TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 628
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull’istanza di compartecipazione economica

    Il Comune è tenuto, in base alla normativa vigente, ad avviare il procedimento amministrativo corrispondente all'istanza presentata e a concluderlo con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, anche in caso di ritenuta inammissibilità o infondatezza della domanda.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di provvedere entro il termine di legge

    Il Comune ha violato l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, come previsto dall'art. 2, comma 2, L. 241/1990.

  • Accolto
    Condanna del Comune a provvedere

    Il Tribunale ordina al Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 628
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 628
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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