Art. 2.
All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 si provvede attingendo per una quota corrispondente al fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all' art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189 , con le modalita' previste dall'articolo stesso.
All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 si provvede attingendo per una quota corrispondente al fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all' art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189 , con le modalita' previste dall'articolo stesso.