Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 23/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. EP di ET ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 48/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69731 del registro di segreteria, proposto da:
P. D., nata ad [...] e residente a [...], codice fiscale OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avvocati Carla TO e EP BI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito a Messina in via Dogali n. 50, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
studiolegalegiuseppebiondo@pec.giuffre.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
TO, CO RA e CO AR, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente Il 19 febbraio 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, P. D. ha convenuto in giudizio l’INPS, per ottenere la concessione della pensione di inabilità ai sensi del comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, con il pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, ha dedotto d’aver prestato servizio presso l’Azienda ULSS n. 6 Euganea di Padova, fino a quando, nel mese di agosto del 2024, non era stata collocata in quiescenza per superamento del periodo di comporto.
Pertanto, proponeva rituale istanza all’INPS di Messina, che però declinava la competenza in favore dell’INPS di Padova.
In ogni caso, nel perdurante silenzio di tutti gli uffici dell’INPS sull’istanza ex art. 3 l. n. 335/1995, proponeva un accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro; il CTU riconosceva che le patologie della ricorrente la rendevano del tutto
inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, a far data dal giorno 8 marzo 2023.
Pertanto, la ricorrente ha concluso per il riconoscimento sia del TFS
(trattamento di fine servizio), che del proprio diritto all’attribuzione della pensione di inabilità a far data dal collocamento in quiescenza per superamento del periodo di comporto (agosto 2024), con la conseguente condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori e con vittoria di spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di TFS, deducendo che si tratterebbe di una questione attinente al rapporto di lavoro rientrante nelle attribuzioni del giudice ordinario (Cass.,
SS.UU., sent. n. 11849/2016).
In ordine alla domanda concernente la pensione di inabilità, ha dedotto che gli uffici INPS di Padova non avrebbero potuto accertare il requisito sanitario, in quanto la ricorrente, benché ritualmente convocata innanzi alla Commissione medica di Palermo, non si sarebbe sottoposta alla visita medica. Ha aggiunto che il CTU nominato in sede di ATP avrebbe riconosciuto genericamente l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa, senza fare alcun riferimento al comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995 ed ai suoi presupposti specifici. Per altro verso, il decreto di omologa del Tribunale di Messina ex art. 445 bis c.p.c. atterrebbe alla ben diversa pensione di invalidità ex lege n. 222/1984. Inoltre, la domanda presentata dalla ricorrente all’INPS di Padova riguarderebbe la pensione ordinaria di inabilità e non quella ex art. 2 l. 335/1995.
Da ultimo, il resistente ha contestato in maniera specifica unicamente la sussistenza del requisito sanitario, al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine al TFS e, per il resto, per l’inammissibilità o la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.
Con ordinanza n. 67/2025, è stata disposta l’acquisizione del parere della Sezione speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, istituita presso questa Sezione giurisdizionale; il parere definitivo è stato trasmesso in data 30.7.2024.
All’udienza del 6 novembre 2025, è stato richiesto a parte ricorrente di chiarire e documentare la data del collocamento in quiescenza, non desumibile dagli atti.
Con nota del 30.12.2025, la ricorrente ha documentato di essere stata posta in quiescenza il 2 giugno 2025, per superamento del periodo di comporto (all. 2 alla memoria).
Alla successiva udienza di discussione del 19 febbraio 2025, il procuratore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda concernente il TFS e, per il resto, ha insistito per l’accoglimento della domanda.
Il difensore dell’INPS, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ne ha auspicato il rigetto.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
In via preliminare, si deve prendere atto della rinuncia domanda avente ad oggetto la rideterminazione del trattamento di fine rapporto, dichiarata in udienza dal procuratore di parte ricorrente.
Peraltro, anche al fine di consentire l’eventuale translatio judicii, occorre comunque dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di questioni di natura retributiva e non pensionistica.
Infatti, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sono attribuite alla Corte dei conti tutte le controversie funzionali alle pensioni, a carico totale o parziale dello Stato; pertanto, oltre alle questioni relative al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la giurisdizione contabile ricomprende anche i problemi connessi, come il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e la rivalutazione, il recupero delle somme indebitamente erogate, et similia. Al contrario, “rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR” (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 11849 del 9.6.2016).
Le controversie in materia di TFR rientrano, pertanto, nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria; vi fa eccezione il personale in regime di diritto pubblico (c.d. personale “non contrattualizzato”), di cui al comma 1 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001, soggetto alla giurisdizione amministrativa esclusiva (art. 64, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001).
Nel caso in esame, trattandosi di una dipendente contrattualizzata, la giurisdizione dev’essere declinata in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Per il resto, la domanda è fondata.
Il comma 12 dell’art 2 della legge n. 335/1995 ha previsto che, “con effetto dal 1° gennaio 1996 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche...iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’A.G.O....cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un’anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà superare l’80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l’inabilità sia dipendente da causa di servizio.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione d’inabilità di cui all’art.2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del Tesoro, per la Funzione Pubblica e del Lavoro e della Previdenza Sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti e i controlli dello stato d’inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia d’inabilità dipendente da causa di servizio”.
Le condizioni richieste dalla legge n. 222 del 1984, richiamate dalla norma, consistono nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 1), la cessazione da ogni impiego e attività lavorativa, la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori, la cancellazione dagli albi professionali e la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento integrativo o sostitutivo della retribuzione
(comma 2).
Il requisito contributivo, in base al rinvio all’art. 4 della legge 222/1984, è fissato in cinque anni di contribuzione e assicurazione.
Le modalità applicative sono state dettate con il D.M. n. 187/1997, che all’art. 2 ha stabilito il requisito contributivo minimo di cinque anni
(260 contributi settimanali), di cui almeno tre (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
L’art. 3 prevede il principio dell’attribuzione della pensione d’inabilità solo a domanda, mentre l’art. 8, comma 2, dispone che il trattamento decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista dal precedente art. 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
“Ne consegue che il trattamento pensionistico di inabilità ex art. 2 comma 12 legge 335 del 1995, può essere concesso solo a domanda dell’interessato e previa sussistenza del requisito sanitario (assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) e contributivo (minimo cinque anni di contribuzione di cui almeno tre antecedenti la decorrenza della pensione) ivi espressamente previsti (ex multis, Sez. II Centr., sent. n. 482/2018).
In particolare, secondo la giurisprudenza contabile, l’impossibilità assoluta a permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve prendere in considerazione la possibilità per la parte ricorrente di
“svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini che sia non usurante, non dequalificante e remunerativa; la sussistenza o meno di tale situazione di impossibilità va valutata in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (così, ex plurimis, Sez. III Centr. sent. n. 380/2021).
Nel caso in esame, secondo il parere reso dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull’analisi e sulla valutazione delle caratteristiche intrinseche delle patologie de quibus e della loro incidenza attuale, la ricorrente presenta “un complesso quadro clinico caratterizzato da una serie di patologie reumatologiche (sacro-ileite bilaterale;
artrite sieronegativa; connettivite indifferenziata; sindrome fibromialgica),
che limitano marcatamente la capacità deambulatoria e la forza ai quattro arti”, nonché “una marcata sindrome ansioso – depressiva, reattiva alle plurime infermità e alle relative sofferenze” e “pesanti postumi algo –
disfunzionali dei plurimi interventi chirurgici per l’endometriosi al IV stadio pluriorgano”. Pertanto, si tratta di una “grave condizione psico – fisica”,
che “azzera completamente le capacità lavorative” della ricorrente,
“rendendola inabile in modo assoluto e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge 335/95, art. 2, comma 12”, “a decorrere dalla data della relativa istanza”, cioè dal giorno 8.3.2023 (v. rel.,
pag. 3).
Avverso lo schema della relazione, non sono state presentate osservazioni da nessuna delle parti.
Ne consegue che, sussistendo congiuntamente tutti i requisiti previsti dalla legge, dev’essere accertato e dichiarato che P. D. ha diritto alla pensione di inabilità, ai sensi del comma 12 dell’art. 2 della legge n.
335/95, a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza (2 giugno 2025), con la conseguente condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati.
Le somme arretrate, così riconosciute a titolo di pensione di reversibilità, dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; ex plurimis, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).
Avuto riguardo alla fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione per il TFS e vista la tardività nella rinuncia alla domanda sul punto, avvenuta solo all’udienza di discussione, le spese devono essere compensate al 50%; per la parte restante, in difetto di apposita notula, devono essere quantificate in complessivi € 750,00 (settecento cinquanta/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs.
n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute della ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.
Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all’introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all’art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.
Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell’art. 22 del D.
Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall’apposita istanza dell’interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità della ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da P. D. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
DICHIARA
il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, limitatamente alla domanda avente ad oggetto la rideterminazione del trattamento di fine servizio;
ACCOGLIE
per il resto il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara che P.D. ha diritto alla pensione di inabilità di cui al comma 12 dell’art. 2 della legge n.
335 del 1995, a far data dal 2 giugno 2025; per l’effetto, condanna l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, al pagamento dei ratei arretrati, maggiorati degli emolumenti accessori calcolati come in parte motiva.
Compensa le spese di lite per il 50% e, per il resto, condanna l’I.N.P.S.
– Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento della metà delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi in complessivi € 750,00 (settecento cinquanta/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dispone che le generalità della ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 19 febbraio 2026.
IL GIUDICE
EP di ET
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 19 febbraio 2026 Pubblicata il 23 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di P. D. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 23 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)