CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1578/2019 posta in deliberazione il giorno 22/05/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. ; ( VIALE DI VILLA Controparte_1 C.F._1
GRAZIOLI, 15 00198 ROMA;
Controparte_2
( ) VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 15 00198 ROMA C.F._2
ITALIA;
E
) _3 P.IVA_2
Avv. FILIACCI MAURIZIO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 97/2019 emessa dal Tribunale di .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
PQM
Roma,
IL PRESIDENTE ESTENSORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1578/2019 posta in deliberazione il giorno 24/09/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. ti e;
Controparte_1 Controparte_2
E
) _3 P.IVA_2
Avv. FILIACCI MAURIZIO
OGGETTO
2 Appello avverso la sentenza n. 97/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_2
con la quale il Tribunale di Viterbo aveva così statuito: “In accoglimento della domanda proposta da parte attrice condanna la PA
, previo annullamento del saldo negativo indicato
[...]
nell'ultimo estratto conto nella misura di Euro 234.712,67, al pagamento della complessiva somma di Euro 607.257,03, oltre interessi al saggio legale dalla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio sino all'effettivo pagamento. 2) Condanna l'istituto bancario convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 27.804,00, oltre spese forfetarie, nonché oneri fiscali e previdenziali come per legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., nonché le spese sostenute da parte attrice per il contributo unificato, condannando parte convenuta al relativo rimborso.”
Si è costituito in giudizio il instando per il _3
rigetto dell'appello.
Sospesa parzialmente l'esecutività della sentenza, all'odierna udienza, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale , la causa è stata decisa ex art 281 sexies con lettura della sentenza in udienza.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si riporta di seguito la sentenza impugnata.
Con citazione notificata il 16.4.15 la conveniva innanzi al il CP_3
Tribunale di Viterbo la per ottenere l'accertamento della nullità o CP_4
della inefficacia dei tassi di interesse applicati al cc n. 11000190 ed al n.
40549.14, delle spese, della capitalizzazione e delle commissioni e quindi per ottenere il ricalcolo del saldo. Parte attrice esponeva che era titolare di un
3 rapporto di cc con apertura di credito acceso presso con l'istituto di credito convenuto;
che su detto rapporto era confluita una linea di credito n. 405.49.14
e n. 41222.05; che durante il rapporto la banca aveva addebitato al conto corrente ed alle linee di credito tassi di interessi, spese, capitalizzazione e commissioni non pattuite;
che il conto era stato aperto nel 1989 rimanendo le condizioni applicate senza pattuizioni scritte sino al 21.9.2005; che al rapporto erano state applicate condizioni diverse da quelle dovute e che aveva interesse ad ottenere il ricalcolo del saldo. Si costituiva la esponendo che parte CP_4
attrice aveva offerto una ricostruzione dei fatti non completa;
che il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1100190 era stato acceso l'11.7.1989; che il
9.7.1992 aveva concesso alla due linee di anticipi in conto corrente CP_3
salvo buon fine, n. 40549.14 e n. 41122.05; che in detta occasione aveva consegnato il documento informativo contenente le condizioni economiche applicate;
di cui il Cliente prendeva visione;
che il 20.9.2005 aveva concesso una nuova apertura di credito per € 350.000; che le parti avevano sottoscritto apposito contratto riportante le condizioni economiche applicate;
che parte attrice non aveva mai sollevato contestazioni durante lo svolgimento del rapporto;
che le parti avevano periodicamente modificato le condizioni applicate sottoscrivendo l'apposito modello;
che la aveva ottenuto importanti CP_3
aperture di credito;
che aveva inviato periodicamente il Documento di Sintesi contenete tutte le condizioni applicate;
che a seguito dell'inizio di una procedura esecutiva aveva chiesto chiarimenti alla e dal 31.1.2014 aveva CP_3
sospeso gli affidamenti;
che a tale data il conto corrente n. 1100190 aveva un saldo negativo di € 234.712,67; che tale saldo era rimasto insoluto;
che la domanda dell'attrice era destinata ad impedire alla banca di soddisfare il proprio credito;
che aveva applicato condizioni conosciute dalla società attrice;
che nel contratto di apertura del cc le parti avevano fatto riferimento quanto al tasso di interesse “alle condizioni applicate usualmente dalle aziende di credito su piazza”; che deta previsione era stata sanata con la consegna alla correntista nel
4 luglio 1992 del documento informativo analitico, contenente le condizioni economiche applicate;
che la aveva riconosciuto tale circostanza;
che CP_3
le parti avevano negoziato le condizioni nel settembre 2005 senza contestazioni da parte della società attrice;
che la stessa aveva sempre ricevuto gli estratti conto riportanti le condizioni applicate;
che dal settembre 2005 le parti avevano concordato le modifiche delle condizioni economiche del conto corrente;
che il calcolo e l'addebito degli interessi sul conto corrente era stato operato nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali;
che aveva applicato agli interessi una capitalizzazione trimestrale reciprocamente;
che le rimesse sul cc avevano avuto natura solutoria e non ripristinatoria;
che non era stato applicato l'anatocismo; che si era prescritto il diritto di ripetizione delle rimesse effettuate prima del 16.4.2005; che il rapporto era ancora pendente non essendo possibile dunque la ripetizione del pagamento asseritamente indebito;
che la società attrice dal 9.7.1992 aveva accettato per iscritto le previsioni contrattuali relative alla commissione di massimo scoperto;
che in tal modo era stata remunerata la messa a disposizione “elastica” del credito;
che aveva seguito le“Istruzioni” della
Banca d'Italia; che le valute ed i fondi erano stati messi a disposizione del cliente secondo le previsioni della normativa di settore;
che la società attrice aveva ricevuto gli estratti del cc senza presentare contestazioni e che comunque ogni pretesa restitutoria si era prescritta
…..Nel merito, le pretese di diritto avanzate da parte attrice sono fondate come di seguito illustrato. Il rapporto di c/c tra la società fallita e la banca convenuta
è stato aperto nel 1989, senza espressa pattuizione delle condizioni economiche.
A far data dal 21/09/2005, le convenzioni pattizie hanno riguardato i tassi nominali ma non i tassi effettivi, in spregio alle disposizioni del TUB, conseguendone la sostanziale indeterminatezza dei tassi applicati. Risale al
10/10/2012 la negoziazione tra le parti del tasso creditore, limitatamente inteso come valore nominale, in assenza di indicazioni relativamente al tasso effettivo applicato. Fino al 21/09/2005, non risultano agli atti pattuizioni anche con
5 riguardo alle linee di credito accessorie, nn. 40549.14 e 41122.05, con specifico riferimento alle condizioni economiche. In ogni caso, gli accordi sopraggiunti non indicano i tassi effettivi applicati. …Con specifico riferimento alla commissione di massimo scoperto applicata dalla banca convenuta, ne emerge la nullità, in assenza di una valida pattuizione per l'intera durata del rapporto, dunque, anche successivamente al 21/09/2005, attesa la palese indeterminatezza.
Alla stessa stregua, sono da considerare nulli le spese e gli oneri accessori applicati dalla banca convenuta. La C.T.U. esperita ha confermato che la banca convenuta ha applicato la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, in spregio al disposto di cui all'art. 1283 c.c. D'altra parte, la Delibera CICR del
2000 riguarda esclusivamente la capitalizzazione degli interessi, escludendo commissioni e spese, mentre nella contabilizzazione dall'istituto di credito vengono sommati. Partendo dal dato ineluttabile che il rapporto di conto corrente oggetto di scrutinio è antecedente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, non può revocarsi in dubbio l'applicazione in via residuale della disciplina codicistica, che soccorre in caso di carenza (ovvero nullità) di pattuizioni in forma contrattuale, con applicazione dei tassi d'interesse nella misura legale, vigenti ratione temporis. Facendo richiamo alla giurisprudenza, di merito e di legittimità, granitica sul punto, tra l'altro correttamente riportata da parte attrice, né avendo l'istituto di credito dato prova del contrario, deve ritenersi illegittima l'applicazione, da parte della Banca, delle condizioni economiche che sono state variate arbitrariamente senza darne comunicazione alla società correntista, secondo il principio dei c.d. “usi su piazza”. Illegittimità coinvolge ogni altra commissione o spesa non pattuita. In questo senso, non vi sono (recte non sono stati forniti da parte convenuta) concreti elementi per discostarsi dal ricalcolo del rapporto effettuato dal C.T.U., attraverso l'applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c., per il periodo che va dall'apertura del rapporto sino alla entrata in vigore della L. 154/1992. Per il periodo successivo, ancora in ossequio alle deduzioni del C.T.U., non
6 validamente contestate dalla banca convenuta, i conteggi dovranno partire da un saldo “zero” ed essere applicati i tassi sostitutivi, mentre il rapporto dovrà essere scevro da commissione di massimo scoperto, spese ed oneri accessori non pattuiti. Il C.T.U. ha correttamente distinto i periodi di riferimento del rapporto di conto corrente, anche in base allo ius superveninens e alle determinazioni più accreditate del Supremo Consesso. Su tali presupposti, il consulente nominato dal giudice ha poi spiegato le modalità di calcolo (e di epurazione) degli interessi e la relativa capitalizzazione. La correttezza delle argomentazioni svolte sul punto dal C.T.U. in assenza di alcuna valida deduzione in contrario da parte della
Banca consente a questo giudice di aderirvi facendo richiamo ad esse, anche con riguardo alle puntualizzazioni ivi contenute rispetto alle osservazioni dei
Consulenti di entrambe le parti. Con specifico riferimento all'uso su piazza, valga rilevare come la giurisprudenza ha precisato che quando sono convenuti interessi convenzionali a tasso variabile e detto tasso non risulti specificamente determinato, ma viene fatto generico riferimento agli usi bancari su piazza, la clausola deve considerarsi nulla per indeterminatezza del tasso applicabile e sono quindi dovuti gli interessi al tasso legale, ovvero al tasso dei BOT a dodici mesi, secondo le disposizioni dell'art. 117 TUB. La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, da quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass. Civ., Sent. N. 22179/2015). Stessa sorte indeterminata, come per il tasso degli interessi, nella vicenda in analisi riguarda le ulteriori condizioni contrattuali, dunque, le commissioni di massimo scoperto e le valute degli accrediti e degli addebiti. Il C.T.U. ha ritenuto
7 inapplicabile la capitalizzazione periodica per tutto il periodo del rapporto di durata del conto corrente. Si legge nell'elaborato del consulente nominato dal
Tribunale: “..gli interessi che ne sono conseguiti, nelle loro diverse quantificazioni, sono stati semplicemente riportati in sede di computo finale nel determinare il/i (nuovo/i) saldo/i del rapporto di conto corrente in esame” (cfr.
CTU pag. 11). Il professionista nominato “ex officio” ha evidenziato l'assenza di pattuizioni riguardo a commissioni di massimo scoperto, spese tenuta conto periodiche, spese diverse. Riguardo al saldo iniziale, si ritiene di condividere la prospettazione del C.T.U. che prevede il saldo iniziale “zero” e il computo dei tassi sostitutivi ex L. 154/1992. Applicando tutti i criteri di valutazione precedentemente specificati il consulente tecnico dell'ufficio, alla luce della documentazione contabile prodotta, con particolare riferimento agli estratti conto e agli estratti conto scalari dei rapporti bancari oggetto di causa prodotti agli atti del giudizio, ha proceduto alla complessiva ricostruzione dei rispettivi rapporti di dare e di avere tra le parti. Gli esiti cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio hanno formato, inoltre, oggetto di contraddittorio con i tecnici delle parti, a seguito della trasmissione della relazione da parte del consulente dell'ufficio e della formulazione di osservazioni ad opera dei tecnici di fiducia delle parti, che h hanno trovato adeguata risposta nelle relazioni finali depositate agli atti. In particolar modo, tra le varie ipotesi di calcolo che sono state demandate al consulente tecnico dell'ufficio questo tribunale ritiene di dover procedere alla ricostruzione dei rapporti di dare e di avere tra le parti in causa sulla scorta della seconda ipotesi di calcolo (indicata a pagina 15, nelle tabelle 4
e 5, in cui sono contenuti i nuovi saldi) che indica un saldo finale attivo, ottenuto dalla somma algebrica dei dati indicati, in favore del correntista pari a Euro
607.257,03 Per giugnere a tale risultato, il consulente tecnico dell'ufficio ha proceduto: - all'applicazione degli interessi al saggio convenzionale documentato in atti ovvero secondo il differente saggio concretamente applicato dall'istituto di credito in corso di rapporto solo se migliorativo per il correntista rispetto alle
8 condizioni originariamente convenute;
- al ricalcolo degli interessi escludendo ogni capitalizzazione sino al 30/9/2000 e applicando la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo;
- alla eliminazione degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto con riferimento ai rapporti contrattuali per i quali non è stata fornita la prova della determinatezza della relativa convenzione negoziale;
- alla verifica dell'eventuale violazione del tasso soglia dei tassi di interesse concretamente applicati individuati secondo la formula del T.A.E.G., accertando in ogni caso l'insussistenza di alcuno sforamento durante tutto il periodo in cui il rapporto ha avuto svolgimento. L'applicazione di tutti i criteri anzidetti ha comportato, pertanto, l'individuazione del saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di causa, invece della somma di euro 234.712,67 indicata dall'ultimo estratto conto prodotto, relativo all'epoca di chiusura del conto, nella differente somma di euro 607.257,03, calcolata in base alla seconda ipotesi di calcolo, indicata nelle Tabelle 4 e 5, formulata con la relazione di consulenza tecnica depositata. Tale ipotesi di calcolo appare quella maggiormente rispondente alle considerazioni precedentemente svolte con specifico riferimento alla nullità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto e alla inidoneità della circostanza secondo cui al momento della vocatio in ius della Banca il rapporto di conto corrente oggetto di causa ha evidenziato un saldo positivo a smentire la presunzione circa la natura ripristinatoria e non anche solutoria delle rimesse effettuate dal correntista in presenza di un conto corrente con facoltà di scoperto contrattualmente convenuta. Alla luce dei calcoli effettuati, dunque, l'istituto di credito convenuto va condannato al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di euro 607.257,03, oltre interessi al saggio legale dalla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio sino all'effettivo pagamento.”
9 3.PRIMO MOTIVO: erroneità della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 97/2019 nella parte in cui ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal nonostante la pendenza del rapporto di conto _3
corrente dedotto in lite.
La doglianza è parzialmente fondata.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 21646 /2018 ne ha affermato la piena ammissibilità : “In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.”
Ne consegue che fino al momento in cui il rapporto di conto corrente sia in essere la statuizione non può essere di condanna alla ripetizione , ma deve limitarsi all' accertamento del saldo di conto corrente alla data intermedia.
4.SECONDO MOTIVO: erroneità della sentenza del Tribunale di Viterbo n.
97/19 nella parte in cui ha respinto l'eccezione della NC di prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione del presunto indebito.
La doglianza è infondata.
La Corte di Cassazione con la sentenza 2660/2019 ha precisato: “In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento,
10 qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Nella fattispecie in esame è incontroverso che il conto fosse affidato.
Il Tribunale ha osservato sul punto: “La valutazione ex post, attraverso la ricostruzione dell'intero rapporto effettuata dal C.T.U. non dà indicazioni, né in tal senso è sopraggiunto alcun dirimente contributo di parte attrice, che consentono di individuare se alcune rimesse, al di là della mera indicazione astratta della Banca (anche per il tramite del conteggio proveniente dal CT di parte convenuta), siano state in concreto solutorie, in guisa da poter considerare il periodo di prescrizione decorrente dall'annotazione, invece che dalla chiusura del conto » .
Il tribunale avrebbe errato nel non accertare la natura solutoria di quelle rimesse che avessero ecceduto l'affidamento per le quali la prescrizione decennale sarebbe decorsa dall'annotazione.
Tuttavia l'appello sarebbe aspecifico ex art 342 c.p.c., in quanto, considerata la natura del giudizio di appello ed a fronte di un conto affidato parte appellante era pur sempre onerata di indicare, almeno in modo sommario, quali rimesse potessero avere un carattere solutorio e non ripristinatorio.
Va sotto altro profilo osservato che la prescrizione viene ad essere esclusa in radice utilizzando, come si dirà , il saldo debitore iniziale ,sicchè inevitabilmente ogni rimessa è valsa a reintegrare di fatto la provvista.
5.TERZO MOTIVO: erroneità della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 97/19 nella parte in cui ha violato il principio della ripartizione del carico probatorio, ritenendo che incombesse sulla NC l'onere di produrre in giudizio la
11 documentazione relativa al conto corrente, con conseguente applicazione del criterio del c.d. saldo zero.
La doglianza è fondata.
Con la sentenza 11543/2019 la Corte di Cassazione ha precisato in tema di riparto di onere della prova : “ Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.”
12 6.QUARTO MOTIVO: erroneità della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 97/19 nella parte in cui ha accertato un credito del pari _3
ad euro 607.207,03, condannando la NC al relativo pagamento.
La doglianza è parzialmente fondata.
-Quanto al supposto anatocismo. Condivisibilmente la capitalizzazione trimestrale è stata esclusa per l'intera durata del rapporto per difetto di una pattuizione bilaterale originaria o successiva , non avendo efficacia sanante il mero adeguamento alla delibera CICR del 2000.
-✓ Quanto alla CMS. Il contratto non ha subito variazioni bilaterali nel corso del tempo .
✓ Quanto al saldo zero. La doglianza è fondata per quanto sopra esposto.
7.Conclusivamente, alla stregua delle doglianze accolte, il difetto di pattuizione bilaterale originaria o sopravvenuta avrebbe dovuto comportare l'applicazione degli interessi legali prima e sostitutivi poi per l'intera durata del rapporto,
l'esclusione della capitalizzazione degli interessi passivi e delle cms per l'intera durata del rapporto escludendo la prescrizione.
Il saldo attivo per il correntista applicando l'ipotesi di calcolo di cui alla tabella 6 punto 1.4 è di € 119.229,01 alla data del 31.12.2014, come precisato dal ctu ( (
1.4il ricalcolo del quarto saldo finale, effettuato riportando nel primo periodo il saldo effettivo al 1 ottobre 1994, applicando i tassi sostitutivi e senza capitalizzazione alcuna degli interessi attivi e passivi che ne sono derivati, presenta un saldo positivo di euro 119.229,01, a fronte di un saldo negativo di euro (-) 234.712,67 risultante dall'ultimo estratto conto al 31 dicembre 2014. In questo caso, l'ammontare dei recuperi derivante dalla modalità descritta risulta essere di euro 353.941,68, dato dalla somma del nuovo saldo e del vecchio saldo
(negativo).
8. Avuto riguardo alla parziale soccombenza di le spese di lite CP_5
vanno compensate per il 50% con liquidazione delle spese parametrata per
13 entrambi i gradi al valore dell'accolto . Le spese di ctu resasi necessaria per ricostruire i conteggi vanno ripartite nella stessa misura definitivamente.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza determina in € 119.229,01 il saldo a credito del correntista alla data del 31.12.2014; condanna alla rifusione in favore del CP_5 [...]
el 50% delle spese di lite: quota che liquida per il primo grado CP_3
in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del 50% del c.u.
e per questo grado in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.; pone definitivamente in quote uguali definitivamente le spese di ctu.
IL PRESIDENTE EST.
14
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1578/2019 posta in deliberazione il giorno 22/05/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. ; ( VIALE DI VILLA Controparte_1 C.F._1
GRAZIOLI, 15 00198 ROMA;
Controparte_2
( ) VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 15 00198 ROMA C.F._2
ITALIA;
E
) _3 P.IVA_2
Avv. FILIACCI MAURIZIO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 97/2019 emessa dal Tribunale di .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
PQM
Roma,
IL PRESIDENTE ESTENSORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1578/2019 posta in deliberazione il giorno 24/09/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. ti e;
Controparte_1 Controparte_2
E
) _3 P.IVA_2
Avv. FILIACCI MAURIZIO
OGGETTO
2 Appello avverso la sentenza n. 97/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_2
con la quale il Tribunale di Viterbo aveva così statuito: “In accoglimento della domanda proposta da parte attrice condanna la PA
, previo annullamento del saldo negativo indicato
[...]
nell'ultimo estratto conto nella misura di Euro 234.712,67, al pagamento della complessiva somma di Euro 607.257,03, oltre interessi al saggio legale dalla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio sino all'effettivo pagamento. 2) Condanna l'istituto bancario convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 27.804,00, oltre spese forfetarie, nonché oneri fiscali e previdenziali come per legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., nonché le spese sostenute da parte attrice per il contributo unificato, condannando parte convenuta al relativo rimborso.”
Si è costituito in giudizio il instando per il _3
rigetto dell'appello.
Sospesa parzialmente l'esecutività della sentenza, all'odierna udienza, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale , la causa è stata decisa ex art 281 sexies con lettura della sentenza in udienza.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si riporta di seguito la sentenza impugnata.
Con citazione notificata il 16.4.15 la conveniva innanzi al il CP_3
Tribunale di Viterbo la per ottenere l'accertamento della nullità o CP_4
della inefficacia dei tassi di interesse applicati al cc n. 11000190 ed al n.
40549.14, delle spese, della capitalizzazione e delle commissioni e quindi per ottenere il ricalcolo del saldo. Parte attrice esponeva che era titolare di un
3 rapporto di cc con apertura di credito acceso presso con l'istituto di credito convenuto;
che su detto rapporto era confluita una linea di credito n. 405.49.14
e n. 41222.05; che durante il rapporto la banca aveva addebitato al conto corrente ed alle linee di credito tassi di interessi, spese, capitalizzazione e commissioni non pattuite;
che il conto era stato aperto nel 1989 rimanendo le condizioni applicate senza pattuizioni scritte sino al 21.9.2005; che al rapporto erano state applicate condizioni diverse da quelle dovute e che aveva interesse ad ottenere il ricalcolo del saldo. Si costituiva la esponendo che parte CP_4
attrice aveva offerto una ricostruzione dei fatti non completa;
che il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1100190 era stato acceso l'11.7.1989; che il
9.7.1992 aveva concesso alla due linee di anticipi in conto corrente CP_3
salvo buon fine, n. 40549.14 e n. 41122.05; che in detta occasione aveva consegnato il documento informativo contenente le condizioni economiche applicate;
di cui il Cliente prendeva visione;
che il 20.9.2005 aveva concesso una nuova apertura di credito per € 350.000; che le parti avevano sottoscritto apposito contratto riportante le condizioni economiche applicate;
che parte attrice non aveva mai sollevato contestazioni durante lo svolgimento del rapporto;
che le parti avevano periodicamente modificato le condizioni applicate sottoscrivendo l'apposito modello;
che la aveva ottenuto importanti CP_3
aperture di credito;
che aveva inviato periodicamente il Documento di Sintesi contenete tutte le condizioni applicate;
che a seguito dell'inizio di una procedura esecutiva aveva chiesto chiarimenti alla e dal 31.1.2014 aveva CP_3
sospeso gli affidamenti;
che a tale data il conto corrente n. 1100190 aveva un saldo negativo di € 234.712,67; che tale saldo era rimasto insoluto;
che la domanda dell'attrice era destinata ad impedire alla banca di soddisfare il proprio credito;
che aveva applicato condizioni conosciute dalla società attrice;
che nel contratto di apertura del cc le parti avevano fatto riferimento quanto al tasso di interesse “alle condizioni applicate usualmente dalle aziende di credito su piazza”; che deta previsione era stata sanata con la consegna alla correntista nel
4 luglio 1992 del documento informativo analitico, contenente le condizioni economiche applicate;
che la aveva riconosciuto tale circostanza;
che CP_3
le parti avevano negoziato le condizioni nel settembre 2005 senza contestazioni da parte della società attrice;
che la stessa aveva sempre ricevuto gli estratti conto riportanti le condizioni applicate;
che dal settembre 2005 le parti avevano concordato le modifiche delle condizioni economiche del conto corrente;
che il calcolo e l'addebito degli interessi sul conto corrente era stato operato nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali;
che aveva applicato agli interessi una capitalizzazione trimestrale reciprocamente;
che le rimesse sul cc avevano avuto natura solutoria e non ripristinatoria;
che non era stato applicato l'anatocismo; che si era prescritto il diritto di ripetizione delle rimesse effettuate prima del 16.4.2005; che il rapporto era ancora pendente non essendo possibile dunque la ripetizione del pagamento asseritamente indebito;
che la società attrice dal 9.7.1992 aveva accettato per iscritto le previsioni contrattuali relative alla commissione di massimo scoperto;
che in tal modo era stata remunerata la messa a disposizione “elastica” del credito;
che aveva seguito le“Istruzioni” della
Banca d'Italia; che le valute ed i fondi erano stati messi a disposizione del cliente secondo le previsioni della normativa di settore;
che la società attrice aveva ricevuto gli estratti del cc senza presentare contestazioni e che comunque ogni pretesa restitutoria si era prescritta
…..Nel merito, le pretese di diritto avanzate da parte attrice sono fondate come di seguito illustrato. Il rapporto di c/c tra la società fallita e la banca convenuta
è stato aperto nel 1989, senza espressa pattuizione delle condizioni economiche.
A far data dal 21/09/2005, le convenzioni pattizie hanno riguardato i tassi nominali ma non i tassi effettivi, in spregio alle disposizioni del TUB, conseguendone la sostanziale indeterminatezza dei tassi applicati. Risale al
10/10/2012 la negoziazione tra le parti del tasso creditore, limitatamente inteso come valore nominale, in assenza di indicazioni relativamente al tasso effettivo applicato. Fino al 21/09/2005, non risultano agli atti pattuizioni anche con
5 riguardo alle linee di credito accessorie, nn. 40549.14 e 41122.05, con specifico riferimento alle condizioni economiche. In ogni caso, gli accordi sopraggiunti non indicano i tassi effettivi applicati. …Con specifico riferimento alla commissione di massimo scoperto applicata dalla banca convenuta, ne emerge la nullità, in assenza di una valida pattuizione per l'intera durata del rapporto, dunque, anche successivamente al 21/09/2005, attesa la palese indeterminatezza.
Alla stessa stregua, sono da considerare nulli le spese e gli oneri accessori applicati dalla banca convenuta. La C.T.U. esperita ha confermato che la banca convenuta ha applicato la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, in spregio al disposto di cui all'art. 1283 c.c. D'altra parte, la Delibera CICR del
2000 riguarda esclusivamente la capitalizzazione degli interessi, escludendo commissioni e spese, mentre nella contabilizzazione dall'istituto di credito vengono sommati. Partendo dal dato ineluttabile che il rapporto di conto corrente oggetto di scrutinio è antecedente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, non può revocarsi in dubbio l'applicazione in via residuale della disciplina codicistica, che soccorre in caso di carenza (ovvero nullità) di pattuizioni in forma contrattuale, con applicazione dei tassi d'interesse nella misura legale, vigenti ratione temporis. Facendo richiamo alla giurisprudenza, di merito e di legittimità, granitica sul punto, tra l'altro correttamente riportata da parte attrice, né avendo l'istituto di credito dato prova del contrario, deve ritenersi illegittima l'applicazione, da parte della Banca, delle condizioni economiche che sono state variate arbitrariamente senza darne comunicazione alla società correntista, secondo il principio dei c.d. “usi su piazza”. Illegittimità coinvolge ogni altra commissione o spesa non pattuita. In questo senso, non vi sono (recte non sono stati forniti da parte convenuta) concreti elementi per discostarsi dal ricalcolo del rapporto effettuato dal C.T.U., attraverso l'applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c., per il periodo che va dall'apertura del rapporto sino alla entrata in vigore della L. 154/1992. Per il periodo successivo, ancora in ossequio alle deduzioni del C.T.U., non
6 validamente contestate dalla banca convenuta, i conteggi dovranno partire da un saldo “zero” ed essere applicati i tassi sostitutivi, mentre il rapporto dovrà essere scevro da commissione di massimo scoperto, spese ed oneri accessori non pattuiti. Il C.T.U. ha correttamente distinto i periodi di riferimento del rapporto di conto corrente, anche in base allo ius superveninens e alle determinazioni più accreditate del Supremo Consesso. Su tali presupposti, il consulente nominato dal giudice ha poi spiegato le modalità di calcolo (e di epurazione) degli interessi e la relativa capitalizzazione. La correttezza delle argomentazioni svolte sul punto dal C.T.U. in assenza di alcuna valida deduzione in contrario da parte della
Banca consente a questo giudice di aderirvi facendo richiamo ad esse, anche con riguardo alle puntualizzazioni ivi contenute rispetto alle osservazioni dei
Consulenti di entrambe le parti. Con specifico riferimento all'uso su piazza, valga rilevare come la giurisprudenza ha precisato che quando sono convenuti interessi convenzionali a tasso variabile e detto tasso non risulti specificamente determinato, ma viene fatto generico riferimento agli usi bancari su piazza, la clausola deve considerarsi nulla per indeterminatezza del tasso applicabile e sono quindi dovuti gli interessi al tasso legale, ovvero al tasso dei BOT a dodici mesi, secondo le disposizioni dell'art. 117 TUB. La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, da quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass. Civ., Sent. N. 22179/2015). Stessa sorte indeterminata, come per il tasso degli interessi, nella vicenda in analisi riguarda le ulteriori condizioni contrattuali, dunque, le commissioni di massimo scoperto e le valute degli accrediti e degli addebiti. Il C.T.U. ha ritenuto
7 inapplicabile la capitalizzazione periodica per tutto il periodo del rapporto di durata del conto corrente. Si legge nell'elaborato del consulente nominato dal
Tribunale: “..gli interessi che ne sono conseguiti, nelle loro diverse quantificazioni, sono stati semplicemente riportati in sede di computo finale nel determinare il/i (nuovo/i) saldo/i del rapporto di conto corrente in esame” (cfr.
CTU pag. 11). Il professionista nominato “ex officio” ha evidenziato l'assenza di pattuizioni riguardo a commissioni di massimo scoperto, spese tenuta conto periodiche, spese diverse. Riguardo al saldo iniziale, si ritiene di condividere la prospettazione del C.T.U. che prevede il saldo iniziale “zero” e il computo dei tassi sostitutivi ex L. 154/1992. Applicando tutti i criteri di valutazione precedentemente specificati il consulente tecnico dell'ufficio, alla luce della documentazione contabile prodotta, con particolare riferimento agli estratti conto e agli estratti conto scalari dei rapporti bancari oggetto di causa prodotti agli atti del giudizio, ha proceduto alla complessiva ricostruzione dei rispettivi rapporti di dare e di avere tra le parti. Gli esiti cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio hanno formato, inoltre, oggetto di contraddittorio con i tecnici delle parti, a seguito della trasmissione della relazione da parte del consulente dell'ufficio e della formulazione di osservazioni ad opera dei tecnici di fiducia delle parti, che h hanno trovato adeguata risposta nelle relazioni finali depositate agli atti. In particolar modo, tra le varie ipotesi di calcolo che sono state demandate al consulente tecnico dell'ufficio questo tribunale ritiene di dover procedere alla ricostruzione dei rapporti di dare e di avere tra le parti in causa sulla scorta della seconda ipotesi di calcolo (indicata a pagina 15, nelle tabelle 4
e 5, in cui sono contenuti i nuovi saldi) che indica un saldo finale attivo, ottenuto dalla somma algebrica dei dati indicati, in favore del correntista pari a Euro
607.257,03 Per giugnere a tale risultato, il consulente tecnico dell'ufficio ha proceduto: - all'applicazione degli interessi al saggio convenzionale documentato in atti ovvero secondo il differente saggio concretamente applicato dall'istituto di credito in corso di rapporto solo se migliorativo per il correntista rispetto alle
8 condizioni originariamente convenute;
- al ricalcolo degli interessi escludendo ogni capitalizzazione sino al 30/9/2000 e applicando la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo;
- alla eliminazione degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto con riferimento ai rapporti contrattuali per i quali non è stata fornita la prova della determinatezza della relativa convenzione negoziale;
- alla verifica dell'eventuale violazione del tasso soglia dei tassi di interesse concretamente applicati individuati secondo la formula del T.A.E.G., accertando in ogni caso l'insussistenza di alcuno sforamento durante tutto il periodo in cui il rapporto ha avuto svolgimento. L'applicazione di tutti i criteri anzidetti ha comportato, pertanto, l'individuazione del saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di causa, invece della somma di euro 234.712,67 indicata dall'ultimo estratto conto prodotto, relativo all'epoca di chiusura del conto, nella differente somma di euro 607.257,03, calcolata in base alla seconda ipotesi di calcolo, indicata nelle Tabelle 4 e 5, formulata con la relazione di consulenza tecnica depositata. Tale ipotesi di calcolo appare quella maggiormente rispondente alle considerazioni precedentemente svolte con specifico riferimento alla nullità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto e alla inidoneità della circostanza secondo cui al momento della vocatio in ius della Banca il rapporto di conto corrente oggetto di causa ha evidenziato un saldo positivo a smentire la presunzione circa la natura ripristinatoria e non anche solutoria delle rimesse effettuate dal correntista in presenza di un conto corrente con facoltà di scoperto contrattualmente convenuta. Alla luce dei calcoli effettuati, dunque, l'istituto di credito convenuto va condannato al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di euro 607.257,03, oltre interessi al saggio legale dalla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio sino all'effettivo pagamento.”
9 3.PRIMO MOTIVO: erroneità della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 97/2019 nella parte in cui ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal nonostante la pendenza del rapporto di conto _3
corrente dedotto in lite.
La doglianza è parzialmente fondata.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 21646 /2018 ne ha affermato la piena ammissibilità : “In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.”
Ne consegue che fino al momento in cui il rapporto di conto corrente sia in essere la statuizione non può essere di condanna alla ripetizione , ma deve limitarsi all' accertamento del saldo di conto corrente alla data intermedia.
4.SECONDO MOTIVO: erroneità della sentenza del Tribunale di Viterbo n.
97/19 nella parte in cui ha respinto l'eccezione della NC di prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione del presunto indebito.
La doglianza è infondata.
La Corte di Cassazione con la sentenza 2660/2019 ha precisato: “In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento,
10 qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Nella fattispecie in esame è incontroverso che il conto fosse affidato.
Il Tribunale ha osservato sul punto: “La valutazione ex post, attraverso la ricostruzione dell'intero rapporto effettuata dal C.T.U. non dà indicazioni, né in tal senso è sopraggiunto alcun dirimente contributo di parte attrice, che consentono di individuare se alcune rimesse, al di là della mera indicazione astratta della Banca (anche per il tramite del conteggio proveniente dal CT di parte convenuta), siano state in concreto solutorie, in guisa da poter considerare il periodo di prescrizione decorrente dall'annotazione, invece che dalla chiusura del conto » .
Il tribunale avrebbe errato nel non accertare la natura solutoria di quelle rimesse che avessero ecceduto l'affidamento per le quali la prescrizione decennale sarebbe decorsa dall'annotazione.
Tuttavia l'appello sarebbe aspecifico ex art 342 c.p.c., in quanto, considerata la natura del giudizio di appello ed a fronte di un conto affidato parte appellante era pur sempre onerata di indicare, almeno in modo sommario, quali rimesse potessero avere un carattere solutorio e non ripristinatorio.
Va sotto altro profilo osservato che la prescrizione viene ad essere esclusa in radice utilizzando, come si dirà , il saldo debitore iniziale ,sicchè inevitabilmente ogni rimessa è valsa a reintegrare di fatto la provvista.
5.TERZO MOTIVO: erroneità della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 97/19 nella parte in cui ha violato il principio della ripartizione del carico probatorio, ritenendo che incombesse sulla NC l'onere di produrre in giudizio la
11 documentazione relativa al conto corrente, con conseguente applicazione del criterio del c.d. saldo zero.
La doglianza è fondata.
Con la sentenza 11543/2019 la Corte di Cassazione ha precisato in tema di riparto di onere della prova : “ Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.”
12 6.QUARTO MOTIVO: erroneità della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 97/19 nella parte in cui ha accertato un credito del pari _3
ad euro 607.207,03, condannando la NC al relativo pagamento.
La doglianza è parzialmente fondata.
-Quanto al supposto anatocismo. Condivisibilmente la capitalizzazione trimestrale è stata esclusa per l'intera durata del rapporto per difetto di una pattuizione bilaterale originaria o successiva , non avendo efficacia sanante il mero adeguamento alla delibera CICR del 2000.
-✓ Quanto alla CMS. Il contratto non ha subito variazioni bilaterali nel corso del tempo .
✓ Quanto al saldo zero. La doglianza è fondata per quanto sopra esposto.
7.Conclusivamente, alla stregua delle doglianze accolte, il difetto di pattuizione bilaterale originaria o sopravvenuta avrebbe dovuto comportare l'applicazione degli interessi legali prima e sostitutivi poi per l'intera durata del rapporto,
l'esclusione della capitalizzazione degli interessi passivi e delle cms per l'intera durata del rapporto escludendo la prescrizione.
Il saldo attivo per il correntista applicando l'ipotesi di calcolo di cui alla tabella 6 punto 1.4 è di € 119.229,01 alla data del 31.12.2014, come precisato dal ctu ( (
1.4il ricalcolo del quarto saldo finale, effettuato riportando nel primo periodo il saldo effettivo al 1 ottobre 1994, applicando i tassi sostitutivi e senza capitalizzazione alcuna degli interessi attivi e passivi che ne sono derivati, presenta un saldo positivo di euro 119.229,01, a fronte di un saldo negativo di euro (-) 234.712,67 risultante dall'ultimo estratto conto al 31 dicembre 2014. In questo caso, l'ammontare dei recuperi derivante dalla modalità descritta risulta essere di euro 353.941,68, dato dalla somma del nuovo saldo e del vecchio saldo
(negativo).
8. Avuto riguardo alla parziale soccombenza di le spese di lite CP_5
vanno compensate per il 50% con liquidazione delle spese parametrata per
13 entrambi i gradi al valore dell'accolto . Le spese di ctu resasi necessaria per ricostruire i conteggi vanno ripartite nella stessa misura definitivamente.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza determina in € 119.229,01 il saldo a credito del correntista alla data del 31.12.2014; condanna alla rifusione in favore del CP_5 [...]
el 50% delle spese di lite: quota che liquida per il primo grado CP_3
in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del 50% del c.u.
e per questo grado in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.; pone definitivamente in quote uguali definitivamente le spese di ctu.
IL PRESIDENTE EST.
14