Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 29/04/2026, n. 7773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7773 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07773/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06056/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6056 del 2023, proposto da
BE Express S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Di Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OM, via Savoia n. 86, come da procura in atti;
contro
OM TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OM, via del Tempio di Giove, 21, come da procura in atti;
per l'annullamento
- del provvedimento di improcedibilità della concessione di occupazione suolo pubblico in OM, Piazza BE n. 46, prot. 12699 del 19 gennaio 2023:
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il consigliere LE RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1.– Con ricorso notificato il 14 marzo 2023 e depositato il successivo 13 di aprile, BE Express s.r.l., che assume di essere affittuaria di un ramo d’azienda esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande in un locale sito in OM, piazza BE n. 46, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di improcedibilità della concessione di occupazione suolo pubblico nell’area antistante tale locale, emesso da OM TA e recante il numero di protocollo 12699 del 19 gennaio 2023.
2. – La ricorrente espone e documenta:
- di avere presentato domanda prot. CA/2020/135089 del 6 agosto 2020 presso lo Sportello Unico del Commercio del Municipio OM Centro Storico per il rilascio di nuova concessione di occupazione di suolo pubblico – emergenza COVID- 19 – ai sensi della DAC n. 81/2020 nell’area di marciapiede antistante il locale in parola chiedendo, in particolare, l’occupazione di 14,60 m complessivi;
- di avere poi comunicato all’Amministrazione, con istanza prot. CA/2022/158086 del 26 settembre 2022, il mantenimento della suddetta occupazione di suolo pubblico per complessivi 14,60 m;
- di avere chiesto successivamente, con istanza prot. CA/2022/2095958 del 20 dicembre 2022, l’occupazione di una superficie antistante il locale di 11,73 metri quadrati ai sensi della DAC n. 21\2021.
Il provvedimento impugnato ha però disposto l’improcedibilità della richiesta di osp permanente in quanto “La Giunta Comunale, con deliberazione n. 139/2006, ha approvato la scheda di dettaglio del Piano di Massima Occupabilità di Piazza BE in cui non è stata prevista la possibilità di una occupazione di suolo pubblico posta di fronte al civico in oggetto. Peraltro, tale impossibilità è stata confermata nella nuova scheda di piano approvata con Delibera n. 278 del 04.10.2012 sempre dalla Giunta Comunale” .
3. – Avverso tale determinazione la ricorrente oppone i seguenti motivi d’impugnazione.
1) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti - illogicità manifesta.
Dopo avere ripercorso la genesi del piano di massima occupabilità da cui deriva il provvedimento di improcedibilità qui impugnato (deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003, con cui è stata approvata la “Disciplina per la concessione di occupazioni di suolo pubblico nella Città Storica e nelle vie e piazze denominate “salotti della Città”; delibera della G.C. n.139 del 2006, con cui veniva approvato il Piano di massima occupabilità delle aree della Città Storica - Municipio I – OM Centro Storico; revisione di quest’ultimo, approvata con D.G.C. 278/2012) la ricorrente espone che detto iter procedimentale ha sempre escluso l’area di suo interesse dalla “graficizzazione” ai fini della concedibilità dell’occupazione di suolo pubblico.
La società, poi, prosegue nella propria esposizione evidenziando di avere presentato, in data 24.11.2015, una precedente istanza per nuova occupazione nel rispetto della percentuale di massima occupabilità prevista nella piazza dalla delibera G.C. 139/06, ricevendone il diniego di cui alla nota datata 9.5.2016 del Municipio I OM Centro Storico, prot. n. 75148.
La ricorrente precisa che, anche in quell’occasione, l’istanza era stata respinta in quanto l’area non era inclusa nei PMO e l’occupazione era in contrasto con l’art. 20 del Codice della Strada.
Evidenzia altresì “ al fine di dimostrare l’illogicità della condotta dell’Amministrazione come verrà nel prosieguo argomentato, che tale istanza prot. n. 188515 del 24.11.2015 era sostanzialmente identica a quella presentata con prot. 2095958 del 20 dicembre 2022 e per la quale in questa sede si impugna la comunicazione di improcedibilità prot. 12699 del 19 gennaio 2023. Il predetto diniego veniva impugnato dalla BE Express S.r.l.s. con ricorso RG n. 7209 del 2016, dichiarato successivamente perento ”.
Dopodichè, illustrata la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico c.d. emergenziali regolate dalla DAC 81/2020, con la relativa procedura semplificata (consistente nella sola presentazione di domanda nel rispetto dei previsti criteri e senza l'acquisizione dei pareri degli Uffici ed Enti competenti e nel rispetto delle sole prescrizioni del Codice della Strada e della distanza di 5 metri dai monumenti; nella sospensione dei Piani di Massima Occupabilità; nella possibilità di richiedere un'osp fino alla distanza massima di 25 metri dal fronte dell'esercizio), la società ricorda di avere avanzato domanda prot. CA/2020/135089 del 6 agosto 2020 per l’occupazione c.d. “emergenziale” di 14,60 m e che tale occupazione era ancora in essere (al momento della proposizione del ricorso) in forza della comunicazione di occupazione di suolo pubblico prot. prot. CA/2022/158086 del 26 settembre 2022 e delle successive proroghe legislative succedutesi nel tempo.
Sarebbe in tesi pertanto illogico, in contrasto con precedenti atti adottati dalla stessa Amministrazione e privo di adeguata motivazione il provvedimento impugnato che prevede l’improcedibilità della domanda di occupazione di suolo pubblico permanente fondata esclusivamente sulla esclusione del sito in questione dal piano di massima occupabilità approvato con D.G.C. n.139 del 2006 e D.G.C. 278/2012.
2) Violazione dell’art. 10 della DCA n. 21/2021 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La gravata comunicazione d’improcedibilità sarebbe inoltre illegittima in quanto OM TA non avrebbe valutato la asserita rispondenza dell’istanza della ricorrente ai requisiti di concedibilità dell’area pubblica disposti dalla DAC n. 21\2021.
3) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. – OM TA si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto del ricorso.
La ricorrente non ha depositato scritti difesivi ai sensi dell’art. 73 c.p.a., sebbene in precedenza avesse manifestato espresso interesse alla decisione nel merito.
5. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 22 aprile 2026.
6. – Il ricorso è infondato.
7. - Occorre premettere che in data 23 dicembre 2025, OM TA ha pubblicato la D.A.C. n. 318/2025, che, all’art. 70 recante “ Modifiche al Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118 del 6 marzo 2025 ”, ha previsto che: “ 5. I Piani di Massima Occupabilità (PP.M.O.) vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno disapplicati a partire dall’1/01/2026 ”.
Pertanto, con la pubblicazione della delibera appena citata l’Amministrazione ha previsto in via generale che tutti i PMO (quest’ultimo compreso) cessino di avere efficacia, e il comma 5 dell’art. 70 della DAC n. 318/2025, ha testualmente previsto la disapplicazione del P.M.O.
Nondimeno, il ricorso in esame si palesa procedibile, avendo l’Amministrazione emesso il diniego impugnato in data antecedente alla prevista disapplicazione dei piani di massima occupabilità, e dunque alla luce della situazione di fatto e diritto in essere al momento dell’adozione del provvedimento, allorchè il piano di massima occupabilità comprendente piazza BE era ancora efficace.
7. – Nel merito, tuttavia, il ricorso, proposto avverso un provvedimento di diniego di concessione di suolo pubblico per mancata previsione dell’area destinata ad ospitare l’occupazione nel piano di massima occupabilità relativo alla zona d’interesse della ricorrente, è infondato, e va respinto.
Al riguardo è possibile fare utile riferimento, anche ai fini dell’art. 74 c.p.a., alla sentenza della Sezione n. 4199/2026, emessa in un giudizio che recava l’impugnazione di provvedimento di diniego motivato -come quello oggetto del presente gravame- con la mancata previsione dell’occupazione specifica nel peculiare strumento pianificatorio in questione.
8. - Tale pronunzia della Sezione, dalla quale qui non si ravvisano ragioni per discostarsi, afferma, quanto a possibili vizi procedimentali dell’atto (quale l’asserita violazione dell’art. 7 L. n. 241\1990 denunziata nel ricorso in esame con il terzo motivo) che “… ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 il provvedimento non è annullabile quando, come nel caso in esame, per la natura vincolata dello stesso sia palese che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto in ogni caso incidere sul suo contenuto”, onde il terzo mezzo va respinto.
9. – E la natura vincolata dell’atto risulta vieppiù dirimente a proposito dei primi due motivi, potendosi anche per essi fare utile riferimento alla su citata pronunzia dell Sezione nella parte in cui afferma che “ al momento dell’adozione del diniego il richiamato PMO era valido e produttivo di effetti e, pertanto, esso era opponibile e cogente per l’istante; ne consegue che è corretta la decisione dell’amministrazione comunale di negare il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico conformandosi al contenuto della scheda di dettaglio del PMO e rimandando ad essa nella motivazione del diniego (cfr. Cons. Stato, sezione quinta, 9 febbraio 2026, n. 1008)”.
9. – Il ricorso, conclusivamente, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di OM TA che forfetariamente liquida in euro 2.000,00 (duemila\00) oltre oneri riflessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LE RA, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LE RA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO