TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 787/2024 del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO”, promosso da:
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Roma nr. 18;
e pagina 1 di 6 (C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Porpora nr. 6;
rappresentati e difesi entrambi dall'Avv. Carlo Careddu, del Foro di Tempio Pausania (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, in Via Toti C.F._3
nr. 1;
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporre con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Padru il 3 settembre 2016 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune al n.1, parte II, Serie A, Anno 2016, Ufficio 1, ordinandone l'annotazione
e le ulteriori incombenze;
confermare la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali fra i coniugi secondo le condizioni di seguito pedissequamente riportate (e già omologate in sede di separazione consensuale): 1) la casa coniugale, sita a Padru (SS), in via Roma n. 18, di proprietà della sig.ra Pt_1
e della sua famiglia d'origine, già abitata dai coniugi durante il matrimonio, sarà definitivamente
[...] assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarla;
2) il sig. dichiara di Parte_2 rinunciare al rimborso di tutte le spese sostenute per la ristrutturazione e per l'arredamento della casa coniugale;
4) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano ad ogni forma di contributo, mantenimento e/o assegno divorzile;
5) le spese legali della separazione saranno sostenute dai coniugi in egual misura”.
pagina 2 di 6 A sostegno delle proprie richieste, i coniugi rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio con rito concordatario a Padru, il 3 settembre 2016 e che, dalla loro unione, non nascevano figli;
- che, dopo una breve convivenza, le rispettive incompatibilità determinavano l'intollerabilità della prosecuzione della stessa, ed i coniugi ricorrenti instauravano, presso l'intestato Tribunale, procedimento per separazione consensuale, omologata con decreto del 15 marzo 2023 (cronologico n. 2090/2023), già passato in giudicato e comunicato al Comune di Padru, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita a Padru (SS), in via Roma n. 18, di proprietà della moglie e della sua famiglia
d'origine, già abitata dai coniugi durante il matrimonio, sarà definitivamente assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarla;
3) il sig. dichiara di rinunciare al rimborso di tutte Parte_2 le spese sostenute per la ristrutturazione e per l'arredamento della casa coniugale;
4) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano ad ogni forma di mantenimento reciproco;
5) le spese legali della separazione saranno interamente sostenute dal sig. Parte_2
6) le parti si impegnano a rispettare tali condizioni sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”;
[...]
- che i coniugi non intendevano riconciliarsi.
Contestualmente, i coniugi davano atto di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 473 bis 51 c.p.c., con espressa rinuncia alla comparizione personale, ed al tentativo di conciliazione davanti al Giudice.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 17 aprile 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore, acquisito il parere del PM in sede, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 18 aprile 2025.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata
pagina 3 di 6 almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta nel ricorso introduttivo.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento, e gli accordi delle parti sul punto (vedi punto 5 delle conclusioni indicate nel ricorso).
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 6 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Padru il 3 settembre 2016, tra:
, nato ad [...] il [...]; Parte_2
e
, nata ad [...] il [...]; Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padru, anno 2016, atto nr. 1, parte II, Serie
A, Ufficio 1;
alle seguenti:
CONDIZIONI
“1) la casa coniugale, sita a Padru (SS), in via Roma n. 18, di proprietà della sig.ra e Parte_1 della sua famiglia d'origine, già abitata dai coniugi durante il matrimonio, sarà definitivamente assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarla;
2) il sig. dichiara di rinunciare al rimborso di tutte le spese sostenute per la Parte_2 ristrutturazione e per l'arredamento della casa coniugale;
4) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano ad ogni forma di contributo, mantenimento e/o assegno divorzile;
5) le spese legali della separazione saranno sostenute dai coniugi in egual misura”;
pagina 5 di 6 NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 18 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 787/2024 del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO”, promosso da:
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Roma nr. 18;
e pagina 1 di 6 (C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Porpora nr. 6;
rappresentati e difesi entrambi dall'Avv. Carlo Careddu, del Foro di Tempio Pausania (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, in Via Toti C.F._3
nr. 1;
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporre con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Padru il 3 settembre 2016 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune al n.1, parte II, Serie A, Anno 2016, Ufficio 1, ordinandone l'annotazione
e le ulteriori incombenze;
confermare la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali fra i coniugi secondo le condizioni di seguito pedissequamente riportate (e già omologate in sede di separazione consensuale): 1) la casa coniugale, sita a Padru (SS), in via Roma n. 18, di proprietà della sig.ra Pt_1
e della sua famiglia d'origine, già abitata dai coniugi durante il matrimonio, sarà definitivamente
[...] assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarla;
2) il sig. dichiara di Parte_2 rinunciare al rimborso di tutte le spese sostenute per la ristrutturazione e per l'arredamento della casa coniugale;
4) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano ad ogni forma di contributo, mantenimento e/o assegno divorzile;
5) le spese legali della separazione saranno sostenute dai coniugi in egual misura”.
pagina 2 di 6 A sostegno delle proprie richieste, i coniugi rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio con rito concordatario a Padru, il 3 settembre 2016 e che, dalla loro unione, non nascevano figli;
- che, dopo una breve convivenza, le rispettive incompatibilità determinavano l'intollerabilità della prosecuzione della stessa, ed i coniugi ricorrenti instauravano, presso l'intestato Tribunale, procedimento per separazione consensuale, omologata con decreto del 15 marzo 2023 (cronologico n. 2090/2023), già passato in giudicato e comunicato al Comune di Padru, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita a Padru (SS), in via Roma n. 18, di proprietà della moglie e della sua famiglia
d'origine, già abitata dai coniugi durante il matrimonio, sarà definitivamente assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarla;
3) il sig. dichiara di rinunciare al rimborso di tutte Parte_2 le spese sostenute per la ristrutturazione e per l'arredamento della casa coniugale;
4) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano ad ogni forma di mantenimento reciproco;
5) le spese legali della separazione saranno interamente sostenute dal sig. Parte_2
6) le parti si impegnano a rispettare tali condizioni sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”;
[...]
- che i coniugi non intendevano riconciliarsi.
Contestualmente, i coniugi davano atto di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 473 bis 51 c.p.c., con espressa rinuncia alla comparizione personale, ed al tentativo di conciliazione davanti al Giudice.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 17 aprile 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore, acquisito il parere del PM in sede, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 18 aprile 2025.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata
pagina 3 di 6 almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta nel ricorso introduttivo.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento, e gli accordi delle parti sul punto (vedi punto 5 delle conclusioni indicate nel ricorso).
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 6 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Padru il 3 settembre 2016, tra:
, nato ad [...] il [...]; Parte_2
e
, nata ad [...] il [...]; Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padru, anno 2016, atto nr. 1, parte II, Serie
A, Ufficio 1;
alle seguenti:
CONDIZIONI
“1) la casa coniugale, sita a Padru (SS), in via Roma n. 18, di proprietà della sig.ra e Parte_1 della sua famiglia d'origine, già abitata dai coniugi durante il matrimonio, sarà definitivamente assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarla;
2) il sig. dichiara di rinunciare al rimborso di tutte le spese sostenute per la Parte_2 ristrutturazione e per l'arredamento della casa coniugale;
4) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano ad ogni forma di contributo, mantenimento e/o assegno divorzile;
5) le spese legali della separazione saranno sostenute dai coniugi in egual misura”;
pagina 5 di 6 NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 18 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6