CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 466/24 R.G., promossa
DA
c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Punta (CT) il 01.10.1944 ed ivi residente via Per Aci Bonaccorsi n. 16, elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida n. 4, presso lo studio dell'Avvocato Gabriele Castorina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
P.I. ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in 20129, Milano (MI), Via Giulio Uberti, 37, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza
Luigi di Savoia, 2, presso lo studio dell'avv.Vincenzo Serrao (C.F.
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
E
– già corrente in Roma, Controparte_2 Controparte_3
via
D. Cimarosa n. 4 (C. F. – Gruppo P. IVA ), in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Carlo S. Occhipinti (C.F.: Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
) ed elettivamente domiciliata in Catania presso lo CodiceFiscale_3
studio dell'Avv. Alfio Di Marco, in viale M. Rapisardi n. 433;
E CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
P. I.V.A. , con sede legale in Milano, Corso Europa n. 13, P.IVA_4
assistita e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Mangia (C.f.
di ed elettivamente C.F._4 Controparte_5
domiciliata in Milano, Corso Europa, n. 13;
-
Appellati
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1
giudizio ed chiedendo la Controparte_1 Controparte_3 restituzione da parte di della somma di € 10.302,83 per il CP_1
pagamento delle fatture relative ai mesi novembre-dicembre 2012 e gennaio- febbraio 2013 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché l'annullamento delle fatture emesse per il periodo 1 marzo 2013-1 giugno 2014; oltre al risarcimento per le spese sostenute per il giudizio di ATP e i compensi liquidati al CTU in € 1.750,00 nonché il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 60.000,00.
A sostegno delle proprie domande l'attore, premesso di avere sottoscritto con dei contratti per la fornitura di energia elettrica per il CP_1
funzionamento, prevalentemente nel periodo estivo, delle pompe di irrigazione del fondo agricolo di cui è conduttore, esponeva che le bollette relative al periodo da ottobre a maggio 2013 riportavano importi maggiori rispetto a quelli riportati nelle bollette dello stesso periodo negli anni precedenti. Esponeva ancora che, non avendo sortito alcun effetto le diffide inviate a e e avendo sporto denuncia contro CP_1 Controparte_3
ignoti sospettando un furto di energia da parte di terzi, aveva avviato un Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
procedimento per ATP, iscritto al R.G. n. 3725/2013, nel quale il CTU nominato aveva riscontrato la sostituzione di due dei tre contatori con impossibilità di verificare il loro funzionamento e, per il terzo contatore, riteneva il CTU che lo stesso non avesse funzionato correttamente, riscontrando valori errati.
Si costituiva tempestivamente eccependo in via preliminare il CP_1
difetto di competenza territoriale del giudice adito e nel merito l'infondatezza delle domande attoree. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 51.993,02 o, in subordine, di altra somma dovuta per la somministrazione di energia elettrica. Chiedeva altresì in via subordinata, ritenendo responsabile della rilevazione dei consumi l' , di condannare quest'ultima a tenere indenne la Controparte_3 CP_1
da ogni onere risarcitorio.
Si costituiva tardivamente eccependo il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai fatturato all'attore energia elettrica;
in ogni caso rilevava, relativamente al contatore di
80kW, di aver emesso fatturazioni di stima, successivamente conguagliate all'esito delle letture reali, e di aver emesso, relativamente a tali conguagli, fatture a di storno. CP_1
Rilevava altresì che parte attrice non aveva subito alcun danno.
La convenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. evidenziava CP_1
che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione ed alla propria costituzione in giudizio, aveva provveduto a rettificare i Controparte_3
dati di consumo precedentemente comunicati e di conseguenza la stessa aveva emesso una nota di credito a seguito della quale riteneva CP_1
l'attore debitore nei propri confronti per la minore somma di € 43.881,45.
Nel corso del giudizio spiegava intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
[...]
deducendo di aver acquistato da una serie di CP_4 CP_1 crediti tra cui quello relativo all'odierno attore, e chiedendo la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 43.881,45, o della somma che sarebbe risultata dovuta per la somministrazione di energia elettrica;
in via Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
subordinata chiedeva la condanna di a tenere indenne Controparte_3
Cont e/o da ogni eventuale onere risarcitorio. CP_1
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, con sentenza n.
381/2024 pubbl. il 19/02/2024, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” rigetta le domande avanzate dall'attore;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata da e CP_1 condanna l'attore a pagare in favore di la somma di Controparte_4
€ 39.657,00;
- condanna parte attrice a rimborsare a in persona del legale CP_1
rappresentante le spese di lite che si liquidano per la fase di studio, introduttiva e di trattazione in € 2.356,00 per compensi, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a.;
- condanna parte attrice a rimborsare a in persona Controparte_4
del legale rappresentante le spese di lite che si liquidano per la fase decisionale in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; condanna altresì la parte attrice a rimborsare a in Controparte_3
persona del legale rappresentante le spese di lite, che si liquidano in €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice”.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 27/3/24, proponeva appello
[...]
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi, svolgendo, appello incidentale condizionato. Controparte_1
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice deciso la controversia senza Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
tenere minimamente in considerazione le risultanze istruttorie e nello specifico forgiando la sentenza sulla base di una perizia dalla quale è emerso che due dei contatori visionati durante le operazioni peritali (due POD 11Kw
e da 53 Kw) non erano quelli che avevano segnato i valori di energia consumata essendo stati sostituiti, e che il terzo contatore (POD da 80Kw), secondo il CTU non avesse rilevato correttamente i consumi nei primi mesi del 2013, quindi, di fatto sulla base di un dispositivo non funzionante.
1.1) Il gravame è infondato.
Giova, preliminarmente, osservare che la Delibera ARERA 200/99 all'art. 11 prescrive le modalità di ricostruzione dei consumi disponendo che “Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”.
Il Tribunale, aveva originariamente dato mandato al CTU di “ricostruire in maniera distinta i consumi registrati da E-.Distribuzione sulla base di ciascun contatore e sempre distintamente, individuare le relative fatture, predisponendo uno schema riepilogativo autonomo per ciascun contratto;
chiarire in particolare sulla base di quale contatore sono state effettuate le diverse registrazioni, distinguendo quelle eseguite sulla base dei contatori precedentemente installati e quelle effettuate sulla base dei nuovi contatori, anche reperendo gli stessi presso i depositi ove necessario;
al fine di sottoporli alle necessarie verifiche in laboratorio per testare il regolare funzionamento.”
Con nota del 07.07.23 il CTU chiedeva al Giudice di voler autorizzare l'acquisizione documentale delle fatture relative ai periodi in contestazione, vista l'assenza dei misuratori, in mancanza dei quali risultava impossibile procedere alla verifica sul funzionamento degli stessi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Il primo giudice autorizzava l'acquisizione documentale delle fatture solo nel caso in cui tutte le parti avessero prestato il consenso e, nel caso di diniego, autorizzava il CTU, a procedere con la ricostruzione dei consumi secondo la delibera 200/99 dell'ARERA.
Pertanto, il Consulente d'ufficio, alle cui conclusioni la Corte intende aderire, ha ricostruito i seguenti consumi:” Dall'analisi effettuata sul POD IT001E
977539048 - 11kW non si riscontrano anomalie evidenti sui valori di energia elettrica misurati e fatturati. La ricostruzione delle fatture non è stata eseguita poiché si ritiene congruo l'importo fatturato a . Dall'analisi Pt_1
effettuata sul POD IT001E 97906525 - 53kW (ex IT001E 979062923) non si riscontrano anomalie evidenti sui valori di energia elettrica misurati e fatturati.
Il guasto sulla misurazione della energia reattiva, dichiarato da E-
Distribuzione e registrato sui verbali di verifica eseguito sul POD dallo stesso gestore, si ritiene che non abbia influito la misura dell'energia attiva misurata e fatturata.
La ricostruzione delle fatture non è stata eseguita poiché si ritiene congruo
l'importo fatturato a Dall'analisi effettuata sul POD IT001E Pt_1
91357577 -80kW si è rilevata una evidente anomalia tra le misure registrate
e fornite da E-Distribuzione e le relative fatturazioni addebitate all'attore.
Nel periodo considerato le fatture pervenute all'attore vengono quantificate su un consumo di energia di 56860 kWh rispetto ad un consumo reale (su dati ) registrato di 14654 kWh, per cui si registra una Controparte_2
richiesta in eccesso pari a circa 42106 kWh.
All'attore , doveva essere pertanto addebitata complessivamente, nel Pt_1
periodo considerato da Ott-12 a e senza considerare eventuale CP_6 conguagli successivi, una fatturazione di € 4.619,09 € a fronte delle fatture ricevute pari a 15.131,06 € il tutto compreso di IVA…Secondo tale ricostruzione la fatturazione complessiva nel periodo 01 marzo 2013 – 01 giugno 2014, per i tre POD, ammonta a 52364,54€”.
Il Consulente d'ufficio, inoltre, ha compiutamente risposto ai rilievi effettuati dall'odierno appellante, oggi pedissequamente riproposti in seno all'appello, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
ritenendo:” Detto ciò, la ricostruzione effettuata in questa CTU si basa, come stabilito da ARERA, sui consumi dei due anni precedenti al periodo in contestazione che risultano essere normalmente costanti. Altre variabili non certe (quali le condizioni climatiche e/o altri fattori correlati all'attività lavorativa che potrebbero aver inciso sui consumi) non a conoscenza del
CTU, non possono essere considerate in questa sede di valutazione tecnica, dal momento che tali circostanze non risultano documentate ma semplicemente astrattamente possibili. Si ribadisce, infine, che per il calcolo ci si è basati sullo storico dei dati, forniti da presenti nel CP_1
fascicolo e non contestati da parte attrice”.
Appare chiaro che, in applicazione della delibera ARERA sopra riportata, era onere del documentare, con riferimento al periodo oggetto di Pt_1
ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.
Nessuna documentazione in tal senso è stata prodotta, essendosi l'appellante limitato ad eccepire che “un'attività agricola per sua natura non ha consumi regolari o calcolabili ex ante, essendo la stessa sottoposta a variabili climatiche tali da non rendere possibile alcun tipo di valutazione preventiva circa il suo andamento economico e di conseguenza neanche i relativi consumi sono calcolabili presuntivamente”, senza però fornire alcuna prova nè sull'andamento climatico delle annate oggetto di ricostruzione, né, tantomeno sulla fornitura idrica del nei detti anni, Controparte_7
documentazione che avrebbe potuto consentire al ctu di eseguire una ricostruzione dei consumi tenendo conto dei parametri forniti dalla parte.
Inoltre, non risulta che i dati storici dei consumi, forniti da siano CP_1 stati contestati dall'odierno appellante.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto basare la propria decisione sulla ricostruzione dei consumi effettuata dal CTU.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non, avanzata dall'appellante, la stessa si rappresenta del tutto generica per quanto riguarda il danno non patrimoniale, e non provata per quanto attiene al Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
rimborso delle spese sostenute in sede di ATP, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Resta assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
2) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.40.230,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 381/2024 Parte_1
pubbl. il 19/02/2024 che conferma;
condanna l'appellante principale, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti delle tre appellate, che liquida, per ciascuna in complessivi €. 4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante principale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 17 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 466/24 R.G., promossa
DA
c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Punta (CT) il 01.10.1944 ed ivi residente via Per Aci Bonaccorsi n. 16, elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida n. 4, presso lo studio dell'Avvocato Gabriele Castorina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
P.I. ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in 20129, Milano (MI), Via Giulio Uberti, 37, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza
Luigi di Savoia, 2, presso lo studio dell'avv.Vincenzo Serrao (C.F.
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
E
– già corrente in Roma, Controparte_2 Controparte_3
via
D. Cimarosa n. 4 (C. F. – Gruppo P. IVA ), in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Carlo S. Occhipinti (C.F.: Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
) ed elettivamente domiciliata in Catania presso lo CodiceFiscale_3
studio dell'Avv. Alfio Di Marco, in viale M. Rapisardi n. 433;
E CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
P. I.V.A. , con sede legale in Milano, Corso Europa n. 13, P.IVA_4
assistita e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Mangia (C.f.
di ed elettivamente C.F._4 Controparte_5
domiciliata in Milano, Corso Europa, n. 13;
-
Appellati
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1
giudizio ed chiedendo la Controparte_1 Controparte_3 restituzione da parte di della somma di € 10.302,83 per il CP_1
pagamento delle fatture relative ai mesi novembre-dicembre 2012 e gennaio- febbraio 2013 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché l'annullamento delle fatture emesse per il periodo 1 marzo 2013-1 giugno 2014; oltre al risarcimento per le spese sostenute per il giudizio di ATP e i compensi liquidati al CTU in € 1.750,00 nonché il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 60.000,00.
A sostegno delle proprie domande l'attore, premesso di avere sottoscritto con dei contratti per la fornitura di energia elettrica per il CP_1
funzionamento, prevalentemente nel periodo estivo, delle pompe di irrigazione del fondo agricolo di cui è conduttore, esponeva che le bollette relative al periodo da ottobre a maggio 2013 riportavano importi maggiori rispetto a quelli riportati nelle bollette dello stesso periodo negli anni precedenti. Esponeva ancora che, non avendo sortito alcun effetto le diffide inviate a e e avendo sporto denuncia contro CP_1 Controparte_3
ignoti sospettando un furto di energia da parte di terzi, aveva avviato un Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
procedimento per ATP, iscritto al R.G. n. 3725/2013, nel quale il CTU nominato aveva riscontrato la sostituzione di due dei tre contatori con impossibilità di verificare il loro funzionamento e, per il terzo contatore, riteneva il CTU che lo stesso non avesse funzionato correttamente, riscontrando valori errati.
Si costituiva tempestivamente eccependo in via preliminare il CP_1
difetto di competenza territoriale del giudice adito e nel merito l'infondatezza delle domande attoree. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 51.993,02 o, in subordine, di altra somma dovuta per la somministrazione di energia elettrica. Chiedeva altresì in via subordinata, ritenendo responsabile della rilevazione dei consumi l' , di condannare quest'ultima a tenere indenne la Controparte_3 CP_1
da ogni onere risarcitorio.
Si costituiva tardivamente eccependo il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai fatturato all'attore energia elettrica;
in ogni caso rilevava, relativamente al contatore di
80kW, di aver emesso fatturazioni di stima, successivamente conguagliate all'esito delle letture reali, e di aver emesso, relativamente a tali conguagli, fatture a di storno. CP_1
Rilevava altresì che parte attrice non aveva subito alcun danno.
La convenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. evidenziava CP_1
che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione ed alla propria costituzione in giudizio, aveva provveduto a rettificare i Controparte_3
dati di consumo precedentemente comunicati e di conseguenza la stessa aveva emesso una nota di credito a seguito della quale riteneva CP_1
l'attore debitore nei propri confronti per la minore somma di € 43.881,45.
Nel corso del giudizio spiegava intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
[...]
deducendo di aver acquistato da una serie di CP_4 CP_1 crediti tra cui quello relativo all'odierno attore, e chiedendo la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 43.881,45, o della somma che sarebbe risultata dovuta per la somministrazione di energia elettrica;
in via Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
subordinata chiedeva la condanna di a tenere indenne Controparte_3
Cont e/o da ogni eventuale onere risarcitorio. CP_1
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, con sentenza n.
381/2024 pubbl. il 19/02/2024, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” rigetta le domande avanzate dall'attore;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata da e CP_1 condanna l'attore a pagare in favore di la somma di Controparte_4
€ 39.657,00;
- condanna parte attrice a rimborsare a in persona del legale CP_1
rappresentante le spese di lite che si liquidano per la fase di studio, introduttiva e di trattazione in € 2.356,00 per compensi, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a.;
- condanna parte attrice a rimborsare a in persona Controparte_4
del legale rappresentante le spese di lite che si liquidano per la fase decisionale in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; condanna altresì la parte attrice a rimborsare a in Controparte_3
persona del legale rappresentante le spese di lite, che si liquidano in €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice”.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 27/3/24, proponeva appello
[...]
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi, svolgendo, appello incidentale condizionato. Controparte_1
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice deciso la controversia senza Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
tenere minimamente in considerazione le risultanze istruttorie e nello specifico forgiando la sentenza sulla base di una perizia dalla quale è emerso che due dei contatori visionati durante le operazioni peritali (due POD 11Kw
e da 53 Kw) non erano quelli che avevano segnato i valori di energia consumata essendo stati sostituiti, e che il terzo contatore (POD da 80Kw), secondo il CTU non avesse rilevato correttamente i consumi nei primi mesi del 2013, quindi, di fatto sulla base di un dispositivo non funzionante.
1.1) Il gravame è infondato.
Giova, preliminarmente, osservare che la Delibera ARERA 200/99 all'art. 11 prescrive le modalità di ricostruzione dei consumi disponendo che “Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”.
Il Tribunale, aveva originariamente dato mandato al CTU di “ricostruire in maniera distinta i consumi registrati da E-.Distribuzione sulla base di ciascun contatore e sempre distintamente, individuare le relative fatture, predisponendo uno schema riepilogativo autonomo per ciascun contratto;
chiarire in particolare sulla base di quale contatore sono state effettuate le diverse registrazioni, distinguendo quelle eseguite sulla base dei contatori precedentemente installati e quelle effettuate sulla base dei nuovi contatori, anche reperendo gli stessi presso i depositi ove necessario;
al fine di sottoporli alle necessarie verifiche in laboratorio per testare il regolare funzionamento.”
Con nota del 07.07.23 il CTU chiedeva al Giudice di voler autorizzare l'acquisizione documentale delle fatture relative ai periodi in contestazione, vista l'assenza dei misuratori, in mancanza dei quali risultava impossibile procedere alla verifica sul funzionamento degli stessi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Il primo giudice autorizzava l'acquisizione documentale delle fatture solo nel caso in cui tutte le parti avessero prestato il consenso e, nel caso di diniego, autorizzava il CTU, a procedere con la ricostruzione dei consumi secondo la delibera 200/99 dell'ARERA.
Pertanto, il Consulente d'ufficio, alle cui conclusioni la Corte intende aderire, ha ricostruito i seguenti consumi:” Dall'analisi effettuata sul POD IT001E
977539048 - 11kW non si riscontrano anomalie evidenti sui valori di energia elettrica misurati e fatturati. La ricostruzione delle fatture non è stata eseguita poiché si ritiene congruo l'importo fatturato a . Dall'analisi Pt_1
effettuata sul POD IT001E 97906525 - 53kW (ex IT001E 979062923) non si riscontrano anomalie evidenti sui valori di energia elettrica misurati e fatturati.
Il guasto sulla misurazione della energia reattiva, dichiarato da E-
Distribuzione e registrato sui verbali di verifica eseguito sul POD dallo stesso gestore, si ritiene che non abbia influito la misura dell'energia attiva misurata e fatturata.
La ricostruzione delle fatture non è stata eseguita poiché si ritiene congruo
l'importo fatturato a Dall'analisi effettuata sul POD IT001E Pt_1
91357577 -80kW si è rilevata una evidente anomalia tra le misure registrate
e fornite da E-Distribuzione e le relative fatturazioni addebitate all'attore.
Nel periodo considerato le fatture pervenute all'attore vengono quantificate su un consumo di energia di 56860 kWh rispetto ad un consumo reale (su dati ) registrato di 14654 kWh, per cui si registra una Controparte_2
richiesta in eccesso pari a circa 42106 kWh.
All'attore , doveva essere pertanto addebitata complessivamente, nel Pt_1
periodo considerato da Ott-12 a e senza considerare eventuale CP_6 conguagli successivi, una fatturazione di € 4.619,09 € a fronte delle fatture ricevute pari a 15.131,06 € il tutto compreso di IVA…Secondo tale ricostruzione la fatturazione complessiva nel periodo 01 marzo 2013 – 01 giugno 2014, per i tre POD, ammonta a 52364,54€”.
Il Consulente d'ufficio, inoltre, ha compiutamente risposto ai rilievi effettuati dall'odierno appellante, oggi pedissequamente riproposti in seno all'appello, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
ritenendo:” Detto ciò, la ricostruzione effettuata in questa CTU si basa, come stabilito da ARERA, sui consumi dei due anni precedenti al periodo in contestazione che risultano essere normalmente costanti. Altre variabili non certe (quali le condizioni climatiche e/o altri fattori correlati all'attività lavorativa che potrebbero aver inciso sui consumi) non a conoscenza del
CTU, non possono essere considerate in questa sede di valutazione tecnica, dal momento che tali circostanze non risultano documentate ma semplicemente astrattamente possibili. Si ribadisce, infine, che per il calcolo ci si è basati sullo storico dei dati, forniti da presenti nel CP_1
fascicolo e non contestati da parte attrice”.
Appare chiaro che, in applicazione della delibera ARERA sopra riportata, era onere del documentare, con riferimento al periodo oggetto di Pt_1
ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.
Nessuna documentazione in tal senso è stata prodotta, essendosi l'appellante limitato ad eccepire che “un'attività agricola per sua natura non ha consumi regolari o calcolabili ex ante, essendo la stessa sottoposta a variabili climatiche tali da non rendere possibile alcun tipo di valutazione preventiva circa il suo andamento economico e di conseguenza neanche i relativi consumi sono calcolabili presuntivamente”, senza però fornire alcuna prova nè sull'andamento climatico delle annate oggetto di ricostruzione, né, tantomeno sulla fornitura idrica del nei detti anni, Controparte_7
documentazione che avrebbe potuto consentire al ctu di eseguire una ricostruzione dei consumi tenendo conto dei parametri forniti dalla parte.
Inoltre, non risulta che i dati storici dei consumi, forniti da siano CP_1 stati contestati dall'odierno appellante.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto basare la propria decisione sulla ricostruzione dei consumi effettuata dal CTU.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non, avanzata dall'appellante, la stessa si rappresenta del tutto generica per quanto riguarda il danno non patrimoniale, e non provata per quanto attiene al Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
rimborso delle spese sostenute in sede di ATP, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Resta assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
2) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.40.230,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 381/2024 Parte_1
pubbl. il 19/02/2024 che conferma;
condanna l'appellante principale, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti delle tre appellate, che liquida, per ciascuna in complessivi €. 4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante principale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 17 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro