Articolo 23 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 luglio 1962
Art. 23.
Il testo dell' articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:

Art. 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo: la percentuale della tassa da versare e' elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario capo".
Entrata in vigore il 1 luglio 1962