Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott. ssa
Addì F.A. _________________ Carmela Fachile nella causa iscritta al n. 1053/2024 R.G.L. promossa ______________
D A
[...] spedizione in forma nato a [...] il [...], ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1 esecutiva all'Avv.
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Gentile Cinà, per mandato in atti C.F._1 _________________
_____
Ricorrente
_________________
_____
C O N T R O
per
, cod. fisc. in persona del _________________ CP_1 Parte_2 P.IVA_1
__
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e _________________ _____ difeso dall' Avv. Valeria Capotorti per mandato in atti.
_________________
Resistente _____
Il Cancelliere
All'udienza del 12.2.2025, alle ore 13.30, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
-Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ; CP_1
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, conveniva in giudizio l' e premesso Parte_1 CP_1
di avere presentato, in data 31/01/2023, domanda per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e di non avere ottenuto alcun riscontro dall' , Pt_2
chiedeva di “Ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere per il pagamento Parte_1
dell'indennità di disoccupazione agricola, avendone tutti i requisiti previsti dalla legge, così come
infra specificato. Conseguentemente, condannare l' in persona del suo Presidente e legale CP_1
rapp.te pro tempore, a pagare, immediatamente al ricorrente l'indennità di disoccupazione agricola,
oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi, ex art. 93
c.p.c., infavore del sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipo senza alcuna riscossione + IVA e
CPA.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda di CP_1
cui chiede il rigetto. Precisava che la domanda amministrativa era stata respinta in data 26/6/2023
per carenza del requisito contributivo atteso che dal relativo estratto risultavano n. 101 contributi giornalieri per il 2022 e nessun contributo per il 2021.
Disposta l'audizione del funzionario, l' non ottemperava alla relativa citazione di cui era stata Pt_2
onerata, pertanto, all'udienza del 27.11.2024, la causa veniva rinviata per la discussione.
La causa, sulle conclusioni delle parti. viene decisa all'odierna udienza.
La domanda non merita accoglimento.
Invero, com'è ben noto, l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli qualora:
1. risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato,
per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
2. possano vantare almeno due anni di anzianità
nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività
dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
3. abbiano accreditati almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento); per raggiungere i 102 contributi, possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
In particolare, per quel che qui rileva, la L. n. 264 del 29 aprile 1949 art. 32, come modificata dall'art. 1 del D.P.R. 1049 del 3 dicembre 1970 dispone che: a) “ai lavoratori agricoli che prestano la loro
opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati,
obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e
individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio […] spetta
l'indennità di disoccupazione qualora […] abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta
l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La ratio della disciplina è infatti quello di compensare non uno stato di disoccupazione attuale bensì
i vari momenti d'inattività che fisiologicamente caratterizzano l'attività di bracciante agricolo,
verificatisi nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Orbene nella fattispecie in esame, dall'estratto contributivo in atti emerge che nel biennio 2021 e
2022 il ricorrente ha complessivamente totalizzato n. 101 contributi giornalieri di lavoro dipendente nel settore agricolo e quindi in misura inferiore al requisito contributivo richiesto ex legge per il riconoscimento della prestazione richiesta, pari a 102 contributi nel biennio .
Alla luce delle superiori considerazioni, non ricorrendo i presupposti di legge, il ricorso va rigettato nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 12.2.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile