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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2024
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1218/2024 tra
Parte_1
ATTRICE
e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 30 giugno 2025 ad ore 09,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
BERTANI UMBERTO per he insiste per l'ammissione delle prove Parte_1 richieste e l'avv. FERRARI DENISE per che si oppone all'ammissione e CP_1 chiede decidersi la causa.
Il Giudice si ritira per la decisione.
Oggi 30 giugno 2025 ad ore 15,40 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 1218/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BERTANI UMBERTO e dell'avv. BARTOLI VALERIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI CP_1 C.F._2
DENISE CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
L'attrice non ha minimamente descritto negli atti depositati i danni che la convenuta avrebbe arrecato all'immobile limitandosi a rimandare ad un preventivo depositato (doc. 5). La convenuta, dopo aver eccepito la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., ha peraltro pure contestato l'esistenza e imputabilità di quanto lamentato.
L'attrice non ha nemmeno chiesto di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda limitandosi a dedurre capitoli di prova relativi ad asseriti lavori effettuati nell'appartamento per cui è causa che non sono stati ammessi proprio per la loro inconferenza.
La prova avrebbe infatti dovuto riguardare l'esistenza e imputabilità dei danni.
La relativa domanda attorea va quindi rigettata.
Va invece accolta la domanda formulata dalla convenuta ex art. 3, comma 3, l. 431/1998 poiché non contestata dalla attrice in ordine ai fatti che ne costituiscono il fondamento che devono quindi ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c.
La locatrice va quindi condannata corrispondere alla convenuta il previsto risarcimento che viene ritenuto equo contenere in assenza di diverse deduzioni in trentasei mensilità (€
12600,00) dell'ultimo canone di locazione percepito che risulta pari a euro 350,00 mensili.
In ordine al mancato pagamento di alcuni canoni di locazione parte convenuta ritiene che fosse l'attrice a doverne provare il loro mancato pagamento.
Così tuttavia non è.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
È pure provato dalla data del doc. 7 della convenuta che i canoni andassero pagati fino a ottobre 2022 posto che almeno sino al 10 ottobre l'immobile non fosse ancora stato rilasciato.
Parte convenuta si è limitata a contestare il dedotto suo inadempimento sostenendo che fosse legittimo per il mancato godimento di un posto auto senza meglio precisare.
Ha pure lamentato che le fu impedito di:
“accedere all'area cortiva comune ove insisteva l'immobile locato a causa del totale disinteresse della proprietà.” senza altro precisare e chiedere di provare.
Chiedendo decidersi la causa alla udienza odierna senza insistere per l'ammissione delle prove richieste ha tuttavia rinunciato a provare quanto pur assai genericamente dedotto in merito.
Va infine rigettata la domanda attorea di condanna al pagamento delle spese legali dell'indicato sfratto posto che tali spese, se esistenti, devono essere già state liquidate nell'ambito del relativo procedimento giudiziario che quindi può costituire autonomo titolo esecutivo privando del relativo interesse ad agire la parte.
Le spese seguono la sostanziale prevalente soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo compensandole, alla luce della proporzione delle domande, per un quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a pagare a euro 12600,00 a Parte_1 CP_1 titolo di risarcimento danni previsto dall'art. 3 comma 3 l. 431/98 oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo;
2. condanna a pagare a euro 3812,90 a CP_1 Parte_1 titolo di canoni di locazione impagati oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma
4 c.c. dalla domanda al saldo;
3. rigetta le altre domande delle parti;
4. condanna a pagare a le spese di lite che Parte_1 CP_1 si liquidano, già compensate nella misura di un quarto, in euro 2532,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e istruttoria ex art. 4, comma 5, D.M.
55/2014, oltre ad euro 177,75 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e
C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1218/2024 tra
Parte_1
ATTRICE
e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 30 giugno 2025 ad ore 09,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
BERTANI UMBERTO per he insiste per l'ammissione delle prove Parte_1 richieste e l'avv. FERRARI DENISE per che si oppone all'ammissione e CP_1 chiede decidersi la causa.
Il Giudice si ritira per la decisione.
Oggi 30 giugno 2025 ad ore 15,40 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 1218/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BERTANI UMBERTO e dell'avv. BARTOLI VALERIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI CP_1 C.F._2
DENISE CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
L'attrice non ha minimamente descritto negli atti depositati i danni che la convenuta avrebbe arrecato all'immobile limitandosi a rimandare ad un preventivo depositato (doc. 5). La convenuta, dopo aver eccepito la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., ha peraltro pure contestato l'esistenza e imputabilità di quanto lamentato.
L'attrice non ha nemmeno chiesto di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda limitandosi a dedurre capitoli di prova relativi ad asseriti lavori effettuati nell'appartamento per cui è causa che non sono stati ammessi proprio per la loro inconferenza.
La prova avrebbe infatti dovuto riguardare l'esistenza e imputabilità dei danni.
La relativa domanda attorea va quindi rigettata.
Va invece accolta la domanda formulata dalla convenuta ex art. 3, comma 3, l. 431/1998 poiché non contestata dalla attrice in ordine ai fatti che ne costituiscono il fondamento che devono quindi ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c.
La locatrice va quindi condannata corrispondere alla convenuta il previsto risarcimento che viene ritenuto equo contenere in assenza di diverse deduzioni in trentasei mensilità (€
12600,00) dell'ultimo canone di locazione percepito che risulta pari a euro 350,00 mensili.
In ordine al mancato pagamento di alcuni canoni di locazione parte convenuta ritiene che fosse l'attrice a doverne provare il loro mancato pagamento.
Così tuttavia non è.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
È pure provato dalla data del doc. 7 della convenuta che i canoni andassero pagati fino a ottobre 2022 posto che almeno sino al 10 ottobre l'immobile non fosse ancora stato rilasciato.
Parte convenuta si è limitata a contestare il dedotto suo inadempimento sostenendo che fosse legittimo per il mancato godimento di un posto auto senza meglio precisare.
Ha pure lamentato che le fu impedito di:
“accedere all'area cortiva comune ove insisteva l'immobile locato a causa del totale disinteresse della proprietà.” senza altro precisare e chiedere di provare.
Chiedendo decidersi la causa alla udienza odierna senza insistere per l'ammissione delle prove richieste ha tuttavia rinunciato a provare quanto pur assai genericamente dedotto in merito.
Va infine rigettata la domanda attorea di condanna al pagamento delle spese legali dell'indicato sfratto posto che tali spese, se esistenti, devono essere già state liquidate nell'ambito del relativo procedimento giudiziario che quindi può costituire autonomo titolo esecutivo privando del relativo interesse ad agire la parte.
Le spese seguono la sostanziale prevalente soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo compensandole, alla luce della proporzione delle domande, per un quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a pagare a euro 12600,00 a Parte_1 CP_1 titolo di risarcimento danni previsto dall'art. 3 comma 3 l. 431/98 oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo;
2. condanna a pagare a euro 3812,90 a CP_1 Parte_1 titolo di canoni di locazione impagati oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma
4 c.c. dalla domanda al saldo;
3. rigetta le altre domande delle parti;
4. condanna a pagare a le spese di lite che Parte_1 CP_1 si liquidano, già compensate nella misura di un quarto, in euro 2532,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e istruttoria ex art. 4, comma 5, D.M.
55/2014, oltre ad euro 177,75 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e
C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli