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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1446 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI MAURO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
OL, VIA G. GARIBALDI 59, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. BUCCI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA GIULIANELLO 49 00031 ARTENA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura delle Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
coniuge per matrimonio contratto in Artena in data 22.9.2012 e trascritto nel Registro CP_1
degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 31, p. II, serie A, anno 2012.
La ricorrente ha dedotto che dal matrimonio è nata in data [...] una figlia, Per_1
Ha lamentato che a partire dal 2015 il coniuge ha tenuto nei di lei confronti condotte verbalmente e fisicamente aggressive, in conseguenza del ricorrente stato di alterazione da assunzione di sostanze alcooliche, incurante della presenza della figlia.
L'attrice ha precisato che la situazione subiva un peggioramento nel mese di aprile del 2022, quando si susseguivano reiterati episodi violenti, fino a quando in data 16.4.2022 la donna sporgeva denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri e si allontanava da casa insieme alla figlia, trovando rifugio presso la madre.
Rientrata poi a casa col marito il 25.4.2022, se ne allontanava definitivamente ad ottobre 2022 in quanto, malgrado le promesse del le aggressioni verbali non cessavano. CP_1
La ha lamentato di essere stata vittima anche di violenza economica, non avendo entrate Parte_1
proprie (almeno fino a settembre 2022) e dovendo dipendere economicamente dal marito, con la conseguenza che l'uomo di fatto le negava le risorse economiche finanche per curare la sua patologia
(gammopatia monoclonale anomala), costringendola a chiedere aiuto economico alla madre;
nei casi in cui il coniuge sosteneva la spesa, non si esimeva dal rinfacciarlo alla consorte.
L'attrice ha precisato di aver reperito un'occupazione a decorrere da settembre 2022, sia pure a tempo indeterminato e con una retribuzione media di circa 900,00 euro.
Muovendo da tali allegazioni, la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al marito;
l'affido esclusivo della figlia minore la collocazione prevalente della bimba presso di sé, con facoltà del Per_1
padre di vederla e tenerla presso di lui secondo i tempi e le modalità meglio ritenute dal Tribunale adito e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
l'assegnazione a sé della ex casa familiare sita in Artena, Via Discesa del Pomario 3 piano terra int. 1; un contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia pari a 450,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
un contributo a carico del coniuge per il proprio mantenimento pari a 300,00 euro;
l'attribuzione per intero dell'assegno unico.
costituitosi in giudizio, si è associato alla domanda in punto status, chiedendo Controparte_1
però a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, in quanto la frattura dell'unità familiare sarebbe conseguita al di lei definitivo abbandono della casa familiare.
Per il resto, il convenuto ha contestato le avverse prospettazioni e domande e segnatamente di essersi reso responsabile di agiti violenti e di aver abusato di sostanze alcooliche.
Ha chiesto l'affido condiviso;
la collocazione della minore presso la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla presso di sé secondo un ampio regime degli incontri;
un contributo mensile a proprio carico per il mantenimento della figlia pari a 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione del 50% dell'assegno unico a ciascuna delle parti.
Il convenuto si è opposto alla domanda attorea di contributo al mantenimento per la moglie ed anche alla domanda di assegnazione alla ricorrente della ex casa familiare.
In data 13.6.2023, in occasione dell'udienza presidenziale (trattasi di causa antecedente all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia), la ricorrente ha ammesso di aver abbandonato la casa familiare in data 24.10.2022 insieme alla figlia per trovare rifugio presso la casa dei suoi genitori.
Ha dichiarato che il coniuge faceva uso episodico ma ricorrente di alcool “trasformandosi in un'altra persona”; la aggrediva anche davanti alla figlia. Alzava la voce, impaurendo la bambina.
La ricorrente ha altresì riferito che, a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, la bambina ha continuato a vedere il padre con regolarità ed in particolare da febbraio 2023 due volte alla settimana con pernotto e a weekend alternati.
La donna ha precisato che la bambina è felice di vedere e frequentare il padre e la di lui famiglia d'origine. Non ha dedotto ragioni ostative alla prosecuzione regolare degli incontri padre – figlia.
Alla medesima udienza, il resistente ha raccontato che la moglie ha abbandonato la casa familiare, perché non lo amava più; “era già successo in passato”. Ha dedotto che litigi ce n'erano ma come in tutte le coppie e ha precisato di aver sempre bevuto alcoolici soltanto durante i pasti, tanto che i controlli periodici sul posto di lavoro non hanno mai evidenziato alterazioni derivanti da alcool.
Il convenuto ha confermato di vedere la figlia due volte alla settimana con pernotto e a weekend alternati, occupandosi di ogni sua necessità.
Ha negato di essersi mai rifiutato di destinare soldi per i bisogni della famiglia.
Con ordinanza del 13.6.2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. La minore è stata affidata ad entrambi i genitori e collocata, in via prevalente, presso la madre alla quale, per l'effetto,
è stata assegnata la ex casa familiare. Al padre è stata riconosciuta la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente regime: “due pomeriggi alla settimana (indicativamente, salvo accordo dei genitori, il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00, quando la riaccompagnerà
a casa;
inoltre, a week end alternati, il sabato dalla mattina alle ore 10.00 (o, in caso di frequenza scolastica, dall'uscita di scuola) sino alla domenica alle ore 20.00, quando la riaccompagnerà a casa.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il genitore non collocatario (il resistente) un periodo, anche continuativo, di almeno 15 giorni;
durante le vacanze pasquali e natalizie, la figlia trascorrerà con il genitore non collocatario, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e il giorno di Natale
o l'Epifania. I coniugi concorderanno detti periodi con congruo anticipo (almeno 2 mesi prima del periodo di riferimento)”. Infine, è stato posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari a 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla per il mantenimento della moglie, “avuto riguardo alla dedotta capacità di guadagno della medesima, da stimare in forza della concreta possibilità di svolgimento di attività lavorativa retribuita”.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e rigettate le istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale proposte, per ragioni diverse, da entrambe le parti, la causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé.
Le parti hanno concordato che “la minore durante il week end alternato inizi il pernotto dal venerdì, andandola a prendere alle ore 16.00”.
Ancora, con riguardo al fatto che esce da scuola alle 14 e non più alle 16, le parti hanno Per_1
concordato che “nei giorni di spettanza del padre, egli potrà contare sull'impegno della cognata ad andare a prendere la minore;
nel caso di impossibilità della stessa, potrà andare a prendere la minore, la nonna materna;
le parti dovranno darsi un preavviso di 48 h”.
All'udienza del 17.11.2025 i difensori hanno rappresentato che le parti sono, da ultimo, pervenute ad un accordo e hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale adito:
• pronunciare la separazione personale dei sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1
coniugatisi con rito concordatario in Artena il 22/09/2012 (Registro Atti Matrimonio anno 2012, Parte
II, Serie A, Atto n. 31).
L'adito Tribunale Voglia inoltre:
- disporre l'affido condiviso della minore stabilendo che essa coabiti in via Persona_2
prevalente con la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Artena Contrada Parte_1
Valli n. 93, ben conosciuta dalla minore per avervi abitato stabilmente negli ultimi due anni e mezzo;
- stabilire i tempi in cui il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali della bambina, in particolare secondo le seguenti articolazioni:
a) per il periodo scolastico, il lunedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00; durante il periodo estivo in cui la minore usufruisce delle vacanze scolastiche, i giorni di permanenza con il padre saranno gli stessi, ma l'orario sarà dalle ore 16.30 alle ore 21:00, con obbligo da parte di questi di prelevare la minore al centro estivo (nei giorni di sua spettanza) ove decidano di iscriverla, partecipando pro-quota alla relativa spesa;
b) nei fine settimana, verrà osservata l'alternanza con la precisazione che quelli di pertinenza del padre inizieranno, durante il periodo scolastico, dal venerdì alle ore 16:30 sino alla domenica alle ore 20:00; durante il periodo estivo, inizieranno il venerdì alle ore 16.30 e termineranno la domenica sera alle ore
21:00. Le parti potranno concordare modifiche (con congruo preavviso) circa i giorni e gli orari indicati, anche in relazione alle esigenze di lavoro di entrambi i genitori e alle esigenze, soprattutto scolastiche, della minore;
c) riguardo le festività 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, la minore le trascorrerà ad anni alterni con il padre, salvaguardando nell'ambito dello stesso anno l'alternanza tra le diverse festività: un anno 24 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua;
l'anno successivo 25 dicembre;
31 dicembre, 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo. Tale regime di frequentazione entrerà in vigore già dal corrente anno partendo dal 24 dicembre;
d) sempre ad anni alterni e sempre salvaguardando nell'arco dello stesso anno l'alternanza tra le diverse seguenti festività nazionali 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre, il padre vedrà la figlia un anno il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 ottobre, l'8 dicembre, l'anno successivo il 1 maggio, il 15 agosto, il 1 novembre, a partire dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00 nei giorni 25 aprile, 4 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre;
l'orario è prolungato sino alle ore 21:00 nei giorni
1 maggio, 2 giugno, 15 agosto. Tale regime di frequentazione entrerà in vigore già dal corrente anno partendo dalla festività dell'8 dicembre;
le festività di cui ai punti c) e d) saranno concordate da entrambi i genitori almeno cinque giorni prima delle medesime;
e) il giorno della festa del Papà la minore, compatibilmente con gli impegni scolastici, lo trascorrerà con il padre (eventuale pernotto compreso); il giorno della festa della Mamma la minore lo trascorrerà con la madre anche se quella domenica dovrebbe trascorrerla con il padre secondo l'alternanza dei fine settimana. Nei compleanni dei genitori, la minore li trascorrerà con il genitore festeggiato
(eventuale pernotto compreso);
f) il giorno del suo compleanno la minore lo trascorrerà insieme ad entrambi i genitori;
ove non possibile, ad anni alterni lo trascorrerà a pranzo con un genitore sino alle ore 16:30, a cena con l'altro genitore, con la precisazione che quando il pasto serale tocca al padre la bambina dovrà essere riaccompagnata a casa entro le ore 21:00;
g) durante le vacanze estive il padre dovrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi. Durante questo periodo è sospesa l'ordinaria collocazione prevalente della minore presso la madre la quale, a sua volta, dovrà comunicare al sig. il periodo ed il luogo di CP_1
vacanza che vorrà trascorrere con la figlia e stesso incombente avrà il sig. ei riguardi della CP_1
sig.ra non inferiore a 15 giorni anche non consecutivi, in cui viene sospeso il regime di Parte_1
frequentazione padre-figlia. In base alle esigenze di lavoro di entrambi i genitori e alle ferie, le parti concorderanno i 15 giorni (anche non consecutivi) che trascorreranno con la minore e che si impegnano a comunicare con congruo preavviso;
- i coniugi avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante la minore (esami, open day, green day, gare sportive, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, ecc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
- entrambi i genitori s'impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale, omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espansioni verbali deleterie per la serenità figliale o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore;
- entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con la figlia, anzi a stimolarle e favorirle in qualsiasi modo, anche attraverso la tecnologia (telefono, videochiamata, collegamenti web, ecc..);
- entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della figlia, senza alcuna eccezione;
- entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla figlia concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà;
- i coniugi s'impegnano, affinché le figure affettive che verranno a far parte della loro vita, assicurino alla figlia un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi;
- i coniugi s'impegnano a non permettere che figure affettive rappresentate da prossimi congiunti o mariti/mogli possano intromettersi nelle decisioni relative ai figli, consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario;
- I coniugi considerano i nonni materni e i nonni paterni come una vera risorsa affettiva ed educativa,
a cui attingere, in modo residuale per sopperire alla carenza di tempo dei genitori dettata dagli impegni lavorativi, i quali, in siffatta evenienza, cureranno di coinvolgere unicamente coloro che appartengono alla propria linea genitoriale (senza possibilità, cioè, che il padre della minore possa rivolgersi ai nonni materni e viceversa,salvo diversi accordi tra le parti);
- i coniugi concordano che le scelte lavorative di ognuno di loro, che possano incidere e modificare l'equilibrio psico-sociale della prole, dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore, al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare la figlia e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore;
preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso la figlia non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
- I coniugi concordano che, fino al compimento della maggiore età della figlia, esiste impegno a non coinvolgere la stessa in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di un rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto alla professata originariamente;
-disporre che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 31 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di € 350,00/mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della minore , oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre a quanto Persona_2
previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Velletri del 30/03/2015, che le parti dichiarano di conoscere e di voler recepire per relationem. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche per via e-mail o per messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria, dovrà ottenere il rimborso pro-quota dall'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dall'esibizione della ricevuta d'acquisto;
- revocare l'assegnazione della casa familiare alla madre e lasciare la casa coniugale sita in Artena
(RM) via Discesa del Pomario n. 3 piano terra int. 1 nella disponibilità del Sig. , che Controparte_1
ne è il proprietario, con obbligo per la sig.ra di allontanarsene definitivamente Parte_1
prelevandovi i suoi beni ed effetti personali;
- statuire che l'importo dell'assegno unico venga ripartito tra le parti in ragione del 50% ciascuna;
- le parti presteranno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione;
- eventuali querele sporte dalle parti l'una contro l'altra verranno rimesse senza alcun obbligo economico condizionante;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico ed anzi appaiono adeguate, ragione per cui il Collegio le recepisce e dà ad esse vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la separazione di e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di seguito indicate alle quali dà vigore: “Voglia il Tribunale adito:
• pronunciare la separazione personale dei sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1
coniugatisi con rito concordatario in Artena il 22/09/2012 (Registro Atti Matrimonio anno 2012, Parte
II, Serie A, Atto n. 31).
L'adito Tribunale Voglia inoltre:
- disporre l'affido condiviso della minore stabilendo che essa coabiti in via Persona_2
prevalente con la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Artena Contrada Parte_1
Valli n. 93, ben conosciuta dalla minore per avervi abitato stabilmente negli ultimi due anni e mezzo;
- stabilire i tempi in cui il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali della bambina, in particolare secondo le seguenti articolazioni:
a) per il periodo scolastico, il lunedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00; durante il periodo estivo in cui la minore usufruisce delle vacanze scolastiche, i giorni di permanenza con il padre saranno gli stessi, ma l'orario sarà dalle ore 16.30 alle ore 21:00, con obbligo da parte di questi di prelevare la minore al centro estivo (nei giorni di sua spettanza) ove decidano di iscriverla, partecipando pro-quota alla relativa spesa;
b) nei fine settimana, verrà osservata l'alternanza con la precisazione che quelli di pertinenza del padre inizieranno, durante il periodo scolastico, dal venerdì alle ore 16:30 sino alla domenica alle ore
20:00; durante il periodo estivo, inizieranno il venerdì alle ore 16.30 e termineranno la domenica sera alle ore 21:00. Le parti potranno concordare modifiche (con congruo preavviso) circa i giorni e gli orari indicati, anche in relazione alle esigenze di lavoro di entrambi i genitori e alle esigenze, soprattutto scolastiche, della minore;
c) riguardo le festività 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, la minore le trascorrerà ad anni alterni con il padre, salvaguardando nell'ambito dello stesso anno l'alternanza tra le diverse festività: un anno 24 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua;
l'anno successivo 25 dicembre;
31 dicembre, 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo. Tale regime di frequentazione entrerà in vigore già dal corrente anno partendo dal 24 dicembre;
d) sempre ad anni alterni e sempre salvaguardando nell'arco dello stesso anno l'alternanza tra le diverse seguenti festività nazionali 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre, 1 novembre,
8 dicembre, il padre vedrà la figlia un anno il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 ottobre, l'8 dicembre, l'anno successivo il 1 maggio, il 15 agosto, il 1 novembre, a partire dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00 nei giorni 25 aprile, 4 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre;
l'orario è prolungato sino alle ore 21:00 nei giorni
1 maggio, 2 giugno, 15 agosto. Tale regime di frequentazione entrerà in vigore già dal corrente anno partendo dalla festività dell'8 dicembre;
le festività di cui ai punti c) e d) saranno concordate da entrambi i genitori almeno cinque giorni prima delle medesime;
e) il giorno della festa del Papà la minore, compatibilmente con gli impegni scolastici, lo trascorrerà con il padre (eventuale pernotto compreso); il giorno della festa della Mamma la minore lo trascorrerà con la madre anche se quella domenica dovrebbe trascorrerla con il padre secondo l'alternanza dei fine settimana. Nei compleanni dei genitori, la minore li trascorrerà con il genitore festeggiato
(eventuale pernotto compreso);
f) il giorno del suo compleanno la minore lo trascorrerà insieme ad entrambi i genitori;
ove non possibile, ad anni alterni lo trascorrerà a pranzo con un genitore sino alle ore 16:30, a cena con l'altro genitore, con la precisazione che quando il pasto serale tocca al padre la bambina dovrà essere riaccompagnata a casa entro le ore 21:00;
g) durante le vacanze estive il padre dovrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi. Durante questo periodo è sospesa l'ordinaria collocazione prevalente della minore presso la madre la quale, a sua volta, dovrà comunicare al sig. il periodo ed il luogo di CP_1
vacanza che vorrà trascorrere con la figlia e stesso incombente avrà il sig. ei riguardi della CP_1
sig.ra non inferiore a 15 giorni anche non consecutivi, in cui viene sospeso il regime di Parte_1
frequentazione padre-figlia. In base alle esigenze di lavoro di entrambi i genitori e alle ferie, le parti concorderanno i 15 giorni (anche non consecutivi) che trascorreranno con la minore e che si impegnano a comunicare con congruo preavviso;
- i coniugi avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante la minore (esami, open day, green day, gare sportive, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, ecc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
- entrambi i genitori s'impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale, omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espansioni verbali deleterie per la serenità figliale o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore;
- entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con la figlia, anzi a stimolarle e favorirle in qualsiasi modo, anche attraverso la tecnologia (telefono, videochiamata, collegamenti web, ecc..);
- entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della figlia, senza alcuna eccezione;
- entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla figlia concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà;
- i coniugi s'impegnano, affinché le figure affettive che verranno a far parte della loro vita, assicurino alla figlia un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi;
- i coniugi s'impegnano a non permettere che figure affettive rappresentate da prossimi congiunti o mariti/mogli possano intromettersi nelle decisioni relative ai figli, consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario;
- I coniugi considerano i nonni materni e i nonni paterni come una vera risorsa affettiva ed educativa,
a cui attingere, in modo residuale per sopperire alla carenza di tempo dei genitori dettata dagli impegni lavorativi, i quali, in siffatta evenienza, cureranno di coinvolgere unicamente coloro che appartengono alla propria linea genitoriale (senza possibilità, cioè, che il padre della minore possa rivolgersi ai nonni materni e viceversa,salvo diversi accordi tra le parti);
- i coniugi concordano che le scelte lavorative di ognuno di loro, che possano incidere e modificare l'equilibrio psico-sociale della prole, dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore, al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare la figlia e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore;
preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso la figlia non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
- I coniugi concordano che, fino al compimento della maggiore età della figlia, esiste impegno a non coinvolgere la stessa in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di un rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto alla professata originariamente;
-disporre che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 31 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di € 350,00/mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della minore , oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre a quanto Persona_2
previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Velletri del 30/03/2015, che le parti dichiarano di conoscere e di voler recepire per relationem. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche per via e-mail o per messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria, dovrà ottenere il rimborso pro-quota dall'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dall'esibizione della ricevuta d'acquisto;
- revocare l'assegnazione della casa familiare alla madre e lasciare la casa coniugale sita in Artena
(RM) via Discesa del Pomario n. 3 piano terra int. 1 nella disponibilità del Sig. , che Controparte_1
ne è il proprietario, con obbligo per la sig.ra di allontanarsene definitivamente Parte_1
prelevandovi i suoi beni ed effetti personali;
- statuire che l'importo dell'assegno unico venga ripartito tra le parti in ragione del 50% ciascuna;
- le parti presteranno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione;
- eventuali querele sporte dalle parti l'una contro l'altra verranno rimesse senza alcun obbligo economico condizionante;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1446 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI MAURO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
OL, VIA G. GARIBALDI 59, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. BUCCI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA GIULIANELLO 49 00031 ARTENA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura delle Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
coniuge per matrimonio contratto in Artena in data 22.9.2012 e trascritto nel Registro CP_1
degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 31, p. II, serie A, anno 2012.
La ricorrente ha dedotto che dal matrimonio è nata in data [...] una figlia, Per_1
Ha lamentato che a partire dal 2015 il coniuge ha tenuto nei di lei confronti condotte verbalmente e fisicamente aggressive, in conseguenza del ricorrente stato di alterazione da assunzione di sostanze alcooliche, incurante della presenza della figlia.
L'attrice ha precisato che la situazione subiva un peggioramento nel mese di aprile del 2022, quando si susseguivano reiterati episodi violenti, fino a quando in data 16.4.2022 la donna sporgeva denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri e si allontanava da casa insieme alla figlia, trovando rifugio presso la madre.
Rientrata poi a casa col marito il 25.4.2022, se ne allontanava definitivamente ad ottobre 2022 in quanto, malgrado le promesse del le aggressioni verbali non cessavano. CP_1
La ha lamentato di essere stata vittima anche di violenza economica, non avendo entrate Parte_1
proprie (almeno fino a settembre 2022) e dovendo dipendere economicamente dal marito, con la conseguenza che l'uomo di fatto le negava le risorse economiche finanche per curare la sua patologia
(gammopatia monoclonale anomala), costringendola a chiedere aiuto economico alla madre;
nei casi in cui il coniuge sosteneva la spesa, non si esimeva dal rinfacciarlo alla consorte.
L'attrice ha precisato di aver reperito un'occupazione a decorrere da settembre 2022, sia pure a tempo indeterminato e con una retribuzione media di circa 900,00 euro.
Muovendo da tali allegazioni, la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al marito;
l'affido esclusivo della figlia minore la collocazione prevalente della bimba presso di sé, con facoltà del Per_1
padre di vederla e tenerla presso di lui secondo i tempi e le modalità meglio ritenute dal Tribunale adito e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
l'assegnazione a sé della ex casa familiare sita in Artena, Via Discesa del Pomario 3 piano terra int. 1; un contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia pari a 450,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
un contributo a carico del coniuge per il proprio mantenimento pari a 300,00 euro;
l'attribuzione per intero dell'assegno unico.
costituitosi in giudizio, si è associato alla domanda in punto status, chiedendo Controparte_1
però a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, in quanto la frattura dell'unità familiare sarebbe conseguita al di lei definitivo abbandono della casa familiare.
Per il resto, il convenuto ha contestato le avverse prospettazioni e domande e segnatamente di essersi reso responsabile di agiti violenti e di aver abusato di sostanze alcooliche.
Ha chiesto l'affido condiviso;
la collocazione della minore presso la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla presso di sé secondo un ampio regime degli incontri;
un contributo mensile a proprio carico per il mantenimento della figlia pari a 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione del 50% dell'assegno unico a ciascuna delle parti.
Il convenuto si è opposto alla domanda attorea di contributo al mantenimento per la moglie ed anche alla domanda di assegnazione alla ricorrente della ex casa familiare.
In data 13.6.2023, in occasione dell'udienza presidenziale (trattasi di causa antecedente all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia), la ricorrente ha ammesso di aver abbandonato la casa familiare in data 24.10.2022 insieme alla figlia per trovare rifugio presso la casa dei suoi genitori.
Ha dichiarato che il coniuge faceva uso episodico ma ricorrente di alcool “trasformandosi in un'altra persona”; la aggrediva anche davanti alla figlia. Alzava la voce, impaurendo la bambina.
La ricorrente ha altresì riferito che, a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, la bambina ha continuato a vedere il padre con regolarità ed in particolare da febbraio 2023 due volte alla settimana con pernotto e a weekend alternati.
La donna ha precisato che la bambina è felice di vedere e frequentare il padre e la di lui famiglia d'origine. Non ha dedotto ragioni ostative alla prosecuzione regolare degli incontri padre – figlia.
Alla medesima udienza, il resistente ha raccontato che la moglie ha abbandonato la casa familiare, perché non lo amava più; “era già successo in passato”. Ha dedotto che litigi ce n'erano ma come in tutte le coppie e ha precisato di aver sempre bevuto alcoolici soltanto durante i pasti, tanto che i controlli periodici sul posto di lavoro non hanno mai evidenziato alterazioni derivanti da alcool.
Il convenuto ha confermato di vedere la figlia due volte alla settimana con pernotto e a weekend alternati, occupandosi di ogni sua necessità.
Ha negato di essersi mai rifiutato di destinare soldi per i bisogni della famiglia.
Con ordinanza del 13.6.2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. La minore è stata affidata ad entrambi i genitori e collocata, in via prevalente, presso la madre alla quale, per l'effetto,
è stata assegnata la ex casa familiare. Al padre è stata riconosciuta la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente regime: “due pomeriggi alla settimana (indicativamente, salvo accordo dei genitori, il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00, quando la riaccompagnerà
a casa;
inoltre, a week end alternati, il sabato dalla mattina alle ore 10.00 (o, in caso di frequenza scolastica, dall'uscita di scuola) sino alla domenica alle ore 20.00, quando la riaccompagnerà a casa.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il genitore non collocatario (il resistente) un periodo, anche continuativo, di almeno 15 giorni;
durante le vacanze pasquali e natalizie, la figlia trascorrerà con il genitore non collocatario, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e il giorno di Natale
o l'Epifania. I coniugi concorderanno detti periodi con congruo anticipo (almeno 2 mesi prima del periodo di riferimento)”. Infine, è stato posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari a 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla per il mantenimento della moglie, “avuto riguardo alla dedotta capacità di guadagno della medesima, da stimare in forza della concreta possibilità di svolgimento di attività lavorativa retribuita”.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e rigettate le istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale proposte, per ragioni diverse, da entrambe le parti, la causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé.
Le parti hanno concordato che “la minore durante il week end alternato inizi il pernotto dal venerdì, andandola a prendere alle ore 16.00”.
Ancora, con riguardo al fatto che esce da scuola alle 14 e non più alle 16, le parti hanno Per_1
concordato che “nei giorni di spettanza del padre, egli potrà contare sull'impegno della cognata ad andare a prendere la minore;
nel caso di impossibilità della stessa, potrà andare a prendere la minore, la nonna materna;
le parti dovranno darsi un preavviso di 48 h”.
All'udienza del 17.11.2025 i difensori hanno rappresentato che le parti sono, da ultimo, pervenute ad un accordo e hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale adito:
• pronunciare la separazione personale dei sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1
coniugatisi con rito concordatario in Artena il 22/09/2012 (Registro Atti Matrimonio anno 2012, Parte
II, Serie A, Atto n. 31).
L'adito Tribunale Voglia inoltre:
- disporre l'affido condiviso della minore stabilendo che essa coabiti in via Persona_2
prevalente con la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Artena Contrada Parte_1
Valli n. 93, ben conosciuta dalla minore per avervi abitato stabilmente negli ultimi due anni e mezzo;
- stabilire i tempi in cui il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali della bambina, in particolare secondo le seguenti articolazioni:
a) per il periodo scolastico, il lunedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00; durante il periodo estivo in cui la minore usufruisce delle vacanze scolastiche, i giorni di permanenza con il padre saranno gli stessi, ma l'orario sarà dalle ore 16.30 alle ore 21:00, con obbligo da parte di questi di prelevare la minore al centro estivo (nei giorni di sua spettanza) ove decidano di iscriverla, partecipando pro-quota alla relativa spesa;
b) nei fine settimana, verrà osservata l'alternanza con la precisazione che quelli di pertinenza del padre inizieranno, durante il periodo scolastico, dal venerdì alle ore 16:30 sino alla domenica alle ore 20:00; durante il periodo estivo, inizieranno il venerdì alle ore 16.30 e termineranno la domenica sera alle ore
21:00. Le parti potranno concordare modifiche (con congruo preavviso) circa i giorni e gli orari indicati, anche in relazione alle esigenze di lavoro di entrambi i genitori e alle esigenze, soprattutto scolastiche, della minore;
c) riguardo le festività 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, la minore le trascorrerà ad anni alterni con il padre, salvaguardando nell'ambito dello stesso anno l'alternanza tra le diverse festività: un anno 24 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua;
l'anno successivo 25 dicembre;
31 dicembre, 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo. Tale regime di frequentazione entrerà in vigore già dal corrente anno partendo dal 24 dicembre;
d) sempre ad anni alterni e sempre salvaguardando nell'arco dello stesso anno l'alternanza tra le diverse seguenti festività nazionali 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre, il padre vedrà la figlia un anno il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 ottobre, l'8 dicembre, l'anno successivo il 1 maggio, il 15 agosto, il 1 novembre, a partire dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00 nei giorni 25 aprile, 4 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre;
l'orario è prolungato sino alle ore 21:00 nei giorni
1 maggio, 2 giugno, 15 agosto. Tale regime di frequentazione entrerà in vigore già dal corrente anno partendo dalla festività dell'8 dicembre;
le festività di cui ai punti c) e d) saranno concordate da entrambi i genitori almeno cinque giorni prima delle medesime;
e) il giorno della festa del Papà la minore, compatibilmente con gli impegni scolastici, lo trascorrerà con il padre (eventuale pernotto compreso); il giorno della festa della Mamma la minore lo trascorrerà con la madre anche se quella domenica dovrebbe trascorrerla con il padre secondo l'alternanza dei fine settimana. Nei compleanni dei genitori, la minore li trascorrerà con il genitore festeggiato
(eventuale pernotto compreso);
f) il giorno del suo compleanno la minore lo trascorrerà insieme ad entrambi i genitori;
ove non possibile, ad anni alterni lo trascorrerà a pranzo con un genitore sino alle ore 16:30, a cena con l'altro genitore, con la precisazione che quando il pasto serale tocca al padre la bambina dovrà essere riaccompagnata a casa entro le ore 21:00;
g) durante le vacanze estive il padre dovrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi. Durante questo periodo è sospesa l'ordinaria collocazione prevalente della minore presso la madre la quale, a sua volta, dovrà comunicare al sig. il periodo ed il luogo di CP_1
vacanza che vorrà trascorrere con la figlia e stesso incombente avrà il sig. ei riguardi della CP_1
sig.ra non inferiore a 15 giorni anche non consecutivi, in cui viene sospeso il regime di Parte_1
frequentazione padre-figlia. In base alle esigenze di lavoro di entrambi i genitori e alle ferie, le parti concorderanno i 15 giorni (anche non consecutivi) che trascorreranno con la minore e che si impegnano a comunicare con congruo preavviso;
- i coniugi avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante la minore (esami, open day, green day, gare sportive, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, ecc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
- entrambi i genitori s'impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale, omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espansioni verbali deleterie per la serenità figliale o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore;
- entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con la figlia, anzi a stimolarle e favorirle in qualsiasi modo, anche attraverso la tecnologia (telefono, videochiamata, collegamenti web, ecc..);
- entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della figlia, senza alcuna eccezione;
- entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla figlia concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà;
- i coniugi s'impegnano, affinché le figure affettive che verranno a far parte della loro vita, assicurino alla figlia un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi;
- i coniugi s'impegnano a non permettere che figure affettive rappresentate da prossimi congiunti o mariti/mogli possano intromettersi nelle decisioni relative ai figli, consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario;
- I coniugi considerano i nonni materni e i nonni paterni come una vera risorsa affettiva ed educativa,
a cui attingere, in modo residuale per sopperire alla carenza di tempo dei genitori dettata dagli impegni lavorativi, i quali, in siffatta evenienza, cureranno di coinvolgere unicamente coloro che appartengono alla propria linea genitoriale (senza possibilità, cioè, che il padre della minore possa rivolgersi ai nonni materni e viceversa,salvo diversi accordi tra le parti);
- i coniugi concordano che le scelte lavorative di ognuno di loro, che possano incidere e modificare l'equilibrio psico-sociale della prole, dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore, al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare la figlia e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore;
preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso la figlia non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
- I coniugi concordano che, fino al compimento della maggiore età della figlia, esiste impegno a non coinvolgere la stessa in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di un rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto alla professata originariamente;
-disporre che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 31 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di € 350,00/mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della minore , oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre a quanto Persona_2
previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Velletri del 30/03/2015, che le parti dichiarano di conoscere e di voler recepire per relationem. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche per via e-mail o per messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria, dovrà ottenere il rimborso pro-quota dall'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dall'esibizione della ricevuta d'acquisto;
- revocare l'assegnazione della casa familiare alla madre e lasciare la casa coniugale sita in Artena
(RM) via Discesa del Pomario n. 3 piano terra int. 1 nella disponibilità del Sig. , che Controparte_1
ne è il proprietario, con obbligo per la sig.ra di allontanarsene definitivamente Parte_1
prelevandovi i suoi beni ed effetti personali;
- statuire che l'importo dell'assegno unico venga ripartito tra le parti in ragione del 50% ciascuna;
- le parti presteranno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione;
- eventuali querele sporte dalle parti l'una contro l'altra verranno rimesse senza alcun obbligo economico condizionante;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico ed anzi appaiono adeguate, ragione per cui il Collegio le recepisce e dà ad esse vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la separazione di e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di seguito indicate alle quali dà vigore: “Voglia il Tribunale adito:
• pronunciare la separazione personale dei sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1
coniugatisi con rito concordatario in Artena il 22/09/2012 (Registro Atti Matrimonio anno 2012, Parte
II, Serie A, Atto n. 31).
L'adito Tribunale Voglia inoltre:
- disporre l'affido condiviso della minore stabilendo che essa coabiti in via Persona_2
prevalente con la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Artena Contrada Parte_1
Valli n. 93, ben conosciuta dalla minore per avervi abitato stabilmente negli ultimi due anni e mezzo;
- stabilire i tempi in cui il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali della bambina, in particolare secondo le seguenti articolazioni:
a) per il periodo scolastico, il lunedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00; durante il periodo estivo in cui la minore usufruisce delle vacanze scolastiche, i giorni di permanenza con il padre saranno gli stessi, ma l'orario sarà dalle ore 16.30 alle ore 21:00, con obbligo da parte di questi di prelevare la minore al centro estivo (nei giorni di sua spettanza) ove decidano di iscriverla, partecipando pro-quota alla relativa spesa;
b) nei fine settimana, verrà osservata l'alternanza con la precisazione che quelli di pertinenza del padre inizieranno, durante il periodo scolastico, dal venerdì alle ore 16:30 sino alla domenica alle ore
20:00; durante il periodo estivo, inizieranno il venerdì alle ore 16.30 e termineranno la domenica sera alle ore 21:00. Le parti potranno concordare modifiche (con congruo preavviso) circa i giorni e gli orari indicati, anche in relazione alle esigenze di lavoro di entrambi i genitori e alle esigenze, soprattutto scolastiche, della minore;
c) riguardo le festività 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, la minore le trascorrerà ad anni alterni con il padre, salvaguardando nell'ambito dello stesso anno l'alternanza tra le diverse festività: un anno 24 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua;
l'anno successivo 25 dicembre;
31 dicembre, 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo. Tale regime di frequentazione entrerà in vigore già dal corrente anno partendo dal 24 dicembre;
d) sempre ad anni alterni e sempre salvaguardando nell'arco dello stesso anno l'alternanza tra le diverse seguenti festività nazionali 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre, 1 novembre,
8 dicembre, il padre vedrà la figlia un anno il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 ottobre, l'8 dicembre, l'anno successivo il 1 maggio, il 15 agosto, il 1 novembre, a partire dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00 nei giorni 25 aprile, 4 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre;
l'orario è prolungato sino alle ore 21:00 nei giorni
1 maggio, 2 giugno, 15 agosto. Tale regime di frequentazione entrerà in vigore già dal corrente anno partendo dalla festività dell'8 dicembre;
le festività di cui ai punti c) e d) saranno concordate da entrambi i genitori almeno cinque giorni prima delle medesime;
e) il giorno della festa del Papà la minore, compatibilmente con gli impegni scolastici, lo trascorrerà con il padre (eventuale pernotto compreso); il giorno della festa della Mamma la minore lo trascorrerà con la madre anche se quella domenica dovrebbe trascorrerla con il padre secondo l'alternanza dei fine settimana. Nei compleanni dei genitori, la minore li trascorrerà con il genitore festeggiato
(eventuale pernotto compreso);
f) il giorno del suo compleanno la minore lo trascorrerà insieme ad entrambi i genitori;
ove non possibile, ad anni alterni lo trascorrerà a pranzo con un genitore sino alle ore 16:30, a cena con l'altro genitore, con la precisazione che quando il pasto serale tocca al padre la bambina dovrà essere riaccompagnata a casa entro le ore 21:00;
g) durante le vacanze estive il padre dovrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi. Durante questo periodo è sospesa l'ordinaria collocazione prevalente della minore presso la madre la quale, a sua volta, dovrà comunicare al sig. il periodo ed il luogo di CP_1
vacanza che vorrà trascorrere con la figlia e stesso incombente avrà il sig. ei riguardi della CP_1
sig.ra non inferiore a 15 giorni anche non consecutivi, in cui viene sospeso il regime di Parte_1
frequentazione padre-figlia. In base alle esigenze di lavoro di entrambi i genitori e alle ferie, le parti concorderanno i 15 giorni (anche non consecutivi) che trascorreranno con la minore e che si impegnano a comunicare con congruo preavviso;
- i coniugi avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante la minore (esami, open day, green day, gare sportive, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, ecc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
- entrambi i genitori s'impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale, omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espansioni verbali deleterie per la serenità figliale o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore;
- entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con la figlia, anzi a stimolarle e favorirle in qualsiasi modo, anche attraverso la tecnologia (telefono, videochiamata, collegamenti web, ecc..);
- entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della figlia, senza alcuna eccezione;
- entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla figlia concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà;
- i coniugi s'impegnano, affinché le figure affettive che verranno a far parte della loro vita, assicurino alla figlia un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi;
- i coniugi s'impegnano a non permettere che figure affettive rappresentate da prossimi congiunti o mariti/mogli possano intromettersi nelle decisioni relative ai figli, consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario;
- I coniugi considerano i nonni materni e i nonni paterni come una vera risorsa affettiva ed educativa,
a cui attingere, in modo residuale per sopperire alla carenza di tempo dei genitori dettata dagli impegni lavorativi, i quali, in siffatta evenienza, cureranno di coinvolgere unicamente coloro che appartengono alla propria linea genitoriale (senza possibilità, cioè, che il padre della minore possa rivolgersi ai nonni materni e viceversa,salvo diversi accordi tra le parti);
- i coniugi concordano che le scelte lavorative di ognuno di loro, che possano incidere e modificare l'equilibrio psico-sociale della prole, dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore, al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare la figlia e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore;
preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso la figlia non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
- I coniugi concordano che, fino al compimento della maggiore età della figlia, esiste impegno a non coinvolgere la stessa in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di un rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto alla professata originariamente;
-disporre che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 31 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di € 350,00/mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della minore , oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre a quanto Persona_2
previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Velletri del 30/03/2015, che le parti dichiarano di conoscere e di voler recepire per relationem. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche per via e-mail o per messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria, dovrà ottenere il rimborso pro-quota dall'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dall'esibizione della ricevuta d'acquisto;
- revocare l'assegnazione della casa familiare alla madre e lasciare la casa coniugale sita in Artena
(RM) via Discesa del Pomario n. 3 piano terra int. 1 nella disponibilità del Sig. , che Controparte_1
ne è il proprietario, con obbligo per la sig.ra di allontanarsene definitivamente Parte_1
prelevandovi i suoi beni ed effetti personali;
- statuire che l'importo dell'assegno unico venga ripartito tra le parti in ragione del 50% ciascuna;
- le parti presteranno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione;
- eventuali querele sporte dalle parti l'una contro l'altra verranno rimesse senza alcun obbligo economico condizionante;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera