Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01938/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01320/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Boccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento:
del diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri dell’ausiliaria, ai sensi e per gli effetti della circolare INPS n.159 del 28.10.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. AN De OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente in ordine alla domanda di riliquidazione del TFS per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri dall’ausiliaria, proposta dal ricorrente ai sensi e per gli effetti della circolare I.N.P.S. n. 159 del 28 ottobre 2021.
2. Rappresenta il medesimo che aveva prestato servizio in qualità di -OMISSIS- dei Carabinieri dal-OMISSIS- sino al-OMISSIS- (data del congedo per sopravvenuti limiti di età); che era stato poi impiegato dal -OMISSIS- sino al -OMISSIS- nella categoria dell'ausiliaria senza soluzione di continuità col servizio attivo, senza ottenere, però, dall'INPS la riliquidazione del trattamento di fine servizio dovuto al personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri dell'ausiliaria; che, con istanza del-OMISSIS-, in esecuzione della circolare INPS n. 159 del 28.10.2021, aveva formulato all’INPS la richiesta di riliquidazione; che, stante la mancata risposta, aveva inviato, in data -OMISSIS-, ulteriore istanza rappresentando che, sulla base del progetto di riliquidazione, era stato ricalcolato il lordo spettante del TFS con una integrazione di € 17,00 circa sulla base dei -OMISSIS- di servizio maturati sino al -OMISSIS- - senza, dunque, tenere conto dell’ulteriore periodo di ausiliaria col quale il medesimo aveva invece raggiunto un’anzianità complessiva di servizio pari ad anni -OMISSIS--.
3. Nel ricorso la parte ha denunciato la illegittimità della condotta omissiva dell’INPS rilevando che lo stesso, con Circolare n. 159 del 28 ottobre 2021, in adempimento al parere n. 22028 del 15 dicembre 2020 del Ministero del Lavoro , avrebbe riconosciuto, ai fini della riliquidazione del TFS, la rilevanza dei periodi di richiamo senza assegni per tutti i Corpi militari, il cui personale fosse collocato in ausiliaria e venisse richiamato a domanda senza assegni per lo svolgimento di attività a favore della propria o di altre Amministrazioni pubbliche, individuando, poi, la base di calcolo nel trattamento economico; che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva già provveduto, con progetto liquidativo mod. TFS n. -OMISSIS-, a trasmettere all’INPS i relativi dati giuridici ed economici per il periodo compreso dal -OMISSIS- al -OMISSIS-.
4. Nel costituirsi l’INPS ha eccepito, preliminarmente, la sopravvenuta prescrizione quinquennale del credito azionato dal ricorrente sulla base della normativa settoriale essendo stata effettuata l'ultima riliquidazione del TFS in data -OMISSIS- e con accredito dell’importo di € 17,84 in data -OMISSIS-; nel merito ha chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
5. Alla udienza pubblica del 17.9.2025 il difensore della parte ricorrente nel richiamare una Circolare del Ministero della Difesa che, a parere del medesimo difensore, avrebbe qualificato in dieci anni il termine prescrizionale, ha chiesto di essere autorizzato al relativo deposito; il Collegio, nell’autorizzare la richiesta mediante deposito sul P.A.T., ha fissato nuova udienza pubblica al 21 ottobre 2025.
6. Con memoria del 7.10.2025 l’INPS ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione preliminare di prescrizione.
7. Con memoria del 10.10.2025 la difesa del ricorrente ha rilevato che l’eccezione di prescrizione formulata dalla resistente nella memoria di costituzione era tardiva; ha dedotto che tanto l’INPS che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (parere 341/2018) avrebbero formulato interpretazioni oscillanti in ordine alla valutabilità, ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), del periodo di richiamo in servizio a domanda e senza assegni; che l’INPS, con la Circolare n. 159 del 28 ottobre 2021, avrebbe pacificamente riconosciuto come la riliquidazione dell’indennità di buona uscita per il personale in ausiliaria fosse una questione controversa; che solo all’esito dell’adozione della Circolare 159/2021 sarebbe decorso il termine per far valere il diritto ex art. 2935 c.c..
8. Alla udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa è stata definitivamente trattenuta per la decisione.
9. Preliminarmente il Collegio rileva che il difensore della parte ricorrente nella memoria del 10.10.2025 non ha allegato o richiamato la citata Circolare del Ministero della Difesa.
10. Ciò premesso occorre scrutinare l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato formulata dalla parte resistente.
11. L’eccezione è fondata.
11.1 Orbene il Collegio osserva che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS risulta ritualmente proposta nella memoria di costituzione della parte del 23.2.2024.
12. Passando all’analisi della questione si rileva che gli artt. 986 e 1876 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 disciplinano il richiamo in servizio.
12.1. L’art. 986, nel regolamentare la tipologia dei richiami in servizio, al comma 1 prevede che: “Il militare in congedo può essere richiamato in servizio: a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata; c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento ”.
12.2. L’art. 1876 stabilisce che: “ Al personale trattenuto in servizio ovvero richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennità di ausiliaria in godimento .”
13. Quanto al regime prescrizionale delle prestazioni economiche del richiamo in servizio occorre fare riferimento agli artt. 20 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1032 e 2, comma 1, del R.D.L. 19.1.1939 n. 295.
13.1. Ebbene l’art. 20 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1032 stabilisce che:” Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto ”.
13.2. L’art. 2, comma 1, del R.D.L. 19.1.1939 n. 295, per come modificato dalla Legge 7 agosto 1985 n. 428 prevede, altresì, che: “ Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ”.
14. Per quanto di interesse emerge documentalmente che l’INPS, sede di Catanzaro, in data -OMISSIS-, ha emesso il provvedimento di riliquidazione del TFS relativo al ricorrente, riconoscendo, ai fini della buonuscita, -OMISSIS-i (comprensivi di -OMISSIS- di servizio riscattato ai fini TFS), per un lordo pratica complessivo di € 112.780,13 e un netto complessivo pari ad € 94.826,95.
15. Il ricorrente ha formulato la prima richiesta di ricalcolo della prestazione di buonuscita in data-OMISSIS-.
16. Stando così le cose, in assenza di prova di eventuali atti interruttivi è, quindi, decorso nei confronti del ricorrente il termine prescrizionale quinquennale di cui al combinato disposto degli artt. 20 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1032 e 2, comma 1, del R.D.L. 19.1.1939 n. 295.
17. Né vale a mutare tale conclusioni il contenuto della Circolare 159/2021, come sostenuto dalla difesa del ricorrente nella memoria del 10.10.2025, atteso che l’atto è stato adottato per formulare un riepilogo del quadro normativo e operativo sull’istituto del richiamo in servizio senza assegni, con riferimento a tutti i Corpi militari, al fine di assicurare una uniformità nella gestione delle relative procedure.
17.1. Orbene il Collegio osserva che se è vero che l’art. 2935 c.c. stabilisce che “ La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ” è altrettanto vero che la l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella “ che deriva è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione ” ( ex multis Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del 29 giugno 2025, n. 17451).
18. Ritiene, pertanto, il Collegio che la pendenza di un potenziale conflitto interpretativo in sede amministrativa avente ad oggetto l'accertamento del diritto (come prospettato nel caso di specie rispetto ai diversi profili interpretativi relativi ai periodi di richiamo senza assegni per la riliquidazione ai fini del TFS nei confronti di tutti i Corpi militari), la cui lesione venga dedotta successivamente come titolo di una pretesa azionata in sede giudiziale, non valga a precludere alla parte istante un immediato esercizio dell'azione proposta e, quindi, non sia suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione.
18.1. Tanto più che la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha escluso che i contrasti giurisprudenziali integrino i presupposti della causa ostativa al decorso prescrizionale ex art. 2935 c.c. in quanto “ L'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto ” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 28 aprile 2022, n. 13439).
19. In conclusione il ricorso deve essere rigettato essendo maturato il termine prescrizionale quinquennale di cui al combinato disposto degli artt. 20 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1032 e 2, comma 1, del R.D.L. 19.1.1939 n. 295.
20. Le spese di lite, che si liquidano nel dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 2.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA AS, Presidente
IC Ciconte, Referendario
AN De OV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De OV | RA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.