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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1467/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1275/2019 depositato il 22/02/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3449/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 31/08/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070024681985 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070024681985 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129012060372 IRPEF-ALTRO 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129012060372 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con ricorso notificato in data 30 luglio 2012, la sig.ra impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa le intimazioni di pagamento nn. 29820129013772279, 29820129012060372 e 29820129013772380, nonché le sottostanti cartelle di pagamento n. 29820020015149073, n. 298200700224681985 e n. 29820031002617400, deducendone la nullità per vizi della notifica, l'intervenuta prescrizione della pretesa e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
Si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia S.p.A., la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso e ne contestava nel merito la fondatezza, producendo documentazione attestante le attività di notifica degli atti impugnati.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 3449/04/2018, pronunciata il 20 giugno 2018 e depositata il 31 agosto 2018, accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la rituale notifica di parte delle cartelle poste a fondamento delle intimazioni di pagamento e dichiarando l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese, con conseguente annullamento degli atti impugnati e condanna di Riscossione
Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00.
Avverso tale decisione proponeva appello Riscossione Sicilia S.p.A., deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado per asserita erronea valutazione della documentazione prodotta in ordine alla prova delle notifiche, nonché per l'ingiustificato riconoscimento della prescrizione delle cartelle di pagamento, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Resistente_1Si costituiva nel giudizio di appello la sig.ra , la quale resisteva alle avverse censure, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 novembre 2024, la causa decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con i motivi di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado ritenuto non provata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento delle intimazioni impugnate, nonché per avere conseguentemente dichiarato l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie.
Le doglianze non sono fondate.
Va preliminarmente ribadito che, in materia di riscossione coattiva, grava sull'ente impositore o sul concessionario della riscossione l'onere di dimostrare la regolare notificazione della cartella di pagamento, trattandosi di atto presupposto indefettibile per la legittima esazione del credito tributario. In difetto di prova della notificazione, la pretesa non può ritenersi validamente portata a conoscenza del contribuente.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notificazione della cartella di pagamento deve avvenire nel rispetto delle forme previste dagli artt. 26 del
D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero, nei casi di irreperibilità relativa, secondo il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c., il quale richiede, a pena di nullità, il compimento di una sequenza procedimentale rigorosa e non surrogabile.
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la notificazione ex art. 140
c.p.c. si perfeziona esclusivamente con il compimento congiunto delle seguenti formalità: a) deposito dell'atto presso la Casa comunale;
b) affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario;
c) spedizione della raccomandata informativa, contenente l'indicazione specifica dell'atto notificato e del luogo di deposito.
La mancanza anche di una sola di tali formalità comporta l'inesistenza o la nullità insanabile della notificazione (Cass., sez. trib., 9 giugno 2017, n. 14467; Cass., sez. trib., 5 luglio 2018, n. 17684; Cass., sez. trib., 28 ottobre 2020, n. 23628).
È altresì principio pacifico che l'estratto di ruolo e la mera indicazione di una data di notifica non costituiscono prova idonea della rituale notificazione della cartella di pagamento, trattandosi di documenti interni dell'Amministrazione privi di efficacia probatoria in ordine alla conoscenza legale dell'atto da parte del contribuente (Cass., sez. trib., 19 aprile 2019, n. 11087; Cass., sez. trib., 15 gennaio 2021, n. 614).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Commissione Tributaria Provinciale, la documentazione prodotta dall'appellante risulta frammentaria e non consente di ricostruire in modo certo e univoco l'intero iter notificatorio con riferimento alle singole cartelle poste a base delle intimazioni impugnate. In particolare, gli avvisi di deposito in
Casa comunale, le distinte di affissione, i tracciati informatici e le ricevute di spedizione prodotte non risultano tra loro coerenti né idonei a dimostrare il collegamento certo tra ciascuna procedura notificatoria e la specifica cartella di pagamento.
Ne consegue che deve ritenersi non raggiunta la prova della rituale notificazione delle cartelle di pagamento, con la conseguenza che le stesse non hanno mai acquisito efficacia nei confronti della contribuente.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale delle pretese tributarie di natura locale, non essendo intervenuti atti validamente notificati idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tributi periodici e locali
(Cass., sez. trib., 23 febbraio 2018, n. 4283; Cass., sez. trib., 30 luglio 2019, n. 20518).
Le censure dell'appellante si risolvono, in definitiva, in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di primo grado, operazione non consentita in sede di gravame in assenza di specifici vizi logici o giuridici della motivazione, che nella specie non risultano sussistenti.
La sentenza impugnata appare, pertanto, correttamente motivata, coerente con il quadro normativo e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, sicché
l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di
Siracusa, rigetta l'appello proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione – Siracusa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 18 NOVEMBRE 2024.
Il Presidente est.
NZ AT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1275/2019 depositato il 22/02/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3449/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 31/08/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070024681985 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070024681985 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129012060372 IRPEF-ALTRO 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129012060372 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con ricorso notificato in data 30 luglio 2012, la sig.ra impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa le intimazioni di pagamento nn. 29820129013772279, 29820129012060372 e 29820129013772380, nonché le sottostanti cartelle di pagamento n. 29820020015149073, n. 298200700224681985 e n. 29820031002617400, deducendone la nullità per vizi della notifica, l'intervenuta prescrizione della pretesa e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
Si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia S.p.A., la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso e ne contestava nel merito la fondatezza, producendo documentazione attestante le attività di notifica degli atti impugnati.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 3449/04/2018, pronunciata il 20 giugno 2018 e depositata il 31 agosto 2018, accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la rituale notifica di parte delle cartelle poste a fondamento delle intimazioni di pagamento e dichiarando l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese, con conseguente annullamento degli atti impugnati e condanna di Riscossione
Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00.
Avverso tale decisione proponeva appello Riscossione Sicilia S.p.A., deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado per asserita erronea valutazione della documentazione prodotta in ordine alla prova delle notifiche, nonché per l'ingiustificato riconoscimento della prescrizione delle cartelle di pagamento, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Resistente_1Si costituiva nel giudizio di appello la sig.ra , la quale resisteva alle avverse censure, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 novembre 2024, la causa decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con i motivi di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado ritenuto non provata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento delle intimazioni impugnate, nonché per avere conseguentemente dichiarato l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie.
Le doglianze non sono fondate.
Va preliminarmente ribadito che, in materia di riscossione coattiva, grava sull'ente impositore o sul concessionario della riscossione l'onere di dimostrare la regolare notificazione della cartella di pagamento, trattandosi di atto presupposto indefettibile per la legittima esazione del credito tributario. In difetto di prova della notificazione, la pretesa non può ritenersi validamente portata a conoscenza del contribuente.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notificazione della cartella di pagamento deve avvenire nel rispetto delle forme previste dagli artt. 26 del
D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero, nei casi di irreperibilità relativa, secondo il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c., il quale richiede, a pena di nullità, il compimento di una sequenza procedimentale rigorosa e non surrogabile.
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la notificazione ex art. 140
c.p.c. si perfeziona esclusivamente con il compimento congiunto delle seguenti formalità: a) deposito dell'atto presso la Casa comunale;
b) affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario;
c) spedizione della raccomandata informativa, contenente l'indicazione specifica dell'atto notificato e del luogo di deposito.
La mancanza anche di una sola di tali formalità comporta l'inesistenza o la nullità insanabile della notificazione (Cass., sez. trib., 9 giugno 2017, n. 14467; Cass., sez. trib., 5 luglio 2018, n. 17684; Cass., sez. trib., 28 ottobre 2020, n. 23628).
È altresì principio pacifico che l'estratto di ruolo e la mera indicazione di una data di notifica non costituiscono prova idonea della rituale notificazione della cartella di pagamento, trattandosi di documenti interni dell'Amministrazione privi di efficacia probatoria in ordine alla conoscenza legale dell'atto da parte del contribuente (Cass., sez. trib., 19 aprile 2019, n. 11087; Cass., sez. trib., 15 gennaio 2021, n. 614).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Commissione Tributaria Provinciale, la documentazione prodotta dall'appellante risulta frammentaria e non consente di ricostruire in modo certo e univoco l'intero iter notificatorio con riferimento alle singole cartelle poste a base delle intimazioni impugnate. In particolare, gli avvisi di deposito in
Casa comunale, le distinte di affissione, i tracciati informatici e le ricevute di spedizione prodotte non risultano tra loro coerenti né idonei a dimostrare il collegamento certo tra ciascuna procedura notificatoria e la specifica cartella di pagamento.
Ne consegue che deve ritenersi non raggiunta la prova della rituale notificazione delle cartelle di pagamento, con la conseguenza che le stesse non hanno mai acquisito efficacia nei confronti della contribuente.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale delle pretese tributarie di natura locale, non essendo intervenuti atti validamente notificati idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tributi periodici e locali
(Cass., sez. trib., 23 febbraio 2018, n. 4283; Cass., sez. trib., 30 luglio 2019, n. 20518).
Le censure dell'appellante si risolvono, in definitiva, in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di primo grado, operazione non consentita in sede di gravame in assenza di specifici vizi logici o giuridici della motivazione, che nella specie non risultano sussistenti.
La sentenza impugnata appare, pertanto, correttamente motivata, coerente con il quadro normativo e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, sicché
l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di
Siracusa, rigetta l'appello proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione – Siracusa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 18 NOVEMBRE 2024.
Il Presidente est.
NZ AT