TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente estensore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 3699/2023 (cui è riunito il n. 7585/2023) del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
con sede in Napoli, in Via Cuma n. 28 ( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, e , nato a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pagano ( ) C.F._1 C.F._2
del Foro di Napoli, con studio in Napoli, in Via Andrea D'Isernia n. 8
ATTORI
CONTRO
con sede in Torino, in Piazza San Carlo n. 156 , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale mandataria, la CP_2
con sede in Milano, in Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 , in persona del
[...] P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Sarina
( del Foro di Milano e Alice Giubbi ( del Foro di C.F._3 C.F._4
Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Galizia Fabrizio, sito in Napoli, in Via
Vito Fornari n. 4
CONVENUTA
E con sede in Conegliano (TV), in Via V. Alfieri n. 1 ( ), in persona Controparte_3 P.IVA_4
del legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale mandataria, la con Controparte_2
sede in Milano, in Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 ( , in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Sarina
( del Foro di Milano e Giulia Galati del Foro di Milano, C.F._3 C.F._5
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Galizia Fabrizio, sito in Marano di Napoli (NA), in Corso AL n. 81
INTERVENTRICE
E
(per effetto di riunione ex art. 274 c.p.c.)
, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_4
( in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_5
dall'avv. Carlo Palumbo ( del Foro di Napoli, con studio in Napoli, in Via dei C.F._6
Fiorentini n. 21
CONVENUTA NEL GIUDIZIO R.G. N. 7585/2023
E
con sede in Roma, in Viale America Controparte_5
n. 351 ( , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_6
difesa dall'avv. Guido Roma ( del Foro di Roma, con studio in Roma, in C.F._7
Via di San Valentino n. 24
CONVENUTA NEL GIUDIZIO R.G. N. 7585/2023
INTERVENTRICE NEL GIUDIZIO R.G. N. 3699/2023
CONCLUSIONI
Nelle «note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.» depositate entro il termine del 24.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, anche riportandosi ai precedenti atti difensivi: parte attrice: «Impugna e contesta la comparsa di intervento ex art.111 cpc della CP_3
non avendo la stessa legittimazione ad agire nel presente giudizio. In relazione al giudizio
[...]
r.g.n. 3699/2023 si ribadiscono le richieste istruttorie come specificate nella seconda memoria
183.6 cpc. In via gradata, si precisano le conclusioni come rassegnate in atti, insistendo per
l'integrale accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione e precisate nella prima memoria 183.6 cpc, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al (…)
2 procuratore, antistatario. In relazione al giudizio r.g.n. 7585/2023 si precisano le conclusioni come rassegnate in atti, insistendo per l'integrale accoglimento delle domande di cui all'atto di citazione, come precisate nella prima memoria 183.6 cpc, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al (…) procuratore, antistatario»;
la in qualità di mandataria di e, dopo la cessione Controparte_2 Controparte_1
del credito in oggetto - sopravvenuta in corso di giudizio - di interventrice: «in Controparte_3
via preliminare: ammettere, in forza dell'intervenuta cessione del credito, l'intervento di
[...]
nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; in via principale: dichiarare la carenza CP_3
di interesse ad agire degli attori e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande;
in subordine, nel merito: rigettare tutte le avverse domande, sia di parte attrice che dell'intervenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare il sig. e la in Parte_2 Controparte_6
persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in via istruttoria: insistendo per quanto richiesto nella memoria ex art. 183 comma III c.p.c. di dichiarare inammissibili i depositi Controparte_1
effettuati dagli attori in data 20.02.2023 e il definitivo e integrale stralcio degli allegati numerati nell'avverso indice dal n. 1 al nn. 14, essendo gli attori decaduti definitivamente dal diritto di produrli in giudizio per non averli depositati entro il termine ultimo per la memoria ex art. 183
6° comma n. 2 c.p.c.; in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio e oneri di legge»;
in qualità di convenuta nel giudizio Controparte_5
n. 7585/2023 e di interventrice nel giudizio n. 3699/2023: «l'accoglimento delle domande svolte tutte nella comparsa di costituzione e risposta subordinatamente alle domande sempre ivi svolte ma in via preliminare per quanto concerne la posizione di . Chiede assegnarsi i Controparte_7
termini per lo scambio degli scritti conclusivi. L'opponente è coobbligato per l'esposizione maturata dalla società in forza dei due atti di riscossione notificati dall'Agenzia Entrate di
Riscossione e, per l'effetto, - una volta liquidata la perdita in favore della , che CP_8 CP_5
ne escute la garanzia - aveva pieno diritto a surrogarsi nel credito e a formare il ruolo ex Dlgs
n.662/1996 e leggi successive. Con vittoria delle spese di lite»;
: «si riporta a tutti gli atti e documenti di causa, concludendo Controparte_4
per l'accoglimento delle proprie difese, con particolare riferimento alla comparsa di costituzione
e risposta le cui conclusioni si abbiano per ripetute e trascritte. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi (…)».
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo atto di citazione, notificato mediante PEC in data 1.2.2023, gli attori in epigrafe hanno evocato in giudizio innanzi a questa Sezione (d'ora in poi anche Controparte_1
solo o la , premettendo: - di aver ricevuto, in data 3.8.2020, una comunicazione CP_1 CP_5
con la quale, quali “garanti” della Società la aveva richiesto loro il Pt_1 Parte_3 CP_5
pagamento della complessiva somma di € 267.465,47, quale saldo debitore del finanziamento per anticipi su fatture con cessione del credito perfezionato in data 2.3.2018, con scadenza
31.8.2019 (pari ad € 266.406,00 per capitale e ad € 1.059,47 per interessi); - di aver, successivamente, ricevuto una nota da Controparte_5
(d'ora in poi anche solo ), con la comunicazione della surroga di tale Controparte_5
gestore del fondo di garanzia pubblico nel diritto di credito vantato da nei loro confronti CP_1
quali “garanti” della FI & Co. S.r.l. in virtù del predetto rapporto;
- di aver richiesto ad CP_1
copia delle scritture fideiussorie sottoscritte in virtù della quali la stessa riteneva di vantare, nei loro confronti, il preteso credito;
- di aver ricevuto dalla copia della scrittura fideiussoria CP_5
specifica del 20.11.2017 con la quale gli attori si erano costituiti fideiussori della FI CP_6
& Co S.r.l., per i debiti contratti con l'allora (poi fuso per incorporazione con la Controparte_9
banca convenuta) per la seguente linea di credito: «anticipo fatture con cessione del credito con scadenza 28.02.2018».
Tanto premesso, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) Accertare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione in atti (…) in quanto frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza per violazione della normativa antitrust l. 287/1990 per essere le stesse riproduttive delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema ABI dell'ottobre 2002 e del luglio 2003, la cui illiceità – in relazione alle predette clausole – è stata già accertata dalla BA d'AL con provvedimento
n.55 del 22.05.2005 e in ogni caso per essere frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'ordinamento; 2) Dichiarare, conseguentemente, che gli attori non sono più obbligati, ex art.
1957 c.c., in virtù della predetta fideiussione nei confronti della BA convenuta essendo spirato il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita senza che la stessa azionasse il preteso credito nei confronti della debitrice principale;
3) In via gradata dichiarare che, in relazione alla fideiussione specifica del 20.11.2017 in atti, qualsivoglia obbligo degli attori è venuto meno, in quanto inesistente il credito garantito della;
4) In via gradata rispetto al CP_5
4 punto 3), accertare che il credito azionato dalla banca con la lettera del 03.08.2020 relativo all'anticipo fatture perfezionato in data 02.03.2018 con scadenza 31.08.2019 non è garantito dalla scrittura fideiussoria specifica del 20.11.2017, la quale è relativa al solo precedente rapporto ivi indicato di anticipo su fatture con scadenza 28.02.2018 con cessione del credito;
5)
In ogni caso condannare, altresì, la banca convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio da attribuirsi al (...)procuratore per dichiarazione di fattone anticipo».
Con comparsa del 12.4.2023 si è costituita Intesa e per essa, in qualità di mandataria, la
(d'ora in poi anche solo ), eccependo, in via preliminare, la carenza di Controparte_2 CP_2
interesse ad agire degli attori (per essere stata la fideiussione specifica, menzionata nell'atto di citazione ed impugnata, superata e sostituita da una successiva fideiussione, stipulata in data
2.3.2018, il che assorbirebbe anche l'eccezione attorea di inoperatività della fideiussione del
2017) e, nel merito, l'infondatezza della domanda di nullità parziale per difetto di onere della prova (giacché il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL non esimerebbe chi invoca la nullità di una fideiussione dall'onere di provare l'anticoncorrenzialità dell'intesa, il pregiudizio subito ed il nesso causale con la specifica fideiussione) e per l'efficacia presuntiva del suddetto provvedimento (che si applicherebbe unicamente alle fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 ed il 2005), così chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate.
In data 29.3.2023 è intervenuta in giudizio , che, per effetto della Controparte_5
surroga legale nei diritti di a seguito del pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia, ha CP_1
aderito alle ragioni della convenuta ed ha in subordine spiegato domanda riconvenzionale per essere manlevata da , chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste: «respingere ogni CP_1
iniziativa avversaria ovvero, in via preliminare e pregiudiziale sul merito, dichiararne la inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza per tutti i motivi già esauastivamente richiamati ai punti nn.1 e 2; - in via preliminare e pregiudiziale, autorizzare in ogni caso l'integrazione del contraddittorio nei confronti della , in persoan del r.l.p.t. con Controparte_10
slittamento della prima udienza onde consentire a la chiamata in garanzia per Parte_4
ogni manleva del caso e cio' ove fosse accertato quanto domandato dall' attore;
- in via meramente riconvenzionale, accertato quanto in narrativa esposto, considerate le contestazioni lamentate in atti con riferimento ai contratti di finanziamento ed al sotteso rapporto fideiussorio, condannare l'istituto di credito , P.zza San Carlo 156 Torino, in Controparte_10
persona del r.l.p.t., a ripetere le somme a titolo di spese di lite e risarcitorie che , quale CP_8
5 Gestore del Fondo ha dovuto sostenere e dovrà affrontare nella denegata ipotesi cui le eccezioni
e doglianze di parte attrice fossero accolte. Per l'effetto e con riferimento al rapporto finanziario sotteso, condannare la BA convenuta a ripetere le somme oggetto di contestazione e che, all'esito del contenzioso, dovessero essere eventualmente riconosciute come indebite;
In ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge ex DM. n 37 dell'
8.03.2018 e successive modifiche».
Nelle more del giudizio, si è costituita, in data 10.6.2024, per spiegare intervento volontario adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la (d'ora in poi anche solo Controparte_3
, sempre con la mandataria con rappresentanza , deducendo di essere CP_3 CP_2
"cessionaria" del credito di cui è causa, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti conclusa in data 12.12.2023 ed efficace a decorrere dal 18.12.2023, e «facendo proprie tutte le istanze, argomentazioni e conclusioni della cedente, ivi compresi i documenti agli atti e chiedendone l'estromissione».
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. depositata l'8.6.2023, gli attori hanno esteso
“per mero tuziorismo” la richiesta di nullità parziale anche alla fideiussione del 2.3.2018, depositata dalla banca in questo giudizio.
Con altro atto di citazione, notificato mediante PEC in data 27.2.2023, gli attori in epigrafe hanno evocato in giudizio e , per Controparte_4 Controparte_5
impugnare le cartelle esattoriali, nel frattempo emesse e notificate per il recupero del credito de quo, eccependone la nullità, in via preliminare, per l'inesistenza di un previo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, comunque, per l'invalidità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e per l'inesistenza della garanzia fideiussoria, perché relativa a credito diverso da quello per il quale si intende procedere, con la conseguente inesistenza della pretesa di CP_1
e, quindi, di (in qualità di soggetto surrogato) e dell Controparte_5 Controparte_4
(in qualità di agente della riscossione). Hanno concluso, chiedendo: «IN VIA
[...]
CAUTELARE - dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n.
07120220049409527003 (notificata al Sig. ) della cartella esattoriale n. Parte_2
07120220049409527002 (notificata alla COMEFI SRL) e del ruolo n. 2022/001105 ivi trasfuso, stante l'esistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, come è evidente dall'entità del gravame;
NEL MERITO 1. Dichiarare la nullità della cartella esattoriale n.
07120220049409527003 (notificata al Sig. ) della cartella esattoriale n. Parte_2
6 07120220049409527002 (notificata alla COMEFI SRL) e del ruolo n. 2022/001105 ivi trasfuso, perché difettano dell'esistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 cpc, richiesto ex art. 21 del D.Lgs.
46/1999, e per tutti i motivi e le eccezioni sollevate in narrativa.
2. In via subordinata sentir dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria di cui alla cartella esattoriale n.
07120220049409527003 (notificata al Sig. ) della cartella esattoriale n. Parte_2
07120220049409527002 (notificata alla COMEFI SRL) e del ruolo n. 2022/001105 ivi trasfuso, per violazione di legge e procedimento così come esposti in atto di citazione. 3 Sentir dichiarare nulla e/o annullabile la cartella esattoriale n. 07120220049409527003 (notificata al Sig. Pt_2
) della cartella esattoriale n. 07120220049409527002 (notificata alla COMEFI SRL) e del
[...]
ruolo n. 2022/001105 ivi trasfuso.
4. Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione
a favore del (…) procuratore antistatario».
In detto giudizio, con comparsa del 9.5.2023, si è costituita , Controparte_4
per chiedere di: «a) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
relativamente alle questioni attinenti il merito della pretesa , con Controparte_11
conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
b) Dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile, ed, in ogni caso rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto,
l'opposizione; c) Accogliere l'eccezione preliminare che si ha qui per ripetuta e trascritta e meglio espressa in premessa sub 5); d) In via subordinata, accertare e dichiarare la domanda, comunque, inammissibile, infondata in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare la stessa;
e) nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.;
f) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e cpa».
Con ordinanza del 26.10.2023 il Tribunale di Napoli (quinta sezione civile), ritenuti sussistenti
«i gravi motivi previsti dall'art. 29, c. I, d. lgs. n. 46/99 per l'adozione dell'invocato provvedimento di sospensione» e, in particolare, sussistente il fumus boni iuris relativamente al motivo di opposizione fondato sulla dedotta nullità dell'art. 6 della fideiussione, in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale accertata dalla BA d'AL con provvedimento del 2.5.2005, ha sospeso la riscossione iniziata con la notifica delle cartelle esattoriali nn.
07120220049409527003 e 07120220049409527002 ed ha rimesso gli atti al Presidente del
Tribunale, per l'eventuale assegnazione della causa a questa Sezione specializzata.
7 Assegnata anche questa seconda causa a questa Sezione, all'esito dell'udienza dell'11.6.2024
i giudizi sono stati riuniti.
Rigettata la richiesta istruttoria di parte attrice di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. («alle
6 banche più rappresentative del territorio nazionale (…), ovvero:➢ (…) Controparte_1
➢ (…) ➢ (….)➢ (…) , ➢ CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, Sede (…) ➢ Crédit LE AL S.p.A (…) dei modelli Controparte_15
standard di fideiussione specifica utilizzati da ciascun istituto e dalle Banche fuse per incorporazione negli stessi, per verificare la perduranza dell'intesa concorrenziale, anno 2018», oltre che della «documentazione, richiesta e non ancora consegnata come da lettere depositate, in relazione ai rapporti intestati alla garantita FI & Co Srl: Per il conto anticipi su fatture N.
10468702: - copia degli estratti conto comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze dal
01.01.2015 alla data di chiusura del conto;
Per la linea di credito di euro 350.000.00: - Copia contabili erogazioni importi riferibili alla suddetta linea di credito per anticipi di euro 350.000,00
- Copia fatture i cui importi venivano anticipati. Per il rapporto N.09365/9000/00014644: - Copia degli estratti conto comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze dal 02.09.2014 fino alla data di estinzione del rapporto»), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.12.2024, all'esito di trattazione cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni sollevate nei giudizi riuniti, in via preliminare è necessario affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dell' , che assume di essere «estraneo al processo di formazione Controparte_4
del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore».
L'eccezione non può trovare accoglimento, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti 8 esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999» (così, da ultimo, Cass. n.
3870/2024).
2. Sempre preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dalle parti attrici, che hanno posto in dubbio la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad intervenire della CP_3
(che, come già anticipato, è intervenuta allegando di aver acquistato i crediti de quo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione del 12.12.2023).
In particolare, ad avviso degli attori, il «cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto
a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco».
La suddetta eccezione è priva di pregio.
Come ben noto, in tema di cessione di crediti in blocco, vero è che ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ma solo nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, contestazione che nella specie è stata effettuata solo genericamente, essendosi le parti attrici limitate a rilevare la mancanza di prova, che non equivale alla contestazione della cessione, e fermo restando che la citata notificazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ben può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. n.
17944/2023).
Ne consegue che deve ritenersi correttamente intervenuta nel giudizio de quo ex art. CP_3 giudizio difetta (cfr doc. n. III - Tribunale di Cuneo, Ordinanza Collegiale, del 12/05/2022)». In altri termini, secondo gli attori, «il mero riferimento alla possibilità di "riscossione mediante ruolo" non equivale sempre ad un esonero dalla preventiva formazione di un titolo esecutivo: se si verte in tema di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, l'ente (pubblico) creditore dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, ordinanza 702 bis), e poi trasmetterlo all'esattore per la riscossione (cfr doc. IV - Tribunale di Napoli, Presidente
Balletti, sentenza n. 2223 del 03/03/2022)».
L'eccezione (argomentata richiamando giurisprudenza di merito minoritaria) è priva di pregio, alla luce della più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
1005/2023, nonché n. 9657/2024 e n. 32148/2024), secondo cui il credito azionato da
[...]
non può affatto essere ricondotto a quelle «entrate patrimoniali che traggono Controparte_5
origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 cit., in quanto in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.
46 del 1999 cit.
Alla luce delle svolte considerazioni, deve quindi ritenersi che, nella specie, l'esecuzione esattoriale con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione (oltre che degli accessori) possa essere legittimamente intrapresa.
4. Occorre a questo punto esaminare due questioni connesse, ossia quella sollevata dagli attori, concernente la c.d. inoperatività della fideiussione del 2017 per inesistenza del debito, e quella sollevata da , di carenza di interesse ad agire degli attori, proprio in quanto la CP_2
fideiussione del 2017, oggetto di impugnazione, sarebbe stata sostituita da quella del 2018, che
è quella azionata nel caso.
In particolare, come anticipato, gli attori hanno evidenziato che la fideiussione specifica del
20.11.2017 si riferisce a un credito diverso da quello azionato e oggetto della richiesta di pagamento del 3.8.2020, in quanto tale fideiussione è relativa esclusivamente al credito ivi indicato e precisamente: «anticipo fatture con cessione del credito con scadenza 28.02.2018».
Trattasi di ragione di credito diversa, e quindi evidentemente autonoma, da quella successiva
10 indicata nella missiva di costituzione in mora del 3.8.2020 della banca convenuta e precisamente: «credito perfezionato in data 02.03.2018 con scadenza 31.08.2019 senza cessione del credito». Ciò posto, ad avviso degli attori, la fideiussione specifica si sarebbe «quindi estinta per inesistenza del debito ivi indicato o, in via gradata, deve dichiararsi che il credito richiesto dalla banca con la lettera del 03.08.2020 relativo all'anticipo fatture perfezionato in data 02.03.2018 con scadenza 31.08.2019 non è garantito dalla scrittura fideiussoria specifica del 20.11.2017 relativa al solo precedente rapporto ivi indicato (trattandosi di garanzia specifica per quel solo rapporto) di anticipo su fatture con scadenza 28.02.2018 con cessione del credito».
Sta di fatto che effettivamente la fideiussione del 2017, oggetto di impugnazione, è stata sostituita dalla fideiussione del 2.3.2018. Tuttavia, la domanda attorea sembra fondata su un equivoco, ossia sul presupposto che sia stato richiesto in pagamento (con la lettera del 3.8.2020) ai garanti del 2017 un credito non coperto da tale garanzia (ossia quello relativo all'anticipo di fatture perfezionatosi in data 2.3.2018, con scadenza al 31.8.2019). In questo giudizio, invece, la banca ha chiarito che quello azionato è il credito garantito dalla fideiussione del 2018 e che proprio in virtù di questa i garanti sono stati chiamati a rispondere.
Disvelato l'equivoco, pacifica essendo l'inoperatività della fideiussione del 2017, deve giudicarsi quindi fondata l'eccezione di carenza di interesse degli attori a far valere la nullità parziale della fideiussione del 2017.
5. Come anticipato, gli attori con la prima memoria ex art. 183 cit. hanno esteso la domanda di nullità parziale alla fideiussione del 2.3.2018.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale mutatio libelli.
L'eccezione è infondata, risultando rispettate le condizioni che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono la modificazione della domanda ex art. 183 cit. (con riguardo agli elementi identificativi della stessa sul piano oggettivo, petitum e causa petendi): quella della connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio e quella dell'assenza di compromissione delle potenzialità difensive della controparte e di allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. S.U. n. 12310/2015 e n. 22404/2018).
Rileva, infatti, che alla luce dei chiarimenti offerti dalla BA (in ordine alla fideiussione azionata) gli attori hanno domandato, in subordine e “per mero tuziorismo”, la declaratoria di nullità parziale anche della fideiussione del 2018, peraltro deducendo che questa sarebbe
«identica, per quanto riguarda le condizioni, a quella del 20.11.2017 già impugnata. Di questa
11 costituisce una mera proroga, per cui le due scritture vanno unitariamente considerate, anche perché riferita ad una unica anticipazione prorogata in quanto non pagata da terzi debitori della
Società garantita».
Ricorrono, quindi, le condizioni per l'ammissibilità della domanda così modificata, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, specie ove si consideri che entrambe le fideiussioni impugnate riproducano, sostanzialmente, il medesimo schema e contengono le stesse clausole contestate (la clausola n. 2, c.d. di reviviscenza;
la clausola n. 6, di preventiva rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c.; la clausola n. 8, c.d. di sopravvivenza), che entrambe le fideiussioni, seppur con diverse scadenze (per la fideiussione del 16 novembre 2017, il 28 febbraio 2018; per la fideiussione del 2 marzo 2018, il 31 agosto 2019), riguardano le medesime parti e lo stesso rapporto di credito e che in entrambi i casi è eccepita la violazione della medesima normativa antitrust, ragion per cui nemmeno è configurabile un pregiudizio al diritto di difesa della convenuta e alla durata del processo.
Anzi, è per converso evidente che proprio se si negasse l'ammissibilità della nuova domanda si determinerebbe una compressione del diritto ad agire in tempi ragionevoli e si finirebbe per ostacolare l'accertamento della reale situazione giuridica tra le parti, privando parte attrice di una difesa completa rispetto a quella avversaria e costringendola ad avviare un nuovo giudizio con conseguente spreco di attività e risorse per entrambe le parti e per l'intero sistema giudiziario con evidente ed intollerabile contrasto con i principi di economia processuale e di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione.
6. Va rigettata, inoltre, l'eccezione sollevata sempre da , con l'ultima memoria ex art. CP_2
12 7. Per quanto riguarda il merito della domanda di nullità parziale della fideiussione del 2 marzo 2018 va osservato quanto segue.
La natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende funzionalmente la nullità dei contratti “a valle”.
Nel caso, le parti attrici hanno domandato l'accertamento della nullità parziale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione del 2 marzo 2018, in atti, per violazione dell'art. 2, co.
2 della legge n. 287/1990, deducendo quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausole impugnate (corrispondenti rispettivamente alle clausole 2, 6 e
8 dello schema ABI) il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'AL (ratione temporis competente in materia).
Giova evidenziare che, con detto provvedimento, la BA d'AL ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287/1990 delle condizioni generali di contratto, predisposte dall'ABI nel 2002, per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che «gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990».
Benché le clausole impugnate dagli odierni attori riproducano gli articoli dello schema ABI censurati nella loro funzione lesiva della concorrenza, si precisa che le parti attrici, nel caso di specie, non possono giovarsi del suddetto accertamento della BA d'AL, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005).
La garanzia di cui è causa va inquadrata nel tipo legale della fideiussione c.d. specifica, come del resto dalle stesse parti prospettato e come emerge dalla documentazione in atti.
In particolare, la fideiussione stipulata in data 2.3.2018 per un importo massimo pari ad €
350.000,00 è stata prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto per anticipo fatture pattuito tra il soggetto garantito FI & Co S.r.l. e , per cui non vi è dubbio sul fatto che CP_1
non si tratta di fideiussione a garanzia di ipotetiche e indeterminate operazioni bancarie del soggetto garantito che possono cagionare un'oscillazione della misura della garanzia all'interno
13 dell'esposizione massima garantita predeterminata. Pertanto, la fattispecie dedotta in giudizio non è sussumibile nella cornice astratta della fideiussione omnibus.
Ne consegue che, posto che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale del
2005 è costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, invano nella specie è stata invocata la natura di prova privilegiata della decisione della BA d'AL.
In tal senso, del resto, è orientata anche la recentissima pronuncia della S.C., secondo cui «il provvedimento della BA d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
BAria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce» (così in motivazione Cass. n. 1170/2025).
Peraltro, neanche va trascurato che le fideiussioni oggetto di domanda sono state rilasciate nel periodo 2017-2018 e, dunque, in un periodo di gran lunga successivo rispetto a quello
(ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA d'AL di cui si
è detto, per cui anche per tale ragione l'efficacia del suddetto provvedimento non risulta invocabile.
Non valendo l'efficacia probatoria di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente, la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale
(indefettibile presupposto della domanda di nullità parziale della fideiussione) neanche risulta in altro modo offerta da parte attrice, che di tanto era onerata.
A ben vedere neanche risultano allegati autonomi fatti idonei a comprovare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'art. 2 cit.
In particolare, pur tenendo conto della situazione di asimmetria informativa indubbiamente gravante sull'attore (cfr. Cass. n. 11564/2014), va ribadito che nelle cause stand alone, la cui caratteristica è rappresentata dal mancato fondamento diretto su fatti accertati in sede amministrativa, l'attore è comunque onerato della necessità di fornire elementi atti a confermare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale. Al riguardo, non è sufficiente, come nel caso di specie, l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari
14 istituti di credito al fine dell'assolvimento della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito.
L'esposto quadro delle allegazioni e delle risultanze istruttorie determina anche l'irrilevanza, per le condivisibili ragioni di cui all'ordinanza del g.i. del 21.6.2018, dell'invocato ordine di esibizione dei moduli contrattuali utilizzati dalle banche «mancando agli atti la prova della formulazione e spedizione di una preventiva richiesta del medesimo tenore, nei riguardi degli istituti suddetti ed in particolare nei confronti della BA d'AL (e quindi dell'impossibilità di ottenere aliunde la documentazione di cui trattasi), nonché per essere generica sia in punto di individuazione delle banche destinatarie dell'ordine richiesto (comprensive delle “Banche fuse per incorporazione”), nonché con riferimento alla tipologia di contratto (“fideiussione specifica”)»
Ne discende che in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche e nel periodo in contestazione, le domande attoree dirette ad accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione specifica in discussione per violazione della normativa antitrust vanno rigettate, con conseguente piena validità delle cartelle esattoriali oggetto di opposizione, che del pari va rigettata, unitamente a tutte le restanti domande consequenziali.
8. Le spese di lite vanno poste in solido a carico degli attori secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) ed applicando i minimi tabellari, con l'aumento e la riduzione rispettivamente previsti dal comma 2 e dal comma
4 dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 cit. per le parti difese dagli stessi difensori.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna, in solido, gli attori al pagamento delle spese di lite: in favore della
(e, per essa, in favore delle rappresentate, e Controparte_2 Controparte_1
pro quota in parti uguali) che liquida in complessivi € 7.000,00 per Controparte_3
15 compensi, in favore della che Controparte_16
liquida in € 5.431,00 per compensi, in favore dell' che Controparte_4
liquida in € 5.431,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Leonardo Pica
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito.
3. Venendo alle contestazioni della legittimità della procedura di riscossione, fondate sulla dedotta inesistenza di un preventivo titolo esecutivo, va osservato quanto segue.
Ad avviso degli attori, «se da un lato l'art 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato (e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, nonché la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali), il successivo l'art. 21 del D.Lgs. 46/1999, nel disciplinare le modalità di riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici fondate su rapporti di diritto privato, subordina l'iscrizione
a ruolo all'esistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 cpc che nel caso oggetto del presente
9
183 cit., circa la tardività del deposito della «documentazione in comunicazione» degli attori, la quale non sarebbe stata allegata «all'atto di citazione» ex art. 165 c.p.c. in occasione dell'iscrizione a ruolo (risalente al 9.2.2023), ma sarebbe stata versata in atti solo in data
20.2.2023.
A tacer d'altro, va osservato che il termine di cui all'art. 165 cit. non riguarda la documentazione volta a comprovare la fondatezza della domanda, la quale ben può essere depositata entro i termini di cui all'art. 183 cit. Inoltre, neanche va trascurato che l'eccezione di tardività a sua volta va sollevata con la prima difesa, apparendo altrimenti inammissibile, finendo per precludere definitivamente all'attrice di depositare la documentazione probatoria.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente estensore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 3699/2023 (cui è riunito il n. 7585/2023) del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
con sede in Napoli, in Via Cuma n. 28 ( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, e , nato a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pagano ( ) C.F._1 C.F._2
del Foro di Napoli, con studio in Napoli, in Via Andrea D'Isernia n. 8
ATTORI
CONTRO
con sede in Torino, in Piazza San Carlo n. 156 , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale mandataria, la CP_2
con sede in Milano, in Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 , in persona del
[...] P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Sarina
( del Foro di Milano e Alice Giubbi ( del Foro di C.F._3 C.F._4
Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Galizia Fabrizio, sito in Napoli, in Via
Vito Fornari n. 4
CONVENUTA
E con sede in Conegliano (TV), in Via V. Alfieri n. 1 ( ), in persona Controparte_3 P.IVA_4
del legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale mandataria, la con Controparte_2
sede in Milano, in Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 ( , in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Sarina
( del Foro di Milano e Giulia Galati del Foro di Milano, C.F._3 C.F._5
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Galizia Fabrizio, sito in Marano di Napoli (NA), in Corso AL n. 81
INTERVENTRICE
E
(per effetto di riunione ex art. 274 c.p.c.)
, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_4
( in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_5
dall'avv. Carlo Palumbo ( del Foro di Napoli, con studio in Napoli, in Via dei C.F._6
Fiorentini n. 21
CONVENUTA NEL GIUDIZIO R.G. N. 7585/2023
E
con sede in Roma, in Viale America Controparte_5
n. 351 ( , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_6
difesa dall'avv. Guido Roma ( del Foro di Roma, con studio in Roma, in C.F._7
Via di San Valentino n. 24
CONVENUTA NEL GIUDIZIO R.G. N. 7585/2023
INTERVENTRICE NEL GIUDIZIO R.G. N. 3699/2023
CONCLUSIONI
Nelle «note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.» depositate entro il termine del 24.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, anche riportandosi ai precedenti atti difensivi: parte attrice: «Impugna e contesta la comparsa di intervento ex art.111 cpc della CP_3
non avendo la stessa legittimazione ad agire nel presente giudizio. In relazione al giudizio
[...]
r.g.n. 3699/2023 si ribadiscono le richieste istruttorie come specificate nella seconda memoria
183.6 cpc. In via gradata, si precisano le conclusioni come rassegnate in atti, insistendo per
l'integrale accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione e precisate nella prima memoria 183.6 cpc, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al (…)
2 procuratore, antistatario. In relazione al giudizio r.g.n. 7585/2023 si precisano le conclusioni come rassegnate in atti, insistendo per l'integrale accoglimento delle domande di cui all'atto di citazione, come precisate nella prima memoria 183.6 cpc, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al (…) procuratore, antistatario»;
la in qualità di mandataria di e, dopo la cessione Controparte_2 Controparte_1
del credito in oggetto - sopravvenuta in corso di giudizio - di interventrice: «in Controparte_3
via preliminare: ammettere, in forza dell'intervenuta cessione del credito, l'intervento di
[...]
nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; in via principale: dichiarare la carenza CP_3
di interesse ad agire degli attori e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande;
in subordine, nel merito: rigettare tutte le avverse domande, sia di parte attrice che dell'intervenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare il sig. e la in Parte_2 Controparte_6
persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in via istruttoria: insistendo per quanto richiesto nella memoria ex art. 183 comma III c.p.c. di dichiarare inammissibili i depositi Controparte_1
effettuati dagli attori in data 20.02.2023 e il definitivo e integrale stralcio degli allegati numerati nell'avverso indice dal n. 1 al nn. 14, essendo gli attori decaduti definitivamente dal diritto di produrli in giudizio per non averli depositati entro il termine ultimo per la memoria ex art. 183
6° comma n. 2 c.p.c.; in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio e oneri di legge»;
in qualità di convenuta nel giudizio Controparte_5
n. 7585/2023 e di interventrice nel giudizio n. 3699/2023: «l'accoglimento delle domande svolte tutte nella comparsa di costituzione e risposta subordinatamente alle domande sempre ivi svolte ma in via preliminare per quanto concerne la posizione di . Chiede assegnarsi i Controparte_7
termini per lo scambio degli scritti conclusivi. L'opponente è coobbligato per l'esposizione maturata dalla società in forza dei due atti di riscossione notificati dall'Agenzia Entrate di
Riscossione e, per l'effetto, - una volta liquidata la perdita in favore della , che CP_8 CP_5
ne escute la garanzia - aveva pieno diritto a surrogarsi nel credito e a formare il ruolo ex Dlgs
n.662/1996 e leggi successive. Con vittoria delle spese di lite»;
: «si riporta a tutti gli atti e documenti di causa, concludendo Controparte_4
per l'accoglimento delle proprie difese, con particolare riferimento alla comparsa di costituzione
e risposta le cui conclusioni si abbiano per ripetute e trascritte. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi (…)».
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo atto di citazione, notificato mediante PEC in data 1.2.2023, gli attori in epigrafe hanno evocato in giudizio innanzi a questa Sezione (d'ora in poi anche Controparte_1
solo o la , premettendo: - di aver ricevuto, in data 3.8.2020, una comunicazione CP_1 CP_5
con la quale, quali “garanti” della Società la aveva richiesto loro il Pt_1 Parte_3 CP_5
pagamento della complessiva somma di € 267.465,47, quale saldo debitore del finanziamento per anticipi su fatture con cessione del credito perfezionato in data 2.3.2018, con scadenza
31.8.2019 (pari ad € 266.406,00 per capitale e ad € 1.059,47 per interessi); - di aver, successivamente, ricevuto una nota da Controparte_5
(d'ora in poi anche solo ), con la comunicazione della surroga di tale Controparte_5
gestore del fondo di garanzia pubblico nel diritto di credito vantato da nei loro confronti CP_1
quali “garanti” della FI & Co. S.r.l. in virtù del predetto rapporto;
- di aver richiesto ad CP_1
copia delle scritture fideiussorie sottoscritte in virtù della quali la stessa riteneva di vantare, nei loro confronti, il preteso credito;
- di aver ricevuto dalla copia della scrittura fideiussoria CP_5
specifica del 20.11.2017 con la quale gli attori si erano costituiti fideiussori della FI CP_6
& Co S.r.l., per i debiti contratti con l'allora (poi fuso per incorporazione con la Controparte_9
banca convenuta) per la seguente linea di credito: «anticipo fatture con cessione del credito con scadenza 28.02.2018».
Tanto premesso, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) Accertare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione in atti (…) in quanto frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza per violazione della normativa antitrust l. 287/1990 per essere le stesse riproduttive delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema ABI dell'ottobre 2002 e del luglio 2003, la cui illiceità – in relazione alle predette clausole – è stata già accertata dalla BA d'AL con provvedimento
n.55 del 22.05.2005 e in ogni caso per essere frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'ordinamento; 2) Dichiarare, conseguentemente, che gli attori non sono più obbligati, ex art.
1957 c.c., in virtù della predetta fideiussione nei confronti della BA convenuta essendo spirato il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita senza che la stessa azionasse il preteso credito nei confronti della debitrice principale;
3) In via gradata dichiarare che, in relazione alla fideiussione specifica del 20.11.2017 in atti, qualsivoglia obbligo degli attori è venuto meno, in quanto inesistente il credito garantito della;
4) In via gradata rispetto al CP_5
4 punto 3), accertare che il credito azionato dalla banca con la lettera del 03.08.2020 relativo all'anticipo fatture perfezionato in data 02.03.2018 con scadenza 31.08.2019 non è garantito dalla scrittura fideiussoria specifica del 20.11.2017, la quale è relativa al solo precedente rapporto ivi indicato di anticipo su fatture con scadenza 28.02.2018 con cessione del credito;
5)
In ogni caso condannare, altresì, la banca convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio da attribuirsi al (...)procuratore per dichiarazione di fattone anticipo».
Con comparsa del 12.4.2023 si è costituita Intesa e per essa, in qualità di mandataria, la
(d'ora in poi anche solo ), eccependo, in via preliminare, la carenza di Controparte_2 CP_2
interesse ad agire degli attori (per essere stata la fideiussione specifica, menzionata nell'atto di citazione ed impugnata, superata e sostituita da una successiva fideiussione, stipulata in data
2.3.2018, il che assorbirebbe anche l'eccezione attorea di inoperatività della fideiussione del
2017) e, nel merito, l'infondatezza della domanda di nullità parziale per difetto di onere della prova (giacché il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL non esimerebbe chi invoca la nullità di una fideiussione dall'onere di provare l'anticoncorrenzialità dell'intesa, il pregiudizio subito ed il nesso causale con la specifica fideiussione) e per l'efficacia presuntiva del suddetto provvedimento (che si applicherebbe unicamente alle fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 ed il 2005), così chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate.
In data 29.3.2023 è intervenuta in giudizio , che, per effetto della Controparte_5
surroga legale nei diritti di a seguito del pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia, ha CP_1
aderito alle ragioni della convenuta ed ha in subordine spiegato domanda riconvenzionale per essere manlevata da , chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste: «respingere ogni CP_1
iniziativa avversaria ovvero, in via preliminare e pregiudiziale sul merito, dichiararne la inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza per tutti i motivi già esauastivamente richiamati ai punti nn.1 e 2; - in via preliminare e pregiudiziale, autorizzare in ogni caso l'integrazione del contraddittorio nei confronti della , in persoan del r.l.p.t. con Controparte_10
slittamento della prima udienza onde consentire a la chiamata in garanzia per Parte_4
ogni manleva del caso e cio' ove fosse accertato quanto domandato dall' attore;
- in via meramente riconvenzionale, accertato quanto in narrativa esposto, considerate le contestazioni lamentate in atti con riferimento ai contratti di finanziamento ed al sotteso rapporto fideiussorio, condannare l'istituto di credito , P.zza San Carlo 156 Torino, in Controparte_10
persona del r.l.p.t., a ripetere le somme a titolo di spese di lite e risarcitorie che , quale CP_8
5 Gestore del Fondo ha dovuto sostenere e dovrà affrontare nella denegata ipotesi cui le eccezioni
e doglianze di parte attrice fossero accolte. Per l'effetto e con riferimento al rapporto finanziario sotteso, condannare la BA convenuta a ripetere le somme oggetto di contestazione e che, all'esito del contenzioso, dovessero essere eventualmente riconosciute come indebite;
In ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge ex DM. n 37 dell'
8.03.2018 e successive modifiche».
Nelle more del giudizio, si è costituita, in data 10.6.2024, per spiegare intervento volontario adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la (d'ora in poi anche solo Controparte_3
, sempre con la mandataria con rappresentanza , deducendo di essere CP_3 CP_2
"cessionaria" del credito di cui è causa, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti conclusa in data 12.12.2023 ed efficace a decorrere dal 18.12.2023, e «facendo proprie tutte le istanze, argomentazioni e conclusioni della cedente, ivi compresi i documenti agli atti e chiedendone l'estromissione».
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. depositata l'8.6.2023, gli attori hanno esteso
“per mero tuziorismo” la richiesta di nullità parziale anche alla fideiussione del 2.3.2018, depositata dalla banca in questo giudizio.
Con altro atto di citazione, notificato mediante PEC in data 27.2.2023, gli attori in epigrafe hanno evocato in giudizio e , per Controparte_4 Controparte_5
impugnare le cartelle esattoriali, nel frattempo emesse e notificate per il recupero del credito de quo, eccependone la nullità, in via preliminare, per l'inesistenza di un previo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, comunque, per l'invalidità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e per l'inesistenza della garanzia fideiussoria, perché relativa a credito diverso da quello per il quale si intende procedere, con la conseguente inesistenza della pretesa di CP_1
e, quindi, di (in qualità di soggetto surrogato) e dell Controparte_5 Controparte_4
(in qualità di agente della riscossione). Hanno concluso, chiedendo: «IN VIA
[...]
CAUTELARE - dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n.
07120220049409527003 (notificata al Sig. ) della cartella esattoriale n. Parte_2
07120220049409527002 (notificata alla COMEFI SRL) e del ruolo n. 2022/001105 ivi trasfuso, stante l'esistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, come è evidente dall'entità del gravame;
NEL MERITO 1. Dichiarare la nullità della cartella esattoriale n.
07120220049409527003 (notificata al Sig. ) della cartella esattoriale n. Parte_2
6 07120220049409527002 (notificata alla COMEFI SRL) e del ruolo n. 2022/001105 ivi trasfuso, perché difettano dell'esistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 cpc, richiesto ex art. 21 del D.Lgs.
46/1999, e per tutti i motivi e le eccezioni sollevate in narrativa.
2. In via subordinata sentir dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria di cui alla cartella esattoriale n.
07120220049409527003 (notificata al Sig. ) della cartella esattoriale n. Parte_2
07120220049409527002 (notificata alla COMEFI SRL) e del ruolo n. 2022/001105 ivi trasfuso, per violazione di legge e procedimento così come esposti in atto di citazione. 3 Sentir dichiarare nulla e/o annullabile la cartella esattoriale n. 07120220049409527003 (notificata al Sig. Pt_2
) della cartella esattoriale n. 07120220049409527002 (notificata alla COMEFI SRL) e del
[...]
ruolo n. 2022/001105 ivi trasfuso.
4. Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione
a favore del (…) procuratore antistatario».
In detto giudizio, con comparsa del 9.5.2023, si è costituita , Controparte_4
per chiedere di: «a) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
relativamente alle questioni attinenti il merito della pretesa , con Controparte_11
conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
b) Dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile, ed, in ogni caso rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto,
l'opposizione; c) Accogliere l'eccezione preliminare che si ha qui per ripetuta e trascritta e meglio espressa in premessa sub 5); d) In via subordinata, accertare e dichiarare la domanda, comunque, inammissibile, infondata in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare la stessa;
e) nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.;
f) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e cpa».
Con ordinanza del 26.10.2023 il Tribunale di Napoli (quinta sezione civile), ritenuti sussistenti
«i gravi motivi previsti dall'art. 29, c. I, d. lgs. n. 46/99 per l'adozione dell'invocato provvedimento di sospensione» e, in particolare, sussistente il fumus boni iuris relativamente al motivo di opposizione fondato sulla dedotta nullità dell'art. 6 della fideiussione, in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale accertata dalla BA d'AL con provvedimento del 2.5.2005, ha sospeso la riscossione iniziata con la notifica delle cartelle esattoriali nn.
07120220049409527003 e 07120220049409527002 ed ha rimesso gli atti al Presidente del
Tribunale, per l'eventuale assegnazione della causa a questa Sezione specializzata.
7 Assegnata anche questa seconda causa a questa Sezione, all'esito dell'udienza dell'11.6.2024
i giudizi sono stati riuniti.
Rigettata la richiesta istruttoria di parte attrice di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. («alle
6 banche più rappresentative del territorio nazionale (…), ovvero:➢ (…) Controparte_1
➢ (…) ➢ (….)➢ (…) , ➢ CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, Sede (…) ➢ Crédit LE AL S.p.A (…) dei modelli Controparte_15
standard di fideiussione specifica utilizzati da ciascun istituto e dalle Banche fuse per incorporazione negli stessi, per verificare la perduranza dell'intesa concorrenziale, anno 2018», oltre che della «documentazione, richiesta e non ancora consegnata come da lettere depositate, in relazione ai rapporti intestati alla garantita FI & Co Srl: Per il conto anticipi su fatture N.
10468702: - copia degli estratti conto comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze dal
01.01.2015 alla data di chiusura del conto;
Per la linea di credito di euro 350.000.00: - Copia contabili erogazioni importi riferibili alla suddetta linea di credito per anticipi di euro 350.000,00
- Copia fatture i cui importi venivano anticipati. Per il rapporto N.09365/9000/00014644: - Copia degli estratti conto comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze dal 02.09.2014 fino alla data di estinzione del rapporto»), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.12.2024, all'esito di trattazione cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni sollevate nei giudizi riuniti, in via preliminare è necessario affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dell' , che assume di essere «estraneo al processo di formazione Controparte_4
del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore».
L'eccezione non può trovare accoglimento, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti 8 esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999» (così, da ultimo, Cass. n.
3870/2024).
2. Sempre preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dalle parti attrici, che hanno posto in dubbio la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad intervenire della CP_3
(che, come già anticipato, è intervenuta allegando di aver acquistato i crediti de quo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione del 12.12.2023).
In particolare, ad avviso degli attori, il «cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto
a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco».
La suddetta eccezione è priva di pregio.
Come ben noto, in tema di cessione di crediti in blocco, vero è che ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ma solo nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, contestazione che nella specie è stata effettuata solo genericamente, essendosi le parti attrici limitate a rilevare la mancanza di prova, che non equivale alla contestazione della cessione, e fermo restando che la citata notificazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ben può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. n.
17944/2023).
Ne consegue che deve ritenersi correttamente intervenuta nel giudizio de quo ex art. CP_3 giudizio difetta (cfr doc. n. III - Tribunale di Cuneo, Ordinanza Collegiale, del 12/05/2022)». In altri termini, secondo gli attori, «il mero riferimento alla possibilità di "riscossione mediante ruolo" non equivale sempre ad un esonero dalla preventiva formazione di un titolo esecutivo: se si verte in tema di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, l'ente (pubblico) creditore dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, ordinanza 702 bis), e poi trasmetterlo all'esattore per la riscossione (cfr doc. IV - Tribunale di Napoli, Presidente
Balletti, sentenza n. 2223 del 03/03/2022)».
L'eccezione (argomentata richiamando giurisprudenza di merito minoritaria) è priva di pregio, alla luce della più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
1005/2023, nonché n. 9657/2024 e n. 32148/2024), secondo cui il credito azionato da
[...]
non può affatto essere ricondotto a quelle «entrate patrimoniali che traggono Controparte_5
origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 cit., in quanto in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.
46 del 1999 cit.
Alla luce delle svolte considerazioni, deve quindi ritenersi che, nella specie, l'esecuzione esattoriale con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione (oltre che degli accessori) possa essere legittimamente intrapresa.
4. Occorre a questo punto esaminare due questioni connesse, ossia quella sollevata dagli attori, concernente la c.d. inoperatività della fideiussione del 2017 per inesistenza del debito, e quella sollevata da , di carenza di interesse ad agire degli attori, proprio in quanto la CP_2
fideiussione del 2017, oggetto di impugnazione, sarebbe stata sostituita da quella del 2018, che
è quella azionata nel caso.
In particolare, come anticipato, gli attori hanno evidenziato che la fideiussione specifica del
20.11.2017 si riferisce a un credito diverso da quello azionato e oggetto della richiesta di pagamento del 3.8.2020, in quanto tale fideiussione è relativa esclusivamente al credito ivi indicato e precisamente: «anticipo fatture con cessione del credito con scadenza 28.02.2018».
Trattasi di ragione di credito diversa, e quindi evidentemente autonoma, da quella successiva
10 indicata nella missiva di costituzione in mora del 3.8.2020 della banca convenuta e precisamente: «credito perfezionato in data 02.03.2018 con scadenza 31.08.2019 senza cessione del credito». Ciò posto, ad avviso degli attori, la fideiussione specifica si sarebbe «quindi estinta per inesistenza del debito ivi indicato o, in via gradata, deve dichiararsi che il credito richiesto dalla banca con la lettera del 03.08.2020 relativo all'anticipo fatture perfezionato in data 02.03.2018 con scadenza 31.08.2019 non è garantito dalla scrittura fideiussoria specifica del 20.11.2017 relativa al solo precedente rapporto ivi indicato (trattandosi di garanzia specifica per quel solo rapporto) di anticipo su fatture con scadenza 28.02.2018 con cessione del credito».
Sta di fatto che effettivamente la fideiussione del 2017, oggetto di impugnazione, è stata sostituita dalla fideiussione del 2.3.2018. Tuttavia, la domanda attorea sembra fondata su un equivoco, ossia sul presupposto che sia stato richiesto in pagamento (con la lettera del 3.8.2020) ai garanti del 2017 un credito non coperto da tale garanzia (ossia quello relativo all'anticipo di fatture perfezionatosi in data 2.3.2018, con scadenza al 31.8.2019). In questo giudizio, invece, la banca ha chiarito che quello azionato è il credito garantito dalla fideiussione del 2018 e che proprio in virtù di questa i garanti sono stati chiamati a rispondere.
Disvelato l'equivoco, pacifica essendo l'inoperatività della fideiussione del 2017, deve giudicarsi quindi fondata l'eccezione di carenza di interesse degli attori a far valere la nullità parziale della fideiussione del 2017.
5. Come anticipato, gli attori con la prima memoria ex art. 183 cit. hanno esteso la domanda di nullità parziale alla fideiussione del 2.3.2018.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale mutatio libelli.
L'eccezione è infondata, risultando rispettate le condizioni che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono la modificazione della domanda ex art. 183 cit. (con riguardo agli elementi identificativi della stessa sul piano oggettivo, petitum e causa petendi): quella della connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio e quella dell'assenza di compromissione delle potenzialità difensive della controparte e di allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. S.U. n. 12310/2015 e n. 22404/2018).
Rileva, infatti, che alla luce dei chiarimenti offerti dalla BA (in ordine alla fideiussione azionata) gli attori hanno domandato, in subordine e “per mero tuziorismo”, la declaratoria di nullità parziale anche della fideiussione del 2018, peraltro deducendo che questa sarebbe
«identica, per quanto riguarda le condizioni, a quella del 20.11.2017 già impugnata. Di questa
11 costituisce una mera proroga, per cui le due scritture vanno unitariamente considerate, anche perché riferita ad una unica anticipazione prorogata in quanto non pagata da terzi debitori della
Società garantita».
Ricorrono, quindi, le condizioni per l'ammissibilità della domanda così modificata, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, specie ove si consideri che entrambe le fideiussioni impugnate riproducano, sostanzialmente, il medesimo schema e contengono le stesse clausole contestate (la clausola n. 2, c.d. di reviviscenza;
la clausola n. 6, di preventiva rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c.; la clausola n. 8, c.d. di sopravvivenza), che entrambe le fideiussioni, seppur con diverse scadenze (per la fideiussione del 16 novembre 2017, il 28 febbraio 2018; per la fideiussione del 2 marzo 2018, il 31 agosto 2019), riguardano le medesime parti e lo stesso rapporto di credito e che in entrambi i casi è eccepita la violazione della medesima normativa antitrust, ragion per cui nemmeno è configurabile un pregiudizio al diritto di difesa della convenuta e alla durata del processo.
Anzi, è per converso evidente che proprio se si negasse l'ammissibilità della nuova domanda si determinerebbe una compressione del diritto ad agire in tempi ragionevoli e si finirebbe per ostacolare l'accertamento della reale situazione giuridica tra le parti, privando parte attrice di una difesa completa rispetto a quella avversaria e costringendola ad avviare un nuovo giudizio con conseguente spreco di attività e risorse per entrambe le parti e per l'intero sistema giudiziario con evidente ed intollerabile contrasto con i principi di economia processuale e di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione.
6. Va rigettata, inoltre, l'eccezione sollevata sempre da , con l'ultima memoria ex art. CP_2
12 7. Per quanto riguarda il merito della domanda di nullità parziale della fideiussione del 2 marzo 2018 va osservato quanto segue.
La natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende funzionalmente la nullità dei contratti “a valle”.
Nel caso, le parti attrici hanno domandato l'accertamento della nullità parziale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione del 2 marzo 2018, in atti, per violazione dell'art. 2, co.
2 della legge n. 287/1990, deducendo quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausole impugnate (corrispondenti rispettivamente alle clausole 2, 6 e
8 dello schema ABI) il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'AL (ratione temporis competente in materia).
Giova evidenziare che, con detto provvedimento, la BA d'AL ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287/1990 delle condizioni generali di contratto, predisposte dall'ABI nel 2002, per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che «gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990».
Benché le clausole impugnate dagli odierni attori riproducano gli articoli dello schema ABI censurati nella loro funzione lesiva della concorrenza, si precisa che le parti attrici, nel caso di specie, non possono giovarsi del suddetto accertamento della BA d'AL, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005).
La garanzia di cui è causa va inquadrata nel tipo legale della fideiussione c.d. specifica, come del resto dalle stesse parti prospettato e come emerge dalla documentazione in atti.
In particolare, la fideiussione stipulata in data 2.3.2018 per un importo massimo pari ad €
350.000,00 è stata prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto per anticipo fatture pattuito tra il soggetto garantito FI & Co S.r.l. e , per cui non vi è dubbio sul fatto che CP_1
non si tratta di fideiussione a garanzia di ipotetiche e indeterminate operazioni bancarie del soggetto garantito che possono cagionare un'oscillazione della misura della garanzia all'interno
13 dell'esposizione massima garantita predeterminata. Pertanto, la fattispecie dedotta in giudizio non è sussumibile nella cornice astratta della fideiussione omnibus.
Ne consegue che, posto che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale del
2005 è costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, invano nella specie è stata invocata la natura di prova privilegiata della decisione della BA d'AL.
In tal senso, del resto, è orientata anche la recentissima pronuncia della S.C., secondo cui «il provvedimento della BA d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
BAria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce» (così in motivazione Cass. n. 1170/2025).
Peraltro, neanche va trascurato che le fideiussioni oggetto di domanda sono state rilasciate nel periodo 2017-2018 e, dunque, in un periodo di gran lunga successivo rispetto a quello
(ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA d'AL di cui si
è detto, per cui anche per tale ragione l'efficacia del suddetto provvedimento non risulta invocabile.
Non valendo l'efficacia probatoria di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente, la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale
(indefettibile presupposto della domanda di nullità parziale della fideiussione) neanche risulta in altro modo offerta da parte attrice, che di tanto era onerata.
A ben vedere neanche risultano allegati autonomi fatti idonei a comprovare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'art. 2 cit.
In particolare, pur tenendo conto della situazione di asimmetria informativa indubbiamente gravante sull'attore (cfr. Cass. n. 11564/2014), va ribadito che nelle cause stand alone, la cui caratteristica è rappresentata dal mancato fondamento diretto su fatti accertati in sede amministrativa, l'attore è comunque onerato della necessità di fornire elementi atti a confermare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale. Al riguardo, non è sufficiente, come nel caso di specie, l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari
14 istituti di credito al fine dell'assolvimento della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito.
L'esposto quadro delle allegazioni e delle risultanze istruttorie determina anche l'irrilevanza, per le condivisibili ragioni di cui all'ordinanza del g.i. del 21.6.2018, dell'invocato ordine di esibizione dei moduli contrattuali utilizzati dalle banche «mancando agli atti la prova della formulazione e spedizione di una preventiva richiesta del medesimo tenore, nei riguardi degli istituti suddetti ed in particolare nei confronti della BA d'AL (e quindi dell'impossibilità di ottenere aliunde la documentazione di cui trattasi), nonché per essere generica sia in punto di individuazione delle banche destinatarie dell'ordine richiesto (comprensive delle “Banche fuse per incorporazione”), nonché con riferimento alla tipologia di contratto (“fideiussione specifica”)»
Ne discende che in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche e nel periodo in contestazione, le domande attoree dirette ad accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione specifica in discussione per violazione della normativa antitrust vanno rigettate, con conseguente piena validità delle cartelle esattoriali oggetto di opposizione, che del pari va rigettata, unitamente a tutte le restanti domande consequenziali.
8. Le spese di lite vanno poste in solido a carico degli attori secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) ed applicando i minimi tabellari, con l'aumento e la riduzione rispettivamente previsti dal comma 2 e dal comma
4 dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 cit. per le parti difese dagli stessi difensori.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna, in solido, gli attori al pagamento delle spese di lite: in favore della
(e, per essa, in favore delle rappresentate, e Controparte_2 Controparte_1
pro quota in parti uguali) che liquida in complessivi € 7.000,00 per Controparte_3
15 compensi, in favore della che Controparte_16
liquida in € 5.431,00 per compensi, in favore dell' che Controparte_4
liquida in € 5.431,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Leonardo Pica
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito.
3. Venendo alle contestazioni della legittimità della procedura di riscossione, fondate sulla dedotta inesistenza di un preventivo titolo esecutivo, va osservato quanto segue.
Ad avviso degli attori, «se da un lato l'art 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato (e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, nonché la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali), il successivo l'art. 21 del D.Lgs. 46/1999, nel disciplinare le modalità di riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici fondate su rapporti di diritto privato, subordina l'iscrizione
a ruolo all'esistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 cpc che nel caso oggetto del presente
9
183 cit., circa la tardività del deposito della «documentazione in comunicazione» degli attori, la quale non sarebbe stata allegata «all'atto di citazione» ex art. 165 c.p.c. in occasione dell'iscrizione a ruolo (risalente al 9.2.2023), ma sarebbe stata versata in atti solo in data
20.2.2023.
A tacer d'altro, va osservato che il termine di cui all'art. 165 cit. non riguarda la documentazione volta a comprovare la fondatezza della domanda, la quale ben può essere depositata entro i termini di cui all'art. 183 cit. Inoltre, neanche va trascurato che l'eccezione di tardività a sua volta va sollevata con la prima difesa, apparendo altrimenti inammissibile, finendo per precludere definitivamente all'attrice di depositare la documentazione probatoria.