Art. 1.
Il limite di eta' stabilito nell'ultimo comma, lettera b), dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, relativo alla militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, e' ridotto a trentanove anni.
Il limite di eta' stabilito nell'ultimo comma, lettera b), dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, relativo alla militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, e' ridotto a trentanove anni.