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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE FERIALE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere
3. dott.ssa Paola Martorana Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2447/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 70/2025, pubblicata in data
19.6.2025, vertente
TRA
(c.f. ), con sede in Cimitile Parte_1 P.IVA_1
(NA), Via Nazionale delle Puglie n. 53, in persona del liquidatore p.t., sig. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Trinchese (c.f. ), CodiceFiscale_1
- reclamante -
E
Liquidazione giudiziale della (c.f. Parte_1
), in persona del curatore, non costituita, P.IVA_1
, in persona del curatore pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Velia Gallo (c.f. ), giusta CodiceFiscale_2
procura allegata alla memoria difensiva e autorizzazione del GD del 24.7.2025, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
- reclamati -
Svolgimento del processo e conclusioni
Con reclamo depositato in data 19.7.2025, la Parte_3
impugnava la sentenza n. 70/2025, pubblicata il 19.6.2025, con la quale il Tribunale
[...]
di Nola aveva dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, su ricorso presentato dalla curatela del , creditrice dell'importo di Controparte_1
230.700,61 € oltre interessi moratori e spese, portato dalla sentenza n. 815/2024 del 12.3.2024 passata in giudicato.
Deduceva la reclamante con un primo motivo di reclamo la insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti per la sottoposizione a procedura concorsuale: a partire dal 2016 aveva cessato l'attività ed era stata messa in liquidazione, aveva depositato i bilanci nei termini fino all'anno 2020, aveva poi aggiornato i bilanci degli anni 2021, 2022 e 2023 con assemblea del
16.10.2014 e regolarmente depositato il bilancio del 2024; aveva operato rettifiche dei bilanci
2020 e 2021, riducendo le immobilizzazioni, i crediti e i debiti e riportando quindi per gli anni successivi importi inferiori ai limiti normativi;
in particolare le immobilizzazioni materiali riportate per 63.086,00 € al 2020 erano state riportate a zero non essendo più esistenti, le immobilizzazioni immateriali costituite da partecipazione nella associazione A.P.C. per
611.000,00 € si erano azzerate per essere quest'ultima stata liquidata senza attivo, i crediti da
493.107,00 nel 2020 si erano ridotti a 167.797,00 € in quanto in parte incassati e in parte non recuperabili, i debiti da 538.896,00 € al 2020 si erano ridotti a 18.021,00 € verso istituto bancario in quanto alcuni pagati e altri per azzeramento dei crediti da parte dei creditori;
era immotivata la pronuncia di inattendibilità dei bilanci formulata dalla curatela ricorrente.
Come secondo motivo di reclamo deduceva la mancanza dello stato di insolvenza, essendovi un unico creditore liquidabile con l'attivo esistente.
Instava quindi per l'accoglimento del reclamo e la revoca della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il creditore ricorrente deducendo la infondatezza del reclamo, evidenziando essere stati approvati i bilanci dal 2021 al 2023 solo con assemblea del 16.10.2024
e depositati al Registro delle Imprese in data 24.10.2024 e riportare essi debiti ridotti a 18mila €
(dai 538.896,00 del bilancio 2020) e attivo e ricavi inferiori ai minimi normativi (laddove nel bilancio al 2020 erano ben superiori), di tal che appariva palese il loro confezionamento ai soli fini di elusione della normativa concorsuale. Deduceva in particolare la inattendibilità della deduzione di appostazione creditoria inerente la partecipazione nella società ACP per sottoscrizione di titoli azionari e poi azzerata per il fallimento della debitrice, in quanto la debitrice non poteva emettere azioni e altri strumenti finanziari e nella nota integrativa al 31.12.2025 era indicato non aver mai emesso azioni o altri strumenti finanziari;
appariva poi strano che la partecipazione fosse avvenuta nel 2013, due anni prima della cancellazione della società, e che fosse stata portata in bilancio per oltre 9 anni e rettificata solo nel 2024, considerato altresì la coincidenza degli amministratori delle due società ( e . In Pt_4 Parte_2
ordine ai debiti e crediti, le affermazioni relative agli avvenuti parziali incassi e alla parziale irrecuperabilità dei crediti e ai pagamenti e parziali azzeramenti dei debiti erano prive di qualsiasi documentazione contabile di supporto, non essendo state né depositate le scritture contabili né specificati i nomi dei creditori e dei debitori con i regolamenti economici avvenuti. Lo stato di insolvenza appariva poi palese dalla cessazione di attività e messa in liquidazione della debitrice e dal mancato pagamento del rilevante credito. Instava quindi per il rigetto del reclamo con vittoria di spese in favore dell'Erario.
All'udienza del 27 agosto 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ad esito del deposito delle note scritte di entrambe le parti costituite la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto.
Devono infatti essere integralmente condivise le motivazioni espresse dal Tribunale nella sentenza reclamata, in ordine alla mancanza di prova, da parte della debitrice, del possesso dei requisiti di impresa minore, alla luce della tardiva redazione e deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, avvenuta ad esito della sentenza di condanna al pagamento di rilevanti importi nei confronti del creditore ricorrente e in prossimità della presentazione di domanda di assoggettamento a procedura concorsuale, nonché delle modifiche di rilevante entità rispetto ai dati esposti nei precedenti bilanci (specie in relazione all'attivo patrimoniale e alla debitoria) senza la produzione di documentazione contabile o quantomeno di prospetti esplicativi giustificanti le riduzioni degli importi precedentemente indicati e che rendevano la società debitrice pienamente assoggettabile alla procedura concorsuale.
Inattendibilità dei bilanci ancor più evidenziata dalla mancata appostazione al passivo dell'intero credito vantato dal NT creditore (limitato all'importo capitale e non comprensivo degli interessi moratori e del rimborso delle spese di lite) e dalla inattendibilità
Contr della vicenda legata alla dedotta sottoscrizione di azioni della società e del relativo credito
Contr poi azzerato, atteso che, come evidenziato dalla reclamata costituita, la non poteva emettere azioni e altri strumenti finanziari e nella nota integrativa al 31.12.2025 aveva indicato non aver mai emesso azioni o altri strumenti finanziari. Deve pertanto convenirsi con il giudice di primo grado nella affermazione della inidoneità della documentazione depositata dalla debitrice a comprovare il possesso dei requisiti dimensionali della impresa minore.
Parimenti infondato è il reclamo nella parte in cui viene dedotta la inesistenza dello stato di insolvenza, alla luce dell'ammontare del credito del NT ricorrente e della cessazione di attività della reclamante e della mancanza di prova di attività tali da poter essere utilizzate per il pagamento del creditore.
Devesi pertanto respingere il reclamo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in favore dello Stato, ai sensi del d.m 147/2022, con riferimento a procedimenti di natura contenziosa e valore indeterminato.
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza,
a carico della reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Feriale Civile, pronunziando sul reclamo proposto dalla avverso la sentenza n. 70/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale di Nola in data 19.6.2025, così provvede:
--Respinge il reclamo.
--Condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate nell'importo di 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovute.
--Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, dichiara sussistenti a carico della reclamante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 27.8.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo