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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 302/2021
promossa da:
, sia in proprio che quale titolare e legale rappresentante pro tempore della Parte_1
cessata DI DI UZ , elettivamente domiciliato in CC presso lo Pt_1
studio dell'Avv. Michele De Francesca, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Viareggio (LU), presso lo studio dell'Avv. CP_2
Claudio Serafini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Controparte_3
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 10/2021 del Tribunale di CC
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza di primo grado n. 10/2021, pubblicata il 12.01.2021, resa inter partes dal Tribunale civile di CC in persona del GOT dott.ssa Silvia Morelli, all'esito del procedimento rubricato con RG
1400/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare la validità ed efficacia del passaggio di proprietà dell'autovettura
Porsche tg. DG539AE tra il sig. (CF. P. VA Parte_1 C.F._1
) e la società (P. VA ), con sede in P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2
Bressanone (BZ) via S. Croce n. 15 come da atto con repertorio n. 201801632 redatto dinnanzi alla sig.ra in qualità di delegata Sta della agenzia Delta s.n.c. Parte_2
Guamo (LU), e per l'effetto respingere tutte le spiegate domande avversarie;
- con vittoria di spese ed onorari di causa. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, avendo già rigettato la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado ex art. 351 e 283 cpc, poiché priva dei requisiti richiesti dalla legge, rigettare anche
l'appello promosso da , perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale Parte_1
e condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed incombenze fiscali”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio ed anche Parte_1
quale titolare e legale rappresentante pro tempore della ditta ID UZ Danilo, ormai cessata) ha proposto appello avverso la sentenza n. 10/2021 del Tribunale di CC,
2 con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c avanzata dalla soc.
[...]
(di seguito: nei confronti dell'atto con cui il Controparte_1 Controparte_1
predetto sig. aveva ceduto alla soc. i Pt_1 Controparte_3 Controparte_3
(di seguito: Garage) una vettura Porsche.
1.1) La causa era stata instaurata in prime cure dalla predetta
[...]
adducendo che: Controparte_1
• era creditrice del sig. , quale titolare dell'omonima ditta ID, Parte_1 dell'importo di € 18.500,00 (per la vendita di alcune vetture);
• in ordine a tale credito aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n.
1118/2018, per il predetto importo di € 18.500,00 (oltre accessori), notificato in data 21.6.2018, non opposto e dichiarato esecutivo in data 5.11.2018;
• in data 7.1.2018 era stato notificato al debitore atto di precetto ed in data 7.1.2019 era stato infruttuosamente esperito un tentativo di pignoramento presso l'abitazione del debitore;
• era stato quindi appurato che il sig. in data 4.5.2018 aveva ceduto alla soc. Pt_1
di la propria vettura Porsche, tg Controparte_3 Pt_1 CP_3
DG539AE;
• tale atto doveva ritenersi pregiudizievole delle ragioni del creditore e suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c., dal momento che sussistevano:
o l'eventus damni, stante l'incremento di difficoltà arrecato alla possibilità di soddisfazione del credito;
o la scientia damni ed il consilium fraudis, dal momento che il sig. Pt_1
era legale rappresentante e socio accomandatario della predetta soc.
Controparte_3
• la ditta ID aveva cessato la propria attività il 30.11.2018. Parte_1
1.1.1) La predetta attrice aveva quindi chiesto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti in accoglimento della azione revocatoria dichiarare revocato e quindi inefficace verso l'attrice l'atto repertorio n.
201801632 nel quale in qualità di delegata Sta Delta s.n.c. Guamo (LU) Parte_2
dello studio di consulenza presso il quale è operativo lo S.T.A. (dpr 358/2000) con sede a
Capannori certifica che il venditore C.F. P.VA Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], residente a [...]
Nazionale per Carema 22/4/1 identificato carta identità n. rilasciata da Pont Numer_1
Saint Martin il 28/06/2012 ha sottoscritto in Capannori in data 4/05/2018 il documento con cui la Porsche tg. DG539AE ed indicata nel certificato di proprietà doc.7 è stata
3 verbalmente venduta per il prezzo di € 10.200,00 a Controparte_3
Cont C.F e P.VA , con sede in Bressanone (BZ) Via S. Croce 15. Con
[...] P.IVA_3
condanna dei convenuti alle spese di lite ed ordine al Conservatore dei Registri del PRA di CC di trascrivere l'emananda sentenza, con esclusione di ogni Sua responsabilità al riguardo”
1.2) Si era costituito il sig. contestando la fondatezza delle allegazioni e Pt_1
delle domande attoree, ed in particolare negando la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., in quanto:
o non poteva ravvisarsi la scientia fraudis, atteso che “...il credito che la CP_1
afferma di vantare verso la DI DI , si
[...] Parte_1 basava su fatture per l'acquisto di varie auto avvenuto nel marzo 2017. Il debito che la assume essere maturato dalla DI ID Controparte_1
, risale pertanto ad almeno 14 mesi precedenti all'operazione di vendita Pt_1
contro la quale è stata proposta azione revocatoria! In questo periodo cioè dal marzo 2017 al 21 Giugno 2018 (data di notifica del D. I.) con eccezione di un generico richiamo al pagamento, la società attrice è rimasta colpevolmente inerte.
Non risponde pertanto al vero che il sig. con l'operazione di vendita abbia Pt_1
fraudolentemente inteso di mettere al riparo il bene dalla possibile e futuribile aggressione da parte del creditore...”, anche perché:
− il decreto ingiuntivo non era ancora stato notificato;
− il debito era risalente rispetto alla vendita della vettura oggetto di causa, tanto da essere stato addirittura dimenticato dall' Pt_1
− la vendita della vettura, anzi, “depone proprio a favore della totale mancanza di una scientia fraudis, visto che l'auto non è comunque uscita dalla sua sfera patrimoniale (trattandosi di S.a.s.) ed egli avrebbe potuto - se avesse avuto in animo di distogliere tale risorsa dalla possibilità di essere aggredita - fare tale operazione anche un minuto dopo aver ricevuto
l'intimazione di pagamento”;
− la vendita era avvenuta per ragioni commerciali e fiscali;
o non sussisteva l'eventus damni, dato che il patrimonio residuo dell' era Pt_1 comunque ampiamente in grado di offrire un'inalterata garanzia patrimoniale verso i creditori, in quanto:
− “Le auto rimaste come giacenza di magazzino della nel Controparte_4
periodo compreso tra il giorno 1.01.2018 al 31.12.2018 erano ben 83 tutte disponibili ed individuabili presso la sede operativa della Controparte_4 per un valore di magazzino di € 103.068,73”;
4 − “Solo nei mesi compresi tra il giorno 1.01.2018 e la data di notifica del
Decreto Ingiuntivo la DI DI ha venduto ben 39 autovetture
(senza contare la tg. DG539AE), generando un volume d'affari tale Pt_3
da rendere, anche solo per ragioni puramente logiche, economicamente marginale l'asserito e non veritiero tentativo di recare danno a parte attrice con il trasferimento della proprietà della ridetta macchina”;
o l'attrice aveva invece tenuto un comportamento colpevolmente inerte, dato che
“ciò che ha arrecato danno al creditore, non è stato l'atteggiamento del sig.
, ma la sua inerzia nell'agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo ed Pt_1 esperire le dovute procedure esecutive”.
1.2.1) Il predetto convenuto aveva quindi chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del
Tribunale di CC adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la validità ed efficacia del passaggio di proprietà dell'autovettura Porsche tg. DG539AE tra il sig.
(CF. P. VA ) e la società Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 CP_3
(P. VA , con sede in Bressanone (BZ) via S. Croce n. 15 come da atto
[...] P.IVA_2
con repertorio n. 201801632 redatto dinnanzi alla sig.ra in qualità di Parte_2 delegata Sta della agenzia Delta s.n.c. Guamo (LU), e per l'effetto respingere tutte le spiegate domande avversarie;
- con vittoria di spese ed onorari di causa”.
1.3) Non si era invece costituita in prime cure la che era stata pertanto CP_3
dichiarata contumace.
1.4) Il Tribunale di CC, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− il credito vantato da era attestato dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1118/2018, non opposto e divenuto esecutivo, senza peraltro che il convenuto avesse comunque mai sollevato contestazioni in ordine a tale credito;
− il credito era sorto anteriormente alla vendita della vettura;
− sussisteva l'eventus damni, rilevando che “Il pregiudizio arrecato dall'atto in questione alle ragioni del creditore emerge ex tabulas, atteso che Parte_1
ha ridotto la garanzia ex art. 2740 c.c., avendo ceduto alla società
[...]
della quale è socio accomandatario, la proprietà Controparte_3 dell'unica autovettura di effettivo valore commerciale di cui era proprietario, con evidente modifica della situazione patrimoniale del debitore e conseguente nocumento per la garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.”, atteso che:
o non era stata fornita la prova della sussistenza di altri beni, nel patrimonio del debitore, in grado di soddisfare il credito in questione, anche in considerazione del fatto che “...il documento contenente un elenco di
5 asserite rimanenze di magazzino è privo di valore probatorio, essendo stato redatto dallo stesso ”; Pt_1
o “Quanto poi alle visure del PRA dalle quali emerge che egli è proprietario di alcuni veicoli (cfr. doc. 7 fascicolo del convenuto), devesi rilevare che trattasi di autovetture immatricolate in data risalente, di scarsissimo residuo valore commerciale alla data dell'atto di vendita impugnato
(4.05.2018), oltre che di difficile collocazione sul mercato anche attraverso un'ipotetica vendita forzata, atteso che: l'autovettura targata BR474SE è stata immatricolata in data 17.04.2001 e acquistata nel 2015 al prezzo di €
1.500,00; l'autovettura targata DS817KR (precedente targa BA488EL) è stata immatricolata in data 5.08.1998 e acquistata nel 2012 al prezzo di €
1.200,00; l'autovettura targata CF909RS è stata immatricolata in data
3.04.2003 e acquistata nel 2012 al prezzo di € 4.000,00; l'autovettura targata EH501MX (precedente targa DD959KP) è stata immatricolata in data 31.10.2006 e acquistata nel 2017 al prezzo di € 2.500,00”;
o “...l'autovettura Porsche oggetto dell'atto di vendita del 4.05.2018 risulta trasferita per l'importo di € 10.200,00, a dimostrazione che si trattava dell'unico bene di proprietà del convenuto avente ancora un Pt_1 significativo valore di mercato ed appetibilità commerciale”;
− sussisteva la scientia damni, in quanto:
o “... non poteva non sapere di pregiudicare con l'atto di Parte_1 cessione de quo le ragioni dell'attrice, essendo, nei suoi riguardi, l'unica effettiva garanzia di soddisfacimento del credito rappresentata dalla proprietà dell'autovettura Porsche targata DG539AE, prova ne sia l'esito negativo del pignoramento mobiliare effettuato dalla società attrice nei suoi confronti”;
o era irrilevante l'attesa di prima di intraprendere la Controparte_1
procedura per la realizzazione coattiva del credito, esponendo peraltro che
“...la società attrice in data 18.01.2018 ha inviato ad una Parte_1 pec di richiesta di pagamento del credito con avvertimento dell'assunzione di iniziative giudiziarie per l'ipotesi di inadempimento oltre il termine concesso”;
o era altresì irrilevante “...il fatto che la società attrice non abbia posto all'incasso l'assegno bancario datato 30.04.2017 recante l'importo di €
16.000,00, consegnatogli dall' , trattandosi di assegno mancante di Pt_1 provvista la cui messa all'incasso avrebbe comportato inutili spese di
6 protesto per l'attrice. Inoltre, il mancato incasso dell'assegno era circostanza nota al debitore al momento dell'atto di vendita del 4.05.2018, sicché è del tutto irrilevante che questi l'anno prima avesse consegnato detto assegno quale mezzo di pagamento, stante il persistere del mancato adempimento all'obbligazione”;
− il predetto elemento soggettivo era ravvisabile anche in capo al terzo, in CP_3
quanto:
o “...l'acquirente sebbene sia un Controparte_3 soggetto distinto dotato di autonomia patrimoniale (seppur “imperfetta”) rispetto al venditore , che ne è il socio accomandatario, deve Parte_1
ritenersi senza alcun dubbio consapevole del pregiudizio arrecato alla creditrice dall'atto di vendita in questione, essendo stato posto in essere dal suo legale rappresentante ”. Parte_1
1.4.1) Sulla scorta di tali rilievi era stata emessa la seguente statuizione: “1) dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti di Controparte_1
l'atto di vendita comma 6 art. 56 del D. Lgs. 446/1997 con autentica di firma in
[...]
data 4.05.2018, repertorio n. 201801632, da parte di , quale delegata STA Parte_2
Delta s.n.c. Guamo (LU) dello studio di consulenza presso il quale è operativo lo S.T.A.
(DPR 358/2000) con sede a Capannori, avente ad oggetto la cessione da Parte_1
alla società del diritto di proprietà Controparte_3 sull'autovettura Porsche targata DG539AE; 2) ordina al Conservatore del Pubblico
Registro Automobilistico territorialmente competente, con esonero di sue responsabilità al riguardo, di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge;
3) condanna i convenuti e a rimborsare, in via Parte_1 Controparte_3 solidale, alla società attrice le spese di lite liquidandole in complessivi € 4.871,95, di cui €
4.000,00 per compenso di avvocato, € 600,00 per rimborso spese generali ed € 271,95 per anticipazioni, oltre CAP ed IVA come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello il sig.
Pt_1
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “La mancanza di scientia fraudis”, sostanzialmente reiterando le allegazioni e le difese già operate in prime cure e contestando la loro immotivata reiezione da parte del Tribunale di CC;
2°. “L'assenza di eventus damni”, anche in questo caso censurando la sentenza impugnata laddove aveva disatteso le allegazioni operate dal sig. in primo Pt_1
grado.
7 L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di Controparte_1
questa ha contestatoa le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
2.3) Non si è costituita nel presente grado di giudizio, come del resto già in prime cure, di cui deve pertanto dichiararsi la contumacia. CP_3
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Rilevato incidentalmente che anche nel presente grado di giudizio non risultano sollevate contestazioni in ordine all'esistenza del credito dedotto da CP_1 ed alla sussistenza dell'atto dispositivo contestato da quest'ultima, va anzitutto
[...]
preso in considerazione (per priorità logico-giuridica) il secondo motivo di appello, concernente le censure mosse dall'appellante alla dedotta sussistenza del requisito dell'eventus damni (da valutare prioritariamente rispetto ai profili correlati alla scientia damni, oggetto del secondo motivo di gravame).
A sostegno del motivo di gravame in questione è stato in particolare allegato che:
− il sig. tramite la propria ditta ID, era titolare di un nutrito parco Pt_1
macchine, mentre non era condivisibile la valutazione esposta sul punto dal giudice di prime cure in ordine all'irrilevanza della produzione documentale effettuata dallo stesso trascurando che tale documentazione non era stata Pt_1
contestata da controparte;
− il volume d'affari della ditta in questione era tale da ampiamente sopire i dubbi della creditrice in ordine alle capacità economico-patrimoniali del sig. Pt_1
− non era noto il valore dell'auto venduta, peraltro immatricolata nel 2007, e non constava su quali basi il Tribunale di CC avesse potuto ritenere che la vendita in questione aveva compromesso le ragioni creditorie di né Controparte_1
in forza di quali criteri avesse concluso che le residue vetture di proprietà dell' avessero uno scarso valore commerciale;
Pt_1
− aveva atteso un notevole lasso di tempo prima di agire nei Controparte_1 confronti dell' peraltro omettendo di porre all'incasso l'assegno di € Pt_1
8 16.000,00 consegnatole da quest'ultimo, mentre il giudice di prime cure aveva immotivatamente ipotizzato che tale assegno fosse privo di provvista.
3.1.1) Il motivo è infondato.
3.1.1.1) Va anzitutto ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel senso che “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così Cass. 19207 del 19.7.2018, seguita, in modo pedissequo, da
Cass. 16221 del 18.6.2019).
Tale orientamento, del resto, risulta costante e risalente nel tempo, rilevando come la Suprema Corte avesse già esposto che “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. In riferimento alla concessione d'ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato, ciò comporta che incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari” (così Cass.
19963 del 14.10.2005, seguita da Cass. 23263 del 18.11.2010 e da Cass. 21492 del
18.10.2011).
La stessa Suprema Corte ha da ultimo ribadito che “E' stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non
è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n.
9 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass., n.11892/16, cit.). (così Cass. 5815 del 27.2.2023, in motivazione).
Dunque, l'impostazione interpretativa adottata dalla Suprema Corte è nel senso che:
→ la valutazione dell'eventus damni rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. va condotta sul piano della mera potenzialità, quale attitudine ad incrementare la difficoltà della soddisfazione del credito;
→ è onere del debitore di dimostrare che il proprio patrimonio è comunque tale da escludere siffatta potenzialità di rischio.
3.1.1.2) In aderenza a tale approccio ermeneutico va quindi in primo luogo nella presente sede ribadita l'irrilevanza della condotta di in ordine ai Controparte_1
tempi occorsi per procedere giudizialmente contro il sig. Pt_1
Un'eventuale inerzia sul punto risulta infatti rappresentare un profilo del tutto esogeno rispetto al perimetro delle valutazioni suscettibili di essere operate con riferimento all'individuazione dei presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c., anzitutto in relazione al requisito dell'eventus damni.
3.1.1.3) Ciò stabilito, va quindi rilevato come non possano ritenersi suscettibili di essere condivise le considerazioni dell'appellante concernenti la vicenda della consegna dell'assegno da € 16.000,00.
A) In proposito si osserva infatti, in primo luogo, come tale aspetto non sia stato oggetto di menzione da parte del sig. nella comparsa di costituzione e risposta in Pt_1
prime cure, essendo stato invece introdotto in causa da parte attrice nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., laddove è stato allegato che
“...l'atteggiamento della non fu di colpevole inerzia ma di aiuto Controparte_5
ad un commerciante, che si diceva in difficoltà, anche per vicende personali e con il quale vi era stata una lunga collaborazione nel passato. A conferma di ciò si aggiunga che il
Sig. dimentica di dire che, a fronte della fattura n. 172 del 13/3/2017 dell'importo Pt_1 di € 16.000,00, relativa all'acquisto dell' auto Phaeton tg. EG267ZE ebbe a consegnare
l'assegno postale n. 7208751250-12 dell'importo di € 16.000,00 e scadenza al 30/04/2017
e che tale titolo non venne mai messo all'incasso su sua esplicita richiesta”.
10 Rilevato che tale allegazione non è poi stata oggetto di alcuna menzione, valutazione e/o replica nel contesto della seconda memoria dimessa da parte convenuta ai sensi dello stesso art. 183, VI° comma, c.p.c., va quindi ricordato come CP_1
abbia dimesso copia di tale assegno nel contesto della propria seconda memoria
[...]
ai sensi di tale norma (quale produzione documentale sub “A” affiancata alla richiesta di prova orale concernente il fatto che più volte era stato chiesto il pagamento dell'assegno in questione).
Il sig. sul punto, si è opposto all'ammissione del capitolo di prova Pt_1 predetto (deducendone l'irrilevanza ai fini di causa), salvo poi addurre che “...Preme sul punto evidenziare come nella realtà, anche tale credito non esistesse e/o non avesse tale consistenza, atteso che, per espressa ammissione di parte attrice, il sig. ebbe a Pt_1
consegnare assegno bancario (cfr. doc. A di controparte) per € 16.000 (che non venne incassato per libera ed insensata scelta della società attrice)”.
B) Alla stregua di tali rilievi, ritiene la Corte che la già in precedenza ricordata valutazione del Tribunale di CC (secondo cui il mancato incasso dell'assegno in questione era irrilevante “trattandosi di assegno mancante di provvista la cui messa all'incasso avrebbe comportato inutili spese di protesto per l'attrice”) non risulti condivisibile nella misura in cui non sono state esplicitate le motivazioni poste a fondamento della conclusione raggiunta.
Sotto questo aspetto, dunque, è fondata la contestazione mossa da parte appellante in ordine alla mancanza di motivazione in ordine alla predetta assenza di provvista.
C) Siffatta omessa motivazione comporta che la questione debba essere nuovamente presa in analisi nella presente sede.
In proposito va anzitutto rilevato come il sig. non abbia mai contestato Pt_1 che, a fronte della consegna dell'assegno, ne abbia reiteratamente Controparte_1 chiesto il pagamento, pur senza metterlo mai all'incasso.
In tale prospettiva deve quindi evidenziarsi come non possa in alcun modo ritenersi plausibile ipotizzare che l'odierna appellata, pur disponendo di un assegno dell'importo predetto, abbia senza motivo ed insensatamente (come addotto dall'appellante) preferito non metterlo all'incasso ed instaurare invece una procedura monitoria, seguita da attivazione di procedura esecutiva (rivelatasi infruttuosa) e da successiva introduzione di causa ex art. 2901 c.c., protrattasi – al momento – sino al presente grado di giudizio.
È una tale condotta, in effetti, a presentarsi come insensata.
Un simile comportamento, invece, trova razionale spiegazione solo ove si faccia riferimento all'inutilità della procedura di incasso dell'assegno, per essere lo stesso privo di provvista.
11 Ed in ciò, peraltro, trova ulteriore plausibile motivazione il fatto (non contestato, come detto) che abbia reiteratamente chiesto all' il Controparte_1 Pt_1 pagamento dell'assegno, senza tuttavia mai metterlo all'incasso.
Va del resto rilevato come, al netto delle generiche contestazioni dell'appellante, non consta che il sig. abbia mai attestato l'esistenza di una congrua provvista per Pt_1
l'assegno in questione o che abbia invitato la controparte a mettere all'incasso l'assegno stesso, e ciò anche dopo il sollecito inviato dal legale di in data Controparte_1
18.1.2018 (cfr doc. 1 di parte attrice in prime cure).
Dunque, al netto del fatto che in base al ricordato e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità spetta al debitore fornire la prova della propria consistenza patrimoniale (si aggiunga, anche sul piano dell'esistenza della provvista), la consegna dell'assegno in esame non vale escludere l'eventus damni, atteso che la consegna di un assegno non integra di per sé l'intervenuto pagamento ed una volta appurato che, comunque, l'assegno non è mai stato incassato e neppure presentato all'incasso e che dunque (anche in base al principio del “più probabile che non”) tale esito appare da ricondurre alla prospettata non satisfattività di tale presentazione.
3.1.1.4) Non appare poi fondato l'assunto dell'appellante secondo cui le dotazioni patrimoniali del sig. sarebbero comunque state più che sufficienti a soddisfare il Pt_1
credito di Controparte_1
In termini generali va sul punto osservato come non sia in alcun modo chiaro – ponendosi nella stessa prospettazione operata dall'appellante – per quale motivo il sig. non abbia dato corso al pagamento richiesto dalla predetta Pt_1 CP_1
se lo stesso fosse davvero stato titolare di siffatte ampie capacità
[...] Pt_1
patrimoniali, dato che il credito dell'odierna appellata non risulta in alcun modo contestato.
Anche in questo caso, un giudizio imperniato sul criterio del “più probabile che non” porta a concludere che, in realtà, tali disponibilità patrimoniali non sussistessero.
Non è del resto trascurabile, sul punto, il fatto che il sig. fosse già stato Pt_1
sottoposto nel luglio del 2008 ad altra procedura esecutiva da parte di un terzo soggetto creditore (tale sig. ) per l'importo di € 4.196,50, con esito limitato al Persona_1
pignoramento di un motociclo (allegazione documentata da parte attrice in prime cure).
Va del resto osservato come non constino riscontri effettivi all'esistenza delle “83 vetture” reiteratamente invocate da parte del sig. dal momento che (come rilevato Pt_1 già dal giudice di prime cure) l'elenco relativo a tali vetture ed al relativo valore, dimesso in prime cure dall'allora convenuto, risulta costituito da un foglio compilato da soggetto non indicato, senza alcun referente che ne consenta di individuare la provenienza, senza
12 indicazioni di sorta, e, soprattutto, senza alcuna documentazione di supporto che consenta in alcun modo di attribuire allo stesso una valenza dimostrativa del contenuto.
Né pare possibile invocare il criterio della “non contestazione” da parte di la cui intera difesa è imperniata nel negare che il sig. Controparte_1 Pt_1
disponesse delle risorse per far fronte al pagamento del debito.
3.1.1.5) Infine, sono prive di rilievo ai fini postulati da parte appellante le deduzioni concernenti la mancanza di dati esatti in ordine al valore della vettura oggetto di causa, atteso che, comunque, è noto il valore di vendita della stessa (come indicato nella certificazione del PRA in atti), pari ad € 10.200,00.
3.1.1.6) Sul punto, conclusivamente, è dato rilevare come l'assenza dimostrata di altri beni del sig. di tale valore da rendere irrilevante la vendita della vettura Pt_1
Porsche oggetto di causa risulti pienamente integrare la potenzialità lesiva rispetto alla possibilità di soddisfazione del credito (come declinata dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra ricordate) di tale vendita.
3.1.2) Il motivo in esame deve quindi essere respinto, confermandosi quindi – sia pure con le integrazioni alla motivazione sopra esposte – la decisione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla positiva ravvisabilità del requisito dell'eventus damni.
3.2) Con il primo motivo di appello il sig. ha invece contestato l'esistenza Pt_1
della scientia damni.
In proposito è stato allegato che:
− il debito nei confronti di risaliva ad almeno 14 mesi prima Controparte_1
della vendita della vettura, durante i quali la creditrice era rimasta inerte;
− in base alla consegna dell'assegno di € 16.000,00, sopra ricordato, il sig. Pt_1
riteneva di aver già estinto il proprio debito;
− “...il fatto che il sig. (per le ragioni che saranno spiegate in seguito) abbia Pt_1
trasferito la proprietà della tg. DG539AE alla depone Pt_3 Controparte_3
proprio a favore della totale mancanza di una scientia fraudis, visto che l'auto non
è comunque uscita dalla sua sfera patrimoniale (trattandosi di S.a.s.)”;
− la vettura era sta ceduta per motivi commerciali e fiscali, avendo il sig. Pt_1
intenzione di chiudere la propria ditta ID a decorrere dal 2019;
− l'auto era stata ceduta alla “...anche a fini commerciali essendo questa una CP_3
società che intrattiene molti rapporti anche con mercati esteri, nei quali, come è noto, è più facile riuscire a vendere auto di grossa cilindrata ed anche nell'incertezza di riuscire a vendere l'auto prima del 31.12.2018”.
3.2.1) Anche il motivo in esame è infondato.
13 3.2.1.1) In proposito occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (così
Cass. 28423 del 15.10.2021, anticipata – nel medesimo senso – da Cass. 16825 del
5.7.2013, Cass. 1068 del 18.1.2007).
Premesso quindi in termini generali che, alla stregua dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, non è richiesta – in capo al debitore (ed anche al terzo)
– la conoscenza dello specifico credito esistente verso il venditore (cfr anche Cass. 16825 del 5.7.2013), va quindi ricordato come la stessa Suprema Corte abbia evidenziato che
“...quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo, questa corte ha avuto più volte occasione di rilevare che è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio, che può esser provato anche con presunzioni (Cass. 2005 n. 10430)” (così
Cass. 7507 del 27.3.2007, in motivazione).
3.2.1.2) Ciò stabilito va, anche in questa sede, rilevato come non possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che abbia atteso a lungo prima di agire Controparte_1
giudizialmente nei confronti del sig. non potendosi in effetti individuare sulla Pt_1 scorta di quale massima d'esperienza il fatto di essere stati tollerante con il debitore dovrebbe riverberarsi nell'assenza, in capo a quest'ultimo, di diminuire la propria garanzia patrimoniale nei confronti del debitore.
Né può valorizzarsi il fatto che il sig. ritenesse di aver già ritualmente Pt_1 saldato il proprio credito mediante il versamento dell'assegno già in precedenza menzionato.
Premesso che una tale allegazione non risulta essere stata prospettata nè nel contesto della comparsa di costituzione e risposta in prime cure e né della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. (ricordando qui la sopra esposta dinamica del modo in cui tale aspetto è stato introdotto nel corso del giudizio di primo grado), sì da sminuire se non elidere la valenza di tale atto ai fini dell'insorgenza in capo al sig. Pt_1
della convinzione predetta, va rilevato come ogni dubbio sul punto sia stato eradicato dalla missiva del 18.1.2018, con cui il legale di aveva chiesto il Controparte_1
pagamento degli importi poi azionati in sede monitoria. E, nel caso in cui il sig. Pt_1
fosse davvero stato convinto di aver saldato il proprio debito (anche se in effetti non è dato comprendere come, atteso che l'assegno non risulta essere mai stato incassato), sarebbe
14 stato agevole replicare a tale sollecito richiamando, appunto, la consegna dell'assegno in oggetto.
Ciò, oltre a vieppiù confermare che l'assegno in questione non ha mai assolto alla funzione di pagamento, conferma altresì come il sig. fosse ben consapevole delle Pt_1
intenzioni di controparte e che, in tale contesto, dapprima ha costituito la soc. (nel CP_3
febbraio del 2018, come allegato dallo stesso sig. e, poi, ha ceduto a tale società Pt_1
la vettura in questione (nel maggio del 2018), un mese prima che Controparte_1
ottenesse il decreto ingiuntivo 1118/2018.
3.2.1.3) Appare poi in radice priva di condivisibilità l'allegazione dell'appellante secondo cui la cessione della vettura rappresenterebbe di per sé un indice della “...della totale mancanza di una scientia fraudis, visto che l'auto non è comunque uscita dalla sua sfera patrimoniale (trattandosi di S.a.s.)” in capo all' dal momento che tale Pt_1
assunto risulta rappresentare:
a) una petizione di principio;
b) una confusione tra persona fisica e persona giuridica;
di per sé inidonea ad incidere sulla conclusione per cui, in seguito alla vendita in questione, la vettura è uscita dal patrimonio del sig. per entrare in quello di altro Pt_1
soggetto giuridico.
3.2.1.4) Infine, sono irrilevanti i motivi per cui la vettura sarebbe stata, in astratto, oggetto di cessione, giacché ciò che rileva ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c. (nel caso, qui pacifico, che l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito) non è la volontà specifica di sottrarre il bene alla possibilità di aggressione da parte dei creditori, ma solo la consapevolezza di diminuire la propria garanzia patrimoniale, come ritenuto dal sopra ricordato orientamento della
Suprema Corte.
3.2.2) Anche il motivo in oggetto deve quindi essere respinto.
4) Il gravame deve dunque trovare integrale reiezione e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00 (in considerazione del valore della causa, determinato con riferimento al credito in relazione al quale è stata avanzata la domanda ex art. 2901 c.c.) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
15 4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10/2021 del Tribunale di CC, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
2) respinge l'appello;
3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per Controparte_1 compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Pt_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per
[...]
il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 302/2021
promossa da:
, sia in proprio che quale titolare e legale rappresentante pro tempore della Parte_1
cessata DI DI UZ , elettivamente domiciliato in CC presso lo Pt_1
studio dell'Avv. Michele De Francesca, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Viareggio (LU), presso lo studio dell'Avv. CP_2
Claudio Serafini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Controparte_3
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 10/2021 del Tribunale di CC
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza di primo grado n. 10/2021, pubblicata il 12.01.2021, resa inter partes dal Tribunale civile di CC in persona del GOT dott.ssa Silvia Morelli, all'esito del procedimento rubricato con RG
1400/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare la validità ed efficacia del passaggio di proprietà dell'autovettura
Porsche tg. DG539AE tra il sig. (CF. P. VA Parte_1 C.F._1
) e la società (P. VA ), con sede in P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2
Bressanone (BZ) via S. Croce n. 15 come da atto con repertorio n. 201801632 redatto dinnanzi alla sig.ra in qualità di delegata Sta della agenzia Delta s.n.c. Parte_2
Guamo (LU), e per l'effetto respingere tutte le spiegate domande avversarie;
- con vittoria di spese ed onorari di causa. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, avendo già rigettato la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado ex art. 351 e 283 cpc, poiché priva dei requisiti richiesti dalla legge, rigettare anche
l'appello promosso da , perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale Parte_1
e condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed incombenze fiscali”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio ed anche Parte_1
quale titolare e legale rappresentante pro tempore della ditta ID UZ Danilo, ormai cessata) ha proposto appello avverso la sentenza n. 10/2021 del Tribunale di CC,
2 con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c avanzata dalla soc.
[...]
(di seguito: nei confronti dell'atto con cui il Controparte_1 Controparte_1
predetto sig. aveva ceduto alla soc. i Pt_1 Controparte_3 Controparte_3
(di seguito: Garage) una vettura Porsche.
1.1) La causa era stata instaurata in prime cure dalla predetta
[...]
adducendo che: Controparte_1
• era creditrice del sig. , quale titolare dell'omonima ditta ID, Parte_1 dell'importo di € 18.500,00 (per la vendita di alcune vetture);
• in ordine a tale credito aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n.
1118/2018, per il predetto importo di € 18.500,00 (oltre accessori), notificato in data 21.6.2018, non opposto e dichiarato esecutivo in data 5.11.2018;
• in data 7.1.2018 era stato notificato al debitore atto di precetto ed in data 7.1.2019 era stato infruttuosamente esperito un tentativo di pignoramento presso l'abitazione del debitore;
• era stato quindi appurato che il sig. in data 4.5.2018 aveva ceduto alla soc. Pt_1
di la propria vettura Porsche, tg Controparte_3 Pt_1 CP_3
DG539AE;
• tale atto doveva ritenersi pregiudizievole delle ragioni del creditore e suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c., dal momento che sussistevano:
o l'eventus damni, stante l'incremento di difficoltà arrecato alla possibilità di soddisfazione del credito;
o la scientia damni ed il consilium fraudis, dal momento che il sig. Pt_1
era legale rappresentante e socio accomandatario della predetta soc.
Controparte_3
• la ditta ID aveva cessato la propria attività il 30.11.2018. Parte_1
1.1.1) La predetta attrice aveva quindi chiesto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti in accoglimento della azione revocatoria dichiarare revocato e quindi inefficace verso l'attrice l'atto repertorio n.
201801632 nel quale in qualità di delegata Sta Delta s.n.c. Guamo (LU) Parte_2
dello studio di consulenza presso il quale è operativo lo S.T.A. (dpr 358/2000) con sede a
Capannori certifica che il venditore C.F. P.VA Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], residente a [...]
Nazionale per Carema 22/4/1 identificato carta identità n. rilasciata da Pont Numer_1
Saint Martin il 28/06/2012 ha sottoscritto in Capannori in data 4/05/2018 il documento con cui la Porsche tg. DG539AE ed indicata nel certificato di proprietà doc.7 è stata
3 verbalmente venduta per il prezzo di € 10.200,00 a Controparte_3
Cont C.F e P.VA , con sede in Bressanone (BZ) Via S. Croce 15. Con
[...] P.IVA_3
condanna dei convenuti alle spese di lite ed ordine al Conservatore dei Registri del PRA di CC di trascrivere l'emananda sentenza, con esclusione di ogni Sua responsabilità al riguardo”
1.2) Si era costituito il sig. contestando la fondatezza delle allegazioni e Pt_1
delle domande attoree, ed in particolare negando la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., in quanto:
o non poteva ravvisarsi la scientia fraudis, atteso che “...il credito che la CP_1
afferma di vantare verso la DI DI , si
[...] Parte_1 basava su fatture per l'acquisto di varie auto avvenuto nel marzo 2017. Il debito che la assume essere maturato dalla DI ID Controparte_1
, risale pertanto ad almeno 14 mesi precedenti all'operazione di vendita Pt_1
contro la quale è stata proposta azione revocatoria! In questo periodo cioè dal marzo 2017 al 21 Giugno 2018 (data di notifica del D. I.) con eccezione di un generico richiamo al pagamento, la società attrice è rimasta colpevolmente inerte.
Non risponde pertanto al vero che il sig. con l'operazione di vendita abbia Pt_1
fraudolentemente inteso di mettere al riparo il bene dalla possibile e futuribile aggressione da parte del creditore...”, anche perché:
− il decreto ingiuntivo non era ancora stato notificato;
− il debito era risalente rispetto alla vendita della vettura oggetto di causa, tanto da essere stato addirittura dimenticato dall' Pt_1
− la vendita della vettura, anzi, “depone proprio a favore della totale mancanza di una scientia fraudis, visto che l'auto non è comunque uscita dalla sua sfera patrimoniale (trattandosi di S.a.s.) ed egli avrebbe potuto - se avesse avuto in animo di distogliere tale risorsa dalla possibilità di essere aggredita - fare tale operazione anche un minuto dopo aver ricevuto
l'intimazione di pagamento”;
− la vendita era avvenuta per ragioni commerciali e fiscali;
o non sussisteva l'eventus damni, dato che il patrimonio residuo dell' era Pt_1 comunque ampiamente in grado di offrire un'inalterata garanzia patrimoniale verso i creditori, in quanto:
− “Le auto rimaste come giacenza di magazzino della nel Controparte_4
periodo compreso tra il giorno 1.01.2018 al 31.12.2018 erano ben 83 tutte disponibili ed individuabili presso la sede operativa della Controparte_4 per un valore di magazzino di € 103.068,73”;
4 − “Solo nei mesi compresi tra il giorno 1.01.2018 e la data di notifica del
Decreto Ingiuntivo la DI DI ha venduto ben 39 autovetture
(senza contare la tg. DG539AE), generando un volume d'affari tale Pt_3
da rendere, anche solo per ragioni puramente logiche, economicamente marginale l'asserito e non veritiero tentativo di recare danno a parte attrice con il trasferimento della proprietà della ridetta macchina”;
o l'attrice aveva invece tenuto un comportamento colpevolmente inerte, dato che
“ciò che ha arrecato danno al creditore, non è stato l'atteggiamento del sig.
, ma la sua inerzia nell'agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo ed Pt_1 esperire le dovute procedure esecutive”.
1.2.1) Il predetto convenuto aveva quindi chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del
Tribunale di CC adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la validità ed efficacia del passaggio di proprietà dell'autovettura Porsche tg. DG539AE tra il sig.
(CF. P. VA ) e la società Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 CP_3
(P. VA , con sede in Bressanone (BZ) via S. Croce n. 15 come da atto
[...] P.IVA_2
con repertorio n. 201801632 redatto dinnanzi alla sig.ra in qualità di Parte_2 delegata Sta della agenzia Delta s.n.c. Guamo (LU), e per l'effetto respingere tutte le spiegate domande avversarie;
- con vittoria di spese ed onorari di causa”.
1.3) Non si era invece costituita in prime cure la che era stata pertanto CP_3
dichiarata contumace.
1.4) Il Tribunale di CC, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− il credito vantato da era attestato dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1118/2018, non opposto e divenuto esecutivo, senza peraltro che il convenuto avesse comunque mai sollevato contestazioni in ordine a tale credito;
− il credito era sorto anteriormente alla vendita della vettura;
− sussisteva l'eventus damni, rilevando che “Il pregiudizio arrecato dall'atto in questione alle ragioni del creditore emerge ex tabulas, atteso che Parte_1
ha ridotto la garanzia ex art. 2740 c.c., avendo ceduto alla società
[...]
della quale è socio accomandatario, la proprietà Controparte_3 dell'unica autovettura di effettivo valore commerciale di cui era proprietario, con evidente modifica della situazione patrimoniale del debitore e conseguente nocumento per la garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.”, atteso che:
o non era stata fornita la prova della sussistenza di altri beni, nel patrimonio del debitore, in grado di soddisfare il credito in questione, anche in considerazione del fatto che “...il documento contenente un elenco di
5 asserite rimanenze di magazzino è privo di valore probatorio, essendo stato redatto dallo stesso ”; Pt_1
o “Quanto poi alle visure del PRA dalle quali emerge che egli è proprietario di alcuni veicoli (cfr. doc. 7 fascicolo del convenuto), devesi rilevare che trattasi di autovetture immatricolate in data risalente, di scarsissimo residuo valore commerciale alla data dell'atto di vendita impugnato
(4.05.2018), oltre che di difficile collocazione sul mercato anche attraverso un'ipotetica vendita forzata, atteso che: l'autovettura targata BR474SE è stata immatricolata in data 17.04.2001 e acquistata nel 2015 al prezzo di €
1.500,00; l'autovettura targata DS817KR (precedente targa BA488EL) è stata immatricolata in data 5.08.1998 e acquistata nel 2012 al prezzo di €
1.200,00; l'autovettura targata CF909RS è stata immatricolata in data
3.04.2003 e acquistata nel 2012 al prezzo di € 4.000,00; l'autovettura targata EH501MX (precedente targa DD959KP) è stata immatricolata in data 31.10.2006 e acquistata nel 2017 al prezzo di € 2.500,00”;
o “...l'autovettura Porsche oggetto dell'atto di vendita del 4.05.2018 risulta trasferita per l'importo di € 10.200,00, a dimostrazione che si trattava dell'unico bene di proprietà del convenuto avente ancora un Pt_1 significativo valore di mercato ed appetibilità commerciale”;
− sussisteva la scientia damni, in quanto:
o “... non poteva non sapere di pregiudicare con l'atto di Parte_1 cessione de quo le ragioni dell'attrice, essendo, nei suoi riguardi, l'unica effettiva garanzia di soddisfacimento del credito rappresentata dalla proprietà dell'autovettura Porsche targata DG539AE, prova ne sia l'esito negativo del pignoramento mobiliare effettuato dalla società attrice nei suoi confronti”;
o era irrilevante l'attesa di prima di intraprendere la Controparte_1
procedura per la realizzazione coattiva del credito, esponendo peraltro che
“...la società attrice in data 18.01.2018 ha inviato ad una Parte_1 pec di richiesta di pagamento del credito con avvertimento dell'assunzione di iniziative giudiziarie per l'ipotesi di inadempimento oltre il termine concesso”;
o era altresì irrilevante “...il fatto che la società attrice non abbia posto all'incasso l'assegno bancario datato 30.04.2017 recante l'importo di €
16.000,00, consegnatogli dall' , trattandosi di assegno mancante di Pt_1 provvista la cui messa all'incasso avrebbe comportato inutili spese di
6 protesto per l'attrice. Inoltre, il mancato incasso dell'assegno era circostanza nota al debitore al momento dell'atto di vendita del 4.05.2018, sicché è del tutto irrilevante che questi l'anno prima avesse consegnato detto assegno quale mezzo di pagamento, stante il persistere del mancato adempimento all'obbligazione”;
− il predetto elemento soggettivo era ravvisabile anche in capo al terzo, in CP_3
quanto:
o “...l'acquirente sebbene sia un Controparte_3 soggetto distinto dotato di autonomia patrimoniale (seppur “imperfetta”) rispetto al venditore , che ne è il socio accomandatario, deve Parte_1
ritenersi senza alcun dubbio consapevole del pregiudizio arrecato alla creditrice dall'atto di vendita in questione, essendo stato posto in essere dal suo legale rappresentante ”. Parte_1
1.4.1) Sulla scorta di tali rilievi era stata emessa la seguente statuizione: “1) dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti di Controparte_1
l'atto di vendita comma 6 art. 56 del D. Lgs. 446/1997 con autentica di firma in
[...]
data 4.05.2018, repertorio n. 201801632, da parte di , quale delegata STA Parte_2
Delta s.n.c. Guamo (LU) dello studio di consulenza presso il quale è operativo lo S.T.A.
(DPR 358/2000) con sede a Capannori, avente ad oggetto la cessione da Parte_1
alla società del diritto di proprietà Controparte_3 sull'autovettura Porsche targata DG539AE; 2) ordina al Conservatore del Pubblico
Registro Automobilistico territorialmente competente, con esonero di sue responsabilità al riguardo, di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge;
3) condanna i convenuti e a rimborsare, in via Parte_1 Controparte_3 solidale, alla società attrice le spese di lite liquidandole in complessivi € 4.871,95, di cui €
4.000,00 per compenso di avvocato, € 600,00 per rimborso spese generali ed € 271,95 per anticipazioni, oltre CAP ed IVA come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello il sig.
Pt_1
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “La mancanza di scientia fraudis”, sostanzialmente reiterando le allegazioni e le difese già operate in prime cure e contestando la loro immotivata reiezione da parte del Tribunale di CC;
2°. “L'assenza di eventus damni”, anche in questo caso censurando la sentenza impugnata laddove aveva disatteso le allegazioni operate dal sig. in primo Pt_1
grado.
7 L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di Controparte_1
questa ha contestatoa le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
2.3) Non si è costituita nel presente grado di giudizio, come del resto già in prime cure, di cui deve pertanto dichiararsi la contumacia. CP_3
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Rilevato incidentalmente che anche nel presente grado di giudizio non risultano sollevate contestazioni in ordine all'esistenza del credito dedotto da CP_1 ed alla sussistenza dell'atto dispositivo contestato da quest'ultima, va anzitutto
[...]
preso in considerazione (per priorità logico-giuridica) il secondo motivo di appello, concernente le censure mosse dall'appellante alla dedotta sussistenza del requisito dell'eventus damni (da valutare prioritariamente rispetto ai profili correlati alla scientia damni, oggetto del secondo motivo di gravame).
A sostegno del motivo di gravame in questione è stato in particolare allegato che:
− il sig. tramite la propria ditta ID, era titolare di un nutrito parco Pt_1
macchine, mentre non era condivisibile la valutazione esposta sul punto dal giudice di prime cure in ordine all'irrilevanza della produzione documentale effettuata dallo stesso trascurando che tale documentazione non era stata Pt_1
contestata da controparte;
− il volume d'affari della ditta in questione era tale da ampiamente sopire i dubbi della creditrice in ordine alle capacità economico-patrimoniali del sig. Pt_1
− non era noto il valore dell'auto venduta, peraltro immatricolata nel 2007, e non constava su quali basi il Tribunale di CC avesse potuto ritenere che la vendita in questione aveva compromesso le ragioni creditorie di né Controparte_1
in forza di quali criteri avesse concluso che le residue vetture di proprietà dell' avessero uno scarso valore commerciale;
Pt_1
− aveva atteso un notevole lasso di tempo prima di agire nei Controparte_1 confronti dell' peraltro omettendo di porre all'incasso l'assegno di € Pt_1
8 16.000,00 consegnatole da quest'ultimo, mentre il giudice di prime cure aveva immotivatamente ipotizzato che tale assegno fosse privo di provvista.
3.1.1) Il motivo è infondato.
3.1.1.1) Va anzitutto ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel senso che “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così Cass. 19207 del 19.7.2018, seguita, in modo pedissequo, da
Cass. 16221 del 18.6.2019).
Tale orientamento, del resto, risulta costante e risalente nel tempo, rilevando come la Suprema Corte avesse già esposto che “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. In riferimento alla concessione d'ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato, ciò comporta che incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari” (così Cass.
19963 del 14.10.2005, seguita da Cass. 23263 del 18.11.2010 e da Cass. 21492 del
18.10.2011).
La stessa Suprema Corte ha da ultimo ribadito che “E' stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non
è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n.
9 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass., n.11892/16, cit.). (così Cass. 5815 del 27.2.2023, in motivazione).
Dunque, l'impostazione interpretativa adottata dalla Suprema Corte è nel senso che:
→ la valutazione dell'eventus damni rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. va condotta sul piano della mera potenzialità, quale attitudine ad incrementare la difficoltà della soddisfazione del credito;
→ è onere del debitore di dimostrare che il proprio patrimonio è comunque tale da escludere siffatta potenzialità di rischio.
3.1.1.2) In aderenza a tale approccio ermeneutico va quindi in primo luogo nella presente sede ribadita l'irrilevanza della condotta di in ordine ai Controparte_1
tempi occorsi per procedere giudizialmente contro il sig. Pt_1
Un'eventuale inerzia sul punto risulta infatti rappresentare un profilo del tutto esogeno rispetto al perimetro delle valutazioni suscettibili di essere operate con riferimento all'individuazione dei presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c., anzitutto in relazione al requisito dell'eventus damni.
3.1.1.3) Ciò stabilito, va quindi rilevato come non possano ritenersi suscettibili di essere condivise le considerazioni dell'appellante concernenti la vicenda della consegna dell'assegno da € 16.000,00.
A) In proposito si osserva infatti, in primo luogo, come tale aspetto non sia stato oggetto di menzione da parte del sig. nella comparsa di costituzione e risposta in Pt_1
prime cure, essendo stato invece introdotto in causa da parte attrice nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., laddove è stato allegato che
“...l'atteggiamento della non fu di colpevole inerzia ma di aiuto Controparte_5
ad un commerciante, che si diceva in difficoltà, anche per vicende personali e con il quale vi era stata una lunga collaborazione nel passato. A conferma di ciò si aggiunga che il
Sig. dimentica di dire che, a fronte della fattura n. 172 del 13/3/2017 dell'importo Pt_1 di € 16.000,00, relativa all'acquisto dell' auto Phaeton tg. EG267ZE ebbe a consegnare
l'assegno postale n. 7208751250-12 dell'importo di € 16.000,00 e scadenza al 30/04/2017
e che tale titolo non venne mai messo all'incasso su sua esplicita richiesta”.
10 Rilevato che tale allegazione non è poi stata oggetto di alcuna menzione, valutazione e/o replica nel contesto della seconda memoria dimessa da parte convenuta ai sensi dello stesso art. 183, VI° comma, c.p.c., va quindi ricordato come CP_1
abbia dimesso copia di tale assegno nel contesto della propria seconda memoria
[...]
ai sensi di tale norma (quale produzione documentale sub “A” affiancata alla richiesta di prova orale concernente il fatto che più volte era stato chiesto il pagamento dell'assegno in questione).
Il sig. sul punto, si è opposto all'ammissione del capitolo di prova Pt_1 predetto (deducendone l'irrilevanza ai fini di causa), salvo poi addurre che “...Preme sul punto evidenziare come nella realtà, anche tale credito non esistesse e/o non avesse tale consistenza, atteso che, per espressa ammissione di parte attrice, il sig. ebbe a Pt_1
consegnare assegno bancario (cfr. doc. A di controparte) per € 16.000 (che non venne incassato per libera ed insensata scelta della società attrice)”.
B) Alla stregua di tali rilievi, ritiene la Corte che la già in precedenza ricordata valutazione del Tribunale di CC (secondo cui il mancato incasso dell'assegno in questione era irrilevante “trattandosi di assegno mancante di provvista la cui messa all'incasso avrebbe comportato inutili spese di protesto per l'attrice”) non risulti condivisibile nella misura in cui non sono state esplicitate le motivazioni poste a fondamento della conclusione raggiunta.
Sotto questo aspetto, dunque, è fondata la contestazione mossa da parte appellante in ordine alla mancanza di motivazione in ordine alla predetta assenza di provvista.
C) Siffatta omessa motivazione comporta che la questione debba essere nuovamente presa in analisi nella presente sede.
In proposito va anzitutto rilevato come il sig. non abbia mai contestato Pt_1 che, a fronte della consegna dell'assegno, ne abbia reiteratamente Controparte_1 chiesto il pagamento, pur senza metterlo mai all'incasso.
In tale prospettiva deve quindi evidenziarsi come non possa in alcun modo ritenersi plausibile ipotizzare che l'odierna appellata, pur disponendo di un assegno dell'importo predetto, abbia senza motivo ed insensatamente (come addotto dall'appellante) preferito non metterlo all'incasso ed instaurare invece una procedura monitoria, seguita da attivazione di procedura esecutiva (rivelatasi infruttuosa) e da successiva introduzione di causa ex art. 2901 c.c., protrattasi – al momento – sino al presente grado di giudizio.
È una tale condotta, in effetti, a presentarsi come insensata.
Un simile comportamento, invece, trova razionale spiegazione solo ove si faccia riferimento all'inutilità della procedura di incasso dell'assegno, per essere lo stesso privo di provvista.
11 Ed in ciò, peraltro, trova ulteriore plausibile motivazione il fatto (non contestato, come detto) che abbia reiteratamente chiesto all' il Controparte_1 Pt_1 pagamento dell'assegno, senza tuttavia mai metterlo all'incasso.
Va del resto rilevato come, al netto delle generiche contestazioni dell'appellante, non consta che il sig. abbia mai attestato l'esistenza di una congrua provvista per Pt_1
l'assegno in questione o che abbia invitato la controparte a mettere all'incasso l'assegno stesso, e ciò anche dopo il sollecito inviato dal legale di in data Controparte_1
18.1.2018 (cfr doc. 1 di parte attrice in prime cure).
Dunque, al netto del fatto che in base al ricordato e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità spetta al debitore fornire la prova della propria consistenza patrimoniale (si aggiunga, anche sul piano dell'esistenza della provvista), la consegna dell'assegno in esame non vale escludere l'eventus damni, atteso che la consegna di un assegno non integra di per sé l'intervenuto pagamento ed una volta appurato che, comunque, l'assegno non è mai stato incassato e neppure presentato all'incasso e che dunque (anche in base al principio del “più probabile che non”) tale esito appare da ricondurre alla prospettata non satisfattività di tale presentazione.
3.1.1.4) Non appare poi fondato l'assunto dell'appellante secondo cui le dotazioni patrimoniali del sig. sarebbero comunque state più che sufficienti a soddisfare il Pt_1
credito di Controparte_1
In termini generali va sul punto osservato come non sia in alcun modo chiaro – ponendosi nella stessa prospettazione operata dall'appellante – per quale motivo il sig. non abbia dato corso al pagamento richiesto dalla predetta Pt_1 CP_1
se lo stesso fosse davvero stato titolare di siffatte ampie capacità
[...] Pt_1
patrimoniali, dato che il credito dell'odierna appellata non risulta in alcun modo contestato.
Anche in questo caso, un giudizio imperniato sul criterio del “più probabile che non” porta a concludere che, in realtà, tali disponibilità patrimoniali non sussistessero.
Non è del resto trascurabile, sul punto, il fatto che il sig. fosse già stato Pt_1
sottoposto nel luglio del 2008 ad altra procedura esecutiva da parte di un terzo soggetto creditore (tale sig. ) per l'importo di € 4.196,50, con esito limitato al Persona_1
pignoramento di un motociclo (allegazione documentata da parte attrice in prime cure).
Va del resto osservato come non constino riscontri effettivi all'esistenza delle “83 vetture” reiteratamente invocate da parte del sig. dal momento che (come rilevato Pt_1 già dal giudice di prime cure) l'elenco relativo a tali vetture ed al relativo valore, dimesso in prime cure dall'allora convenuto, risulta costituito da un foglio compilato da soggetto non indicato, senza alcun referente che ne consenta di individuare la provenienza, senza
12 indicazioni di sorta, e, soprattutto, senza alcuna documentazione di supporto che consenta in alcun modo di attribuire allo stesso una valenza dimostrativa del contenuto.
Né pare possibile invocare il criterio della “non contestazione” da parte di la cui intera difesa è imperniata nel negare che il sig. Controparte_1 Pt_1
disponesse delle risorse per far fronte al pagamento del debito.
3.1.1.5) Infine, sono prive di rilievo ai fini postulati da parte appellante le deduzioni concernenti la mancanza di dati esatti in ordine al valore della vettura oggetto di causa, atteso che, comunque, è noto il valore di vendita della stessa (come indicato nella certificazione del PRA in atti), pari ad € 10.200,00.
3.1.1.6) Sul punto, conclusivamente, è dato rilevare come l'assenza dimostrata di altri beni del sig. di tale valore da rendere irrilevante la vendita della vettura Pt_1
Porsche oggetto di causa risulti pienamente integrare la potenzialità lesiva rispetto alla possibilità di soddisfazione del credito (come declinata dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra ricordate) di tale vendita.
3.1.2) Il motivo in esame deve quindi essere respinto, confermandosi quindi – sia pure con le integrazioni alla motivazione sopra esposte – la decisione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla positiva ravvisabilità del requisito dell'eventus damni.
3.2) Con il primo motivo di appello il sig. ha invece contestato l'esistenza Pt_1
della scientia damni.
In proposito è stato allegato che:
− il debito nei confronti di risaliva ad almeno 14 mesi prima Controparte_1
della vendita della vettura, durante i quali la creditrice era rimasta inerte;
− in base alla consegna dell'assegno di € 16.000,00, sopra ricordato, il sig. Pt_1
riteneva di aver già estinto il proprio debito;
− “...il fatto che il sig. (per le ragioni che saranno spiegate in seguito) abbia Pt_1
trasferito la proprietà della tg. DG539AE alla depone Pt_3 Controparte_3
proprio a favore della totale mancanza di una scientia fraudis, visto che l'auto non
è comunque uscita dalla sua sfera patrimoniale (trattandosi di S.a.s.)”;
− la vettura era sta ceduta per motivi commerciali e fiscali, avendo il sig. Pt_1
intenzione di chiudere la propria ditta ID a decorrere dal 2019;
− l'auto era stata ceduta alla “...anche a fini commerciali essendo questa una CP_3
società che intrattiene molti rapporti anche con mercati esteri, nei quali, come è noto, è più facile riuscire a vendere auto di grossa cilindrata ed anche nell'incertezza di riuscire a vendere l'auto prima del 31.12.2018”.
3.2.1) Anche il motivo in esame è infondato.
13 3.2.1.1) In proposito occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (così
Cass. 28423 del 15.10.2021, anticipata – nel medesimo senso – da Cass. 16825 del
5.7.2013, Cass. 1068 del 18.1.2007).
Premesso quindi in termini generali che, alla stregua dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, non è richiesta – in capo al debitore (ed anche al terzo)
– la conoscenza dello specifico credito esistente verso il venditore (cfr anche Cass. 16825 del 5.7.2013), va quindi ricordato come la stessa Suprema Corte abbia evidenziato che
“...quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo, questa corte ha avuto più volte occasione di rilevare che è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio, che può esser provato anche con presunzioni (Cass. 2005 n. 10430)” (così
Cass. 7507 del 27.3.2007, in motivazione).
3.2.1.2) Ciò stabilito va, anche in questa sede, rilevato come non possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che abbia atteso a lungo prima di agire Controparte_1
giudizialmente nei confronti del sig. non potendosi in effetti individuare sulla Pt_1 scorta di quale massima d'esperienza il fatto di essere stati tollerante con il debitore dovrebbe riverberarsi nell'assenza, in capo a quest'ultimo, di diminuire la propria garanzia patrimoniale nei confronti del debitore.
Né può valorizzarsi il fatto che il sig. ritenesse di aver già ritualmente Pt_1 saldato il proprio credito mediante il versamento dell'assegno già in precedenza menzionato.
Premesso che una tale allegazione non risulta essere stata prospettata nè nel contesto della comparsa di costituzione e risposta in prime cure e né della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. (ricordando qui la sopra esposta dinamica del modo in cui tale aspetto è stato introdotto nel corso del giudizio di primo grado), sì da sminuire se non elidere la valenza di tale atto ai fini dell'insorgenza in capo al sig. Pt_1
della convinzione predetta, va rilevato come ogni dubbio sul punto sia stato eradicato dalla missiva del 18.1.2018, con cui il legale di aveva chiesto il Controparte_1
pagamento degli importi poi azionati in sede monitoria. E, nel caso in cui il sig. Pt_1
fosse davvero stato convinto di aver saldato il proprio debito (anche se in effetti non è dato comprendere come, atteso che l'assegno non risulta essere mai stato incassato), sarebbe
14 stato agevole replicare a tale sollecito richiamando, appunto, la consegna dell'assegno in oggetto.
Ciò, oltre a vieppiù confermare che l'assegno in questione non ha mai assolto alla funzione di pagamento, conferma altresì come il sig. fosse ben consapevole delle Pt_1
intenzioni di controparte e che, in tale contesto, dapprima ha costituito la soc. (nel CP_3
febbraio del 2018, come allegato dallo stesso sig. e, poi, ha ceduto a tale società Pt_1
la vettura in questione (nel maggio del 2018), un mese prima che Controparte_1
ottenesse il decreto ingiuntivo 1118/2018.
3.2.1.3) Appare poi in radice priva di condivisibilità l'allegazione dell'appellante secondo cui la cessione della vettura rappresenterebbe di per sé un indice della “...della totale mancanza di una scientia fraudis, visto che l'auto non è comunque uscita dalla sua sfera patrimoniale (trattandosi di S.a.s.)” in capo all' dal momento che tale Pt_1
assunto risulta rappresentare:
a) una petizione di principio;
b) una confusione tra persona fisica e persona giuridica;
di per sé inidonea ad incidere sulla conclusione per cui, in seguito alla vendita in questione, la vettura è uscita dal patrimonio del sig. per entrare in quello di altro Pt_1
soggetto giuridico.
3.2.1.4) Infine, sono irrilevanti i motivi per cui la vettura sarebbe stata, in astratto, oggetto di cessione, giacché ciò che rileva ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c. (nel caso, qui pacifico, che l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito) non è la volontà specifica di sottrarre il bene alla possibilità di aggressione da parte dei creditori, ma solo la consapevolezza di diminuire la propria garanzia patrimoniale, come ritenuto dal sopra ricordato orientamento della
Suprema Corte.
3.2.2) Anche il motivo in oggetto deve quindi essere respinto.
4) Il gravame deve dunque trovare integrale reiezione e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00 (in considerazione del valore della causa, determinato con riferimento al credito in relazione al quale è stata avanzata la domanda ex art. 2901 c.c.) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
15 4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10/2021 del Tribunale di CC, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
2) respinge l'appello;
3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per Controparte_1 compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Pt_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per
[...]
il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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