del 23/03/2021, aveva commissionato alla CP_1 la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Roma, Via Eurialo n. 19, al
[...] prezzo complessivo di euro 48.000,00, iva inclusa;
2) le opere oggetto del contratto di appalto erano quelle indicate negli allegati nn. 2 e 3 del contratto, oltre alla rimozione del secondo strato di pavimento e alla fornitura e posa in opera dei termosifoni;
3) oltre a quanto previsto in contratto, in corso d'opera la aveva realizzato un controsoffitto, il cui prezzo era stato determinato
CP_1 tra le parti in euro 3.400,00, iva inclusa;
4) la aveva provveduto anche alla demolizione
CP_1 iniziale al prezzo di euro 300,00; 5) aveva provveduto a versare in favore della la somma
CP_1 complessiva di euro 42.218,91, secondo le scadenze indicate in contratto;
6) la non aveva
CP_1 completato i lavori entro il termine pattuito in contratto (29 ottobre 2021): 6a) non avendo fornito, né montato gli infissi esterni, le persiane esterne e il portone blindato;
6b) non avendo fornito le certificazioni degli impianti elettrico e idraulico;
6c) non avendo provveduto alla fornitura e posa di autolivellante per l'intera abitazione;
7) il valore delle opere non eseguite, secondo gli importi pattuiti in contratto, era pari ad euro 14.080,00; 8) vantava nei confronti della un credito pari ad
CP_1 euro 4.598,91; 9) per ogni giorno di ritardo era dovuta una penale pari ad euro 100,00; 10) in assenza di riscontro, dovendo procedere alla sostituzione degli infissi, delle persiane esterne e del portone blindato, era stato costretto, pena l'inutilizzabilità dell'immobile, a rivolgersi ad altri fornitori sostenendo il costo di euro 7.766,00 per la fornitura di infissi e persiane e di euro 2.650,00, oltre iva per il portoncino blindato;
11) per ottenere la certificazione degli impianti elettrico e idraulico, a fronte dell'inadempimento della era stato costretto a rivolgersi ad altra ditta, sostenendo
CP_1 il costo ulteriore di euro 1.540,00; 12) nell'ambito dei medesimi lavori di ristrutturazione, aveva ordinato alla la fornitura e la posa in opera della seguente merce: cucina componibile, Controparte_2 top schienale, cabina dell'ingresso, armadio 6 ante, n. 4 porte battenti interne complete di maniglie,
n. 4 panche sotto finestra, 3 ante scorrevoli per soppalco, telaio con 3 vetri di scorrimento per soppalco, 2 ante con telaio per soppalco camera grande, sportello a tutta altezza vano lavatrice e caldaia, per un importo complessivo pari ad euro 23.300,00; 13) aveva pagato alla la Controparte_2 somma di euro 15.000,00; 13) la non gli aveva mai consegnato la merce ordinata e non Controparte_2 gli aveva restituito o offerto di restituire l'importo di euro 15.000,00; 14) a fronte dell'inadempimento della era stato costretto a rivolgersi a terzi per la fornitura delle porte battenti complete Controparte_2 di maniglie sostenendo un costo pari ad euro 2.366,00; 15) aveva dovuto ordinare un'altra cucina al costo di euro 5.900,00, consegnata solamente in data 28/04/2023, mentre per il restante mobilio non aveva ancora potuto provvedere al relativo acquisto;
16) l'impossibilità di utilizzare l'immobile aveva determinato gravi disagi e danni economici a suo carico che ogni giorno, ed in base ai turni di lavoro, aveva percorso 60 km per andare al lavoro e tornare a casa, a dispetto di una percorrenza apri a 16 km complessivi, qualora avesse potuto utilizzare l'immobile in oggetto;
17) la maggiore distanza aveva comportato un evidente pregiudizio a causa dell'intenso traffico ed un esborso economico di euro 4.652,48 per benzina ed usura della macchina;
18) tra novembre 2021 e febbraio 2023, muovendosi da , aveva percorso 11.631 km in più, per raggiungere il luogo di Persona_1 lavoro, rispetto a quelli che avrebbe percorso se avesse abitato nell'immobile di via Eurialo;
19) pur non potendo utilizzare l'immobile, nel periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2023, aveva dovuto sostenere gli oneri e le spese relative a quest'ultimo, per un importo complessivo di euro
1.999,27; 20) a causa del forte stress subito a causa della lontananza tra l'abitazione ed il posto di lavoro, aveva subito un ricovero presso l'Ospedale San Camillo di Roma a cui aveva avuto accesso tramite P.S. a seguito di sincope e collasso;
21) a causa delle innumerevoli spese anticipate e sostenute, era stato costretto a richiedere l'aiuto economico di amici e conoscenti.
La e la non si costituivano e non comparivano nonostante la rituale notifica CP_1 Controparte_2 dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, pertanto, all'udienza del 28/03/2024, veniva dichiarata la contumacia delle stesse.
Con ordinanza del 23/05/2024, veniva ammessa la prova per interrogatorio formale mentre veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte attrice e veniva rinviata la causa all'udienza del 12/09/2024 per l'espletamento della prova orale ammessa.
All'udienza del 12/09/2024, dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della veniva rinviata la causa per la decisione all'udienza dell'8/05/2025, da svolgersi in CP_1 modalità cartolare, assegnando all'attrice i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c.
Con ordinanza del 22/05/2025 veniva trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Le domande attoree risultano fondate e meritano accoglimento nei limiti ed in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
ha anzitutto chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto, ex art. 1453 c.c., Parte_1 sottoscritto con la in data 23/03/2021 (cfr. doc. 3 atto di citazione) per grave CP_1 inadempimento dell'appaltatrice.
Secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n. 13533, 30 ottobre 2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. L'attore, a fondamento della pretesa creditoria, ha allegato: 1) il contratto di appalto sottoscritto con la (cfr. doc.
3-4 atto di citazione); 2) le fatture con cui ha provveduto al pagamento in CP_1 favore dell'appaltatrice della complessiva somma di euro 47.800,00 (di cui euro 42.218,91 per le opere commissionate ed euro 5.581,09 per un ordine di materiali fatto dalla appaltatrice per conto del cliente) (cfr. doc. 5A-5E atto di citazione); 3) i solleciti di pagamento e la diffida ad adempiere del
18/10/2022 (cfr. doc.
6-7 atto di citazione); 4) il preventivo dei lavori commissionati alla
[...]
a seguito dell'inadempimento della ed il bonifico effettuato in favore della Parte_2 CP_1 stessa (cfr. doc. 8 atto di citazione); 5) le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzate dalla e la relativa fattura (cfr. doc.
9-11 atto di citazione). Controparte_3
Risulta, pertanto, documentalmente provato che e la abbiano concluso Parte_1 CP_1 un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di ristrutturazione specificate negli allegati al contratto stesso (cfr. doc.
3-4 atto di citazione).
Deve, inoltre, ritenersi provato il mancato completamento da parte dell'appaltatrice delle opere commissionate, considerato che la non si è costituita nel presente giudizio e che la diffida CP_1 ad adempiere alla stessa notificata dal committente, per mezzo del suo difensore, è rimasta senza riscontro (cfr. doc. 7 atto di citazione); a conferma della tesi prospettata da parte attrice, oltre alla mancata contestazione giudiziale e stragiudiziale dell'inadempimento, si evidenzia che
[...]
ha dato prova documentale dell'attività svolta e del materiale fornito da terzi per il Pt_1 completamento delle opere commissionate alla (cfr. doc. 8, 9,10 e 11 atto di citazione). CP_1
Non risultando completate le opere, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di appalto, quando sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, è esclusa l'operatività della speciale garanzia ex art. 1668 c.c., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale, ex artt. 1453 e 1455 c.c., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt.
1667 e 1668 c.c., i quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia di inadempimento contrattuale (cfr. Cass. n. 8103/2006, Cass. n. 1186/2015, Cass. n. 9198/2018 e Cass. n. 4511/2019).
La produzione documentale offerta da parte attrice, alla luce del principio espresso dalla Suprema
Corte in favore dell'attore in risoluzione, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico di
[...]
, avendo lo stesso dimostrato l'esistenza del contratto ed avendo allegato l'inadempimento Pt_1 della relativamente a quanto contrattualmente stabilito. CP_1
Alla luce di quanto finora esposto, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto, ex art. 1454
c.c., a seguito del decorso del termine assegnato alla con la lettera di diffida del CP_1
18/10/2022. La suddetta diffida è stata formulata dall'attore, a mezzo del suo difensore, a fronte di un inadempimento della qualificabile come grave, avendo quest'ultima contravvenuto CP_1 all'obbligo previsto in contratto di fornire i materiali acquistati dal committente, di provvedere al montaggio degli stessi e di rilasciare i relativi certificati degli impianti installati.
In ragione della dichiarazione di risoluzione del contratto, deve, altresì, condannarsi la CP_1 al pagamento della somma complessiva di euro 4.598,91 indebitamente corrisposta da Parte_1 in suo favore, ex art. 2033 c.c.; invero, considerata la contumacia della è rimasta CP_1 incontestata la circostanza che le parti avessero pattuito l'esecuzione di opere extra rispetto a quelle di cui al contratto di appalto, pertanto, in ragione delle attività commissionate, avrebbe Parte_1 dovuto corrispondere in favore dell'appaltatrice la complessiva somma di euro 51.700,00.
Lo stesso ha fornito prova di aver provveduto al pagamento delle opere commissionate per la complessiva somma di euro 42.218,91, pertanto, rilevato che, secondo gli importi pattuiti in contratto, il valore delle opere rimaste ineseguite risulta pari ad euro 14.080,00, deve concludersi che la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto per l'attività effettivamente prestata dalla CP_1
è pari ad euro 4.598,91, oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dalla domanda fino
[...] all'effettivo soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
Nel contratto, all'art. 7 (cfr. doc. 3 atto di citazione), le parti avevano, altresì, pattuito il pagamento da parte dell'appaltatrice di una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento delle opere commissionate.
In ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, la clausola penale, quale pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una preventiva e forfettaria liquidazione del danno, può essere convenuta dalle parti per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell'adempimento. In quest'ultima ipotesi, “per espressa previsione di legge, la clausola concorre con l'adempimento dell'obbligazione cui è collegata nel senso che continua a gravare sul debitore finché egli continui a essere obbligato ad adempiere, mentre, se e quando l'inadempimento diviene definitivo, cessa evidentemente questa sua funzione” (cfr. Cass., n. 9425/2025; Cass. n.
22050/2019).
Nel caso di specie, avendo le parti convenuto la clausola penale soltanto a titolo di ritardo, l'effetto proprio della clausola de qua non può che operare se non con riferimento all'ipotesi prevista dalle parti medesime, ossia fino a quando la prestazione poteva ancora essere adempiuta dal debitore.
L'importo convenzionalmente pattuito a titolo di penale è, infatti, dovuto dal giorno conseguente al termine pattuito per l'adempimento (30/10/2021) fino alla data in cui il committente ha trasmesso via pec la diffida ad adempiere all'appaltatrice (18/10/2022), non potendo coprire il periodo successivo alla manifestazione della volontà della parte non inadempiente di risolvere il contratto (Cass. n.
15578/2022); scaduto il termine concesso per l'adempimento, la risoluzione avviene ipso iure, ex art. 1454 c.c., non potendosi accordare più alcuna dilazione per l'adempimento.
Inoltre, la somma concordata dalle parti a titolo di penale deve essere diminuita, ex art. 1384 c.c.,
d'ufficio in quanto la prestazione dovuta è stata parzialmente eseguita dalla Invero, “il CP_1 potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere
è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare 'ex actis', ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio” (cfr. Cass., n. 34021/2019).
In osservanza dei principi di correttezza, solidarietà, buona fede e proporzionalità di cui agli artt. 2
Cost, 1175 e 1375 c.c., riconosciuta la parziale esecuzione delle opere commissionate, si ritiene congruo ridurre la penale giornaliera pattuita dalle parti, in misura pari al 60%, quindi, da euro 100,00 ad euro 40,00, con conseguente riconoscimento, in favore di , della somma Parte_1 complessiva di euro 14.120,00, oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine pattuito per l'adempimento fino alla data in cui è stata notificata la diffida ad adempiere alla CP_1
L'attore ha poi chiesto accertarsi il grave inadempimento della ex art. 1453 c.c., per non Controparte_2 averle consegnato la merce ordinata (cfr. doc. 12 atto di citazione), sebbene l'attore avesse corrisposto in suo favore la somma di euro 15.000,00, di cui, pertanto, ha chiesto la ripetizione.
Costituiscono fatti incontestati e dunque da porre a base della decisione, ai sensi dell'art. 115, comma c.p.c.: 1) l'avvenuta conclusione del contratto del 7/08/2021 (cfr. doc. 12 atto di citazione), con cui la si era obbligata alla fornitura e posa in opera dei materiali acquistati dal committente;
Controparte_2
2) la mancata esecuzione delle opere commissionate;
3) l'avvenuto pagamento delle fatture n. 98-FE del 17/08/2021, n. 107-FE del 04/10/2021 (cfr. doc. 13°-13B atto di citazione), per un importo complessivo pari ad euro 15.000,00.
Inoltre, anche in questo caso, non è stato fornito alcun riscontro ai solleciti di pagamento e alla diffida ad adempiere (cfr. doc. 14 atto di citazione) trasmessa dal committente in data 8/07/2022 per cui, rilevato il grave inadempimento della deve dichiararsi la risoluzione del contratto, ex Controparte_2 art. 1454 c.c., sottoscritto dalle parti in data 7/08/2021.
La mancata esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite e la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, ex art. 1454 c.c., giustificano l'accoglimento della richiesta di ripetizione di quanto indebitamente prestato da in favore della ex art. 2033 c.c. Deve, Parte_1 Controparte_2 pertanto, condannarsi la al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_1
15.000,00, oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
L'attore ha, infine, richiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza dell'inadempimento delle società convenute.
A sostegno della domanda, l'attore ha lamentato i gravi disagi e i danni economici che l'impossibilità di utilizzare l'immobile gli avrebbero causato, dovendo percorrere ogni giorno 60 km per andare al lavoro e tornare a casa, con un esborso economico di euro 4.652,48 per benzina ed usura dell'autovettura. ha, altresì, evidenziato che, per il periodo compreso tra il mese di Parte_1 novembre 2021 ed il mese di marzo 2023, pur non potendo utilizzare l'immobile de quo che aveva in comodato d'uso, aveva dovuto provvedere al pagamento delle spese condominiali e delle utenze, per un importo complessivo pari ad euro 1.999,27. L'attore ha, inoltre, affermato di essere dovuto ricorrere anche a prestiti da parte di terzi (cfr. doc. 30 atto di citazione) per poter portare a conclusione i lavori, a causa delle numerose spese anticipate e sostenute a fronte dell'inadempimento delle convenute.
Infine, l'attore ha rilevato che “proprio a causa del forte stress subito a causa della lontananza tra l'abitazione ed il posto di lavoro, il sig. ha subito un ricovero presso l'Ospedale San Camillo Pt_1 di Roma a cui ha avuto accesso tramite P.S. a seguito di sincope e collasso”.
Tanto premesso, la richiesta risarcitoria formulata nei confronti della non può certamente CP_1 trovare accoglimento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1382 c.c., non avendo le parti convenuto la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore. Soltanto, infatti, quando le parti hanno espressamente previsto la risarcibilità di un ulteriore danno, la clausola penale costituisce una liquidazione anticipata del danno medesimo;
da ciò consegue che, soltanto qualora il contraente fornisca la prova di ulteriori e maggiori danni, la clausola penale rimane assorbita nella liquidazione complessiva di questi (Cass., n. 15371/2005).
Quanto alla deve, invece, rilevarsi quanto segue. Controparte_2
Risulta sufficientemente provato il danno patrimoniale che l'attore afferma di aver subito per aver dovuto provvedere al pagamento delle spese di condominio, gas, elettricità e telefono, senza aver potuto utilizzare il bene immobile ricevuto in comodato d'uso (cfr. doc. 25-28 atto di citazione).
Merita, altresì, accoglimento l'ulteriore richiesta risarcitoria dallo stesso formulata per aver dovuto percorrere 11.631 km in più per raggiungere il luogo di lavoro, “rispetto a quelli che avrebbe percorso se avesse abitato nell'immobile di via Eurialo”. Quest'ultimo danno patrimoniale è stato quantificato dall'attore in misura pari ad euro 4.652,48, “ipotizzando un costo chilometrico di euro 0,40, come da tabelle ACI, moltiplicato per tale chilometraggio (11.631)”. Nella quantificazione complessiva del danno patrimoniale lamentato dall'attore, tuttavia, deve considerarsi che il mancato godimento del bene è conseguito anche all'inadempimento della che, tuttavia, per effetto della clausola CP_1 penale, non può essere chiamata a risarcire alcun danno ulteriore. Pertanto, il danno patrimoniale di cui l'attore ha avanzato pretesa risarcitoria deve essere equitativamente rideterminato, ex art. 1226
c.c., in misura pari a complessivi euro 2.500,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Deve, infine, rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dall'attore, dal momento che non risulta alcuna prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo rilevato dallo stesso e oggetto del referto del P.S. prodotto in atti (cfr. doc. 29 atto di citazione) e l'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla Invero, la cartella clinica allegata Controparte_2 all'atto di citazione rileva che è avvenuto un episodio sincopale determinante un trauma cranico commotivo durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, senza che lo stesso possa essere in alcun modo ricondotto ad una situazione di stress generata dalla distanza tra l'abitazione di Parte_1 ed il luogo di lavoro.
Allo stesso modo, non risulta provato che le somme ricevute dall'attore da parte del sig. Parte_3
(cfr. doc. 30 atto di citazione) siano state da quest'ultimo corrisposte affinché l'attore
[...] potesse provvedere al completamento dei lavori, non potendo altrimenti portarli a termine a causa dell'inadempimento imputabile alle società convenute.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione, ex art. 1454 c.c., del contratto di appalto concluso da Parte_1 con la in data 23/03/2021; CP_1
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma CP_1 di euro 4.598,91 a titolo di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in favore di
[...]
, oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dalla domanda fino all'effettivo Pt_1 soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma CP_1 di euro 14.120,00, ex artt. 1382 e 1384 c.c., oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine pattuito per l'adempimento (30/10/2021) fino alla data in cui è stata notificata la diffida ad adempiere alla (18/10/2022), in CP_1 favore di;
Parte_1
4. Dichiara la risoluzione, ex art. 1454 c.c., del contratto di appalto concluso da Parte_1 con la in data 07/08/2021; Controparte_2
5. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma Controparte_2 di euro 15.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in favore di
[...]
, oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dalla domanda fino all'effettivo Pt_1 soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
6. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_2 di , della somma di euro 2.500,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda Parte_1 fino all'effettivo soddisfo;
7. Rigetta ogni ulteriore richiesta risarcitoria formulata da nei confronti della Parte_1
e della CP_1 Controparte_2
8. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., e la in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di che liquida in euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA Parte_1
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Georgia Anitori.
Roma, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41863/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Parte_1 C.F._1
Colli Portuensi n. 79, presso lo studio dell'Avv. Georgia Anitori che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma, Via Magna Grecia n. 30/A, pec: Email_1
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, Via Magna Grecia n. 30/A, pec: Email_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: appalto
Conclusioni
La parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale, Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertati i fatti e per tutti i motivi di cui in premessa,
1. Accertare e dichiarare la gravità dell'inadempimento della e per l'effetto: a) dichiarare
CP_1 risolto il contratto del 23.03.2021; b) con riguardo al mancato completamento delle opere previste in contratto, condannare la a restituire al sig. la somma di euro 4.598,91 pari al
CP_1 Pt_1 valore delle opere non eseguite come indicato nel presente atto ovvero in subordine la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
c) con riguardo alle opere edili resesi necessarie per ottenere il rilascio delle certificazioni degli impianti elettrico e idraulico che avrebbe dovuto fornire la all'esito del completamento dei lavori edili appaltati, condannare la
CP_1 CP_1 al pagamento, in favore del sig. della somma di euro 1.540,00 pari al costo sostenuto;
d) Con Pt_1 riguardo ed in applicazione alla penale prevista dall'art. 7 del contratto di appalto per le motivazioni esposte nel presente atto, accertare e dichiarare che alla data del 29 ottobre 2021 i lavori non sono stati ultimati e per l'effetto condannare la a pagare a titolo di penale da ritardo al sig.
CP_1
una somma che dovrà essere calcolata a decorrere dal 30 ottobre 2021 e sino alla data in cui Pt_1 il Tribunale adito pronuncerà la risoluzione del contratto, ovvero in subordine sino alla data di proposizione della domanda giudiziale, ovvero, in ulteriore subordine, sino alla data del 18.10.2022, ovvero in estremo subordine nella misura diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
2.
Accertare e dichiarare il grave inadempimento della per le motivazioni esposte nel CP_2 presente atto e per l'effetto: a) dichiarare la risoluzione del contratto del 7.08.2021; b) condannare la a restituire al sig. la somma di euro 15.000,00, oltre al risarcimento del CP_2 Parte_1 danno subito e da determinare con ricorso al metodo equitativo;
3. Accertati i fatti di causa, dichiarato il grave inadempimento della e della condannare entrambe in solido CP_1 CP_2 tra loro ovvero ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. a causa del mancato utilizzo dell'immobile quantificati in Parte_1
- euro 4.652,48 per spese conseguenti al maggior tragitto casa – lavoro, - euro € 1.999,27 per spese relative all'immobile – condominio, gas, elettricità e telefono - nel periodo in cui il sig. non ne Pt_1 ha potuto usufruire a causa dell'inadempimento delle società predette (novembre 2021 – marzo
2023), per un importo complessivo pari ad euro 6.651,75, oltre al danno biologico non patrimoniale quantificato in euro 5.000,00 ovvero in subordine da determinarsi con ricorso al metodo equitativo.
4. Con vittoria di spese, compensi di giudizio oltre iva cassa avvocati e spese generali da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”. L'attore deduceva che: 1) con contratto di appalto del 23/03/2021, aveva commissionato alla CP_1 la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Roma, Via Eurialo n. 19, al
[...] prezzo complessivo di euro 48.000,00, iva inclusa;
2) le opere oggetto del contratto di appalto erano quelle indicate negli allegati nn. 2 e 3 del contratto, oltre alla rimozione del secondo strato di pavimento e alla fornitura e posa in opera dei termosifoni;
3) oltre a quanto previsto in contratto, in corso d'opera la aveva realizzato un controsoffitto, il cui prezzo era stato determinato
CP_1 tra le parti in euro 3.400,00, iva inclusa;
4) la aveva provveduto anche alla demolizione
CP_1 iniziale al prezzo di euro 300,00; 5) aveva provveduto a versare in favore della la somma
CP_1 complessiva di euro 42.218,91, secondo le scadenze indicate in contratto;
6) la non aveva
CP_1 completato i lavori entro il termine pattuito in contratto (29 ottobre 2021): 6a) non avendo fornito, né montato gli infissi esterni, le persiane esterne e il portone blindato;
6b) non avendo fornito le certificazioni degli impianti elettrico e idraulico;
6c) non avendo provveduto alla fornitura e posa di autolivellante per l'intera abitazione;
7) il valore delle opere non eseguite, secondo gli importi pattuiti in contratto, era pari ad euro 14.080,00; 8) vantava nei confronti della un credito pari ad
CP_1 euro 4.598,91; 9) per ogni giorno di ritardo era dovuta una penale pari ad euro 100,00; 10) in assenza di riscontro, dovendo procedere alla sostituzione degli infissi, delle persiane esterne e del portone blindato, era stato costretto, pena l'inutilizzabilità dell'immobile, a rivolgersi ad altri fornitori sostenendo il costo di euro 7.766,00 per la fornitura di infissi e persiane e di euro 2.650,00, oltre iva per il portoncino blindato;
11) per ottenere la certificazione degli impianti elettrico e idraulico, a fronte dell'inadempimento della era stato costretto a rivolgersi ad altra ditta, sostenendo
CP_1 il costo ulteriore di euro 1.540,00; 12) nell'ambito dei medesimi lavori di ristrutturazione, aveva ordinato alla la fornitura e la posa in opera della seguente merce: cucina componibile, Controparte_2 top schienale, cabina dell'ingresso, armadio 6 ante, n. 4 porte battenti interne complete di maniglie,
n. 4 panche sotto finestra, 3 ante scorrevoli per soppalco, telaio con 3 vetri di scorrimento per soppalco, 2 ante con telaio per soppalco camera grande, sportello a tutta altezza vano lavatrice e caldaia, per un importo complessivo pari ad euro 23.300,00; 13) aveva pagato alla la Controparte_2 somma di euro 15.000,00; 13) la non gli aveva mai consegnato la merce ordinata e non Controparte_2 gli aveva restituito o offerto di restituire l'importo di euro 15.000,00; 14) a fronte dell'inadempimento della era stato costretto a rivolgersi a terzi per la fornitura delle porte battenti complete Controparte_2 di maniglie sostenendo un costo pari ad euro 2.366,00; 15) aveva dovuto ordinare un'altra cucina al costo di euro 5.900,00, consegnata solamente in data 28/04/2023, mentre per il restante mobilio non aveva ancora potuto provvedere al relativo acquisto;
16) l'impossibilità di utilizzare l'immobile aveva determinato gravi disagi e danni economici a suo carico che ogni giorno, ed in base ai turni di lavoro, aveva percorso 60 km per andare al lavoro e tornare a casa, a dispetto di una percorrenza apri a 16 km complessivi, qualora avesse potuto utilizzare l'immobile in oggetto;
17) la maggiore distanza aveva comportato un evidente pregiudizio a causa dell'intenso traffico ed un esborso economico di euro 4.652,48 per benzina ed usura della macchina;
18) tra novembre 2021 e febbraio 2023, muovendosi da , aveva percorso 11.631 km in più, per raggiungere il luogo di Persona_1 lavoro, rispetto a quelli che avrebbe percorso se avesse abitato nell'immobile di via Eurialo;
19) pur non potendo utilizzare l'immobile, nel periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2023, aveva dovuto sostenere gli oneri e le spese relative a quest'ultimo, per un importo complessivo di euro
1.999,27; 20) a causa del forte stress subito a causa della lontananza tra l'abitazione ed il posto di lavoro, aveva subito un ricovero presso l'Ospedale San Camillo di Roma a cui aveva avuto accesso tramite P.S. a seguito di sincope e collasso;
21) a causa delle innumerevoli spese anticipate e sostenute, era stato costretto a richiedere l'aiuto economico di amici e conoscenti.
La e la non si costituivano e non comparivano nonostante la rituale notifica CP_1 Controparte_2 dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, pertanto, all'udienza del 28/03/2024, veniva dichiarata la contumacia delle stesse.
Con ordinanza del 23/05/2024, veniva ammessa la prova per interrogatorio formale mentre veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte attrice e veniva rinviata la causa all'udienza del 12/09/2024 per l'espletamento della prova orale ammessa.
All'udienza del 12/09/2024, dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della veniva rinviata la causa per la decisione all'udienza dell'8/05/2025, da svolgersi in CP_1 modalità cartolare, assegnando all'attrice i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c.
Con ordinanza del 22/05/2025 veniva trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Le domande attoree risultano fondate e meritano accoglimento nei limiti ed in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
ha anzitutto chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto, ex art. 1453 c.c., Parte_1 sottoscritto con la in data 23/03/2021 (cfr. doc. 3 atto di citazione) per grave CP_1 inadempimento dell'appaltatrice.
Secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n. 13533, 30 ottobre 2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. L'attore, a fondamento della pretesa creditoria, ha allegato: 1) il contratto di appalto sottoscritto con la (cfr. doc.
3-4 atto di citazione); 2) le fatture con cui ha provveduto al pagamento in CP_1 favore dell'appaltatrice della complessiva somma di euro 47.800,00 (di cui euro 42.218,91 per le opere commissionate ed euro 5.581,09 per un ordine di materiali fatto dalla appaltatrice per conto del cliente) (cfr. doc. 5A-5E atto di citazione); 3) i solleciti di pagamento e la diffida ad adempiere del
18/10/2022 (cfr. doc.
6-7 atto di citazione); 4) il preventivo dei lavori commissionati alla
[...]
a seguito dell'inadempimento della ed il bonifico effettuato in favore della Parte_2 CP_1 stessa (cfr. doc. 8 atto di citazione); 5) le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzate dalla e la relativa fattura (cfr. doc.
9-11 atto di citazione). Controparte_3
Risulta, pertanto, documentalmente provato che e la abbiano concluso Parte_1 CP_1 un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di ristrutturazione specificate negli allegati al contratto stesso (cfr. doc.
3-4 atto di citazione).
Deve, inoltre, ritenersi provato il mancato completamento da parte dell'appaltatrice delle opere commissionate, considerato che la non si è costituita nel presente giudizio e che la diffida CP_1 ad adempiere alla stessa notificata dal committente, per mezzo del suo difensore, è rimasta senza riscontro (cfr. doc. 7 atto di citazione); a conferma della tesi prospettata da parte attrice, oltre alla mancata contestazione giudiziale e stragiudiziale dell'inadempimento, si evidenzia che
[...]
ha dato prova documentale dell'attività svolta e del materiale fornito da terzi per il Pt_1 completamento delle opere commissionate alla (cfr. doc. 8, 9,10 e 11 atto di citazione). CP_1
Non risultando completate le opere, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di appalto, quando sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, è esclusa l'operatività della speciale garanzia ex art. 1668 c.c., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale, ex artt. 1453 e 1455 c.c., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt.
1667 e 1668 c.c., i quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia di inadempimento contrattuale (cfr. Cass. n. 8103/2006, Cass. n. 1186/2015, Cass. n. 9198/2018 e Cass. n. 4511/2019).
La produzione documentale offerta da parte attrice, alla luce del principio espresso dalla Suprema
Corte in favore dell'attore in risoluzione, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico di
[...]
, avendo lo stesso dimostrato l'esistenza del contratto ed avendo allegato l'inadempimento Pt_1 della relativamente a quanto contrattualmente stabilito. CP_1
Alla luce di quanto finora esposto, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto, ex art. 1454
c.c., a seguito del decorso del termine assegnato alla con la lettera di diffida del CP_1
18/10/2022. La suddetta diffida è stata formulata dall'attore, a mezzo del suo difensore, a fronte di un inadempimento della qualificabile come grave, avendo quest'ultima contravvenuto CP_1 all'obbligo previsto in contratto di fornire i materiali acquistati dal committente, di provvedere al montaggio degli stessi e di rilasciare i relativi certificati degli impianti installati.
In ragione della dichiarazione di risoluzione del contratto, deve, altresì, condannarsi la CP_1 al pagamento della somma complessiva di euro 4.598,91 indebitamente corrisposta da Parte_1 in suo favore, ex art. 2033 c.c.; invero, considerata la contumacia della è rimasta CP_1 incontestata la circostanza che le parti avessero pattuito l'esecuzione di opere extra rispetto a quelle di cui al contratto di appalto, pertanto, in ragione delle attività commissionate, avrebbe Parte_1 dovuto corrispondere in favore dell'appaltatrice la complessiva somma di euro 51.700,00.
Lo stesso ha fornito prova di aver provveduto al pagamento delle opere commissionate per la complessiva somma di euro 42.218,91, pertanto, rilevato che, secondo gli importi pattuiti in contratto, il valore delle opere rimaste ineseguite risulta pari ad euro 14.080,00, deve concludersi che la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto per l'attività effettivamente prestata dalla CP_1
è pari ad euro 4.598,91, oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dalla domanda fino
[...] all'effettivo soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
Nel contratto, all'art. 7 (cfr. doc. 3 atto di citazione), le parti avevano, altresì, pattuito il pagamento da parte dell'appaltatrice di una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento delle opere commissionate.
In ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, la clausola penale, quale pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una preventiva e forfettaria liquidazione del danno, può essere convenuta dalle parti per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell'adempimento. In quest'ultima ipotesi, “per espressa previsione di legge, la clausola concorre con l'adempimento dell'obbligazione cui è collegata nel senso che continua a gravare sul debitore finché egli continui a essere obbligato ad adempiere, mentre, se e quando l'inadempimento diviene definitivo, cessa evidentemente questa sua funzione” (cfr. Cass., n. 9425/2025; Cass. n.
22050/2019).
Nel caso di specie, avendo le parti convenuto la clausola penale soltanto a titolo di ritardo, l'effetto proprio della clausola de qua non può che operare se non con riferimento all'ipotesi prevista dalle parti medesime, ossia fino a quando la prestazione poteva ancora essere adempiuta dal debitore.
L'importo convenzionalmente pattuito a titolo di penale è, infatti, dovuto dal giorno conseguente al termine pattuito per l'adempimento (30/10/2021) fino alla data in cui il committente ha trasmesso via pec la diffida ad adempiere all'appaltatrice (18/10/2022), non potendo coprire il periodo successivo alla manifestazione della volontà della parte non inadempiente di risolvere il contratto (Cass. n.
15578/2022); scaduto il termine concesso per l'adempimento, la risoluzione avviene ipso iure, ex art. 1454 c.c., non potendosi accordare più alcuna dilazione per l'adempimento.
Inoltre, la somma concordata dalle parti a titolo di penale deve essere diminuita, ex art. 1384 c.c.,
d'ufficio in quanto la prestazione dovuta è stata parzialmente eseguita dalla Invero, “il CP_1 potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere
è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare 'ex actis', ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio” (cfr. Cass., n. 34021/2019).
In osservanza dei principi di correttezza, solidarietà, buona fede e proporzionalità di cui agli artt. 2
Cost, 1175 e 1375 c.c., riconosciuta la parziale esecuzione delle opere commissionate, si ritiene congruo ridurre la penale giornaliera pattuita dalle parti, in misura pari al 60%, quindi, da euro 100,00 ad euro 40,00, con conseguente riconoscimento, in favore di , della somma Parte_1 complessiva di euro 14.120,00, oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine pattuito per l'adempimento fino alla data in cui è stata notificata la diffida ad adempiere alla CP_1
L'attore ha poi chiesto accertarsi il grave inadempimento della ex art. 1453 c.c., per non Controparte_2 averle consegnato la merce ordinata (cfr. doc. 12 atto di citazione), sebbene l'attore avesse corrisposto in suo favore la somma di euro 15.000,00, di cui, pertanto, ha chiesto la ripetizione.
Costituiscono fatti incontestati e dunque da porre a base della decisione, ai sensi dell'art. 115, comma c.p.c.: 1) l'avvenuta conclusione del contratto del 7/08/2021 (cfr. doc. 12 atto di citazione), con cui la si era obbligata alla fornitura e posa in opera dei materiali acquistati dal committente;
Controparte_2
2) la mancata esecuzione delle opere commissionate;
3) l'avvenuto pagamento delle fatture n. 98-FE del 17/08/2021, n. 107-FE del 04/10/2021 (cfr. doc. 13°-13B atto di citazione), per un importo complessivo pari ad euro 15.000,00.
Inoltre, anche in questo caso, non è stato fornito alcun riscontro ai solleciti di pagamento e alla diffida ad adempiere (cfr. doc. 14 atto di citazione) trasmessa dal committente in data 8/07/2022 per cui, rilevato il grave inadempimento della deve dichiararsi la risoluzione del contratto, ex Controparte_2 art. 1454 c.c., sottoscritto dalle parti in data 7/08/2021.
La mancata esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite e la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, ex art. 1454 c.c., giustificano l'accoglimento della richiesta di ripetizione di quanto indebitamente prestato da in favore della ex art. 2033 c.c. Deve, Parte_1 Controparte_2 pertanto, condannarsi la al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_1
15.000,00, oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
L'attore ha, infine, richiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza dell'inadempimento delle società convenute.
A sostegno della domanda, l'attore ha lamentato i gravi disagi e i danni economici che l'impossibilità di utilizzare l'immobile gli avrebbero causato, dovendo percorrere ogni giorno 60 km per andare al lavoro e tornare a casa, con un esborso economico di euro 4.652,48 per benzina ed usura dell'autovettura. ha, altresì, evidenziato che, per il periodo compreso tra il mese di Parte_1 novembre 2021 ed il mese di marzo 2023, pur non potendo utilizzare l'immobile de quo che aveva in comodato d'uso, aveva dovuto provvedere al pagamento delle spese condominiali e delle utenze, per un importo complessivo pari ad euro 1.999,27. L'attore ha, inoltre, affermato di essere dovuto ricorrere anche a prestiti da parte di terzi (cfr. doc. 30 atto di citazione) per poter portare a conclusione i lavori, a causa delle numerose spese anticipate e sostenute a fronte dell'inadempimento delle convenute.
Infine, l'attore ha rilevato che “proprio a causa del forte stress subito a causa della lontananza tra l'abitazione ed il posto di lavoro, il sig. ha subito un ricovero presso l'Ospedale San Camillo Pt_1 di Roma a cui ha avuto accesso tramite P.S. a seguito di sincope e collasso”.
Tanto premesso, la richiesta risarcitoria formulata nei confronti della non può certamente CP_1 trovare accoglimento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1382 c.c., non avendo le parti convenuto la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore. Soltanto, infatti, quando le parti hanno espressamente previsto la risarcibilità di un ulteriore danno, la clausola penale costituisce una liquidazione anticipata del danno medesimo;
da ciò consegue che, soltanto qualora il contraente fornisca la prova di ulteriori e maggiori danni, la clausola penale rimane assorbita nella liquidazione complessiva di questi (Cass., n. 15371/2005).
Quanto alla deve, invece, rilevarsi quanto segue. Controparte_2
Risulta sufficientemente provato il danno patrimoniale che l'attore afferma di aver subito per aver dovuto provvedere al pagamento delle spese di condominio, gas, elettricità e telefono, senza aver potuto utilizzare il bene immobile ricevuto in comodato d'uso (cfr. doc. 25-28 atto di citazione).
Merita, altresì, accoglimento l'ulteriore richiesta risarcitoria dallo stesso formulata per aver dovuto percorrere 11.631 km in più per raggiungere il luogo di lavoro, “rispetto a quelli che avrebbe percorso se avesse abitato nell'immobile di via Eurialo”. Quest'ultimo danno patrimoniale è stato quantificato dall'attore in misura pari ad euro 4.652,48, “ipotizzando un costo chilometrico di euro 0,40, come da tabelle ACI, moltiplicato per tale chilometraggio (11.631)”. Nella quantificazione complessiva del danno patrimoniale lamentato dall'attore, tuttavia, deve considerarsi che il mancato godimento del bene è conseguito anche all'inadempimento della che, tuttavia, per effetto della clausola CP_1 penale, non può essere chiamata a risarcire alcun danno ulteriore. Pertanto, il danno patrimoniale di cui l'attore ha avanzato pretesa risarcitoria deve essere equitativamente rideterminato, ex art. 1226
c.c., in misura pari a complessivi euro 2.500,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Deve, infine, rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dall'attore, dal momento che non risulta alcuna prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo rilevato dallo stesso e oggetto del referto del P.S. prodotto in atti (cfr. doc. 29 atto di citazione) e l'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla Invero, la cartella clinica allegata Controparte_2 all'atto di citazione rileva che è avvenuto un episodio sincopale determinante un trauma cranico commotivo durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, senza che lo stesso possa essere in alcun modo ricondotto ad una situazione di stress generata dalla distanza tra l'abitazione di Parte_1 ed il luogo di lavoro.
Allo stesso modo, non risulta provato che le somme ricevute dall'attore da parte del sig. Parte_3
(cfr. doc. 30 atto di citazione) siano state da quest'ultimo corrisposte affinché l'attore
[...] potesse provvedere al completamento dei lavori, non potendo altrimenti portarli a termine a causa dell'inadempimento imputabile alle società convenute.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione, ex art. 1454 c.c., del contratto di appalto concluso da Parte_1 con la in data 23/03/2021; CP_1
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma CP_1 di euro 4.598,91 a titolo di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in favore di
[...]
, oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dalla domanda fino all'effettivo Pt_1 soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma CP_1 di euro 14.120,00, ex artt. 1382 e 1384 c.c., oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine pattuito per l'adempimento (30/10/2021) fino alla data in cui è stata notificata la diffida ad adempiere alla (18/10/2022), in CP_1 favore di;
Parte_1
4. Dichiara la risoluzione, ex art. 1454 c.c., del contratto di appalto concluso da Parte_1 con la in data 07/08/2021; Controparte_2
5. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma Controparte_2 di euro 15.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in favore di
[...]
, oltre interessi legali, ex art. 1284 c.c., a far data dalla domanda fino all'effettivo Pt_1 soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
6. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_2 di , della somma di euro 2.500,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda Parte_1 fino all'effettivo soddisfo;
7. Rigetta ogni ulteriore richiesta risarcitoria formulata da nei confronti della Parte_1
e della CP_1 Controparte_2
8. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., e la in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di che liquida in euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA Parte_1
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Georgia Anitori.
Roma, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara