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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa OS Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3053/2024 riservata in decisione all'udienza del 24.06.2025
e vertente tra rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to NATALE Parte_1
ANTONIETTA;
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CERRETO Controparte_1
ALESSANDRA;
RICORRENTI nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.12.2024, le parti avanzavano al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposto con sentenza n.3197/2017 del 27.10.2017 da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di divorzio che rendevano necessaria la revisione dei punti n.1 e 8 dello stesso.
Precisamente rispetto al punto 1) dell'accordo di divorzio ( con il quale avevano stabilito che la sig.ra si impegnava a rilasciare l'immobile entro il 30.6.2024) rappresentavano CP_1
che, nel mese di giugno 2024, la signora aveva subito continui malesseri Controparte_1
fisici, come tachicardie e capogiri. Non solo, in data 05/08/2024 aveva subito un forte trauma accidentale, produttivo di frattura ingranata epifisi distale del radio, con iniziale prognosi di giorni 27 circostanza gravemente ostativa ai fini di un suo trasferimento, tant'è che l'ex coniuge ha dato consenso a che resti nell'immobile di cui trattasi, per altri tre anni, sempreché la signora provveda alle volture di tutte le utenze a suo nome (allegato n.1 Controparte_1
certificazione medica). Rispetto al punto 8) dell'accordo di divorzio ( ovvero l'obbligo di trasferimento alle proprie figlie della nuda proprietà dell'immobile ivi indicato con diritto di usufrutto in capo allo stesso) rappresentavano che Il sig. , a fronte Parte_1
dell'obbligo assunto al punto n. 8 della sentenza di divorzio, ha puntualmente notiziato le figliole e OS di essere ancora impedito, ai fini della cessione a titolo gratuito dei CP_2
diritti di proprietà sull'ex casa familiare in loro favore, per cause a lui non ascrivibili. E' infatti fallito, con verbale negativo, l'iter della mediazione obbligatoria per lo scioglimento della comunione ereditaria a seguito del quale oggi pende, presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, giudizio di divisione ereditaria, con data d'udienza indicata in citazione 03/03/2025, intentato dalle germane e nei confronti dei fratelli , Parte_2 Persona_1 CP_3
e per ottenere, in buona sostanza, l'assegnazione/attribuzione delle quote ed Pt_1 CP_4
eventuali ordini di rilascio.
All'udienza cartolare del 24.06.2025, con note di trattazione scritta, le parti confermavano di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
“1) La signora abiterà l'ex casa coniugale per ulteriori tre anni, rispetto alle originarie CP_1
statuizioni accessorie previste dalla sentenza di divorzio n. 3197/2017, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ovvero fino al 30 giugno 2027, sempreché avrà cura di volturare tutte le utenze domestiche a proprio nome entro il 31 dicembre 2024, rimborsando al sig. quanto già versato per le utenze nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, Pt_1
novembre e dicembre del corrente anno. Alla data del 30 giugno 2027 si impegna a lasciare
l'immobile libero da persone e cose, salvo contestazione da parte dei germani del sig. Parte_1
, nel qual caso dovrà contestualmente lasciare l'immobile di cui trattasi prima della
[...]
scadenza dei tre anni. Ad ogni modo la sig.ra dovrà limitare la propria permanenza CP_1
entro l'uso della ex casa coniugale, senza invadere le pertinenze e l'azienda agricola”.
“8) Il sig. , data la pendenza del giudizio successorio, presso il Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, con data d'udienza indicata in citazione 03/03/2025, notificato al sig. in data 04/10/2024, intentato dalle germane e Pt_1 Parte_2 Persona_1
nei confronti dei fratelli , e per ottenere, in buona sostanza, CP_3 Pt_1 CP_4
l'assegnazione/attribuzione delle quote ed eventuali ordini di rilascio, ad oggi, è impossibilitato ad adempiere l'impegno assunto in sede di divorzio nei confronti delle figlie, e CP_2
OS, pertanto è necessario attendere l'esito del giudizio successorio”.
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di divorzio secondo l'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa OS Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa OS Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3053/2024 riservata in decisione all'udienza del 24.06.2025
e vertente tra rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to NATALE Parte_1
ANTONIETTA;
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CERRETO Controparte_1
ALESSANDRA;
RICORRENTI nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.12.2024, le parti avanzavano al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposto con sentenza n.3197/2017 del 27.10.2017 da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di divorzio che rendevano necessaria la revisione dei punti n.1 e 8 dello stesso.
Precisamente rispetto al punto 1) dell'accordo di divorzio ( con il quale avevano stabilito che la sig.ra si impegnava a rilasciare l'immobile entro il 30.6.2024) rappresentavano CP_1
che, nel mese di giugno 2024, la signora aveva subito continui malesseri Controparte_1
fisici, come tachicardie e capogiri. Non solo, in data 05/08/2024 aveva subito un forte trauma accidentale, produttivo di frattura ingranata epifisi distale del radio, con iniziale prognosi di giorni 27 circostanza gravemente ostativa ai fini di un suo trasferimento, tant'è che l'ex coniuge ha dato consenso a che resti nell'immobile di cui trattasi, per altri tre anni, sempreché la signora provveda alle volture di tutte le utenze a suo nome (allegato n.1 Controparte_1
certificazione medica). Rispetto al punto 8) dell'accordo di divorzio ( ovvero l'obbligo di trasferimento alle proprie figlie della nuda proprietà dell'immobile ivi indicato con diritto di usufrutto in capo allo stesso) rappresentavano che Il sig. , a fronte Parte_1
dell'obbligo assunto al punto n. 8 della sentenza di divorzio, ha puntualmente notiziato le figliole e OS di essere ancora impedito, ai fini della cessione a titolo gratuito dei CP_2
diritti di proprietà sull'ex casa familiare in loro favore, per cause a lui non ascrivibili. E' infatti fallito, con verbale negativo, l'iter della mediazione obbligatoria per lo scioglimento della comunione ereditaria a seguito del quale oggi pende, presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, giudizio di divisione ereditaria, con data d'udienza indicata in citazione 03/03/2025, intentato dalle germane e nei confronti dei fratelli , Parte_2 Persona_1 CP_3
e per ottenere, in buona sostanza, l'assegnazione/attribuzione delle quote ed Pt_1 CP_4
eventuali ordini di rilascio.
All'udienza cartolare del 24.06.2025, con note di trattazione scritta, le parti confermavano di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
“1) La signora abiterà l'ex casa coniugale per ulteriori tre anni, rispetto alle originarie CP_1
statuizioni accessorie previste dalla sentenza di divorzio n. 3197/2017, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ovvero fino al 30 giugno 2027, sempreché avrà cura di volturare tutte le utenze domestiche a proprio nome entro il 31 dicembre 2024, rimborsando al sig. quanto già versato per le utenze nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, Pt_1
novembre e dicembre del corrente anno. Alla data del 30 giugno 2027 si impegna a lasciare
l'immobile libero da persone e cose, salvo contestazione da parte dei germani del sig. Parte_1
, nel qual caso dovrà contestualmente lasciare l'immobile di cui trattasi prima della
[...]
scadenza dei tre anni. Ad ogni modo la sig.ra dovrà limitare la propria permanenza CP_1
entro l'uso della ex casa coniugale, senza invadere le pertinenze e l'azienda agricola”.
“8) Il sig. , data la pendenza del giudizio successorio, presso il Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, con data d'udienza indicata in citazione 03/03/2025, notificato al sig. in data 04/10/2024, intentato dalle germane e Pt_1 Parte_2 Persona_1
nei confronti dei fratelli , e per ottenere, in buona sostanza, CP_3 Pt_1 CP_4
l'assegnazione/attribuzione delle quote ed eventuali ordini di rilascio, ad oggi, è impossibilitato ad adempiere l'impegno assunto in sede di divorzio nei confronti delle figlie, e CP_2
OS, pertanto è necessario attendere l'esito del giudizio successorio”.
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di divorzio secondo l'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa OS Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso