Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona dell’amministratore di sostegno-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pierfrancesco Zen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fondazione -OMISSIS-Onlus, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di-OMISSIS- sull’istanza presentata dal ricorrente il 22 giugno 2025 per l’adozione del provvedimento di determinazione della compartecipazione economica al costo di servizi sociosanitari integrati a favore degli utenti disabili invalidi 100% non autosufficienti per l’annualità 2025;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza e per la condanna dell’Amministrazione comunale ad adottare il provvedimento richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AM De PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è stato dichiarato « Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104 » come da verbale del 9 giugno 2015 della Commissione medica per l’accertamento dell’handicap, ed è stato altresì riconosciuto « invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) », come da verbale del 12 settembre 2018 della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile.
In conseguenza di tali inabilità, il ricorrente è ospitato in un’apposita struttura, il cui costo giornaliero per la cd. quota socio-residenziale ammonta per l’anno 2025 ad € 52,80 (pari ad annui € 19.272,00). Il ricorrente percepisce quale unica entrata una pensione cat. INVCIV comprensiva di indennità di accompagnamento e presenta un « Indicatore della situazione economica equivalente » (di seguito, breviter , ISEE) per le prestazioni socio-sanitarie residenziali pari ad € 0 per l’annualità 2025.
Con pec del 24 giugno 2025 il ricorrente – per il tramite del proprio amministratore di sostegno – invitava il Comune di-OMISSIS- (di seguito, breviter , Comune) a farsi carico – a titolo di compartecipazione – dell’integrazione di pagamento della retta di degenza relativamente all’anno 2025, modulando il proprio intervento economico in coerenza con le previsioni del d.P.C.M. n. 159 del 2013.
2. Poiché tale richiesta era rimasta priva di riscontro – alla pari della successiva diffida del 25 agosto 2025 – il ricorrente presentava ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune e per la declaratoria dell’obbligo di detto ente di provvedere sulla richiesta di assunzione degli oneri di integrazione economica.
In particolare, con il primo motivo il ricorrente affermava che in base alla vigente normativa grava sui Comuni l’obbligo di assumere a proprio carico – previo accertamento dell’esistenza dei relativi presupposti – gli oneri patrimoniali per l’integrazione del costo della retta di degenza dei soggetti invalidi e non autosufficienti che ne facciano richiesta. Pertanto, sosteneva il ricorrente che, a fronte della propria domanda, il Comune ha l’obbligo di avviare il procedimento finalizzato alla verifica della presenza dei presupposti per farsi carico degli oneri di integrazione economica della retta di degenza e – in caso affermativo – di provvedere sull’istanza mediante adozione di un provvedimento espresso.
Inoltre, con il secondo motivo il ricorrente sosteneva che, per la determinazione della compartecipazione al pagamento della quota residenziale della retta di degenza per soggetti invalidi non autosufficienti, i Comuni hanno l’obbligo di basarsi esclusivamente sull’ISEE del beneficiario della prestazione sociale, in quanto l’ISEE rappresenta il livello massimo di compartecipazione dell’assistito al costo del ricovero, secondo i criteri posti dal d.P.C.M. n. 159 del 2013.
Infine, con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente assumeva che il Comune aveva violato il disposto dell’art. 2 legge n. 241 del 1990 – secondo cui le pubbliche amministrazioni devono concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza – essendo decorsi inutilmente oltre tre mesi da quando egli aveva richiesto la compartecipazione comunale nel pagamento della quota di degenza.
Il ricorrente chiedeva quindi, previa declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla predetta richiesta, di accertare l’obbligo di provvedere ordinando al Comune medesimo di adottare un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni.
3. Il Comune depositava memoria con la quale: a) ricordava che, successivamente all’ingresso del ricorrente nella struttura ove egli è ospitato, i suoi familiari si accollavano una parte della quota sociale della retta di degenza, mentre il Comune corrispondeva la differenza; b) eccepiva l’inammissibilità del ricorso perché la richiesta formulata dal ricorrente si basa esclusivamente sull’ISEE del medesimo e su richiami alla giurisprudenza formatasi in tema di compartecipazione dei Comuni al pagamento delle prestazioni socio-sanitarie residenziali, senza fornire alcuna indicazione circa eventuali intervenuti mutamenti delle condizioni patrimoniali tali da richiedere una revisione degli accordi precedentemente assunti con un maggiore impegno economico da parte del Comune; c) eccepiva un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per omessa previa impugnazione delle delibere con le quali il Comune aveva assunto l’onere di compartecipazione economica per il 2025 e per gli anni precedenti, nonché del regolamento comunale, e sosteneva il difetto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di provvedere tratteggiato dall’art. 2 legge n. 241 del 1990.
4. Il ricorrente depositava memoria con cui confutava le eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune ed evidenziava che il ricorso da egli proposto concerneva la violazione dell’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di compartecipazione mediante adozione di un provvedimento espresso.
5. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente affrontare le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal Comune.
Dette eccezioni sono infondate.
Premesso che il presente giudizio è stato promosso per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento del Comune, per la sua ammissibilità il ricorrente non era tenuto ad allegare eventuali mutamenti della condizione economica sua e dei propri familiari, né alla previa impugnazione dei provvedimenti (e del regolamento disciplinante la materia) con i quali il Comune aveva determinato la misura della compartecipazione economica da assumere per il 2025 e per gli anni precedenti, trattandosi di aspetti che riguardano il merito della pretesa avanzata dal ricorrente con la ricordata istanza.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, nella parte in cui il ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune nonché dell’obbligo di provvedere.
L’art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990 sancisce che “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”. Il comma 2 della disposizione prescrive inoltre che, se non è diversamente previsto, i procedimenti amministrativi “ devono concludersi entro il termine di trenta giorni ”, la cui decorrenza va individuata – in base al successivo comma 6 – nella data di “ ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte ”.
In base al dettato normativo, l’Amministrazione è quindi tenuta ad avviare il procedimento amministrativo corrispondente all’istanza ad essa presentata nonché di concluderlo mediante un provvedimento espresso. Il descritto dovere dell’Amministrazione sussiste in presenza di un obbligo di provvedere il quale, come osserva la giurisprudenza, « in ossequio al principio di legalità, è ritenuto sussistente in presenza di specifiche norme di legge attributive di poteri per l’adozione di atti e provvedimenti, cui corrisponda una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata » (così Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1321).
3. Tanto premesso sul piano generale, l’art. 6 legge n. 328 del 2000, dopo avere sancito al comma 1 la titolarità in capo ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, dispone al comma 4 che detti enti sono tenuti ad assumere gli eventuali obblighi di integrazione economica in favore dei soggetti residenti nel relativo territorio per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali.
Grava pertanto sul Comune l’obbligo giuridico di verificare se un cittadino residente nel relativo ambito territoriale, ricoverato presso una struttura residenziale e che abbia proposto istanza di integrazione economica dell’importo della relativa retta, possieda o meno i requisiti per conseguire tale beneficio, assumendo in caso affermativo i corrispondenti oneri a proprio carico.
4. In considerazione di ciò, non coglie nel segno il richiamo del Comune alla circostanza che i familiari del ricorrente (uno dei quali ne è l’amministratore di sostegno) avrebbero in precedenza assunto l’obbligo di corrispondere una parte della quota sociale della relativa retta di degenza, trattandosi di aspetto che riguarda l’esame del merito della domanda. Sul punto, va ricordato che: a) le pubbliche amministrazioni devono pronunciarsi sull’ammissibilità e sulla fondatezza di un’istanza mediante l’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento nell’esercizio del corrispondente potere ad esse attribuito, e non già mediante un atto processuale depositato in giudizio; b) nessun provvedimento è stato emesso a seguito della domanda formulata dal ricorrente, ragion per cui le difese del Comune si pongono in contrasto anche con il divieto positivizzato all’art. 34, comma 1, c.p.a., secondo cui in nessun caso il giudice può emettere una pronuncia avente ad oggetto poteri non ancora esercitati.
Parimenti non coglie nel segno il dedotto difetto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 legge n. 241 del 1990 in quanto, come già evidenziato, detto obbligo sorge in presenza di una norma attributiva di poteri che impongono l’adozione di un provvedimento a tutela di una situazione giuridica soggettiva protetta, come è nel presente caso.
In ogni caso, l’assunto del Comune di assenza dei presupposti integranti l’obbligo di provvedere si scontra con il precetto dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, legge n. 241 del 1990, secondo cui “ Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata ”. Il Comune, quindi, anche se riteneva inammissibile la domanda del ricorrente, aveva comunque l’obbligo di emettere un provvedimento (anche in forma semplificata).
5. Pertanto, a fronte dell’istanza formulata dal ricorrente, sussiste l’obbligo del Comune di avviare il procedimento per verificare se sussistano, o meno, i presupposti per l’adozione del provvedimento di determinazione della compartecipazione economica secondo quanto prospettato dal ricorrente, nonché l’obbligo di provvedere sull’istanza mediante adozione di un provvedimento espresso.
Dev’essere, quindi, dichiarato l’obbligo del Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull’istanza formulata dal ricorrente. A tal fine si assegna al Comune il termine per provvedere di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Invece non possono essere scrutinate le argomentazioni svolte dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso, nel quale è affermato l’obbligatorio utilizzo dell’ISEE del beneficiario della prestazione socio - assistenziale per la determinazione del livello massimo della compartecipazione economica da parte del medesimo, poiché l’aspetto inerisce al contenuto del provvedimento che il Comune dovrà adottare, come si ricava dall’art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159 del 2013.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con pagamento da eseguire a favore dello Stato come disposto dall’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo stato il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto del 14 ottobre 2025 n. 140 della preposta Commissione.
7. Da ultimo, considerato che il difensore del ricorrente ha presentato il 9 dicembre 2025 istanza per la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
7.1. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”;
- visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuto che la liquidazione possa essere operata al valore minimo, per le voci «Fase di studio», «Fase introduttiva» e «Fase decisionale»,
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - di €-OMISSIS- richiesta del difensore del ricorrente, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di €-OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione. Per l’effetto, dichiara l’obbligo di provvedere sulla domanda formulata dal ricorrente e condanna il Comune di-OMISSIS- a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di-OMISSIS- alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente, in € 1.500,00, con pagamento in favore dello Stato.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma di €-OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR PO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
AM De PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM De PI | AR PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.